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Prof. Lucio Potito
Prof. Lucio Potito
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LIQUIDAZIONI
LIQUIDAZIONI
1
Con la liquidazione l’azienda:
entra nella fase conclusiva della sua esistenza
e si dissolve
non rappresenta più un
complesso
nel quale i vari
elementi sono avvinti tra loro da uno stretto
coordinamento
non si presenta più contraddistinta dal postulato
del
going concern:
viene a mancare
la continuità
2
Introduzione
Introduzione
la continuità può venir meno a causa di
fattori esterni:
•
Fase economica negativa
•
Andamento del settore
•
Cause finanziarie: debolezza mercati finanziari
scarso credito da parte delle banche
clienti in crisi o con blocco dei pagamenti
3
Introduzione
Introduzione
la continuità può venir meno a causa di
fattori interni:
•
Management inadeguato o incompetente
•
Mancanza di innovazione
•
Scarsa flessibilità
•
Processi e prodotti invecchiati
•
Relazioni industriali mal gestite
•
Cause finanziarie: errate coperture del fabbisogno
incapacità a negoziare credito
capitale di rischio insufficiente
Introduzione
l’intensità della crisi:
•
Temporanee tensioni finanziarie
•
Condizioni di squilibrio e di declino
•
Perdurante instabilità
•
Stati di insolvenza e di dissesto
5
Introduzione
Introduzione
PERCEPIRE – ANALIZZARE – FRONTEGGIARE LA CRISI
-
Meno complicato, se circoscritta all’area finanziaria
-
Frequente tuttavia che lo squilibrio finanziario segnali più
profonde ed estese alterazioni
Indagini e analisi (su redditività, sviluppo, solidità)
Valutazione fattori di rischio, competenze e risorse
disponibili, ambiente e sistema competitivo
Azioni risanatrice: vari livelli
6
Introduzione
Introduzione
RISTRUTTRAZIONE o LIQUIDAZIONE
•
scelta sulla base della convenienza economica
•
condizionamenti da parte di altre circostanze
•
Casi di liquidazione per ragioni indipendenti dalle condizioni
aziendali
7Introduzione
Introduzione
MOMENTI DEL
PROCEDIMENTO
aspetti giuridici
9
Codice civile
il
legislatore della riforma del diritto societario ha
apportato sensibili miglioramenti alle preesistenti
norme sulla liquidazione
OIC 5
funzione interpretativa e integrativa delle norme per
quanto concerne i bilanci
Dottrina giuridica ed aziendalistica
TUIR
(art. 182 e, per alcuni aspetti, artt. 17 e 21)
Le “fonti” di regolamentazione
Per le
società di capitali Il legislatore della riforma ha
accorpato le norme della liquidazione nel capo VIII del
codice civile (artt. 2484-2496 c.c.)
Ulteriori disposizioni (artt. 2272-2283 c.c.) sulla
liquidazione sono contenute nel “capo II” dedicato alle
società semplici (sezione IV), e risultano applicabili, per
quanto compatibili, anche alle altre specie di società
Aspetti specifici per le s.n.c. e le s.a.s. sono accolti
rispettivamente dagli artt. 2308-2312 c.c. e dagli artt.
2223-2324 c.c.
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per decorso del termine;
2) per conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea;
4) per riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto o dalla legge (per es. presenza di vizi, o nelle sapa:venir meno soci amm.ri)
11
cause di scioglimento art.2484 c.c.,1
co
cause di scioglimento art.2484 c.c.,1°co
Come si vede tra le cause di scioglimento solo alcune solo correlate allo stato di salute dell’azienda-
Sicuramente la riduzione del capitale per perdite-
Potrebbero esserlo: l’impossibilita di conseguire l’oggetto sociale e la scelta volontaria dell’assemblea (se deriva dallo stato aziendale)cause di scioglimento
cause di scioglimento
DUE OSSERVAZIONI
DUE OSSERVAZIONI
DUE OSSERVAZIONI
DUE OSSERVAZIONI
DUE OSSERVAZIONI
DUE OSSERVAZIONI
DUE OSSERVAZIONI
DUE OSSERVAZIONI
gli effetti dello scioglimento conseguono dalla data dell'iscrizione della relativa deliberazione
13
Il momento di effetto dello scioglimento
14
Riassumendo
Cause di scioglimento
Cause indipendenti dalla volontà dei soci
Cause dipendenti dalla volontà dei soci
Dichiarazione amministratori da eseguire senza indugio Delibera assembleare
Iscrizione registro imprese
15
Obblighi e compiti degli amministratori
, in caso di ritardo od omissione, sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni
subiti da società, soci, creditori sociali e terzi
il tribunale, su
istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci,
accerta il verificarsi della causa di scioglimento
con proprio decreto
17
Gli amministratori,accertata la causa di scioglimento,
convocano l’assemblea perché deliberi:
il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in
caso di pluralità di liquidatori;
la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società;
i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione
dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
L’inerzia degli amministratori nel convocare l’assemblea è
disciplinata dal II comma (intervento del Tribunale)
Obblighi e compiti degli amministratori
gli amministratori conservano il potere
di gestire la società,
ai soli fini di conservare il valore del patrimonio
18
OIC 5
Gli amministratori, quindi, fino al momento in cui cessano dalla loro carica possono compiere anche nuove operazioni e continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché però si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società. A titolo esemplificativo, gli amministratori non potranno formulare nuove strategie di sviluppo; non potranno compiere operazioni di aumento delle dimensioni dell’impresa, bensì operazioni che mantengano nell’alveo precedente gli indirizzi di gestione.19
Obblighi e compiti degli amministratori
Iscrizione presso il registro imprese della
nomina liquidatori e dei poteri loro concessi
Aggiunta alla denominazione della società
della locuzione
in liquidazione
Gli amministratori consegnano ai liquidatori:
libri sociali
situazione dei conti
alla data di effetto dello scioglimentorendiconto sulla loro gestione
relativo al periodo.
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
21
Il
passaggio di consegne
tra amministratori e liquidatori, da
formalizzare mediante apposito verbale, non può avvenire
prima dell’iscrizione nel registro delle imprese della nomina e
dei poteri conferiti agli stessi liquidatori
Tale passaggio segna l’avvio della gestione di liquidazione in
senso stretto, configurandosi quale momento di avvio della
gestione disgregativa
, con conseguente delimitazione dei
rispettivi ambiti di responsabilità di amministratori e liquidatori
Le norme delle società di capitali non contemplano più
l’elaborazione congiunta da parte di amministratori e
liquidatori dell’inventario iniziale di liquidazione, di cui si dirà
nel prosieguo (tale adempimento congiunto continua però a
sussistere per le società di persone)
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
22
Il riferimento legislativo ai libri socialiè da intendersi in senso estensivo, non solo comprensivo dei libri sociali veri e propri, ma anche dei libri e scritture contabili ex art. 2214 c.c. e di ogni altra documentazione amministrativariconducibile al patrimonio della società
libro soci;
libro delle obbligazioni;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministraz. del consiglio di gestione;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, ove esistente;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
libro degli strumenti finanziari ex art. 2447-sexies c.c.;
libro giornale e libro degli inventari;
altre scritture contabili (libro mastro, prima nota, partitari, ecc.);
registri richiesti dalla normativa fiscale e previdenziale;
documentazione amministrativa (contratti, fatture, lettere, ecc.).
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
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È da ritenere che la “consegna” riguardi sia i documenti
amministrativo contabili espressamente richiamati dalla
norma del codice, sia i valori sociali (denaro, titoli,
strumenti finanziari, ecc.) e in generale tutti i “beni”
costitutivi il patrimonio sociale, con relativa
documentazione
In quanto, con la “consegna” si opera non solo il passaggio
di documenti amministrativi e di valori e titoli finanziari, ma
di tutti i beni costitutivi l’intero patrimonio societario
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
La consegna dei libri sociali non va effettuata nel
caso in cui la carica di liquidatore è assunta dagli
stessi amministratori
Non è così per la
situazione dei conti e il
rendiconto della gestione, di cui si dirà tra breve,
la cui redazione non può mai essere evitata.
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
Il passaggio di consegne: dalla gestione
“conservativa” alla gestione “disgregativa”
Sintesi dell’iter ante gestione liquidatoria
Accertamento senza indugio da parte degli amministratori della causa di scioglimento
Iscrizione della dichiarazione amministratori o della delibera assemblea nel Registro Imprese
Convocazione assemblea per nomina liquidatore (i)
Iscrizione nomina liquidatore (i) e poteri loro conferiti nel
Registro Imprese
Gli amministratori consegnano ai liquidatori i libri e la documentazione contabile
prescritta dal codice civile Gli amministratori cessano
dalla carica
A questo punto si apre la
gestione liquidatoria
A questo punto si apre la
gestione liquidatoria
25
26
I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli
atti
utili
per la liquidazione della società (art. 2489, I co.)
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la
professionalità e diligenza richieste dalla natura
dell'incarico e la loro responsabilità per i danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata
secondo le norme in tema di responsabilità degli
amministratori (art. 2489, II comma)
27
gli atti utili
Potere estremamente ampio, che può essere limitato solo da una previsione statutaria o da disposizioni contenute nella deliberazione assembleare di nomina
compimento di tutti e soli quegli atti che sono suscettibili di massimizzare il valore di realizzo delle attività, per rendere il più ampio possibile l’importo da ripartire ai soci alla chiusura della liquidazione
Fra gli “atti utili” determinabili liberamente dai liquidatori non c’è però
quello di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di un ramo.
Questo potere deve essere espressamente conferito dall’assemblea dei soci (art. 2487, 1° comma, lett. c).
compiti dei liquidatori
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei
debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente
ai soci i versamenti ancora dovuti. Ulteriori versamenti si
possono richiedere ai soci illimitatamente responsabili
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato
della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione
non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e
tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori
possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del
socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili
per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle
disposizioni del comma precedente.
29
Dopo la nomina redigono il bilancio iniziale di liquidazione. Quindi il bilancio annuale Alla fine si redige il bilancio finale con il piano di riparto. Esso è approvato dai singoli soci, anche in modo tacito. (s’intende approvato se entro 90 gg non vengono propostireclami)
I liquidatori infine chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese, presso cui per 10 anni sono conservati i libri della societàcompiti dei liquidatori
Revoca dello stato di liquidazione
Sull’argomento il legislatore della riforma ha innovatoIn passato, mentre si riteneva scontata la possibilità di revocare la liquidazione una volta rimossa la causa di scioglimento, non era tuttavia chiaro se sussistessero limitazioni
La norma vigente dispone che la revoca può essere deliberata in ogni momento e previa rimozione (ove necessaria)
della causa di scioglimento
La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti
il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
31
MOMENTI DEL
PROCEDIMENTO
bilanci e valutazioni
Nel passaggio delle consegne, gli amministratori sono tenuti a
rilasciare ai liquidatori una
situazione dei conti alla data di
effetto della liquidazione
;
Trattasi di una semplice situazione contabile(perciò priva delle scritture di assestamento)
evidenziante i saldi dare o avere di tutti i conti dell’impresa.
Ha finalità meramente espositive e rappresenta il passaggio dellacontabilità ai liquidatori
La funzioneda essa assolta, secondo l’OIC 5, è duplice:1) agevola la successiva ricognizione degli elementi patrimoniali; 2) permette di individuare con facilità gli effetti contabili delle
operazioni svolte dagli amministratori nella fase pre-liquidatoria
Situazione dei conti
alla data di effetto dello scioglimento
Situazione dei conti
33
Il legislatore della riforma ha riproposto a carico degli
amministratori un obbligo già esistente nella
previgente normativa
Il “rendiconto” costituisce un vero e
proprio bilancio
di esercizio infrannuale
relativo alla frazione di
esercizio intercorrente tra la data di chiusura
dell’ultimo bilancio e la data delle consegne ai
liquidatori, che è la data a partire dalla quale ha
inizio la "gestione liquidatoria”
rendiconto della gestione degli amministratori
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Il rendiconto va preparato in base ai principi e ai criteri di cui
all’art. 2423 c.c.,
tenuto comunque conto dell’intervenuto
scioglimento della società
Sua principale funzione è quella di dimostrare e informare con
chiarezza, verità e correttezza in ordine alla situazione
patrimoniale e finanziaria della società, nonché sul risultato
economico derivante dall’attività degli amministratori svolta tra
la data di chiusura del precedente bilancio fino alla data di avvio
della liquidazione (OIC 5)
Per questo costituisce un utile punto di riferimento per la
redazione dell’inventario di liquidazione, il quale, assumendo
natura e funzioni del tutto diverse dal rendiconto della gestione,
risulta di esclusivo compito dei liquidatori
35
Struttura: medesimi documenti del bilancio ordinario (stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa)
Criteri di valutazione:
tendenzialmente
quelli ordinari
ma influenzati dall’intervenuto scioglimento
Come tiene a sottolineare l’OIC 5:fino a quando non interviene
il sostanziale mutamento di destinazione del patrimonio
sociale, l’impresa continua ad essere un complesso economico
funzionante, per quanto la gestione (ancora nelle mani degli
amministratori) riveli un carattere “conservativo” e non anche
“dinamico-produttivo”. Ciò emerge ancor più nell’ipotesi di
esercizio provvisorio eventualmente deliberato dall’assemblea
rendiconto della gestione degli amministratori
Immobilizzazioni materiali ed immateriali
In assenza del going concern, non è più possibile procedere a ulteriore capitalizzazione degli oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità)
Partecipazioni
Da assoggettare a controllo di valore nei casi in cui l’attività economico-produttiva della partecipata sia strettamente dipendente dalla società posta in liquidazione
Crediti
Da assoggettare ad attento e analitico accertamento del valore di presumibile realizzo, ciò per eventuali richieste (frequenti in stato di liquidazione) di sconti e riduzioni da parte dei debitori
esempi di possibili aspetti di cui tener conto
esempi di possibili aspetti di cui tener conto
rendiconto della gestione degli amministratori
37 Rimanenze di magazzino
In presenza di materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento rigiro; o ancora di semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, si dovrà procedere a una svalutazione del relativo costo
Lavori in corso su ordinazione
Risulta necessario considerare gli effetti derivanti, in termini di risoluzione dei contratti, pagamento di penali ecc., dallo scioglimento della società sugli obblighi che l’azienda ha assunto nei confronti dei committenti
PassivitàSi rende necessario procedere ad un preciso aggiornamento di ogni singola posizione debitoria fruttifera di oneri finanziari. Specifica attenzione dovrà porsi alla possibile insorgenza di nuovi o maggiori debiti in conseguenza di
specifiche clausole contrattuali stipulate con clienti, fornitori, banche,
dipendenti, ecc. Ciò comporterà l’esigenza di operare specifici accantonamenti a fondi per rischi ed oneri
rendiconto della gestione degli amministratori
esempi di possibili aspetti di cui tener conto
esempi di possibili aspetti di cui tener conto
38
Le possibili modifiche ai criteri di valutazione potrebbero
trovare applicazione già con riferimento all’esercizio anteriore
a quello in cui si verifica lo scioglimento della società.
Ne consegue che il dato contabile di inizio periodo a cui si
collega il rendiconto di gestione degli amministratori potrebbe
già aver considerato le modifiche connesse alla differente
prospettiva aziendale
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Eventuali utili netti risultanti dal rendiconto non possono essere distribuiti, neanche parzialmente, ai soci.Tale utili andranno a costituire - insieme con il capitale sociale e le eventuali riserve – il risultato di liquidazione
Tanto per la situazione dei conti quanto per il rendiconto sulla gestione, la legge non prescrive alcuna specifica approvazione da parte dell’assemblea dei soci. Tuttavia, tali documenti, dovendo essere allegati al primo bilancio annuale di liquidazione, con le eventuali osservazioni dei liquidatori, risulteranno comunque sottoposti al vaglio dell’assemblea.rendiconto della gestione degli amministratori
L’obbligo della redazione del documento resta oggi solo per le
società di persone (ove devono redigerlo insieme amministratori e
liquidatori) mentre, a seguito della riforma, non è più previsto per le
società di capitali
Tuttavia è ampiamente condiviso che anche per tali società debba
essere redatto, poiché mette in condizione i liquidatori (che vi
provvedono questa volta senza l’ausilio degli amministratori) di
individuare le componenti del patrimonio che hanno da liquidare,
portandoli a compiere una prima valutazione sulla capienza
dell’attivo per il soddisfacimento delle passività
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
41
Secondo OIC 5
-L’obbligo della redazione del bilancio iniziale di liquidazione per le società di capitali si ricava dal dettato dell’art. 2490, comma IV, c.c.: nel primo bilancio successivo alla loro
nomina (ossia nel primo dei bilanci annuali di liquidazione) i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni”.
-Continua l’OIC 5: “Ma tali variazioni non possono riguardare lo stato patrimoniale finale
del primo dei bilanci annuali di liquidazione, bensì riguardano lo stato del patrimonio all’inizio della gestione di liquidazione; se non si stabiliscono la composizione del
patrimonio della società ed i nuovi valori delle attività e passività all’inizio della liquidazione, non è possibile disporre dei valori iniziali che sono necessari per la contabilità di liquidazione e per la redazione dei bilanci dei successivi esercizi e del bilancio finale di liquidazione e non è possibile acquisire le conoscenze di tipo prognostico che sono proprie del bilancio iniziale, prima fra tutte la conoscenza della sufficienza dei flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e le spese ed oneri della liquidazione ed a consentire che la società non cada in una situazione di insolvenza”
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
42
Secondo OIC 5
Il documento presenta le seguenti finalità
a)
accertare la “situazione iniziale” del patrimonio dell’impresa che è indispensabile per la successiva gestione di liquidazione.b)
determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successiviesercizi, del capitale finale di liquidazione, e, quindi, delle quote di riparto dell’attivo netto residuo fra i soci;
c)
stabilire se presumibilmente (e salvo nuovi o più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i fondi liquidiesistenti alla apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri della
liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti. I criteri di valutazione da impiegare nella formazione del documento risentono della
peculiare destinazione impressa al patrimonio aziendale dal sopraggiunto stato di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
allo sciogliersi della società il
capitale investito
subisce una radicale trasformazione sul piano economico
essendosi dissolta l’azienda
esso non è più uno strumento di produzione del reddito,
non è più un complesso organico e coordinato
bensì un semplice coacervo di beni destinato alla
conversione in danaro liquido, al pagamento dei creditori e
alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo.
43
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
al contrario di quanto vale per il capitale di
funzionamento ogni elemento è rilevabile se ha un valore
autonomo.
ogni attività è iscrivibile se, e nei limiti in cui, possiede un
valore di realizzo
ogni passività è iscrivibile se, e nei limiti in cui, esprime
un’obbligazione da estinguere
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
45
Attività
:
il probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine
ragionevolmente breve e tenuto presente che normalmente i
beni vengono venduti separatamente
N.B.
L’indicazione di un valore di presunto realizzo delle attività superiore al valore contabile che figura dallo stato patrimoniale del rendiconto degli amministratori va fatta con cautela e se la differenza fra i due valori è significativa; non se essa è irrilevante.Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
46
Immobilizzazioni materiali (fabbricati industriali, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi, automezzi, ecc.)
Per i fabbricati industriali adibiti a magazzini o a stabilimenti, che sono atti ad usi specializzati, occorre anzitutto stabilire se si potrà trovare un acquirente che possa destinarli ai medesimi usi. In caso contrario, i liquidatori potranno orientarsi verso il valore di realizzo dell’area su cui i fabbricati sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione.
Nel determinare il valore di realizzo di macchinari, impianti, attrezzature, mobili e arredi, si terrà conto dei prezzi di listino dell’“usato” praticati dai fabbricanti, al netto delle spese di smontaggio, separazione, trasporto, ecc., se queste non siano state poste a carico degli acquirenti.
Nel caso, invece, che si riesca a vendere in blocco il fabbricato industriale col suo corredo di impianti, attrezzature e macchinari, il valore di realizzo complessivamente ottenuto potrà essere anche superiore al costo storico non ancora ammortizzato.
Per la valutazione di alcuni immobili a destinazione specifica (opifici industriali, cave, ecc.) o di impianti specializzati sarà necessario far ricorso ad esperti qualificati (ingegneri, geologi, ecc.). I valori di realizzo saranno al netto degli eventuali costi di bonifica e di ripristino dei siti.
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
47
Rimanenze di materie, prodotti in corso di lavorazione, prodotti
finiti e merci
Per merci, prodotti, materie e semilavorati destinati alla vendita, i liquidatori nel ricercare il probabile valore di realizzo terranno conto dei seguenti elementi: − possibilità o meno del realizzo, per merci o materie deperite, alterate o comunque insuscettibili di scambio sul mercato;
− tempi di realizzo e modalità di vendita, tenuto conto anche del tipo di clientela cui potranno essere vendute le varie partite;
− spese da sostenere per la vendita (trasporto, assicurazioni, imballaggi, ecc.) ed oneri finanziari connessi all’incasso del prezzo (spese bancarie, ecc.).
Il valore di presunto realizzo va considerato anche nell’ipotesi in cui i liquidatori ritengano opportuno ultimare con gli impianti della società o presso altre aziende, le lavorazioni in corso o trasformare le materie prime esistenti in prodotti finiti.
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
Attività figuranti nel bilancio ordinario
non più iscrivibili nel bilancio iniziale di liquidazione
a) Costi d’impianto e d’ampliamento, costi di ricerca sviluppo e pubblicità, disaggi su emissione di obbligazioni e in genere altri costi pluriennali per la parte non ancora ammortizzata
Mancando il presupposto della continuità e trattandosi di attività non monetizzabili, si dovrà procedere alla loro eliminazione. Fanno eccezione alcune particolari attività immateriali, se cedibili a terzi come: Know-how e software iscritti in bilancio nelle voci dei costi di ampliamento o dei costi di ricerca e sviluppo.
b) Ratei e risconti attivi
Il risconto attivo, nell’aspetto patrimoniale rappresenta un credito per servizi già pagati ma non ancora usufruiti. Se questo credito si ritiene irrecuperabile, il corrispondente valore sarà annullato.
I ratei sono invece veri e propri crediti o debiti pecuniari, corrispondenti a ricavi e costi di competenza dell’esercizio in chiusura, ma che saranno materialmente incassati e pagati nel successivo esercizio. Per essi si pongono i medesimi problemi che riguardano i crediti e debiti in generale.
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
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c) Immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d’autore, ecc.) non realizzabili o non trasferibili
Se non possono essere convertite in danaro, mediante il loro trasferimento, dovranno annullarsi. All’annullamento del valore non si deve procedere se possono essere trasferite insieme all’azienda cui ineriscono, in ipotesi di cessione in blocco di questa.
d) Avviamento
Con l’interruzione dell’attività produttiva, se non vi è la prosecuzione di essa il valore
dell’avviamento si azzera. È per questo che, al fine di conservare il valore dell’impresa, è prevista la continuazione dell’attività, anche in fase di liquidazione.
In mancanza di ciò, l’avviamento può essere iscritto all’attivo del bilancio iniziale di liquidazione in un solo caso: qualora vi sia un impegno contrattuale per la cessione in blocco dell’azienda ad un prezzo superiore ai valori netti con cui gli elementi patrimoniali figuravano nel bilancio d’esercizio.
e) Crediti inesigibili
Se ne dovrà annullare il valore
Attività figuranti nel bilancio ordinario non più iscrivibili nel bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
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Attività iscrivibili nel bilancio di liquidazione
che non figurano nel bilancio ordinario
Segreti di fabbricazione dalla cui vendita possa realizzarsi un ricavo
e altri eventuali intangibili parimenti realizzabili
Beni già completamente ammortizzati (impianti, macchinari,
attrezzature, ecc.) ma aventi ancora un valore recuperabile con la
vendita
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
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Passività
:
il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per
estinguerle, tenuto conto anche degli interessi
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
Passività figuranti nel bilancio ordinario
a) Fondi per rischi ed oneri. TFR. Oneri relativi
Il TFR si continua a iscrivere in bilancio per il personale mantenuto alle dipendenze della liquidazione.
Per i fondi per rischi ed oneri si pone in genere il problema di una determinazione più adeguata del loro valore.
b) Ratei e risconti passivi
Valgono le medesime considerazioni esposte a proposito dei ratei e risconti attivi.
c) Debiti prescritti
Se i liquidatori ritengono fondatamente che alcuni debiti non dovranno esser estinti per intervenuta prescrizione, si elimineranno dal bilancio.
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
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Passività da iscrivere nel bilancio liquidazione
che non figurano nel bilancio ordinario
Si tratta di debiti non rilevati in contabilità anteriormente alla
liquidazione
Secondo gran parte della dottrina, nel bilancio iniziale di
liquidazione andranno rilevati anche
i costi e ricavi futuri
cui darà
luogo la procedura di liquidazione. L’importo iscritto, di carattere
provvisorio, andrà poi assoggettato a rettifiche e aggiornamenti
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
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Debiti per imposte e tasse
I debiti per imposte da iscrivere nel bilancio sono solo quelli relativi ad esercizi sociali anteriori allo scioglimento della società, e quelli risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta immediatamente antecedente l’inizio della
liquidazione (sulla base del rendiconto degli amministratori).
Le imposte dovute per i redditi che si presume di conseguire durante la gestione di liquidazione saranno comprese nell’importo complessivo dei costi ed oneri di liquidazione di cui si dirà in prosieguo.
Nella determinazione delle passività tributarie occorre tener conto anche di sanzioni pecuniarie ed interessi moratori per ritardata iscrizione a ruolo.
Per le contestazioni in corso occorrerà ponderare attentamente le probabilità di accoglimento, totale o parziale, dei ricorsi interposti dalla Società, provvedendo all'iscrizione di appositi fondi rischi qualora appaia probabile il pagamento di determinati importi.
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
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Fondo per costi ed oneri di liquidazione
1. Natura e funzioneIndica l’ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri.
L’iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi, oneri e proventi costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario d’esercizio, che è giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione
2. Contenuto del Fondo
I costi ed oneri indicati nel Fondo devono essere diversi da quelli correlati alle attività e passività già iscritte nell’Attivo o nel Passivo del bilancio iniziale di liquidazione (e da
quelle già iscritte nei Fondi per rischi ed oneri).
Come regola generale, vanno iscritti tutti i costi, oneri e proventi attinenti la gestione di liquidazione che maturano dalla data delle consegne ai liquidatori fino alla data di
chiusura della liquidazione; non ciò che ha causa (economica) in operazioni di gestione
compiute prima della data di consegna e che dovrebbe già figurare nel rendiconto degli amministratori.
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
Fondo: esempi di costi e oneri
− fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura di liquidazione, con le relative utenze: energia elettrica, telefono, gas, acqua, ecc. ed eventuali spese di manutenzione e riparazione;
− retribuzioni ed oneri sociali per i dipendenti dell’ufficio di liquidazione (compreso il TFR) e per gli eventuali collaboratori coordinati dell’ufficio medesimo;
− compensi per i professionisti per prestazioni successive alla data di inizio della liquidazione (avvocati, commercialisti, notai, ecc.);
− compensi ai liquidatori, al revisore contabile ed ai membri del collegio sindacale (se esistente) nell’importo determinato dall’assemblea dei soci;
− oneri per eventuale noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie all’ufficio di liquidazione con le relative manutenzioni;
− oneri finanziari per il periodo della liquidazione su debiti (verso banche, verso soci ed altri finanziatori) iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione (gli oneri maturati fino a tale data sono già iscritti nel rendiconto degli amministratori), comprese le rate relative a contratti di leasing (quota capitale ed interessi);
− spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società;
− imposte dirette, correnti e differite (vedi OIC 25), sui redditi fiscali previsti per gli anni di durata della liquidazione e per il riparto finale.
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
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Fondo: esempi di proventi
− interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla data di inizio della liquidazione;
− dividendi da azioni in portafoglio, utili da partecipazioni non azionarie e strumenti finanziari partecipativi;
− rimborsi di imposte e tasse e di altri costi ed oneri iscritti nel Fondo;
− fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione a terzi o da sublocazioni;
− canoni attivi per noleggi di beni di proprietà; − eventuali proventi da cessione di contratti di leasing; − proventi derivanti dall’esito positivo di cause civili.
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
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Fondo: funzionamento contabile
Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione figura
distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e
fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione, fino alla
sua completa estinzione
La sua contropartita, invece, è compresa nel conto
“Rettifiche di liquidazione” (imputata al Patrimonio Netto)
Il Fondo in questione, pertanto, non figura esplicitamente
come quota ideale del Netto
Tutte le informazioni sulla sua entità e sulla sua dinamica si
desumono, dunque, dalla nota integrativa dei bilanci intermedi di
liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
59
La struttura del bilancio iniziale
Costituito da una situazione patrimoniale, senza conto economico
Il documento può essere esposto in forma di tabella che riporta, per
ciascuna voce delle attività e delle passività, in colonne affiancate,
anche gli importi dello stato patrimoniale del rendiconto di gestione
Gli importi affiancati si riferiscono a ben vedere alla medesima
data, perché le ore 24 della data di conclusione della gestione degli
amministratori coincidono con le ore 0 del giorno successivo, in cui
ha inizio la gestione dei liquidatori
Naturalmente per effetto dell’adozione di criteri di valutazione
differenti, gli importi inclusi nelle colonne affiancate, pur
riferendosi alla medesima data, di regola divergono
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
Lo schema di stato patrimoniale e l’articolazione delle voci (attivo,
passivo e netto) ricalcano quanto previsto dalle norme civilistiche
per il bilancio ordinario d’esercizio
Benché sia da far notare che, laddove non sia stata deliberata la
prosecuzione dell’attività, possono ammettersi, rispetto allo schema
originario, semplificazioni e adattamenti
La differenza tra attivo e passivo costituisce il
patrimonio netto di
liquidazione
, che è opportuno continuare a indicare con tutte le sue
singole componenti, cui si aggiunge la posta
«Rettifiche di liquidazione»
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
61
«Rettifiche di liquidazione»
accoglie, come contropartita, le modifiche apportate ai valori
del Rendiconto degli amministratori, nonché i costi e gli
eventuali proventi di futura maturazione iscritti nel Fondo
costi e oneri di liquidazione
in dare
: riduzioni di attività, aumenti di passività e
accantonamenti di componenti negative al Fondo
in avere
: aumenti di attività, diminuzioni di passività e
accantonamento di componenti positive al Fondo
Il saldo
è una posta (positiva o negativa) del patrimonio netto
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
62
Valori ispirati a logica di funzionamento
ma condizionati dal fatto che la continuità è solo temporanea
in particolare, le attività si presumono di vita utile futura limitata i valori di realizzo sono applicati solo se inferiori ai costi storiciSe l’esercizio provvisorio è limitato a un ramo dell’azienda
nel bilancio si troveranno applicati entrambi i criteri di valutazione IPOTESI DI ESERCIZIO PROVVISORIO
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio iniziale di liquidazione
63
Bilancio intermedio (annuale) di liquidazione
Si continuano a utilizzare gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio ordinario con gli opportuni adattamenti
Nella nota integrativa le informazioni previste dovranno fornirsi tenendo conto
del sopraggiunto stato di liquidazione
In essa si devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, e i principi e criteri adottati per realizzarla
I criteri di valutazione da impiegare sono quelli indicati per il bilancio iniziale di liquidazione
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE
Rappresenta la composizione del capitale valutato in un’ottica di realizzo Espone i beni non ancora non ancora realizzati, i crediti, la liquidità e i debiti residui
Nel capitale netto si aggiunge (o si detrae) il risultato di periodo.
Esso ha natura diversa dall’utile o dalla perdita del bilancio ordinario di esercizio
Tale risultato trova spiegazione nel conto economico
65 CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO
1. Costi e ricavi di competenza generati dalla gestione liquidatoria. economico Gran parte di essi dovrebbero già essere stati previsti nel Fondo costi e oneri per cui, con segno opposto, si rilevano le «utilizzazioni» del Fondo, sicché sul periodo incide solo la differenza con quanto previsto inizialmente.
2. Plusvalenze e/o minusvalenze e Sopravvenienze attive/passive determinate dalla vendita dei beni, dall’incasso dei crediti e dal pagamento dei debiti
3. Differenze positive e negative (non realizzate) derivanti dall’iscrizione di nuovi elementi patrimoniale accertati o da variazioni di valore di quelli già indicati
4. Rettifiche (utilizzi) degli importi stanziati nel Fondo costi e oneri di liquidazione
Bilancio intermedio (annuale) di liquidazione
66
Se la liquidazione non ha avuto inizio nel primo giorno
dell’esercizio, il bilancio assume un contenuto ibrido, giacché
riassume sia l’ultima parte della gestione ordinaria, sia la prima
della gestione liquidatoria
Il risultato è la somma di due risultati dal significato differente
E’ opportuno perciò che gli importi del conto economico siano
separatamente indicati in tre colonne:
1. valori della gestione amministratori
2. valori della gestione liquidatori
3. totali
PRIMO BILANCIO INTERMEDIO
67
La situazione patrimoniale espone una composizione del capitale derivante da due gestioni di natura diversa.
I suoi valori si sono modificati, rispetto all’ultimo bilancio approvato, per l’applicazione di criteri valutativi differenti.
Si suggerisce perciò di indicare in nota integrativa tutte le attività e le passività in quattro colonne:
1.
importo precedente esercizio2.
Importo risultante dal rendiconto amministratori3.
Importo iscritto nel bilancio iniziale di liquidazione (con i nuovi criteri)4.
Importo iscritto nel primo bilancio intermedioNel patrimonio netto i risultati delle due frazioni sono indicati in modo distinto La nota integrativa deve fornire molti e adeguati chiarimenti
Al bilancio è allegata la documentazione consegnata dagli amministratori ai liquidatori con le eventuali osservazioni di questi ultimi
PRIMO BILANCIO INTERMEDIO (segue)
Bilancio intermedio (annuale) di liquidazione
I valori risulteranno determinati con una logica tendenzialmente di funzionamento. Il conto economico riflette una gestione ordinaria, però di carattere «conservativo» Più complesso se l’esercizio è limitato a un ramo dell’azienda
In tal caso la situazione patrimoniale espone i valori in tre colonne affiancate con un patrimonio netto unico, ma con distinta indicazione dei due risultati. Anche per il conto economico risulta opportuno l’esposizione in tre colonne
affiancate
La nota integrativa dovrà chiarire i criteri sulla cui base sono state ripartiti le componenti reddituali e gli elementi del patrimonio comuni alle due gestioni
IPOTESI DI ESERCIZIO PROVVISORIO
69
Esteso all’intera azienda
Caso più semplice
Si distinguono le due frazioni, ma coesistono criteri di valutazione
piuttosto omogenei (tendenzialmente di funzionamento)
Esercizio limitato a un ramo dell’azienda
Caso complesso
Non solo si devono distinguere le due frazioni dell’esercizio
Ma quelli della seconda devono essere separati
tra gestione produttiva e gestione liquidatoria.
IPOTESI DI ESERCIZIO PROVVISORIO – PRIMO BILANCIO INTERMEDIO
Bilancio intermedio (annuale) di liquidazione
Il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto
70
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere
il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun
socio o azione nella divisione dell'attivo
il bilancio finale di liquidazione si articola in due parti distinte:
1)
il bilancio finale in senso stretto
2)
il piano o prospetto di riparto
I due documenti appaiano tra loro collegati, dirigendosi a fornire, in primis, l’indispensabile base informativa circa gli esiti economici, finanziari e patrimoniali delle operazioni di liquidazione e, a completamento, la conseguente proposta di divisione dell’eventuale saldo attivo residuo tra i soci
71
Nel silenzio della legge, si ritiene che tale bilancio si componga, oltre che dello stato patrimoniale, del solo conto economico relativo al periodo che intercorre tra la data di inizio dell’esercizio e quella di chiusura della liquidazione (a questi sono poi da aggiungere la nota integrativa e la relazione sulla gestione)
Gli schemi da utilizzare sono quelli codicistici, opportunamente adattati e semplificati
Al conto economico di periodo, obbligatorio, la dottrina e i principi contabili suggeriscono di aggiungere un altro conto economico “complessivo” che copra l’intero periodo ultrannuale della liquidazione, assolvendo ad una funzione di rendiconto dell’operato dei liquidatori circa l’intero svolgimento della loro attività di realizzo delle attività e di estinzione delle passività con le conseguenti risultanze economico-finanziarie
Il bilancio finale di liquidazione in senso stretto
Stato Patrimoniale
Nella sua configurazione più semplice esso si presenterà così composto (OIC 5): STATO PATRIMONIALE
ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE
Depositi e conti correnti presso banche
Depositi e conti correnti presso A.P. Cassa
Capitale sociale Riserve
+/- Rettifiche di liquidazione - Acconti ai soci
+ Utili (-perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
+ Utile (-perdita) dell’ultimo periodo di liquidazione
73
Stato Patrimoniale
È piuttosto frequente, però, che alla chiusura della liquidazione sussistano alcune posizioni (generalmente debitorie) che per quanto liquidate non risultano ancora estinte
La presenza di tali posizioni potrebbe, a rigore, impedire la conclusione del procedimento di liquidazione
Tuttavia, è legittimo che i liquidatori procedano alla redazione del bilancio finale di liquidazione iscrivendo il debito tra le passività dello stato patrimoniale,
contestualmente all’appostazione nell’attivo di uno specifico deposito vincolato di pari importo, o alternativamente tenendo conto di ciò nell’ambito del piano di riparto
Il bilancio finale di liquidazione in senso stretto
74
Stato Patrimoniale
particolare attenzione meritano i crediti e debiti tributari
Per le imposte sul reddito in particolare, solo alla chiusura della liquidazione è
possibile procedere alla definizione ultima della relativa misura
Il periodo compreso tra l’inizio e la fine della liquidazione costituisce, in
sostanza, un unico periodo di imposta, il cui risultato imponibile è determinato in via definitiva in base al bilancio finale di liquidazione
Ne discende che i singoli esercizi intermedi (comprese le eventuali frazioni
d’anno) comportano una determinazione solo provvisoria del risultato imponibile, da conguagliare poi in sede di chiusura della liquidazione appunto attraverso il bilancio finale di liquidazione
La posizione fiscale definitiva risulterà quindi alternativamente di debito o di
credito verso l’Erario (segue)
75
per favorire la chiusura della liquidazione si potranno adottare specifiche soluzioni e cioè:
nel caso di debito verso l’Erario si apposterà nell’attivo una voce di deposito
specifico di importo pari all’esposizione debitoria verso l’Amministrazione finanziaria ancora iscritta nel passivo;
nel caso di credito verso l’Erario, da iscrivere regolarmente nell’attivo dello
stato patrimoniale del bilancio finale di liquidazione (Circolare Min. Fin. n. 254/E del 19/9/1997), si propongono diverse soluzioni, ossia:
a) cessione del credito a terzi ai sensi del D.M. n. 384 del 30/9/1997;
b) assegnazione ai soci (con relativa previsione nel piano di riparto), al momento della riscossione al netto delle spese necessarie per la riscossione medesima; c) attesa del rimborso alla scadenza da parte del soggetto legittimato (ossia il liquidatore o, in mancanza, un curatore speciale appositamente nominato dall’Autorità Giudiziaria).
Stato Patrimoniale
Il bilancio finale di liquidazione in senso stretto
Stato Patrimoniale
La composizione di tale prospetto sarà più complessa nel momento in cui al termine del processo liquidatorio vi sono elementi patrimoniali attivi non ancora realizzati
STATO PATRIMONIALE CREDITI VERSO SOCI
per versamenti ancora dovuti
PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE Capitale sociale
Riserve
+/- Rettifiche di liquidazione - Acconti ai soci
+ Utili (-perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
+ Utile (-perdita) dell’ultimo periodo di liquidazione
IMMOBILIZZAZIONI
Beni immobili da assegnare in natura
ATTIVO CIRCOLANTE
Depositi speciali per debiti tributari Depositi speciali per debiti verso fornitori Depositi e conti correnti presso banche Depositi e conti correnti presso A.P.
DEBITI Debiti tributari Debiti verso fornitori Debiti v/liquidatori
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Conto Economico
Come già ricordato, si tratta di un conto economico di periodo, riferito cioè all’intervallo temporale che intercorre tra la data di chiusura dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie
Esso, pertanto, riporta spese e proventi (al netto degli utilizzi del Fondo costi e oneri) di competenza di tale periodo e le differenze emerse negli ultimi realizzi, incassi di crediti e pagamenti di debiti
La struttura da impiegare è quella prevista dall’art. 2425 c.c., opportunamente adattata e con le voci degli utilizzi del Fondo per costi ed oneri di liquidazione ivi indicate
Il bilancio finale di liquidazione in senso stretto
78
Conto Economico
CONTO ECONOMICO VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE ONERI E PROVENTI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI IMPOSTE SUL REDDITO UTILE (PERDITA)
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Conto Economico
È consigliata anche la redazione di un conto economico generale, riferito cioè all’intera procedura di liquidazione
Tale ulteriore prospetto evidenzierà il risultato economico totale della liquidazione, articolato nei relativi componenti positivi e negativi (oltre le rettifiche di liquidazione)
A ben vedere il saldo contabile derivante da tale conto economico
coincide con la somma algebrica di tutti i risultati economici rilevati nei singoli bilanci intermedi (compresa anche l’ultima frazione di periodo)
La sua redazione potrà avvenire in via extracontabile e costituirà un allegato al bilancio finale di liquidazione fornendo un quadro economico globale e definitivo dell’intera liquidazione
Il bilancio finale di liquidazione in senso stretto
Nota integrativa
Nel silenzio della legge, è fortemente consigliata la presentazione, a corredo dei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico, della nota integrativa e della relazione sulla gestione
La nota integrativa dovrà contenere le notizie inerenti l’attività liquidatoria
relativamente alla frazione di esercizio intercorrente tra la data di chiusura
dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di chiusura della liquidazione
Il suo contenuto ricalcherà l’articolazione richiamata in precedenza a proposito
dei bilanci intermedi di liquidazione, con le ovvie semplificazioni derivanti dalla semplicità della struttura del bilancio finale rispetto ai bilanci intermedi
Un elemento di novità rispetto alle informazioni normalmente richiamate per i
bilanci intermedi può essere rappresentato dal necessario approfondimento di elementi attivi e passivi non ancora realizzati/estinti
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Relazione sulla gestione
La relazione sulla gestione fornirà le informazioni relative all’ultimo periodo della liquidazione, diverse da quelle contenute nella nota integrativa
Elementi di novità rispetto a quanto contenuto nell’analogo documento dei bilanci intermedi è costituito dall’illustrazione dell’andamento della liquidazione nell’ultimo periodo con riferimento al realizzo delle attività, all’estinzione delle passività, alla soluzione delle eventuali controversie in corso, ai nuovi o maggiori accertamenti di attività e passività
L’OIC 5 raccomanda di riportare in un’apposita tabella, a doppia colonna, da un lato gli importi delle attività e passività figuranti nel bilancio iniziale di liquidazione (compreso il fondo per costi ed oneri di liquidazione), dall’altro gli incassi e
pagamenti effettuati nel corso dell’intera procedura e l’attivo netto residuo destinato alla ripartizione fra i soci
Il bilancio finale di liquidazione in senso stretto
82
La sua presentazione è statuita dalla legge (art. 2492, I comma c.c.,), come parte integrante del bilancio finale di liquidazione
È generalmente contenuto nella nota integrativa di tale bilancio o rappresenta un suo allegato
Il quantum da ripartire è l’attivo netto residuo al netto degli eventuali acconti sulle quote di riparto già corrisposte, che si presenta nella normalità dei casi sotto forma di disponibilità liquide
Tuttavia si è visto che al termine della liquidazione è possibile che vi siano beni in natura non venduti o crediti da assegnare ai soci nonché debiti (specie tributari) non ancora estinti ed alla cui estinzione è vincolata una parte delle disponibilità liquide finali
Le disponibilità liquide vincolate all’estinzione di debiti ancora esistenti o di costi ed oneri ancora da sostenere evidentemente non possono entrare a far parte delle disponibilità liquide da ripartire
83
Il riparto, secondo la dottrina prevalente, non può avvenire se non dopo l’approvazione da parte di tutti i soci, espressa o tacita, del bilancio finale di liquidazione
Le quote di riparto da predisporre possono poi comprendere, per uno o più soci, sulla base di criteri di ripartizione che è consigliabile vengano fatti deliberare dall’assemblea dei soci, la cessione, previo frazionamento del valore, di uno o più crediti (ad esempio, i crediti verso l’Erario per rimborso IVA) o di beni in natura Per rendere possibile il riparto può anche essere previsto l’accollo a uno o più soci (di solito si tratta del socio di controllo che ha interesse ad una pronta chiusura dalla procedura di liquidazione) di debiti ancora non estinti (con l’attribuzione ai medesimi soci del deposito in denaro indicato nel bilancio finale per l’estinzione di tali debiti)
Il piano di riparto
Si ipotizzi che il seguente bilancio finale alla data del 30 settembre 20xx
Il piano di riparto – esempio (da OIC 5)
85
Il Capitale sociale, che risulta integro a conclusione della procedura di liquidazione, è costituito da n. 400 mila azioni ordinarie da nominali 1 Euro.
Le azioni sono così distribuite fra tre soci:
Socio Rossi n. 200 mila azioni ordinarie, quota di partecipazione 50%. Socio Bianchi n. 100 mila azioni ordinarie, quota di partecipazione 25%.
Socio Verdi n. 100 mila azioni ordinarie, quota di partecipazione complessiva 25%.
Il piano di riparto – esempio (da OIC 5)
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Le decisioni assunte unanimamente dai soci in merito alle modalità di riparto con una apposita delibera sono le seguenti:
– tutte le ripartizioni dovranno, ovviamente tener conto degli acconti sulle quote di riparto già distribuiti, in misura pari al 5% del capitale sociale;
– assegnazione ai soci, in proporzione delle quote di partecipazione, del credito verso l’Erario per il rimborso dell’IVA, con spese di cessione del credito a carico dei soci assegnatari;
– accollo al socio Rossi del debito verso l’Erario per il pagamento di imposte dirette, con attribuzione al medesimo del deposito speciale costituito in relazione a tale debito. Il medesimo socio ha accettato di accollarsi le spese (di importo esiguo) per la cancellazione della società dal registro delle imprese;
– attribuzione in via prioritaria al socio Verdi delle disponibilità liquide residue.
Il piano di riparto – esempio (da OIC 5)
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Poiché l’attribuzione degli acconti è stata effettuata in proporzione alle quote di partecipazione, essa non esercita alcuna influenza sugli importi da attribuire a ciascun socio (infatti, sia l’importo delle disponibilità liquide finali che quello del patrimonio netto finale di liquidazione sono già al netto degli acconti stessi)