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IL PORTALE DELLE

VENDITE PUBBLICHE E LE ASTE TELEMATICHE AI

SENSI DEL D.M. 32/2015

BERGAMO, 17 APRILE 2018

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo –

Commissione «Procedure concorsuali e funzioni giudiziarie»

Consigliere delegato: Dott. Alberto Carrara Presidente: Dott.ssa Maria Rachele Vigani

Gruppo di lavoro «Procedure esecutive, delegati alla vendita e custodie»

Componenti:

Dott.ssa Alessandra Cannizzo Dott. Angelo Manazza

Dott. Fabio Fassi Dott. Giovanni Pietro Rota

Dott. Fabrizio Longoni Dott. Tommy Savoldi

Dott. Gimmi Majelli Dott. Paolo Carobbio

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

A. L’art. 13 c. 1 lett. b) D.L. 83 del 27 giugno 2015 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 ha modificato l’art. 490 c.p.c. “Pubblicità degli avvisi”

Art. 490 c.p.c. comma 1

• Obbligo inserimento degli avvisi nel portale delle vendite pubbliche («Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"»)

Art. 490 c.p.c. comma 3

• il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte uno o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o sui quotidiani di informazione nazionali …

• Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.

B. L’art. 4 c. 1 lett. d) D.L. 59 del 3 maggio 2016 convertito dalla L. 30 giugno 2016 n.

119 ha modificato il comma 5 dell’art. 560 c.p.c. “Modo della custodia”

Art. 560 c.p.c. comma 5

La richiesta di visita dell’immobile posto in vendita deve essere effettuata solo attraverso il portale delle vendite. («Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro

quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli

interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro»)

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

C. L’art. 4 c. 1 lett. e) D.L. 59 del 3 maggio 2016 convertito dalla L. 30 giugno 2016 n. 119 ha modificato il comma 4 dell’art. 569 c.p.c. “Provvedimento per l’autorizzazione della vendita” in relazione alle vendite immobiliari.

Art. 569 c.p.c. comma 4

Obbligo di effettuare le vendite immobiliari con modalità telematiche («Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter

delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»)

D. L’art. 48 del D.L. 90 del 24 giugno 2014 convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 ha modificato il comma 6 dell’art. 530 c.p.c. “Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita” in relazione alle vendite mobiliari.

Art. 530 c.p.c. comma 6

Obbligo di effettuare le vendite mobiliari con modalità telematiche («Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi

dell'art. 532, nonché' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli

interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura») 3

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ARTICOLI MODIFICATI

A. Pubblicità della vendita

L’art. 13 c. 1 lett. b) D.L. 83 del 27 giugno 2015 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 ha introdotto alcune modifiche all’art. 490 c.p.c. “Pubblicità degli avvisi”

Modifica dell’art. 490 c.p.c.

I. “Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche“.

II. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

III. Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte uno o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali … Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.”

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ARTICOLI MODIFICATI

B. Richiesta di visita dell’immobile

L’art. 4 c. 1 lett. d) D.L. 59 del 3 maggio 2016 convertito dalla L. 30 giugno 2016 n.

119 ha introdotto una modifica dell’art. 560 c.p.c. “Modo della custodia”, secondo cui la richiesta di visita dell’immobile può essere effettuata solo tramite il Portale delle Vendite Pubbliche.

Modifica dell’art. 560 c.p.c.

V.

“Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.”

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ARTICOLI MODIFICATI

C. Vendite immobiliari con modalità telematiche

L’art. 4 c. 1 lett. e) D.L. 59 del 3 maggio 2016 convertito dalla L. 30 giugno 2016 n.

119 ha introdotto una modifica dell’art. 569 c.p.c., quarto comma, “Provvedimento per l’autorizzazione della vendita” rendendo obbligatoria l’effettuazione delle vendite di cui all’art. 569, con modalità telematiche.

Modifica dell’art. 569 c.p.c.

IV.

“Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.”

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ARTICOLI MODIFICATI

D. Vendite mobiliari con modalità telematiche

L’art. 48 c. 1 del D.L. 90 del 24 giugno 2014 convertito dalla L. 11 agosto 2014 n.

114, ha modificato l’art. 530 comma 6 rendendo obbligatoria l’effettuazione delle vendite mobiliari di cui all’art. 530, con modalità telematiche.

Modifica dell’art. 530 c.p.c.

V.

“Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”.

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ENTRATA IN VIGORE

In tema di pubblicità degli avvisi

L’entrata in vigore delle citate novità è stata espressamente subordinata dal legislatore all’emanazione di specifiche disposizioni attuative:

L’art. 14 c. 1 lett. c) D.L. 83/2015 convertito dalla L.132/2015 ha introdotto l’art. 161-quater d.a. c.p.c.

stabilendo le “Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche”

I. “La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche …”

L’art. 23 c. 2 D.L. 83/2015 convertito dalla L.132/2015 ha stabilito che l’entrata in vigore della disposizione precedente decorra dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero.

“Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.”

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ENTRATA IN VIGORE

La pubblicazione del provvedimento è avvenuta in data 20 gennaio 2018.

Conseguentemente, l’obbligatorietà della pubblicazione degli avvisi sul PVP è scattata dal 19 febbraio 2018 o 20 febbraio 2018 (si veda Circolare del Tribunale di Bergamo II Sezione civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari e Fallimenti).

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ENTRATA IN VIGORE

In tema di vendite con modalità telematiche e richiesta di visita dell’immobile

L’entrata in vigore delle novità è stata subordinata dal legislatore all’emanazione di specifiche disposizioni attuative:

L’art. 4 c. 3-bis D.L. 59/2016 convertito dalla L. 119/2016, citato dalla comunicazione del 24/1/2017 del Direttore generale del Ministero della Giustizia, ha stabilito che la piena funzionalità del portale deve essere attestata da Decreto del Ministro della giustizia.

“Con decreto del Ministro della Giustizia … e' accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche”

L’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 5 Dicembre 2017, ha accertato la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche:

“È accertata la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche, in conformità all’art. 4, comma 3 -bis , del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119, concernente «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione».

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ENTRATA IN VIGORE

L’art. 4 c. 4-bis D.L. 59/2016 convertito dalla L. 119/2016 ha stabilito che la richiesta di visita deve essere effettuata tramite il PVP a decorre dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma precedente.

“La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, e' formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis”

L’art. 4 c. 5 D.L. 59/2016 convertito dalla L. 119/2016 ha stabilito che la disposizione di cui al comma 1, lettera e) (recante l’obbligatorietà delle vendite immobiliari con modalità telematiche) si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto di cui al comma precedente.

“La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis)”

L’art. 48 c. 2 D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui al c. 1 (recante l’obbligatorietà delle vendite mobiliari con modalità telematiche) a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

“Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno

successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” 11

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R IFERIMENTI NORMATIVI E ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ENTRATA IN VIGORE

In tema di vendite immobiliari e richiesta di visita dell’immobile mediante il PVP, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2017 è avvenuta in data 10/01/2018. Pertanto l’obbligatorietà è scattata a partire dal 10/04/2018.

In tema di vendite mobiliari, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 114/2014 è avvenuta in data 18/08/2014 con la conseguente entrata in vigore delle disposizioni a partire dal 17/09/2014. Deve comunque segnalarsi che tale obbligatorietà è rimasta sospesa in attesa dell’entrata a regime del Portale delle Vendite Pubbliche, avvenuta il 10/04/2018.

N.B. Le vendite già disposte dal giudice a tale data, continueranno a seguire le disposizioni della relativa ordinanza di vendita. In tutti i casi in cui il giudice, per qualunque motivo debba emettere una nuova ordinanza di vendita troveranno applicazione le nuove disposizioni.

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N ATURA , OBBLIGHI E RUOLO DEL

GESTORE DELLE VENDITE TELEMATICHE

NATURA

Secondo il D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 del Ministero della Giustizia (di seguito anche D.M.

n. 32 del 2015) il «gestore della vendita telematica» (di seguito anche G.V.T.) è il soggetto:

costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica (art. 2, c.1, lett. b, D.M. n. 32 del 2015);

in possesso dei requisiti (ai sensi dell’ art. 4 del D.M. n. 32 del 2015), necessari per essere iscritto (articolo 3 del citato decreto) presso “il registro dei gestori della vendita telematica”

istituito presso il Ministero della Giustizia e tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e sotto la responsabilità del direttore generale della giustizia civile (di seguito anche responsabile).

Tali requisiti sono:

i. la costituzione in forma di società di capitali;

ii. il possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica con determinati massimali a seconda dei distretti di Corte d’Appello in cui si intenderà svolgere il servizio di vendita telematica (tre milioni di Euro per due o più distretti di CdA o per i distretti di Roma, Milano, Palermo e Napoli, un milione di Euro negli altri casi);

iii. il possesso di un manuale operativo dei servizi e di un piano di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali;

iv. il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di condanne da parte degli amministratori, dei sindaci, dei procuratori della società.

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N ATURA , OBBLIGHI E RUOLO DEL

GESTORE DELLE VENDITE TELEMATICHE

OBBLIGHI

Obblighi di comunicazione del G.V.T. (art. 7 del D.M. n.

32 del 2015):

Il gestore della vendita telematica è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile del Ministero, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 32 del 2015.

Il gestore della vendita telematica trasmette con modalità telematiche, entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi ai beni che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti.

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N ATURA , OBBLIGHI E RUOLO DEL

GESTORE DELLE VENDITE TELEMATICHE

OBBLIGHI

Obbligo di istituire un registro informaticodegli incarichi di vendita telematica

Ciascun gestore della vendita telematica (ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 32 del 2015), è tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, indicando:

i. il numero d'ordine progressivo per anno;

ii. l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato;

iii. se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare;

iv. se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario;

v. se procede alle operazioni di vendita con modalità sincrona, asincrona o mista;

vi. il numero dei lotti posti in vendita;

vii. per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita, il prezzo di vendita;

viii. le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall' autorità competente.

Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, comunicata ai gestori mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il gestore della vendita telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel registro e relativi agli eventi verificatisi nel corso dell'anno precedente. La trasmissione ha luogo con modalità telematiche ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Il gestore della vendita telematica è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

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N ATURA , OBBLIGHI E RUOLO DEL

GESTORE DELLE VENDITE TELEMATICHE

OBBLIGHI

Altri Obblighi

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 32 del 2015, il gestore della vendita telematica ha inoltre i seguenti obblighi e divieti da rispettare nell’esercizio delle sua attività:

i.

non può partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d’Appello rispetto al quale è stato iscritto.

ii.

Il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o un suo procuratore, deve sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che il gestore non si trova in conflitto d’interessi con la procedura (la predetta dichiarazione deve essere portata a conoscenza del giudice al momento dell’accettazione dell’incarico).

iii.

deve dotarsi di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalità di esecuzione dei servizi, nonché i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche.

iv.

Nel caso di violazione degli obblighi previsti a carico del gestore della vendita telematica, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione del G.V.T. dal registro.

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N ATURA , OBBLIGHI E RUOLO DEL

GESTORE DELLE VENDITE TELEMATICHE

RUOLO

Il G.V.T., per la gestione della vendita telematica, dispone di un portale definito, dall’art. 2 lett. o del D.M. n. 32 del 2015, come “il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security); il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS.”

SSL/TLS sono protocolli crittografici di presentazione usati nel campo delle telecomunicazioni e dell'informatica che permettono una comunicazione sicura dalla sorgente al destinatario (end-to-end) su reti TCP/IP (Transmission Control Protocol e Internet Protocol) fornendo autenticazione, integrità dei dati e cifratura.

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N ATURA , OBBLIGHI E RUOLO DEL

GESTORE DELLE VENDITE TELEMATICHE

RUOLO

I ruoli e le funzioni del G.V.T., previsti dal D.M. n. 32 del 2015, al fine di garantire un’asta telematica trasparente, regolare e sicura, sono di seguito brevemente riportati:

i. mette a disposizione degli interessati il software realizzato dal Ministero per effettuare l’offerta della vendita telematica (art. 12 c. 3);

ii. acquisisce le offerte presentate ed inviate automaticamente dal Ministero della Giustizia (art. 14);

iii. fornisce notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet deicasi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia (art. 15 c. 1) ed in caso di mancato funzionamento del sistema non programmato permette la partecipazione alle operazioni di vendita all’offerente che documenta la tempestiva presentazione (art. 15 c. 2);

iv. almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, invia, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale e le credenziali per l'accesso al portale stesso (art. 16).

v. verifica le operazioni di vendita, gli offerenti partecipanti e l’esito delle cauzioni(art. 17);

vi. allestisce e visualizza sul proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli altri partecipanti, al giudice o al referente della procedura; allo stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi (art. 19);

vii. Garantisce, nel corso delle operazioni di vendita, l’accesso degli offerenti al portale e ai dati contenuti nel documento informatico di cui all'articolo 14, comma 3, e sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2. (art. 20).

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I L “P

ORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

” – CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

Il 17 luglio 2017 è entrato in funzione il portale delle vendite pubbliche, istituito dall’art.

13, co. 1, lett. b, n. 1 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; alla predetta data il portale era infatti già in esercizio e su disposizione dell’autorità giudiziaria era possibile procedere alla pubblicazione degli avvisi.

Dal 19 (o 20) febbraio 2018 (decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione delle specifiche tecniche attuative del portale sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 20 gennaio 2018) è decorso l’obbligo di utilizzare il portale per pubblicarvi gli avvisi di messa in vendita di beni immobili e mobili oggetto di procedure esecutive e concorsuali, nonché di altri procedimenti.

Il portale delle vendite pubbliche, accessibile attraverso i seguenti siti:

https://venditepubbliche.giustizia.it, https://portalevenditepubbliche.giustizia.it e https://pvp.giustizia.it, sostituisce di fatto l’affissione per tre giorni consecutivi nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In sintesi, il portale, consente: i) la pubblicazione degli avvisi di vendita con i relativi allegati, ii)la trasmissione dei dati degli avvisi (e non i documenti ufficiali della vendita) ai siti di pubblicità ed al gestore delle vendite telematiche qualora sia previsto, iii) la ricerca ed il monitoraggio delle inserzioni, iv) la verifica del regolare funzionamento ed il rispetto dell’accessibilità dei siti internet di pubblicità, v)la prenotazione di visite all’immobile per i soggetti interessati (richiesta, quest’ultima, che potrà avvenire esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche).

Il PVP offre uno strumento mediante il quale gli operatori possono accedere non solo agli avvisi ed alla documentazione inerenti le procedure che hanno luogo presso il tribunale del circondario in cui gli stessi risiedono, ma a tutte le vendite pubbliche, senza limite territoriale, sia a quelle telematiche, sia a quelle che venissero effettuate esclusivamente con modalità analogiche.

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I L “P

ORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

” – CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

Ilsoggetto legittimato ed obbligatoalla pubblicazione sul portale delle venditepubbliche è colui che ha ricevuto l’incarico nell’ambito del procedimento giudiziario(ad esempio il curatore fallimentare, il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo, il professionista delegato per le operazioni di vendita, il creditore munito di titolo esecutivo).

Il PVP è uno strumento distinto dal sistema delle vendite telematiche, al quale comunque è strettamente connesso, tanto che l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della vendita telematica è stata subordinata all’accertamento della funzionalità del portale, ed è stata successiva alla previsione degli obblighi pubblicitari riguardanti il portale.

Il sistema prevede che il PVP sia:i)attivato nei contenuti dal soggetto legittimato ed obbligato alla pubblicazione; ii) consultato dal pubblico degli operatori interessati; iii) impiegato dal custode per la gestione delle visite; iv) controllato dall’autorità giudiziaria, tenuta alla verifica della corrispondenza tra l’ordinanza di vendita e quanto effettivamente pubblicato; v) utilizzato dai servizi statistici del ministero ai fini del monitoraggio dell’andamento delle vendite giudiziarie.

Il PVP ha un’area pubblica a cui è possibile a tutti accedere anche essendo privi di specifiche credenziali e senza che sia necessario essere identificati o legittimati; in tale area è possibile per tutti gli interessati visualizzare gli avvisi e le inserzioni riguardanti beni immobili, mobili, aziende, crediti e valori, marchi, brevetti e altro, consultare la normativa di riferimento, le istruzioni operative e le risposte alle domande più ricorrenti (faq), visualizzare i diversi Tribunali e i rispettivi annunci, accedere alla sezione delle news.

Nell’area pubblica del PVP l’operatore interessato si può iscrivere a un servizio per l’invio degli avvisi di vendita che possano essere di suo interesse, tramite la sezione “Iscrizione alla newsletter”, così come espressamente previsto dall’art. 161-quater, comma 2, disp att c.p.c. («Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.»)

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I L “P

ORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

” – CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

Il PVP ha poi un’area riservata a cui possono accedere gli utenti del ministero e degli uffici giudiziari, o gli utenti esterni, mediante identificazione informatica; l’area riservata permette agli utenti autorizzati di accedere, per quanto di loro competenza, alla gestione operativa del Portale, e di utilizzare le funzionalità disponibili. Naturalmentetra gli utenti autorizzati all’accesso all’area riservata sono compresi i soggetti tenuti alla pubblicazione degli avvisi di vendita, tra i quali rientrano il professionista delegato per le operazioni di vendita, il commissionario, eventualmente il creditore pignorante o il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, i curatori fallimentari e i liquidatori nei concordati preventivi.

Tra le funzioni del PVP vi è quella di trasmettere i dati relativi alla pubblicazione degli avvisi di vendita ai siti internet di pubblicità (qualora sia prevista anche tale forma pubblicitaria) e al gestore delle vendite telematiche (nel caso in cui sia prevista la procedura di vendita telematica). Inoltre il PVP deve inviare all’Ufficio Giudiziario competente, il giorno prima di quello fissato per la procedura di vendita, la certificazione relativa alla pubblicazione dell’inserzione, che dovrà potere essere consultata dagli utenti dell’Ufficio Giudiziario all’interno dell’area riservata del Portale; un’eventuale difformità della pubblicazione rispetto alle previsioni dell’ordinanza di vendita potrà essere oggetto di opposizione all’atto esecutivo.

Il PVP deve poi pubblicare, sempre nell’area riservata accessibile al Ministero della Giustizia e agli utenti degli Uffici Giudiziari, i dati statistici riguardanti gli accessi al Portale stesso e ai controlli eseguiti durante il monitoraggio. Tali informazioni, unitamente a quelle che verranno fornite dai gestori delle vendite telematiche, permetteranno la creazione di una banca dati di considerevoli dimensioni sull’andamento delle vendite forzate in Italia, obiettivo che, peraltro, è senz’altro tra i motivi per cui il legislatore ha previsto la normativa in esame.

Infine si segnala che tra le carenze del sito che sono ad oggi evidenziate dagli operatori vi sono una limitata attenzione alla presentazione dei beni messi in vendita (che sono introdotti da un‘immagine standard), l’impossibilità di localizzare il bene su mappa, un motore di ricerca non funzionale, la presenza di una versione in sole tre lingue (italiano, inglese e tedesco).

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L A VENDITA TELEMATICA - LA PUBBLICAZIONE DELL AVVISO DI VENDITA GLI OBBLIGHI PUBBLICITARI

La pubblicità degli avvisi sul Portale delle Vendite Pubbliche deve essere effettuata ad opera del soggetto legittimato alla pubblicazione stessa, ritualmente censito nei registri di cancelleria e cioè:

i. Dai professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c. nelle procedure esecutive («Il giudice dell'esecuzione, …, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, …»);

ii. Dalcommissionario;

iii. Daiprofessionisti nominati nell’ambito delle procedure di insolvenza quali i curatori fallimentari ed i liquidatori nel concordato preventivo; si sottolinea che sono da ritenersi tenuti alla pubblicità sul portale tutti i soggetti che effettuano una vendita ai sensi dell’art. 182 L.F., anche se non sia nominato il liquidatore, come nel caso di un concordato in continuità in cui il piano preveda la cessione di assets dell’impresa;

iv. Dailegali dei creditori, nei casi residuali in cui ad essi spetti la pubblicazione.

L’art. 490, co. 1, c.p.c. non prevede alcun termine per effettuare la pubblicità sul Portale; tuttavia, qualora si consideri che, quando la vendita riguarda determinate categorie di beni, il PVP è tenuto a trasmettere i dati agli «appositi siti internet» di cui al comma 2 dello stesso articolo 490 c.p.c. e che, nei predetti siti, l’avviso deve essere inserito «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto», è necessario che la pubblicazione sul PVP sia effettuata almeno 10/15 giorni prima della scadenza del termine citato. In definitiva è opportuno che la pubblicazione sul PVP dell’avviso di vendita riguardante i beni di cui all’articolo 490, comma 2, c.p.c. (beni mobili registrati di valore superiore a 25mila Euro e beni immobili) sia prudenzialmente eseguita60 giorni primadella data fissata per la presentazione delle offerte o per la vendita.

La pubblicità sul Portale sostituisce esclusivamente l’affissione dell’avviso nell’albo dell’ufficio giudiziario prevista dal previgente art. 490 c.p.c., quindi è fatta salva ogni altra forma di pubblicità commerciale, disposta dal giudice nell’ordinanza di vendita o di delega alla stessa. Va infatti precisato che ogni altra forma di pubblicità disposta nelle direttive di delega o inserita nel programma di liquidazione deve essere eseguita secondo quanto già previsto, ma solo dopo l’esecuzione della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, che costituisce un passaggio obbligato.

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L A VENDITA TELEMATICA - LA PUBBLICAZIONE DELL AVVISO DI VENDITA GLI OBBLIGHI PUBBLICITARI

La pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche necessita del pagamento, per ogni tentativo di vendita, del contributo alla pubblicazione, pari ad euro 100,00 per ciascun lotto. L’adempimento di tale obbligo di legge dovrà essere assolto:

i.

Utilizzando i fondi attivi della procedura, richiedendo al Giudice la liquidazione di un congruo fondo spese (tenuto conto che la pubblicazione per ciascun lotto richiede un contributo di euro 100,00 e che prudenzialmente occorre coprire la pubblicazione di tre esperimenti di vendita);

ii.

In caso di assenza di fondi della procedura, provvedendo, previa attestazione del Giudice che la procedura è priva di fondi ex art 144 T.U. Spese di Giustizia, a richiedere la prenotazione a debito a norma 146 comma 1 TU Spese Giustizia, come prescritto dall’art. 18 bis stesso TU.

iii.

Nel caso in cui non siano anticipati i fondi per la pubblicità, l’impossibilità di procedere alla pubblicazione dell’avviso dà luogo all’estinzione della procedura, in applicazione dell’art. 631-bis c.p.c., secondo cui «se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo».

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L A VENDITA TELEMATICA - LA PUBBLICAZIONE DELL AVVISO DI VENDITA GLI OBBLIGHI PUBBLICITARI

Mediante il sito

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/pagamento_importo_fisso_PdV_v2.pdf si può accedere al «Vademecum per il pagamento telematico» in cui viene specificato che il pagamento su canale telematico dell’importo fisso dovuto per la pubblicazione di un avviso di vendita è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011 e successivi aggiornamenti.

Il pagamento telematico può essere eseguito utilizzando l’apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi del portale PST Giustizia (non quindi nel PVP), previa autenticazione tramite smart card o chiavetta.

Il versamento può essere eseguito esclusivamente attraverso uno dei circuiti bancari proposti dal sistema (banche aderenti all’infrastruttura “PagoPA” e disponibili al link Elenco Prestatori di Servizio) utilizzando gli strumenti di pagamento indicati, per ogni operatore finanziario, al link citato. Nel caso di utilizzo dell'addebito su conto corrente, il pagatore deve essere titolare di un conto corrente aperto presso il Prestatore di Servizio selezionato.

E’ espressamente segnalato che «al momento non è disponibile il pagamento tramite il canale Poste Italiane».

A fronte di una operazione di pagamento, il sistema restituisce una ricevuta di avvenuto versamento (ricevuta telematica, RT), nella forma di documento informatico, formato xml, firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento (prestatore di servizio di pagamento); La RT così ottenuta può essere utilizzata, previo salvataggio in locale, caricandola nel sistema del Portale delle Vendite.

Come indicato all'art 26 c. 11 del Provvedimento Dirigenziale SIA del 18 luglio 2011, relativo alle specifiche tecniche richiamate dall'art 34 del DM 21 febbraio 2011 n° 44, per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge(art 4 del decreto MEF del 9/10/2006). L'istanza di rimborso deve essere pertanto presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura e per l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate.

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L A MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto identificato in maniera inequivoca.

A tal fine due sono le modalità previste:

i. utilizzo di una casella PEC identificativa (PEC-ID) rilasciata da un gestore di PEC iscritto in un apposito registro ministeriale e conforme ai requisiti indicati nell’art. 12 del Regolamento ex DM n.32/2015. La PEC-ID è una particolare casella di PEC che consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 65, comma 1, lettera "c-bis" del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 "Codice dell’Amministrazione Digitale"). La PEC-ID prevede che il titolare della casella di posta abbia ricevuto le credenziali per l’accesso al servizio previa identificazione da parte del gestore, anche per via telematica, secondo modalità definite con Regole Tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale (che rimanda al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/09/2012), e ciò sia attestato dal gestore stesso nel messaggio o in un suo allegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 («Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l’attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.») e 3

(«Quando l’identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell’articolo 26. Quando l’offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell’Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.»)del Regolamento citato;

ii. utilizzo di una qualsiasi casella PEC, anche non identificativa e anche appartenente ad un soggetto diverso da chi intende presentare la domanda, purché in tal caso l’offerente firmi digitalmente tutta la documentazione prima di procedere all'invio.

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L A MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La persona fisica che compila l’offerta nel sistema, definita “presentatore”, può coincidere o meno con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di persone giuridiche che propongono l’offerta per lo stesso lotto) ed è il soggetto che invia l’offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC. Tale previsione peraltro non contrasta con il previgente sistema, in cui era previsto che chi depositava fisicamente la busta contenente l’offerta, poteva essere un soggetto diverso dall’effettivo offerente.

Considerando però che tale fattispecie non pare essere stata regolamentata e che, visti i principi che informano le vendite telematiche, potrebbe generare problematiche anche in punto di legittimità a partecipare all’asta, può essere opportuno che le ordinanze prevedano espressamente l’impossibilità di presentare le offerte utilizzando caselle di posta elettronica certificata diverse da quelle dell’effettivo offerente.

Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la

procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella PEC per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura

privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

Quando l’offerta è sottoscritta con firma digitale, essa può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata normale, priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del Regolamento ex DM n.32/2015. Si segnala peraltro che, per potere utilizzare la modalità alternativa alla predetta, è necessario usufruire della prestazione di un operatore che sia iscritto nell’apposita area del Portale dei Servizi

Telematici, a norma dell’art. 13, co. 4, del Regolamento ex DM 32/2015.

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L A MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il contenuto della domanda di partecipazione alla vendita telematica è rigidamente indicato nel modello ministeriale e prevede inderogabilmente tutte le indicazioni di cui all’art.12 Regolamento ex DM n.32/2015:

i. i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA (gli offerenti possono essere anche più d’uno);

ii. l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

iii. l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

iv. il numero o altro dato identificativo del lotto;

v. la descrizione del bene;

vi. l'indicazione del referente della procedura;

vii. la data e l'ora fissate per l'inizio delle operazioni di vendita;

viii. il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di

partecipazione all'incanto;

ix. l'importo versato a titolo di cauzione;

x. la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

xi. il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui al precedente punto;

xii. l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;

xiii. l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.

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L A MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – L A CAUZIONE

Considerato che nell’offerta devono essere indicati gli estremi del pagamento della cauzione è importante che il pagamento della stessa avvenga preventivamente e che la ricevuta di pagamento, unitamente ai vari documenti che si intendono allegare siano a disposizione, in formato elettronico, di chi intende presentare l’offerta.

L’art. 25, co. 6, DM 32/2015 stabilisce le modalità di versamento della cauzione:

«Quando sono fissate modalità di versamento della cauzione che consentono al gestore di verificare l’effettivo pagamento della stessa con modalità automatizzate e contestualmente alla presentazione dell’offerta, la registrazione può essere effettuata nell’ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, la registrazione e il versamento della cauzione sono effettuati almeno cinque giorni prima dell’inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita; il gestore abilita a partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione.»

La seconda parte dell’articolo si riferisce al pagamento mediante bonifico bancario, che deve effettuato almeno cinque giorni prima dell’asta perché possa essere verificato l’accredito.

Si segnala sul punto che mentre l’art. 17, comma 2, DM 32/2015 prevede che il gestore della vendita telematica verifichi l’effettivo versamento della cauzione e dell’esito della verifica informi immediatamente il giudice o il referente della procedura, l’art. 571 c.p.c. pone a carico dei predetti il controllo sulla congruità della

cauzione prestata.

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L A MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Di seguito si elencano i passaggi perla compilazione del modulo dell’offerta, come illustrati nel «Modulo web – Offerta telematica – Manuale Utente» reperibile sul PVP:

i. Il «passo» numero 1 è indicato come «Lotto»; in esso sono per prima cosa identificati, in modalità di sola lettura, i dati del lotto in vendita per cui si intende partecipare alla gara.

ii. Nel «passo» numero 2 («Presentatore») sono riportate tutte le generalità e i riferimenti del presentatore. Come scritto in precedenza, nel sistema è definito “presentatore” la persona fisica che compila l’offerta e può coincidere con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di persone giuridiche che propongono l’offerta per lo stesso lotto) e che invia l’offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC. La PEC del presentatore deve essere obbligatoriamente indicata, essendo lo strumento da utilizzarsi per trasmettere l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento.

iii. Il «passo» numero 3 è denominato («Offerente»); devono essere inseriti i dati di tutti gli offerenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, o enti collettivi. I dati degli offerenti sono a loro volta suddivisi in sottosezioni da compilare a cura del presentatore.

iv. Il passo numero 4 («Quote - Titoli di partecipazione») è costituito da una pagina contenente le sezioni (tante quante il numero degli offerenti definiti nel passo Offerente) con i dati inerenti alla partecipazione dei singoli Offerenti. Le sezioni sono tutte da compilare a cura del presentatore il quale deve indicare: Diritto e Quota di partecipazione del singolo offerente, Titolo con cui partecipa l’offerente ed, in allegato, i documenti comprovanti la titolarità di cui dichiara di essere investito.

v. Nel «passo» numero 5 («Offerta») si devono inserire i dati dell’offerta. Devono essere precisati, dunque, il prezzo offerto e il termine di versamento della cauzione, gli estremi della cauzione (bonifico bancario, carta di credito, fideiussione, altro) e inseriti gli allegati indispensabili per la validità dell’offerta (es. copia della fideiussione se per la cauzione si è utilizzato tale mezzo, procura rilasciata dall’offerente al presentatore, ecc.). Il formato ammesso è PDF oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25MB.

vi. Nel «passo» numero 6 («Riepilogo») è possibile controllare il riepilogo in cui vengono riportate tutte le sezioni compilate relative all’offerta telematica presentata. Una volta compilata l’offerta, al termine del riepilogo dei dati, affinché sia inequivocabilmente individuato chi intende partecipare alla vendita telematica, il presentatore può procedere in due modi a:

confermare direttamente l’Offerta, in tal caso il sistema invia una mail alla posta ordinaria (PEO) o alla PEC, come scelto dal presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l’offerta inserita e salvata in un’area riservata ed inoltre genera la funzione crittografica Hash associata all’offerta stessa necessaria per effettuare il pagamento del bollo digitale;

firmare digitalmente l’Offerta prima di confermarla nel caso non ci si avvalga di una PEC-ID per l’invio

dell’offerta completa e criptata al Ministero della Giustizia. 29

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L A MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo la conferma dell’offerta viene visualizzato l’esito dell’inserimento dell’offerta.

L’ultimo adempimento riguarda il pagamento del bollo digitale.

L’offerta nel frattempo è temporaneamente salvata, in un’area riservata, priva di bollo. A questo punto il presentatore deve dichiarare:

i.

di essere esente dal pagamento del bollo;

ii.

di provvedere in autonomia a pagarlo e ad allegarlo alla mail unitamente all’offerta. Nella normalità dei casi il bollo digitale dovrà essere pagato.

Si noti che l’offerta può essere presentata anche senza bollo, benché in tal caso si incorra in procedure di recupero coatto, aggravi e sanzioni.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DM 32/2015, l’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia; dunque solo dopo che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia, ricevuta che il presentatore ha diritto di richiedere ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DM 32/2015.

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L A MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta per la vendita telematica ritualmente depositata viene automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita e quindi trasmessa al gestore incaricato della vendita il quale, almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi al proprio portale. Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell’offerta (secondo quanto previsto dal DM n.32/2015, art. 16).

Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute, può visualizzare i documenti anonimi presentati da tutti i presentatori e, finalmente, partecipare alle operazioni relative all’esperimento di vendita per cui ha presentato l’offerta.

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M ODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE CON MODALITÀ

TELEMATICHE VENDITA SINCRONA , SINCRONA MISTA , ASINCRONA

Si premette quanto segue riguardo alle FONTI: il riferimento diretto è il DM 26/2/2015 n. 32 GU 24.3.2015 che le prevede lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche nei termini che seguono:

o art. 21:Vendita sincrona telematica

i. Nel caso di vendita sincrona, l’offerta e la domanda di partecipazione all’incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a norma degli articoli 12 e 13.

o art. 22:Vendita sincrona mista

i. Quando il giudice lo dispone, l’offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all’incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in cancelleria.

ii. Coloro che hanno formulato l’offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità. Coloro che hanno formulato l’offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.

iii. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, i dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

o art. 23: Verbale della vendita sincrona e sincrona mista

i. Per la redazione del verbale, il giudice o il referente della procedura può utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni. I predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice o al referente della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell’aggiudicatario, la cauzione da quest’ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.

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M ODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE CON MODALITÀ

TELEMATICHE VENDITA SINCRONA , SINCRONA MISTA , ASINCRONA

art. 24: Vendita asincrona

i.

Il giudice può disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell’ambito di un determinato lasso temporale.

ii.

L’offerta è presentata esclusivamente in via telematica a norma degli articoli 12 e 13 DM 32/2015. Ricevute le offerte, il giudice o il referente della procedura, sentite le parti e i creditori iscritti non intervenuti, compie le verifiche di cui all’art. 18 e invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta con le modalità di cui al comma 1. Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all’indirizzo di posta elettronica di cui all’art. 12, comma 1, lettera n) e con SMS.

iii.

Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata. Al giudice o al referente della procedura il gestore trasmette l’elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da quest’ultimo versata e il prezzo offerto, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa luogo alla vendita e provvede a norma dell’art. 574 del c.p.c.(«Provvedimenti relativi alla vendita»).

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M ODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE CON MODALITÀ

TELEMATICHE VENDITA SINCRONA , SINCRONA MISTA , ASINCRONA

Il DM 32/2015 è richiamato dall’art. 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile che dispone “Il Ministero della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche”.

A sua volta il citato art. 161-ter è richiamato dall’art. 569, comma 4, c.p.c., nel testo riscritto dall’art. 4, comma 1, lett. e) del D.L. 59/2016 secondo cui il Giudice con l’ordinanza di vendita “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.

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M ODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE CON MODALITÀ

TELEMATICHE VENDITA SINCRONA , SINCRONA MISTA , ASINCRONA

Dunque, come previsto dal decreto ministeriale citato, le tipologie di vendita telematica sono tre: la vendita sincrona, la vendita sincrona mista, la vendita asincrona.

Volendo spiegare le caratteristiche in parole diverse rispetto a quelle utilizzate dal Ministero con brevi commenti, si evidenzia che:

i. la vendita sincrona telematica è la modalità più vicina alla vendita tradizionale e si distingue per il solo fatto che i rilanci sono compiuti dai singoli offerenti che partecipano alla gara in modalità telematica: la formulazione dei rilanci avviene infatti nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;

ii. la vendita sincrona mista è una vendita definibile a “doppio binario” perché consente di presentare offerte e rilanci sia nelle forme tradizionali che in quelle telematiche e permette la partecipazione anche a chi non voglia o non sia in grado di cimentarsi con lo strumento telematico: la formulazione dei rilanci avviene pur sempre nella medesima unità di tempo ma, a seconda della scelta operata dall’offerente, con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti, previa presentazione di offerta telematica, oppure comparendo avanti al giudice o al referente della procedura, previa presentazione di offerta analogica (la procedura è macchinosa a causa dell’alternanza delle offerte e dei rilanci telematici e analogici, non facilmente gestibili quanto a coordinamento e armonizzazione); Si deve inoltre segnalare che la vendita sincrona mista potrebbe ben risolversi in una gara del tutto analogica, ovvero priva di partecipanti in via telematica, ma che anche in tale situazione la gara deve svolgersi nell’ambito della vendita telematica.

iii. la vendita asincrona prevede che i rilanci vengano formulati esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura: il sistema consente rilanci in un arco temporale sufficientemente ampio dispensando i soggetti coinvolti dalla necessità di essere simultaneamente connessi al portale del gestore della vendita telematica (l’accorgimento adottato della posticipazione del termine ultimo consente di elidere il rischio dell’affollamento dei rilanci nell’ultimo secondo utile).

o Ovviamente, la scelta se effettuare la vendita con modalità completamente telematica o mista, sincrona o asincrona, dipenderà dalla valutazione, di volta in volta, del caso

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M ODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE CON MODALITÀ TELEMATICHE NELL AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Il combinato disposto delle norme codicistiche novellate e di quelle fallimentari rendono facoltativa la vendita telematica nell’ambito delle procedura concorsuali.

La vendita in ambito concorsuale rimane pertanto deformalizzata come vuole l’art. 107, comma 1, L.F., purché siano rispettati i principi di competitività sulla base di una previa stima dei beni in vendita.

Il sistema codicistico che disciplina le vendite telematiche resta obbligatorio solo quando il curatore specificamente prevede nel programma di liquidazione lo svolgimento delle vendite secondo quanto stabilito dal codice di procedura civile a norma dell’art. 107, comma 2, L.F.

Ove ciò accadesse, peraltro, poiché il sistema codicistico prevede che la vendita avvenga tramite professionista delegato, salvo il caso in cui il giudice ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi di parte (così come disposto dall’art. 591-bis, comma 2, c.p.c.), il Giudice Delegato dovrebbe procedere delegando le operazioni da svolgersi in via telematica.

Se il curatore non intende procedere con la vendita telematica, il relativo programma di liquidazione è ovviamente redatto alla luce del disposto di cui all’art. 107, comma 1, L.F.

Sull’argomento si segnala la Circolare n. 1/2018 del 26/3/2018 del Tribunale di Bergamo, II Sezione Civile, che ha tra l’altro chiarito che «premesso che secondo quanto prescritto dall'articolo 107, c. 1, LF, la pubblicità delle vendite immobiliari anche in ambito fallimentare non può sottrarsi al disposto di cui all’articolo 490 c.p.c., che richiama espressamente il portale delle vendite pubbliche, allorché il programma di liquidazione predisposto dal curatore si limiti a richiamare la possibilità per lo stesso di cedere i beni immobili o mobili registrati secondo procedure competitive, il curatore non è tenuto a predisporre l’asta telematica, ma può procedere secondo le forme che ritiene più adeguate ad assicurare la correttezza della gara.»

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