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LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

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Academic year: 2021

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LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI

SOSPETTE

Artt. 41, 43, 45 e 46 D.lgs. 231/2007 DM Giustizia del 16 aprile 2010

Manuale CNDCEC delle procedure per gli studi professionali : paragrafo 5.0

integrato con le indicazioni del documento informativo “IL CONTRASTO AL

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI DEL

PROFESSIONISTA” recentemente approvato dal CNDCEC

(2)

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI

SOSPETTE - articolo 41 D.lgs. 231/2007 -

QUANDO IL PROFESSIONISTA SA

HA RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE CHE:

SOSPETTA

Siano in corso Siano state compiute Siano state tentate

OPERAZIONI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

DEVE INVIARE ALLA UIF LA SEGNALAZIONE

DI OPERAZIONE SOSPETTA

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MODALITÀ ADEMPIMENTO SOS

•  senza ritardo, appena avuta conoscenza delle circostanze che inducono al sospetto

•  possibilmente prima del compimento dell’operazione

•  deve restare riservata (al di fuori dei casi previsti dalla legge, è vietato dare comunicazione, anche nei confronti del soggetto segnalato, della segnalazione effettuata)

•  eventualmente in forma congiunta con gli altri professionisti che assistono il cliente nell’operazione

•  esclusione di responsabilità del segnalante

•  invio diretto attraverso il canale telematico

denominato Infostat : https://infostat-uif.bancaditalia.it

(4)

PROCEDURA INFOSTAT-UIF

L’iter della segnalazione tramite il portale UIF prevede i seguenti passaggi:

•  registrazione per l'accesso al portale Infostat-UIF

•  inserimento della segnalazione comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi (il sistema richiede la compilazione di campi obbligatori relativi a dati informativi dell’operazione, ai soggetti coinvolti e al rapporto professionale)

•  verifica automatica della correttezza formale della segnalazione

•  in assenza di errori formali si procede con la fase di diagnostica: la segnalazione viene sottoposta ad un più sofisticato sistema di controlli per individuare eventuali errori o incongruenze tra i dati e le informazioni fornite

•  stampa (esportazione sul proprio PC) della segnalazione compilata e verificata

•  consegna (invio telematico) della segnalazione: è prevista la possibilità di allegare file ritenuti utili ai fini della comprensione dell’operazione segnalata

•  produzione (esportazione sul proprio PC) della stampa ufficiale della segnalazione conforme al testo inviato alla UIF

•  verifica della ricezione del messaggio di assegnazione del numero di protocollo e di corretta acquisizione della segnalazione da parte della UIF

L’iter della segnalazione può ritenersi concluso solo quando il segnalante, dopo aver effettuato la consegna ufficiale, riceve il messaggio di corretta acquisizione della segnalazione.

Le informazioni complete da consultare per provvedere all’invio della segnalazione

tramite il portale UIF sono rese disponibili sul portale https://uif.bancaditalia.it

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IPOTESI DI ESONERO DALLA SOS

Gli obblighi di SOS non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o nel corso dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, inclusa la consulenza prestata sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. Tale esenzione dall’obbligo di segnalazione si applica anche per i giudizi arbitrali e per la risoluzione di controversie innanzi agli organismi previsti dalla legge.

Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette

non si applicano anche per l’attività svolta a seguito di

incarico conferito da parte dell’Autorità giudiziaria.

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Manuale CNDCEC: procedura SOS

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