GAZZETTA UF
PARTE PRIMA DEL RE GNO D'ITALIA
Anno 69° Rom
-Giovedl, 2 agosto 1928
•ANNO VI NUIROTO 179
Annosaanxxzexati.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso PAmministrazione che a
domicilio ed intutto 11 Regno (Parte I eII) L. 100 60 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . , , a 200 ISO TO In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto 11 Regno (sola Parte I), a TO 40 25 111'estero (Paesi dell'Unione postale) , , , . • 120 80 50 Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
ž1 presso di vendita di ogni puntata, anche searretrata, de11a aGaz•
zetta WRoiale» (Parte I e IE complessivamente) 6 Essato in lire UNA nel Regag, in lire DUE all'Estero.
ž1 pteazo dei supplementi ordinari e straordinari 6 Basato in ra.
gione di cent. 5 per ogni pagina.
Gli åbbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta URoialea-- Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie ógncessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbo- nament domandati per corrispondenza deve essere versato negli Ufaci po.
stalia del conto corrente N. 1|2640 del Provveditorato generale dello Stato, a della circolare 26 giugno 1924.
Per prezzo degli annunzi da inserire ne11a aGazzetta WScialoa
Vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.
DIREZIONE E ßEDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIETA B DEGT,1 APPARI Di CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE E,EGGI
USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO
In esecuzione del R. dooreto-legge 22 dicembre 1927,
n.2000, stato aperto,
coneffetto dal
1° marzo1928,
unconto corrente pestale
afavore della Tesoreria Centrale
odi clasouna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le
sommead essi dovuto dallo Stato vengano accreditate al
loroconto
corrente epotranno,
consempiloe péstagiro, effettuare versamenti alla Tesorerla. I
noncorrentisti, invece, potranno
versarele
sommeda loro dovute alla Tesorerla, presso qualsias! Ufflolo postale.
Il oltato dooreto-legge,
conle disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi
edi altri tributi mediante postagiro
e conquelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili
urbani, degli stipendi
edelle pensioni, 6 destinato, in breve, ad aumentare 11
numerodel correntisti
ead
accrescere11 volume delle operazioni in conto corrente postale.
yUutilità delPapertura di
unconto corrente, per le aziende
e¡Ier i singoli cittadini, à tanto magglore quanto più grande à il
numerodel correntisti; onde à che,
aseguito del pre¼Isto incremento del conti correnti postali, risulte-
ranno
anche più apprezzabill I beneflei del postagiro, quall: Peliminazione del rischi inerenti al materiale invio del denaro
odi titoli equivalenti;
ilrisparmio di tempo derivante dell'evitare Paccesso agli sportelli degli Uffici
con.tabili, per le riscossioni
eper i pagamenti; la preoostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, alPin.
fuori delle quietanze del creditori.
II largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere
unagrande quantità di transazioni
senza
Puso effettivo della moneta, si traduce in
unevidente vantaggio per Peconomia del Paese.
Uutile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del posta•
giro, assecondando Plmpulso ad
unosviluppo sempre plb rapido e¡l ordinato, della nostra economia.
Uapertura del conto corrente postale pu6
essereottenuta, çon
tenuespesa, presso qualsias! Ufficio postale del Regno.
TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL ÇASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni
oper
altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.
3606 Š Ñrrr-1928 (VI)
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
- N. 179Si rende noto a tutti
gli
ufficiammessi
alla gra. 2191.-REGIO DECRETO
7giugno 1928,
n.1746,
tuitá
distribuziope degli
attidi
Governo ed atutti Soppressione dell'uficio
diconcillazione
dell'ex co.E
a:gli
abbonatialla Raccolta
ufficialedelle leggi
edei
mune di Sulzano . . . . . . . . . . .Pag.
3621m
deoreti del itegno,
che si èoggi
ultimata laspedi-
2
5 zione delfäscicolo 2°,
volumeII,
del1928, della
Rac· 2102.-REGIO DECRETO
7giugno 1928,
n.1747.
e: colta ufficiale
leggi
e decreti·Soppressione
dell'uficio di conciliazione dell'excomanog
=x Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del di Barco . . . . . . . . . , . . . .Pag.
8029•¡;¡ a
g
fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Re-ggg gio
ufficio della Raccolta ufficiale delleleggi
e dei de-2193, -
REGIO DEORETO
Ygiugno 1928,
n.1748.
=
go creti,
viaGiulia,
n. 62 Roma(16),
entro un meseSoppressione
dell'uflicio di conciliazione dell'ex comunee.. dalla
pubblicazrone
delpresente
avviso,giusta
quan- di Br P 3622m
'.g
todispone
l'art. 18 del decretoLuogotenenziale
ozzo . . . . . . . . . . . . . ., ag.m. m 7
gennaio 1917,
n. 749,prevenendo
che trascorso det.- o to termine tali reclami non saranno
pin ammessi,
e 2194. - REGIODEORETO
7giugno 1928,
n. 1749.- • che
gli interessati
dovranno pagare i volumiche
ri. .Soppressione degli
utilci diconciliázione degIl
ex co.o
ËË
chiederanno. muni di Alone e Comero . . . . . . . .Pag.
3622oSS
S'intende chegli
abbonatialla
«Gazzetta UfD-- ciale » non hanno diritto a ricevere
gratuitamente
la 2195. - REGIODECRETO
7giugno
1928, n. 1750.> m- Raccolta
ufnciale,
per avers laquale
occorre l'abbo-Soppressione degli
uiBci di conciliazionedegli
ex co,¢ namentoa
parte,
muni diCremezzano,
Oriano eScarpizzolo
.Pag.
36222196. -
REGIO DECRETO
7giugno 1928,
n.1751.
Soppressione
dell'ufliciodi
conciliazionedell'ex
comuneÑÛ¾¾ÂNIÛ diIrma...Pag.3623
Presidenza del
Consiglio
del Ministri:. Nomina di un membre effettivo nel
Collegio
centralearbi- trale
pressol'Opera
nazionale per icombattenti.
.Pag.
3607Mostra diope,re
dello Spagna
e Mostradelle produzioni arti-
stiche del libro e della
miniatura,
inSpoleto
. , ,Pag.
3607ou
EZÊ• LEGG1
EDECRETI
2182.- LEGGE 15 marzo 1928, n. 1481.
Conversione in
legge
del R.decreto-legge
10 marzo1927,
n.291,
che dà esecuzione al Trattato diamicizia,
di commercio e dinavigazione,
ed al Protocollo concer- nente lagiurisdizione
daapplicarsi
al sudditi italiani nelRegno
delSiam, stipulati
inRoma
il 9maggio
1926 tral'Italia ed il Siam . . . . . , . . . . .
Pag.
36072197. - REGIO
DEORETO
7giugno 1928,
n. 1752.Soppressione
dell'uŒcio di conciliazione dell'ex comune di Binetto . . . . . . . . . . . . . .Pag.
36232198. -
REGIO DECRETO
7giugno 1928,
n. 1753. .Soppressione
dell'ufBclo diconcillazione
dell'ex comune diLudriano
. . . . . . . . . . . . .Pag.
36232199.
-REGIO DECRETO
7giugno
1928, n. 1754.Soppressione
dell'ufBcio di concillazione dell'ex comunedi Vello . . . . . .
Pag.
36242200. -
REGIO DECRETO
7giugno 1928,
n.1755.
Soppressione
dell'utlicio diconciliazione dell'ex
comunedi Palù . . . . . .
Pag.
86242201. - REGIO DEORETO 14
giugno 1928,
n. 1671.2183. - REGIO DECRETO 7
giugno
1928, n. 1742• Riconoscimento come corpo morale dell'Istituto auto.Soppressione
dell'ufBcio di conciliazionedell'ex
comune nomo per le casepopolari
edeconomiche,
con sede in di Montirone . . . . . . . . . . . .Pag.
3611 Este . . . . . . . . . . . , , . . .Pag.
36242184.
- REGIO DECRETO 7giugno 1928,
n. 1743.Soppressione
dell'ufHeio di conciliazione dell'ex comune• di
Frontignano
. . . . , , . . , , . .Pag.
36172185.
- REGIO DECRETO 21giugno 1928,
n. 1727.Cdstituzione,
presso il Ministerodell'economia
nazio.nale,
di una Commissione consultiva e di un Comitatopermanente
della pesca . . . .Pag.
36172186.
-REGIO
DECRETO 26aprile 1928,
n.1725.
Fissazione dei contributi dovuti per le
proprie
scuolea
sgravio
dai comuni diAtina, Amalû,
AlontecorvinoRo.
vella e
Roccadaspide,
in esecuzione dell'art. 18 delR.
de=creto-legge
4 settembre1925,
n. 1722, per ilquinquennio
l°
gennaio
1924.31 dicembre 1928 . . . . .Pag.
36182187.
- REGIODECRETO-LEGGE
14giugno 1928,
n. 1759.Riordinamento
delRegio
comitatotalassogranco
ita.liano...Pag.3619
2188.- REGIO DECRETO 1
giugno 1928,
n. 1757.Inclusione
dell'Opera pia
nazionale per le vedove ed ifigli degli
aeronauti in Loreto fragli
Enti indicati nel.l'art. 1 del
R.
decreto 3luglio 1904,
n. 382 .Pag.
3620 2189. -REGIO DECRETO
7giugno
1928, n. 1744.Soppressione degli
uñici di conciliazionedegli
ex co·muni di Brandico e
Longhena
. . . . . .Pag.
36212190. - REGIO
DECRETO
7giugno
1928, n. 1745.Soppressione degli
uilici di conciliazionedegli
ex co-muni di Berzo Inferiore e Prestine . . . .
Pag.
36212202. -
REGIO DEORETO
21giugno 1928,
n. 1876.Erezione in ente
morale,
sotto ladenominazione
di«Istituto pa
irologico
y, del Gabinetto dipapirologia
presso la
Re
la università di Firenze . . .Pag.
36242203. -
REGIO DECRETO
14giugno 1928,
n. 1691.Riforma
delPAmministrazionedell'Opera
nazionaledi patronato Regina
Elena pergli
orfani del terremoto.* ---
Pag.
36242204. -
REGIO DECRETO
21giugno 1928,
n. 1692.Fusione della Cassa di
risparmio di
Castelfranco Ve.neto con
quella
della MarcaTrivigiana
che assume lanuova denominazione di «Cassa di
risparmio
della AlarcaTrivigiana
e di Castelfranco Veneto> . . .Pag.
3625 2205. - REGIO DECRETO 21giugno 1928,
n. 1693.Modificazioni allo statuto della
Cassa
dirisparmlo
di Piacenza . . . . .. . . . . . . . . .Pag.
36252206.- REGIO DEORETO 28
giugno 1928,
n. 1699.Autorizzazione al Consorzio
generale
federativo delle utenze del Mella. con sede inBrescia,
a riscuotere I con.tributi consorziali con i
privilegi
fiscali . .Pag.
36252207. - REGIO DECRETO 14
giugno
1928, n. 1700.Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle
guerre
nazionali in Turate ad accettare unlegato disposto
a suo favore . . . . .Pag.
36252208. -
REGIO DECRETO
14iugno 1928,
n. 1701.Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate ad accettare un
legato disposto
a suo favore . . . . .Pag.
36252-Ym-1928 (VT)
-GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'TTALTÄ
-N. 179 36()'/
2209. - REGIO DECRETO 14
giugno 1928,
n. 1705.Approvazione
del nuovo statuto della Cassa di ri.sparmio
di Pinerolo . . . .Pag.
86252210.
-REGIO DECRETO
28giugno
1928, n. 1707.Ricono-cimento,
al sensi delR.
decreto 13agosto 1926,
n.
1907,
del Consorzio diirrigazione Rio Dogale
di 3tez.zane, con sede in San Pietro di
Lavagno
. .Pag.
36252211. - REGIO DECRETO 28
giugno 1928,
n. 1708.Riconoscimento, ai sensi del
R.
decreto 13agosto 1926,
n.
1907,
del Consorzio diirrigazione
Fontanile Curione TrePorte,
conseile
in Montichiari . . . .Pag.
3625 2212. -REGIO DECRETO 2a giueno 1928,
n. 1724.* Modificazione di due temi del concorsi a
premio isti•
tuiti con la Fondazione scientifica
Cagnola
di hillano.---
Pag.
36282213, - REGIO DECRETO 7
giugno
1928, n. 1728.Dichiarazione di
pubblica
utilità della costruzione e sistemazione di unapiazza
d'armi in Macerata.Pag.
3626 2214. - REGIO DECRETO 31maggio
1928, n. 1729.Dichiarazione di
pubblica
utilità della costruzione .didepositi
munizioni e della sistemazione del servizi mili.tari nel cpmune di
Trani
. . . . . . . .Pag.
36262215.
REGIO
DECRETO 28giugno
1929, n. 1732.Erezione in ente morale dell'Asilo infantile «Monsi.
gnor
Corrado biarinozzi», in Pollenza . , .Pag.
36262216. -
REGIO
DECRETO 28giugno
1928. n. 1733.Erezione in ente morale della «Pia fondazione
Asilo parrocchigle
», inArgelato
. . . . . . .Pag.
3626REGIO
DECRETO
31maggio
1928.Radiazione delle
roggle Desio, Prada, Rossola
e Pontanino di
Luisago
dall'elenco delle acquepubbliche
della provinciadicomo...Pag.3626 DECRETO JifINISTERIALE
22luglio
1928.Scioglimento
dell'Amministrazione dell'Istituto nazionale dibeneficenza
«Vittorio Emanuele III », con sede inRoma,
e no.mina del
commissario
straordinario . . . . . . .Pag.
3626DECRETO
MINISTERIALE 30maggio
1928.Norme per l'uso dei bollettari
prescritti
dalregolamento
perl'impianto
ed esercizio-degli
ascensoripel trasporto
in servizioprivato
di persone a di merciaccompagnate
da persone.---
Pag.
3627DECRETI
PREFETTIZI: .Riduzione
dicognomi nella
forma italiana . . .Pag.
3628PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nomina
di
un membro effettivo nelCollegio centrale arbitrale presso l'Opera nazionale
per Lcombattenti.
Con R.decreto28
giugno
1928-VI,registrato
alla Cortedei conti il 23luglio
successivo, il gr. uff. dott. Ignazio Giordani, direttore ge- tierale nel Ministero dell'economia nazionale, è stato .nominato membro effettivo del Collegio centrale arbitrale pressol'Öýera
na•zionale per i combattenti, in sostituzione del gr.sult. dott. Ales- sandro Brizi, chiamato ad altra carica.
Mostra di opere dello
Spagna
e Mostra delleproduzioni
artisticne del libro e dellaminiatura, in Spoleto.
Con decreto 7
luglio
1928-VI di S. E. ilCapo
delGoverno,
re-gistrato
alla Corte dei conti 11 23 detto alregistro
n. 8Finanze, foglio
n. 148, il comune di Spoleto e stato autorizzato agiroinuo,
vere, ai termini del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, una Mo- stra delle opere dello Spagna e dei suoi allievi, nonche una Mo.
stra delle
migliori produziolii
artistiche del libro e della minia•tura, di scuola umbra, da tenersi a Spoleto dal 15
luglio
al 30 ot•tobro 1928.
LEGGI E DECRETI
Numero di
pubblicazione
2182.LEGGE
15 marzo1928,
n. 1481.Conversione in
legge
delR. decreto-legge
10 marzo1927,
n.
291,
che da esecuzione al Trattato diamicizia,
di commercioe di
navigazione,
ed al Protocollo concernente lagiurisdizione
da
applicarsi
al sudditi italiani nelRegno
delSiam, stipulati in, Roma
il 9maggio
1920 tra l'Italia ed il Siam.VITTORIO EMANUELE
III
PER GRAEIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIAPRESENTAZIONE
DIDECilETI-LEGGE Il Senato
ela Camera
deideputati hanno approvato;
Al PARLAMENTO
Noi abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto seguet
Ministero del lavori
pubblici:
R.
decreto
17maggio 1928,
n.1830,
che approva la conven- zione per lacopeessione delfautostrada Firenze-Lucca
verso Via-regsrio ...'...Pag.3629
R. decreto 28
giueno
1928. n.1448,
recanteassegnazione
difondi per opere
pubblicho all'infuori dei limiti generali d'im-
.pegno
...Pag.3630
DISPOSIZlhNI
E COMIINICATIArticolo
unico.E'
convertito
inlegge
il R.decreto-legge
10 marzo1927,
n.
291,
che da esecuzione al Trattatodi amicizia,
di comomercio e
di navigazione,
e alProtocollo
concernente lagiu.
risdizione da applicarsi
aisudditi italiani
nelRegno del Siam, stipulati
inRoma
il 9maggio
1926fra PItalia
eil Siam.
Alinistero
delle finanze: Media dei cambi edelÏe
rendite.Pag.
3630Ministero dell'economia nazionale: Trasferimenti di
privative
in-dustriali . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
8630Miristero
dellapubblica
istruzione:Elenchi dei
laureati che hanno s,nerato l'esame di Stato per l'abilitavione all'eser- civio della professione dimedico-chirurgo,
dichimico,
di farmaci ta, diingegnere
e di architetto nella sessione del-l'anno 1927 . . . . . . . .
Pag.
3031Ordiniamo
che lapresente, munita del sigillo
delloStato,
sia
inserta nella
raccoltaufficiale delle leggi
e dei decretidel Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti di osservarla
edi
farla
osservare comelegge
delloStato.
Data a
Roma,
addl15
marzo1928
-Anno XI XITTORIO EMANUELE.
BANDI DI
CONCORSO
MUSSOLINI - ROCCO -ROLPI
Ministero della
pubblica
istruzione: Concorso perdue posti
gro BELLUZZO -CIANO.
tuiti nel
Regio
conservatorio femminile di S. Giovanni Bat-tista,
inPistoia
. . . . , , , . . . . . .Pag.
3652 Visto, ifGuardaatgilli:
Rocœ.3608 2-Vm 1928,(VI) GA22ETTA
UFFIC ALE DELREGNO
D'ITALIA- N. 179Trattato
diamicizia,
dikommeróio
edi navigazione
tra
l'Italia
eilSiam.
S. M.
ilRe d'Italia
eS. M.
11Re
delSiam, nelPintento
di consolidarele
relazioni diamicizia
e di nordialità che fe.licemente esistono
tra i duePaesi
edessendo persuasi che
tåle scopo
si potrà meglio raggiungere
colrivedere
itrattati
ora
esistenti
trai due Stati, hanno deciso
difare
talerevi- sione dei trattati basandola
suprincipi di equità
e dibene-
ficireciproci,
e atal uopo hanno nominato
aloro Plenipo-
tenziari:
Rua
Maestå
ilRe d'Italia:
S. E. BENITO
AÍUSSOLINI, Capo
delGovetno,
Primo Mini- utroSegretario
diStato, 31inistro Segretario di Stato per
gli
affariesteri;
Bua Maestò il Re del Giam:
S. E. 11 signor PurA SAnsAKIca PRIJA, Inviato
straordina- rio eMihistro plenipotenziario
del Siam presso S. 11. il Red'Italia;
I
quali dopo
essersiscambiati
iloro pieni poteri, ricono-
sciuti
inbuona
edebita forma,
si sono accordati sulseguen- ti articoli:
bilite, nelPÌiltei·esse della sicurezza nazionale, per alcune
zone o per
alcune località dalle leggi relative al soggiorno
eallo
stabilimento degli stranieri.
Essipotranno ugualmente acquistare, possedere
e trasmettere persuccessione,
testa-mento, donazione,
oper qualsiasi altro titolo, beni
eeffetti
inobili
diogni specie.
Art.
4.I
sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno,
in tuttò il
territorio dell'altra, completa libertà di coscien-
za.
Essi potranno costruire
'epossedere chiese, esercitare privatamente
epubblicamente il
loroculto, costruire
e man-tenere cimiteri, seguendo
i loro costumireligiosi,
conte purefondare istituzioni educative
eopere religiose, ospitaliere
edi
carità, conformandosi tuttavia alle leggi, ordinanze
e re-golamenti del Paese.
Art.
5.
I
sudditi
di ciascunadelle Alte
Particontraenti
non sá·ranno
sottoposti, sul territorio dell'altra Parte,
acontri- buti,
tasse oimposte di qualsiasi.specie, aiverse
omaggiori
di
quelle che
sono o sarannoimposte sui nazionali,
osui
sudditi della nazioney piil favorita
aquesto riguardo.
Art. 1. Art. 6.
Tra 11 Regno d'Italia
edil Regno
delSiam regnegrà
paceininterrotta
eamicizia perpetua.
Art. 2.
Le Alte
Parti
contraenticonvengono che, nel
casoche
unadivergenza
sorgesse tra diloro,
laquale
nonpotesse
essererisolta di comune accordo o con
ogni
mezzodiplomatico,
sot-tometteranno tale
divergenza
ad uno opiù arbitri
scelti daloro
oppure alla Cortepermanente internazionale dell'Aja.
.
Questa Corte
avràgiurisdizione sulla
vertenzasia
per mu- tuo-consens'o delle due Parti, sîa,
in mancanza diconsenso,
a
semplice richiesta
di unadelle Parti.
I
sudditi di ciascuna
delleAlte Parti
contraenti sarannoesenti,
nel territoriodell'altra,
daogni servizio militare
ob-bligatorio nelle truppe regolari
diterra
edi mare, nelle
guardia
onelle milizie nazionali. Essi
sarannoesenti da ogni requisizione militare
oprestazione militare di qualsiasi spe- cie,
ad ecciezione deigra.vami derivanti dal possesso
odalla
locazione dibeni immobili
edelle prestazioni
erequisizioni militari,
che sarannosopportate egualmente'dai nazionali,
a
titolo di proprietari
olocatari
dibeni immobili. Essi
non sarannoobbligati
apagare alcuna
tassache sia imposta in luogo
e Vece delservizio militare personale. Essi
sarannoesenti da ogni prestito forzoso
eda ogni contribuzione
stra·ordinaria imposta
intempo di guerra.
Art.
3.Art.
7.I sudditi
di ciascuna delle
Alte Particontraenti
avrannopiena libertà,
ancheinsieme
colle lorofamiglie,
di entrarenel territorio
dell'altra Parte,
diviaggiarvi,
disoggiornarvi
o
risiedervi,
come puredi uscirne.
Saranno
loro garantite protezione
esicurezza permanenti,
sia
neiriguardi delle
persone comedei beni, nello
stessomodo
dei nazionali,
sottocondizione tuttavia
diconformarsi
alleleggi
del Paese econriserva dell'osservanza
edell'appli-
cazione
delleleggi di polizia riguardanti gli stranieri.
I
sudditi di ciascuna delle Alte Parti
contraentipotran-
no,
in qualunque luogo
delterritorio dell'altra, esercitare,
in
conformitàdelle leggi del
paese, la loroprofessione
e tuttii mestieri
leciti, darsi al
commercio oall'industria,
eserci- tare iltraffico,
tantoall'ingrosso quanto al minuto,
ditutti
iprodotti
earticoli
delcommercio lecito sia in persona, sia
per mezzo dirappresentanti,
soli o insocietà
constranieri
onazionali;
essipotranno prendere
al loroservizio,
perqual-
siasi
impiego, quelle
persone cheloro
converranno.Essi
potranno, alle condizioni fissate dalla legislazione
lo-cale, acquistare
inpiena proprietà, possedere, occupare, vendere
o trasmettere persuccessione, testamento, donazione
e per
ogni qualsiasi
altrotitolo, prendere
o cederein
affittotutti
gli immobili,
costruiti o non,destinati
adabitazione
o aqualsiasi
usolecito. commerciale, industriale, agricolo
odi qualsiasi altra specie,
sottoriserva delle disposizioni
sta-Le
abitazioni,
imagazzini, le fabbriche,
inegozi ed ogni
altra
costruzione
deisudditi
diciascuna delle Alte Parti
con-traenti
situati nel territorio dell'altra
contutti i terreni
edannessi adibiti
perresidenza, commercio
oindustria,
sa-ranno
esenti da ogni visita
operquisizione
eda ogni
esameed ispezione di libri, carte, contabilità, che si
trovassero inessi,
a menoche
non sianoeseguiti
con osservanza delle con-dizioni e
colla procedura prescritta
dalleleggi, dat decreti
e dai
regolamenti applicabili ai sudditi della nazione
stessa.Art. 8.
Sul territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti
i sudditidell'altra
Partepotranno,
come inazionali
ein
con-formità
diquanto
èstabilito alPart.
3 delpresente Trattato, compiere ogni afare, impiantare ogni industria, aprire qual-
siasi
fabbrica, intraprendere oþú ricerca
e sfruttamento diminiere,
come pureesercifare qualsiasi intrapresa agricola
e
forestale alle condizioni
e con lelimitazioni
f ssate dalleleggi, ordinanze
eregolamenti del Paese. Essi godranno
inol-tre, a
tale riguardo, del
trattamentodella nazione più
fa-vorita.
Tuttavia è inteso che il
presente articolo
non dovrà essereinterpretato
in modo dalimitare l'autonomia
fiscale egiu-
risdizionale riconosciuta
alSiam
colpresente Trattato.
2
vm-19Š8 (VI)
-GAZZETTA' QÝÚICIALE DÉL'ILE(INÓ Dii LTA'- R. 179 3609
Art.
9.
- Art. 12.I
sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti
avrannolibero
accesso aitribunali delPaltra
Parte perfar
valere etutelare
i lorodiritti, Essi
sarannoliberi,
come inazionali
o i sudditio cittadini
dekla nazione più favorita,
discegliersi ,quei legali, avvocati
oprocuratori che crederanno
per faryalere
etutelare i
lorodiritti davanti
aidetti tribunali.
Nessuna
condizione
oformalità sarà imposta ai sudditi
diuna
delle due Alte Parti contraenti
perquanto
concernel'accesso ai tribunali delPaltra Parte,
che nonsia applica-
bile
aipropri sudditi od
aquelli della nazione più
fa,vorita.Art. 10.
Le
Società commerciali, industriali, finanziarie (ivi
com-prese le Società
perassicurazione
egli Istituti pubblici
diassicurazione sulla vita umana), domiciliate
nelterritorio di
una
delle
AlteParti. contraenti
eivi .validamente costituite
inconformità delle leggi rispettive,
saranno, conle modalità
e salvo i limiti fissati dalle
leggi
invigore, riconosciute
come aventil'esistenza legale
nelterritorio dell'altra,
epotranno,
anche
per mezzo difiliali, succursali od agenzie, esercitarvi la
loroattività
etutti
i lorodiritti,
compresoquello di adire
i
tribunali sia per intentarvi un'azione
siaper difendersi.
In
ogni
casole dette Socieltà godranno,
nelterritorio del- Paltra Parte, degli stessi diritti che
sono o saranno accor-'dati
aSocietà similari di
unaltro qualsiasi Paese.
Le
dette Società
eIstituti
non dovrannopagare,
per Peser- cizio diafari commerciali
odindustriali nel territorio del
TaltraParte, imposte, tributi
o tassediverse
opiù
elevatedi quelle pagate dalle Società
eIstituti nazionali
oapparte-
nenti alla nazione piil favorita.
Art. 11.
.Le
Alte Parti contraenti
convengono di nonostacolare
illoro commercio reciproco colPimporre
divieti orestrizioni alle importazioni, esportazioni
oal transito
diqualsiasi
mer-ce,
salvo
leseguenti eccezioni
esemprechè
esse sianoappli-
cate
contemporaneamente
e con le stessemodalità
a tuttele nazioni
od aquelle che si trovino nelle identiche condizioni:
1·
Divieti
orestrizioni relativi alle armi, munizioni ÿ
materiali da guerra;
2• Divieti
orestrizioni, imposti
perragioni di sicurezza pubblica
o perragioni
disalute pubblica;
36 Divieti
orestrizioni riguardanti articoli, che
sono opotranno in futuro
essereoggetto di monopolio di Stato;
4•
Divieti
orestrizioni relativi alla protezione degli ani-
mali
odelle piante
controle malattie, gli insetti nocivi
oi
parassiti;
5° Divieti o
restrizioni riguardanti articoli
della stessa naturadi quelli
diproduzione nazionale
e deiquali
sia perlegge interna proibita
ocolpita
darestrizioni
laproduzione,
la
vendita; ed iltrasporto.
Resta convenuto, tuttavia, che ciascuna Parte avrà 11 di- ritto,
invia temporanea, qualora circostanze eccezionali
do- Wesserorichiederlo
e per lospazio
ditempo
ritenutoassolu-
tamentenecessario, di
mantenere eistituire speciali divieti
o restrizioni
alPimportazione
ealla esportazione di partico-
Iari
prodotti.
Nel caso in
cui
unadelle
Alte Parti contraentidovesse adottare nuovi divieti
orestrizioni all'importazione
edalla
esportazione,
resta convenutoche,
surichiesta delPaltra
Par-te, dovrà studiarsi
11 modo per cuiil provvedimento, nella
sua
applicazione, apporti
ilminimo danno alle relazioni
com merciali fra idue Paesi.
Il Regno d'Italia riconosce che il principio dell'autonomia nazionale
deve essereapplicato al Ilegno del Siam,
in tuttociò
che
concernel'ammontare dei
dazisulle importazioni
eesportazioni
dianerci,
nonchè idrawbadks,
idiritti di
tran-sito,
equalsiasi altra
tassa eimposta;
e,subordinatamente alla condizione dell'eguaglianza
di trattamento con le altrenazioni
sottoquesti riguardi, l'Italia conviene
diconsentire
cheil
Siamfissi nella
sua tariffadazi più alti
diquelli
sta-biliti
daiTrattati esistenti,
conl'ulteriore condizione
tut-tavia
chetutte le altre nazioni,
che a.vrebberodiritto di
re- clamare al trattamentodi
unatariffa speciale nel Siam,
ab-biano aderito a
tale
aumentoliberamente
e senzapreten.
dere qualsiasi beneficio
oprivilegio
atitolo di compenso.
Art. 13.
In quanto alPammontare, alla garanzia
ealla riscossione
deidazi di importazione
edi esportazione, compresi le
so-pratasse, i·coefficienti
e lemaggiorazioni
dicui questi di-
ritti
sono opotrebbero
essereoggetto,
come purerispetto
al
transito,
allariesportazione,
aldeposito,
alleformalità doganali
eal
trasbordodelle merci, ciascuna delle Alte Parti
contraentis'impegna
di farprofittare
Paltradi ogni
favoreo
immunità
che una di esse avesse accordati opotesse
ac.cordare ad un terzo Paese.
In applicazione
diqueisto principio,
iprodotti del suolo
edelPindustria
delRegno del
Siam che sarannoimportati
inItalia,
e iprodotti
delsuolo
edell'industria dell'Italia
che sarannoimportati
nelRegno
delSiam,
destinati sia al coa.sumo, sia
al deposito,
allariesportazione
oal
transito sa-ranno
sottoposti
allo stesso trattamento el non saranno pas-sibili di diritti
nèpiù elevati
nèdiversi
diquelli
cuisiano sottoposti i prodotti della nazione più favorita
aquesto ri- guardo.
E'
inteso che queste disposizioni
non siapplicano ai
fa-vori
speciali, attualmente
accordati o chepotranno
esseroaccordati ulteriormente
a Statilimitrofi,
per favorire il traffico difront'1era.
Resta
inteso inoltre
chele disposizioni
diquesto articolo,
in
quanto riguardano
Pammontare dei dazi erelativi
coeffi-cienti ermaggiorazioni,
non siriferiscono ai
favori che l'una ol'altra Parte
contraentegià
concede opossa concedere
inavvenire ad
un terzoStato qualsiasi
in conseguenza di una unionedoganale
con essostipulata,
nèai vantaggi preferen-
ziali
che le
dueAlte
Parti contraentiabbiano
accordatoo possano
accordare
inseguito
alleloro colonie protettorati,
o
possedimenti.
Art. 14.
Senza pregiudizio delle disposizioni contenute negli
ar-ticoli 12 e 13e per un
periodo
ditempo
nonsuperiore
a dieci anni dalgiorno dall'entrata
in.vigore
delpresente Trattato,
le
seguenti
mercioriginarie
eprovenienti dall'Italia
non po- tranno in nessun caso esseresottoposte, alla
loroimporta-
zione nel
Siam,
a dazi ad valoremsuperiori
aquelli qui ap,
pressoindicati
eprecisamente
:Tessuti
di cotone diogni specie
. , 6%
ad valoremAutomobili
ecamions . . . . . , 10%
»Cappelli
. . . 10%
»Latte condensato
. . . . . . . 10%
»Vini
diogni specie
e Vermouth . . 12%
»E'
tuttavia inteso che il Siampotrà,
inogni momento,
trasformare
isuddetti
dazi ad valorem in dazispecifici,
acondizione però che questi
ultimi nonrappresentino,
inogni
caso, un
aggravio superiore
deldazio
ad valorem sopra spe-cificato.
3610 2-vm-1928 (VI)
-GAzzETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIÄ
-N.
179Art. 15.
E'
stabilita reciproca
ecompleta libertà di navigazione fra
i territori delle due Alte Parti contraenti.
Isudditi di cia-
scuna
delle
Alte Particontraenti
avranno, sullo stessopiede
del nazionali o dei
cittadini
della nazionepiù favorita, piena
libertà
direcarsi
con le loronavi
e i lorocarichi
nei luoghi
eporti dei territori dell'altra;
sarannotuttavia tenuti
a
conformarsi sempre alle leggi del
Paesenel quale arrivano.
Le
navi mercantili
battentila bandiera di ciascuna delle rAlte
Particontraenti,
i loroequipaggi, passeggeri
ecarichi, godranno,
sottotutti
irapporti,
al loro arrivo nelterritori dell'altra Parte, sia
direttamentedal Paese di origine, sia
da
unaltro Paese
equalunque sia il luogo di provenienta
oi
destinazione dei
loropasseggeri
ecarichi, gli stessi di- ritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni, di cui godono
lenavi, gli equipaggi,
ipasseggeri,
ei carichi
na·zionali
odella nazione più favorita.
·1 sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno
anche dello
stesso trattamento per itrasporti ferroviari, per guanto riguarda le
persone.ele
merci.Art.
16.
Per
tutto ciò cheriguarda l'arrivo, la permanenza,
lapar- tenza, il carico
elo scarico delle navi
neiporti, barbours, docks,
bacini e baie delledue
Alte Particontraenti,
tutti iprivilegi
etutte
lefacilitazioni
che sianoaccordate da
unaParte alle navi nazionali
oalle navi
di una terzaPotenza
_qualsiasi
saranno estesialle navi dell'altra Parte.
Art. 17.
Nessuna tassa
di tonnellaggio, di porto,
ditransito, di faro,
dipilotaggio,
diquarantena
esimili,
o tassecorrispon
denti di
qualsiasi natura,
o diqualsiasi denominazione,
imposta
in nome o aprofitto del Governo,
dipubblici
funzionäri,
diprivati, corporazioni
o entiqualsiasi, sarà Imposta
pâl porti dei territori di
unadelle Alte Parti contraenti alle
navidelPaltra, che
nonsia egualmente
enelle
stessecondizioni imposta,
incasi analoghi, alle navi nazionali in
generale
oalle
navi dellanazione più favorita.
Tald
eguaglianza
di trattamento saràapplicata reciproca-
inente
alle
navirispettive, qualunque
sia 11porto dal quale
esse
arrivino
equalunque
possa essere la lorodestinazione.
Art.
18.
Le navi
italiano
e siaanesipotranno passare da
unporto
di una
delle Alte
Partióontraenti
in uno opiù porti della
stessa
Parte,
sia performare
ocompletare
il lorocarico
condestinazione all'estero,
sia per scaricare tutto oparte
delloro carico
portato dall'estero.
Le
dette
navipotranno,
conformandosialle leggi
erego·
lamenti degli Stati rispettivi,
conservare a bordola parte
delloro carico proveniente dall'estero, destinata ad
unal
tro
porto sia dello
stessoPaese, sia di
unaltro,
eriesportar la,
senza essere costrette a pagare, perquest'ultima parte
del lorocarico,
alcun diritto didogana, salvo quelli
di sor-veglianza,
iquali, peraltro,
nonpotranno
esserepercepiti
che nella
misurapiù
bassastabilita
per lenavi nazionali
o perquelle della nazione più .favorita,
'&rt.
19. -Il trattamento delle navi
nazionali
o dellanazione più
favorita non si
estende:
1° al
cabotaggio
che restaregointo
dalleleggi,
che sonoesaranno in vigore m ciascuna
delle
Alte Particontraenti)
26
agli incoraggiamenti accordati
oche potranno
essereaccordati
allamarina mercantile nazionale;
3*
all'esercizio
della pesca nelle acqueterritoriali
delle Alte Parti contraenti nèall'esercizio
del servizio marittimo deiporti,
rade espinggie.
Il servizio marittimocomprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza
eil salvataggio delle
persone, navi
ecarich!.
Art.
20.
Se un
bastimento
daguerra
o mercantile di una delle Alte Particontraenti fosse
arenato onaufragato nelle
ac-que
onel porti dell'altro Paese, la
nave, ipasseggeri
eil
carico godranno degli
stessifavori ed
immunitàche,
perlegge
oregolamento
oconvenzione, questo
Paese concede in casianaloghi
a navinazionali od
aquelle
della nazionepiù favorita.
Sarannoaccordati al capitano
eall'equipaggio
aiuti
eassistenza nella
stessamisura
in cuivengono
con-cessi al nazionali
oai sudditi
ocittadini della nazione più
favorita.
Le
merci, che
sipotessero
salvare da una nave o basti- mento arenato onaufragato di
unadelle Alte
Parti con-traenti,
non sarannosoggette
a tassedoganali nel terri-
torio dell'altra
a menoche
nonsiano vendute per il
consumonel Paese in cu,i la
nave ènaufragata.
Art.
21.La nazionalità delle na.vi sarà constatata
secondo
leleggi
dello Stato, al quale la
naveappartiene,
a mezzo dei*dora.menti e
patenti
che si trovanoabordo, rilasciati dalle
auto-rità competenti. Salvo
il caso divendita giudiziaria,
lenavi
di
ciascuna delle Alte Parti
contraenti nonþotranno
cam-biare di nazionalita
senzache
11venditore abbia ottenuto, preventivamente, il
permesso didismissione della bandiera,
rilaseinto dalle competenti autorità dello
Stato alquale
lanave
appartiene.
Art.
22.
Le
navi
daguerra
delle due AlteParti
contraentipotran·
no
entrare, soggiornare
edeseguire riparazioni
neiporti
elocalità
dell'altra,
nelquali
è permesso l'accesso delle navi daguerra
di una terza nazionequalsiasi. Le
navi sarannosottoposte agli
stessiregolamenti
ed avrarmo dirittoagli
stessi onori, vantaggi, privilegi
edesenzioni,
che sono ac-cordati
attualmente
o sarannoaccordati
infuturo
ana.vi da guerra di altre nazioni.
Art.
23.
Oiascuna delle Alte Parti
contraenti avràfacoltà di
nömi- nare Consoligenerali, Consoli,
Vice-consoli eAgenti
conso- lari nelle città e neiporti
dell'altra neiquali ritarrà
utilestabilire uffici
consolari.
Le AlteParti
contraenti si riser- vano,tuttavia, il
diritto didesignare le loenlità
che riter- ranno convenienteeselndere dall'applienzione
diquesta di- sposizione purchè queste limitazioni siano applicate ugual-
mente a tutti
gli
altri Paesi.Tuttavia i suddetti Consoli
generali, Consoli,
Vice-con-soll
eAgenti
consolari entreranno nelle lorofunzioni,
sol- tantodopo che
avranno ricevuto ilgradimento
del Governo del Paese ove sono stati inviati.Questo
dovràmunirli,
senzaritardo e senza spese, di un
excquatur,
cheassicuri
il liberoesercizio delle loro
funzioni.
Essi esereiteranno tutti i
poteri
e funzioni egodranno
ditutti
gli onori, privilegi,
esenzioni edimmunità,
che sonogenarnlmente
ammessi dal dirittointernazionale
o che sa.ranno nerordati dal suddetto Governo
agli ufficiali
conso-lari