INFORMATIVA N. 235 – 02 AGOSTO 2017
IVA
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA:
OK AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Art. 21-bis, DL n. 78/2010
Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2017, n. 104/E
In caso di omesso / errato invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è applicabile la sanzione di € 500, ridotta a € 250 qualora entro 15 giorni dalla scadenza il contribuente provveda all’invio:
della comunicazione omessa;
della comunicazione corretta.
Sul punto è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate riconoscendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso al fine di regolarizzare la violazione commessa.
Seac
IF 02.08.2017 n. 235 - pagina 2 di 5
Come noto, a decorrere dal 2017 è stato introdotto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
L’adempimento, come disposto dall’art. 21-bis, DL n. 78/2010 ha cadenza trimestrale. I dati delle liquidazioni IVA del primo trimestre dovevano essere inviati entro il 12.6.2017 (termine prorogato ad opera del DPCM 22.5.2017); quelli relative alle liquidazioni IVA del secondo trimestre devono essere inviati entro il 18.9.2017 (Informative SEAC19.4.2017, n. 129 e30.5.2017, n. 170).
In merito al regime sanzionatorio contenuto nell’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97, così modificato dal DL n. 193/2016, il Legislatore ha previsto in caso di omessa / errata comunicazione dei dati in esame l’applicazione della sanzione di € 500, ridotta a € 250 se la comunicazione è inviata / corretta entro 15 giorni dalla scadenza.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E, dopo aver specificato
“la natura amministrativo – tributaria” del citato regime sanzionatorio, ha “riconosciuto”
l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 in sede di regolarizzazione delle violazioni commesse.
Come specificato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione n. 104/E in esame la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche “rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso”.
In particolare, fermo restando il versamento della sanzione prevista dal citato comma 2-ter, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso, nel caso in cui la regolarizzazione:
sia effettuata prima della presentazione del mod. IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa / incompleta / errata;
sia effettuata direttamente con il mod. IVA ovvero successivamente alla presentazione dello stesso, non è necessario procedere all’invio della comunicazione omessa / incompleta / errata.
Di conseguenza, nel caso in cui:
con il mod. IVA siano inviati / integrati / corretti i dati omessi / incompleti / errati delle comunicazioni periodiche è dovuta solo la sanzione di cui al citato comma 2-ter, eventualmente ridotta ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97;
con il mod. IVA non siano sanate le predette omissioni / irregolarità, ai fini del ravvedimento operoso si rende necessario presentare un mod. IVA integrativo versando:
la sanzione di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 471/97 (ad esempio, dal 90% al 180% in caso di maggior IVA dovuta), eventualmente ridotta in base a quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97;
la sanzione di cui al citato comma 2-ter in misura ridotta a seconda del momento in cui è effettuato il ravvedimento operoso.
A tal fine l’Agenzia propone il seguente esempio.
Esempio 1 Si ipotizzi l’omessa presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica del primo trimestre 2017, che doveva essere effettuata entro il 12.6.2017.
Nel caso in cui il ravvedimento sia effettuato il:
31.7.2017, il contribuente deve presentare la comunicazione del primo trimestre e versare la sanzione ridotta pari a€ 55,56 (500 x 1/9);
10.9.2018, se nel mod. IVA 2018 sono stati correttamente riportati i dati della comunicazione trimestrale omessa, il contribuente deve versare solo la sanzione ridotta pari a€ 71,43 (500 x 1/7);
10.9.2018, se nel mod. IVA 2018 non stati riportati correttamente i dati della comunicazione trimestrale omessa, il contribuente deve presentare un mod. IVA 2018 integrativo, versare la relativa sanzione ridotta, nonché la sanzione ridotta pari a € 71,43 (500 x 1/7).
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Nella citata Risoluzione n. 104/E l’Agenzia riporta 2 specifiche tabelle contenenti le scadenze, a regime, nonché i termini per la regolarizzazione delle violazioni commesse.
PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA
1°
Trimestre
Termine di presentazione Correzione entro 15 giorni
31.5 anno n 15.6 anno n
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97) Sanzione ridotta entro il 29.8 anno n (lett. a-bis) € 27,78 (250 x 1/9)
entro il 30.4 anno n+1 (lett. b) € 31,25 (250 x 1/8) entro il 30.4 anno n+2 (lett. b-bis) € 35,71 (250 x 1/7) entro il 31.12 anno n+6 (lett. b-ter) € 41,67 (250 x 1/6) fino alla notifica dell’atto impositivo (lett. b-quater) € 50 (250 x 1/5)
2°
Trimestre
Termine di presentazione Correzione entro 15 giorni
16.9 anno n 1.10 anno n
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97) Sanzione ridotta entro il 15.12 anno n (lett. a-bis) € 27,78 (250 x 1/9)
entro il 30.4 anno n+1 (lett. b) € 31,25 (250 x 1/8) entro il 30.4 anno n+2 (lett. b-bis) € 35,71 (250 x 1/7) entro il 31.12 anno n+6 (lett. b-ter) € 41,67 (250 x 1/6) fino alla notifica dell’atto impositivo (lett. b-quater) € 50 (250 x 1/5)
3°
Trimestre
Termine di presentazione Correzione entro 15 giorni
30.11 anno n 15.12 anno n
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97) Sanzione ridotta entro il 28.2 anno n+1 (lett. a-bis) € 27,78 (250 x 1/9)
entro il 30.4 anno n+1 (lett. b) € 31,25 (250 x 1/8) entro il 30.4 anno n+2 (lett. b-bis) € 35,71 (250 x 1/7) entro il 31.12 anno n+6 (lett. b-ter) € 41,67 (250 x 1/6) fino alla notifica dell’atto impositivo (lett. b-quater) € 50 (250 x 1/5)
4°
Trimestre
Termine di presentazione Correzione entro 15 giorni
28.2 anno n+1 15.3 anno n+1 (*)
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97) Sanzione ridotta entro il 29.5 anno n+1 (lett. a-bis) € 27,78 (250 x 1/9)
entro il 30.4 anno n+2 (lett. b) € 31,25 (250 x 1/8) entro il 30.4 anno n+3 (lett. b-bis) € 35,71 (250 x 1/7) entro il 31.12 anno n+7 (lett. b-ter) € 41,67 (250 x 1/6) fino alla notifica dell’atto impositivo (lett. b-quater) € 50 (250 x 1/5) (*) Anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione.
Seac
IF 02.08.2017 n. 235 - pagina 4 di 5
PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA OLTRE 15 GIORNI DALLA SCADENZA
1°
Trimestre
Termine di presentazione Correzione oltre 15 giorni
31.5 anno n dal 16.6 anno n
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97) Sanzione ridotta
entro il 29.8 anno n (lett. a-bis) € 55,56 (500 x 1/9) entro il 30.4 anno n+1 (lett. b) € 62,50 (500 x 1/8) entro il 30.4 anno n+2 (lett. b-bis) € 71,43 (500 x 1/7) entro il 31.12 anno n+6 (lett. b-ter) € 83,33 (500 x 1/6) fino alla notifica dell’atto impositivo (lett. b-quater) € 100 (500 x 1/5)
2°
Trimestre
Termine di presentazione Correzione oltre 15 giorni
16.9 anno n dal 2.10 anno n
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97) Sanzione ridotta
entro il 15.12 anno n (lett. a-bis) € 55,56 (500 x 1/9) entro il 30.4 anno n+1 (lett. b) € 62,50 (500 x 1/8) entro il 30.4 anno n+2 (lett. b-bis) € 71,43 (500 x 1/7) entro il 31.12 anno n+6 (lett. b-ter) € 83,33 (500 x 1/6) fino alla notifica dell’atto impositivo (lett. b-quater) € 100 (500 x 1/5)
3°
Trimestre
Termine di presentazione Correzione oltre 15 giorni
30.11 anno n dal 16.12 anno n
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97) Sanzione ridotta
entro il 28.2 anno n+1 (lett. a-bis) € 55,56 (500 x 1/9) entro il 30.4 anno n+1 (lett. b) € 62,50 (500 x 1/8) entro il 30.4 anno n+2 (lett. b-bis) € 71,43 (500 x 1/7) entro il 31.12 anno n+6 (lett. b-ter) € 83,33 (500 x 1/6) fino alla notifica dell’atto impositivo (lett. b-quater) € 100 (500 x 1/5)
4°
Trimestre
Termine di presentazione Correzione oltre 15 giorni
28.2 anno n+1 dal 16.3 anno n+1 (*)
Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97) Sanzione ridotta
entro il 29.5 anno n+1 (lett. a-bis) € 55,56 (500 x 1/9) entro il 30.4 anno n+2 (lett. b) € 62,50 (500 x 1/8) entro il 30.4 anno n+3 (lett. b-bis) € 71,43 (500 x 1/7) entro il 31.12 anno n+7 (lett. b-ter) € 83,33 (500 x 1/6) fino alla notifica dell’atto impositivo(lett. b-quater) € 100 (500 x 1/5) (*) Anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione.
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Nell’ambito della citata Risoluzione n. 104/E l’Agenzia non prende in considerazione i “motivi” che hanno determinato l’invio di una comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA errata.
Il caso più frequente potrebbe essere collegato con la mancata annotazione nei termini dell’ultima fattura emessa nel periodo di riferimento (così, ad esempio, in sede di registrazione dei documenti relativi alla liquidazione IVA del secondo trimestre è possibile riscontrare di aver “dimenticato” di annotare l’ultima fattura emessa nel corso del primo trimestre).
La regolarizzazione della comunicazione errata (è stato inviato un saldo periodico minore rispetto a quello corretto) con il versamento della sanzione, come sopra quantificata, richiede anche la regolarizzazione delle c.d. violazioni prodromiche (omessa annotazione della fattura emessa nel periodo di riferimento).
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.10.2016, n. 42/E, “restano … dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.
Con particolare riferimento all’ipotesi di mancata annotazione di una fattura emessa l’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 prevede l’applicazione della sanzione dal 90% al 180% dell’imposta della fattura. In presenza di operazioni non imponibili / esenti il comma 2 del citato art. 6 prevede la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo.
A seguito dell’annotazione (tardiva) della fattura verosimilmente si modifica il saldo della liquidazione periodica. Nella citata Circolare n. 42/E l’Agenzia ha specificato altresì che in caso di regolarizzazione di una dichiarazione “infedele” il contribuente, oltre a presentare una dichiarazione integrativa, deve “versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale - assorbente delle altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l’omesso versamento - avvalendosi, eventualmente, del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento”.
Nel caso di specie, considerato che non si concretizza l’ipotesi di una “dichiarazione”
infedele (l’adempimento in esame assuma infatti la veste di “comunicazione”), la regolarizzazione della comunicazione periodica richiede quindi anche il versamento della sanzione ridotta ex art.
13, D.Lgs. n. 472/97 collegata al tardivo versamento del saldo IVA periodico.
Esempio 2 Dalla liquidazione periodica IVA relativa al mese di marzo 2017, regolarmente inviata all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti, è risultato un debito pari a€ 2.500, versato entro il 16.4.2017.
Successivamente all’invio, il contribuente riscontra la mancata annotazione di una fattura emessa in data 31.3.2017 (imponibile€ 5.000 + IVA € 1.100).
Dopo aver annotato il documento, il saldo della liquidazione del mese di marzo 2017 risulta pari a€ 3.600.
In data 7.8.2017 il contribuente provvede ad inviare all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione dei dati relativa al primo trimestre (gennaio – marzo) 2017 versando:
la sanzione ridotta pari a € 123,75 (1.100 x 90% x 1/8) relativa all’omessa annotazione della fattura emessa (codice tributo “8904”);
la maggior imposta derivante dalla liquidazione di marzo pari a € 1.100,00 (codice tributo “6003”);
la sanzione ridotta del ritardato versamento periodico pari a € 41,25 (1.100 x 30% x 1/8, codice tributo “8904”);
gli interessi di mora pari a € 0,33 (1.100 x 0,1% x 111/365, codice tributo “1991”);
la sanzione ridotta pari a € 55,56 (500 x 1/9) relativa all’errata comunicazione periodica (codice tributo “8911”).