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Fondo nuove

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Academic year: 2021

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Data Pagina Foglio

23-11-2020

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D Sole/2 RIQUALIFICAZIONE

Fondo

nuove

competenze:

lavoratori

in

formazione

solo se esclusi

dalla Cig

Ciucciovino e De Fusco a pag. 28

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

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D Sole/2

Lavomtore

in

formazione

solo se escluso dalla cassa

RIQUALIFICAZIONE

Il Fondo nuove

competenze

è

accessibile anche

al personale dirigente

I costi rimborsati all'azienda

escludono mensilità

supplementari

e

Tfr

Pagina a cura di

Silvia Ciucciovino Enzo De Fusco

Può accedere al Fondo nuove com-petenze anche l'azienda che ha in corso programmi di cassa integra-zione ma a condizione che i lavo-ratori sospesi o in riduzione di orario siano diversi da quelli desti-natari del progetto formativo. Sembra essere questo l'orienta-mento del ministero del Lavoro e dell'Anpal in questa fase di prima applicazione dello strumento in-novativo introdotto dall'articolo 88 del Dl 34/2020 (DI Rilancio).

Il Fondo nuove competenze è pie-namente operativo dal 4 novembre: è uno strumento di politica attiva che finanzia il costo delle ore di lavo-ro da destinare alla formazione fino a 250 ore, per ciascun dipendente. Sono stati stanziati 430 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021. Di seguito alcune questioni operative da tenere presenti.

La rimodulazione dell'orario La norma prevede che l'accordo sin-dacale da sottoscrivere per accedere al Fondo effettui la «rimodulazione» dell'orario di lavoro, che non signifi-ca riduzione di orario. Piuttosto, una parte delle ore di lavoro contrattuali viene destinata alla formazione in luogo della prestazione di lavoro.

Ciò significa che le ore di forma-zione sono computate nell'orario di

lavoro e saranno utili a maturare tutti gli istituti economici e normativiti-pici del lavoro subordinato.

Chi può accedere al Fondo In base al decreto interministeriale 9 ottobre 2020, sono interessati alla norma tutti i datori del settore pri-vato (imprese, professionisti o as-sociazioni) indipendentemente dal-la dimensione (micro, media o grande) che sottoscrivono un accor-do collettivo di rimodulazione del-l'orario di lavoro. Né l'articolo 88 né il decreto attuativo pongono limiti alla tipologia di lavoratori destina-tari delle misure.

Quindi, i progetti di formazione potranno riguardare operai, impie-gati, quadri e dirigenti. I dirigenti, pur essendo sottratti a limiti massi-mi di orario, ben possono essere de-stinatari di un piano dirimodulazio-ne del loro impegno orario, desti-nandolo alla formazione.

Gli accordi collettivi

I contratti collettivi di lavoro che stabiliscono la rimodulazione del-l'orario di lavoro da destinare alla formazione possono essere sotto-scritti a livello aziendale o territoria-le da organizzazioni comparativa-mente più rappresentative a livello nazionale o dalle loro rappresentan-ze aziendali. Sul fronte datoriale l'accordo aziendale è sottoscritto dall'azienda o tramite l'associazione cui conferisce il mandato. L'accordo territoriale è sottoscritto dall'asso-ciazione di categoria.

Dal lato sindacale è sufficiente la sottoscrizione da parte di una sigla (come suggerisce la preposizione «da» anziché «dalle» contenuta nel-l'articolo 88). In questo caso l'accor-do sarà valido per tutti i lavoratori dell'azienda, in quanto è assolto l'ob-bligo di procedimentalizzazione di un potere che comunque compete al datore dilavoro di impegnare il lavo-ratore in attività di formazione

du-rante l'orario di lavoro.

L'accordo deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020, anche se il

ministro del Lavoro ha già annuncia-to la proroga al 2021.

La norma prevede che il progetto formativo sia svolto e concluso entro 90 giorni dalla data di approvazione delprogetto (no giorni se presentato dai fondi interprofessionali). Ad ogni modo, il termine deve intendersi or-dinatorio e in caso di motivata ri-chiesta potrà essere prorogato.

L'onere rimborsabile

L'onere rimborsabile dal Fondo, in-clusivo di contribuzione previden-ziale, non sembra comprendere i ra-tei delle mensilità aggiuntive e il Tfr. L'onere da prendere in considerazio-ne è quello puntuale relativo a cia-scun lavoratore interessato alla for-mazione e non un valore standard. Particolarmente interessante è la modalità di riconoscimento del-le somme. Le aziende possono ri-cevere un primo acconto fino al 7o% e poi il saldo.

Il saldo può essere richiesto al completamento delle attività di svi-luppo delle competenze da parte dei lavoratori. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, at-traverso il modello Richiesta di sal-do nei 4o giorni successivi alla con-clusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Aiuto di stato

Da più parti è stato posto il problema se questa iniziativa sia esclusa o me-no dalla materia degli aiuti di Stato o se sia riconducibile alle disposizioni comunitarie sugli aiuti Covid. La mi-sura rimborsa il costo del lavoro. Non si applicano quindi i limiti sugli aiuti di Stato alla formazione. Non è una norma selettiva, perché ha un campo di applicazione generale ed esteso, quindi nonpresentale carat-teristiche proprie degli aiuti di Stato.

r-. RIVRODJZ!ONE RISERVATA

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GLI ASPETTI DA PONDERARE

Al centro del progetto

il potenziamento

delle competenze

Il piano dev'essere allegato

all'accordo e

i risultati

ottenuti vanno

attestati

La realizzazione del progetto formativo è la parte più delicata per accedere al Fondo nuove competenze.

Il progetto, da allegare all'ac-cordo sindacale, deve contenere: gli obiettivi di apprendimento per la qualificazione o la riqualifica-zione dei lavoratori, espressi in termini di competenze da acquisi-re; il numero dei lavoratori coin-volti; la quantificazione degli one-ri; il soggetto erogatore della for-mazione (che puòà essere la stessa azienda) ; le modalità di svolgi-mento della formazione; la durata. Il percorso di sviluppo delle competenze previsto dal progetto si sviluppa poi in diverse fasi, che comprendono:

• il bilancio di competenze in in-gresso, perchè il percorso sia per-sonalizzato;

• la definizione delle competenze da sviluppare che devono essere espresse in coerenza con gli stan-dard del Repertorio nazionale; • lo svolgimento delle attività

formative;

• la messa in trasparenza e atte-stazione delle competenze acqui-site con i percorsi, in conformità al Dlgs 13/2013.

Occorre quindi che i fabbisogni di nuove competenze utili ai pro-getti di sviluppo aziendale siano espressi in modo tale da trovare un riscontro, nei limiti del possibile, con le nomenclature e la referen-ziazione presente nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualifi-cazioni e, più in generale, nell'At-lante dellavoro tenuto da Inapp. Si tratta di mettere in comunicazione

tra loro i linguaggi di due mondi: quello delle imprese e quello tecni-co-amministrativo del Repertorio. Il Repertorio raccoglie i profili professionali e le relative com-petenze a partire dai Repertori regionali, classificati in 23 setto-ri economico-professionali (Dm 3o giugno 2015) ed è in progres-sivo arricchimento.

L'obiettivo finale è quello di creare un sistema standardizzato di descrizione del lavoro e delle competenze associate ai singoli profili professionali.

L'accesso al Fondo richiede og-gi alle imprese e ai sindacati uno sforzo di progettazione della for-mazione dei lavoratori a partire dalle unità di competenza, per consentire al lavoratore di capita-lizzare e spendere gli apprendi-menti conseguiti, anche acceden-do ai servizi divalidazione e certi-ficazione delle competenze.

L'individuazione e lavalidazio-ne delle competenze è un servizio che si conclude con un atto pubbli-co (Digs 13/2013 e Dm del 30 giu-gno 2015): alcune Regioni, però, non hanno ancora reso disponibile il proprio servizio di individn azio-ne e validazione delle competenze. Inoltre, si attende ancora la messa a regime del libretto forma-tivo del cittadino, oggi confluito nel fascicolo elettronico del lavo-ratore, che dovrebbe costituire lo strumento indispensabile per tracciare e capitalizzare il patri-monio di competenze accumulato. I progetti formativi allegati agli accordi sindacali dovranno quin-di rispondere a criteri formali an-che se è necessario an-che i servizi pubblici siano in grado di comple-tare quanto previsto dal decreto sulla individuazione e validazio-ne delle competenze.

t- RIPRODUZIONE RISERVATA

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CHE COSA FARE PER ACCEDERE ALLE RISORSE

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IL DATORE DI LAVORO

Da stipulare l'accordo sindacale

Il datore deve individuare i fabbisogni di nuove competenze rispetto agli obiettivi aziendali, ai quali dovranno rispondere i percorsi formativi concordati con i sindacati. I fabbisogni di competenze devono confluire in un accordo sindacale aziendale o territoriale da sottoscrivere entro il 31 dicembre (salvo proroghe), allegando il progetto formativo. È

indispensabile individuare per ciascun lavoratore le ore dedicate alla formazione e programmare di conseguenza l'attività lavorativa. I corsi di formazione devono terminare entro 90 giorni dall'approvazione della domanda (salvo

interpretazioni più elastiche)

I SINDACATI

Va bene la rappresentanza aziendale

Il sindacato interessato è quello presente a livello aziendale o territoriale riconducibile a organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Dalla previsione legislativa emerge che l'accordo possa essere sottoscritto anche con alcune e non con tutte le sigle. lI sindacato condivide nell'accordo la rimodulazìone dell'orario, ma anche le nuove competenze da implementare in funzione degli obiettivi aziendali, da descrivere in accordo con i Repertori e in modo da mettere in evidenza gli apprendimenti

I LAVORATORI

La formazione rientra nell'orario di lavoro

Il lavoratore è il destinatario del progetto formativo e ha l'obbligo di partecipare alla formazione organizzata dal datore di lavoro in base al progetto formativo. A tutti gli effetti, le ore di formazione

sono comprese nell'orario contrattuale e quindi il lavoratore è tenuto al rispetto del dovere di obbedienza e diligenza, esponendosi altrimenti a sanzioni disciplinari. Per le ore di formazione, il lavoratore ha diritto alla retribuzione diretta da parte del datore di lavoro (rimborsata dal Fondo Nuove Competenze) e alla maturazione della relativa retribuzione indiretta

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I FORMATORIII percorso può essere curato dall'azienda

Il ruolo di formatore può essere svolto dal datore di lavoro (se l'accordo sindacale lo prevede, dando atto della capacità formativa interna) o affidato a soggetti qualificati individuati dalla norma. Il soggetto formatore attua il progetto formativo in coerenza con le previsioni normative che richiedono la

valorizzazione delle competenze e la personalizzazione dei percorsi formativi - in base anche alla valutazione di ingresso - e la messa in trasparenza e attestazione delle nuove competenze acquisite. La validazione e certificazione delle competenze può essere effettuata dallo stesso soggetto formatore, se dotato dei requisiti di legge o da un altro soggetto abilitato

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