S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Disciplina italiana tra le più avanzate e fedeli a
direttive comunitarie e orientamenti internazionali
Coinvolgimento reati anche fiscali
(nello specifico nuove Raccomandazioni GAFI) per i quali diversi ordinamenti nazionali
riservano trattamenti difformi
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Collaborazione attiva professionisti
Dovere giuridico in funzione
propria posizione e competenze
Altre fattispecie di obbligo giuridico denuncia
(delitti contro la personalità dello Stato, conoscenza deposito armi, eventi suscettibili di causare inquinamento ambientale)
Strumenti, procedure e controlli coerenti con proprie
dimensioni e caratteristiche, utili anche per ricostruire a
posteriori le motivazioni delle decisioni assunte.
OPERAZIONI DA SEGNALARE (art. 41)
Quando i destinatari hanno UN SEMPLICE SOSPETTO
RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE CERTEZZA
CHE SONO IN CORSO
COMPIUTE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO
RICICLAGGIO nella normativa penale
Art. 648 RICETTAZIONE
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da
un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare,
ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con
la multa da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.
RICICLAGGIO nella normativa penale
Art. 648 bis RICICLAGGIO
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire
2.000.000 a lire 30.000.000.
RICICLAGGIO nella normativa penale
Art. 648 ter IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 30.000.000.
DECRETO LEGISLATIVO
DEL 21 NOVEMBRE 2007 N. 231
Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
Art. 2 D.Lgs. n. 231/2007
Serie articolate di condotte
es. cessione titoli
es. acquisto di azienda con denaro da mafie
es. acquisto immobile frutto di usura
Conversione o trasferimento beni
occultamento
acquisto, detenzione, utilizzo beni natura
provenienza proprietà
conoscendo origine da attività criminosa
di beni a)
b)
c)
RICICLAGGIO
nella normativa preventiva
Dlgs 56/2004
Concetto legato a sussistenza reato 648 bis cp RICICLAGGIO
648 ter cp IMPIEGO DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA
- escluso riciclaggio per chi realizza o concorre nel reato presupposto - reato presupposto è delitto non colposo
Dlgs 231/2007 art. 2
Specifica definizione “ai soli fini presente decreto” (riflessi su SOS) - anche per chi ha partecipato all'attività criminosa
= anche autoriciclaggio, anche a titolo di concorso
- denaro proveniente da attività criminosa = sia contravvenzioni che
OPERAZIONI DA SEGNALARE (art. 41)
SOSPETTO DESUNTO CARATTERISTICHE
ENTITÀ OPERAZIONE NATURA
ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA PER LE FUNZIONI ESERCITATE
TENUTO CONTO CAPACITÀ ECONOMICA ATTIVITÀ SVOLTA
IN BASE ELEMENTI ACQUISITI
INDICATORI DI ANOMALIA
ANALISI OPERAZIONE DA SEGNALARE
VALUTAZIONE globale informazioni - raccolte registrate e conservate
nell'ambito adeguata verifica
- disponibili in virtù attività professionale - individuazione incongruenze rispetto capacità economica / strumenti utilizzati - finalità perseguite
Escluse indagini esterne
Opportuno procedure interne regolamentazione iter valutativo Possibile contestazione a posteriori del processo valutativo
ANALISI OPERAZIONE DA SEGNALARE
CRITICITA'
SOSPETTO
IMPIEGO DENARO O BENI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CRIMINOSE
= REATO PRESUPPOSTO
VERIFICA PRELIMINARE: ESISTENZA DEL REATO PRESUPPOSTO
Riciclaggio sussiste anche se reato presupposto prescritto o estinto per condono
NUOVA FORMULAZIONE ART. 2
DEFINIZIONE RICICLAGGIO SGANCIATA DA NORME PENALI
RICOMPRESO REATI FISCALI NEL NOVERO REATI PRESUPPOSTO
COMPRENDE RISPARMI D’IMPOSTA (art. 1 Convenzione STRASBURGO
Provento = ogni vantaggio economico)
NUOVE RACCOMANDAZIONI GAFI
REATI FISCALI (d.lgs. 74/2000)
Momento di consumazione del reato
1) DELITTI DICHIARATIVI MOMENTO CONSUMATIVO
(2, 3, 4, 5) TEMPORALMENTE DIFFERITO
SUPERAMENTO SOGLIE (3, 4, 5)
attività prodromiche non costituiscono reato neanche a titolo di tentativo 2) Reati per emissione fatture per operazioni inesistenti (art. 8)
3) Reati in materia di riscossione
(es. omesso versamento ritenute = appropriazione indebita salvo adempimento
SITUAZIONE DI CRITICITA'
REATI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
É reato che costituisce attività criminosa ex art. 2 Dlgs 231/2007?
Si ritiene corretta la risposta negativa
In quanto manca “l'organizzazione”,
Manca la “dissimulazione”
SITUAZIONE DI CRITICITA'
ACCERTAMENTO PER IMPORTI SOPRA SOGLIA
ACCERTAMENTO CON ADESIONE O CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IMPORTO DEFINITO < SOGLIA PUNIBILITA' PENALE
DOPPIO BINARIO FISCALE / PENALE. GIUDICE PENALE NON VINCOLATO POSSIBILITA' CONDANNA PENALE
(Cassazione 5640/2012)
SITUAZIONI DI CRITICITA'
RILEVANZA PENALE ELUSIONE TIPICA (37 bis/600) (FUORI DAL PROCEDIMENTO DI INTERPELLO)
DICHIARAZIONE INFEDELE: art. 4 Dlgs 74/2000
PUNIBILE OGNI IPOTESI DI IMPOSTA DICHIARATA < IMPOSTA DOVUTA
(CASSAZIONE 7739/2012)
SITUAZIONE DI CRITICITA'
Segnalazione operazione di AUTORICICLAGGIO Consapevolezza che il cliente non è
punibile penalmente per autoriciclaggio
RAPPORTO TRA REATO E SOSPETO
“La segnalazione di operazione sospetta mira a portare alla luce comportamenti criminosi per i quali non si dispone ancora di
“notitiae criminis”.
La segnalazione, di regola, non nasce dalla “conoscenza” di un reato, ma rappresenta solo una “deduzione” supportata da obiettive circostanze di fatto e fondata sulle competenze tecniche del segnalante.
Tale deduzione è quindi affetta da un margine di incertezza, il cui
restringimento porterebbe alla perdita di informazioni che
potrebbero rivelarsi utili.
GLI STRUMENTI UTILIZZABILI
Indicatori di Anomalia Art. 41, c. 2 lett.b)
Schemi Rappresentativi
Di fenomeni Art. 6, c. 7 lett.b) Elementi soggettivi
e oggettivi a) prescindono da fenomeni
criminali definiti b) “Astrattezza”
temporale e di connessione logica
c) servono a suscitare il sospetto
Complesso di anomalie a) soggettive e
oggettive
b) connesse sotto il profilo logico ovvero temporale c) riconducibili a determinati
fenomeni criminali,
ESENZIONE DA OBBLIGO
Per informazioni ricevute
nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente espletamento compiti di difesa
o di rappresentanza in procedimento giudiziario o consulenza su opportunità intentare
o evitare procedimento
SINTESI ADEMPIMENTI / ESENZIONI
AD VERIFICA REGISTRAZIONE SOS CONTENZIOSO SI SI NO ORGANI CONTROLLO NO NO NO REVISIONE LEGALE SI SI SI DICH. FISCALI NO NO SI
SINTESI SOGLIE ADEGUATA VERIFICA
15.000 € REGISTRAZIONE
SOS Non c'è soglia
INFRAZIONE CONTANTI 5.000 € 2.500 € 1.000 €
SEGRETO PROFESSIONALE
La segnalazione non costituisce violazione del segreto professionale o obblighi riservatezza
se poste in essere per finalità legge e in buona fede
non comportano responsabilità
TUTELA RISERVATEZZA
Le disposizioni di garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi all'attività di approfondimento della segnalazione.
Richieste di approfondimento e scambi di informazione
avvengono per via telematica.
TUTELA RISERVATEZZA ART. 45
IDENTITÀ SEGNALANTE NON MENZIONATA IN CASO DI DENUNCIA O RAPPORTO PENALE
MA PUÒ ESSERE RIVELATA
SE AUTORITÀ GIUDIZIARIA
CON DECRETO MOTIVATO
RITIENE INDISPENSABILE
SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA
Art. 47
UIF attiva approfondimenti
trasmette
approfondimenti investigativi DIA
NSPV
- tramite dati Anagrafe Tributaria
- verifiche ispettive e acquisizione
Acquisiti per effetto Indiretto segnalazione Dati (scopo e natura
origine dei fondi)
UTILIZZO MEDIATO
Appunto informativo Al Reparto GdF
competente
UTILIZZABILI PER VERIFICA FISCALE
AGENZIA DELLE ENTRATE emette
avviso di accertamento
CONTRIBUENTE HA ACCESSO A TUTTI
I DATI
(al termine del procedimento)Indagini ulteriori
Viene a
conoscenza
Contraddice riservatezza
Travaso dati
amministrativi in ambito penale aggira limitazione campi
Violazione taluni trattati
internazionali
Che limitano possibilità utilizzo dati acquisiti
RISERVATEZZA
32° Considerando DIRETTIVA 2005/60/CE
Art. 27
Questione cruciale proteggere segnalante
Alcuni stati UE hanno previsto SOS anonime (Austria)
Altri le SOS non possono entrare a far parte fascicolo penale (Belgio
/Francia) Idem Portogallo e Spagna
NOVITA' DECRETO 78/2010
ELEMENTO SOSPETTO
RICORSO FREQUENTE O INGIUSTIFICATO A OPERAZIONI IN CONTANTE
ANCHE NON IN VIOLAZIONE LIMITI ART. 49 IN PARTICOLARE
PRELIEVO / VERSAMENTO CONTANTE
TRAMITE INTERMEDIARI FINANZIARI
UTILIZZO ANOMALO CARTE DI PAGAMENTO
Comunicazione UIF agli intermediari
Ripetuti prelievi contante rilevante ammontare Mediante carte di pagamento
Emesse talora da intermediari esteri
Disponibilità incoerente con normali esigenze
Verifica coerenza con profilo soggettivo del cliente
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
GLI INDICATORI DI ANOMALIA
INDICATORI DI ANOMALIA
MINISTERO GIUSTIZIA 16/4/2010 PROFESSIONISTI E REVISORI
BANCA D'ITALIA 24/8/2010 INTERMEDIARI FINANZIARI
MINISTERO GIUSTIZIA 17/2/2011
LA SUDDIVISIONE IN GRUPPI
Il nuovo provvedimento aggiorna l’allegato C di cui al provvedimento UIC del 24.2.2006 che suddivideva i vari indici in 8 gruppi.
Nella versione attualmente in vigore, l’elenco è strutturato su 6 gruppi (→ 28 indici e relativi sotto indici per un totale complessivo di 51 indicatori).
Indicatori di anomalia : A.connessi al cliente ;
B.connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali ; C.relativi alle modalità di pagamento dell’operazione ;
D.relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi ;
E.relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati ;
F.relativi ad operazioni contabili e finanziarie.
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16/4/2010 INDICATORI DI ANOMALIA
CONNESSI AL CLIENTE
FORNISCE INDICAZIONI INESATTE O INCOMPLETE RILUTTANTE A FORNIRE INFORMAZIONI
SU OGGETTO E SCOPO OPERAZIONE
OPERA IN PAESI CON REGIME ANTIRICICLAGGIO NON EQUIVALENTE
ACCOMPAGNATO DA PERSONE – CON RUOLO NON ACCERTATO
atteggiamenti
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16/4/2010 INDICATORI DI ANOMALIA
CONNESSI A MODALITÀ ESECUZIONE
OPERAZIONI CON SCOPO O OGGETTO ATTIVITÀ CLIENTE
NON COMPATIBILI CON PROFILO PATRIMONIALE
Es. ACQUISTO PARTECIPAZIONI CON MODALITA' NON COERENTI
CON PROFILO
PRESTAZIONI CON MODALITÀ INUSUALI
es. Frequente rilascio deleghe o procure per evitare contatti diretti
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16/4/2010 INDICATORI DI ANOMALIA (segue)
RELATIVI ALLA MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
PROPOSTA DI MODALITÀ DI PAGAMENTO INUSUALI UTILIZZO DI MEZZI DI PAGAMENTO PROVENIENTI DA SOGGETTI TERZI
RELATIVI ALLA COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE SOCIETÀ
RICHIESTA DI PRESTAZIONI CHE HANNO L'EFFETTO DI DISSIMULARE TITOLARE EFFETTIVO
FREQUENTI CAMBIAMENTI TITOLARITÀ AZIENDA IMPIEGO DI SOCIETÀ PARTECIPATE DA INCAPACI
LA NON ESAUSTIVITA' DEGLI INDICATORI
L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva
(anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di
svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo).
RAPPORTO TRA INDICATORI E “SOSPETTO”
L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.
I professionisti valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.
La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più
indicatori di anomalia non è motivo sufficiente per la segnalazione di
operazioni sospette.
NESSUN AUTOMATISMO TRA ANOMALIA E “SOSPETTO”
I professionisti si avvalgono degli indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
In sostanza, non vi è automatismo tra anomalia e sospetto, e pertanto
non tutte le operazioni che presentano anomalie si traducono
necessariamente in operazioni sospette meritevoli di segnalazione.
LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA
(Allegato 2 del DM 16.4.2010 n. 101)
La SOS si fonda su una compiuta valutazione delle informazioni raccolte nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell’attività professionale prestata e sull’individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.
A tal fine, i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico.
Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico, fermo restando l’obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’operazione o della prestazione
ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA (1)
Gli indicatori presentano spesso una valenza eccessivamente generica senza denotare uno specifico rischio di riciclaggio.
La maggior parte degli indicatori appare ricondursi piuttosto ad un unico criterio :
quello della congruenza dell’operazione rispetto alla capacità che, in base alle informazioni note al professionista, il cliente ha di porre in essere la stessa operazione.
ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA (2)
Fra i presidi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, spicca l’obbligo della adeguata verifica della clientela, che impone già di acquisire un’approfondita conoscenza del cliente.
In tale ambito, il professionista è tenuto infatti ad individuare il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, associato al tipo di cliente.
Pertanto l’eventuale anomalia potrebbe essere già riscontrata dal
professionista nella fase di adeguata verifica, essendo oggetto di SOS
esclusivamente eventuali ulteriori situazioni in cui il professionista
ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA (3)
Da ultimo, sempre a conferma dei limiti del sistema, sia pure aggiornato, dei c.d. indicatori di anomalia, risulta assente uno specifico elenco di indici correlati al fenomeno del finanziamento del terrorismo.
Del resto, lo stesso DM 16.4.2010 ammette espressamente che :
…L’individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di
terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo
soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del
fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono
spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di
OSSERVAZIONI CONGIUNTE CNN – CNF - CNDCEC
RICHIESTO MAGGIORE CONCRETEZZA E SPECIFICITÀ
ELENCAZIONE ESAUSTIVA (SALVO AGGIORNAMENTI) DIFFERENZIARLI PER LE VARIE PROFESSIONI
CONTESTATO L'OBLIGATORIETÀ DI APPOSITE PROCEDURE
SCHEMI DI ANOMALIA
Imprese in crisi ed usura (24/09/2009 - 9/8/2011)
Conti dedicati (13 ottobre 2009)
Conversione lire in Euro (9 novembre 2009)
Frodi informatiche (phishing) (5 febbraio 2010)
Iva Intracomunitaria (15 febbraio 2010)
Abuso di finanziamenti pubblici (8 luglio 2010)
Attività di Leasing (17 gennaio 2011)
COMPORTAMENTI ANOMALI IMPRESE IN CRISI
ANOMALIE
ASSETTI PROPRIETARI VARIAZIONI RIPETUTE
INGRESSO SOCI SEDI DIVERSE ACQUISTO AZIENDE IN DIFFICOLTÀ
SOGGETTIVE
RICEZIONE IMPROVVISA FINANZIAMENTI
IMPROVVISO RIPIANAMENTO POSIZIONI DEBITORIE OPERAZIONI SCOLLEGATE DA REALTÀ ECONOMICA CESSIONI BENI LEASING A CONDIZIONI INCOERENTI
OGGETTIVE
COMUNICAZIONE UIF DEL 24/9/2009
COMUNICAZIONE UIF DEL 8/7/2010
COMPORTAMENTI ANOMALI CONNESSI CON FINANZIAMENTI PUBBLICI
COMUNITARI E NAZIONALI PARTICOLARE ATTENZIONE
PASSAGGI QUOTE SOCIETARIE
INGRESSO NUOVI SOCI IN CONCOMITANZA
ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO
COMUNICAZIONE UIF DEL 8/7/2010 (segue)
FASE PRODROMICA EROGAZIONE FINANZIAMENTO PROCESSI IMPROVVISI CAPITALIZZAZIONE
BONIFICI DA SOCI O DA TERZI E
TRASFERIMENTI VERSO SOCIETÁ COLLEGATE APERTURE RAPPORTI CON IMPRESE RECENTI
O NON OPERATIVE O SETTORI ATTIVITÁ DIVERSI
ENTITÁ FINANZIAMENTO RICHIESTO SPROPORZIONALITÁ CRITICITÁ DOCUMENTAZIONE
COMUNICAZIONE UIF DEL 8/7/2010 (segue)
FASE UTILIZZO FINANZIAMENTI
IMMEDIATO TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO INTERMEDIARIO TRASFERIMENTO A TERZI CHE APPARE SCOLLEGATO
RIPETUTI GIRI TRA SOCIETÁ COLLEGATE
TRASFERIMENTI A PF O GIURIDICHE CON SEDI IN PAESI BLACK LIST O NON AML EQUIVALENTE RIMBORSO ANTICIPATO FINANZIAMENTO
SPECIE SE CON FONDI DA PAESI BLACK LIST
COMUNICAZIONE UIF 17/1/2011
SOGGETTIVO RICORRENZA STESSO FORNITORE
ATTIVITA' NON COERENTE CON IL BENE
COLLEGAMENTI TRA FORNITORE E UTILIZZATORE RICORRENZA STESSA SEDE + UTILIZZATORI
RICORRENZA STESSO FO IN CASI INADEMPIENZA
COMUNICAZIONE UIF 17/1/2011
(segue)
OGGETTIVO
INCONGRUENZA OGGETTO SOCIALE / TIPO BENI INADEMPIMENTO UTILIZZATORE
PAGAMENTO CANONI SENZA CONSEGNA BENE
INTERRRUZIONE LAVORI DA PARTE FO SENZA AZIONI CLIENTE
FURTO BENE DENUNCIATO DA TERZI
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI
OBBLIGO DI ASTENSIONE
Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta il professionista si astiene dall'eseguire l'operazione per consentire l'esercizio del potere di sospensione UIF.
Se astensione non è possibile per obbligo di legge a
ricevere l'atto o per natura dell'operazione o per possibile
ostacolo alle indagini in ogni caso obbligo segnalazione
OBBLIGO DI INVIO
Anche se la prestazione / operazione è rifiutata o non eseguita per motivi di sospetto
DIVIETO DI COMUNICAZIONE
TRASMISSIONE SOS
UIC 24/02/2006 Schemi
Forma cartacea
UIF 25/11/2010 Bozza per invio telematico con modulo data entry file XBRL
UIF Provvedimento 4/5/2011 in vigore dal 16/5
UNICO PER TUTTI DESTINATARI
TRASMISSIONE SOS
(segue)
GIUDIZIO VALUTAZIONE RISCHIO OPERATIVITÀ SEGNALATA
CONTENUTO
DATI IDENTIFICATIVI
ELEMENTI INFORMATIVI IN FORMA STRUTTURATA
ELEMENTI DESCRITTIVI IN FORMA LIBERA
LINGUAGGIO DIFFICILE COMPRENSIONE
DATI IDENTIFICATIVI SEGNALAZIONE
TIPOLOGIA DI SOSPETTO
FENOMENO AL QUALE L'OPERAZIONE SOSPETTA È RIFERIBILE
EVENTO CHE ORIGINA SOSPETTO
LIVELLO DI RISCHIO ATTRIBUITO
ALL'OPERATIVITA' SEGNALATA
RICONDUCIBILITÀ A SCHEMI UIF
ELEMENTI INFORMATIVI STRUTTURATI
ES. OPERAZIONE Tipologia
Segno monetario (dare se in uscita e viceversa) Importo complessivo operatività sospetta
Luogo
ES. RAPPORTI
Categoria (es. assistenza, consulenza, altro)
ES. LEGAMI
Relazioni intercorrenti tra I SOGGETTI
ELEMENTI INFORMATIVI IN FORMA STRUTTURATA
ATTRIBUTI DI SOGGETTI CLASSIFICAZIONE per ENTITÀ OPERAZIONI caratteristiche da descrivere RAPPORTI
Di ognuno indicare DOMINIO (ovvero descrizione) es. ENTITÀ Soggetto Soggetto
ATTRIBUTO Natura giuridica Situazione giuridica
DOMINIO Persona fisica Non rilevante
Persona non fisica Scioglimento o liquidazione Procedura concorsuale
Impresa cancellata Altro
ELEMENTI DESCRITTIVI
INFORMAZIONI QUALITATIVE
SU OPERATIVITÀ E MOTIVI SOSPETTO
CONTESTO ECONOMICO / FINANZIARIO
MOTIVI SEGNALAZIONE
VALUTAZIONE ANOMALIE
RICOSTRUZIONE PERCORSO FLUSSI
INVIO SEGNALAZIONE TELEMATICA
Scaricare le istruzioni sul portale INFOSTAT UIF
Registrazione sul portale da parte del segnalante
Compilare modulo di adesione UIF 01
Predisporre messaggio posta elettronica
Allegare al messaggio il modulo UIF01
Trasmettere messaggio mediante posta elettronica certificata