S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
OIC 12: Composizione e schemi del bilancio
CLAUDIA MEZZABOTTA
I nuovi principi contabili. La disciplina generale del bilancio di esercizio e consolidato.
16 gennaio 2015 – ODCEC Milano – Corso Europa, 11 - Milano
ASPETTI INTRODUTTIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI:
• Il bilancio civilistico è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa
• Il rendiconto finanziario non è un prospetto di bilancio obbligatorio (cfr. OIC 10)
• Lo schema di stato patrimoniale deve seguire quanto stabilito dall’art. 2424 Codice civile
• L’art. 2423-bis, Codice civile, indica i criteri per la presentazione, la suddivisione, il raggruppamento, l’aggiunta, l’adattamento e la
comparazione delle voci di SP e di CE NOVITA’ PRINCIPALI:
• Riorganizzazione contenuti e incorporazione «Documento interpretativo di OIC 12»
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STATO PATRIMONIALE
A) CREDITI V/SOCI PER VERSA- MENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
• classificazione per natura per tutte le passività e il patrimonio netto
• classificazione per natura solo per alcune attività:
“Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, “Ratei e risconti”, “Crediti finanziari” e “Crediti commerciali”
• classificazione per destinazione per “Immobilizzazioni” e
“Attivo circolante”
• classificazione per liquidità/esigibilità per i crediti e i debiti («con separata indicazione degli importi scadenti entro/oltre l’esercizio successivo…)
LOGICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE
VOCI NON UNIVOCA
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• Iscrizione separata delle voci previste dallo schema di SP
• Voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminare la voce complessiva e indicandone l’importo totale
• Raggruppamento voci precedute da numeri arabi solo se esso è irrilevante per la rappresentazione veritiera e
corretta
• Aggiunta voci
• Adattamento voci
• Dati comparativi relativi all’esercizio precedente
• No compenso di partite
OIC 12: LO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE
ART. 2423-ter, Codice civile
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE
_______________________________
DIFFERENZA (A -B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
________________________________
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
________________________________
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LE «GESTIONI AZIENDALI»
• Attività ordinaria vs. attività straordinaria
• Attività caratteristica vs. attività accessoria
• Attività finanziaria (include proventi e oneri finanziari, ma anche utili/perdite su cambi, svalutazioni e ripristini di
valore di attività finanziarie, plusvalenze e minusvalenze da cessione…)
• Attività straordinaria (precisata la definizione !)
N.B. – L’art. 2425, Codice civile, non classifica le voci di CE
in base a un criterio gestionale «puro»
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
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A) Valore della produzione.
B) Costi della produzione:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.
A) Valore della produzione.
B) Costi della produzione.
C) Proventi e oneri finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17 +/ - 17 bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni
:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18 - 19)
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E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono ascrivibili al n. 5);
21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) Utile (perdita) dell’esercizio.
■ Eliminata la sezione dedicata al rendiconto finanziario (inserita in OIC 10).
■ Incorporato il "Documento Interpretativo n. 1" dell'OIC 12 "Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico".
■ Sezione specifica su bilancio in forma abbreviata.
■ Eliminate o modificate alcune appendici e introdotte di nuove:
Appendice A: testo delle norme del Codice Civile.
Appendice B: semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata.
Appendice H: motivazioni delle scelte operate nel nuovo principio.
LE PRINCIPALI NOVITA’ (1)
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• Definizione di attività straordinaria: «L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della
società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed infrequenti; e b) operazioni infrequenti che sono estranee all’attività ordinaria della società»
• Aggiornamento definizioni e classificazioni di voci in base ai nuovi contenuti di altri principi contabili
• Chiarita la logica di classificazione dei crediti nell'attivo (ripetuta nell'OIC 15): i crediti di origine finanziaria si iscrivono nelle
immobilizzazioni finanziarie a prescindere dalla loro scadenza. Quelli di natura commerciale si iscrivono nell'attivo circolante (se esigibili oltre si indicano separatamente).
OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
LE PRINCIPALI NOVITA’ (2)
■ Aggiunta una precisazione per i criteri di classificazione: se un
elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, l'iscrizione dell'elemento è effettuato nella voce che il redattore del bilancio ritiene essere più rilevante rispetto alle esigenze
conoscitive degli utilizzatori.
■ Gli sconti cassa sono di natura finanziaria e si rilevano nella voce C del conto economico.
■ In caso di capitalizzazione di oneri finanziari, essi si iscrivono in A4 e in C17. Non possono essere compensati né è possibile la
capitalizzazione diretta.
■ Una contraddizione:
al par. 57: si afferma che gli omaggi si classificano nella voce B6
OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
LE PRINCIPALI NOVITA’ (3)
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■ Nella precedente versione del principio, il tema non era contemplato
■ Ora è prevista una specifica classificazione per natura:
75. La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). Le
svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D.
OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
La svalutazione dei ratei e risconti attivi
■ Nella precedente versione del principio, i fondi rischi, con
l'eccezione dei fondi rettificativi dell'attivo ed in alcuni casi dei fondi per imposte, erano accantonati nella voce B12 del conto economico (in contraddizione con la nota 6 del documento interpretativo 1).
■ Ora la classificazione dell'accantonamento dipende dalla natura:
77. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto
economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13.
OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
L’accantonamento a fondi rischi
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■ Nella precedente versione del principio, il tema non era contemplato
■ Ora è stato specificato che le informazioni nella nota integrativa
sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello SP e nel CE:
136. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo
l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
L’ordine delle informazioni in nota integrativa
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OIC 26: Attività e passività in valuta estera
CLAUDIA MEZZABOTTA
I nuovi principi contabili. La disciplina generale del bilancio di esercizio e consolidato.
16 gennaio 2015 – ODCEC Milano – Corso Europa, 11 - Milano
LE VECCHIE REGOLE DI OIC 26 (2005)
• Il documento OIC 26 (versione 2005) stabiliva che le attività e passività in valuta fossero convertite al tasso a pronti alla fine dell’esercizio, con le seguenti eccezioni:
a) immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie convertite al cambio storico o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio (se perdita
ritenuta durevole)
b) titoli e partecipazioni in valuta diversi da immobilizzazioni da valutare al costo storico (ex art. 2426, punto 9) ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore (effetto mkt + effetto cambio); lo stesso valeva per le rimanenze di magazzino
• Per i crediti in valuta si applica l’art. 2426, punto 8: criterio del presumibile valore di realizzo, da calcolare dapprima nella valuta originaria e poi da convertire al tasso di cambio corrente
OIC 26: OPERAZIONI, ATTIVITA E PASSIVITA IN VALUTA
ESTERA
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IL NUOVO APPROCCIO DI OIC 26
• Il nuovo OIC 26 cambia approccio rispetto al vecchio principio e adotta una regola più semplice:
a) poste monetarie: conversione al tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell’esercizio (indipendentemente dal fatto che siano immobilizzate o meno). Esempi: crediti e debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito.
b) poste non monetarie: conversione al tasso di cambio storico, vigente al momento del loro acquisto/della loro prima contabilizzazione. Esempi:
immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, rimanenze, anticipi per
l’acquisto o la vendita di beni e servizi, risconti attivi e passivi.
ATTENZIONE: se le poste non monetarie subiscono una rimisurazione, p.e. nel necessario confronto con il valore recuperabile alla fine dell’esercizio, detto valore recuperabile si deve convertire al tasso a pronti alla data della rimisurazione e l’effetto cambi rientra nel calcolo dell’eventuale svalutazione
VOCI MONETARIE VALUTATE AL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZAZIONE
• Talune voci monetarie, come ad esempio i crediti, devono essere valutate al presumibile valore di realizzazione (ex art. 2426, punto 8)
• Per la valutazione di fine esercizio si procede dapprima al calcolo del
presumibile valore di realizzazione nella valuta originaria e poi si procede alla conversione al tasso a pronti vigente alla data di rimisurazione (alla fine dell’esercizio)
• La componente strettamente valutativa (differenza tra valore originario e valore di realizzazione) si registra nella relativa voce di conto economico
• La componente derivante dal tasso di cambio si registra alla voce C.17-bis del conto economico
OIC 26: OPERAZIONI, ATTIVITA E PASSIVITA IN VALUTA
ESTERA
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ESEMPIO SVALUTAZIONE CREDITO CORRENTE
• La società Alfa ha iscritto per la prima volta un credito verso il cliente USA Ltd. di
$1.000 in bilancio in data 1 giugno 2014, tasso di cambio euro/dollaro=1.25
• Alla prima iscrizione, il credito verso USA Ltd è contabilizzato a euro 800
• Il 31 dicembre 2014, il credito ha un valore realizzabile di $ 950; tasso di cambio euro/dollaro=1.27
A) Calcolo valore di realizzazione al 31 dicembre 2014: $950/1.27= euro 748,83 da registrare alla voce C.II.1 dell’attivo di SP
B) Calcolo componente di cambio:
b.1) $1.000/1.27 = euro 787,40
b.2) euro 800-787,40 = euro 12,26 -- da registrare in voce C.17-bis di CE C) Calcolo componente valutativa pura:
c.1) euro 787,40-748,83 = euro 39,37 - da registrare in voce B.10.d di CE
VOCI NON MONETARIE VALUTATE A VALORE RECUPERABILE
• Talune voci non monetarie, come ad esempio le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, si valutano, alla fine di ogni esercizio, al valore recuperabile, che è definito come il maggiore tra il valore netto di realizzo e il loro valore d’uso (OIC 9) (ex art. 2426, punto 3)
• Gli effetti legati alla variazione del cambio si considerano nella valutazione di fine esercizio, ma solo se dette voci generano flussi finanziari denominati in valuta estera (in caso di alienazione o in caso d’uso: p.e. un immobile sito in paese estero avente valuta diversa dall’euro)
• Le svalutazioni, in questi casi, si contabilizzano solo se ritenute durevoli
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VOCI NON MONETARIE VALUTATE AL VALORE DI
REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO
• Altre voci non monetarie, come ad esempio le rimanenze di magazzino iscritte nell’attivo circolante, si devono valutare al minore tra il costo e il
valore di realizzazione desumibile dal mercato (OIC 13) (ex art. 2426, punto 9)
• Gli effetti legati alla variazione del cambio si considerano nella valutazione di fine esercizio, ma solo se dette voci generano flussi finanziari denominati in valuta estera
• Le svalutazioni, in questi casi, si contabilizzano ogni volta che il valore di realizzazione desumibile dal mercato è inferiore al costo storico
• L’effetto cambi non si tiene distinto dall’effetto meramente valutativo, nel CE (tali voci, infatti, per definizione, non daranno luogo a flussi finanziari in uscita e non è necessario distinguere l’effetto cambi, di natura finanziaria, dall’effetto meramente valutativo)
ALTRE PARTICOLARITA’
• I fondi per rischi e oneri si assimilano alle poste monetarie perché comportano o potranno comportare flussi finanziari in uscita in esercizi futuri (cfr. OIC 31 per la valutazione dei fondi rischi e oneri)
• La conversione dei fondi per rischi e oneri originariamente denominati in valuta si effettua utilizzando il tasso di cambio a pronti alla fine dell’esercizio
• I conti d’ordine appartengono al sistema improprio della contabilità generale
dell’impresa e sono rappresentativi di garanzie prestate, impegni e rischi (cfr. OIC 22)
• I valori iscritti nei conti d’ordine rappresentano movimenti di natura finanziaria che si verificheranno o si potranno verificare in futuro: per questo, si assimilano alle voci monetarie, ai sensi di OIC 26
• La conversione dei conti d’ordine iscritti in calce allo stato patrimoniale e
originariamente denominati in valuta si effettua utilizzando il tasso di cambio a
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OIC 26 e strumenti derivati
■ Il precedente principio trattava di operazioni di copertura dei rischi di cambio con contratti a termine o mediante l'assunzione di una finanziamento in moneta estera.
■ Ora è stato escluso dalle operazioni in valuta il tema dei derivati, in quanto sarà trattato nell'ambito di uno specifico principio contabile.