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(1)1 Introduzione Nell'ambito delle problematiche connesse alle nuove tecniche procreative, la gestazione per altri è divenuta uno dei temi più pressanti posti all’attenzione dell’etica e del diritto

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Introduzione

Nell'ambito delle problematiche connesse alle nuove tecniche procreative, la gestazione per altri è divenuta uno dei temi più pressanti posti all’attenzione dell’etica e del diritto.

La terminologia utilizzata per indicare tale fenomeno non è univoca: si parla, infatti, indifferentemente, di gestazione per altri, maternità per sostituzione, maternità surrogata o su commissione, di locazione o affitto d'utero, di contratto di maternità o maternità su procura.

In Italia, a seguito delle critiche sollevate sulle unioni civili e la c.d. step-child adoption, il legislatore, la politica e l'opinione pubblica si sono trovati coinvolti in un dibattito che era già stato portato nelle aule giudiziarie, ma di cui essenzialmente si discuteva soltanto su riviste giuridiche o di bioetica.

Come spesso accade con i temi giuridici ed etici legati all’inizio e alla fine della vita, le questioni attuali sono strettamente connesse alle possibilità inedite fornite dallo sviluppo della tecnologia. Senza gli strumenti offerti dalla tecnica della manipolazione dell’ovulo e della fecondazione artificiale, la questione della surrogacy non si sarebbe imposta all’attenzione mondiale.

Da un punto di vista puramente descrittivo, la surrogazione di maternità presuppone la fecondazione in vivo o in vitro di un embrione da impiantare nell'utero di una donna, estranea alla coppia committente, che si renda possibile ad accogliere il

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frutto del concepimento e a portare a termine la gravidanza che le è in tal modo commissionata.

La maternità, che in passato era vista come un “gioco a due”, passa oggi ad essere un gioco con tre o più partecipanti, con la conseguenza della scissione della maternità stessa nei diversi ruoli genetici, gestazionali e sociali. Questo implica una smentita della certezza fondamentale, per ogni essere umano, relativa all’identità della madre: infatti, una tale possibilità ostacola quel principio tradizionale secondo cui mater semper certa est, come conseguenza dell’identificazione naturale della madre in colei che partorisce.

Per quanto dibattuta ed ostacolata, la pratica della maternità surrogata è una realtà molto diffusa a livello mondiale e, in determinati Paesi ammessa dalla legge, con requisiti specifici previsti dall’ordinamento interno.

Nell'elaborato che segue si tenterà di circoscrivere il fenomeno della maternità surrogata, considerando le posizioni prese dai legislatori di diversi ordinamenti, si cercherà di valutare se l'accordo di gestazione per altri possa essere considerato o meno un contratto, ci si calerà nell'analisi della giurisprudenza europea in materia e si esamineranno, in particolar modo, le conseguenze giuridiche del nato a seguito di tale tecnica.

Nel nostro ordinamento la maternità surrogata è disciplinata dalla legge n. 40 del 2004, sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita, all'art. 12, comma 6, il quale punisce

"Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di

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maternità...con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro".

Nonostante ciò, sempre più frequenti sono le coppie che, impossibilitate a procreare per sterilità della donna o impossibilità di portare a compimento la gestazione, decidono di recarsi in paesi in cui il contratto di maternità surrogata è considerato legale.

Il problema principale sorge al momento della trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero. Di fatti, al ritorno in Italia, la coppia richiede la trascrizione dell’atto di nascita nel registro anagrafico dello stato civile, ma i pubblici ufficiali di stato civile si oppongono (questo è quello che è accaduto nella maggior parte degli ultimi casi portati nelle aule giudiziarie), ritenendo che il bimbo possa essere nato da maternità surrogata, vietata in Italia.

Tuttavia, preme evidenziare quale tutela applicare al bambino che comunque viene ad esistenza. Risulta necessario assicurargli una vita dignitosa, un rapporto genitoriale, una casa dove crescere e coltivare i propri affetti.

Tutte le volte in cui i giudici devono risolvere tale problematica, si trovano di fronte ad un bivio: o permettere ai ricorrenti di continuare la propria relazione con il minore, e così legalizzare ciò che essi avevano imposto alle autorità italiane come “un fatto compiuto”, o adottare delle misure per dare al minore una famiglia nel rispetto della legge sull’adozione, facendo valere il divieto di accesso alla tecnica della maternità surrogata.

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Il principio che sottende la scelta dei giudici di attribuire genitorialità alla coppia committente è il c.d. best interest of the child, inteso come diritto a conservare la status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro paese dell'Unione Europea.

E' vero che sul piano assiologico, l'interesse del minore presenta un rilievo costituzionale primario e, quindi, sovraordinato a valori confliggenti espressi dalla legislazione nazionale ordinaria, tuttavia, si deve rilevare l'esistenza di altri principi e valori fondamentali, di pari rango, a livello costituzionale, con i quali anche il principio del best interest del minore si dovrebbe confrontare.

Il principio dell'interesse del minore, quindi, anche se preminente, deve essere bilanciato con altri valori e principi, di pari rango, identificabili nelle regole inderogabili stabilite dalla legge n. 40 del 2004, in tema di procreazione medicalmente assistita, nel principio secondo cui, nel nostro ordinamento, è madre solo colei che partorisce, nel valore della dignità umana della donna partoriente, che, in caso di accesso alla tecnica della gestazione per altri, sarebbe violato e nella disciplina sull'adozione, che rimane, ad oggi, unico strumento legislativo che permette l'acquisizione della genitorialità in assenza di legami biologici con il bambino.

Il panorama decisionale che si presenta ai giudici risulta assolutamente di non facile risoluzione, per questo sarebbe auspicabile una regolazione legislativa più puntuale, in materia della surrogacy, tale da definire cosa sia permesso, cosa sia

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vietato e quali siano le conseguenze imputabili ai soggetti che trasgrediscono le normative. Compito dei giudici diverrà quello di far rispettare la legge, così come stabilita, senza interventi creativi risolutivi.

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Capitolo I

Inquadramento dell'oggetto della ricerca:

verso una definizione della gestazione per altri

1.1 Una prima definizione del fenomeno

“La maternità per sostituzione è la maternità di quelle donne che si prestano ad avere una gravidanza e a partorire un figlio non per sé ma

per un’altra donna”.

Questa è la definizione che appare nel Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embriology, presieduto da Mary Warnok (c.d. rapporto Warnok). 1

Tale definizione appare come la più pertinente in quanto è in grado di rappresentare il fenomeno per cui la donna (madre surrogata) sostituisce, attraverso la prestazione del proprio corpo, quello di un’altra donna, al fine di aiutarla a realizzare il desiderio di avere un figlio.

La pratica della maternità surrogata presuppone un particolare accordo tra tre o più parti, volto a regolare un rapporto di filiazione. L'accordo, in particolare, interviene tra: una donna che, pur volendo diventare madre, non può generare; il marito

1 Report of the Commitee of Inquiry into Human Fertilisation and Embriology, presieduta da Mary Warnok (c.d. rapporto Warnok), 1984, in www.hfea.gov.uk.

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di lei che, pur fertile, non può generare per via dell’impossibilità della moglie; e, un’altra donna, la quale decide di mettere a disposizione la propria capacità generativa, facendosi fecondare dal seme dell’uomo della coppia, per portare avanti la gravidanza e partorire un figlio che consegna alla coppia stessa affinché quest’ultima possa allevarlo come figlio proprio.

In realtà, è complesso circoscrivere il fenomeno e riuscire a darne una definizione puntuale, poiché le modalità con cui si attua sono molteplici. Lo “schema base”sopra delineato, infatti, presenta diverse varianti e combinazioni possibili.

Partendo dalla definizione più elementare, si possono individuare tre attori: la donna della coppia committente, l’uomo della coppia committente e la madre surrogata.

Nulla esclude, però, che il numero dei partecipanti possa variare e che, quindi, la fecondazione possa avvenire con gameti provenienti da altri soggetti, quali una terza donna ovo donatrice o altro uomo donatore. 2

Vi è altresì la possibilità che a tale tecnica facciano accesso soggetti appartenenti allo stesso sesso. Di fatti, esistono casi di coppie omosessuali, di genere principalmente maschile, i quali, per impossibilità biologica a generare tra loro, ricorrono ad una donna esterna alla coppia perché possa partorire loro un figlio. 3

2 Corte EDU Paradiso Campanelli c. Italia, in www.eurojus.it.

3 App.Milano, 28 ottobre 2016, in banca dati online Leggi d'Italia e in www.foroitaliano.it, Cass. 2016 n. 19599 in banca dati online Leggi d'Italia, Corte d’Appello di Trento ord. del 24/02/2017.

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Ulteriore variante riguarda i rapporti che legano le parti della coppia committente. In Inghilterra, ad esempio, i richiedenti, eterosessuali o omosessuali, devono essere sposati, conviventi o uniti civilmente, dunque, ai single è vietato4. In India, invece, è proibito ricorrere alla gestazione per altri alle coppie omosessuali, single stranieri e coppie provenienti da Paesi in cui questa pratica non è permessa.5 In Russia e negli Stati Uniti, è consentito accedere alla tecnica anche ai single.6

Altra modalità, con cui può attuarsi il fenomeno della maternità surrogata e che può intersecarsi con le varianti fin ora descritte, prevede che l’accordo si concluda tra una coppia e una terza donna, madre surrogata, estranea alla coppia stessa. Questa situazione si presenta principalmente tutte le volte in cui i genitori committenti fanno ricorso ad associazioni di mediazione, in tal senso. Per fare un esempio, l’agenzia più famosa al mondo che si occupa di maternità surrogata è la

"Growing Generation", californiana, attiva nel settore dal 1996, il suo programma si rivolge a ogni tipo di coppia, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dallo stato civile.

4 In Inghilterra, la pratica è regolata dal Surrogacy Act 1985 e dallo Human Embriology and Fertilisation Act del 1990, modificato nel 2008, in www.hfea.gov.uk.

5 In India l'accesso alla tecnica da parte di single è stato vietato da un decreto legge in via di approvazione dal parlamento, emesso nell'ottobre del 2015, su cui cfr. T.Mahajan, (Mis)regulation - the case of commericial surrogacy, in Indian Journal of Medical Ethics, 2015, 38ss.

6 In Russia l'accesso alla tecnica è regolato dall'art.55 della legge federale “Sulla tutela della salute dei cittadini nella Federazione Russa" , approvata il 9 Novembre 2011 dal Consiglio della Federazione, in www.dirittorusso.it.

Per gli Stati Uniti, dato rilevato in www.lifebridgeagency.it.

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Possiamo, però, anche trovarci di fronte a donne che "si offrono" di portare avanti una gravidanza per la coppia di genitori impossibilitati a procreare, per puro spirito di solidarietà, perché magari legati da vincoli di sorellanza o amicizia.

Ancora, possiamo trovarci di fronte a regimi economici differenziati a seconda del singolo accordo preso in considerazione. Possono, infatti, essere conclusi contratti a titolo gratuito, e questo di solito avviene quando la donna partoriente si offre, come detto sopra, per spirito solidaristico, ma può ben accadere che l'accordo sia remunerativo, di natura patrimoniale, prevedendo, quindi, esborso di somme di denaro, anche cospicue, a favore della surrogata.

1.2 La risposta giuridica ad una prassi emergente

Gli accordi di maternità per sostituzione si sono diffusi, inizialmente, in un contesto sociale caratterizzato dalla mancanza di una normativa specifica, permettendo alle parti interessate di operare in un clima di totale libertà.

Originariamente la valutazione sulla legittimità di tali accordi era stata negativa. In particolare, le commissioni governative di inchiesta, istituite dai governi di vari paesi, espressero parere contrario con particolare riguardo agli accordi aventi contenuto patrimoniale7 e in alcuni ordinamenti, tra cui lo stato di Victoria

7 Fa eccezione la posizione assunta nel Report on Human Artificial Reproduction and Related Matters (Ontario Law Reform Commission) Toronto 1985, I, 233, che sostenne la necessità di regolamentare la materia. Successivamente tale orientamento è stato condiviso dal Surrogacy Report 1&2, 1990 della National

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in Australia e l’Inghilterra, gli accordi di maternità furono considerati fattispecie penalmente rilevanti.

È a partire dagli anni ’80 che in alcuni paesi, soprattutto di common law, vengono introdotte le prime norme regolatrici degli accordi, anche se in via generale la risposta del legislatore è stata lenta ed è stata, pertanto, preceduta dall'intervento dei giudici.

L’inadeguatezza del quadro normativo ha, infatti, inesorabilmente provocato un accentuato attivismo dei giudici di ogni ordine e grado chiamati a rispondere alle aspettative provenienti dagli interessati alla partecipazione a tale tecnica.

In relazione al tipo di approccio assunto dai diversi ordinamenti, la dottrina ha individuato alcuni modelli: lo static approach, il private ordering approach, l'inducement approach, il regulatory approach e il punitive approach.8

Lo static approach si basa sul mantenimento dell'assetto normativo già esistente, sulla parentela biologica come fattore determinante dei rapporti e, quindi, sui ruoli tradizionali. Si tratta di un modo di regolamentazione di tipo conservatore che cerca di minimizzare l'impatto delle nuove tecniche sulla struttura familiare di tipo tradizionale.

Il private ordering approach si ispira al principio di autonomia negoziale: la madre viene riconosciuta in base al contratto e non Bioethics Consultive Committee, australiana, e dal Surrogacy Report della commissione Brazier del 1997.

8 B.Dickens, Surrogate Motherhood: legal and legislative issue, in A. Milunsky and G.J.Annas (eds), Genetics and the law III, New York, 1985; W.Wadlington, Artificial conception: the challenge of familiy law, in Virg. Law Rev., 1983, p. 465 s.; cfr V.L.Payne, The Regulation of Surrogate Motherhood, in Family Law, 1987, 17, p.178.

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per aver partorito il figlio. E' stato, però, rilevato che tale approccio è di scarso aiuto qualora si verifichino determinati inconvenienti, quali un contrasto tra madre sostituta e genitori committenti, o la morte di uno o di entrambi i genitori committenti, oppure qualora non siano state indicate determinate condizioni, ad esempio, circa il comportamento da assumere durante la gravidanza, o non siano stati previsti controlli medici cui si deve sottoporre la surrogata. Spesso, dunque, in mancanza di una specifica normativa, la scelta di affidare la regolamentazione al contratto, può portare a confusione e conflitti.

Il regulatory approach si basa sulla considerazione che occorre una regolamentazione dettagliata delle diverse ipotesi di maternità sostitutiva, che non possono essere lasciate in autonomia negoziale.

L'inducement approach, si fonda, per la realizzazione degli accordi di maternità, sull'attività esclusiva di associazioni riconosciute e controllate dallo stato.

Infine, il punitive approach prevede l'intervento sanzionatorio dello Stato, al fine di evitare le stipulazioni di tali accordi e comunque di proibirne la pratica.

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1.3 L’esperienza dei Paesi Europei

Come si evince da uno studio comparativo sulla surrogazione di maternità, negli stati membri dell’UE,9 la disciplina del fenomeno è diversificata.

La maternità surrogata segue, dove legalizzata, regole diverse.

In Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Romania, la pratica è priva di una regolamentazione esplicita, quindi, “tollerata”.

In Austria e Norvegia è proibita la cessione di ovociti: il divieto di maternità surrogata è una conseguenza quando l’ovocita non appartiene alla donna che mette a disposizione il proprio utero.

In Grecia la surrogazione è consentita: non sono permessi compensi ma solo rimborsi, e si può fare ricorso alla tecnica – con alcune restrizioni – solo nel caso in cui non ci sia alcun tipo di vincolo genetico tra la gestante e gli embrioni. Prima di procedere è necessaria un’autorizzazione che deve accertare l’effettiva impossibilità dell’aspirante madre di portare a termine una gravidanza. Sia la gestante che l’aspirante madre devono, inoltre, avere la residenza nel paese.

In Russia, le donne possono affittare il proprio utero ma non donarlo: gli aspiranti genitori devono pagare.10 Qui, la maternità surrogata è legale e viene regolata da numerosi atti

9 Ufficio studi, Parlamento Europeo Direzione Generale Delle Politiche Interne Il regime di maternità surrogata negli Stati membri dell'UE, in www.europarl.europa.eu.

10 In Russia la tecnica è regolata dal combinato disposto di disposizioni appartenenti a diverse leggi, quali la legge federale “Sulla tutela della salute dei cittadini nella Federazione Russa", approvata il 9 Novembre 2011 dal Consiglio della Federazione, la legge federale sugli “Atti di stato civile” e il Codice della Famiglia.

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normativi, quali l’Art. 55 della Legge Federale sui “Principi della tutela della salute dei cittadini della Federazione Russa”, che dà una definizione della pratica, e l’Art. 16 della Legge Federale sugli “Atti di stato civile”, che regola la procedura di registrazione del bambino presso il Registro Civile.

Il programma di maternità surrogata è legale sia per coppie sposate, che per donne single che non sono in grado di concepire e partorire un bambino e non ci solo limiti sull’età.

L’art. 51 del Codice della Famiglia della Federazione Russa prevede che

“Le persone che diano il loro consenso in forma scritta all’impianto dell’embrione nell’utero di un’altra donna al fine di portarne avanti la gravidanza possono essere registrate in qualità di genitori del bambino solo previo consenso della donna che lo partorisca (la madre surrogata)” .

L’art.52 del Codice della Famiglia della Federazione Russa prevede che

"I coniugi che diano il loro consenso in forma scritta all’impianto dell’embrione nell’utero di un’altra donna così come la madre surrogata (parte seconda del comma 4 dell’art.51 del Codice) non possono, nel caso di contenziosi sulla maternità e la paternità sorti in seguito all’iscrizione dei genitori nel registro anagrafico, esser citati nei procedimenti.”

Il comma 5 dell’art.16 della legge "Sugli atti di stato civile" recita:

"Alla richiesta di registrazione anagrafica della nascita di un bambino da parte di una coppia di coniugi che abbiano acconsentito

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all’impianto di un embrione nell’utero di un’altra donna al fine di portarne avanti la gravidanza, congiuntamente ai documenti necessari alla conferma dell’avvenuta nascita del bambino, dovrà essere consegnato un documento, rilasciato dall’ente medico, che dimostri l’avvenuto consenso da parte della donna che ha partorito il bambino (la madre surrogata) alla registrazione in qualità di genitori della coppia di coniugi.”

La procedura di maternità surrogata è, inoltre, regolata dalla Direttiva del Ministero della Salute, dove sono dettagliatamente riportati ed elencati i requisiti previsti per le madri surrogate, le indicazioni e le controindicazioni a cui sono soggette ed, infine, le analisi e gli accertamenti a cui dovranno sottoporsi la madre surrogata e i genitori biologici.

In Inghilterra, la maternità surrogata è consentita solo se la gestante non riceve alcun pagamento. ll Surrogacy Arrangements Act del 1985, fonte di regolamentazione principale per la materia, disciplina gli accordi succitati con grande severità.

In particolare, nel rendere illeciti gli accordi on commercial basis, ossia per fini di lucro, il Surrogacy Arrangement Act lascia, comunque, aperta la possibilità per la madre sostituta di ricevere un compenso per la sua attività, escludendo tale ipotesi da quella proibita:

“payment does not include payment to or for the benefit of a surrogate mother or prospective surrogate mother.”

La legge, peraltro, non conteneva alcuna norma sulla validità e l’esecutività degli accordi. La regolamentazione fu successivamente inserita grazie ad un emendamento introdotto

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dal Human Fertilization and Embriology Act del 1990 11, secondo cui

“No surrogacy arrangement is enforceable by or against any of the person making it”

La legge inglese riconosceva, perciò, la possibilità di porre in essere accordi di maternità sostitutiva, pur non ritenendoli vincolanti nel caso in cui le parti, cambiando idea, non intendessero più adempiere agli obblighi inizialmente assunti.

Nel giugno del 1997 il Ministro della Sanità della Gran Bretagna incaricò una commissione di esperti presieduta da Margareth Brazier di esaminare alcuni aspetti della maternità per sostituzione al fine di

“to ensure that the law continued to meet public concerns.”

Ad essa fu chiesto di esaminare solo alcuni aspetti degli accordi surrogatori, in particolare, considerare se i pagamenti alla sostituta, comprese le spese, potessero ancora essere permessi, se fosse necessaria una regolamentazione più specifica della surrogazione, se fossero necessari cambiamenti al Surrogacy Act 1985 e/o all’art.30 del Human Embriology and Fertilisation Act del 1990, il quale prevede che l’eventuale pagamento è di ostacolo all’emanazione del provvedimento di un parental order, al fine di assumere la veste genitoriale.

11 Section1a del Surrogacy Arrangement Act- 1985, norma introdotta dalla section36 del Human Fertilization and Embriology Act del 1990; trad. ital. in La legislazione straniera sulla procreazione assistita, a cura di Comitato Nazionale per la Bioetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali, 1992, p. 203s.

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La commissione governativa presieduta dalla Brazier ritenne che il pagamento alla surrogata, per evitare situazioni negative di sfruttamento e lesione della dignità della persona, non dovesse superare quello delle spese strettamente connesse alla gravidanza12 e che esse dovessero essere definite esplicitamente in un nuovo Surrogacy Act, entrato in vigore il 22 marzo 2016.

In Spagna, la legge del 200613 vieta radicalmente la maternità surrogata: secondo l’art.10

“Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.”

quindi, è

“nullo di pieno diritto il contratto per il quale si convenga la gestazione, con o senza prezzo, a carico di una donna che rinuncia alla filiazione materna a favore del contraente o di una terza persona”

In Spagna, i contratti prenatali sulla gestazione e la prole sono considerati nulli, per cui i nascituri sono legalmente figli dei genitori biologici, secondo l'articolo 10 della legge 14/2006, del 26 maggio, sulle tecniche di riproduzione assistita.

In Germania, la surrogazione è proibita in base alla Legge sulla tutela degli embrioni, la Embryonenschutzgesets del 1990 che prevede la reclusone fino a tre anni o una multa per chi effettua

12 Secondo il Brazier Report, 5.24, le spese, da stabilirsi prima di ogni accordo, potrebbero essere le seguenti: maternithy clothing, healty food, domestic help, medical expenses, ovulation e pregnancy test, insemination and IVF cost, medicines and vitamines…

13 Ley 14/2006, de 26 de mayo, Sobre técnicas de reproducción humana asistida, in www.cnrha.msssi.gob.es.

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la fecondazione artificiale o trasferisce un embrione umano nella madre di sostituzione.

In Francia,

"Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle"

“e’ nulla ogni convenzione concernente la procreazione o la gravidanza per conto altrui”

Così lapidariamente recita l’art.16-7 del Code civil francese14. Tutta la materia è ricondotta nel quadro dei principi del rispetto del corpo umano e di incommerciabilità delle sue parti.

Prima del 1994, la giurisprudenza aveva avuto più volte modo di pronunciarsi sulla validità degli accordi surrogatori.

La Corte di Cassazione francese, nel 1991, affermò la illiceità del contratto di maternità per sostituzione, anche a titolo gratuito, in quanto contrario ai principi di ordine pubblico, di indisponibilità del corpo umano e di indisponibilità dello stato delle persone.

In modo diverso si era, invece, espressa la Corte d’Appello di Parigi15 che aveva accolto la richiesta di adozione di una bambina con decisione poi cassata e annullata dalla citata sentenza della Cassazione, ritenendo che

14 Articolo inserito nel codice civile a seguito della legge francese n. 653/94, modificata con la legge n.800 del 06/08/2004 (dec. n. 2004/498 DC, 29/07/2004).

15 Corte d'Appello di Parigi, 15 giugno 1990.

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“la promesse de la mère substituée et la situation résultant de sa réalisation doivent etre déclarées licites au régard tant des principes généraux que des ègles légales applicables”

Tale assunto, secondo i giudici di Appello, avrebbe trovato fondamento nel

“droit de fonder une famille par la procréation”,

con la conseguenza che la maternità sostitutiva, perseguendo lo scopo lecito di assicurare la procreazione, non poteva porsi in contrasto con l’ordine pubblico e il buon costume.

Quanto al contratto, i giudici d’appello non rilevarono violazione dell’art. 1128 c.c., in quanto esso

“ne consacre pas le don ou la cession d’une chose qui n’est pas dans le commerce.”

Diversa, dunque, l’interpretazione della Corte d’Appello rispetto a quella assunta poi dalla Corte di Cassazione, che conferma la propria linea negativa, e che trova oggi ragione nella legge vigente.

La Francia è parte di numerose altre sentenze, anche emanate dalla Corte EDU16, a seguito delle quali si presenta al panorama internazionale come uno degli stati che maggiormente “lotta”

contro la maternità surrogata.

Basti pensare che nel febbraio del 2016 si è tenuto a Parigi un convegno per l'abolizione universale della surrogazione di maternità, organizzato dalle associazioni femministe francesi e

16 Corte EDU Labassee c. Francia (Requête n. 65941/11); Corte EDU Mennesson c. Francia (Requête n. 65192/11)

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patrocinato dal parlamento transalpino, al quale hanno aderito ricercatrici, giuriste, medici, attiviste e attivisti per i diritti umani di tutto il mondo. A conclusione dei lavori dell'assemblea, è stata formulata la richiesta formale perché la pratica della maternità surrogata venga proibita e resa illegale in tutto il mondo in quanto ritenuta "disumanizzante" e contraria alla dignità e ai diritti delle donne e dei neonati.

1.4 L’ esperienza extra-europea

Negli Stati Uniti si consente di ricorrere alla maternità surrogata, usufruendo di leggi chiare e dettagliate, anche se le normative variano di Stato in Stato.

In base ai dati rilasciati dalla "Sai, Surrogate Alternatives Inc.", agenzia di surrogazione, solo negli Stati Uniti sono oltre duemila le gravidanze in affitto portate a termine ogni anno e, secondo la stessa Sai, con un costante incremento annuo del 20%.

La legislazione statunitense contempla sia la surrogazione pro bono che quella “commerciale”. Diffusissime le agenzie, soprattutto in California. Sul certificato di nascita è prevista la trascrizione del nome dei genitori committenti senza avviare una procedura di adozione post-nascita. Il certificato viene, inoltre, convalidato come documento per uso internazionale, in modo da consentire la trascrizione nei registri dello Stato Civile di tutto il mondo.

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Nell’esperienza nord-americana resta emblematico il caso Baby M.

Il 31/03/87 la Corte Superiore del New Jersey, accogliendo il ricorso dei coniugi Stern, volto a ottenere l'esecuzione in forma specifica della promessa della madre sostituta di consegnare il bambino alla coppia committente, sostenne la piena validità del contratto di sostituzione di maternità, nonché la sua enforceability.

Il contratto non fu giudicato lesivo di principi di ordine pubblico e perciò nullo: una parte si obbligava, dietro pagamento, a fornire un servizio personale e l’altra si obbligava ad un pagamento, non per l’acquisto di un bambino, ma per un servizio reso.

Accogliendo l’ipotesi del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi personali17, la Corte applica, agli accordi di maternità, la normativa sui contratti. Il giudizio sul vincolo negoziale è emesso con riferimento ai principi di contract law:

esiste un contratto di cui si ha prova scritta; le parti hanno dato il loro consenso liberamente e con convinzione, prova ne sono il concepimento e il parto.

Il giudizio si concluse, dunque, con la dichiarazione di validità ed eseguibilità del contratto di sostituzione di maternità, che la sig.ra Whitehead aveva violato non cedendo Baby M. agli Stern e non rinunciando ai suoi diritti di madre.

17 Tesi sostenuta da C. Shalev in The Birth Power, trad. it. Nascere per contratto, Giuffrè 1992.

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Come rimedio alla violazione contrattuale la Corte scelse l’esecuzione specifica, subordinando tale rimedio alla verifica del fatto che esso corrispondesse a best interest of the child.

Circa un anno dopo la sentenza della corte Superiore del New Jersey sul caso Baby M., la Suprema Corte riformò tale decisione avvicinandosi a considerazioni più “europee”. Infatti, pur confermando la decisione di affidare la bambina agli Stern, la Corte ritenne nullo il contratto di maternità sostitutiva per contrasto con la legge e l’ordine pubblico. Secondo tale pronuncia, il surrogacy contract contrasta con molteplici norme.

Innanzi tutto con alcune disposizioni in materia di adozione:

quelle che proibiscono l’uso del denaro in connessione con l’adozione, quelle che richiedono prova dell’idoneità dei genitori e dell’abbandono affinché sia pronunciata la cessazione dei diritti parentali.

I giudici, dunque, ritennero tale contratto lesivo della tutela posta dalla legge sull’adozione in favore dei minori:

“ci vuole una buona dose di immaginazione per sostenere che tali accordi, intesi dalle parti come allettanti alternative alla regolare procedura di adozione, siano davvero qualcosa di diverso dal commercio tra privati dell’adozione di un bambino.”18

Inoltre, il contratto che attribuisce alle parti il potere di decidere prima della nascita chi avrà l’affidamento del minore, si scontra con la norma che assume l’interesse del bambino come criterio per l’affidamento e di conseguenza impedisce la scelta del miglior genitore per il figlio.

18 Corte Suprema del New Jersey, 03/02/88, c.304.

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Nonostante il consenso formatosi attorno a questa decisione, condivisa da altre Corti19, la giurisprudenza americana ha riaffermato l’indirizzo originariamente accolto.

Con una sentenza del 20/05/93 la Corte Suprema della California sostenne la piena validità degli accordi di maternità sostitutiva rifiutando alla madre gestazionale qualsiasi diritto.20 Il panorama giurisprudenziale nord-americano si presenta, dunque, contrastante e con una varietà di soluzioni che si possono in sintesi ricondurre a tre filoni:

1. Surrogacy invalida in quanto contrasta con la legge e con l’ordine pubblico; il contratto è nullo.

2. Validità e possibilità della enforceability del contratto di surrogazione, attuabile attraverso l’esecuzione in forma specifica.

3. Validità del contratto senza enforceability: non vi può essere esecuzione forzata qualora la madre cambi idea.21 In Canada, la surrogazione è legale, eccezion fatta per il Québec. L’atto sulla riproduzione umana assistita (“AHRA”)22 non proibisce nello specifico la maternità surrogata. Quello che non è consentito è il pagare una donna perché questa diventi una madre surrogata. Ciò significa, quindi, che la maternità surrogata può esistere solo quale atto altruistico e non motivato finanziariamente.

19 Yates v. Keane, Mich. Cir. Ct. Gratios Cty, Nos. 9758 & 9772, 01/12/87

20 Johnson v. Calvert, Soupreme Court of California, 20/05/93.

21 Soupreme Court of the Commowealth of Massachussets, 22/01/98.

22 Assisted Human Reproduction Act, in vigore dal 12 aprile 2017.

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Infine, allargando l’orizzonte, “l’utero in affitto” è legale, con regole e normative molto diverse, in Thailandia, Messico, Brasile, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda. Menzione a parte merita l’India, un Paese in cui il settore vale 400 milioni di dollari l’anno, con oltre tremila cliniche specializzate. Dal luglio 2013, però, è proibito ricorrere alla gestazione per altri alle coppie omosessuali, single stranieri e coppie provenienti da Paesi in cui questa pratica non è permessa.

1.5 La normativa italiana

L’approccio del legislatore italiano con riferimento alla pratica surrogativa può essere definito come «neo-istituzionale», in quanto s’incentra, esattamente come accade nella maggioranza degli ordinamenti europei, sulla rilevanza fondamentale attribuita all’istituto della famiglia, sul rispetto del corpo umano ed, infine, sulla tutela della dignità individuale, rivisitati alla luce delle modificazioni sociali e culturali.

L’ordinamento italiano mostra un fermo atteggiamento di rifiuto verso la conclusione di tali accordi, desumibile a livello normativo e, in parte, anche a livello giurisprudenziale.

Invero, il fenomeno della maternità surrogata veniva considerato sin dalle prime proposte di legge Santosuosso del 1984 e Busnelli del 1995, avanzate al fine di regolare la materia della procreazione medicalmente assistita, come lesivo di principi fondamentali quali la dignità, la personalità e la

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integrità psico-fisica della donna, nonché degli interessi del minore.

Successivamente, con le prime pronunce giurisprudenziali in materia di maternità surrogata, e in particolare la sentenza del Tribunale di Monza del 1989, è stato espressamente affermato il carattere di nullità di tali accordi, inseriti nella categoria dei contratti atipici.

Una lettura, diversa dalla precedente, venne presentata con l’ordinanza del Tribunale di Roma del 2000, con la quale il Giudice autorizzava un medico, attraverso la concessione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ad effettuare l’impianto dell’embrione appartenente a due coniugi nell’utero di un’altra donna che, volontariamente, si era offerta di portare avanti la gravidanza per conto loro. Tale pronuncia, quindi, risulta emblematica di una apertura verso il riconoscimento della liceità di simili accordi.

Tale orientamento più aperto è stato, però, successivamente represso a livello normativo: è, attualmente, la legge n. 40 del 2004 che, oltre a rappresentare la prima vera certezza normativa nel confuso panorama esistente fino a quel momento nell’ordinamento italiano, sancisce il divieto, penalmente sanzionato, di realizzare, in qualsiasi forma, la surrogazione di maternità.

La legge 19 febbraio 2004 n. 4023, si riferisce a quel fenomeno comunemente conosciuto con il nome di “fecondazione

23 Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

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artificiale”, che può essere sinteticamente definito come l’insieme delle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, operando all’interno (fecondazione artificiale intracorporea o in vivo) oppure al di fuori (fecondazione artificiale extracorporea o in vitro o, come si dice più comunemente, in provetta) delle vie genitali della donna e impiegando gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti in tutto o in parte da donatori esterni (fecondazione eterologa)24

La maternità surrogata rientra sicuramente tra le tecniche di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), ma ha una peculiarità tale da rendere necessaria una disciplina a parte, è, infatti, costituita da due momenti essenziali: la fecondazione artificiale propriamente detta, che può essere tanto omologa quanto eterologa, e la ulteriore locatio ventris.

Questa impostazione è confermata proprio dalla legge 40/2004, che ha permesso il ricorso alle tecniche di PMA omologa, ma ha sancito due divieti in distinte disposizioni: il divieto di tecniche di PMA eterologa contenuto nell’art. 4, comma 325 recentemente dichiarato illegittimo dalla sent. 162 del 2014 della Corte Costituzionale, e il divieto di surrogazione di maternità contenuto nell’art.12 comma 6, il quale punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 euro a un milione di euro

24 M. Faccioli, Procreazione medicalmente assistita, in Digesto, 2007.

25 Art. 4 comma 3 legge 40/2004 “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”.

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“chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza … la surrogazione di maternità.”

Il divieto esistente nel nostro Paese ha favorito il fenomeno del c.d. ”turismo procreativo”, per cui coppie impossibilitate a procreare per sterilità della donna o impossibilità di portare a compimento la gestazione, pongono in essere la c.d.

delocalizzazione di gravidanza26, verso paesi in cui il contratto di maternità surrogata è considerato legale.

In tali stati, infatti, viene riconosciuto valore giuridico al rapporto che si instaura tra i genitori committenti e la madre biologica che accetta, per solidarietà (come avviene in Inghilterra) o per denaro, di partorire il bambino e cederlo ai genitori committenti rinunciando ad ogni diritto su questo.

La legge 40/2004 sanciva, come abbiamo già accennato, anche il divieto di fecondazione eterologa, tema strettamente connesso alla surrogazione di maternità, in quanto è possibile che la madre surrogata o “portante” metta a disposizione i propri ovuli affinché siano fecondati con il seme del partner maschio della coppia committente o da altro uomo donatore.

La sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa per violazione degli articoli 2,3,31,32 Cost.

L’accoglimento delle questioni di costituzionalità sollevate comporta l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa, ma (in coerenza con il petitum)

26 S.Pozzolo, Delocalizzare la (ri)produzione, Politeia, XXXII, 124, 2016. ISSN 1128-2401 pp. 19-31.

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"esclusivamente in riferimento al caso in cui sia stata accertata l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute".

In particolare, l’accesso alla fecondazione eterologa deve ritenersi consentito solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze essere «documentate da atto medico» e da questo certificate, nel rispetto degli altri principi espressi dalla legge (gradualità e consenso informato). 27

Dall'analisi e dall’interpretazione dell'art. 9, comma 2 della legge 40/04, si può evincere un riferimento alla maternità surrogata. Tale articolo recita

"la madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.

396."

L’Italia, assieme alla Francia e al Lussemburgo, è uno dei pochi Paesi europei che mantiene l’istituto del parto anonimo, strumento volto a garantire alla donna di poter partorire non clandestinamente, in condizioni sanitarie adeguate, senza dover per ciò subire la costituzione di diritto di un rapporto di filiazione, costituendo, quindi, una valida alternativa all'abbandono di bambini appena nati, non desiderati, e a pratiche abortive durante la gravidanza.

27 Corte Costituzionale, sent. n. 162/2014.

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Tale istituto non è contemplato per le donne che accedono alla tecnica di cui alla legge 40/2004 e questo per garantire l'istaurarsi di un rapporto di genitorialità, venendo così a parificarsi la condizione della donna a quella dell'uomo. Tale prescrizione è stata, infatti, pensata per costituire, rispetto alla partoriente, l’identico risultato realizzato, nei confronti del padre, dalla preclusione delle azioni negatorie dello stato che spetta al figlio a norma dell’art.8.

Partendo, quindi, dal presupposto che la maternità surrogata è una realtà con cui si esplicita una forma di procreazione medicalmente assistita, vuoi omologa o eterologa, l'impossibilità, sopra richiamata, della donna che partorisce di non essere nominata quale madre, conduce a leggere un atteggiamento di diniego alla pratica stessa della maternità surrogata, che prevede, proprio come fulcro fondamentale, quello di attribuire la genitorialità del figlio nato ad una donna diversa dalla partoriente.

1.6 Il "diritto" giurisprudenziale

Nonostante nel nostro ordinamento sia prevista una disposizione che sancisca il divieto della maternità surrogata, la giurisprudenza ha, molte volte, oltrepassato tale limite, facendo leva su principi, a suo dire, di rango più elevato rispetto a quelli sottesi dalla disposizione di legge in questione, facendo così passare l'idea che la legislazione in materia sia espressione di un diritto debole, inducendo a valorizzare il ruolo della giurisprudenza stessa.

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Difatti, la fonte giurisprudenziale è particolarmente adatta a restringere l'area del presunto vuoto normativo per la sua elasticità, ma la funzione suppletiva assegnata al giudice rischia di generare un insieme normativo incoerente, frammentario e contraddittorio. Oggetto di queste incursioni giurisprudenziali sono state diverse realtà, che hanno abbracciato tutto l'ambito del diritto.

Ai nostri fini si pensi al caso della stessa legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, totalmente stravolta dalla giurisprudenza costituzionale che di fatto ha smantellato l'intera legge, introducendo in Italia la fecondazione eterologa, estendendo l'ambito di applicazione, modificando il numero di embrioni formabili ed impiantabili nell'utero della donna, e quant' altro.

E' noto però che la Corte Costituzionale ha fatto salva la

"perdurante validità ed efficacia" del divieto sancito dall'art. 12, comma 6, di tale legge, in merito, appunto, alla surrogazione di maternità.28 La Cassazione, nell'attribuire "la maternità a colei che ha partorito e affidando all'istituto dell'adozione, realizzata con le garanzie proprie di un procedimento giurisdizionale piuttosto che al semplice accordo tra le parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico", ribadisce che "si tratta di una valutazione operata a monte dalla legge, la quale non attribuisce al

28 C. Cost. 10/06/2014, n. 162, in Nuova g. civ. comm., 2014, I, p. 815, con nota di commento di G.Ferrando, Autonomia delle persone e intervento pubblico nella riproduzione assistita. Illegittimo il divieto di fecondazione eterologa (II, p.

393ss.).

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Giudice, su tale punto, alcuna discrezionalità da esercitare in relazione al caso concreto."29

Tuttavia l'attivismo e il protagonismo dei giudici rappresentano grandi criticità nell’esercizio della funzione giudiziaria e nel rapporto tra diritto, giustizia ed equità.

Possiamo affermare che, oggi, si sta avvertendo "una transizione, una nuova stagione, in cui la giurisprudenza si fa dottrina."30

Quindi, anche se le sopravvenienze suggerissero, o inducessero a ritenere necessario, un abbandono di quello che è il contenuto legislativo delle varie disposizioni prese in considerazione, sarebbe forse necessario un ricorso allo strumento legislativo di revisione.

29 Cass. 11/11/2014, n. 24001, in Corr. giur., 2015, p.471 ss., con nota di A.Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore.

30 F.D.Busnelli, Verso una giurisprudenza che si fa dottrina. Considerazioni in margine al revirement della Cassazione sul danno da c.d. "nascita malformata", in Rivista di Diritto Civile, 2013, 1519 ss.

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Capitolo II

Nascere per contratto?31

2.1 L'accordo di gestazione per altri nel quadro dell'autonomia contrattuale

Per cercare di far luce sulla questione relativa alla natura giuridica dell’accordo di maternità surrogata, si deve valutare la rispondenza di un contratto alle direttive dell' ordinamento e bisogna domandarsi se

“l’accordo dia luogo alla valida costituzione di un vincolo contrattuale, capace di imporsi alle parti come un legame non unilateralmente risolubile e di impegnarne i comportamenti con forza di legge, o se, invece, il carattere impegnativo e vincolante dell’accordo non sussista, a cagione della nullità di questo.” 32

Il contratto è, secondo la definizione del art.1321 c.c.,

“l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”

31 F.D. Busnelli, Nascere per contratto, in I mobili confini dell'autonomia privata, Atti del Convegno di studi in onore del Prof. C. Lazzara. Catania, 12-14 settembre 2002, a cura di M. Paradiso, Giuffrè, 2005. Nel testo l'autore sostiene che nel nostro ordinamento esista “un diritto a nascere, che non può dipendere da un contratto".

32 F. Di Giovanni, La fecondazione in vitro con surrogazione di maternità come pratica medica e come contenuto di accordi in Verso nuove forme di maternità?, a cura di I. Corti e C.A. Graziani, Giuffrè, 2002.

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La definizione del contratto può essere specificata nel senso di un accordo vincolante fra due o più parti, finalizzato alla produzione di un effetto giuridico patrimoniale e relativo ad un regolamento di interessi sufficiente a consentire la produzione dell’effetto giuridico.

Il contratto emana dall’esercizio di un potere: quello di autonomia privata, che consiste nel darsi le regole vincolanti che producono effetti giuridici.

L’art. 1322 c.c. disciplina specificamente l’autonomia contrattuale prevedendo che

“le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.”

Il potere di determinare il contenuto contrattuale, infatti, è limitato in quanto non può contrastare con disposizioni inderogabili o imperative, con la conseguenza che singole clausole o l'intero contratto possono risultare nulli e, dunque, inidonei a produrre effetti giuridici.

Inoltre,

“le parti possono […] concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.”

Difatti, pur essendo i contratti atipici ammessi nel nostro ordinamento, purché diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, che nella fattispecie in esame potrebbero essere quelli di garantire una discendenza e i mezzi e i modi per

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realizzarla, tuttavia, tali interessi non possono essere valutati in astratto, ma nella loro concreta attuazione, in relazione ad altri eventualmente violati ed, in caso di contrasto, occorre preferire quelli maggiormente meritevoli di protezione.

Esaminando, quindi, l’accordo di surrogazione, ci si deve chiedere se il violare l'art. 12 della legge 40/04, ad oggi unica disposizione che tratta della maternità surrogata, vietandola, si viola una norma imperativa.

Parte della dottrina fornisce questa definizione:

“norma imperativa è la norma proibitiva che, sulla base dell’esigenza di protezione di valori morali e sociali e di quelli fondamentali della comunità giuridica, tende non solo a negare efficacia giuridica alla programmazione negoziale ad essa contraria, ma tende più radicalmente a proibire l’azione programmata."33

E'pacifico in dottrina che le norme inderogabili (cogenti ed imperative) siano, nella generalità dei casi, norme pubbliche (come quelle di diritto penale e costituzionale).

Ed a tal proposito, corre in aiuto l’indagine sullo spirito della norma: il carattere imperativo di una disposizione è conseguenza della indisponibilità dell’interesse tutelato dalla stessa.

L'art 12 della legge 40/04 è senza dubbio una norma di diritto pubblico, poiché prevede, in caso di violazione, l'applicazione

33 C.M. Bianca, G. Patti, S. Patti, Lessico di diritto civile, Milano, 1995, pag.

393, l’imperatività della norma giuridica consiste nella sua necessaria cogenza o inderogabilità. E. Russo, Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva in Rivista di diritto civile, 2001, pag. 585 e ss.

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di sanzioni penali, tipicamente poste a presidio di interessi garantiti dal diritto pubblico.

"Il divieto di pratiche di surrogazione di maternità è certa- mente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione penale, di regola posta appunto a presidio di beni giuridici fondamentali. Vengono qui in rilievo la dignità umana — costituzionalmente tutelata — della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato."34

Se partiamo dal presupposto che la surrogazione destabilizza il sistema giuridico violandone i principi fondamentali, è logico, allora, che il relativo divieto sia di ordine pubblico, perché enunciato da una norma imperativa posta a presidio di quegli stessi principi irrinunciabili che altrimenti la pratica offenderebbe.35

34 Cass. 11/11/2014 n. 24001, § 3.1. Nel senso invece della non contrarietà della surrogazione all'ordine pubblico, v. App. Bari, 13/02/2009 (in Giur.

merito, 2010, 349, con nota di M. Dell'Utri, Maternità surrogata, dignità della persona e filiazione), relativa al riconoscimento ex art 65 l.n. 218/1995 di un parental order britannico. Sul piano della prassi amministrativa, la contrarietà all'ordine pubblico è però ribadita dalla Circolare del Ministero degli Affari Esteri del 11/08/2011, che conferma il divieto dell'ufficiale di stato civile di operare la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero. Informazioni sul trattamento della surrogazione e sul riconoscimento internazionalprivatistico della stessa nei principali ordinamenti europei si trovano in La maternité de substitution et l'état civil de l'enfant, studio redatto nell'ambito della CIEC (Commissione internazionale dello stato civile) dalla Prof.ssa F. Granet nel febbraio 2014 e disponibile sul sito www.ciec1.org.

35 Ad essi va aggiunta, come fa la sent. Cass. 24001/2014, la tutela dell'istituto dell'adozione, che sarebbe frustrata qualora se ne potesse eludere la disciplina attraverso una negoziazione tra privati, volta a procurare un figlio a chi aspiri diventare genitore su base non biologica.

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