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COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. DLG/2015/192 O G G E T T O

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(1)

COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.

DLG/2015/192

O G G E T T O

Integrazione piano fabbisogni 2015-2017 con mobilità reciproche contestuali tra Comuni

L’anno duemilaquindici addì 10 del mese di Dicembre ore 15:05 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori:

Bergamin Massimo Presente Sindaco

Conchi Ezio Presente ViceSindaco

Ravenni Roberta Presente Assessore

Donzelli Andrea Assente Assessore

Di Meo Beatrice Assente Assessore

Brusaferro Michele Presente Assessore Saccardin Antonio Presente Assessore

Garbo Susanna Presente Assessore

Sguotti Alessandra Presente Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente del Comune Dott.ssa Cittadin Nicoletta

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO quanto segue:

Si richiamano le precedenti delibere relative al piano dei fabbisogni assunzionali 2015-2017: Commissario Straordinario n. 26 del 9.2.2015, Commissario Straordinario n. 133 del 29.5.2015, Giunta Comunale n. 49 del 18/8/2015 e Giunta Comunale n. 90 del 10/9/2015 e n. 108 del 29.9.2015.

Con la delibera C.S. n. 26 del 9.2.2015 si è verificato il rispetto delle seguenti condizioni, in assenza delle quali si determinerebbe il divieto di procedere ad assunzioni (con l’eccezione comunque delle categorie protette per la copertura delle percentuali d’obbligo, che sono svincolate da vincoli, limiti e divieti):

rispetto dell'art. 9 comma 3 bis DL 185/2008 convertito in L n. 2/2009 come modificato dall'art. 27 comma 2 del DL 66/2014 convertito in legge 89/2014 in tema di certificazioni dei crediti (nota Ragioneria del 3 febbraio 2015);

rispetto dei tempi medi di pagamento (anno di riferimento 2014) indicati all'art.

41 comma 2 (in riferimento al comma 1) del D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014 (nota Ragioneria del 3 febbraio 2015); si richiama ora anche l’art. 4 comma 4 del D.L. n. 78/2015 convertito in legge 125/2015 che ha parzialmente modificato le modalità di calcolo del rispetto dei tempi di pagamento;

rispetto patto stabilità del 2014 e che l'ente, allo stato attuale e in sede prognostica, è in grado di assicurarne il rispetto anche per il 2015 (nota Ragioneria del 3 febbraio 2015).

Ricognizione annuale delle eccedenze per l’anno 2015 da cui è risultato che non vi sono eccedenze o soprannumeri di personale derivanti da ragioni funzionali o finanziarie, ai sensi dell’art. 33 D.Lgs 165/2001 (art. 2 comma 3 DL 101/2013 convertito in L. 125/2013 che richiama l’art. 2 comma 14 e comma 11 lettera a del D.L 95/2012 convertito in L. 135/2012) così come verificato acquisendo le relative attestazioni di ciascun dirigente e del settore Finanziario, tenuto conto della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 4/2014.

Si da atto altresì che con delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 24.2.2015 è stato approvato il piano triennale di azioni positive 2015-2017 e che con delibera di Giunta n. 117 dell’8.10.2015 è stato approvato il PEG unificato con il Piano della Performance ex art. 169 c. 3 bis del TUEL.

Tutte le citate deliberazioni di programmazione dei fabbisogni sono state sottoposte al Collegio dei Revisori per la certificazione, ai sensi dell’art. 3 comma 10 bis del DL n. 90/2014 convertito in L. 114/2014, anche ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1 comma 557 L. 296/2006.

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In questa sede si approvano le seguenti mobilità contestuali/reciproche tra Comuni, a seguito di domande di trasferimento presentate dai rispettivi dipendenti:

1) istruttore amministrativo cat C, posizione economica C1 del Comune di Ferrara (attualmente in posizione di assegnazione temporanea presso il Comune di Rovigo, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs 151/2001 fino al 23/12/2015): mobilità dal Comune di Ferrara al Comune di Rovigo;

2) istruttore contabile cat C, posizione economica C1, dal Comune di Rovigo al Comune di Adria;

3) con la mobilità, contestuale alle prime due, di un istruttore informatico con mansioni amministrative di cat C, posizione economica C1 che passa (contemporaneamente alle precedenti mobilità) dal Comune di Adria al Comune di Ferrara, si verifica una mobilità reciproca trilaterale;

naturalmente interessano il Comune di Rovigo solo le prime due mobilità;

La seconda operazione di mobilità reciproche è la seguente:

un istruttore contabile cat C, posizione economica C5 passa dal Comune di Rovigo al Comune di Adria; un istruttore amministrativo, cat C, posizione economica C3, passa dal Comune di Adria al Comune di Rovigo.

Il primo gruppo di mobilità contestuali interessa il settore Economico/Finanziario, essendo sia il trasferimento in uscita che quello in entrata riferiti a dipendenti che operano presso tale settore.

Il secondo gruppo di mobilità reciproche riguarda il settore Affari generali, Servizi alla Persona, Risorse Umane, essendo la mobilità in entrata finalizzata a compensare una mobilità in uscita contestuale dal citato settore.

I rispettivi dirigenti (oltre che quelli dei Comuni di provenienza dei dipendenti richiedenti) hanno espresso parere favorevole e le date concordate per i passaggi contestuali sono entro dicembre 2015.

La circolare Ministeriale n. 1/2015 del 30/1/2015, che detta linee guida in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane ai sensi dell’art. 1 commi da 418 a 430 della legge 190/2014 e della legge 56/2014, a proposito della mobilità volontaria preclude la possibilità di bandire nuove procedure di mobilità volontaria a meno che queste non siano riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta. Questa precisazione della circolare è con tutta evidenza impeditiva rispetto a procedure di mobilità in entrata che, costituendo nuove immissioni di personale aggiuntive rispetto a quello in servizio, potrebbero pregiudicare il prioritario ricollocamento del personale in soprannumero degli enti di area vasta. Gli scambi contestuali previsti in questa sede (mobilità in entrata corrispondenti e condizionate a mobilità in uscita) non configurano l’ipotesi impedita dalla circolare, in quanto non si pone in essere un’operazione di copertura di un posto vacante in dotazione organica, come confermato di recente anche dalla deliberazione n. 147 dell’11 novembre 2015 della Corte dei Conti Umbria Sez. Controllo;

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(4)

Tale forma di mobilità “reciproca” fra enti (art. 7 del DPCM n. 325/1988) è ammessa anche in altre pronunce della Magistratura Contabile, quali le delibere della Corte dei Conti in sede di controllo, Sezione Veneto n. 65/2013 e Sezione Regione Sicilia n. 13/2014. Tale scambio non altera inoltre i limiti di spesa complessivi di personale di cui all’art. 1 comma 557 e comma 557 quater della legge 296/2006 e quindi il rispetto degli stessi anche nel piano 2015-2017.

La relativa spesa infatti era ed è prevista e contenuta nel bilancio pluriennale approvato e nella relazione del Collegio dei Revisori che accompagnava il bilancio 2015 e 2015-2017 si dava conto del rispetto dei predetti limiti di contenimento della spesa. Vale quanto detto sopra a proposito del concorso tra la procedura di mobilità (neutra rispetto ai limiti alle facoltà assunzionali) e gli obblighi di riassorbimento del personale delle Province, anche tenuto conto della circolare Ministeriale n. 1/2015, come sopra argomentato. Inoltre detta mobilità per interscambio, come chiarito nella nota esplicativa del Dipartimento Funzione Pubblica n. 20506 del 27.3.2015, è possibile anche nelle more del completamento delle procedure di riassorbimento del personale in soprannumero degli enti di area vasta disciplinate ora dal D.M. 24/9/2015 pubblicato in G.U. del 30/9/2015, in quanto “neutrale” ai fini della ricollocazione del personale soprannumerario.

Si richiama, quanto alla corrispondenza richiesta tra le categorie e le aree funzionali di appartenenza dei dipendenti nei processi di mobilità tra amministrazioni, l’art. 30 commi 1, 1 bis, 2 bis, del D.Lgs. 165/2001.

La professionalità pregressa acquisita sia negli enti di provenienza sia in altri enti in cui avevano prestato servizio le due dipendenti in mobilità verso il Comune di Rovigo corrisponde alla professionalità di tipo contabile necessaria ai compiti da assolvere presso questo Comune, come verificato dai dirigenti dei due settori interessati, che hanno espresso al riguardo il loro parere favorevole.

La dipendente proveniente dal Comune di Ferrara infatti, oltre a possedere un diploma di laurea in economia, ha svolto funzioni di tipo contabile di durata pluriennale presso il Comune di Rovigo, con precedenti rapporti a tempo determinato o in assegnazione temporanea di durata triennale ai sensi del’art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, al settore Economico/Finanziario.

La dipendente proveniente dal Comune di Adria ha rivestito pregressi rapporti lavorativi in un profilo amministrativo/contabile.

Quanto alla nozione di equivalenza delle mansioni (a parità di categoria giuridica di inquadramento), nozione cui peraltro si riferisce espressamente anche la Sezione Toscana della Corte dei Conti con parere n. 444/20.10.2015 reso a proposito della mobilità reciproca di cui al precitato art. 7 del DPCM n.

325/1988, si richiamano sia la predetta disciplina dell’art. 30 del d.lgs.

165/2001, sia l’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 che ha integralmente riformato l’art.

2013 del codice civile in tema di mansioni.

Si richiamano infine i pareri della Corte dei Conti, Sezione Lombardia n.

342/2015 e n. 390/2015 e della Sezione Toscana – già citato – n. 444/2015 nei quali viene chiarito che la mobilità per interscambio non confligge con le procedure e gli obblighi di riassorbimento del personale in soprannumero ex art.

1 comma 424 L. 190/2014, in quanto non costituisce un incremento dell’organico con un nuova assunzione, essendo la mobilità in entrata controbilanciata e contestuale con una mobilità in uscita appartenente alla stessa qualifica.

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Da tale punto di vista la mobilità reciproca è neutrale rispetto alla ricollocazione del personale in soprannumero degli enti di area vasta.

Con riguardo al limite della spesa complessiva di personale, l’art. 3 comma 5 bis del citato DL n. 90/2014 convertito in legge 114/2014, ha anche stabilito, inserendo un comma 557 quater alla legge 296/2006, una diversa modalità per il conteggio della riduzione di spesa di personale con riferimento cioè, a decorrere dal 2014, al valore medio della spesa sostenuta (Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 25/2014) del triennio 2011-2013 (quindi sulla base di un dato temporale fisso di raffronto e di una dato di spesa effettivamente sostenuta, esclusi quindi effetti prenotativi o altri voci di spesa “virtuali”). Le mobilità per interscambio qui disposte non vanno a modificare le spese di personale inserite nel bilancio approvato e già verificate nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che accompagna il bilancio.

Per tutto quanto sopra;

dato atto che in ordine alla presente deliberazione è stata acquisita l’allegata certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 10 bis del DL n. 90/2014 convertito in L. 114/2014;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs.n. 267/2000 e l’art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs.n.267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole;

- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile:

favorevole.

Previa votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

D E L I B E RA

1. di integrare la programmazione dei fabbisogni di personale con la previsione delle seguenti mobilità reciproche tra enti (Comuni) soggetti a limitazioni alle assunzioni (art. 7 del DPCM n. 325/2008), da attuarsi entro dicembre 2015:

- istruttore amministrativo cat C, posizione economica C1 del Comune di Ferrara (attualmente in posizione di assegnazione temporanea presso il

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Comune di Rovigo, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs 151/2001 fino al 23/12/2015): mobilità dal Comune di Ferrara al Comune di Rovigo;

- istruttore contabile cat C, posizione economica C1, dal Comune di Rovigo al Comune di Adria;

- con la mobilità, contestuale alle prime due, di un istruttore informatico con mansioni amministrative di cat C, posizione economica C1 che passa (contemporaneamente alle precedenti mobilità) dal Comune di Adria al Comune di Ferrara, si verifica una mobilità reciproca trilaterale, fermo restando che interessano il Comune di Rovigo solo le prime due mobilità;

- un istruttore contabile cat C, posizione economica C5 passa dal Comune di Rovigo al Comune di Adria; un istruttore amministrativo, cat C, posizione economica C3, passa dal Comune di Adria al Comune di Rovigo;

2. di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stata acquisita la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 10 bis del DL n. 90/2014 convertito in L. 114/2014, allegata alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili o giudiziari;

4. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10 commi 2 e 3 e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, visti i tempi per l’effettiva operatività degli stessi (entro dicembre del corrente anno, secondo quanto convenuto tra le amministrazioni interessate).

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COMUNE DI ROVIGO

SETTORE AA.GG. COMUNICAZIONE RIS.UMANE POL.SOC. LAVORO PARI OPP.

EUROPROG.

Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.

PDLG/2015/218 del 27/11/2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N.

267/2000

Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/12/2015

IL DIRIGENTE Cavaliere Alfonso

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(10)

COMUNE DI ROVIGO

SETTORE AA.GG. COMUNICAZIONE RIS.UMANE POL.SOC. LAVORO PARI OPP.

EUROPROG.

Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.

PDLG/2015/218 del 27/11/2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N.

267/2000

Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/12/2015

IL DIRIGENTE Cavaliere Alfonso

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COMUNE DI ROVIGO

Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico

Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.

PDLG/2015/218 del 27/11/2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ex Art. 49 , comma 1, D.LGS. N.

267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere positivo in merito alla regolarità contabile.

IL SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Cavallari Maria Cristina

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IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE S.

F.to BERGAMIN MASSIMO F.to CITTADIN NICOLETTA

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