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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI 2013 GUIDA AL CONTRIBUENTE

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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI 2013

GUIDA AL CONTRIBUENTE COS’E’ L’IMU?

è l’IMPOSTA sul patrimonio immobiliare dovuta da chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni, comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’IMU sostituisce I.C.I. ed assorbe la quota di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali dovute su redditi fondiari degli immobili (con una serie di eccezioni tra cui gli immobili di persone fisiche locati).

CHI DEVE VERSARE L’IMU?

Il proprietario od il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su beni immobili. In caso di concessione di aree demaniali ovvero di leasing immobiliare, il concessionario o locatario deve versare l’IMU. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’IMU complessivamente dovuta.

QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI AD IMU?

Tutti i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni, sia ad uso agricolo che non coltivati.

A CHI DEVE ESSERE VERSATA L’IMU

L’imposta dovuta per il FABBRICATI accatastati nelle categorie A/B/C (abitazioni, box, cantine, tettoie e soffitte, uffici, scuole, negozi, magazzini e laboratori, etc) e per tutti i TERRENI sia EDIFICABILI che NON EDIFICABILI deve essere versata al COMUNE DI TORTONA.

L’imposta dovuta per il FABBRICATI accatastati nella categoria D (stabilimenti industriali, capannoni, alberghi, banche, palestre, etc.) deve essere versata in parte allo STATO ed in parte al COMUNE DI TORTONA

L’ABITAZIONE PRINCIPALE PAGA L’IMU nel 2013?

Il Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, art. 1, sospende il pagamento dell’ACCONTO dell’abitazione principale e relative pertinenze con esclusione per i fabbricati classificati nelle categorie catastali “di lusso” A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, etc.) e RELATIVE PERTINENZE; i titolari di abitazioni di lusso sono quindi tenuti a versare la rata di acconto dovuta per abitazione e relativa/e pertinenza/e.

L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; in particolare nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.

IL PAGAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2013 E’ SOSPESO PER ALTRI IMMOBILI?

Sono altresì sospesi i pagamenti della rata di ACCONTO per:

unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

alloggi regolarmente assegnati dagli IACP

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

fabbricati rurali terreni agricoli

Il Concessionario AIPA S.p.A. CITTA’ DI TORTONA

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L’IMPOSTA NON PAGATA A GIUGNO VA PAGATA SUCCESSIVAMENTE?

La sospensione del versamento di cui sopra è PROVVISORIA. L’obbligo di pagamento della prima rata di acconto potrebbe essere solamente DIFFERITO al 16 SETTEMBRE 2013, per cui è NECESSARIO VERIFICARE nei primi giorni del mese di settembre se la rata di acconto per i proprietari che hanno beneficiato della sospensione del versamento di giugno DEBBA O NON DEBBA ESSERE VERSATA ENTRO IL 16 SETTEMBRE.

COS’E’ UN FABBRICATO?

E’ l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

QUAL E’ IL VALORE IMU PER UN FABBRICATO?

Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ed A/10;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D/5) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

COS’E’ UN’AREA EDIFICABILE?

Si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio, in base al piano regolatore od altri strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

QUAL E’ IL VALORE IMU PER UN’AREA EDIFICABILE?

E’ il valore venale in comune commercio al 1° genna io dell'anno 2013, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

COS’E’ UN TERRENO?

Si intende l’area non edificabile, non coltivata ovvero adibita all'esercizio delle attività agricole indicate nell'articolo 2135 del codice civile; sono quindi assoggettati ad IMU anche i terreni incolti.

QUAL E’ IL VALORE IMU PER UN TERRENO?

Il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a:

110 per terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

135 per terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti da altri soggetti.

Il valore dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali beneficia di un meccanismo di calcolo dell’imposta per scaglioni nella fascia di valore tra 6.001 e 32.000 euro, con esenzione da imposta sotto il valore di soglia minimo e piena tassazione per valore eccedente 32.000 euro.

COME SI CALCOLA L’IMU?

L’imposta si paga in percentuale al valore del fabbricato, dell’area edificabile o terreno ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in due rate di pari importo. L’aliquota ordinaria prevista nel Comune di Tortona è pari al 10,6 ‰del valore. Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. La legge di stabilità per l’anno 2013 ha soppresso la riserva allo Stato della quota IMU che per l’anno 2012 veniva pagata su altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, mantenendo tale riserva per la quota del 7,6 ‰ del gettito IMU che deriva da immobili classificati nel gruppo catastale D. I proprietari di Fabbricati accatastati nella categoria D dovranno quindi versare l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota dello 7,6 ‰ interamente allo Stato, mentre l’imposta dovuta con l’applicazione della maggiorazione d’aliquota comunale pari al 3,0 ‰ deve essere versata interamente al Comune di Tortona.

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CI SONO AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE?

L’aliquota prevista nel Comune di Tortona è pari al 6 ‰ del valore; dall'imposta dovuta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e ripartita tra le persone proprietarie e residenti. E’ prevista una MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità insieme al nucleo famigliare, rapportata al periodo dell'anno in cui permane il requisito dell’età e ripartita tra i genitori proprietari. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400 (importo massimo della detrazione maggiorata è 600 Euro).

ALIQUOTE E DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE VALIDE PER VERSAMENTO IN ACCONTO

ALIQUOTA 6‰ ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE VERSAMENTO in ACCONTO SOSPESO per tutte le abitazioni tranne categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze (VERIFICARE a SETTEMBRE se dovuto il versamento)

DETRAZIONI Detrazione base € 200,00

Maggiorazione detrazione pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (importo massimo € 400,00)

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alle relative unità immobiliari si applicano l’aliquota e le detrazioni per abitazione principale.

VERSAMENTO in ACCONTO SOSPESO per tutte le abitazioni tranne categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze (VERIFICARE a SETTEMBRE se dovuto il versamento)

ALTRI FABBRICATI, TERRENI ed AREE EDIFICABILI

ALIQUOTA 10,6Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze (garage non di pertinenza dell’abitazione principale, unità immobiliari locate ect.)

Terreni edificabili

Terreni diversi dalle aree edificabili VERSAMENTO in ACCONTO SOSPESO

ALIQUOTA RIDOTTA2

per i fabbricati rurali, sia ad uso strumentale (categoria D), che ad uso ordinario VERSAMENTO in ACCONTO SOSPESO

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

Il Comune può modificare le aliquote entro il 30 settembre Per il versamento a saldo occorre verificare le aliquote definitivamente approvate per l’anno 2013.

ESISTONO AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI?

Il valore imponibile IMU è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs.

42/2004) e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Le esenzioni già previste per l’I.C.I. sono, essenzialmente, confermate dall’IMU. Si sottolinea che i fabbricati utilizzati da enti non commerciali sono esenti solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, religiose; in caso di utilizzazione mista l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare destinata ad attività non commerciale, a seguito di operazione di frazionamento ed accatastamento dell’unità stessa.

La legge non prevede alcuna agevolazione per alloggi in comodato gratuito a parenti.

COME SI VERSA L’IMU?

Il versamento della prima rata può essere effettuato mediante modello F24, come di seguito meglio descritto (estratto del modello unificato):

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Con il modello F24 i contribuenti potranno:

 versare l’I.M.U. presso qualsiasi sportello bancario e postale (il codice comune di Tortona è:

L304);

 compensare il debito IMU con l’eventuale credito derivante da imposte statali;

 versare con un unico modello l’IMU dovuta a località diverse.

CODICI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

TIPOLOGIA VERSAMENTO CODICE TRIBUTO

IMU COMUNE

CODICE TRIBUTO IMU STATO

CODICE COMUNE DI TORTONA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 3912

L304

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - D 3925

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI NON D 3913

FABBRICATI PRODUTTIVI CAT. D 3930 3925

TERRENI AGRICOLI 3914

AREE FABBRICABILI 3916

ALTRI FABBRICATI 3918

E’ possibile effettuare il pagamento anche con bollettino di C/C postale disponibile presso gli sportelli postali

DICHIARAZIONE IMU

I termini per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2012 scadono il 30 giugno 2013

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013 la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2014

Non devono essere dichiarati (esempi)

• Immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze

• Immobili ricompresi in atti di compravendita e atti di successione Devono essere dichiarati (esempi)

• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

• i fabbricati di interesse storico o artistico.

• gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota

• i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)

• gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI

• il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

La dichiarazione può essere presentata mediante:

• Consegna diretta allo Sportello Polifunzionale delle Entrate Aipa presso il Comune di Tortona;

• A mezzo posta, con la dicitura Dichiarazione IMU sulla busta e l’indicazione dell’anno di riferimento con raccomandata senza ricevuta di ritorno;

• Trasmissione telematica diretta con posta certificata;

Orari apertura al pubblico dello Sportello Polifunzionale Aipa dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Pomeriggio lunedì martedì e giovedì ore 14,30-17,30 – Tel/Fax 0131 866363

e-mail tortona.al@aipaspa.it – entrate.tortona@pec.aipaspa.it - sito web www.aipaweb.info/tortona/

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COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO?

L’omesso, tardivo o parziale versamento dell’IMU dovuta alla scadenze previste comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30 % degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del ravvedimento operoso, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati.

Ravvedimento “SPRINT” Ravvedimento “BREVE” Ravvedimento “LUNGO”

dal 1° al 14° giorno di ritardo (18/6/2013-1/7/2013)

dal 15° giorno ed entro 30 gg. dalla scadenza del pagamento

Oltre i 30 giorni

Sanzione incremento dello 0,2% a giorno sino al

raggiungimento del 2,8%

(0,2%-0,4%-

0,6%...2,6%-2,8%)

Sanzione 3% dell’imposta dovuta e non versata

(pari a 1/10 della sanzione intera)

Sanzione 3,75% dell’imposta dovuta e non versata (pari a 1/8 della sanzione intera)

Interessi 0,007% al giorno su imposta dovuta e non versata moltiplicato per i gg. a partire dal 1°giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il

pagamento

Interessi 2,5% annuo (0,007% al giorno) su imposta dovuta e non versata moltiplicato per i gg. a partire dal 1°giorno successivo alla

scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento

Interessi 2,5% annuo (0,007% al giorno) su imposta dovuta e non versata moltiplicato per i gg. a partire dal 1° giorno successivo alla

scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento

Riferimenti

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