Elementi accidentali del contratto
(i) Condizione (ii) Termine
(iii) Modo
Condizione
La condizione è un elemento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere la
produzione degli effetti giuridici di un negozio (condizione sospensiva) o la risoluzione degli
effetti giuridici (condizione risolutiva)
Condicio facti dipende
esclusivamente dalla volontà delle parti
Condicio iuris costituisce un elemento previsto dalla legge e dunque la volontà
delle parti non rileva
Non tutti i negozi giuridici tollerano la condizione:
Es. è inopponibile al matrimonio
Tipi di condizione
• Causale se il suo avvenimento dipende dal caso
• Potestativa se dipende dalla volontà di una delle parti
• Mista se dipende sia dal caso che dalla volontà delle parti
• Meramente potestativa se consiste in un
comportamento che la parte può tenere a suo
arbitrio
Condizione meramente potestativa
Se essa fa dipendere l’alienazione di un diritto o
l’assunzione di un obbligo alla mera volontà del debitore o alienante inficia di nullità il contratto. Non inficia di nullità il
contratto la condizione meramente potestativa cui fa dipendere l’acquisto di un credito o di un diritto alla mera
volontà del creditore o acquirente
Pendenza della condizione. In questa fase la condizione non si è ancora realizzata e si versa dunque in una situazione di incertezza. Durante la pendenza della
condizione una parte esercita il diritto mentre l’altra parte è in una situazione di aspettativa
Avveramento della condizione. Qui si pone fine alla situazione di incertezza e
il negozio comincia a produrre i suoi
effetti tipici o diversamente si risolve
Pendenza della condizione
Durante la pendenza della condizione la parte che esercita il diritto deve comportarsi secondo buona fede. La condizione
si considera avverata se la parte che aveva interesse
contrario all’avveramento della condizione ne ha impedito il verificarsi. Il periodo di pendenza della condizione può
essere limitato dalle parti.
Avveramento della condizione
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto , salvo che, per volontà delle parti o per la natura del
rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica , l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario,
non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
Avveramento della condizione
L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della
condizione stessa spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.
Termine
Il termine consiste in un avvenimento futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale)
debbono prodursi gli effetti giuridici del negozio
Non tutti i negozi tollerano il termine
Es. il matrimonio
Pendenza del termine
Durante la pendenza il diritto può essere esercitato. Se tuttavia l’altra parte adempie la sua obbligazione non può
ripetere la prestazione. Quando sopraggiunge il termine iniziale si verificano gli effetti del negozio, ma questi non
retroagiscono. Quando sopraggiunge il termine finale cessano gli effetti del contratto.