Il ruolo strategico della banca a sostegno delle imprese in crisi con presupposti di continuità
Convegno “I nuovi strumenti di sostegno alle imprese in crisi e rapporti con il sistema bancario”
Bergamo, 05 Febbraio 2013
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA
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VECCHIE E NUOVE CRITICITA’ NEL RESTRUCTURING
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CASI PRATICI
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CONCLUSIONI
Agenda
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA
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VECCHIE E NUOVE CRITICITA’ NEL RESTRUCTURING
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CASI PRATICI
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CONCLUSIONI
Agenda
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Il Contesto di riferimento
Evoluzione andamento crediti deteriorati* dei primi 9 gruppi bancari italiani
(Dati in mrdi di €)
Nel periodo 2007 – 2012 l’andamento dei crediti dubbi lordi è aumentato del 164 % , nello stesso periodo i fondi svalutazione sono aumentati del 105%
* Fonte dati: R&S Mediobanca
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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VECCHIE E NUOVE CRITICITA’ NEL RESTRUCTURING
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CASI PRATICI
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CONCLUSIONI
Agenda
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Diagnosi:
Commerciale
Industriale
Operativa
Finanziaria
Motivi Crisi
Definizione modalità intervento
Soluzioni Stragiudiziali Procedure
Concorsuali
Piano di Risanamento
Art 67 Fallimento
Liquidazione Coatta Ammin.va
Concordato preventivo
Amministr.
Straordinaria Finalità
conservativa/continuità Finalità liquidatoria
Concordato preventivo
in continuità
Manovra finanziaria di riarticolazione / rimodulazione del
debito in BONIS
Accordi di Ristrutturaz.
Art 182 bis
Il RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA Il percorso di
risanamento
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La procedura, applicabile a situazioni di crisi di impresa, prevede che le banche aderenti si impegnino, tra l’altro:
a porre in essere comportamenti informati a principi di cooperazione e di equità sostanziale nei rapporti tra il ceto creditorio;
a porre in essere comportamenti che, nel rispetto della «par condicio», valorizzino le imprese anche nelle loro prospettive reddituali;
a ripartire le quote di partecipazione alla nuova finanza secondo criteri di trasparenza ed obiettività;
a favorire la circolazione tra tutti i soggetti interessati delle informazioni di rilevanza ai fini della valutazione ed adesione al piano di risanamento;
a fornire da subito una adeguata informazione scritta per quanto concerne un dettaglio dell’esposizione, delle garanzie e delle fonti di rimborso;
a mantenere la riservatezza circa la convocazione dell’incontro;
a non utilizzare la notizia della riunione al fine di modificare la propria situazione in fatto (affidamenti, acquisizione o realizzo di garanzie) verso l’impresa o il gruppo dal momento in cui è pervenuta la notizia stessa e sino alla comunicazione delle proprie decisioni;
a far pervenire le proprie decisioni nei termini preannunciati da ciascun aderente agli altri partecipanti alla riunione e comunque prima del compimento di eventuali atti urgenti nei confronti dell’impresa e dei comuni garanti. Detti atti, se posti in essere da un aderente al piano di risanamento, si intenderanno quindi compiuti nell’interesse di coloro che avranno aderito al piano medesimo;
a valutare la possibilità di costituire, secondo criteri da determinare nel corso della stessa riunione, un Comitato ristretto.
CODICE DENTOLOGICO ABI
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PROBLEMATICHE PER LE BANCHE:
Gestione che vede associate competenze tipiche delle strutture recupero crediti/work out e di credito anomalo/restructuring;
Normativa Banca Italia – segnalazione in Centrale Rischi
Convivenza stralcio e nuova finanza
Legge 134/2012 – Conversione del c.d. “Decreto Sviluppo”
concordardato “prenotativo” e “con continuità”
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CASI PRATICI
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CONCLUSIONI
Agenda
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Identificazione della crisi e tempistica nella comunicazione
Analisi del piano
Predisposizione di eventuale IBR
Fase negoziale banche/advisor/proprietà
Delibera banche
I tempi delle verifiche e degli interventi potranno essere dilatati ovvero ridotti in funzione della complessità
Fondamentale rimane sempre il fattore “TEMPO” in quanto il successo dell’ operazione è
strettamente collegato alla rapidità dell’ intervento
T-0
Identificazione dello stato di crisi
Convocazione ceto bancario Presentazione linee guida del piano
Richiesta stand-still e nomina Advisor Legale Ceto Bancario
Sottoscrizione stand-still e presentazione
PIANO DI RISANAMENTO
Sottoscrizione accordo di ristrutturazione
T + 12 mesi
1
2
3
4
5
T+ 4 mesi T+ 5 mesi
T + 10 mesi - Predisposizione e
definizione contrattualistica - Asseverazione
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Tempistica nuovo concordato preventivo
DATA PRESENTAZIO-
NE RICORSO NEL REGISTRO
IMPRESE
Inefficacia ipoteche giudiziali
90 gg Ulteriori 60 gg con
giustificati motivi
180 gg
•fino all’ammissione alla procedura il debitore potrà inoltre essere autorizzato dal tribunale agli atti urgenti di straordinaria amministrazione
•viene espressamente prevista l’esenzione dalla revocatoria fallimentare degli atti, dei pagamenti e delle garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo 270 gg
NO AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI
Il debitore può presentare in
alternativa domanda di omologazione di accordo ristrutturazione ex art.182- bis
Presentazione proposta: il giudice fissa un termine fra 60 e 120 gg
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L’ampio utilizzo di disclaimers ha giustificato la mancanza delle importanti preventive verifiche circa la correttezza delle principali voci di bilancio.
Ciò ha comportato da parte delle Banche spesso la valutazione di piani costruiti su basi non reali/realistiche, con la conseguente sottovalutazione della portata della crisi, che ha inciso sulla determinante capacità di differenziare la profondità dell’istruttoria.
Le criticità legate all’attendibilità dei dati contabili
oggi ci troviamo di fronte alle stesse aziende,
al 2^ o 3^ giro di ristrutturazione, con
problemi maggiori e con esposizioni più
elevate in un contesto peggiore e con assetti
di bilancio più deboli.
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ALFA” o
ALFA SPA STUDIO BETA
STUDIO BETA
STUDIO BETA
STUDIO BETA
STUDIO BETA
1 2
3
STUDIO BETA
STUDIO BETA
15 STUDIO BETA
STUDIO BETA
GAMMA
4
5
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Ritardi nell’esibizione dei dati contabili necessari per consentire l’avvio del processo di restructuring e l’asseverazione del piano da parte dell’esperto;
Nuova finanza interinale e utilizzo linee in essere;
Concessione abusiva del credito.
Benefici fiscali;
Altre criticità strutturali, che permangono nell’ambito dei processi
di ristrutturazione:
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CASI PRATICI
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CONCLUSIONI
Agenda
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Caso pratico A (1/2)
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Caso pratico A (2/2)
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Caso pratico B (1/2)
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Caso pratico B (2/2)
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CASI PRATICI
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CONCLUSIONI
Agenda
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L’area del restructuring continua a manifestare aspetti di multiforme complessità e appare soggetta a grandi aree di aleatorietà, e come sta dimostrando la prassi, anche di abusi (più o meno evidenti) da parte degli attori del processo.
La riforma introdotta dalla legge 134/2012 è carica di buoni propositi e buone
intenzioni, ma con forti rischi di essere travisata e fatta oggetto di abusi e tecniche dilatorie.