'DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA
ANNALI DI STATISTICA.
lATTI DELLA COMMISSIONE
PER LASTATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.
SESSIONE DEL LUGLIO 1899
ROMA
TIPOGRAFIA. NAZIONALE DI G. BERTERO VIA UMBRIA
INDICE
DELLE
MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME
ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATI3TICA GIUDIZIARIA
Sessione del luglio 1899.
Composizione della Commissione
Ordine dei lavori . . . .
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli ( on. Bonasi) sui lavori e sulle proposte della Commissione:
Pagina
IX XI
1) Comunicazioni fatte dal CClmitato permanente. . . XIII 2) Sulla statistica dei matrimoni celebrati col solo rito
reli-gioso . . . • • . . . • • • . • . . . • . . XIV 3) Sui giudizii di graduazione. . . XV
4) Sui discorsi dei Procura tori generali presso le Corti di appello intorno alla amministrazione della giustizia
(parte penale) durante l'anno 1898 • . • XVI
o) Sul ricovero per correzione paterna . • . XIX
6) Sull'ammonizione e sul domicilio coatto XXI
7) Sul casellario giudiziale. . . XXIII
8) Sugli appelli in materia penale, sulla durata dei
procedi-menti e della carcerazione preventiva XXV
9) Sulla statistica notarile . XX VI
I V
-PARTE i.
VERBALI DELLE SEDUTE
Seduta del 3 luglio 1899.
Pagina
Comunicazioni della Presidenza . . . 1
Comunicazioni del Comitato. . . . , . . . . 2
Discussione sulle comunicazioni del Comitato . 2-6
Lettura e discussione della relazione del senatore Righi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello (parte penale) per l'anno 1898 . . . . • . . . • . . . • . . 6-9
Seduta del 4 luglio 1899.
Continua la discussione della suddetta relazione. . . . 10-17
Proposte e votazioni . . . • . . . . . • . . . • • 10-11-17 Lettura e discussione della relazione del senatore Canonico
sull'am-monizione e sul domicilio coatto nel quinquennio 1893-97 . • 18-2:3 Proposte e votazione . . . • . . . • • • • . . 23
Seduta del 5 luglio 1899.
Mozione del Procuratore generale Forni sugli individui denunziati per l'ammonizione e prosciolti per inesistenza di causa o per
altro moti v o . . . 24
Discussione della precedente mozione. . . • . . . . Proposta di deliberazione e votazione . . . .
• 24-26
26.
Lettura e discussione della relazione del Procuratore generale Forni sui giudizi di appello e sulla durata della carcerazione pre-ventiva e dei procedimenti penali negli anni 1895-97.
Proposte e votazione . . . . 26-28
v
-Seduta del 6 luglio 1899.
Pagina Lettura e discussione della relazione del consigliere Sandrelli sui
giudizii di graduazione. . . . . . . . 30-35 Proposte e votazione . . . • . . . 36-39 Chiarimenti forniti dal comm. Bodio sulla durata dei giudizii
d'ap-pello e sulle riforme delle sentenze di primo grado in relazione ai titoli dei reati . . . 39-40
Seduta del 7 luglio 1899.
Lettura e discussione della relazione del comm. Canevelli sul ri-covero per correzione paterna. . . . • . . . 41-47 Proposte e votazione. . . 47 Presentazione in bozze di stampa dei volumi della statistica
giu-diziaria civile e penale del1897 . • . . . 48
Seduta dell'8 luglio 1899.
Lettura e discussione della relazione del cav. Borgomanero sul
casellario giudiziale . 50-55
Proposte e votazione. . • . . • . . . 55
Seduta del 9 luglio 1899.
Lettura e discussione della relazione del comm. Bodio sulla sta-tistica dei matrimoni soltanto religiosi . .
Proposta e votazione. . . .
Seduta del 10 luglio 1899.
56-66 66
Dimissioni del senatore Lampertico . . . • . . . 67 Lettura e discussione della relazione de! comm. Zella-Milillo sulla
statistica notarile per l'anno 1896 67-70
PARTE Il.
RELAZIONI ED ALLEGATI
Relazioni dei Commissari.
Pagina Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria
dal Comitato permanente (relatore Borgomanero). • . . . . 75
I. - Costituzione e composizione della Commissione per la
statistica giudiziaria e notarile . . ivi
II. - Tenuta dei registri dello stato civile . . . 76 III. - Consigli di famiglia e di tutela . . . ivi
IV. - Ricorsi in materia elettorale politica·amministratìva nel triennio 1896-98 • . . . • • • • • • • . 80
V, - Procedure di Fallimento. . . ivi VI. - Servitù di pensionatico, vagantivo ed ogni altro pascolo
abusivo nelle provincie venete . . . 81 VII. - Casellario giudiziale . . . • . . . • 88
VIII. - Funzionari che si distinsero nel servizio statistico o che lo trascurarono . . . 89
IX. - Vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l' Am· ministrazione della giustizia
X. - Conclusione . . . • . • Comunicazioni aggiunte (relatore Bosco)
i vi 94
l. Registri per le ispezioni degli atti di stato civile 97
2. Difesa penale, specialmente officiosa . ivì
3. Rinvii in materia penale. ivi
4. Gratuito patrocinio. • • • • • • . . ivi
Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'ap-pello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1898. . • . . . • . . . 99
Relazione sull'ammonizione e sul domicilio coatto pel quinquennio 1893-97 . . . . • . . . 123
-
vn-Pagin
Relazione sui rapporti dei primi presidenti delle Corti d'appello in-torno ai giudizi di graduazione nell'anno 1898 • . • . • . . 24~
Relazione sul ricovero dei minorenni per correzione paterna . 266
Relazione sulle ispezioni eseguite ad alcuni casellari giudiziali . 287
Relazione sulla statistica dei matrimoni celebrati col solo rito
reli-gioso. • . • . . . • . . • 296
Relazione sulla statistica notarile . . . . 330
Allegati.
I. - R. Decreto 2 marzo 1899, n. 89, concernente la
costitu-zione della Commissione di statistica giudiziaria 375
II. - Stato civile:
Circolare del Ministero dell'interno in data 6 febbraio 1899
per la tenuta dei registri dello stato civile • . . . 376
III. - Ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa:
Circolare 23 marzo 1899 colla quale si chiedono notizie sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa pel triennio 1896-97-98 . . • . • . • . • . • • • • • ~ . 378
IV. - Fallimenti:
Circolare 12 aprile 1899 concernente la statistica dei falli-menti. . • . . . • . • . . . 379 V. - Casellario giudiziale:
Circolare 17 marzo 1898 concernente il riordinamento del servizio del casellario giudiziale presso il Tribunale ci-vile e penale di N a poli . . . • . • . . • , . . . 405 Circolare 28 febbraio 1899 sulle relazioni annuali "pel
casel-lario giudiziale. . . • • . • . . . . : • • • . 411 VI. - Pubblicazioni di statistica giudiziaria:
Circolare 10 gennaio 1899 concernente la tenuta e la con-servazione delle pubblicazioni di statistica giudiziaria • . 413 Circolare 12 aprile 1899 circa la comunicazione alle
Au-torità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commis-sione per la statistica giudiziaria • . . • • • • • • • . 414 VII. - Funzionari diligenti e negligenti nel servizio della statistica
giudiziaria:
I X
-ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA ST!TISTIG! GIUDIZI!RIA.
Sessione del luglio 1899-(*).
Componenti la Commissione.
PBBSmBB''l'B:
Messedaglia Angelo, senatore del Regno, professore di economia
politica e statistica nella R. Università di Roma.
COJIIliiiSSABI:
Azzolini Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
Boccardo Girolamo, senatore del Regno. consigliere di Stato;
Bodio Luigi, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;
Bosco Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica, professore pareggiato di statistica nella R. Università di Roma;
Brusa. Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Univer-sità di Torino;
Canevelli Giuseppe, direttore generale delle carceri;
Canonico Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma;
De' Negri Carlo, ff. di direttore generale della statistica;
Forni Eugenio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;
Gia.nturco Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto civile nella R. Università di Napoli;
Lampertico Fedele, senatore del Regno;
Lucchini Luigi, deputato al Parlamento. consigliere della Corte di cas-sazione di Roma;
N ocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;
Ostermann Leopoldo, presidente del Tribunale civile e penale di Roma;
PeUecchi Giuseppe, direttore generale degli affari civili e penali nel Mini-stero di grazia e giustizia e dei culti;
Penserini Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
Righi Augusto, senatore del Regno;
Sandrelli Carlo, consigliere di Stato;
T ami Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;
Zella-Milillo Michele, dirett~re generale del notariato e dei culti nel Mi-nistero di grazia e giustizia e dei culti.
SBGBB'.l".ABI:
Aschieri Alessandro. segretario nella Direzione generale della statistica;
X I
-ORDINE DEI LAVORI.
1. Comunicazioni del Comitato (BoRGOMANERo);
2. Sulla statistica dei matrimoni celebrati col solo rito religioso (Bomo);
3. Giudizi di graduazione (SANDRELLI);
4. Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali nell'anno
1898-parte penale (RmHI);
5. Ricovero di minorenni per correzione paterna (CANEVELLI); 6. Ammonizione e domicilio coatto (CANONico);
i. Appello in materia penale; durata dei procedimenti e della carcerazione preventiva (FoRNI);
X I I I
-Relazione del Presidente della Commissione (senatore
MESSIID&Gm)a
S. E.
ilMinistro Guardasigilli (onorevole
BoN&si)sui lavori e
sulle proposte della Commissione.
EccELLENZA,
Prima ancora che siano raccolti in un volume gli atti della
sessione tenuta nello scorso mese di luglio dalla Commissione
per la statistica giudiziaria, che mi onoro di presiedere,
adempio all'obbligo di informare l' E. V. sui più importanti
argomenti discussi, e sulle deliberazioni votate dalla
Commis-sione, nella fiducia che non mancherà l'approvazione di V. E.
ai voti espressi ed alle conclusioni approvate.
1. -
Comnni<'.azioni del Comitato.
Il cav. Borgomanero, già segretario permanente della
Com-missione, su proposta del Comitato, ebbe incarico dal
prede-cessore dell' E. V. di riferire ancora per questa sessione
sul-l'opera del Comitato stesso, durante il tempo trascorso dalla
precedente a quest'ultima sessione.
È
superfluo che io riassuma questa comunicazione la
quale
èin gran parte una esposizione di provvedimenti presi.
Dirò soltanto che la Commissione ha deliberato che le
pro-poste presentate dai Procuratori generali di encomi e di
bia-simi da farsi ai funzionari delle cancellerie e segreterie per
il
modo in cui attesero ai lavori statistici, fossero comunicate
2. -
Statistica dei matrimoni celebrati
col solo rito religioso.
Il comm. Bodio ha fatto conoscere i risultati della indagine
statistica ordinata dal Ministero della giustizia, per accertare
il numero dei matrimoni celebrati col solo rito cattolico, mercè
il confronto dei matrimoni celebrati dai parroci nel settennio
1891-97 con quelli celebrati dai sindaci nello stesso periodo
di tempo.
Dopo avere brevemente accennato alle diverse difficoltà
incontrate nella esecuzione del lavoro e ai limiti in cui questo
si dovette contenere per causa appunto di esse,
il
relatore ha
illustrato i dati raccolti che nella loro ultima espressione
danno una eccedenza di matrimoni civili sui religiosi. Questo
risultato inatteso
èstato sottoposto dal relatore ad una
ana-lisi rigorosa per accertare se, e in quanto, esso fosse
l'espres-sione della verità. Dopo questa analisi il comm. Bodio credette
di potere asserire che le cifre presentate hanno un valore
molto relativo, sia perchè non si è potuto avere le notizie di
tutte le parrocchie del Regno, sia perchè non si conosce
il
numero dei matrimoni esclusivamente celebrati con rito
ci-vile. Al1ora soltanto che si potesse stabilire quante sono le
unioni col doppio rito si potrebbe conoscere il numero di
quelle create esclusivamente o coll'uno o coll'altro. Ad
accre-scere le incertezze del risultato si aggiungono i matrimoni
ci-vili di persone acattoliche,
i
quali evidentemente non
pote-vano figurare nella statistica dei matrimoni secondo
il
rito
cattolico, e ognuno
~vedeche per avere risultati esatti
oc-correrebbe sapere anche
il
numero dei matrimoni celebrati
secondo i riti delle varie confessioni professate in Italia.
Il Bodio, nella supposizione che
il
progetto di legge sulla
retro x v retro
-spettiva, ·colla quale si seguissero per alcuni mesi,
continua-mente le unioni matrimoniali così innanzi ai parroci come
in-nanzi ai sindaci, facendone
il
riscontro nominativo.
Questa proposta però non fu accolta, perchè la
Commis-sione ritenne, non ostante le contrarie risultanze statistiche,
non essere dubbio che vi sia un considerevole numero di
coniugi uniti col solo rito religioso, e che, allo stato delle cose,
poichè è già presentato un progetto di legge inteso a riparare
al grave inconveniente, non fosse opportuno iniziare una nuova
indagine statistica.
3. - Sul
giudizi di graduazione.
Nella sua relazione
il
comm. Sandrelli, dopo avere fatta
una diligente esposizione dei dati statistici, si fermò
par-ticolarmente sulla durata dei giudizi di graduazione, alcuni
dei quali sono in corso presso qualche Tribunale da oltre
cinque anni ed in uno da oltre dieci anni, e propose che si
facessero indagini presso i Tribunali denunziati per accertare
lo stato esatto delle cose. La Commissione, pur approvando
questa proposta, ritenne opportuno, allo scopo di avere
infor-mazioni precise e sicure sull'andamento di questi giudizi, che,
oltre i rapporti dei Primi Presidenti di Corte d'appello (ai quali,
per deliberazione della Commissione approvata nella passata
sessione e ripresentata dal relatore, si debbono unire quelli
dei Presidenti di Tribunale), si richiedano anche separati
rapporti dai Procuratori generali e dai Procuratori del Re. I
Primi Presidenti di Aquila, di Catanzaro e di Cagliari ed
il
sol-tanto approvò che i suaccennati voli di riforma fossero
addi-tati all'E. V. per gli eventuali studi legislativi.
Infine avendo
il
relatore rilevato che presso alcuni
Tribu-nali non sono osservate le disposizioni dell'articolo 685 del
. Codice di procedura ci vile, secondo le quali
il
Cancelliere deve
procedere alla trascrizione della sentenza di vendita entro 10
giorni dacchè questa è divenuta definitiva, sotto pena di
nul-lità e con comminatoria della multa fino a lire 1000 oltre
il
risarcimenti) dei danni, la Commissione volle che
il
grave
in-conveniente fosse denunziato all'E. V. per i provvedimenti
che riterrà opportuni.
4.- Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di
appello, intorno all'amministrazione della giustizia (parte
penale) durante l'anno 1898.
L'on. senatore Righi, dopo aver rilevata l'importanza
che hanno
i
discorsi dei Procuratori generali per l'apertura
dell'anno giuridico, la quale è dimostrata anche dal fatto che
molte delle riforme legislative, attuate in questi ultimi anni,
furono prima ventilate e discusse in queste annuali relazioni,
ha riassunto le opinioni espresse dai Procuratori generali sulla
revisione dei giudicati penali,
il
quale argomento era stato
proposto dal predecessore di V.
E.,come tema dei discorsi
inaugurali del 1899.
Tutti i Procuratori generali hanno riconosciuta la
neces-sità di provvedimenti legislativi atti a tutelare gli
imprescrit-tibili diritti dell'innocente, essendo la legislazione nostra al
ri-guardo incompleta. Assai raramente si verificano le condizioni
volute dalla legge, per il giudizio di revisione.
È
necessario infatti
che per il medesimo reato si pronunzi una nuova sentenza di
condanna irrevocabile perchè si possa aprire
il
procedimento
a favore del primo imputato ingiustamente condannato, e così
è
tolta ogni possibilità di riparazione quando non si possa
X V I I
-contro
il
vero colpevole, o quando la sentenza che lo ha
con-dannato sia contumaciale. Ed anche se si tratti di sentenze
pronunciate in contradittorio, talora, come nel caso di
con-danna per complicità con un autore principale assolto, o di
reità ritenuta in seguito a deposizione di un testimonio
con-vinto di falsità, contro
il
quale per qualsiasi motivo non si
possa procedere, le attuali disposizioni legislative non si
pos-sono applicare.
Quasi tutti
iProcuratori generali credoi:10 perciò
neces-sario estendere
il
numero dei casi di revisione
comprendendo-vene altri in cui sia evidente la ragione giuridica e morale della
nuova procedura, ed anzi alcuni pochi vorrebbero che la
revi-sione fosse possibile anche nel caso di ingiuste assoluzioni,
osservando che ai fini supremi della giustizia non interessa
soltanto
il
diritto dell'innocente condannato, ma anche
il
di-ritto della Società di essere tutelata contro i possibili attacchi
di delinquenti erroneamente restituiti a libertà.
E il mezzo migliore a raggiungere lo scopo sarebbe,.
se-condo l'opinione della maggior parte dei Procuratori generali,
una disposizione di legge la quale consentisse la revisione ogni
qual volta l'Autorità giudiziaria venga in possesso di fatti e
prove tali da non lasciar dubbio che fu commesso un errore
giudiziario.
Molti poi sono d'avviso, che l'iniziativa per
il
giudizio di
revisione si debba sottrarre all'azione del Ministro della
giu-stizia, lasciando la all'Autorità giudiziaria, e precisamente alla
Corte di cassazione.
Nel dar conto dell'amministrazione della giustizia e di altri
fatti d'ordine morale e civile che vi hanno relazione, i
Procu-ratori generali lamentano
il
numero considerevole dei suicidi
avvenuti nel 1898, sintomo allarmante di una malattia
mo-rale che si diffonde rapidamente, e sulla quale essi richiamano
l'attenzione di chi, per l'ufficio suo, ha l'obbligo di studiare
anche queste manifestazioni morbose dello spirito umano, per
avvisare ai mezzi che possono, se non impedirle, contenerle
entro più ristretti confini.
Passando ai fatti che più direttamente toccano l'azione
della giustizia, alcuni Procuratori generali deplorano la troppo
benevola indulgenza dei giurati, la quale in taluni casi fu
as-solutamente scandalosa e non pare si possa interamente
·giu-stificare, come vogliono alcuni, colla gravità delle pene
san-cite dal Codice penale, la quale, per facile reazione, renderebbe
i giurati più proclivi alla mitezza, in considerazione del lieve
danno materiale che è spesso conseguenza del reato.
Il numero considerevole di reati, dei quali sono rimasti
ignoti gli autori, anche per la difficoltà di testimonianze
sin-cere e spontanee, e
il
favoreggiamento della delinquenza, che
in qualche regione, come in Sardegna, si spinge fino
all'impu-dente apoteosi del delinquente, destano apprensioni assai
giu-stificate e reclamano l'intervento dell'autorità perchè
prov-veda, in quel modo che crederà migliore, a rinvigorire
il
rispetto e l'ossequio alla giustizia.
Alcuni Procuratori generali si dolgono che troppo· di
fre-quente le funzioni di vice-pretore siano affidate ad uditori, che
hanno pochi mesi di tirocinio, o ad avvocati patrocinanti, il
che è spesso causa d'inconvenienti i quali screditano
l'am-ministrazione della giustizia; e lamentano anche l'abuso che
si fa delle perizie, le quali, oltrechè importare gravi spese per
l'Erario e per le parti, sono spesso artificiose ed atte più ad
offuscare la verità, che a farla rifulgere.
Qualche commissario fece delle riserve su alcune delle
considerazioni suesposte, le quali essendo l'espressione del
pensiero dei Procuratori generali non vincolano, come è ovvio,
la Commissione che, per mio mezzo si limita a segnalarle
al-l'E. V.
Durante la discussione, che seguì la lettura di questa
rela-zione, fu incidentalmente trattato anche dell'opportunità di
svolgere nei discorsi inaugurali un tema obbligatorio
asse-gnato ogni anno dal Ministro Guardasigilli.
conte X I X conte
-nere la trattazione di temi dottrinali, i qualì richiedono
am-piezza e profondità di svolgimento, ed espressero J>avviso che
siffatta trattazione, la quale non ha stretta attinenza colla
re-lazione annuale sul modo in cui fu amministrata la giustizia
nel distretto -
scopo precipuo, per l'articolo 150
dell'Ordina-mento giudiziario, dell'adunanza con cui si inaugurano
i
lavori
del nuovo anno giuridico- fosse messa in allegato dei
di-scorsi medesimi. Dopo vivace e lunga discussione, la
Com-missione, su proposta dell'an. Gianturco,· votò l'ordine del
giorno puro e semplice, dandovi
il
significato che ai
Procura-tori generali sia lasciata libertà di trattare i temi speciali, o
in allegato o nel testo delle loro relazioni.
o. -
Ricovero dei minorenni per correzione paterna.Il comm. Cane velli ha riferito sul ricovero per correzione
paterna così per la parte che concerne l'azione
dell'Ammi-nistrazione carceraria, alla quale egli presiede, come per quella
riguardante l'opera dell'Autorità giudiziaria.
Dall'esame delle cifre delle istanze presentate ai Presidenti
di Tribunale, delle ordinanze di ricovero da questi emesse e
di quelle eseguite dalla Direzione generale delle carceri, il
ri-ferP-nte ha, con prudenti deduzioni statistiche, dimostrato che
questo istituto nel 1898 ebbe un avviamento più regolare, in
conformità dei fini che
il
legislatore si propone colla
disposi-zione dell'articolo 222 del Codice civile. Il comm Canevelli
ha particolarmente insistito nell'attribuire
il
miglioramento
ot-tenuto all'osservanza della circolare mini:;teriale del24 giugno
1897, colla quale si davano istruzioni per togliere gli abusi
lamentati in passato circa il numero ingente delle domande
e
il
continuo e rapido aumento delle ordinanze di ricovero.
Evidentemente le Autorità giudiziarie, richiamate alla
scru-polosa osservanza della legge, si tennero nei confini da questa
assegnati e in tal modo si
èpotuto registrare nel 1898 una
che quelle eseguite siano quasi il doppio che negli anni
pre-cedenti. Ciò va attribuito allo zelo spiegato dalla Direzione
generale anzidetta, la quale ha provveduto in modo
vera-mente lodevole a questo servizio, e poichè per la insufficienza
dei locali nei Riformatori, di fronte al numero
considere-vole delle ordinanze, moltissime degli anni anteriori al 1898
erano rimaste ineseguite, essa ha disposto perchè nel più
breve tempo sia eliminato anche questo arretrato, dando
ese-cuzione a quelle per le quali, in seguito a nuove accurate
in-formazioni, risultassero tuttora sussistenti i motivi del
decre-tato ricovero.
Il relatore ha anche fornito qualche interessante notizia
sui minorenni ricoverati, distinguendoli per regioni, per sesso,
per la condotta anteriore al ricovero, e per talune peculiari
condizioni di famiglia ed ha promesso di presentare in una
prossima sessione altre notizie anche sulla condotta dei
mi-norenni dopo la loro liberazione, in adempimento di un voto
della Commissione che con queste informazioni spera di avere
elementi di giudizio più sicuri sugli effetti del ricovero per
correzione paterna.
Convinto dei buoni risultati ottenuti colla circolare del
24 giugno 1897 suindicata, e nella speranza che questi si
fac-ciano sempre migliori,
il
comm. Canevelli sottopose alla
Com-missione le seguenti proposte di deliberazione, che furono
concordemente accettate:
" Rinnovare alle Autorità giudiziarie la raccomandazione
" di attenersi scrupolosamente ai criteri suggeriti colla circo ..
" lare del 24 giugno 1897, per l'accoglimento delle istanze per
" ricovero;
X X I
-" generale delle carceri avrà cura di rivolgere loro
periodica-" mente;
" Prescrivere agli Uffici del Pubblico Ministero di
trasmet-" tere al Ministero degli interni, entro
il
primo trimestre di
" ogni anno, tutte le ordinanze in corso, con data dell'anno
" anteriore, e di tener nota separata, nella statistica relativa,
" di quelle che per cause eccezionali dovessero trasmettersi
" più tardi;
" Prescrivere agli stessi Uffici che delle ordinanze revocate,
" prima del loro invio al Ministero degli interni, sia tenuta
" egualmente nota nella statistica relativa "'
6. -
Sull'ammonizione e sul domicilio coatto.
Il senatore Canonico riferì intorno a questi due temi, che
sono evidentemente connessi fra loro. Le cifre statistiche, delle
quali egli corredò la sua relazione, parlano pur troppo un
linguaggio sconfortante, perchè dimostrano essere grande
il
numero degli individui
iquali si trovano incamminati sulla
via del delitto e che, come pericolosi alla sicurezza della
so-cietà, bisogna sorvegliare o segregare temporaneamente dagli
altri. Fra essi sono proporzionalmente molto numerosi
imi-norenni, il che non può a meno di destare serie
prooccupa-zioni, tanto più se si pensa che
i
colpiti da siffatti
provvedi-menti sono una piccola parte degli altri minorenni pei quali
sarebbe necessario provvedere ben diversamente, ove se nt::
voglia ottenere la morale rigenerazione. E sopratutto
giove-rebbe che i giovanetti, viziati per lo più daÌl'ozio, trovassero
facilmente una occupazione la quale li invogliasse al lavoro,
fonte precipua del loro morale e materiale benessere.
Il relatore si
èdichiarato apertamente contrario al
domi-cilio coatto. La vita delle colonie
èdelle più tristi per
in-nocui ed anzi bisognosi di una assistenza pietosa. L'organiz-·
zazione del lavoro è quasi impossibile, e la vita dei domiciliati
coatti si svolge fra giuochi, alterchi, complotti e concerti di
nuovi delitti fra delinquenti di ogni specie incautamente
in-sieme riuniti. L'influenza dei camorristi vi
èsensibilissima;
essi prestano
il
danaro a usura e si impongono, incutendo
terrore ai compagni, dai quali ottengono, se non sempre
il
eoncorso nelle loro malvagie imprese, spesso il silenzio per
occultar le.
Non può il Governo, concluse l'on. senatore Canonico,
ri-manere indifferente di fronte a queste deplorevoli condizioni
di cose, che del domicilio coatto, il quale teoricamente
èun
non senso giuridico, fanno, in pratica, un rimedio peggiore
del male.
Quanto all'ammonizione,
il
relatore osservò che non si
potranno interamente valutare gli effetti di questo istituto se
non quando si avranno notizie complete sulla delinquenza
degli ammoniti nel tempo in cui questi rimangono sottoposti
all'ammonizione, e presentò analoga proposta all'approvazione
dei colleghi.
Fu notato da qualche Commissario che
èpiuttosto alto il
numero delle proposte per l'ammonizione fatte dall'Autorità
di pubblica sicurezza, non accolte dal magistrato per
inesi-stenza di causa; il che lascia supporre che l'azione della
Po-lizia sia alquanto precipitata e abbia d'uopo perciò di una
prudPnte moderazione. E per ottenere questo intento la
Com-missione approvò che fosse chiamata l
~attenzionedel
Mini-stero dell'interno 'sul fatto osservato.
Le conclusioni del relatore, che ebbero tutte l'approvazione
della Commissione, furono le seguenti :
Invitare il Ministero dell'interno, il quale
ècertamente in
possesso di molte notizie
su~diammoniti e sui domiciliati
coatti, a far conoscere :
dall'ordì X X I I I dall'ordì
-nanza, commisero delitti o contravvennero
all'ammoni-zione;
b) il
numero dei domiciliati coatti minori dei 21 anni,
di quelli maggiori di 70 e dei camorristi, mafiosi o membri
di altre società criminose, che si trovano in ciascuna colonia.
Richiamare inoltre l'attenzione così dell'E. V., come del
Ministro dell'interno :
a)
sul numero rilevante di adolescenti oziosi e
vaga-bondi per avvisare ai mezzi più opportuni per avviarli a
re-golare condotta e ad onesto lavoro;
b)
sull'opportunità di condurre a termine, su basi
giuri-diche ed efficaci, la trasformazione più volte cominciata, e non
potuta ultimare, del domicilio coatto : togliendo intanto (se
già non fu fatto) al più presto possibile dalle colonie dei
coatti i vecchi innocui, che possono essere liberati, non che i
minorenni, che debbono essere collocati in istituti di
corre-zione, e collocando in altri luoghi, separati dagli altri coatti,
quelli fra essi che sono camorristi, mafiosi od appartenenti ad
altre società criminose.
Infine la Commissione deliberò di invitare il Comitato
a proseguire gli studi statistici così sul domicilio coatto come
sull'ammonizione, in relazione al movimento della
delin-quenza nelle singole giurisdizioni, e secondo le varie specie
di delitti.
7. -
Sul casellario giudiziale.
Si lamentano quasi dovunque omissioni e ritardi nella
compi-lazione dei cartellini, irregolare collocazione di questi nelle
cassette, mancata eliminazione dei cartellini nei casi
determi-nati dalla legge, e ciò con grave danno della retta
ammini-strazione della giustizia.
Questi inconvenienti si potrebbero in parte eliminare per
mezzo di frequenti ispezioni e con periodiche e rigorose visite
dei rappresentanti il Pubblico Ministero, i quali dovrebbero
non soltanto esaminare
i
prontuari del casellario, ma fare
oggetto delle loro verificazioni anche gli stessi cartellini
con-tenuti nelle cassette, e in questo senso avendo
il
relatore
pre-sentato formale proposta, la Commissione deliberò di
sotto-porla all'approvazione di V. E.
La comunicazione del cav. Borgomanero diede occasione
alla Commissione di discutere sugli inconvenienti che trae
seco la compilazione del cartellino quando si tratti di un
impu-tato prosciolto dall'Ufficio d'istruzione con un'ordinanza di
non luogo a procedere per assoluta mancanza di indizi. 11
Codice di procedura penale fra i motivi di proscioglimento,
indicati nell'articolo 250, non prevede
il
caso della
ricono-sciuta innocenza dell'imputato, e non dà facoltà al magistrato
inquirente di dimetterlo per tale motivo. La condizione del
cittadino prosciolto con una ordinanza che dichiari essere
insufficienti gli indizi a suo carico, mentre avrebbe dovuto,
secondo le risultanze processuali, proclamarne l'innocenza, è
assai gr a ve, poichè, a stretta osservanza della legge, anche in
questo caso
il
suo nome deve figurare nel casellario
giudi-ziale, e, richiedendosi
il
suo certificato penale, questo deve
necessariamente portare indicazione del procedimento subìto,
e chiuso con una dichiarazione di proscioglimento che lascia
dubbia la sua innocenza.
x x v
-8. -
Sui giudizi di appello, sulla carcerazione preventiva
e
sulla durato, dei procedimenti penali.
Il Comitato per la statistica giudiziaria ha ritenuto
oppor-tunamente che oltre alle periodiche relazioni sul movimento
della delinquenza in generale, fosse a quando a quando
rife-rito alla Commissione su qualche speciale. istituto attinente
all'ordinamento della giustizia penale, svolgendo l'argomento
con quella ampiezza che non vi si sarebbe potuto dare
discor-rendone in una relazione generale sulla criminalità. I giudizi
d'appello e la durata dei procedimenti e della carcerazione
preventiva furono i punti scelti per quest'anno a tema di
una apposita relazione, affidata al comm. Forni.
Il relatore, dopo avere ricordato i precedenti legislativi in
Italia e fuori sull'istituto dell'appello, con dotte
argomenta-zioni giuridiche e con l'appoggio dei dati statistici si è
dichia-rato favorevole al secondo grado di giurisdizione, pur
ricono-scendo che esso ritarda talora soverchiamente la definizione
dei procedimenti, frustrando i beneficì di una pronta
repres-sione. E questo ritardo
èa sua volta causa di un eccessivo
prolungamento della carcerazione preventiva, il quale se non
porta gravi inconvenienti, nel caso di condanna definitiva a
pena detentiva, dovendosi il carcere sofferto computare in
questa,
è,all'incontro, gravissimo inconveniente, quando
l'e-sito del giudizio sia di proscioglimcnto, non essendovi in Italia
disposizioni legislative che accordino un equo compenso per
l'indebita privazione della libertà patita. Se la società ha
il
dovere di procedere contro chi ha violato le sue leggi,
l'accu-sato ha
il
diritto di essere giudicato, e prima della sentenza
che ne stabilisca la responsabilità penale, non si dovrebbe
restringere la sua libertà personale, se non nei casi di
neces-sità e per
il
minor tempo possibile.
Perciò
il
relatore propose alla Commissione, e questa
eccita-menti alle Autorità giudiziarie perchè venisse inculcata una maggior premura in tutte le funzioni che riguardano la giu-stizia penale. E fu anche approvato di demandare al Comitato lo studio per una riforma dei registri pei giudizi d'appello, per poter conoscere la durata di questi procedimenti dal momento in cui furono depositate le carte in cancelleria, fino alla sen-tenza definiti va.
Da ultimo, essendosi fatto rilevare che sono .frequenti i casi di riforma per diminuzione della pena inflitta dal magi-strato di prima istanza, senza che si sappia se questa diminu-zione sia dovuta a una diversa valutadiminu-zione del fatto, o soltanto a una più benevola disposizione d'animo del magistrato, la Commissione deliberò di invitare il Comitato a procurare che le statistiche penali facciano conoscere quali sono i casi di riforma di sentenze che hanno per base una modificazione del titolo del reato, e quali quelli che si limitano ad una semplice diminuzione della pena.
9. - Sulla
statistica
notarile.\
Pii.1
volte la Comn1issione si è occupata dell'ordinamento di una statistica del notariato, l'importanza della quale -sia come complemento delle statistiche giudiziarie civili e com-merciali, sia come indice misuratore della frequenza di alcuni fatti sociali (i quali al momento in cui ricevono la pubblica autenticità meglio si prestano alla rilevazione statistica) - fu riconosciuta anche dal legislatore avendo il regolamento per la esecuzione della legge organica sul notariato date le norme opportune per la compilazione di questa statistica.nota X X V I I nota
-rile, per quanto concerne il personale dei notai, i la v ori da
questi compiuti e il servizio degli archivi notarili.
Egli ha specialmente messo in rilievo alcuni inconvenienti
che si verificano nelle nomine dei notai, le qut.lli non
avven-gono sempre secondo le norme prescritte, ma spesso hanno
luogo contratti e mercimoni, cui si prestano coloro ai quali
spetterebbero i posti per anzianità di concorso. Il relatore non
sarebbe alieno dal sostituire al criterio dell'anzianità altri che
dessero garanzie più serie di capacità e di moralità, ma ciò non
potrebbe farsi senza modificare la legge vigente. Inoltre ha
osservato che gioverebbe fare una pronta verifica delle.
cir-coscrizioni notarili la quale, in omaggio alla legge che la
vuole decennale, avrebbe già dovuto essere eseguita, poichè
l'ultima risale al 1882. Questa revisione, tornerebbe utile
anche per la risoluzione della questione concernente
l'ob-bligo della residenza,
il
quale, come è noto, è una delle cause
corpi morali, classificati secondo la loro natura. Questa no-tizia sarebbe molto interessante, specialmente per quanto ri-guarda i corpi morali, poichè si potrebbe con facilità seguire l 'arricchimento delle varie istituzioni di beneficenza è degli Enti ecclesiastici.
Il
comm. Zella-Milillo concluse, in conformità delle fatte osservazioni, proponendo alla Commissione:1) "
di esprimere al Ministro Guardasigilliil
voto che, " in una riform_a della legge sul notariato, sia modificata la " disposizione colla quale, nella provvista dei posti di notaio, " si accorda un'assoluta preferenza all'anzianità dell'esame; 2) "di disporre che sia modificata la 1 a tavola drllasta-" tistica notarile relativa al personale notarile, indicando
il
" numero dei posti esistenti al 31 dicembre dell'anno al quale " si riferisce la statistica e sopprimendo l'indicazione seil
" tramutamento sia avvenuto entro il distretto o fuori;3) " di invitare
il
Comitato a studiare se convenga ap-" portare uelle tavole concernenti il lavoro dei notai le neces-" sarie aggiunte e modificazioni affinchè risulti da apposite " colonne se le successioni e le donazioni riguardino congiunti " od estranei, e se questi ultimi siano persone fisiche o corpi " morali, indicando nel secondo caso, genericamente la na-" tura dell'ente a cui favore la disposizione fu fatta. na-"La Commissione prese in attento esame queste proposte, e dopo matura discussione deliberò di accettare integralmente la
1 a.
Alla2a
fu sostituita un'altra più generica colla quale si invitail
Comitato a studiare le riforme da introdursi alle ta-vole statistiche secondo i dettami dell'esperienza e lasa
fu ri-tirata perchè fu riconosciuta la impossibilità per gli archivi di ottenere le indicazioni necessarie a poter far distintamente la statistica degli atti stipulati in materia di liberalità o di ultima volontà, non essendoi
notai tenuti ad inserirle nei loro reper-torii.nota-- X X I X
-rili
e gli archivi di Stato sotto la dipendenza del Ministero
della Giustizia anzichè di quello dell'Interno, ma pur
conve-nendo molti Commissari in questa idea, non fu votata in
pro-posito alcuna risoluzione.
10. -
Altri temi.
N ella sessione del dicembre 1897 la Commissione aveva
dato incarico al Comitato permanente di studiare qualche
ri-tocco alla legge pel gratuito patrocinio, nel senso di affidare
ai Pretori, anzichè direttamente alle Commissioni pel gratuito
patrocinio, l'incarico di ricevere le domande d'ammissione, e
di raccogliere i documenti giustificativi, poichè questi
Ma-gistrati possono richiederli d'ufficio, senza spesa. Il Comitato
però, pur riconoscendo utile l'intervento del Pretore nella
istruttoria che precede la decisione delle speciali Commissioni,
non credè di potere approvare una deliberazione che prescriva
questo intervento obbligatoriamente e senza restrizioni. E per
vero esso osservò che in tutte le cause da sottoporsi al .
Con-ciliatore ed allo stesso Pretore non pare_ conveniente che
quest'ultimo,
il
quale può esser chiamato a pronunciare una
sentenza, sia come magistrato d'appello, sia come giudice di
prima istanza, debba intervenire nello stadio preparatorio del
giudizio. Ed inoltre non devesi neppure pretermettere che la
legge richiede la presentazione delle domande direttamente
alle Commissioni.
Per queste considerazioni, pur riconoscendosi l'utilità
del-l'intervento del Pretore nella istruzione delle domande di
gra-tuito patrocinio, fu deciso di portare nuovamente innanzi alla
Commissione la questione e questa, in modificazione parziale
del voto espresso nella sessione del dicembre 1897, deliberò
di presentare a Vostra Eccellenza la seguente proposta:
nu-" ·mero 5536, allegato
D,
comunichino ai Pretori, quando
" l'urgenza di provvedere, o altre speciali ragioni, a ciò non si
" oppongano, le istanze ad esse presentate affinchè questi
pro-" curino gratuitamente nell'interesse del pubblico servizio,
i
" documenti necessari, ed assunte informazioni sulle
condi-" zioni economiche di chi ricorre, forniscano gli uni e le altre
" alle Commissioni anzidette ,
Queste, onorevo]e signor Ministro, sono le risoluzioni che
la Commissione per la statistica giudiziaria ha votate nella
1
asessione dell'anno 1899, e che io mi onoro di sottoporre
alla sua approvazione.
Voglia Vostra Eccellenza gradire i miei rispettosi ossequi.
Roma, ottobre 1899.
Il Presidente d~lla Commissione
PARTE
l.
1
-Seduta del 3 luglio 1899
Presidenza di S. E. FALCONI, Sotto-Segretario di Stato. Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Messedaglia, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.
Interviene, invitato, il cav. avv. Luigi Borgomanero reggente economo generale dei benefizi vacanti in Bologna.
La seduta è aperta alle ore 10.
PRESIDENTE. È lieto di salutare la Commissione a nome di S. E.
il Ministro, impedito da cure di ufficio a intervenire a questa adu-nanza. L'importanza della Commissione per la statistica giudiziaria è dimostrata anche dalla deferenza che il Ministero della giu-stizia ebbe sempre per essa, e l'attuale Guardasigilli, seguendo l'opera dei suoi predecessori, ha dichiarato di prendere vivissimo interesse ai suoi lavori e che procurerà di assecondare, nei limiti del possibile, le proposte che dalla medesima gli saranno rassegnate.
MESSEDAGLIA. Ringr·azia S. E. a nome della Commissione, la
quale procurerà di corrispondere alla fiducia del Governo, lieta di vedersi onorata anche di quella dell'attuale Guardasigilli.
Comunica quindi alla Commissione il decreto di nomina del ca-valiere avvocato Giuseppe Azzolini a membro e segretario perma-nente della Commissione stessa, in sostituzione del cav. Borgoma-nero, che ha presentato le sue dimissioni essendo stato nòminato reggente economo generale dei benefizi vacanti in Bologna.
Deve poi con rammarico partecipare le dimissioni presentate dal senatore Lampertico, il quale, per ragioni di salute. desidera di essere esonerato riall'ufficio di commissario. S. E. il Ministro ha pregato il senatore Lampertico di desistere dalle dimissioni, ma
2
-crede che difficilmente egli si arrenderà a questo autorevole invito tanto è fermo nel suo proposito.
BoccAano. Crede di interpretare i sentimenti dei colleghi pro-ponendo che a nome della Commissione siano fatti nuovi uffici presso l 'illustre senatore Lampertico acciocchè egli continui a pre-stare la sua preziosa collaborazione ai lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Anche a nome del Ministro Guardasigilli, non può che associarsi alla proposta del senatore Boccardo.
MEssEDAGLIA. Parteciperà al senatore Lampertico il voto dei colleghi. Invita il cav. Borgomanero, che ebbe anche in questa sessione l'inearico di riferire, a nome del Comitato, sui lavori da questo compiuti nel tempo in cui non sedette la Commissione, di leggere le comunicazioni.
BoRGOMANERO. Prima di dar lettura delle comunicazioni del Comitato, dichiara di essere lusingato dalla prova di fiducia datagli dal Comitato stesso coll'affidargli tale còmpito, benchè abbia cessato di far parte della Commissione, e ringrazia gli antichi colleghi della benevolenza in tante occasioni dimostratagli.
Legge le comunicazioni (l).
Aggiunge verbalmPnte un suo desiderio ed è che, in conside-razione che per l'ultima volta ha riferito alla Commissione su questo a.rgomento, e che per ciò non vuole lasciare dietro di sè un'eco di imprecazione per parte di coloro che sono proposti per provvedi-, menti disciplinari a causa di negligenza nel servizio, per una volta tanto si sia indulgenti verso i cancelJieri che nel servizio della sta-tistica non diedero prova di zelo, limitandosi quindi ad esprimere un voto di plauso a coloro che se ne resero meritevoli.
PENSERINI. Pur apprezzando il sentimento che ha mosso il ca-, valiere Borgomanero a fare tale proposta non trova questa conve-niente, poichè gli stessi voti di plauso a favore dei funzionari meri-tevoli perderebbero assai del loro valore se non andassero uniti a quelli di biasimo per i negligenti. Prega il collega di non insistere nella proposta, ma di completarla nel senso che si dia lode e biasimo secondo merito.
3
-DE' NEGRI.
n
comm. Penserini lo ha prevenuto. Da alcuni anni, anche per mezzo di minacce e di castighi, si è potuto ottenere un notevole miglioramento nella compilazione delle statistiche. Ab-bandonare ora la via fin qui battuta può riuscire pregiudicevole al servizio. Non si deve, neppure in piccola parte, rendere men vigile o meno efficace la sorveglianza che si esercita ora sui lavori della statistica giudiziaria, e questa vigilanza ha appunto la sua espressione nella lode che viene tributata ai funzionari meritevoli e nel biasimo per i negligenti.Propone quindi che i rilievi fatti a riguardo dei detti funzionari dai Procuratori generali siano esaminati e controllati dalla Dire-zione generale della statistica e che il Comitato prenda in esame la questione per fare proposte concrete alla Commissione.
Messa ai voti la proposta De' Negri è approvata.
(S. E. Falconi abbandona l'aula e la presidenza è assunta
dal senatore Messedaglia).
Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.
PRESIDENTE. Invita il cav. Bosco a riferire su quella parte dei lavori del Comitato compiuti dopo che il cav. Borgomanero lasciò
P ufficio di segretario permanente. Bosco. Legge le comunicazioni (l) :
PRESIDENTE. Dà la parola al comm. Sandrelli perchè riferisca sulle deliberazioni del Comitato circa l'istruzione delle domande per l'ammissione al gratuito patrocinio.
SANDRELLI. Nella seduta del 20 dicembre 1897 la Commissione deliberò di richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli sulla convenienza che tutte le istanze di ammissione al gratuito patro-cinio siano presentate ai Pretori e che questi, dopo avere assunte accurate informazioni sulle condizioni economiche dei ricorrenti e dopo aver procurato gratuitamente nell'interesse del pubblico ser-vizio i documenti indispensabili pel giudizio sulla povertà dei
4
-denti e sul merito dello domande, trasmettano alla Commissione competente le istanze medesime istruite ed accompagnate dal loro parere.
Il Comitato permanente, dovendo comunicar·e siffatta proposta al Guardasigilli, discusse se non convenisse modificarla nel senso che le domande di ammissione al patrocinio gratuito fossero noq presentate direttamente dai ricorrenti ai Pretori, ma a questi comu• nicate dai relatori delle Commissioni.
Fu infatti considerato che il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, (articolo 15) prescrive la presentazione delle istanze, per regola, alla Commissione, e soltanto in quei casi, in cui le domande siano firmate dalla Parte, e non da un avvocato, dispone che possano tali istanze essere presentate al Pretore, il quale ne fa l'invio al Presidente della Commissione. Ora giustamente si dubitò se si po-tesse ingiungere la presentazione diretta di tutte le istanze ai Pre-tori, contro la regola ordinaria dettata dal decreto istitutivo.
D'altro canto, fu anche rilevato che, analogamente a quanto stabilisce l'articolo 4 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato D,
presso molti collegi giudiziarii le Commissioni, prima di provvedere sulle domande di gratuito patrocinio, invitano le parti a comparire innanzi di loro e quando queste si presentano, tentano, e qualche volta otten~ono, la conciliazione come da quell'articolo viene rac-comandato.
Parve dunque che fosse da evitarsi una disposizione, la quale per la locuzione adoperata potesse far sorgere il dubbio che si in-tendesse derogare al provvido disposto della legge, tanto più dopo
i favorevoli risultati che da talune Commissioni si sono potuti .ottenere.
5
-domanda occorra avere documenti che alle parti non verrebbero rilasciati senza il pagamento dei diritti dalla legge prescritti. e che invece i Pretori possono procurarsi gratuitamente nell'interesse del pubblico servizio.
Vuolsi aggiungere che l'opera dei Pretori, intesa a fornire la più regolare e completa istruzione delle istanze di patrocinio gra~
tuito, già si esercita presso diversi Tribunali e con utili resultati. In base di questi concetti il Comitato, il quale volle che alla di-scussione sopra questo argomento fosse chiamato l'oratore ~ome
autore della relazione sull'andamento del servizio del patrocinio gratuito, e della proposta st~ta deliberata in seguito di tale relazione nella sessione del dicembre 1897, si trovò concorde nel riconoscere la convenienza di modificare la proposta medesima, per guisa che, senza abbandonare l'idea dell'intervento del Pretore, si coordinasse la cooperazione di questi con le norme direttive dell'istituto.
Ciò tanto più si ravvisa opportuno in quanto non essendo mai stato pubblicato il Regolamento promesso dall'articolo 11 della legge 19 luglio 1880, allegato D, è utile che si procuri di togliere la disparità dei sistemi che sono attualmente seguiti e di portare un indirizzo più uniforme nella istruzione degli affari sui quali le Com-missioni del patrocinio gratuito sono chiamate a deliberare.
Può peraltro accadere che l'ammissione al detto benefizio sia chiesta per promuovere un giudizio di competenza del Pretore o un giudizio di competenza di un Conciliatore appartenente alla giurisdi-zione mandamentale, nel quale giudizio la sentenza del Conciliatore per ragione di valore possa poi essere suscettibile di appello ai ter-mini dell'articolo 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261.
In tali casi si comprende che sia conveniente l'astensione del Pretore dal prendere parte come autorità informante in un affare che dovrebbe o potrebbe poi conoscere come magistrato decidente. Ed ugualmente si comprende come dall'opera del Pretore sia da prescindersi laddove trattisi di ammissione chiesta in via di urgenza, a mente dell'articolo 18 del regio decreto 6 dicembre 1865.
Con questi chiarimenti, che erano necessari per dar ragione delle modificazioni concordate dal Comitato, presenta la nuova pro-posta di deliberazione, che si sottopone all'esame della Commis-sione e che è del tenore seguente :
d~ibera-« zio ne 20 dicembre 1897, esprime al Ministro Guardasigilli il voto:
« Che le Commissioni pel gratuito patrocinio, fermo l'adempimento «dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato D, co-« mnnichino, quando la urgenza di provvedere o altr-e speciali ra-« gioni a ciò non si oppongano, le istanze ad esse presentate ai
Pre-« tori, affinchè questi procurino gratuitamente nell'interesse del « pubblico s~rvizio i documenti necessari, ed . assunte informazioni « sulle condizioni economiche di chi ricorre, forniscano gli uni e le
« altre alle Commissioni anzidette.
PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta.
È approvata.
« SANDRELLl. »
PRESIDENTE. Invita il senatore Righi a leggere la relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) per l'anno 1898.
RIGHI. Legge la relazione (l).
LuccHINI. Esprime il suo compiacimento al relatore Righi, il
quale, allontanandosi dal sistema consueto, si è astenuto dal proporre numerose conclusioni che, di solito, lasciano il tempo che trovano. L'unica proposta che egli ha presentato concerne il tema che era stato assegnato ai Procuratori generali, la revisione dei processi penali. In proposito deve chiedere uno schiarimento. Nella con-clusione è detto che parecchi Procuratori generali vorrebbero che si provvedesse ad estendere i casi di revisione non solo a favore del condannato, ma contro il colpevole ingiustamente assolto. Ora nella rassegna fatta dal senatore Righi dei pareri dei Procuratori generali non ne sono indicati che due o tre, i quali abbiano espresso questo voto; gli pare quindi opportuno che sia corretta l'espres-sione in modo che l'idea sia resa con più precil'espres-sione.
RIGHI. Consente di dire alcuni invece di parecchi.
LuccHINI. Ringrazia, e, giacchè ha la parola, soggiunge che il relatore ha anche accennato incidentalmente alla opportunità di conservare i discorsi inaugurali, dei quali non tutti apprezzano
7
-l'utilità tanto che perfino alla Camera dei deputati se ne è. proposta la soppressione.
Di questo argomento la Commissione di statistica ebbe più volte ad occuparsi. Egli ora non vuol provocare un nuovo voto su di esso, ma si limita a dichiarare che, prevalendo, come si augura e spera, l'opinione di coloro che vogliono conservati questi discorsi, bisogna abbandonare il sistema di assegnare temi speciali per-chè questi, e nello sco.rso anno se ne è avuta la conferma, difficil-mente possono essere trattati dalla maggior parte dei Procuratori generali con la competenza che sarebbe richiesta, non tutti potendo avere quel corredo di dottrina che è necessario per svolgere con rigore scientifico un dato soggetto. Questi temi, d'altronde, non possono avere uno svolgimento adeguato alla loro importanza,. entro i limiti di un discorso che deve avere principalmente intento più pratico ed interessante, quello di dar conto del modo con cui fu amministrata la giustizia.
Vuole aggiungere qualche parola relativamente all'osserva-zione del senatore Righi sulle perizie giudiziarie. È opinione, che ha un certo seguito, quella di togliere il carattere di parte alle perizie, e fare che esse siano opera giudiziale; ma non è la sua. Egli vorrebbe che anche nella istruttoria la perizia fosse opera di parte; gli avvocati, a così dire, sono periti g,iuridici, mentre i periti propriamente detti sono e devono essere patrocinanti scientifici. La scienza, come la difesa, deve essere libera e aperta all'attrito della discussione e del contradittorio. Altrimenti facendo, la giu-stizia si assoggetterebbe alle correnti prevalenti nelle scuole, secondo l'indirizzo scientifico dominante, con manifesto danno della verità e della giustizia, le quali non possono uscir trionfanti che dal dibattito delle idee e dal contrasto delle teorie.
BoRGOMANERo. È vero che l'opinione della Commissione di sta-tistica non è stata sempre la stessa circa l'assegnazione dei temi per i discorsi dei Procuratori generali; ma più volte essa si pronunciò favorevolmente a questa assegnazione tanto che ricorda che in .alcuni casi essa stessa indicò al Ministro Guardasigilli i temi da proporsi, come avvenne nel1886 per il tema sul carcere preventioo;
nel 1887 per quello su alcuni istituti del codice di commercio; nel
1894 e nel 1896 pet' quello su i nuovi istituti del Codice penale;
8
-FoRNI. Sebbene per la sua qualità di Procuratore Generale debba ritenersi compreso fra coloro che sono incompetenti, co me dice l'on. Lucchini, a dare uno svolgimento scientifico ai terni che eventualmente possono venire assegnati per i discor:-;i inau-gurali, ciò nondimeno desidera esprimere il suo pensiero. Anch'egli è d'avviso che il sistema di proporre un tema non sia plausi-bile, specialmente se si consideri che il medesimo deve svolgersi in un discorso che si pronunzia in circostanze speciali ed entro
il limite di tempo che la presenza del pubblico necessariamente impone.
Sarebbe, a suo avviso, più opportuno invitare i Procuratori Ge-nerali ad occuparsi di quei terni in apposite rnonografie, in guisa che le relazioni annuali sul modo in cui fu amministrata la giustizia ri-manessero affatto distinte da esse.
L'importanza poi di queste annuali relazioni, che alcuni, mal consigliati, vorrebbero abolire, è anche dimostrata dal fatto cheta-lune sapienti osservazioni in esse contenute furono tenute pre-senti e servirono di guida per i lavori della Commissione per lari-forma del Codice di procedura penale, a proposito di taluui istituti speciali, come, ad esempio, di quello della revisione dei giudicati penali.
BoRGOMANERo. La questione sollevata dal comm. Forni fu altre volte esaminata dalla Commissione, e l'illustre senatore Auri ti ebbe a manifestare sull'argomento la medesima opinione, favore-vole cioè al sistema di stendere speciali relazioni su particolari argomenti.
PENSERINI. Si rende conto delle difficoltà esposte dal comm. Forni e vorrebbe secondare il suo desiderio, mantenendo nel me-desimo tempo fermo quanto si è divisato circa la trattazione di temi speciali. Crede pertanto che si potrebbero dare istruzioni ai Procuratori Generali, perchè i terni assegnati abbiano il loro svolgimento o nel testo dei discorsi inaugurali, od in s.llegato ai :medesimi.
Giacchè ha la parola esprime il suo rincrescimento èhe il
9
-dovuto, per causa di promozione a più alto ufficio, allontanarsi dalla Commissione medesima.
De' NEGRI. Anche egli sente di dovere esprimere il suo rin-crescimento per l'allontanamento del cav. Borgomanero dalla Com-missione, ed è lieto di potere dichiarare in proprio nome e come rappresentante la Direzione generale della Statistica, che l'opera del collega è stata di grande utilità per i lavori della statistica giudi-ziaria e che del miglioramento ottenuto in questo servizio ·parte non piccola del merito va a lui attribuita.
Tutti i Commissari esprimono all'avv. cav. Borgomanero il dispiacere di dovere separarsi da lui.
BoRGOMANERO. Ringrazia i colleghi delle espressioni tanto af-fettuose a lui dirette, ed assicura che non dimenticherà mai, che anzi avrà sempre tra i ricordi più grati della vita, persone alle quali è avvinto da sentimenti di devota ed affettuosa riconoscenza. Che se fece qualche cosa, se la sua opera giovò alla Commissione ed alla statistica giudiziaria, oggi ottenne il maggior' compenso che poteva speral'e ed ebbe un grande conforto in mezzo alle molte amaPezze che lo accompagnarono nell'allontanamento da Roma.
PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanda a domani il seguito della discussione.
-
10-Seduta del 4 luglio J 899.
Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.
Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canonico, De' Negri, Forni, Gianturco, Lucchini, Nocito, Oster-mann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo; e i segretari Aschieri e Farace.
Interviene alla seduta il cav. avv. L. Borgoman~ro. La seduta è aperta alle ore 10.
PRESIDENTE. Prega il segretario cav. Farace di dar lettura del verbale della precedente seduta.
Messo ai voti, è approvato.
Continua la discussione sulla relazione del senatore Righi. RIGHI. Deve dire poche parole. Come già dichiarò nella pre-cedente seduta, in ordine all'osservazione fatta dal collega Lucchini, è disposto a dire alcuni, anzichè parecchi come si legge nelle sue conclusioni. Quanto alle perizie giudiziarie, delle quali egli trattò incidentalmente, è troppo nota alla Commissione l'opi-nione che egli professa da molti anni su questo argomento, perchè debba insistervi ancora. D'altronde, accettando la discussione su di esso non riuscirebbe certamente a modificare il convincimento del collega Lucchini, come questi non è riuscito, nè riuscirebbe mai, a modificare il suo.
Relatore della Commissione egli ha formulato nelle conclusioni un voto da sottoporre a S. E. il Guardasigilli e prega il presidente di porlo in deliberazione.
PRESIDENTE. Dà lettura della proposta del senatore Righi che è del seguente tenore:
« La Commissione delibera di richiamare l'attenzione di S. E.
<< il Ministro Guardasigilli sul fatto che i Procuratori generali
1 1
-« della rev1s1one venga allargato, non potendo gli articoli 688 r< e 689 del codice di procedura penale provvedere a parecchi casi
« in cui la ragione ed i diritti dell'umanità esigerebbero si potesse
« attuare il processo di revisione; e che alcuni, fra i detti Procura-« tori, vorrebbero che si provvedesse ad allargare i casi di revi-« sione non solo a favore del condannato, ma si estendesse il
prov-« vedimento pure contro il colpevole ingiustamente assolto, a favore « dei diritti alla difesa sociale, e della legge che li rappresenta e tu-« tela, diritti collettivi non meno sacri di quelli. spettanti a ciascun «individuo ».
GIANTuaco. Non ha nessuna difficoltà di approvare, per termini in cui è espressa, la proposta del senatore Righi, ma fa le debite riserve sul modo in cui si può provvedere all'estensione dei casi di revisione, materia ardua e complessa che esorbita dal campo delle nostre attribuzioni.
PaÈsiDENTE. Mette ai voti la proposta Righi .
È approvata.
BoaGOMANERo. Ieri fu portato ancora una volta innanzi la Com-missione l'argomento sui temi da svolgersi dai Procuratori Gene-rali nei loro discorsi inauguGene-rali, sul quale argomento non sempre si è avuto uniformità di deliberazioni, pePchè talvolta si approvò e talvolta si disapprovò il sistema di assegnare temi speciali.
Il sistema proposto ieri dal Procuratore Generale Forni pare a lui il più pratico e cioè: lasciar libero il Procuratore Generale di trattare il tema assegnato o in allegato al discorso o in una rela-zione separata e gioverebbe che la Commissione con una delibera-zione formale esprimesse il suo avviso in proposito.