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IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C Comune di Segrate Informativa sintetica TARI

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Academic year: 2022

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IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. 2017 Comune di Segrate

Informativa sintetica

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) composta da IMU – TARI – TASI.

TARI

San Marco S.p.A. ha avviato, per tutti i contribuenti del Comune di Segrate, la fase di recapito degli inviti di pagamento 2017 con il prospetto degli importi dovuti e con allegati i modelli di versamento F24 precompilati e utilizzabili direttamente per il pagamento (presso gli Uffici bancari e Postali), senza alcun addebito di commissioni.

Le tariffe sono state approvate dal Comune di Segrate con Delibera di C.C. n. 13 del 27/03/2017

Le scadenze di pagamento:

Rata Scadenza % ripartizione tassa

Unica 16 giugno 2017 100

Prima 31 maggio 2017 25

Seconda 31 luglio 2017 25

Terza 2 ottobre 2017 25

Quarta 30 novembre 2017 25

TASI

Il comune di Segrate, con Delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2017, ha confermato l’azzeramento delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili per l’anno 2017 per tutte le fattispecie imponibili salvo gli immobili merce

IMMOBILI MERCE

ALIQUOTA 2,50 ‰ Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita (fintanto che rimanga tale la destinazione e gli immobili non siano locati).

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Aliquote e Modulistica I.M.U. 2017

Il Comune di Segrate con Delibera di C.C. n. 10/2017 del 27/03/2017 ha approvato le aliquote per l’anno 2017.

ENTRO IL 16 GIUGNO L’ACCONTO IMU 2017.

San Marco Spa, presso i propri Uffici siti in Via Roma 9/C, ha istituito il servizio gratuito di calcolo del tributo e di stampa del prospetto di conteggio e dei relativi modelli di pagamento F24

Nella tabella riassuntiva che segue sono indicate le aliquote detrazione che devono essere utilizzate per determinare la rata di giugno:

ALIQUOTE E DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE VALIDE PER VERSAMENTO IN ACCONTO

ALIQUOTA 6,00 ‰ Variato 2017

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE VERSAMENTO in ACCONTO per le abitazioni di categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)

DETRAZIONI Detrazione base € 200,00

Dal gennaio 2014 non esiste più la Maggior detrazione pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.

IMMOBILI DI CATEGORIA D ed AREE EDIFICABILI

ALIQUOTA 10,60 ‰ Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 “Immobili produttivi strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014);

Terreni edificabili (Valore venale in comune commercio al 1 gennaio 2017).

ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI ALIQUOTA 10,60 ‰

Variato 2017

Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze (garage non di pertinenza dell’abitazione principale, unità immobiliari locate ect.) ad eccezione dei negozi C1;

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A e relative pertinenze possedute da Cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato (), a titolo di proprietà o usufrutto in Italia;

Terreni agricoli;

Tutte le fattispecie immobiliari non comprese nelle categorie precedenti.

IMMOBILI DI CATEGORIA C1 - NEGOZI

ALIQUOTA 9,50 ‰ Unità immobiliari censite in catasto come Negozi e Botteghe - C01

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DETERMINAZIONE DELL'IMU

L'Imu si paga in percentuale sul valore del fabbricato, dell’area edificabile o del terreno ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in due rate scadenti il 16 giugno e il 18 dicembre 2017. Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. Per agevolare i Contribuenti Segratesi, San Marco Spa fornisce i servizi di consulenza di sportello e telematici sulle modalità di calcolo e versamento dell’imposta, stampa dei relativi prospetti e modelli di pagamento F24, nonché sull’obbligo di dichiarazione.

L’IMU dovuta per i FABBRICATI accatastati nelle categorie A/B/C (abitazioni, box, cantine, tettoie e soffitte, uffici, scuole, negozi, magazzini e laboratori, etc.) e per tutti i TERRENI sia EDIFICABILI sia NON EDIFICABILI deve essere versata al COMUNE DI SEGRATE (CODICE i577).

L’IMU dovuta per il FABBRICATI accatastati nella categoria D (stabilimenti industriali, capannoni, alberghi, banche, palestre, etc.) deve essere versata in parte allo STATO (aliquota 0,76%) ed in parte al COMUNE DI SEGRATE (aliquota 0,3%).

CODICI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

TIPOLOGIA VERSAMENTO

CODICE TRIBUTO IMU

COMUNE

CODICE TRIBUTO IMU

STATO

CODICE COMUNE DI SEGRATE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 3912

i577

TERRENI AGRICOLI 3914

AREE FABBRICABILI 3916

ALTRI FABBRICATI 3918

FABBRICATI PRODUTTIVI CAT. D 3930 3925

Chi deve pagare l’Imposta:

Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi, i concessionari di aree demaniali e i Locatari titolari di leasing immobiliari.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Il tributo si applica per il 2017 ai possessori di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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Il VALORE IMU per un FABBRICATO è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

MOLTIPLICATORI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE CODICE COMUNE

DI SEGRATE Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10)

e nelle categorie catastali C2, C6 e C7

160

i577 Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle

categorie catastali C3, C4 e C5

140

Fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5 80 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5) 65 Fabbricati classificati nella categoria catastale C1 55

Il VALORE IMU per un’AREA EDIFICABILE è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il VALORE IMU per un TERRENO è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135 per terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

RIDUZIONE VALORE IMU

Il valore imponibile IMU è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs.

42/2004), per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, così come previsto dagli articoli del regolamento disciplinante la IUC.

Per gli immobili locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, e per gli immobili oggetto di contratti tipo di locazione a uso abitativo per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota del 10 per mille, è ridotta al 75%

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COMODATO

La legge di stabilità 2016, L. n. 208/2015 (valida anche per il 2017) ha previsto: la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato, e alle sue pertinenze classificate come C/2 – C/6 – C/7 (nel limite di una unità per ciascuna categoria) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

il comodante (PROPRIETARIO) ed il comodatario (CHI UTILIZZA l’immobile) devono essere parenti in linea retta entro il primo grado, quindi il comodato è possibile solo tra genitori e figli e/o tra figli e genitori

né l’abitazione principale del proprietario né l’abitazione concessa in comodato siano classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9

il comodante deve essere anagraficamente residente ed avere dimora abituale nel Comune di Segrate il parente comodatario deve essere residente anagraficamente, avere dimora abituale ed utilizzare

l’unità in comodato come abitazione principale

il contratto sia registrato; se gli effetti giuridici decorrono da data successiva si beneficerà dell’agevolazione per i mesi relativi

il comodante (PROPRIETARIO) non possieda altri immobili in Italia al di fuori del Comune di Segrate il comodante deve essere anagraficamente residente ed avere dimora abituale nel Comune di Segrate il comodante (PROPRIETARIO) può possedere un solo immobile a Segrate, oltre a quello dato in

comodato, adibito ad abitazione principale in cui risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente l’agevolazione può essere goduta al massimo per una unità immobiliare e relativa pertinenza

obbligo di dichiarazione di variazione IMU entro il 30/06/2017

L'imposta municipale propria nel 2017 non si applica:

Unità abitative

al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. 201/2011 art. 13 (Decreto istitutivo dell’IMU);

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9);

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9);

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ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare abitativa, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9).

All’unità immobiliare principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6 E C/7) possedute da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (aliquota agevolata e/o assimilazione ad abitazione principale) (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9);

All’unità immobiliare principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6 E C/7) possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispetti paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia a condizione che le stesse non risultino locate o date in comodato d’uso gratuito (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

Altri fabbricati

agli immobili posseduti dallo Stato, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

agli immobili di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., elencati in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica

ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9, fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. 601/1973, fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, etc.);

a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (obbligo dichiarativo);

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994.

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DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2017 va presentata entro il 30 giugno 2018.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

San Marco S.p.A. - Comune di Segrate Gestione Entrate Comune di Segrate Via Roma 9/C – 20090 Segrate (MI)

Orari apertura al pubblico

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Pomeriggio martedì e giovedì ore 14,30-17,00

tel. 02.26923026 fax 02.26950063

e-mail: [email protected] - [email protected]

Si precisa che il servizio è rivolto esclusivamente ai contribuenti soggetti passivi d'imposta per gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Segrate

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COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO?

L’OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO dell’IMU 2017 dovuta alle scadenze previste comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue;

SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 13 comma 1 lett. a-a bis-b del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.

Art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i.

TIPO

RAVVEDIMENTO

Regolarizzazione del versamento con contestuale versamento di sanzioni e interessi (moratori al tasso legale)

MISURA SANZIONE (Sanzione base 30%)

SANZIONE

SPRINT ENTRO 14 GIORNI

1/15 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a 471/97

art. 13, comma 1 ultimo periodo 472/97)

0,1%

per ogni giorno

BREVE FINO A 30 GIORNI

1/10 della metà sanzione base) (art. 13, comma 1 lett. a del 472/1997)

1,5%

FISSO

INTERMEDIO FINO A 90 GIORNI

1/9 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a bis del 472/1997)

1,66%

FISSO

LUNGO

OLTRE 90 GIORNI

dal 91° giorno sino al termine della presentazione della dichiarazione

1/8 della sanzione base

(art. 13, comma 1 lett. b del 472/1997)

3,75%

FISSO

INTERESSI 0,001 % al giorno calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso

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 se essa appartiene alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 non è soggetta all’imposta. Le relative pertinenze, come definite al precedente art.

5,3 per mille (nel 2014, per le abitazioni principali classificate nelle altre categorie catastali e relative pertinenze si applica la TASI) Detrazione per abitazione principale

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L’imposta dovuta per il FABBRICATI accatastati nelle categorie A/B/C (abitazioni, box, cantine, tettoie e soffitte, uffici, scuole, negozi, magazzini e laboratori,

1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,

VISTO inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 126, per il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 296, l'ente può