Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: ultime sentenze
written by Redazione | 12/11/2021
Ricorso straordinario al Capo dello Stato: natura e caratteristiche.
Ricorso straordinario al Capo dello Stato:
limiti di ammissibilità
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., solo per le controversie devolute in via generale alla giurisdizione amministrativa. Ne deriva che è inammissibile il ricorso proposto ex art. 111, comma 8, Cost. volto a contestare la pronuncia d’inammissibilità del ricorso a tale rimedio, giustificata dalla appartenenza dell’atto impugnato all’ambito della giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, c.p.a. e non alla ipotesi generale di cui all’art. 7, comma 8, cit., dal momento che il vizio contestato attiene alla esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo.
Cassazione civile sez. un., 30/06/2021, n.18491
Esercizio di azioni differenti rispetto a quella di annullamento
La natura impugnatoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ammesso contro atti amministrativi definitivi e per soli motivi di legittimità (art. 8, d.P.R. n. 1199/1971), esclude che con lo stesso possano esercitarsi azioni differenti rispetto a quella di annullamento .
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 15/04/2021, n.54
Inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato
E’ inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel caso in cui il ricorrente non abbia prodotto la prova del perfezionamento della notificazione al controinteressato.
Consiglio di Stato sez. IV, 11/12/2020, n.7914
Tempestività del ricorso straordinario al Capo dello Stato
Ove il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sia presentato all’Avvocatura dello Stato nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, d.P.R. n.
1199 del 1971, il ricorso deve ritenersi tempestivo, anche ove sia trasmesso dall’Avvocatura al Ministero competente oltre tale termine, tenuto conto del peculiare ruolo dell’Avvocatura dello Stato, che in quanto organo ausiliario necessario dell’Amministrazione centrale, non assolve ad una funzione meramente tecnica di assistenza in giudizio, essendo attributaria anche di funzioni di ricezione degli atti processuali e di consulenza; dunque, non può considerarsi come organo estraneo ad una sequenza procedimentale di natura paragiurisdizionale. E ciò a fortiori alla luce della progressiva e sostanziale giurisdizionalizzazione del rimedio del ricorso straordinario, siccome riveniente in particolare della l. n. 69/2009, con
le modifiche apportate agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 17/08/2020, n.1578
Ricorso straordinario al Capo dello Stato:
verificazione
In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, le verificazioni disposte dalla Sezione consultiva, dovendo fisiologicamente essere eseguite dal Ministero che istruisce l’affare, rientrano nell’ambito dell’attività d’ufficio svolta dai dipendenti all’uopo incaricati senza possibilità di corresponsione di compensi ulteriori, trattandosi di attività connessa ai doveri d’ufficio, con la sola eventualità del rimborso delle spese effettivamente sostenute e compiutamente documentate.
Consiglio di Stato sez. I, 20/05/2020, n.925
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: natura giurisdizionale
La natura giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è riconosciuta al fine di assicurare un grado di tutela non inferiore a quello conseguibile con il ricorso innanzi agli organi di giustizia amministrativa, dovendo pertanto ritenersi ammissibile il ricorso per ottemperanza per assicurare l’esecuzione del decreto presidenziale decisorio.
Consiglio di Stato sez. V, 22/04/2020, n.2554
Ricorso straordinario al Capo dello Stato:
natura e caratteristiche
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce un rimedio giustiziale di carattere essenzialmente impugnatorio, volto ad accordare una tutela riparatoria contro atti amministrativi definitivi, alternativo alla ordinaria azione davanti al G.A. ed offre una tutela che si esplicita in una decisione costitutiva di annullamento del provvedimento di cui venga accertata la contrarietà all’ordine giuridico, in caso di accoglimento, e di definitivo consolidamento in caso
di rigetto.
Consiglio di Stato sez. VI, 05/03/2020, n.1626
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
La trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce, nella forma e nella sostanza, una riassunzione dell’originario ricorso straordinario che non può contenere motivi diversi; è quindi inammissibile la domanda risarcitoria proposta per la prima volta soltanto in sede giurisdizionale a seguito della trasposizione.
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 18/06/2019, n.435
Trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
È inammissibile il ricorso proposto dinanzi al TAR, ove si rilevi la tardività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui l’impugnativa costituisce trasposizione.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 05/06/2019, n.3057
Notifica del ricorso straordinario
La nozione di parte, nei confronti della quale sia stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ricomprende i controinteressati, i cointeressati e la pubblica amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, nozione quest’ultima che assicura il pieno rispetto del contraddittorio e la generalizzazione della facoltà di opposizione, testimoniata dall’uso di una formula che comprende anche lo Stato, oltre alle altre pubbliche amministrazioni, ai controinteressati e ai cointeressati.
Pertanto, anche i cointeressati sono legittimati a proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, ovvero a chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 27/05/2019, n.793
Procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
L’efficacia dell’annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo oltrepassa i soggetti che sono stati parti del giudizio o del procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto impedisce all’Amministrazione di continuare ad applicare la norma in una serie indeterminata di casi a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento.
(Fattispecie relativa ad annullamento della delibera di incremento tariffario a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia in cui la S.C. ha riconosciuto a idoneità a formare giudicato al relativo decreto, emesso successivamente all’entrata in vigore dell’art. 69 della l. n. 69 del 2009 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010).
Cassazione civile sez. trib., 17/05/2019, n.13389
Giudizio di opposizione avverso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il giudizio di opposizione proposto avverso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deve essere celebrato dinanzi tribunale amministrativo regionale qualora il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, nella relativa segreteria, depositi l’atto di costituzione in giudizio e lo notifichi alle altre parti.
Consiglio di Stato sez. IV, 27/03/2019, n.2027
Scelta dell’interessato di impugnare atti differenti e consequenziali
Non esistono preclusioni normative alla scelta dell’interessato di impugnare atti e/o
provvedimenti differenti mediante lo strumento del ricorso straordinario al Capo dello Stato e del ricorso giurisdizionale.
È piena la scelta per l’interessato di impugnare l’atto consequenziale con uno o con l’altro dei rimedi in questione, nel rispetto dell’effettività della tutela, relegando ragionevolmente il principio dell’alternatività sul piano delle censure nel senso che, ove queste ultime siano state ritualmente proposte avverso l’atto presupposto innanzi al primo giudice, vanno comunque solo da questi decise.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/02/2019, n.1395
Alternatività con il ricorso straordinario al Capo dello Stato
In materia processuale, vi è alternatività tra la presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l’impugnazione giurisdizionale degli stessi atti dinanzi al Giudice amministrativo, con la conseguenza che, una volta scelto l’ iter amministrativo, senza che alcuna delle controparti abbia optato per la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, la decisione di reiezione del ricorso straordinario da parte del Presidente della Repubblica non può essere impugnata dal ricorrente in via amministrativa dinanzi al giudice amministrativo; il suddetto principio è infatti diretto ad evitare che l’impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con la sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 25/01/2019, n.81
Regolamento di giurisdizione
Una volta presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove l’amministrazione abbia proposto opposizione tardivamente e pertanto gli atti siano stati restituiti all’amministrazione per la prosecuzione in sede straordinaria, il regolamento di giurisdizione è proponibile fino al parere del Consiglio di Stato.
Cassazione civile sez. un., 18/01/2019, n.1413
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: il contributo unificato
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.
37, comma 6, lett. s), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., nella l. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, censurato per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevedrebbe per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il pagamento di un contributo unificato di importo pari al doppio di quello stabilito per l’ordinario ricorso al Tar-Consiglio di Stato. Infatti, si palesa erroneo l’assunto del rimettente secondo cui il pagamento del contributo unificato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sarebbe pari al doppio di quello stabilito per il ricorso al Tar-Consiglio di Stato, poiché, in quest’ultimo caso, ben diverso e articolato è il meccanismo per la sua determinazione, dovendo stabilirsi l’importo, equiparato a quello dovuto per il ricorso straordinario solo nelle ipotesi residuali, in base al rito applicabile e alla materia oggetto del contenzioso.
Tale erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento inficia l’iter logico-argomentativo posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, determinandone la manifesta inammissibilità.
Detta ricostruzione era tanto più necessaria in considerazione del fatto che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il quale è dovuto il contributo unificato introdotto dalla norma impugnata, mantiene peculiari caratteristiche che non impongono comunque l’allineamento della quantificazione di detto contributo a quello previsto per il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato, impingendo la menzionata quantificazione in scelte riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata (ordd. nn. 164 del 2010, 209 del 2015, 88 del 2017).
Corte Costituzionale, 26/06/2018, n.136
L’esecuzione della decisione resa sul
ricorso straordinario al Capo dello Stato
La natura sostanzialmente giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è riconosciuta al fine di assicurare un grado di tutela non inferiore a quello conseguibile con il ricorso innanzi agli organi di giustizia amministrativa ed in tale considerazione ha la sua fonte il duplice corollario dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza per assicurare l’esecuzione del decreto presidenziale decisorio e del radicamento della competenza in unico grado del Consiglio di Stato ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 comma 2 lett. b) e 113 comma 1, c.p.a..
Consiglio di Stato sez. IV, 13/03/2018, n.1584
Quando esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?
L’art. 16, comma 2, l. 11 luglio 1978, n. 382 – nella parte in cui impone l’esperimento del ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo prima di poter esperire ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – configura una condizione di proponibilità del giudizio e non un dovere di disciplina militare..
Consiglio di Stato sez. IV, 12/02/2018, n.880