Prospetto approvato dal Tavolo Tecnico Sicurezza (ASL – DTL – INAIL - OOSS) nella seduta del 23 gennaio 2014
Legge regionale 3153 20 marzo 2012 Regione Lombardia BURL n. 45 dell’ 8-11-2013 (extracurricolari) INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI (all. delibera)
L’istituto del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro bensì periodo di formazione e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, con sedi operative ubicate sul territorio regionale.
Divieti
E’ fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione:
− del personale assunto con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
− del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità o ferie;
− per colmare le vacanze in organico;
− del personale sospeso in Cassa integrazioni guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga;
Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale, ovvero per l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.
Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini e disposizioni attuative Entrata in vigore 8-12-2013 (non retroattiva) per cui i tirocini in corso, anche in caso di proroga) proseguono secondo la normativa vigente alla data del loro avvio
Definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata (stage-scuola lavoro)
Integrare il documento INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI per recepire 4 raccomandazioni:
1. assicurare la tutela e l’effettiva inclusione dei soggetti svantaggiati, introducendo una deroga all’obbligo di indennità di partecipazione 2. attivazione di tirocini in fascia notturna (tra 23 ore7) nell’ambito di intese sindacali interne ferme restando le tutele già previste dalla normativa in particolare per i minori
3. ridurre l’impatto dell’introduzione dell’indennità di partecipazione per gli enti locali “qualora il soggetto ospitante sia una PA non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un’indennità forfettaria di 300€ mensili
4. per i tirocini extracurricoli “è corrisposto al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore di 400€ mensili al lordo, riducibile a 300€
mensili qualora si preveda la corresponsione ai buoni pasto o il servizio mensa”
5. il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e in tale sede è possibile accentrare le
comunicazioni
tirocini curriculari,
attuati sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell’offerta formativa finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell’ambito dell’offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione terziario. (All1A )
tutte le esperienze svolte nel corso di istruzione/formazione – anche in periodo estivo
tirocini extra-curriculari - Tirocini post-diploma attuati sulla base di quanto previsto negli indirizzi regionali
finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
tirocini extra-curriculari (non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi previsti)
− formativi e di orientamento
− estivi di orientamento
tirocini curricolari ed extracurricolari
Soggetti ospitanti “qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata”
OBBLIGO COMUNICAZIONE Comunicazione obbligatoria DTL (preferibilmente con posta certificata)
NO INAIL NO UST
I tirocini curriculari sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi di quanto previsto art. 1 L 296 del 17/12/2006 e s.m.i
(all. del 3153 20/03/12)
OBBLIGO COMUNICAZIONE
Il soggetto ospitante è tenuto alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini extracurriculari, le quali devono essere inviate mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative, e sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti
• Direzioni Regionali del Lavoro
• Direzioni Territoriali del Lavoro
• Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
• Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)
• di altre forme previdenziali sostitutive Le comunicazioni sono:
- invio a Regione a carico istituto con pec
- comunicazione unica sul lavoro a carico azienda ospitante
DESTINATARI (all. del 3153 20/03/12) 1. studenti che abbiano compiuto i 15
anni di età, iscritti a percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione presso un’istituzione scolastica secondaria superiore
2. un’istituzione formativa regionale accreditata ai sensi della legge regionale del 6 agosto 2007, n19;
3. studenti iscritti a percorsi di Diploma Professionale regionale di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) ovvero di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
DURATA (all. del 3153 20/03/12)
conforme a quanto previsto dai relativi ordinamenti
DESTINATARI (all. del 3153 20/03/12)
1. neoqualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, ai neodiplomati del sistema di Istruzione ed ai neolaureati, e promossi entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo.
DURATA (all. del 3153 20/03/12)
1. tirocini cumulabili non superiore a 24 mesi nell’arco della vita formativa proroghe comprese.
2. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio extracurriculare con il medesimo tirocinante, salvo nel caso di soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 cui si rinvia per le specifiche disposizioni.
3. In rapporto alla specifica funzione di addestramento pratico ed alla temporalità, sono ammessi i tirocini estivi promossi a favore degli studenti, di età non inferiore a 15 anni, del secondo ciclo del sistema educativo e di livello terziario, realizzati durante la sospensione estiva delle attività didattiche, per un periodo non superiore a tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini nello stesso periodo.
Extracurricolari
Formativi e di orientamento - giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro
Inserimento/re-inserimento – inoccupati disoccupati in mobilità
In favore di disabili – art. 1 legge 68/99
Estivi di orientamento – giovani, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi (curricolare)
DURATA (BURL n. 45 dell’ 8-11-2013) extracurricolari
1. formativi di orientamento – 6 mesi 2. inserimento lavoro – 12 mesi 3. in favore di disabili – 24 o più mesi 4. in favore di svantaggiati – 12 mesi 5. estivi di orientamento – vacanze estive curricolare
6. stabilita dai piani e dagli ordinamenti di studio
Art.4
sono promossi dai soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, ivi compresi quelli di formazione regolamentata, nonché percorsi universitari e di alta formazione.
Art.5 Responsabilità promotore
Erogare in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o sorvegliare sulla erogazione da parte dell’azienda nel rispetto di quanto previsto nel progetto formativo nei limiti di seguito indicati:
• 0/5 lavoratori presso la stessa unità produttiva non più di 1 tirocinante nello stesso periodo
• 6/19 lavoratori presso la stessa unità produttiva non più di 2 tirocinante nello stesso periodo
• 20 e oltre lavoratori presso la stessa unità produttiva non superiore al 10%
del numero dei lavoratori suddetti.
• In regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 (novembre 2013)
Art.4
sono promossi da Enti Bilaterali, Associazioni sindacali e dei datori di lavori.
Art.5 Responsabilità promotore
Erogare in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o sorvegliare sulla erogazione da parte dell’azienda nel rispetto di quanto previsto nel progetto formativo nei limiti di seguito indicati:
• 0/5 lavoratori presso la stessa unità produttiva non più di 1 tirocinante nello stesso periodo
• 6/19 lavoratori presso la stessa unità produttiva non più di 2 tirocinante nello stesso periodo
• 20 e oltre lavoratori presso la stessa unità produttiva non superiore al 10% del numero dei lavoratori suddetti.
Tirocini estivi di orientamento Non si applicano
− vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nell’u.o.
− vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio
Convenzioni quadro, settoriali e territoriali, quali strumenti a sostegno della semplificazione e della overnante dei tirocini (…) qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una
Estensibilità ai cittadini stranieri
Ai cittadini non appartenenti all’Unione europea presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità, si applica la disciplina dei tirocini extracurricolari di cui al precedente paragrafo
Per le convenzioni collettive, entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, questi dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni
pluralità di datori di lavoro, possono essere stipulate:
1) convenzioni quadro settoriali fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato;
2) convenzioni quadro territoriali fra i soggetti istituzionali
territorialmente competenti e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati.
3) Se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso soggetto ospitante può sottoscrivere un’unica convenzione.
“Tirocini extracurriculari”.
Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9, lett. A) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 22 marzo 2006 “Normativa
nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea”.
TIROCINI FUORI REGIONE E/O ESTERO
I tirocini curricolari organizzati con aziende fuori dalla regione Lombardia, sono soggetti a norme e format di chi ospita. La modulistica regionale deve essere, dunque, confrontata con norme e moduli previsti dalla Regione/Stato ospitante. E’ opportuno utilizzare e garantire format e normative che maggiormente tutelino il tirocinante.
Per i tirocini curriculari degli allievi delle scuole statali, l’assicurazione presso l’INAIL è attuata con la particolare “gestione per conto dello Stato”. Con questa modalità lo Stato rimborsa l’INAIL a pie’ di lista per gli eventuali infortuni intervenuti. Data la particolarità della forma assicurativa, non esiste un numero di posizione assicurativa, pur essendo gli studenti pienamente coperti. per le scuole statali, la tutela degli alunni ai fini INAIL non prevede formalità particolari. Non è quindi necessario l’invio preventivo di documentazione. Anche il file excel riassuntivo può essere evitato.
Diversamente, per lo stesso genere di tirocinio, le scuole private devono essere in possesso di PAT e voce di tariffa 0611.
Dr. Raniero Col - Responsabile Processo aziende Sede di Gallarate
Sorveglianza Sanitaria
Ministero lavoro interpello n.1/2013 – conferma che gli studenti devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria “solo nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Viene confermata la procedura in atto sul territorio
“PROMEMORIA PER GLI ISTITUTI”.
1. scuola con obbligo di sorveglianza sanitaria
− Sottoporre a sorveglianza sanitaria studenti e personale, all’inizio dell’anno scolastico, come previsto dall’art. 41 del dlgs 81/08 e s.m.i. (la validità del piano di sorveglianza sanitaria personalizzato è a carico del medico competente dell’istituzione scolastica)
− Le aziende potenzialmente interessate ad accettare allievi in stage, tirocini e formazione alternanza scuola lavoro, dovranno compilare il modello “Scheda sintetica valutazione rischi specifici” controfirmato dal datore di lavoro – RSPP - medico competente aziendale, inoltrarlo agli istituti scolastici.
− Il responsabile/referente dell’alternanza valuterà d’accordo con il medico competente quali aziende presentano gli stessi rischi specifici per cui l’allievo è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria.
− Stipula in base al Patto di corresponsabilità, la convenzione tra scuola e azienda indicando dettagliatamente la formazione dello studente inerente ai rischi specifici. In tale documento deve essere riportata la data in cui l’allievo è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria ed eventuale osservazione del medico competente. Eventuali difformità tra quanto dichiarato dall’istituzione scolastica e quanto riscontrato in sede aziendale deve essere tempestivamente segnalato tra le parti in causa e rivalutato dal medico competente.
2. scuola senza obbligo di sorveglianza sanitaria
se il soggetto non ha rischi specifici all’interno dell’istituto in materia di igiene del lavoro e non è soggetto ad obbligo di sorveglianza sanitaria, comunque, dovrà essere acquisita la scheda specifica di valutazione rischi dell’azienda ospitante al fine di verificare l’obbligo o meno a carico dell’azienda, in riferimento al punto 1