TRIBUNALE DI VERONA
Sezione fallimentare Il Presidente
d'intesa con i magistrati della Sezione;
preso atto dell'apprezzabile "ripresa" delle vendite immobiliari tanto ln sede esecutiva individuale che concorsuale, secondo quanto segnalato dai magistrati addetti alla materia in ambo le sedi;
osservato che la facoltà di ribasso del 25%
dell'offerta di cui all'art. art.571 c.p.c., per l'ipotesi il cui la vendita sia stata disposta secondo le disposizioni del codice di procedura civile,
occasione
deve ritenersi operante solamente in della prima procedura di vendita competi tiva;
invero,
che, si impone l'interpretazione restrittiva della norma indicata, chiara apparendone l'eccezionalità lì dove - in contrasto
l'interesse collettivo della
con massa
creditori alla massima valorizzazione dei cespiti attivi in concorso - essa introduce una sensibile falcidia rimessa al diritto potestativo
dei
-
dell'offerente;
osservato, quindi, che detta facoltà non può trovare ingresso indiscriminato, pena diversamente la lesione del diritto costituzionale alla tutela del credito, in ogni sua forma, compreso quello
garanzie patrimoniali
alle del
legato ceto
ai creditorio insinuato;
che, dunque, anche al fine di evitare studiate diserzioni speculative, si segnala che l'offerente
-
potrà avvalersi della facoltà legale indicata solo in occasione della prima vendita competi tiva;
si segnala, conseguentemente, che non saranno ritenute valide - e verranno, quindi, escluse - le eventuali offerte "al ribasso" formulate nelle successive vendite del medesimo bene, in difetto di espressa autorizzazione del GD nel relativo bando.
Si comunichi, a cura della Cancelleria, Consigli dell'Ordine egli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Verona.
Verona, 23/05/2017
IL Presidente di Sezione Andrea Mirenda
Depositato incancenerte
Oggi