OIC – O
RGANISMOI
TALIANO DIC
ONTABILITÀPRINCIPI CONTABILI
Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
Dicembre 2016
PRESENTAZIONE
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l’“istituto nazionale per i principi contabili” ed ha le seguenti funzioni:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.
Nell’esercizio delle proprie funzioni l’OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta.
I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso due process di consultazione.
In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, al parere dell’Agenzia delle Entrate, della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.
L’eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.
La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione di
maggio 2005.
INDICE
par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO... 1 AMBITO DI APPLICAZIONE………. 2-3 COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO... 4-11
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)… 8-11
PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO
PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO……….
12-23 Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.).. 19-23
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE……… 24-38
Classificazione delle attività e delle passività……….. 31-33
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)... 34-38
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO………...………... 39-105
Il contenuto delle voci del conto economico………. 47-101
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)… 102-105
NOTA INTEGRATIVA...………..……….106-151 Le informazioni richieste dall’articolo 2427 del codice civile………...……… 111-139 Ripartizione dei ricavi (art. 2427, comma 1, numero 10, del codice civile)……… 114 Ricavi o costi eccezionali (art. 2427, comma 1, numero 13, del codice civile)……….... 115
Numero medio dei dipendenti (art. 2427, comma 1, numero 15, del codice civile)……….. 116 Rapporti con amministratori e sindaci (art. 2427 comma 1 numero 16 del codice civile)……….. 117
Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale (art.2427 comma 1
numero 16 bis del codice civile)……… 118
Strumenti finanziari partecipativi (art. 2427, comma 1, numero 19, del codice civile)……… 119 Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art.2427, comma 1, numero 20 del codice civile)…… 120
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art.2427, comma 1, numero 21 del codice civile 121 Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, comma 1,
numero 9, del codice civile) e accordi fuori bilancio (art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del codice
civile) 122-129
Parti correlate (art. 2427, comma 1, numero 22-bis, del codice civile)……… 130-137 Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato (art. 2427, comma 1, numero 22-
quinquies) e 22 sexies del codice civile) ……… 138
Destinazione del risultato d’esercizio (art. 2427, comma 1, numero 22-septies, del codice civile)… 139
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497-bis del codice civile).. 140-146 Informazione relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)… 147-149 Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)……….. 150-151
DATA DI ENTRATA IN VIGORE………...……….. 152 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE………...……… 153-154 APPENDICE A – OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E
COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA
APPENDICE B – OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE