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IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

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INFORMATIVA N. 129 – 19 APRILE 2017

DICHIARAZIONI

IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

 Art. 21-bis, DL n. 78/2010

 Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017

Recentemente l’Agenzia ha approvato il modello definitivo e le relative istruzioni utilizzabili per l’invio (trimestrale) dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Il nuovo modello si compone del Frontespizio e del quadro VP nel quale indicare i dati delle singole liquidazioni periodiche.

Il primo invio va effettuato entro il 31.5.2017 e riguarderà le liquidazioni periodiche dei mesi di gennaio / febbraio / marzo ovvero del primo trimestre 2017.

(2)

Come noto, l’art. 4, comma 2, DL n. 193/2016, ha introdotto il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo a decorrere dal 2017 l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

Recentemente con il Provvedimento 27.3.2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo denominato “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA” e le relative istruzioni utilizzabili ai fini dell’adempimento in esame.

Si rammenta che sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi / forfetari).

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Il modello in esame si compone del Frontespizio e del quadro VP.

FRONTESPIZIO

Nel Frontespizio vanno indicati, tra l’altro, i seguenti dati:

 l’anno d’imposta delle liquidazioni oggetto dell’invio;

 la partita IVA del contribuente;

 la partita IVA della società controllante, se la Comunicazione è presentata da parte di una società che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell’IVA di gruppo. Sono altresì previsti 2 specifici campi:

 “Ultimo mese”, nel quale indicare l’ultimo mese di controllo nel caso in cui siano venuti meno i requisiti per adottare la liquidazione IVA di gruppo;

 “Liquidazione del gruppo”, da barrare se la Comunicazione in esame si riferisce alla liquidazione IVA del gruppo;

 i dati del “dichiarante” diverso dal “contribuente” che provvede alla sottoscrizione della Comunicazione;

 l’impegno alla trasmissione telematica.

(3)

QUADRO VP

Va evidenziato che per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo da specificare nel campo “Mod. N”. Così, per un contribuente mensile la Comunicazione sarà composta da 3 moduli.

Nel quadro in esame vanno indicati i dati della liquidazione periodica (in centesimi di Euro).

Rigo Descrizione

VP1

Campo Descrizione

Mese Va indicato il mese (da 1 a 12) di riferimento della liquidazione periodica.

Trimestre

Va indicato il trimestre (da 1 a 5) di riferimento della liquidazione periodica. Va evidenziato che:

 i trimestrali “speciali” (distributori di carburante / autotrasportatori) con riferimento alla Comunicazione del quarto trimestre indicano “4” nel campo “Trimestre”;

 i trimestrali “normali” devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre indicando “5” nel campo

“Trimestre”.

(4)

VP1

Campo Descrizione

Subforniture

Il campo in esame è riservato al contribuente che si è avvalso delle agevolazioni previste per i contratti di subfornitura di cui all’art. 74, comma 5, DPR n. 633/72 (possibilità di effettuare il versamento dell’IVA a debito derivante dai contratti di subfornitura con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche).

Eventi eccezionali

Il campo in esame è riservato ai soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali previste a seguito di calamità naturali / eventi eccezionali. In particolare va indicato:

 il codice “1”, da parte dei soggetti esercenti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, ovvero un’arte / professione, che hanno subito danni a beni mobili / immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi al fine di perseguire un ingiusto profitto;

 il codice “9”, per gli altri casi di eventi eccezionali.

Contribuenti trimestrali

Come sopra accennato i contribuenti trimestrali “normali” devono presentare la Comunicazione in esame anche per il quarto trimestre (senza operare le eventuali operazioni di rettifica / conguaglio da effettuare in dichiarazione annuale) riportando “5” nel campo “Trimestre” (resta fermo al 16.3 il termine relativo al versamento annuale).

I contribuenti trimestrali “speciali” ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 (distributori di carburante, autotrasportatori) devono effettuare anche la liquidazione del quarto trimestre il cui versamento scade il 16.2. Nel caso in cui un trimestrale “speciale” sia tenuto ad effettuare anche le liquidazioni trimestrali

“ordinarie”, relativamente al quarto trimestre, vanno compilati 2 distinti moduli.

Contribuenti mensili “posticipati”

I contribuenti mensili che affidano a terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) la tenuta della contabilità possono optare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, per la c.d. liquidazione mensile

“posticipata” assumendo, ai fini della determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Così, ad esempio, per la liquidazione del mese di maggio (da effettuare entro il 16.6), va indicato “05” nel campo “Mese”, a rigo VP2 l’ammontare delle operazioni attive annotate nel mese di aprile e a rigo VP3 l’ammontare degli acquisti annotati nl mese di aprile.

Contabilità separate – stessa periodicità (mensile o trimestrale)

I contribuenti in esame nel modulo relativo a ciascun periodo (mese / trimestre) devono riepilogare i dati di tutte le attività esercitate.

Contabilità separate – periodicità diversa (mensile e trimestrale) La Comunicazione in esame va presentata utilizzando moduli distinti (mensili / trimestrali). Nel caso di anticipazione della liquidazione trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre per i trimestrali “speciali”) la Comunicazione va presentata riepilogando in un unico modulo i dati della liquidazione periodica del terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nei rispettivi campi (ad esempio, in caso di liquidazione “congiunta” del mese di giugno / secondo trimestre, va indicato “06”

nel campo “Mese” e “2” nel campo “Trimestre”).

(5)

VP2 Totale operazioni

attive

Va indicato il totale delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento, al netto dell’IVA, comprese le operazioni:

 ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, nonché quelle per le quali è stata applicato il regime “IVA per cassa”;

 non imponibili / esenti;

 non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art.

21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.

Va riportato anche l’imponibile delle operazioni assoggettate a reverse charge, per le quali l’imposta è dovuta dall’acquirente / committente, nonché quello relativo alle operazioni assoggettate a split payment.

Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n.

41/95 nel campo in esame va ricompreso l’ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.

Non va ricompreso l’ammontare degli acquisti di beni / servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse.

VP3 Totale operazioni

passive

Va riportato il totale degli acquisti / importazioni, al netto dell’IVA, annotati nel periodo di riferimento, ancorché con IVA indetraibile, compresi:

 gli acquisti intraUE di beni / servizi;

 gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale);

 le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 2;

 gli acquisti con IVA ad esigibilità differita. Va evidenziato che per le fatture ricevute, emesse da soggetti che adottano il regime “IVA per cassa” la detrazione dell’IVA a credito non è subordinata al pagamento della stessa;

 gli acquisti di rottami.

Si ritiene che nel rigo in esame vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati da contribuenti minimi / forfetari. Nel rigo in esame vanno ricompresi altresì:

 gli acquisti intraUE non imponibili ex art. 42, comma 1, DL n. 331/93 (compresi anche quelli senza IVA con utilizzo del plafond ex art. 2, comma 2, Legge n.

28/97);

 gli acquisti di cui all’art. 40, comma 2, DL n. 331/93 (triangolazione UE con intervento dell’operatore nazionale in qualità di acquirente - cedente).

VP4 Iva esigibile

Va indicata l’IVA a debito relativa al periodo di riferimento compresa l’imposta relativa ad operazioni con IVA ad esigibilità differita annotate in precedenza divenuta esigibile nel periodo.

In tale campo va ricompresa anche l’IVA relativa a cessioni / prestazioni effettuate dai soggetti che adottano il regime “IVA per cassa” registrate in precedenza incassate nel periodo di riferimento.

Merita evidenziare che per le operazioni per cui l’IVA è dovuta dall’acquirente / committente (ad esempio, acquisti intraUE di beni), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari attività di cui agli artt. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 (esercente attività di trasporto / gestione autoparcheggio) e 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 (agenzie di viaggio) per le provvigioni da loro corrisposte, la stessa va ricompresa nel rigo in esame quale IVA esigibile e quale IVA detratta a rigo VP5.

Quanto sopra va applicato anche per le importazioni di materiale d’oro, prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro, per le quali l’IVA non è stata versata in Dogana.

Va altresì evidenziato che i contribuenti che adottano criteri speciali di determinazione dell’imposta dovuta / detraibile (ad esempio, regime agricoltura, agriturismo), devono indicare nel rigo in esame e nel rigo VP5 (IVA detratta) la relativa imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime.

(6)

VP5 Iva detratta

Va indicato l’IVA detratta per il periodo di riferimento, compresa quella relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che adotta il regime “IVA per cassa”, annotati in precedenza, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

VP6 Iva dovuta

Nel caso in cui la differenza tra i campi VP4 e VP5 sia:

 positiva, la stessa va indicata a campo 1;

 negativa, la stessa va riportata a campo 2 (valore assoluto).

VP7 Debito periodo

precedente

Va indicato l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a€ 25,82.

VP8 Credito periodo precedente

Va indicata l’IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (non rilevano i crediti richiesti a rimborso / compensazione tramite il mod.

IVA TR).

Il rigo in esame non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo per il periodo di riferimento.

VP9 Credito anno

precedente

Va indicato il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente da portare in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già detratta nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno.

Da tale precisazione discende il fatto che il contribuente può riportare “a piacere”

l’ammontare del credito IVA annuale all’interno delle liquidazioni periodiche IVA.

Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2016 pari a € 32.000 ed un saldo della liquidazione periodica di gennaio 2017 di€ 18.350 il contribuente può riportare a rigo VP9 l’importo di € 18.350 al fine di azzerare il saldo della liquidazione periodica.

Lo stesso potrebbe riportare l’intero importo di € 32.000 al fine di chiudere la liquidazione di gennaio a credito di € 13.650 che sarà riportato nella liquidazione di febbraio.

Merita evidenziare che nel caso in cui il contribuente “estrometta” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite il mod. F24) una parte / l’intero credito IVA annuale, indicato in precedenza a rigo VP9 e non ancora utilizzato, l’importo del credito IVA va preceduto dal segno meno.

Così, con riferimento al precedente esempio, nel caso in cui, dopo aver riportato l’intero credito IVA 2016 all’interno delle liquidazioni periodiche, il contribuente decida di utilizzare parte del credito 2016 ancora disponibile (13.650) in compensazione del versamento delle ritenute alla fonte pari a € 1.800 in scadenza il 16.3.2017, in sede di compilazione della liquidazione di febbraio sarà necessario indicare a rigo VP9 con il segno (-) l’ammontare “estromesso“ (- 1.800).

Il rigo in esame altresì:

 comprende il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio ha negato il diritto di rimborso per la quota utilizzata in sede di liquidazione periodica;

 non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo.

VP10 Versamenti

auto UE

Vanno indicati i versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di veicoli in precedenza oggetto di acquisti intraUE utilizzando gli specifici codici tributo (ad esempio, “6231” Versamento IVA imm.ne auto UE – primo trimestre).

In particolare, vanno indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento anche se effettuati in periodi precedenti.

(7)

VP11 Crediti d’imposta

Vanno indicati i crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il mod. F24.

VP12 Interessi trimestrali

Vanno indicati gli interessi dell’1% dovuti dai contribuenti trimestrali “normali” per il primo, secondo e terzo trimestre. Il rigo in esame non va compilato relativamente al quarto trimestre.

VP13 Acconto

dovuto

Va indicato l’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Si rammenta che nel caso in cui l’acconto risulti inferiore a € 103,29 il versamento non va effettuato e pertanto il rigo in esame non va compilato.

VP14 Iva da versare

o a credito

Va indicato:

 a campo 1, l’IVA da versare, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza

(VP6, campo 1 + VP7 + VP12) – (VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13);

 a campo 2, l’IVA a credito, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza

(VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, campo 1 + VP7 + VP12)

Il rigo in esame non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali”

relativamente al quarto trimestre.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Il modello in esame va presentato all’Agenzia delle Entrate:

 esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;

 entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Si rammenta che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9 e quella relativa all’ultimo trimestre entro il 28.2.

Liquidazione periodica 2017 Termine Invio dati Gennaio, Febbraio, Marzo

31.5.2017 Primo trimestre

Aprile, Maggio, Giugno

18.9.2017 Secondo trimestre

Luglio, Agosto, Settembre

30.11.2017 Terzo trimestre

Ottobre, Novembre, Dicembre

28.2.2018 Quarto trimestre

In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce la precedente.

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con:

 un file in formato XML contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente;

 un file in formato compresso contenente 1 o più file sopra descritti (ZIP).

Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate).

In caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi” al file va apposto il sigillo elettronico dell’Agenzia.

(8)

La trasmissione dei files al sistema ricevente dell’Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio) può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità.

Cooperazione applicativa su rete Internet

Il sistema ricevente mette a disposizione in Internet un web service, fruibile attraverso protocollo HTTPS. Tale modalità di trasmissione prevede:

 la trasmissione di un solo file alla volta;

 la sottoscrizione da parte del soggetto inviante di uno specifico accordo di servizio;

 la gestione di certificati per l’accreditamento.

Porte di dominio in ambito

SPCOOP

Possono utilizzare tale modalità di trasmissione i soggetti attestati su rete SPC che dispongono di una porta di dominio qualificata, previa sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio. Tale modalità prevede la trasmissione di un solo file alla volta.

Sistema di trasmissione dati

basato su protocollo FTP

Tale modalità di trasmissione avviene attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche già in uso nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, all’interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale. La riservatezza è tutelata attraverso la crittografia dei singoli file trasmessi e attraverso il canale trasmissivo con protocollo FTP.

A tal fine va sottoscritto un accordo di servizio che regola il flusso telematico fra il soggetto inviante e il sistema ricevente. Va evidenziato che nel caso di utilizzo del canale FTP non è possibile inviare file compressi (ZIP).

Invio tramite interfaccia web

Tale modalità prevede l’utilizzo dell’interfaccia web del servizio “Fatture e corrispettivi” accessibile dal sito Internet dell’Agenzia mediante le credenziali Entratel / Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

Merita evidenziare che non è possibile inviare i file tramite la piattaforma “Desktop telematico”. La stessa può essere utilizzata soltanto per l’apposizione ai file della firma basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia e per il controllo degli stessi.

RICEVUTE DI PRESENTAZIONE

Le notifiche sull’esito dell’elaborazione dei file vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione. La notifica di esito, è rappresentata da un file XML firmato elettronicamente.

Come precisato nelle istruzioni, la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è disponibile al contribuente nel Cassetto fiscale nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”.

Le predette modalità sono utilizzate dall’Agenzia anche per informare il contribuente delle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’IVA da versare acquisito tramite le Comunicazioni in esame.

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio 1 Un contribuente mensile ha effettuato nel mese di gennaio 2017 le seguenti operazioni.

OPERAZIONI ATTIVE

Operazioni Importo Aliquota IVA IVA a debito

Cessioni interne 95.000 10% 9.500

44.000 22% 9.680

di cui con applicazione split payment 4.000 22% - 880

Cessioni UE 32.000 Non imponibili ---

Cessioni verso S. Marino 2.000 Non imponibili ---

Esportazioni 5.000 Non imponibili ---

Totale 178.000 18.300

(9)

OPERAZIONI PASSIVE

Operazioni Importo Aliquota IVA IVA a credito

Acquisti interni 10.000 10% 1.000

4.500 22% 990

Acquisti interni con utilizzo plafond 6.000 Non imponibili ---

Acquisti con IVA indetraibile 800 22% ---

Importazioni 1.500 22% 330

Acquisti UE beni 6.950 22% 1.529

Acquisti servizi in ambito UE 1.450 22% 319

Totale 31.200 4.168

Il contribuente dispone di un credito IVA 2016 pari a€ 10.000.

Si ipotizzi che la liquidazione IVA di febbraio 2017 sia chiusa a credito per€ 8.450.

0 2

0 2

18.300 + 1.529 + 319 0 1

178.000, 0 0

31.200, 0 0 20.148, 0 0

4.168, 0 0 15.980, 0 0

10.000, 0 0 0 1

5.980, 0 0 18.300 + 1.529 + 319

(10)

Relativamente al mese di marzo 2017 il contribuente ha effettuato le seguenti operazioni.

OPERAZIONI ATTIVE

Operazioni Importo Aliquota IVA IVA a debito

Cessioni interne 88.000 10% 8.800

60.000 22% 13.200

di cui con applicazione split payment 20.000 22% - 4.400

Cessioni UE 28.000 Non imponibili ---

Cessioni verso S. Marino --- Non imponibili ---

Esportazioni 35.000 Non imponibili ---

Totale 211.000 17.600

OPERAZIONI PASSIVE

Operazioni Importo Aliquota IVA IVA a credito

Acquisti interni 15.000 10% 1.500

8.400 22% 1.848

Acquisti interni con utilizzo plafond 38.000 Non imponibili ---

Acquisti con IVA indetraibile 600 22% ---

Importazioni --- 22% ---

Acquisti UE beni 11.000 22% 2.420

Acquisti servizi in ambito UE 1.000 22% 220

Totale 74.000 5.988

8.450, 0 0

8.450, 0 0

5.802, 0 0 17.600 + 2.420 + 220

0 3

0 3

211.000, 0 0

20.240, 0 0

14.252, 0 0

5.988, 0 0 74.000, 0 0

(11)

Esempio 2 Un contribuente trimestrale nel primo trimestre 2017 ha effettuato le seguenti operazioni.

OPERAZIONI ATTIVE

Operazioni Importo Aliquota IVA IVA a debito Prestazioni di servizi

 soggette a reverse charge 118.000 --- ---

 con addebito IVA 55.000 10% 5.500

47.000 22% 10.340

Cessione autovettura

con IVA sul 40% corrispettivo (4.000) 1.600 22% 352

Totale 221.600 16.192

OPERAZIONI PASSIVE

Operazioni Importo Aliquota IVA IVA a credito

Acquisti interni 5.000 10% 500

53.000 22% 11.660

Acquisto autovettura (IVA detraibile 40%) 4.000 22% (880 x 40%) 352

Acquisto capannone (*) 500.000 22% 110.000

Totale 562.000 122.512

(*)La fattura, assoggettata al reverse charge, è stata integrata e annotata anche nel registro delle fatture emesse.

1

221.600, 0 0

126.192, 0 0

3.680, 0 0

3.717, 0 0

0 1

562.000, 0 0

122.512, 0 0 16.192 + 110.000

37, 0 0

(12)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

OPERAZIONI STRAORDINARIE AVVENUTE DURANTE IL TRIMESTRE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Estinzione

dante causa Compilazione Comunicazione

L’avente causa è tenuto a presentare 2 Comunicazioni:

 la prima con i dati relativi alle liquidazioni effettuate dal dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione fino all’ultima liquidazione periodica effettuata prima dell’operazione straordinaria, riportando nella parte

“Contribuente” i dati del dante causa e nella parte “Dichiarante” i dati dell’avente causa e il codice carica “9”;

 la seconda con i dati relativi alle operazioni effettuate dall’avente causa nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

NO

Con cessione debito / credito IVA

La Comunicazione va compilata con le modalità analoghe a quelle previste per le operazioni con estinzione del dante causa sopra specificate.

Senza cessione debito / credito IVA

Ciascun soggetto presenta la propria Comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre cui si riferisce la stessa.

OPERAZIONI STRAORDINARIE AVVENUTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA

COMUNICAZIONE Estinzione

dante causa Compilazione Comunicazione

La Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal dante causa nel trimestre precedente va presentata dall’avente causa, riportando nella parte

“Contribuente” i dati del dante causa e nella parte “Dichiarante” i dati dell’avente causa e il codice carica “9”.

NO Ciascun soggetto presenta la propria Comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre cui si riferisce la stessa.

REGIME SANZIONATORIO

L’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche prevede l’applicazione delle sanzioni da€ 500 a € 2.000, ed è ridotta alla metà nel caso i cui la trasmissione avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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