Gli indicatori della crisi e misurazione della Continuità Aziendale
Bergamo, 14 maggio 2019
1. Gli indicatori della crisi
2. Indici di allerta interna/ritardi nei pagamenti/indici personalizzati 3. Principi contabili allineati al codice della crisi d’impresa
4. Sintesi del nuovo quadro normativo 5. ISA Italia 570
6. Possibili impatti sull’attività di revisione 7. Considerazioni finali
Sommario
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere:
Gli indicatori della crisi
rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici.
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REDDITUALE 1
2
3
PATRIMONIALE
FINANZIARIO
Indici di ALLERTA INTERNA
• Gli appositi indici devono dare evidenza:
(*) Quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, si prendono in considerazione i 6 mesi successivi
Della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi
Delle prospettive di continuità aziendale per
l’esercizio in corso (*)
Sono indici significativi quelli che misurano:
Indici di ALLERTA INTERNA
La sostenibilità degli oneri dell’ indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare.
L’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
I ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto all’art. 24.
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Indici di ALLERTA INTERNA
a) L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
b) L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
c) Il superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’ art. 13, comma 2 e 3 (indici elaborati dal CNDCEC,
Tratta delle misure premiali e, in particolare, della tempestività dell’iniziativa del debitore per poterne usufruire.
La sua iniziativa, volta a prevenire l’aggravarsi della crisi, non è tempestiva se egli propone domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di 6 mesi, …… a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
Normativa di riferimento:
Articolo 24
Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), tenuto conto delle migliori prassi internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
Indici di ALLERTA INTERNA
Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico
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Indici di ALLERTA INTERNA
Indici specifici vengono elaborati dal CNDCEC in riferimento alle:
Start-up innovative
PMI innovative
Società in liquidazione
Imprese costituite da
meno di 2
anni
L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma dell’ art. 13 comma 2, ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio.
Indici PERSONALIZZATI
..e indica quindi, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.
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Indici PERSONALIZZATI (segue)
Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alle specificità dell’impresa
L’attestazione è allegata alla nota integrativa al Bilancio d’esercizio e ne costituisce parte integrante
La dichiarazione, così attestata, produce effetti per l’esercizio successivo
Principi contabili allineati al Codice della crisi d’impresa
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OIC 11 (Finalità e postulati del Bilancio d’esercizio)
La conservazione dell’attività aziendale è l’elemento caratterizzante nel nuovo OIC 11 (del marzo 2018).
Il Nuovo OIC 11 sostanzialmente recepisce cosi gli obiettivi posti dalla riforma della crisi d’impresa.
La Continuità aziendale pertanto viene ricollocata nell’OIC 11, e non nell’OIC 5, dimostrando una valenza maggiormente generalizzata, allineandosi ai «principi di redazione del bilancio» previsti dal Codici Civile (Art. 2423-bis comma 1 punto 1)).
Principi contabili allineati al Codice della crisi (segue)
Il nuovo OIC 11 definisce la continuità aziendale e fissa i seguenti assunti:
• La continuità è sinonimo di funzionalità aziendale.
• La crisi d’impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità,
anche se questi vanno applicati con le dovute cautele, dovendo tener conto di un più ristretto orizzonte temporale, in quanto i criteri di liquidazione non sono
utilizzabili prima del formale avvio della procedura liquidatoria.
• Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione
dell’attività aziendale a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività.
OIC 11 (Finalità e postulati del Bilancio d’esercizio)
Sintesi del nuovo quadro normativo
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Quindi il nuovo quadro normativo relativamente al tema della continuità aziendale risulta cosi composto:
OIC 11 → Serve un esame prospettico
ISA ITALIA 570 → La continuità è presupposta Codice civile → Assetto organizzativo
Codice della crisi → Indicatori di crisi
Sintesi del nuovo quadro normativo
Il nuovo OIC 11 definisce la continuità aziendale come quella valutazione
prospettica a cura degli amministratori della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economicamente funzionante destinato a produrre reddito per un prevedibile arco temporale futuro (almeno 12 mesi dalla data di bilancio).
Eventuali significative incertezze devono essere illustrate nella Nota Integrativa al bilancio, unitamente alle cause, alle ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale, nonché i piani futuri per far fronte a tale situazione.
OIC 11 → Serve un esame prospettico
Sintesi del nuovo quadro normativo
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Tale principio prevede che il presupposto della continuità aziendale sussiste quando il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi come un’entità in
funzionamento (anche nel futuro).
I bilanci in generale sono quindi predisposti nell’ottica della continuità, tranne quando si intende liquidare l’impresa, o interrompere l’attività o non si abbiano alternative a tali scelte.
Se il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore in modo inappropriato, quest’ultimo dovrà esprimere un giudizio negativo.
ISA Italia 570 → La contiunuità è presupposta
Sintesi del nuovo quadro normativo
L’ art. 2423-bis («Principi di redazione del bilancio») prevede che la valutazione delle voci debba essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Il nuovo art. 2086, modificato dal D.Lgs 14/2019 (e in vigore dal 16 marzo 2019) impone all’imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per
l’adozione di uno degli strumenti atti al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
Codice civile → Assetto organizzativo
Sintesi del nuovo quadro normativo
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L’ art. 13 disciplina gli indicatori che valutano l’andamento futuro dell’impresa e stabilisce che il CNDCEC individui, previa approvazione del MISE, gli indici atti a valutare la sostenibilità dei debiti dell’impresa per almeno i 6 mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se di durata
inferiore ai 6 mesi, per i 6 mesi successivi.
Codice della crisi → Gli indicatori di crisi
ISA Italia 570
In attesa dell’elaborazione di indici di riferimento in grado di presumere lo stato di crisi, il documento principale per l’individuazione di potenziali problematiche di rispetto del criterio/presupposto della continuità aziendale (e di
sostenibilità dei debiti) da parte dell’impresa è l’ISA Italia 570, che fornisce degli indicatori di matrice internazionale.
Il principio individua 3 gruppi di eventi o circostanze i quali, individualmente o congiuntamente, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di operare come un’entità in funzionamento.
ISA Italia 570
Indicatori economico-finanziari Indicatori gestionali
Altri indicatori
Indicatori di rischio relativo alla mancanza del presupposto della continuità aziendale
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• Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo.
• Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine.
• Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori.
• Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi.
• Calo drastico del fatturato.
• Principali indici economico-finanziari negativi.
Indicatori economico-finanziari
Rappresentano indicatori economico finanziari:
• Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow.
• Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi.
• Incapacità di saldare i debiti alla scadenza («non sostenibilità del debito»).
• Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti.
• Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione ‘a credito’ alla condizione
‘pagamento alla consegna’.
• Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
Indicatori economico-finanziari (segue)
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• Perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli.
• Perdita di mercati fondamentali, di quote di mercato, di contratti/licenze di produzione e/o di distribuzione, di clienti importanti, di concessioni o di fornitori importanti.
• Difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.
• Significative interruzioni della produzione.
• Contratti di fornitura a lungo termine antieconomici.
Indicatori gestionali
Rappresentano indicatori gestionali:
• Necessità di vendere beni aziendali.
• Forte incremento del magazzino (specie di quello obsoleto).
• Crediti scaduti da molto tempo.
• Uso di cespiti vecchi per mancanza di mezzi finanziari per il rinnovo.
Indicatori gestionali (segue)
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• Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge.
• Contenzioni legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento/penali che l’impresa non è in grado di rispettare.
• Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.
• Sviluppo tecnologico che rende obsoleti i prodotti della società.
Altri indicatori
Rappresentano altri indicatori di rischio:
1. Smobilizzo di attività.
2. Rinegoziazione dei termini di pagamento.
3. Aumenti di capitale o emissione di prestiti obbligazionari.
4. Rinuncia a crediti o finanziamenti da parte dei soci.
Fattori mitiganti
Rappresentano fattori mitiganti di rischio:
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1. Situazione di deficit patrimoniale.
2. Situazione di capitale circolante netto negativo.
3. Principali indici economico-finanziari negativi.
4. Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano i flussi di cassa.
Indicatori economico-finanziari
Importanti ‘indicatori finanziari’ previsti dall’ISA Italia 570:
Il capitale sociale, quindi, è stato totalmente eroso dalle perdite di esercizio e la società viene:
Indicatori economico-finanziari
Situazione di deficit patrimoniale
Passività > Attività
Patrimonio netto è dunque negativo
Ricapitalizzata Messa in liquidazione (art. 2484 c.c.)
In assenza di copertura delle perdite la società è totalmente priva della sua capacità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
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L’indice dipende in modo rilevante dalle condizioni di:
Indicatori economico-finanziari
Situazione di capitale circolante netto negativo
Attivo circolante (‘attivo a breve’) < Passivo a breve
Incasso dei crediti Termini di pagamento dei fornitori
Esempio di «non applicabilità» di questo indicatore: grande distribuzione dove ho strutturalmente CCN negativo.
I tipici indici derivanti dal bilancio d’esercizio sono:
Indicatori economico-finanziari
Principali indici economico-finanziari
Tratti dal bilancio d’esercizio
Stato Patrimoniale Conto Economico
Indici patrimoniali Indici finanziari Indici reddituali
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Principali indici economico-finanziari (alcuni)
Indicatori economico-finanziari
Indici patrimoniali
Indice Descrizione
Indebitamento netto PFN / Mezzi propri
Grado di capitalizzazione Mezzi propri / Fonti di finanziamento di terzi onerose
Copertura globale delle immobilizzazioni Fonti durevoli (PN e passività a M/L termine) / Attivo fisso netto
Principali indici economico-finanziari (alcuni)
Indicatori economico-finanziari
Indici finanziari
Indice Descrizione
Indice di liquidità (Liquidità + crediti)/Passivo corrente
Indice di disponibilità (Liquidità + crediti + magazzino) / Passivo corrente Incidenza del cash flow sul fatturato Cash flow / Fatturato
Indicatore della sostenibilità del debito aziendale PFN / EBITDA (o MOL) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari MOL / Oneri Finanziari
Turnover del magazzino Costo del venduto / Giacenze di magazzino medie Turnover dei crediti Ricavi di vendita / Liquidità differite medie
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Principali indici economico-finanziari (alcuni)
Indicatori economico-finanziari
Indici reddituali
Indice Descrizione
ROE (Return Of Equity) Utile / Patrimonio netto
ROI (Return Of Investment) Reddito operativo / Capitale investito netto
ROS (Return Of Sale) Reddito operativo / Ricavi
ISA Italia 570 e compatibilità con la procedura di allerta del codice della crisi
ATTIVITÀ DI REVISIONE
Obiettivo del revisore :
- analizzare la capacità dell’impresa di continuare ad operare in continuità - individuare i fattori che possono far
sorgere problemi di continuità
- svolgere procedure di revisione specifiche ed aggiuntive nel caso in cui esistano
dubbi sulla continuità aziendale
- esaminare l’informativa ed identificare il tipo di relazione da emettere
COMPATIBILITÀ ALLERTA
Il principio di revisione è pervasivo
nell’ambito dell’attività di gestione dell’allerta, tuttavia è utile coordinarlo rispetto:
- agli indicatori di crisi
- implementazione di soluzioni e misure ritenute necessarie per superare la crisi (fattibilità ed attuazione di piani)
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Possibili impatti sull’attività di revisione
Per quanto riguarda il ruolo del revisore, con l’entrata in vigore del nuovo art. 2086 cod. civ., egli è chiamato a
valutare se sussista la necessità di attività supplementari rispetto a quelle richieste dal normale corso dell’attività di revisione che, in base all’ art 14. del D.Lgs 39/2010, si sostanziava in:
• esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
• verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Particolare importanza assume in quest’ambito quanto previsto dal principio di revisione internazionale ISA Italia 250 che precisa: “nell’effettuare la revisione contabile del bilancio, il revisore tiene conto del quadro normativo e regolamentare.” e inoltre “la responsabilità del revisore è limitata a porre in essere specifiche procedure di
revisione volte a favorire l’identificazione della non conformità a quelle leggi e quei regolamenti che possono avere un effetto significativo sul bilancio”.
È in fase di approfondimento la tematica relativa al fatto se il revisore, che non è investito dall’obbligo di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del soggetto revisionato se non per le
limitate finalità dello svolgimento delle attività e degli obiettivi di revisione, con l’entrata in vigore delle modifiche
Possibili impatti sull’attività di revisione
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L’assetto dovrebbe essere in grado di evidenziare gli indicatori della crisi previsti dall’art 13 del Codice della crisi d’impresa (sostenibilità degli oneri di indebitamento vs flussi di cassa, adeguatezza dei mezzi propri vs mezzi di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi), il che presuppone la produzione tempestiva, e il relativo esame da parte degli organi di governance, di situazioni economico-patrimoniali, budget di cassa e situazioni di scaduto (dipendenti, fornitori, iva, contributi sociali ….).
In aggiunta alla fase di analisi dell’assetto organizzativo, nel caso di revisione legale ed ai sensi del principio di
revisione (ISA Italia) 250B, è in discussione se il revisore sia poi tenuto di conseguenza a valutare, nell’ambito delle successive verifiche della regolare tenuta della contabilità, l’esistenza ed operatività delle procedure illustrate nella fase precedente (analisi dell’assetto organizzativo) dalla direzione dell’impresa revisionata e volte a garantire la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa.
In tale contesto anche la frequenza delle «verifiche nel corso d’esercizio» potrebbe essere rivista.
Considerazioni finali
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza fa della salvaguardia del going concern l’obiettivo
primario a fondamento della funzione preventiva della crisi, in quanto strategico ad evitare l’insolvenza, evidenziando sul nascere lo stato di crisi. Ne consegue che la verifica della continuità aziendale
non deve limitarsi al puro aspetto quantitativo e statico dei valori cosi come desumibile dagli indicatori che dovranno essere messi a punto dal CNDCEC in merito alla sostenibilità dei debiti e alle prospettive di continuità a breve termine, ma l’azienda dovrà (misure ulteriori di verifica della
continuità aziendale) dotarsi di strumenti di misurazione di performances reddituali e finanziarie previsionali di breve/medio e di medio/lungo termine, ovvero predisporre (a puro titolo
esemplificativo):
1. budget di cassa;
2. piani industriali e prevedere le conseguenti azioni di monitoraggio volte alla verifica ed analisi degli scostamenti dagli stessi;
3. strumenti atti alla valutazione della sostenibilità dell’indebitamento ( ovvero politiche e procedure amministrative per la rilevazione e il monitoraggio dell’esposizione debitoria, cosi da individuare tempestivamente scaduti nei confronti dei fornitori, mancati pagamenti di debiti previdenziali, …);
4. strumenti di carattere qualitativo valutativi delle performance aziendali (KPI etc..) da monitorare
Considerazioni finali
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Quindi dal punto di vista dell’imprenditore, si ribadisce l’importanza di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa che consenta la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché attivarsi senza indugio per l’adozione e attivazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Peraltro si rammenta come, se da un lato l’attività di controllo interno era espressamente prevista in relazione alle società quotate, dall’altro lato tale attività poteva già considerarsi un vero e proprio presupposto di ogni
organizzazione d’impresa, prima ancora dell’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 cod. civ. che ne ha esplicitato l’obbligatorietà.
Fondamentale per l’imprenditore sarà poi il confrontarsi costantemente con gli organi di controllo societari e il revisore, con la finalità di «catturare» sul nascere e/o anticipare determinate tematiche che potrebbero far scattare gli indicatori di allerta.