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Il contratto stipulato in errore è annullabile a condizione che:

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Academic year: 2021

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(1)

VIZI DELLA VOLONTA’

ERRORE DOLO VIOLENZA

(2)

ERRORE

ERRORE OSTATIVO È l’errore che cade sulla

dichiarazione

ERRORE VIZIO

È l’errore che investe il processo interno di formazione della volontà

(3)

Il codice previgente stabiliva una differente disciplina a seconda che la parte versasse in errore ostativo o

vizio

Oggigiorno errore ostativo o vizio sono accomunati nella medesima

produzione degli effetti

(4)

Il contratto stipulato in errore è annullabile a condizione che:

(i) l’errore sia essenziale (ii) L’errore sia riconoscibile

(5)

ERRORE ESSENZIALE QUANDO CADE

• SULLA NATURA DEL NEGOZIO

• SULL’OGGETTO DEL NEGOZIO

• SU UNA QUALITA’ DELLA COSA (NO SUL VALORE)

• SULLA PERSONA E SULL’IDENTITA’ DEL CONTRAENTE

• SULLA QUANTITA’

• ERRORE IN DIRITTO

(6)

ERRORE RICONOSCIBILE

• Si ha errore riconoscibile quando tenuto conto delle circostanze del contratto o delle qualità del contraente, la controparte con normale

diligenza avrebbe potuto accorgersene. Non si richiede questo requisito quando l’errore è

bilaterale

(7)

DOLO

• Il negozio è annullabile quando è stato

concluso in conseguenza dei raggiri perpetrati ad opera di una parte (o di un terzo) a danno dell’altra parte.

(8)

REQUISITI DEL DOLO

• Il raggiro deve essere tale da essere idoneo ad ingannare

• Il dolo deve essere determinante e dunque portare all’errore del raggirato

• Il dolo deve provenire dall’altra parte. Se

proviene da un terzo il contratto è annullabile solo quando la parte non ingannata ne ha

tratto vantaggio e ne era a conoscenza

(9)

DOLO INCIDENTE

• Il dolo incidente ricorre quando una parte raggirata avrebbe comunque concluso il contratto anche se a condizione diverse. In questi casi l’unico rimedio è (non l’annullamento del contratto, ma) il risarcimento del danno.

(10)

RAGGIRI

• I raggiri possono essere integrati da comportamenti commissivi

• I raggiri possono anche essere integrati da comportamenti omissivi (reticenza)

(11)

Dolo illecito v. Dolo vizio della volontà

• Il dolo illecito non indica un’azione esterna, ma solo un elemento soggettivo (prevedere e volere l’uccisione di un uomo)

• Il dolo vizio del consenso denota invece un particolare tipo di azione che si concreta mediante fatti esterni: i raggiri

(12)

VIOLENZA

• La violenza psichica si caratterizza per essere la minaccia di un male ingiusto nei confronti di una parte al solo scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione del contratto.

(13)

VIOLENZA FISICA

• Si ha tutte le volte in cui una parte con violenza materiale obbliga un’altra parte alla firma di un contratto. In questi casi manca del tutto la volontà. Il contratto è nullo e non ricorre in un vero e proprio vizio del consenso

(14)

VIOLENZA PSICHICA

• Occorre che la minaccia sia tale da fare impressione ad una persona media

• La violenza psichica è causa di annullamento del contratto anche se proviene da un terzo e anche se l’altro contraente sia ignaro (differenza con il dolo)

(15)

FORMA DEL CONTRATTO

• Nel nostro ordinamento la regola è la libertà delle forme. In alcuni casi la legge può tuttavia prevedere la forma scritta (contratti relativi a diritti di proprietà immobiliari).

(16)

Il requisito della forma si propaga

anche ai contratti preparatori

strumentali o risolutori

(17)

Telefax e comunicazione telematica

• Secondo l’opinione dominante la

dichiarazione inviata mediante questi mezzi non è idonea a integrare i requisiti di forma scritta richiesti dalla legge ad substantiam

(18)

Forme convenzionali

• Le parti possono con apposito accordo scritto convenire di adottare una determinata forma per la conclusione di un contratto. In questi casi si presume che la forma sia richiesta ad substantiam

(19)

OGGETTO DEL CONTRATTO

• Secondo alcuni l’oggetto del contratto è la prestazione dedotta in questo.

• Secondo altri è il bene dovuto

• Secondo altri ancora è il contenuto del contratto

(20)

Oggetto del contratto

• Possibile: materialmente suscettibile di esecuzione

• Lecito: non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume

• Determinato o determinabile

(21)

Determinazione

• Le parti possono stabilire che il prezzo di una cosa e dunque l’oggetto di un contratto sia fissato da uno stimatore e dunque da un

terzo. Questo terzo si chiama arbitratore e la sua attività arbitraggio.

(22)

Se la determinazione della prestazione è deferita ad un terzo questi deve procedere con equo apprezzamento. Le parti possono rivolgersi ad un giudice affinché dichiari la determinazione del giudice erronea o iniqua

Le parti possono anche rimettersi al mero arbitrio del terzo. In questi casi non si può

impugnare la determinazione se non nel caso in cui si riesca a provare la malafede

(23)

Caso pratico!!!

• Fideiussione/fideiussione omnibus

(24)

CAUSA DEL CONTRATTO

• Secondo un insegnamento tradizionale la causa è la funzione economico sociale del contratto. In quest’ottica si ritiene che nei contratti tipici l’esistenza e liceità del contratto è già valutata preventivamente e positivamente dalla legge. Per i contratti atipici invece questa valutazione preventiva non è stata fatta dal legislatore e dunque deve essere svolta di volta in volta.

(25)

Causa del contratto

• Oggigiorno la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere la causa del contratto (non come funzione economico sociale del contratto, ma) come ragione concreta dell’accordo

(26)

Contratto misto: si ha tutte le volte in cui un contratto consta della

fusione di due o più contratti tipici.

In questi casi si applica per

analogia la disciplina del contratto prevalente (teoria

dell’assorbimento)

(27)

Contratti collegati: sono negozi tra loro distinti e autonomi ma

preordinati dalle parti alla

realizzazione di un disegno unitario. In questi casi si applica il principio simul

stabunt simul cadent.

(28)

Mancanza della causa di un contratto

Se la causa manca sin dall’origine (difetto genetico della causa) si ha nullità del contratto. Es. compro un

bene che è già mio

(29)

Mancanza della causa di un contratto

Vi possono essere casi di difetto sopravvenuto della causa e dunque casi in cui il contratto nasce con una causa ma questa poi per il sopravvenire di determinate circostanze viene a mancare.

(30)

Difetto sopravvenuto di causa

• Esempio pratico. Contratti di viaggio.

(31)

Illiceità della causa

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative all’ordine

pubblico e al buon costume

(32)

Il contratto contrario a norme imperative è detto illegale

Il contratto contrario all’ordine pubblico è detto immorale

(33)

La differenza tra contratto immorale e illegale è la

seguente:

Se viene prestato un bene sulla base di un contratto immorale vige il principio in pari

causa turpitudinis melior est condicio possidentis. In caso di contratto illegale la

prestazione è ripetibile.

(34)

Motivi che spingono un soggetto a stipulare un contratto sono

giuridicamente irrilevanti

Possono assumere rilevanza quando le parti convengono che la realizzazione di un

motivo venga a formare oggetto di un patto contrattuale o di una condizione

(35)

Solo in alcuni casi i motivi assumono rilevanza per previsione legislativa:

Motivo illecito

(36)

Affinchè si integri la fattispecie del motivo illecito occorre:

• Che l’accordo abbia per le stesse parti lo stesso motivo

• Che il motivo illecito comune sia stato esclusivo e quindi determinante per il consenso

• Che il motivo sia illecito

(37)

Contratto in frode alla legge

Si ha questa figura quando le parti di un

contratto pur rispettando la lettera della legge mirano ad eludere una disposizione

imperativa del nostro ordinamento

(38)

Il contratto contrario alla legge mira direttamente ad un risultato vietato

Il contratto in frode alla legge mira mediante accorgimenti ad ottenere un

risultato equivalente a quello vietato dalla norma imperativa.

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