• Non ci sono risultati.

1 “Scriviamo per un chiarimento circa il requisito di idoneità professionale richiesto dalla procedura in oggetto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "1 “Scriviamo per un chiarimento circa il requisito di idoneità professionale richiesto dalla procedura in oggetto"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

AVVISO PUBBLICO

IN SEDE DI INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE DA INVIATERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI “SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE

DELL'ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E/O TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

QUESITO N. 1

“Scriviamo per un chiarimento circa il requisito di idoneità professionale richiesto dalla procedura in oggetto. Nel caso di soggetti del Terzo Settore non tenuti all'iscrizione alla CCIAA è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione che riporti i dati dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.lgs 159/2011 e allegando copia di Statuto, Atto costitutivo ed eventuali iscrizioni ad Albi e Registri locali e nazionali?”

RISPOSTA

Si è possibile. Ogni operatore economico comprova i propri requisiti di idoneità professionale conformemente alla propria natura giuridica ed alla normativa applicabile.

Riferimenti

Documenti correlati

Titolare Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Via Venezia 13 – 70122 – Bari – Telefono 0805214760 email info@odcecbari.it – PEC

definisce il tipo di documento caricato in Titolo, inserisce più dettagli in Descrizione e carica l’attestazione in PDF (in un unico file) nominandolo in questo

I nuovi iscritti del 2020 possono presentare la domanda di riduzione entro il 30/09 dell’anno successivo a quello di prima iscrizione nei casi in cui il farmacista sia

 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

N.B.  Dovranno  essere  indicati  soltanto  i  procuratori  generali  e  speciali  che,  sulla  base  dei  poteri  conferitigli,  siano  legittimati  a 

26/10/2011 è stato definitivamente soppresso il Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, pertanto dal 13 maggio 2012 l’inizio dell’attività di Agente di Affari in Mediazione,

In Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto MEF 22 novembre 2019 con il quale sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione

Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett.b e lett.c - Dati oggetto di trattamento: ai fini della partecipazione alla gara non viene richiesta la comunicazione