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imprese in crisi con presupposti di continuità

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Academic year: 2021

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Il ruolo strategico della banca a sostegno delle imprese in crisi con presupposti di continuità

Convegno “I nuovi strumenti di sostegno alle imprese in crisi e rapporti con il sistema bancario”

Bergamo, 05 Febbraio 2013

(2)

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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA

VECCHIE E NUOVE CRITICITA’ NEL RESTRUCTURING

CASI PRATICI

CONCLUSIONI

Agenda

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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA

VECCHIE E NUOVE CRITICITA’ NEL RESTRUCTURING

CASI PRATICI

CONCLUSIONI

Agenda

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Il Contesto di riferimento

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Evoluzione andamento crediti deteriorati* dei primi 9 gruppi bancari italiani

(Dati in mrdi di )

Nel periodo 2007 – 2012 l’andamento dei crediti dubbi lordi è aumentato del 164 % , nello stesso periodo i fondi svalutazione sono aumentati del 105%

* Fonte dati: R&S Mediobanca

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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA

VECCHIE E NUOVE CRITICITA’ NEL RESTRUCTURING

CASI PRATICI

CONCLUSIONI

Agenda

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Diagnosi:

Commerciale

Industriale

Operativa

Finanziaria

Motivi Crisi

Definizione modalità intervento

Soluzioni Stragiudiziali Procedure

Concorsuali

Piano di Risanamento

Art 67 Fallimento

Liquidazione Coatta Ammin.va

Concordato preventivo

Amministr.

Straordinaria Finalità

conservativa/continuità Finalità liquidatoria

Concordato preventivo

in continuità

Manovra finanziaria di riarticolazione / rimodulazione del

debito in BONIS

Accordi di Ristrutturaz.

Art 182 bis

Il RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA Il percorso di

risanamento

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La procedura, applicabile a situazioni di crisi di impresa, prevede che le banche aderenti si impegnino, tra l’altro:

a porre in essere comportamenti informati a principi di cooperazione e di equità sostanziale nei rapporti tra il ceto creditorio;

a porre in essere comportamenti che, nel rispetto della «par condicio», valorizzino le imprese anche nelle loro prospettive reddituali;

a ripartire le quote di partecipazione alla nuova finanza secondo criteri di trasparenza ed obiettività;

a favorire la circolazione tra tutti i soggetti interessati delle informazioni di rilevanza ai fini della valutazione ed adesione al piano di risanamento;

a fornire da subito una adeguata informazione scritta per quanto concerne un dettaglio dell’esposizione, delle garanzie e delle fonti di rimborso;

a mantenere la riservatezza circa la convocazione dell’incontro;

a non utilizzare la notizia della riunione al fine di modificare la propria situazione in fatto (affidamenti, acquisizione o realizzo di garanzie) verso l’impresa o il gruppo dal momento in cui è pervenuta la notizia stessa e sino alla comunicazione delle proprie decisioni;

a far pervenire le proprie decisioni nei termini preannunciati da ciascun aderente agli altri partecipanti alla riunione e comunque prima del compimento di eventuali atti urgenti nei confronti dell’impresa e dei comuni garanti. Detti atti, se posti in essere da un aderente al piano di risanamento, si intenderanno quindi compiuti nell’interesse di coloro che avranno aderito al piano medesimo;

a valutare la possibilità di costituire, secondo criteri da determinare nel corso della stessa riunione, un Comitato ristretto.

CODICE DENTOLOGICO ABI

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PROBLEMATICHE PER LE BANCHE:

Gestione che vede associate competenze tipiche delle strutture recupero crediti/work out e di credito anomalo/restructuring;

Normativa Banca Italia – segnalazione in Centrale Rischi

Convivenza stralcio e nuova finanza

Legge 134/2012 – Conversione del c.d. “Decreto Sviluppo”

concordardato “prenotativo” e “con continuità”

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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA

VECCHIE E NUOVE CRITICITA’ NEL RESTRUCTURING

CASI PRATICI

CONCLUSIONI

Agenda

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Identificazione della crisi e tempistica nella comunicazione

Analisi del piano

Predisposizione di eventuale IBR

Fase negoziale banche/advisor/proprietà

Delibera banche

I tempi delle verifiche e degli interventi potranno essere dilatati ovvero ridotti in funzione della complessità

Fondamentale rimane sempre il fattore “TEMPO” in quanto il successo dell’ operazione è

strettamente collegato alla rapidità dell’ intervento

T-0

Identificazione dello stato di crisi

Convocazione ceto bancario Presentazione linee guida del piano

Richiesta stand-still e nomina Advisor Legale Ceto Bancario

Sottoscrizione stand-still e presentazione

PIANO DI RISANAMENTO

Sottoscrizione accordo di ristrutturazione

T + 12 mesi

1

2

3

4

5

T+ 4 mesi T+ 5 mesi

T + 10 mesi - Predisposizione e

definizione contrattualistica - Asseverazione

6

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Tempistica nuovo concordato preventivo

DATA PRESENTAZIO-

NE RICORSO NEL REGISTRO

IMPRESE

Inefficacia ipoteche giudiziali

90 gg Ulteriori 60 gg con

giustificati motivi

180 gg

•fino all’ammissione alla procedura il debitore potrà inoltre essere autorizzato dal tribunale agli atti urgenti di straordinaria amministrazione

•viene espressamente prevista l’esenzione dalla revocatoria fallimentare degli atti, dei pagamenti e delle garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo 270 gg

NO AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI

Il debitore può presentare in

alternativa domanda di omologazione di accordo ristrutturazione ex art.182- bis

Presentazione proposta: il giudice fissa un termine fra 60 e 120 gg

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L’ampio utilizzo di disclaimers ha giustificato la mancanza delle importanti preventive verifiche circa la correttezza delle principali voci di bilancio.

Ciò ha comportato da parte delle Banche spesso la valutazione di piani costruiti su basi non reali/realistiche, con la conseguente sottovalutazione della portata della crisi, che ha inciso sulla determinante capacità di differenziare la profondità dell’istruttoria.

Le criticità legate all’attendibilità dei dati contabili

oggi ci troviamo di fronte alle stesse aziende,

al 2^ o 3^ giro di ristrutturazione, con

problemi maggiori e con esposizioni più

elevate in un contesto peggiore e con assetti

di bilancio più deboli.

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ALFA” o

ALFA SPA STUDIO BETA

STUDIO BETA

STUDIO BETA

STUDIO BETA

STUDIO BETA

1 2

3

STUDIO BETA

STUDIO BETA

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15 STUDIO BETA

STUDIO BETA

GAMMA

4

5

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Ritardi nell’esibizione dei dati contabili necessari per consentire l’avvio del processo di restructuring e l’asseverazione del piano da parte dell’esperto;

Nuova finanza interinale e utilizzo linee in essere;

Concessione abusiva del credito.

Benefici fiscali;

Altre criticità strutturali, che permangono nell’ambito dei processi

di ristrutturazione:

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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA

VECCHIE E NUOVE CRITICITA’ NEL RESTRUCTURING

CASI PRATICI

CONCLUSIONI

Agenda

(18)

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Caso pratico A (1/2)

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Caso pratico A (2/2)

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Caso pratico B (1/2)

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Caso pratico B (2/2)

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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA CRISI DI IMPRESA

VECCHIE E NUOVE CRITICITA’ NEL RESTRUCTURING

CASI PRATICI

CONCLUSIONI

Agenda

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L’area del restructuring continua a manifestare aspetti di multiforme complessità e appare soggetta a grandi aree di aleatorietà, e come sta dimostrando la prassi, anche di abusi (più o meno evidenti) da parte degli attori del processo.

La riforma introdotta dalla legge 134/2012 è carica di buoni propositi e buone

intenzioni, ma con forti rischi di essere travisata e fatta oggetto di abusi e tecniche dilatorie.

I debitori sono sicuramente attratti dalla circostanza che con la semplice

presentazione di un ricorso (senza documenti di manovra) possano accedere all’immediata protezione del proprio patrimonio.

L’augurio e l’impegno da parte nostra è che prevalgano il buon senso e il senso di responsabilità da parte di

tutti gli attori del processo.

Considerazioni finali

Riferimenti

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