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Merce difettosa: ultime sentenze

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Merce difettosa: ultime sentenze

27 Febbraio 2021Redazione

Esistenza dei vizi della cosa venduta; tutela del consumatore; diritto alla garanzia; danno da prodotto difettoso; detrazioni Iva.

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Difetto del bene acquistato

In materia di tutela del consumatore, in caso di difetto del bene acquistato, l’acquirente può richiedere a sua scelta: una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorrano una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Tribunale Roma sez. III, 30/09/2013, n.19231

Garanzia per vizi della cosa venduta

Il riconoscimento, da parte del venditore, dell’esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore, a norma dell’art. 1495 comma 2 c.c., dall’onere di denunziarli e può sanare gli effetti della decadenza, eventualmente verificatasi per l’omessa o tardiva denunzia. Ne consegue che, qualora il giudice del merito ritenga accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore (a seguito, nell’ipotesi, del controllo della merce difettosa da parte di un suo dipendente, il quale si era impegnato a sostituirla), non è necessario verificare se la denuncia degli stessi, da parte del compratore sia stata, o meno, tempestiva.

Cassazione civile sez. III, 30/05/1995, n.6073

Prodotti difettosi: di chi è la responsabilità?

In tema di prodotti difettosi e tutela del consumatore, ai sensi dell’art. 117 del Codice del Consumo, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Inoltre, un prodotto non può essere

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considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio (comma 2 dell’art. 117 citato), mentre un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie (comma 3 dell’art. 117 citato).

Tribunale Prato sez. I, 16/06/2020, n.244

Vendita: la responsabilità del venditore

La responsabilità ex artt. 130 e ss. D.Lgs 206/05 del venditore tipizzata dal Legislatore a tutela del cd. consumatore (ovvero della “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”), presunta una volta allegata la prova del difetto (la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto), ex art. 135 D.Lgs 206/05 si aggiunge a quelle già disciplinate dal Legislatore.

Tribunale Lecce, 11/06/2020, n.1316

Restituzione di merce difettosa

In tema di detrazioni i.v.a., la norma di cui all’art. 26.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 – a mente della quale le ragioni per cui un’operazione fatturata viene meno in tutto o in parte, ovvero sia ridotta nel suo ammontare imponibile, possono essere varie, e consistere, in particolare, non solo nella nullità, nell’annullamento, nella revoca, nella risoluzione, nella rescissione, ma anche in ragioni “simili”, quali il mancato pagamento o la concessione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente – va interpretata nel senso che ciò che rileva, per volontà legislativa, non è tanto la modalità secondo cui si manifesta la causa della variazione dell’imponibile i.v.a., quanto, piuttosto, che, tanto della variazione, quanto della sua causa, si effettui registrazione ai sensi degli art. 23, 24, 25 del citato d.P.R.

(Principio affermato con riferimento a fattispecie in cui la commissione tributaria regionale aveva, con decisione poi cassata dalla S.C., annullato gli avvisi di rettifica emessi dall’ufficio i.v.a. nei confronti del contribuente, ritenendo sufficiente la mera enunciazione, da parte di quest’ultimo, dell’avvenuta

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restituzione di merce difettosa, in radicale difformità con le prescrizioni del citato art. 26).

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2001, n.9195

Sostituzione del bene non conforme

In tema di merce difettosa, l’acquirente non è tenuto a versare al venditore alcuna indennità di compensazione per la sostituzione del bene non conforme; il consumatore, infatti, che ha pagato il prezzo di vendita, ottemperando così alla propria obbligazione contrattuale, non ha beneficiato di un arricchimento senza causa, ma si è limitato a ricevere, in ritardo, un articolo conforme alle clausole del contratto, che, invece, avrebbe dovuto avere sin dall’inizio (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha dichiarato l’incompatibilità con l’art. 3 direttiva 1999/44/CE della norma del codice civile tedesco secondo cui il venditore ha diritto, in caso di sostituzione di un bene non conforme, ad un’indennità a titolo di compensazione dei vantaggi che l’acquirente ha tratto dall’uso della merce fino alla sua sostituzione).

Corte giustizia UE sez. I, 17/04/2008, n.404

Merce difettosa: la responsabilità contrattuale

Nel caso di danni riportati, a causa dello scoppio di una difettosa bottiglietta di bevanda gassata, da una persona adibita alla sua vendita in un luogo pubblico, con l’obbligo di restituire al distributore la merce invenduta e di versare l’importo di quella venduta, trattenendo l’aggio convenuto, non è configurabile, a carico del predetto distributore e della ditta produttrice della merce, né l’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., attesa la non configurabilità di un’attività pericolosa in “re ipsa”, né in quella di cui al successivo art. 2051 data la mancanza dell’effettiva disponibilità della “res” da parte del distributore.

È invece configurabile a carico del distributore la responsabilità contrattuale ex art.

1218 c.c. per avere fornito merce difettosa, salva la prova di una causa di non imputabilità dell’inadempimento, e, nei confronti dello stesso soggetto, nonché della ditta produttrice, l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art.

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2043 c.c., basata sul principio del “neminem laedere”.

Cassazione civile sez. III, 27/02/1980, n.1376

Danno arrecato dalla fornitura difettosa al prodotto finale

La tutela assicurata dalla normativa speciale per danno da prodotto difettoso non è predisposta per il risarcimento del danno avente natura esclusivamente

“commerciale” arrecato all’operatore economico cui sia stata fornita merce difettosa e consistente in maggiori difficoltà di rivendita dei beni, reclami della clientela ed eventuali azioni di restituzione e di danni, ancorché il difetto della fornitura abbia comportato il danneggiamento del prodotto finale dell’acquirente della fornitura stessa, poiché in questo caso l’acquirente è stato colpito non nella sua qualità di utente o consumatore, ma nell’esercizio della sua attività economica o commerciale, e il danno si è ripercosso sugli utili di tale attività.

Cassazione civile sez. III, 07/05/2015, n.9254

Responsabilità del costruttore da prodotto difettoso

In tema di circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, qualora il proprietario dello stesso subisca dei danni dovuti ad un vizio di costruzione della vettura, trova applicazione non la disciplina della r.c.a., bensì quella sulla responsabilità del costruttore da prodotto difettoso.

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, n.25023

Mancata sostituzione

Il costruttore di un autoveicolo risponde dei danni cagionati dal vizio di fabbricazione nei confronti del compratore utente nel caso in cui il difetto sia imputabile al fatto colposo dei dipendenti addetti alla produzione e al controllo del pezzo difettoso nonché alla sua mancata tempestiva sostituzione e omesso avvertimento all’acquirente.

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Corte appello Roma, 24/02/1976

La tutela specifica del consumatore in caso di difetto originario di conformità

Secondo il disposto dell’art. 130 del codice del consumo, se al momento della consegna di un bene si riscontra un difetto di conformità, rispetto all’originale, il consumatore ha diritto a richiedere la sua riparazione o sostituzione ovvero, nel caso in cui queste soluzioni gli arrechino eccessivo disagio o si rivelino impossibili o troppo onerose per il venditore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di riparazione o sostituzione del bene, il venditore ha l’obbligo di adoperarsi, affinché esse siano eseguite entro un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato. Questa tutela specifica, tuttavia, si applica alle sole ipotesi di difetto originario di conformità, mentre, per tutte le altre ipotesi d’inadempimento, resta ferma la necessità che sia allegata e provata la responsabilità del professionista, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale.

Cassazione civile sez. III, 30/05/2019, n.14775

Obbligo per il consumatore di attendere la riparazione o sostituzione del bene

L’obbligo per il consumatore ex art. 130 comma 7 D.Lg. 206/05 di attendere prima la riparazione o la sostituzione del bene e solo dopo poter esperire l’azione di risoluzione è considerato una specificazione del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c.: infatti, poiché il compratore può ottenere un bene non difettoso, grazie ai rimedi speciali, non c’è alcuna valida ragione per cui questi debba sciogliere il contratto.

Tribunale Savona, 15/09/2018

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Vizi del bene consegnato in sostituzione dell’oggetto della compravendita risultato difettoso

La sostituzione dell’oggetto della compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva prevista dall’art. 1230 c.c., sussistendone entrambi i requisiti dell’aliud novi e dell’animus novandi, con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi.

(Nella fattispecie di compravendita di uno scanner, dopo la sostituzione del bene venduto perché affetto da vizi, il compratore aveva denunciato vizi afferenti anche allo scanner consegnato in sostituzione, dalla ditta fornitrice del venditore, ma con lettera successiva al decorso del termine decadenziale di otto giorni e anche di quello prescrizionale di un anno previsto dall’art. 1495 c.c. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto decisivo il decorso dell’anno per l’esercizio dell’azione, atteso l’onere del compratore di comunicare al venditore il difetto dello scanner sostituito e di fornire la prova della conoscenza da parte del venditore della seconda sostituzione del bene acquistato).

Cassazione civile sez. II, 07/02/2007, n.2631

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