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Sentenza n. 3958/2019 pubbl. il 04/09/2019 RG n /2016

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE QUARTA CIVILE nella persona del giudice dott. Paola Ferrero

ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo grado al n. 23822 R.G. 2016 promossa da

DIMO Mario (C.F. DMI MRA 52R09 L136S), nato a Castellaneta (TA) il 9.10.1952, residente in Torino, via Passoni n. 16, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Smeraldi e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Cumiana (TO), via Umberto I n. 11, in forza di procura 6.7.2016 a margine dell’atto di citazione

ATTORE CONTRO

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (P.IVA 00875360018), in persona del procuratore dott. Luigi Barone (munito di procura 121235 del 22.12. 2014 notaio Daniele Bazzoni di Torino), con sede in Torino, via Corte d’Appello n. 11, rappresentata e difesa dalll’Avv. Alessandro Stratta e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Ivrea (TO), via Circonvallazione n. 28, in forza di procura 20.12.2016 allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23.12.2016

CONVENUTA OGGETTO: assicurazione contro i danni - pagamento indennizzo.

CONCLUSIONI PER L’ATTORE

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis rejectis, In via preliminare

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- rigettare l'eccezione preliminare di improponibilità dell'azione per mancato espletamento della procedura di valutazione del danno, in quanto infondata atteso che la clausola 9.3 ha natura di perizia contrattuale e non di arbitrato;

- rigettare l'eccezione preliminare di inoperatività della polizza in quanto infondata in fatto e in diritto;

- rigettare l'eccezione preliminare di decadenza dal diritto all'indennità per inadempimento dell'assicurato degli obblighi previsti dalla clausola 9.2 in quanto infondata, stante il puntuale adempimento delle suddette condizioni da parte del sig. Dimo;

Nel merito

- accertare che il valore dei beni sottratti in occasione del furto ammonta ad € 200.000,00 procedendo, ove risulti certo il danno ma difficile la valutazione del suo preciso ammontare, alla liquidazione con valutazione equitativa. E per l’effetto

- dichiarare tenuta e condannare la Società Reale Mutua di Assicurazioni all’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali derivanti dalla polizza Primo Rischio n. 2013/10/2635391 e, pertanto, a risarcire al sig. Dimo i danni tutti patiti in occasione del furto del 9.10.2013 per la complessiva somma di € 221.750,00, di cui € 200.000,00 per beni sottratti, € 20.000,00 per danni indiretti ed € 1.750,00 per la riparazione della porta di ingresso, o quella veriore somma, maggiore o minore, che risulti provata in corso di causa e/o determinata con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. dall’Ill.mo Tribunale, in misura integrale del danno o in quella misura eventualmente diversa che risulterà dovuta in applicazione delle clausole contrattuali.

- In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.“

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) IN VIA PRELIMINARE

A parziale revoca dell’ordinanza del 30 maggio 2017, dichiarare l’improponibilità della domanda attorea per il mancato espletamento della procedura per la valutazione del danno previsto nel

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contratto di assicurazione, denominato “Casamia”, n. 2013/10/2635391, stipulato tra il sig. Mario Dimo e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, per i motivi tutti esposti in atti.

Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.

2) IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE

Accertata l’inoperatività della polizza assicurativa n. 2013/10/2635391, denominata “Casamia”, stipulata dal sig. Mario Dimo con la Società Reale Mutua di Assicurazioni, per i motivi tutti esposti in atti, assolvere la Società Reale Mutua di Assicurazioni da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti dal sig. Mario Dimo.

Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.

3) IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE

Accertato l’inadempimento ex articolo 9.2 delle Condizioni di Assicurazione della polizza assicurativa n. 2013/10/2635391, denominata “Casamia”, da parte del sig. Mario Dimo, per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare parte attrice decaduta dal diritto all’indennità ai sensi del suddetto articolo delle Condizioni di assicurazione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

4) IN VIA ISTRUTTORIA

(…….) omissis: cfr. pagg. 3 e 4 foglio di precisazione delle conclusioni 10.4.2019;

5) NEL MERITO In via principale

Respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti o, comunque, non provate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi di condanna di questa compagnia assicuratrice convenuta, dichiarare la Società Reale Mutua di Assicurazioni tenuta a corrispondere solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto dello scoperto, della franchigia, dei limiti al risarcimento

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e, comunque, entro il massimale e nei limiti della somma assicurata, in base alle garanzie previste dalla polizza assicurativa denominata “Casamia”, n. 2013/10/2635391, stipulata tra il sig. Mario Dimo e la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Con compensazione integrale delle spese di lite.”

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La presente causa, introdotta dal sig. Dimo Mario con atto di citazione notificato in data 8.9.2016, viene a decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, precisate all’udienza del 11.4.2019, dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'escussione di alcuni testi e l'interrogatorio formale dell'attore, previo rigetto delle istanze di CTU (sulla dinamica dell'allegata effrazione nonché sull'identificazione dei beni sottratti e sulla quantificazione del loro valore) formulate da parte attrice.

2. L’attore ha agito (cfr. atto di citazione) allegando: l'avvenuta stipulazione con la convenuta della polizza "Casamia" 2013/102635391 con decorrenza dal 9.7.2013 e scadenza al 9.7.2014 (n.d.r.:

polizza che prevede con riguardo alla sezione furto, come da produzione attorea sub 2, la forma assicurativa "primo rischio assoluto" relativa al "contenuto", con garanzia "prestata in forma globale" e somma assicurata pari ad € 100.000,00); l'avvenuto furto con effrazione perpetrato nella sua abitazione di via Passoni 16, terzo piano in Torino, tra le ore 7,00 e le ore 10,30 del 9.10.2013, di (come si legge a pag. 2 dell'atto di citazione) "beni mobili di valore, oggetti di antiquariato, pezzi d'arte, preziosi, argenti e ori, per un valore di circa € 200.000,00" (precisando che tale presenza era giustificata dalla sua attività di commerciante di oggetti d'arte e d'antiquariato, nonché di tappeti e preziosi, svolta inizialmente presso una galleria e negli ultimi anni in forma ambulante e con vendite on line); l'avvenuta denuncia sporta in pari data presso il Commissariato di P.S. San Donato di Torino (n.d.r.: nella denuncia, doc. 4 attoreo, i beni asseritamente sottratti sono così elencati: "un arazzo fiammingo di epoca 1600 - 1770”; “un piccolo mobile "ribaltina piemontese" con intarsi di epoca settecentesca”; “un tavolino "Luigi XVI" con intarsi e firma”; “due bronzi 40x50 di Francesco Messina raffiguranti una ballerina e un busto di donna di epoca 1950”; “sette cornici intagliate e dorate di epoca 1600-1700 di cui alcune appese alle pareti”; “circa quindici tappeti caucasici vecchi e antichi”; “gioielli vari e argenti"; in relazione ai beni de quibus, si osserva sin d'ora, l'attore ha prodotto sub 12 una

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fattura datata 20.1.1987 emessa da NAIF di DIMO Mario nei confronti di GALLERIA L'AFFICHE di Dimo Mario; di altri beni non vi é menzione nelle prima denuncia, integrata solo in data 10.6.2014, cfr.

doc. 21 attoreo, ben dopo gli accertamenti svolti dal perito designato dalla compagnia assicurativa, con le seguenti affermazioni conclusive: “Preciso in relazione ai gioielli ed argenti sottratti che per l’esito di ulteriori mie verifiche di riscatto del Monte Pegni in mio possesso, ho accertato che gli oggetti in agento avevano un peso complessivo di Kg 200 circa ed erano costituiti da 3 servizi di posate, diversi servizi da caffè, servizi di piatti da 12 persone grandi e medi, collezioni di cucchiaini antichi, vassori di diferse dimensioni - almeno una decina. Oggettistica varia di vasellament di vari generi. I gioielli in oro e pietre preziose diamanti, subini, zaffiri per un peso complessivo di g. 1920 circa e si trattava di alcuni orologi, numerosi anelli, collane, bracciali, ciondoli, portachiavi, portasoldi, collane di perle e di rubini e pietre dure diverse con fermagli in oro. Devo altresì precisare che mentre i gioielli in oro erano risposti nei cassetti delle due ribaltine rubate, gli argenti si trovavano all’interno di un mobile.

Devo anche precisare che alcuni argenti si trovavano anche in cartoni nella camera studio”; i documenti che riguardano questi ultimi beni saranno esaminati nel prosieguo), cui aveva fatto seguito provvedimento di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato (esito - n.d.r. - documentato dalle produzioni sub 5 e 20 di parte attrice); l'avvenuta denuncia alla compagnia assicurativa e la conseguente apertura del sinistro (n.d.r.: circostanze incontroverse in causa); la designazione da parte di Società Reale Mutua Assicurazioni del geom. Renato Allolio quale proprio perito per la stima dei beni; l'inizio delle operazioni di stima in presenza del CTP Tardivo (le operazioni - n.d.r. - sono documentate dalla produzione attorea sub 7); l'accertamento del danno in € 15.000,00 da parte del geom. Allolio (n.d.r.: il verbale delle operazioni peritali datato 21.2.2014, per il vero, conclude testualmente nei seguenti termini: "in buona sostanza il perito Reale Mutua conclude affermando quanto segue: a - rimane la riserva circa l'effrazione; b - l'eventuale accertamento del danno....rimane circoscritto ai beni di cui al punto 2 valutabili - come detto in totale ed assoluta assenza di elementi utili a stabilire le caratteristiche dei medesimi - in € 15.000,00; il ctp Arch. Tardivo non concorda con quanto sopra esposto"); il rifiuto della convenuta di liquidare alcunché lamentando il mancato mantenimento delle tracce del sinistro (n.d.r.: é in atti - doc. 8 attoreo - missiva 16.10.2014 di

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Società Reale Mutua Assicurazioni in cui si legge: "In riferimento al sinistro in oggetto siamo spiacenti di comunicarLe che dall'analisi della documentazione é emerso che il danno da Lei subito non rientra nelle garanzie previste in polizza per il seguente motivo: non sono state mantenute le tracce del sinistro. Sulla base di tali considerazioni non sarà quindi possibile procedere ad alcun indennizzo...");

l'esperimento con esito negativo del procedimento di obbligatorio di mediaconciliazione (n.d.r.:

documentato dalla produzione attorea sub 9).

L'attore ha così quantificato la propria pretesa risarcitoria: € 200.000,00 per i beni sottratti; € 1.750,00 per costi preventivati di riparazione della porta di ingresso; € 20.000,00 per danno indiretto in base alla clausola C1 del contratto. Ha precisato, quanto al valore dei beni: che in parte era documentato dalle fatture di acquisto prodotte e producende; che quello degli ori, preziosi e argenti sarebbe stato documentato con la produzione di dichiarazioni di riscatto del Monte Pegni e per testi; che la sussistenza degli ulteriori beni sottratti sarebbe stata provata per testi e il danno relativo alla loro asportazione da valutarsi in via equitativa atteso che "ogni documentazione era custodita unitamente ai beni asportati".

Parte convenuta, tempestivamente costituitasi, nella comparsa di risposta, in sintesi:

- ha eccepito preliminarmente l’improponibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura per la valutazione del danno prevista nel contratto menzionato da parte attrice (n.d.r.:

contratto la cui esistenza e la cui vigenza, comunque documentate in atti, non sono state oggetto di contestazione);

- ha evidenziato: che l’immobile del sig. Dimo non era protetto da impianto di allarme; che per affermazione dello stesso Dimo l’equipaggio della volante della Polizia di Stato intervenuto in loco non avere rilevato tracce o elementi utili alla prosecuzione delle indagini; che dalle indagini esperite, su proprio incarico, dalla Ferdy Investigazioni s.r.l. era emerso, tra l’altro che nonostante l’ora diurna e la vicinanza di una scuola, nessuno aveva confermato il furto de quo; che il Dimo non era in grado fornire fatture di acquisto della merce indicata in denuncia; che nessuna fattura era stata fornita con riguardo all’asserita sostituzione della serratura della porta di ingresso; che il proprio perito geom.

Allolio aveva constatato una rottura sul paramento esterno del portoncino di ingresso ma non di tipo

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“passante” e che il sig. Dimo non gli aveva fornito la scatola/piastra costituente l’intero blocco della serratura; che la provenienza dei beni asseritamente asportati risultava esclusivamente da una

“autofattura”;

- ha richiamato il contenuto delle condizioni di polizza ed eccepito l’inoperatività della polizza assicurativa perché, in sintesi: non era a suo avviso provata l’effettiva effrazione di difese esterne, e in particolare della porta di ingresso, richiesta dall’art. 3.1 delle condizioni generali di assicurazione; non essendo prevista in polizza la garanzia in forma analitica di preziosi, valori, raccolte e collezioni, la polizza risultava operativa solo con riferimento agli oggetti riconducibili alla nozione contrattuale di

“contenuto”; era tutta da accertarsi la conformità dei mezzi di chiusura alle condizioni di cui all’art. 3.6 delle condizioni di assicurazione (clausola che - n.d.r. - menziona “robusti serramenti/persiane di: - legno - materia plastica rigida – vetro antisfondamento - metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetto o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno”), con conseguente applicabilità, in caso di assenza di conformità, del successivo art. 3.7 (che - n.d.r. - disciplina appunto, in modo articolato, le conseguenze della “Difformità dei mezzi di chiusura”); il sig. Dimo non aveva ottemperato all’obbligo, ex art. 9.2 delle condizioni generali di contratto, di conservare le tracce e i residui del sinistro sino al primo sopralluogo del perito per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, tenendo altresì a disposizione tutti documenti utili o altri elementi di prova; era possibile che in corso di causa emergesse l’esistenza di una delle ipotesi di esclusione della garanzia di cui all’art.

3.4 delle condizioni generali di assicurazione;

- ha contestato la pretesta attorea con riguardo all’ an debeatur, affermando che parte attrice non aveva fornito rigorosa prova del fatto lesivo, del danno opportunamente qualificato e del nesso di causalità tra fatto illecito lamentato e danno, atteso che, da un lato non erano dirimenti né la denuncia all’autorità di P.S. né le dichiarazioni scritte della sig.ra Ania e del sig. Santarelli (il cui contenuto era recisamente contestato), dall’altro l’esito delle indagini commissionate alla Ferdy Investigazioni s.r.l.

suscitava seri dubbi e perplessità in ordine alla veridicità del furto oggetto oggetto di causa nonché all’effettiva sussistenza di nesso causale tra il presunto furto e i presunti danni; e ciò perché, tra l’altro:

gli agenti intervenuti non avevano rilevato tracce o elementi utili per le indagini, mancava un impianto

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d’allarme, la Dimo Antichità risultava cessata sin dal marzo 2005, il sig. Dimo era titolare di impresa individuale iniziata il 14.11.2013 avente ad oggetto il commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, il vicinato non ricordava il furto, nessuno aveva notato nulla, il Dimo non era in grado di fornire le fatture di acquisto della merce e di cambio della serratura, la denuncia sporta elencava solo parte della merce asseritamente asportata, in considerazione dello stato dei luoghi i ladri avrebbero dovuto suscitare l’attenzione di altri residenti, l’attore non aveva conservato le tracce e i residui del lamentato furto (n.d.r.: in merito si osserva sin d’ora che l’annotazione di p.g. del 9.10.2013 - doc. 19 attoreo - menziona “vistosi segni di forzatura della porta di ingresso”, non meglio descritti e da atto che nell’alloggio “ignoti malfattori” avevano “rovistato” nel soggiorno e nella camera da letto, riversando il contenuto delle cassettiere e dell’armadio sul pavimento);

- ha contestato la pretesa attorea, con riferimento al quantum debeatur, sia con riguardo alle singole voci che all’entità complessiva del preteso danno, ivi comprese le spese relative alla riparazione della porta di ingresso, rilevando, in ogni caso, che la somma assicurata era pari a 100.000 euro e che dovevano operare i criteri di valorizzazione e i limiti di indennizzo di cui agli art. 3.2 e 3.10 delle condizioni generali di contratto (sul punto, per brevità, si rinvia a quanto esposto alle pagine da 27 a 32 della comparsa di costituzione e risposta).

Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l’attore ha preliminarmente contestato la fondatezza dell’avversa eccezione di improponibilità della domanda (sul punto per brevità, si rinvia alle pagine da 1 a 3 dello scritto difensivo. Ha poi affermato: a) che la documentazione consegnata alla compagnia a conferma del furto era idonea e che, diversamente, l’agenzia avrebbe dovuto richiederne l’integrazione tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1375 c.c. e dall’art. 183 C.d.A. (in merito si rinvia per brevità a quanto esposto alle pagine da 4 a 6 dello scritto); b) che non vi era stata omessa conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, attesa l’urgenza di intervenire su una porta

“spaccata e non chiudibile” e considerato il ritardo del sopralluogo da parte del perito assicurativo, sollecitato in data 18.10.2013 (n.d.r.: è effettivamente in atti missiva dell’attore - datata 18.10.2013 ma che risulta, come da timbro, recapitata il 22.10.2013 - in cui si legge: “…in data 9/10/2013 presentai denuncia di furto nel mio appartamento….tuttavia in data odierna 18/10 non sono stato contattato dal

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vostro perito….attendevo che il vosto perito visionasse il tutto. Viceversa lunedì 21 OTT. Farò riparare detta porta….”) e avvenuto solo in data 29.10.2013 (n.d.r.: il perito Renato Allolio, escusso quale teste, ha dichiarato: “l’incarico l’assicurazione me lo ha dato credo il 22 ottobre io sono andato credo il 29 prima della fine del mese di ottobre”) e che, in ogni caso, era stato sostituito solo il cilindro rotto ed inservibile consegnato al perito in sede di sopralluogo, mentre le altre parti della serratura, ancora funzionanti, erano state rimontate sulla porta dove ancora si trovavano.

In punto an debeatur, l’attore ha sostenuto: che la forzatura della porta era percepibile ictu oculi e dall’esame delle parti della serratura consegnate al perito ed era stata accertata anche dalla polizia;

che le dichiarazioni dei vicini sull’effettiva verificazione del furto erano inattendibili e comunque ininfiluenti; che l’archiviazione in sede penale, come da decreto prodotto, era avvenuta soltanto per essere ignoti gli autori del reato; che l’assenza di tracce ed elementi utili per il prosieguo delle indagini riguardava esclusivamente l’impossibilità di risalire agli autori del furto; che la refurtiva non era voluminosa e non aveva una mole ingente e i beni erano tutti “inscatolati e di facile presa” e che, pertanto, erano sufficienti due sole persone per asportarli in breve tempo e senza dare nell’occhio, considerato che l’uscita sul retro insisteva sul parcheggio del condominio avente accesso alla strada (sul punto, pare opportuno alla scrivente ricordare sin d’ora come: a - nella denuncia 9.10.2013 non si parli di inscatolamento dei beni; b - nell’integrazione di denuncia 10.6.2014 si dica che “alcuni argenti si trovavano anche in cartoni”, mentre gli altri beni sono collocati “nei cassetti delle due ribaltine rubate” o “all’interno di un mobile”, c - gli oggetti elencati nella denuncia 9.10.2013 e anche la seconda

“ribaltina” aggiunta nell’integrazione 10.6.2014 non possono ritenersi non voluminosi; anzi, nella denuncia 9.10.2013 si legge testualmente: “approfittando della mia assenza….ignoti ladri penetravano all’interno dell’appartamento e asportavano voluminosi oggetti sotto indicati:…..”); che non era rilevante l’assenza dell’impianto di allarme, non richiesto in polizza; che le condizioni ed i requisiti di sicurezza pretesi dalla clausola 3.6 delle condizioni generali di assicurazione erano tutti rispettati.

In relazione alla garanzia prestata o meno in forma analitica, l’attore ha affermato in primo luogo che mobiletti, tappeti, arazzi e argenteria non costituivano raccolte o collezioni e che, in ogni caso, la tipologia di copertura gli era stata suggerita dall’agente, che non gli aveva fornito alcuna informativa

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sulla necessità di garanzia analitica e non gli aveva richiesto un inventario dei beni, così violando l’art.

183 C.d.A. e gli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c.; con la conseguenza che, avendo omesso la dovuta informativa, la compagnia doveva farsi carico delle conseguenze della sua colposa omissione e risarcire comunque il valore dei beni interessati, così come accertato.

In punto quantum debeatur, l’attore ha affermato: che le polizze del Monte Pegni prodotte in causa dimostravano la materiale detenzione dei beni cui esse si riferivano; che la dettagliata elencazione dei beni era contenuta nel doc. 21 prodotto (ovvero nell’integrazione di denuncia), sulla base del quale poteva essere disposta CTU per la quantificazione del danno; che le fatture prodotte costituivano principio di prova circa la natura e il valore dei beni in esse indicati; che lo stesso perito di controparte aveva riconosciuto un danno di € 15,000,00; che il risarcimento dei danni indiretti era previsto in polizza e ivi quantificato forfettariamente; che nel caso di specie i danni indiretti avevano riguardato la vistosa rottura della porta di ingresso, le conseguenze dell’attività di ricerca e svuotamento degli armadi, il mancato guadagno, le spese vive e la perdita di tempo per la denuncia di furto; che la richiesta di liquidazione con valutazione equitativa dei danni era giustificata dal fatto che la documentazione relativa a molti oggetti era contenuta nei mobiletti asportati.

Nella sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., cui per brevità si rinvia, parte convenuta ha ribadito, ulteriormente illustrandole, le precedenti eccezioni e difese.

Le posizioni delle parti sono state sostanzialmente ribadite, in replica, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..

3. Ciò premesso ai fini della comprensione dell’oggetto del contendere, in via preliminare si osserva quanto segue.

3a. L’art. 9.3 delle condizioni generali di contratto, dette le seguenti regole per la “PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO”: “L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: A.

direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti, B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stessa

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di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni). Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartire a metà”. Il mandato dei periti è disciplinato dal successivo art. 9.4 delle condizioni generali, che ai punti D ed E prevede, in particolare, l’incarico di verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati e quello di procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Quanto sin qui esposto, rende evidente come le citate disposizioni contrattuali, invocate dalla convenuta, devolvano ai periti esclusivamente l’accertamento e la quantificazione del danno astrattamente risarcibile, esulando dalle loro competenze valutazioni inerenti l’esistenza, la validità e l’efficacia del contratto. Trattasi, pertanto, di un’ipotesi di perizia contrattuale (si argomenti da Cass.

2996/2016, Cass. 7531/2014, Cass. 3961/2012), che non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti (come quella di specie) la soluzione delle sopra indicate questioni giuridiche e che, anche con riferimento al quantum, rende inesigibile il diritto all’indennizzo solo fino alla conclusione delle operazioni peritali (cfr. Cass. 3961/2012 e Cass. 194/2003), esulando così dall’ambito dell’arbitrato rituale o irrituale (Cass. 14909/2002).

Orbene, poiché nel caso di specie non si verte in un caso di arbitrato e, inoltre, dalla documentazione in atti si evincono la conclusione di fatto delle operazioni peritali al 21.2.2014 (atteso che: il verbale redatto in pari data contiene una riserva di prosecuzione; la prosecuzione non risulta provata e neppure allegata, non avendo i periti delle parti - in disaccordo - provveduto ad accordarsi sulla nomina di un terzo; che nessuna delle parti ha richiesto, in alternativa, la suddetta nomina al Presidente del Tribunale) e la contestazione definitiva (missiva 16.10.2014) della compagnia assicurativa in ordine all’ an (cfr. docc. 7 e 8 di parte attrice), l’eccezione di improponibilità della domanda è infondata e va disattesa.

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3b. Con riguardo alla doglianza di mancato rispetto, da parte dell’attore, degli obblighi previsti in caso di sinistro dall’art. 9.2 delle condizioni generali di contratto, la scrivente osserva come non sia individuata da parte attrice né emerga dall’esame delle condizioni di polizza la clausola contrattuale che giustificherebbe la perdita totale o parziale del diritto all’indennità. Non è contestato che il sinistro sia stato denunciato lo stesso 9.10.2013 e non si addebita all’attore di avere violato obblighi di salvataggio e, pertanto, non può ritenersi invocato, e comunque operante, quanto disposto dall’art.

1915 c.c..

4. Passando all’esame del merito, sulla scorta del principio della ragione più liquida va evidenziato come la domanda azionata nella presente sede sia una domanda di adempimento contrattuale e come, conseguentemente, in punto riparto degli oneri probatori debba farsi riferimento in primo luogo all’art. 1218 c.c.; norma in ragione della quale, secondo l’ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto é gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…..” (così, tra le altre, Cass. n. 20110/2013).

Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, “il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 2967 c.c.

spetta all’assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); mentre, sull’assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall’art. 1900, comma 1 c.c. (in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l’onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all’indennizzo (cfr. Cass. 7242/2005 e Cass.

19734/2011; da ultimo, anche Cass. ord. 1558/2018, ha ribadito che "nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo é onere dell'attore provare che il rischi avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella

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categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali - spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioé, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole").

Nel caso in cui (come in quello di specie) il rischio assicurato per cui si invoca la copertura sia il furto (definito nelle condizioni di assicurazione: "impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri") del "contenuto" (ovvero, secondo la definizione di polizza: "arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto...Fanno normalmente parte del contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni. Limitatamente alla sezione Furto, qualora il contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica - con relativa indicazione sul modulo di polizza - sono esclusi dal contenuto i valori, le raccolte e le collezioni che sono invece assicurabili con voci e somme assicurate specifiche") e, in particolare, dei beni di cui sopra (cfr. paragrafo 2), il danneggiato (posto che nel caso di specie non vi sono contestazioni in ordine ai locali per cui opera la garanzia da furto del contenuto) avrà l’onere di dimostrare l’avvenuto furto (e quindi, prima ancora del loro valore, l'effettiva presenza dei beni mobili - "contenuti" - nella sua abitazione sita in Torino, via Passoni n. 16, terzo piano alle ore 7,00 del 9.10.2013 e la loro sottrazione ad opera di terzi introdottisi con le modalità previste in polizza nelle tre ore successive) con elementi di prova certi, precisi e concordanti, non apparendo dirimente, da sola, la denuncia presentata all’autorità di polizia che tra l’altro, nel caso di specie, è stata inizialmente lacunosa e molto tardivamente integrata (cfr., tra le altre, Cass.

8108/2013, nella cui motivazione si legge che “la denuncia di furto è atto di parte” e che pertanto la stessa “non implica necessariamente l’avvenuto furto...."; pronuncia che, pur se riferita al furto di un'autovettura, esprime principi pienamente applicabili nel caso di specie), né l’archiviazione della Procura della Repubblica, facente riferimento ad “indagini svolte” non documentate in atti e, comunque, preupponente al più l’esistenza di un furto nell’immobile attoreo e non il furto dello specifico “contenuto” allegato da parte attrice; e ciò a maggiore ragione quando, come nella presente

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controversia (cfr. pag. 25 della comparsa di risposta), l'effettività del denunciato furto sia stata espressamente posta in discussione dalla convenuta.

5. Ciò posto, ad avviso della scrivente l'attore non ha idoneamente provato l'esistenza ex ante nella sua abitazione del "contenuto" oggetto della pretesa indennitaria per cui é causa, con conseguente inevitabile rigetto di tutte le sue domande (così assorbita ogni altra questione controversa tra le parti).

Inducono a tale conclusione le considerazioni qui di seguito svolte.

In primo luogo, la descrizione dei beni contenuta nella denuncia 9.10.2013 appare, come già detto, del tutto lacunosa, in particolare con riferimento ai “gioielli vari” e agli “argenti” ma anche con riguardo agli arazzi ed ai tappeti, di cui non sono indicate misure (neppure approssimative), soggetti o colori. Non è chiaro, poi, come il sig. Dimo possa essersi accorto del furto di due “ribaltine” anziché di una sola soltanto a otto mesi di distanza dal furto (con l’integrazione di denuncia 10.6.2014); e non si comprende per quale motivo nella denuncia del 9.10.2014 abbia indicato gli argenti come collocati nel

“tavolino Lui XVI” e invece, a otto mesi di distanza, li abbia “spostati” all’interno di un generico

“mobile”. Anche nell’integrazione di denuncia i gioielli non sono descritti in modo preciso, e neppure indicativo, nell’aspetto e nel numero in rapporto alla tipologia; così come gli orologi sono qualificati esclusivamente dall’aggettivo indefinito “alcuni”; mentre i servizi in argento e i vassoi sono indicati come “numerosi”. Non è in alcun modo precisato, poi, a quali oggetti o categorie di oggetti si riferissero le fatture di acquisto, ricevute e fotografie presenti, secondo la denuncia 9.10.2013, nella (allora unica) “ribaltina”; presenza che, si osserva sin d’ora, è meramente allegata e del tutto indimostrata in causa.

In secondo luogo, la documentazione prodotta, risalente nel tempo, non vale a costituire indizio della presenza dei beni in essa indicati (ove indicati) nell’immobile attoreo alle ore 7,00 del 9.10.2013 e ciò anche in considerazione del fatto che, per stessa allegazione attorea (confermata dalla teste Sonia Ania) i beni oggetto di furto erano della stessa tipologia di quelli usualmente commercializzati dal sig.

Dimo nell’ambito della sua attività; attività svolta senza interruzione da molti anni, sia pure con modalità nel tempo modificatesi. Si consideri, in proposito, quanto segue:

- la fattura doc. 11 attoreo, relativa ad argenteria (servizietto da caffè, spargizucchero, tre coppette in

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argento) oltre a quattro vassoi in silver, ad una spilla a forma di gallo in oro con rubini sintetici, ad una piastrella in ceramica dipinta e ad una scatola laccata cinese, risale al 27.2.2009;

- i verbali di aggiudicazione della casa d’aste Sant’Agostino, pure prodotti dall’attore sub 11, riguardano oggetti non specificamente elencati in denuncia, neppure integrativa (“potiche in porcellana di Cina”, olio su vetro “Barche sulla spiaggia” di Gariazzo Pier Antonio) e risalgono al marzo del 2008;

- le testine di terracotta di cui alla dichiarazione pure prodotta sub 11 (la cui data non è chiara), non sono elencate nella denuncia e nell’integrazione, così come la scultura in legno laccato rappresentante un santo con due putti e i quadri di cui alle tre fatture emesse dal Lagorio Anna, comunque risalenti al mese di luglio del 2007 (anch’esse prodotte sub 11); analoghe considerazioni valgono per i due vasi con coperchio in porcellana bianco blu di Cina, il dipinto ad olio a firma Aldo Sacchi, la cornice in papier, il quadro su tela con la chiesa di San Giorgio a Venezia, oggetto di altre ricevute/dichiarazioni prodotte dall’attore sub 11 e relative ai mesi tra aprile e luglio dell’anno 2007;

- il servizio di posate d’argento 800 da 12 persone mancante di 4 pezzi di cui alla dichiarazione rilasciata da Tassistro Laura e prodotta anch’essa sub 11 potrebbe essere in astratto riconducibile a parte degli argenti indicati in denuncia, ma la dichiarazione risale al maggio dell’anno 2007 e della presenza del servizio de quo nell'immobile attoreo al 9.10.2013 non vi é prova;

- la fattura Naif (doc. 12 attoreo) la cui descrizione corrisponde in linea di massima ai beni (mobili, bronzi, cornici, tappeti) indicati nella denuncia 9.10.2013, non solo è stata emessa dalla suddetta ditta individuale facente capo all’attore nei confronti di altra ditta individuale (Galleria L’Affiche) sempre facente capo all’attore, ma è datata 20.1.1987; anche l’annotazione per cui i beni elencati sono trasferiti a Dimo come unico proprietario è chiaramente di provenienza unilaterale;

- il listino prezzi 26.10.2010 della casa d’aste Cambi (doc. 13 attoreo) nulla dice sulla presenza effettiva di beni simili a quelli ivi effigiati all’interno dell’immobile attoreo alla data del 9.10.2013;

- la "documentazione di riscatto Monte Pegni" di cui alla produzione attorea sub 1, oltre a contenere solo in alcuni casi la descrizione dei beni (essenzialmente gioielli e argenteria), riguarda un periodo temporale compreso tra il 1980 e l'ottobre 2010; anche in questo caso noi vi è prova univoca che proprio quei gioielli e quei pezzi di argenteria fossero presenti nell’immobile attoreo al 9.10.2013.

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Né può ritenersi che la prova della presenza dei beni, cui si riferiscono le polizze di riscatto da ultimo menzionate, nell'immobile attoreo al 9.10.2013 sia ravvisabile nella generica dichiarazione scritta di Sonia Ania - "dichiaro di avere più volte notato nella sua abitazione diversi cartoni di argenteria, oggettistica in argento e preziosi che erano stati ritirati dal Monte dei Pegni di Torino in occasione dell'attivazione...di una polizza di assicurazione presso la Reale Mutua"; cfr. doc. 14 attoreo - considerato anche che la dichiarazione é smentita dalle produzioni documentali dello stesso attore relative ai riscatti che, come detto, si fermano alcuni anni prima della stipula della polizza per cui é causa. Nella dichiarazione si legge che i suddetti oggetti, del tutto genericamente indicati, sarebbero rimasti nell'abitazione del Dimo sino al mese di settembre del 2013 o 2014, il che conferma la non specificità della dichiarazione in esame (in ogni caso: se gli oggetti erano presenti a settembre 2014 ciò significa che non sono stati rubati; se, invece, sono stati visti solo fino a settembre 2013, non significa che vi si trovassero anche il 9.10.2013). E ciò a tacere del fatto che secondo la denuncia del Dimo l'argenteria era solo parzialmente contenuta in cartoni (l'altra era in un mobile) e i preziosi erano nei cassetti delle "ribaltine" e non inscatolati.

Le contraddittorie, e comunque non sufficientemente specifiche, dichiarazioni non sono state neppure integralmente confermate in giudizio dalla sig.ra Ania (ex compagna dell'attore e madre dei suoi figli);

la teste, invero, dopo avere confermato che il Dimo vendeva antiquariato e "cose più importanti" si é limitata a dichiarare di avere appreso del furto dal Dimo stesso o dai suoi figli e di essere al corrente del fatto che il Dimo era "andato a ritirare delle cose al Monte Pegni dopo avere stipulato la polizza", pur non sapendo di quali beni esattamente si trattasse. Con riguardo a quanto personalmente visto nel 2013 nell'immobile dell'attore, la teste ha riferito, in modo ugualmente generico e non suscettibile di riscontro, che "c'era dell'antiquariato".

Non solo, pertanto, la deposizione testimoniale è stata ancor più generica della dichiarazione scritta rilasciata ante causam, ma la stessa appare altresì scarsamente attendibile, considerato che la sig.ra Ania a fatto riferimento a beni asseritamente ritirati dal Dimo nel 2013 dopo la stipulazione della polizza e che, per contro, la documentazione in atti inerente i riscatti al Monte Pegni si ferma al maggio del 2010.

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Anche la dichiarazione scritta di William Santarelli (doc. 15 attoreo), che comunque si riferisce solo ad oggetti in argento, é generica. Vi si legge, infatti, che il dichiarante ha avuto modo di visionare "diversi oggetti in argento" conservati presso l'abitazione del Dimo, contenuti in diverse scatole di cartone, nei mesi di "luglio e agosto 2013 - 2014". Anche in questo caso, quindi, o il Santarelli ha visionato nel 2014 oggetti diversi da quelli asseritamente sottratti o ha visionato nei mesi di luglio e agosto 2013 oggetti in argento che non vi é prova corrispondano a quelli di cui alle polizze di riscatto e alla denuncia (compresa quella integrativa) e che, anche ove corrispondenti, non vi é prova si trovassero ancora nell'immobile attoreo in data 9.10.2013. La dichiarazione scritta, inoltre, non é stata confermata in giudizio, avendo parte attrice, all'udienza del 8.5.2018, rinunciato all'escussione del Santarelli quale teste.

Le carenze probatorie, e prima ancora di allegazione, sin qui evidenziate non possono essere superate in ragione di quanto previsto dall'art. 1226 c.c., norma che presuppone la dimostrazione dell'esistenza di danni risarcibili (e quindi, nel caso di specie, della sottrazione di tutti o di parte dei beni mobili indicati nella denuncia attorea e nella sua integrazione), rimettendo alla determinazione equitativa solo la quantificazione del danno in caso di impossibilità o estrema difficoltà di prova del suo preciso ammontare (cfr. Cass. 20889/2016, tra le altre).

Né può ritenersi vincolante per la compagnia assicurativa la proposta di quantificazione in € 15.000,00 effettuata dal perito incaricato Allolio, atteso che l' iter della perizia contruattale, come gà evidenziato, si é interrotto e non ha portato alla redazione della perizia collegiale vincolante di cui all'art. 9.4 penultimo comma delle condizioni generali di contratto e che, in ogni caso, come da verbale di operazioni peritali doc. 7 attoreo, il perito dell'assicurazione della Reale Mutua ha formulato tale valutazione dando contemporaneamente atto della mancanza assoluta di elementi caratterizzanti i beni e probanti circa l'esistenza dei beni stessi al momento del sinistro.

Stante quanto osservato in ordine alla sottrazione del contenuto non é riconoscibile il risarcimento del danno indiretto, categoria cui l'attrice riconduce anche quello alla porta di ingresso.

L'attrice ha invocato espressamente la garanzia di cui all'art. 3.1.A.1 delle condizioni generali di contratto e non quella inerente i guasti e atti vandalici provocati dai ladri, di cui all'art. 3.1.B.1. delle

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condizioni generali di contratto. Anche volendosi diversamente opinare, l'importo di € 1.750,00 per la sostituzione del portone di ingresso non può ritenersi dovuto in quanto: non vi é prova che la spesa sia stata sostenuta; il preventivo (doc. 6 attoreo) riguarda l'installazione di una porta blindata, mentre il portone esistente, come precisato dal teste Allolio non era una porta blindata ma una porta standard rinforzata; dell'unico intervento effettivamente eseguito (sostituzione del nottolino) non é stata indicata (e soprattutto documentata) la spesa.

6. L’addebito delle spese di causa segue la soccombenza attorea. Tali spese, da liquidarsi ratione temporis ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni affrontate dell'attività processuale svolta si liquidano in complessivi € 8.700,00 (di cui € 2.400,00 per la fase di studio; € 1.500,00 per la fase introduttiva; € 1.800,00 per la fase istruttoria; € 3.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonchè CPA. ed IVA sugli importi imponibili come per legge.

7. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege con riguardo alla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.

8. Stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, si procede con separato provvedimento alla contestuale liquidazione del compenso richiesto dal suo difensore, come previsto dall'art. 83, comma 3 bis D.P.R. 115/2002 entrato in vigore in data 1.1.2016.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda, rigetta le domande attoree;

dichiara tenuto e condanna il sig. Dimo Mario al pagamento in favore di Società Reale Mutua di Assicurazioni della somma di € 8.700,00, oltre rimborso spese generali 15% nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti nei termini di cui in motivazione;

Così deciso in Torino alli 4.9.2019.

Il giudice

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(Paola Ferrero)

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