• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 4 IL PROGETTO VALORE PAESE – DIMORE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "CAPITOLO 4 IL PROGETTO VALORE PAESE – DIMORE"

Copied!
66
0
0

Testo completo

(1)

72

CAPITOLO 4

IL PROGETTO VALORE PAESE – DIMORE

1

Principali attività dell’Agenzia del Demanio in tema di

valorizzazione

Una volta esaminati i principali strumenti legislativi che regolano la valorizzazione degli immobili pubblici in Italia, e che consentirebbero, se utilmente attuati, di sviluppare la funzione turistico – ricettiva per la valorizzazione di alcuni di essi, è giunto ora il momento di dare più ampio spazio al progetto presentato il 10 aprile 2013 dall’Agenzia del Demanio: “Valore Paese - DIMORE”. Prima di passare all’analisi dettagliata del progetto in questione, si ritiene opportuno citare rapidamente alcune delle principali attività in cui è attualmente impegnata l’Agenzia del Demanio in tema di valorizzazione.

A tal proposito, nel capitolo precedente è già stato dato ampiamente conto degli strumenti legislativi attualmente disponibili in materia di gestione e valorizzazione degli immobili pubblici; qui si vuole solamente richiamare la memoria dell’art. 33-bis del decreto legge del 6 luglio 2011, n.98 che attribuisce all’Agenzia del Demanio il ruolo di promotore e coordinatore nei processi di valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, perché è da questo ruolo che scaturisce il progetto “Valore Paese – DIMORE”.

Valorizzare quegli immobili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati nonostante la loro forte valenza strategica ancora però inespressa o, diversamente, situati in aree svantaggiate, ma potenzialmente in grado di essere fatti oggetto di progetti imprenditoriali di sviluppo in seguito a recupero e rifunzionalizzazione, costituisce una grande opportunità tanto per lo Stato quanto per gli Enti locali. Quantificare con esattezza i benefici economici e sociali derivanti dalle operazioni di valorizzazione immobiliare, sarebbe un

(2)

73

calcolo notevolmente complesso e in certa misura relativo non solo per il rilevante numero di variabili coinvolte per un calcolo di tale portata, ma anche perché le variabili di cui si dovrebbe tener conto sono strettamente associate alla natura del programma di valorizzazione specifico; tuttavia si può ritenere senz’altro plausibile che i conseguenti effetti positivi ricadrebbero nella sfera dello sviluppo sostenibile dei territori in cui gli stessi sono ubicati, nella sfera della riqualificazione e rigenerazione urbana prodotta senza un ulteriore aumento della superficie costruita a spese di possibili aree verdi che migliorerebbero la qualità della vita dei cittadini, della crescita economica e dei processi di inclusione sociale di cui tanto si parla negli ultimi tempi anche con riferimento alle industrie creative1.

Per quel che concerne il tema della valorizzazione, l’Agenzia del Demanio oltre che nel progetto “Valore Paese – DIMORE” è attualmente impegnata anche in altre attività affini; ne costituiscono un esempio i programmi di

valorizzazione (PUV e PuVat) e le concessioni di valorizzazione di immobili.

Della concessione di valorizzazione si tratterà più approfonditamente in seguito; intanto basterà anticipare che l’immobile viene “concesso” appunto per un periodo di tempo limitato a un soggetto privato dopo un’attenta valutazione delle proposte progettuali pervenute basata su criteri di carattere economico (l’entità del canone proposto liberamente dal privato per esempio), e su criteri di carattere qualitativo (opportunità e utilità sociale dell’idea progettuale proposta dal privato che può includere anche la riconversione dei beni con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso).

1Claudio Bocci, Gianluca Passaro, Lo sviluppo guidato dalla cultura: creatività, crescita, inclusione sociale. Le politiche urbane per la competitività territoriale, Torino, G. Giappichelli Editore, 2011,

Parte Prima, Francesco Caruso, Valentina Ferraro, Pierciro Galeone, «Le politiche urbane tra sviluppo economico e inclusione sociale», p.11.

(3)

74

2 Valore Paese - DIMORE: il progetto e i risultati attesi

In Italia, lungo l’intero territorio nazionale sono distribuiti circa 2000 immobili2

di grande pregio appartenenti al demanio storico – artistico come castelli, dimore gentilizie, conventi, fari e residenze costiere, non strumentali e di proprietà dello Stato, che rappresentano l’eccellenti esempi del patrimonio culturale del Paese ma generano anche oneri improduttivi di vigilanza, custodia, messa in sicurezza, manutenzione, gravanti sulla spesa pubblica senza produzione di alcun profitto e senza una reale possibilità di fruizione da parte del pubblico.

La disponibilità di queste risorse unita ai nuovi strumenti legislativi in materia di valorizzazione e gestione efficiente degli immobili pubblici, la pertinenza delle azioni strategiche indicate sul “Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia” (con particolare riguardo all’azione 613) insieme all’esempio

vincente dei Paradores de Turismo spagnoli, hanno indotto a strutturare un ambizioso progetto di valorizzazione di questi beni da trasformare in strutture ricettive dislocate su tutto il territorio nazionale che consentirebbe di conseguire numerosi vantaggi in termini di rafforzamento dell’offerta culturale del turismo italiano.

I partner promotori del progetto sono l’Agenzia del Demanio, Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa), e Anci – Fondazione Patrimonio Comune; il progetto prevede inoltre la partecipazione di tre diversi ministeri che sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, il Ministero per la Coesione Territoriale e il Ministero dello Sviluppo Economico, e il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Cassa Depositi e Prestiti, dell’Istituto per il Credito Sportivo, della Società Geografica Italiana, di

2

Valore Paese – Dimore, Il progetto: principi e linee guida, gennaio 2013, http://www.agenziademanio.it/opencms/it/valorePaese/index.html

3 Turismo Italia 2020 – Leadership, Lavoro, Sud. Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia, Roma – 10 gennaio 2013, Azione 61: Valorizzazione degli spazi ex – industriali dello Stato (focus su aree a potenziale turistico).

(4)

75

Confindustria, dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi e di Assoimmobiliare.

Alla base del progetto “Valore Paese – DIMORE” è perciò l’ operazione di valorizzazione dei beni del demanio storico – artistico dismessi da realizzare attraverso una serie di strumenti attuativi attualmente in corso di definizione tra cui è la concessione di valorizzazione a privati della durata di 50 anni. La creazione di un network di strutture turistico – ricettive, che è l’obiettivo finale di tutta l’operazione, sarebbe quindi conseguito proprio attraverso il ricorso ad una equilibrata forma di partenariato pubblico – privato ma anche di un’efficace cooperazione e collaborazione pubblico – pubblico essendo necessaria una preliminare attività di concertazione tra i diversi soggetti pubblici titolari della proprietà del bene (D.Lgs. 85/2010 art.5, comma 5 – federalismo demaniale ai fini culturali). Il nuovo sistema di ricettività alberghiera così introdotto, privilegiando immobili di particolare pregio storico – artistico, si pone come obiettivo l’intercettazione dei segmenti di domanda turistica più sensibili alla fruizione dei beni culturali e con aspettative elevate in termini di qualità dei servizi ricettivi attesi. Infatti il network Dimore non deve distinguersi dalle tradizionali strutture ricettive esclusivamente per il prestigio degli immobili, ma anche per l’erogazione di veri e propri servizi culturali che insieme ai servizi alberghieri tradizionali, devono dare il carattere d’eccellenza a questa specifica forma di ospitalità.

Un altro punto fondamentale del progetto è l’approccio sistemico nazionale con cui è stato concepito; l’obiettivo è infatti quello di creare una rete di strutture ricettive di pregio capillarmente distribuite su tutto il territorio nazionale al fine di superare le disparità regionali ancora presenti in termini non solo di capacità ricettiva ma anche di offerta turistica. E’ sottinteso che la valorizzazione degli immobili pubblici di pregio storico – artistico in questione, attraverso gli strumenti legislativi di cui si è a lungo trattato e di cui si tornerà a trattare in seguito parlando di concessione di valorizzazione, oltre che diventare leva per lo sviluppo delle diverse economie regionali interessate, incoraggerebbe anche la cooperazione istituzionale e la coesione territoriale.

(5)

76

Da quanto detto, appare evidente che le intenzioni più profonde del progetto “Valore Paese – DIMORE”, oltre che la valorizzazione e la gestione efficiente degli immobili pubblici coinvolti, sia il rafforzamento dell’offerta culturale per aumentare la competitività dell’offerta turistica italiana ricorrendo a una forma di turismo sostenibile come leva e all’integrazione tra settori diversi ma che facilmente si compenetrano come sono senza ombra di dubbio, almeno nel caso italiano, il turismo, l’arte e la cultura, lo sviluppo economico e la coesione territoriale.

Infine, se è vero che «la connessione tra cultura e rigenerazione urbana è peraltro resa evidente dall’esperienza delle Capitali Europee della Cultura di maggiore successo, che hanno usato il programma ECoC come occasione - chiave per la riconversione economica di città ex industriali di media dimensione, per la riqualificazione di zone urbane “dismesse”, di rivitalizzazione della società civile, con l’intenzione strategica di usare il turismo culturale per rinvigorire un’economia stagnante, ottenere un riconoscimento internazionale e attrarre investimenti»4, è plausibile, come la stessa Agenzia del Demanio e Invitalia dichiarano espressamente, che il progetto “Valore Paese – DIMORE” sia proiettato con una visione strategica di più ampio respiro, direttamente al 2019 quando l’Italia concorrerà alla costruzione del progetto “Italia: Capitale Europea della Cultura”.

I risultati attesi dal progetto “Valore Paese – DIMORE”, possono perciò essere così riepilogati:

1. Recupero e valorizzazione del patrimonio storico – artistico e conservazione attiva con benefici economici e sociali;

2. Fruibilità degli stessi beni culturali;

3. Avvio di processi di riqualificazione urbana;

4. Innovazione del comparto turistico, del sistema ricettivo e dell’offerta culturale in genere;

4

C. Bocci, G. Passaro, cit. n.98, Parte seconda, I materiali di lavoro e l’Agenda programmatica di

Ravello LAB, paragrafo 2, Primo laboratorio. Politiche urbane tra sviluppo economico e inclusione sociale, p.107.

(6)

77

5. Incentivazione alla cooperazione istituzionale e all’integrazione tra le politiche riguardanti il turismo, l’arte e la cultura, lo sviluppo economico e la coesione territoriale;

6. Promozione degli investimenti turistici nazionali e internazionali in Italia con conseguente rafforzamento della competitività del Sistema – Paese.

(7)

78

3 La funzione e l’importanza della rete

Nell’ambito del progetto “Valore Paese – DIMORE” particolare enfasi va attribuita al concetto di “rete” che nel progetto assume almeno due diverse declinazioni: rete di strutture ricettive e rete di destinazioni; non soltanto la creazione di un sistema alberghiero a rete è l’obiettivo del progetto, bensì quella di un vero e proprio network di destinazioni turistiche culturali in grado di coinvolgere l’intero territorio nazionale promuovendo il paesaggio, l’arte, la storia, la musica, la moda, il design, l’enogastronomia come “eccellenza italiana” pur salvaguardando ed esaltando le specificità regionali.

Mettere in rete luoghi di pregio e servizi ricettivi – culturali, architettura e siti di pregio localizzati in territori a forte vocazione turistica per farne delle destinazioni con cui ampliare l’offerta culturale del turismo italiano, significa creare un’associazione stabile non solo tra architetture e siti di pregio ma anche tra azioni comuni per il miglioramento della competitività del sistema turistico dell’Italia in genere, e tra servizi alberghieri tradizionali e attività alternative di tipo culturale. Tra le possibili attività alternative di carattere culturale da integrare all’offerta di servizi ricettivi tradizionali sono incluse tutte quelle attività riconducibili alla conoscibilità dell’immobile stesso come visite guidate, eventi, spettacoli e mostre, laboratori artistici e artigianali legati alle tipicità locali5; con il coinvolgimento degli artisti emergenti locali e delle associazioni culturali in genere presenti nelle località delle Dimore tuttavia, sarà senz’altro possibile allargare ulteriormente questo ventaglio di possibilità.

I principi che hanno ispirato il progetto “Valore Paese – DIMORE” non rimangono isolati nell’ambito delle politiche di gestione e valorizzazione degli immobili pubblici, ma trovano conferma anche nell’ambito delle recenti politiche per il turismo enunciate come linee guida del “Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo in Italia”. Di «valorizzazione dei siti culturali ad alto impatto turistico grazie a partnership pubblico - privato» si parla in particolare

(8)

79

nell’azione 34 del Piano; l’azione 34, partendo dalla constatazione che «il patrimonio di asset storico – culturale del Paese è degradato e sotto – utilizzato come motore dello sviluppo turistico», che il calendario di eventi storico – culturali è “poco sfruttato”, e il collegamento tra i poli culturali “basso”, propone di «valorizzare i siti e i beni culturali e architettonici a maggiore potenziale, simbolo del patrimonio culturale e artistico del Paese, attraverso un rinnovamento della modalità di gestione, una nuova spinta commerciale e una cabina di regia centrale». Tra le misure proposte per conseguire questo risultato è quella di «creare nuove modalità di gestione, anche in logica di partnership pubblico – privato, per la gestione di siti di dimensioni rilevanti»; all’interno di questa misura sembra inserirsi opportunamente la logica di rete con cui nel progetto “Valore Paese - DIMORE” si ipotizza l’integrazione stabile di servizi alberghieri tradizionali e attività culturali come quelle prima elencate, non solo all’interno di un’unica struttura ma tra le varie strutture della rete. Da un sistema ricettivo di questo tipo inoltre, ne risulterebbe innalzato il livello della qualità dei servizi in genere, le relazioni istituzionali con le organizzazioni nazionali e internazionali risulterebbero facilitate, l’offerta territoriale turistica e culturale a livello nazionale ma anche regionale più riconoscibile oltre che più visibile, e anche i rapporti con gli operatori specializzati ne guadagnerebbero di conseguenza in qualità; per ultimo ma non per importanza, la rete darebbe luogo a economie di scala con notevole risparmio in termini di costi6.

(9)

80

FOCUS: Il contratto

di Rete d’Impresa

Sono aggregazioni di imprese i consorzi, le associazioni temporanee d’impresa (ATI), le società consortili ecc; le sfide che oggi giorno vengono lanciate da un’economia sempre più globalizzata portano a ritenere le forme aggregative l’unica strada percorribile per consentire alle nostre piccole e medie imprese di fronteggiare le sfide dei mercati nazionali e internazionali7. Tra le forme aggregative di ultima generazione rientrano le reti d’impresa, nate e sviluppate soprattutto in ambito industriale8 ma che rappresentano senz’altro «uno strumento con forti e reali potenzialità per rispondere alle esigenze delle imprese turistiche e per accrescere la loro competitività ed innovazione»9.

La caratteristica distintiva delle reti d’impresa rispetto ai consorzi, ai gruppi d’impresa, alle associazioni temporanee d’impresa (ATI), e ad altre forme aggregative quali i coordinamenti aziendali destinati ad un singolo progetto, è rappresentata dal perseguimento di un determinato scopo o di obiettivi strategici comuni di crescita da conseguire attraverso il coordinamento e l’interazione tra i partecipanti. I vantaggi dell’appartenere ad una rete d’impresa per le singole imprese aderenti, sono rappresentati oltre che dalla crescita della competitività di ciascuna, anche da vantaggi di natura amministrativa, fiscale e finanziaria, ma di questo si darà ragione nei successivi paragrafi.

7Avv. Diego Comba, Avv. Monica Rosano, Le reti d’impresa tra semplificazione e agevolazioni economiche,

http://www.newsmercati.com/Le_reti_d_impresa_tra_semplificazione_e_agevolazioni_economiche 8Renato Andreoletti, L’importanza delle Reti d’Impresa, Turismo & Economia, http://www.valsesiain.it/focuson/hoteldomani2012/img/Articolo_febbraio_2012.pdf

9

http://www.federturismo.it/it/i-servizi-per-i-soci/news-ed-eventi/news/news-2011/4579-qle-reti-dimpresa-per-il-turismoq-roma-15-dicembre-2011

(10)

81

1 Il contratto di rete: cos’è e a chi è destinato

«Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato»10. La crescita della capacità innovativa e competitiva individuale e collettiva (ossia di ognuna delle imprese facenti parte della rete), si rende possibile attraverso11:

1. La collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività;

2. Lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;

3. L’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete contempla la possibilità di dotare la rete di un fondo

patrimoniale e di individuare un organo comune per la gestione delle

operazioni rientranti nell’oggetto del contratto, di singole parti o di fasi dello stesso. Ancora aperta invece è la discussione relativa alla personalità giuridica della rete, vale a dire se la rete dà vita ad un nuovo soggetto giuridico o se invece rimane un accordo tra parti indipendenti tra di loro; a tal proposito è prevalente l’opinione che la rete sia semplicemente un contratto tra più soggetti e perciò non assimilabile ad un nuovo soggetto giuridico12.

Da un punto di vista giuridico, la comunione di scopo rappresenta, come già detto, la caratteristica distintiva del contratto di rete; altro elemento caratterizzante è il principio generale di conservazione del contratto che serve a tutelare ulteriormente la comunione di scopo conferendo stabilità al contratto stesso che continuerà a restare valido ed efficace per le altre parti anche laddove una di queste venga meno al contratto.

10 Art. 3, comma 4-ter, della legge 9 aprile 2009, n.33(di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n.5), così come modificato dal D.L. del 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio, n.122 11

Cit. n.107.

(11)

82

Il contratto di rete può essere stipulato, senza ulteriori restrizioni, da tutti coloro che per l’attività esercitata, sono identificati dal nostro codice civile come “imprenditori” (art. 2082 c.c.); i contraenti possono perciò essere imprese individuali, società, imprenditori pubblici anche non commerciali, aziende senza scopo di lucro, imprese legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro. Avendo la rete una struttura aperta, il contratto deve consentire i nuovi ingressi fissando espressamente i criteri per l’adesione dei nuovi retisti che devono in primo luogo presentare i requisiti soggettivi di cui sopra.

2 Il contratto di rete: la forma e gli adempimenti pubblicitari

Per gli adempimenti pubblicitari imposti dal comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n.33 e sostituito dal comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, si dispone che «il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari». Per tali ragioni è necessaria la stipula del contratto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La pubblicità ha in questo caso natura

costitutiva e in sua assenza nessuna efficacia può essere attribuita al

contratto, né alle operazioni eseguite in suo nome nei confronti dei terzi e nei rapporti interni.

Inoltre gli adempimenti pubblicitari richiesti, impongono l’iscrizione nel Registro delle imprese di ogni successiva modifica del contratto riguardante:

 Il testo contrattuale originario;

 L’identità dell’organo comune quale mandatario dei contraenti;

(12)

83

 Riduzione del numero dei contraenti originario per cause di recesso o esclusione.

3 Il contratto di rete: oggetto e contenuti del contratto

Con la stipula del contratto di rete, gli imprenditori contraenti si obbligano a «collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa»13

.

Sotto il profilo dell’oggetto, la forma collaborativa rappresenta la prima espressamente indicata dal legislatore, individuabile perciò come quella a cui dare maggiore enfasi. La collaborazione tra le imprese retiste può esprimersi in varie forme; in collaborazione possono essere svolte infatti attività di coordinamento, attività strumentali, e attività complementari. Con le prime si fa riferimento ad attività come quelle di coordinamento del processo di controllo della qualità dei beni, di definizione di una politica dei prezzi ecc, ossia attività finalizzate ad ottenere migliori condizioni nei rapporti esterni o strumentali al raggiungimento di un risultato finale unitario. Sono riconducibili alle attività strumentali quelle dirette a raggiungere migliori risultati di gestione, la logistica, il magazzino, un centro di ricerca comune ecc. Infine tra le attività complementari rientranti nella forma collaborativa tipica del contratto di rete si può citare la partecipazione ad appalti e gare, ovvero tutte quelle attività che individualmente le imprese non sarebbero in grado di fare.

Anche lo scambio di informazioni e prestazioni rappresenta un possibile oggetto del contratto di rete che può rendersi necessario soprattutto nei casi in cui l’eccessiva frammentazione dei segmenti di determinate filiere ostacolano il coordinamento e l’armonia globale (la filiera turistica ne costituisce senz’altro un esempio).

(13)

84

Infine, l’ultima fattispecie espressamente indicata ad oggetto del contratto di rete è rappresentata dall’esercizio in comune di una o più attività rientranti

nell’oggetto della propria impresa; quest’ultima ipotesi tuttavia non deve

indurre ad attribuire alla rete una qualche concezione societaria in quanto, occorre ricordarlo, la rete non ha personalità giuridica, nessun organo è obbligatoriamente previsto per il suo funzionamento, e molteplici sono le finalità perseguibili.

Esaminato il contratto di rete sotto il profilo dell’oggetto, è ora giunto il momento di farlo sotto il profilo dei contenuti.

Una prima osservazione in proposito riguarda la distinzione tra contenuti obbligatori e contenuti facoltativi che sta a sua volta alla base della distinzione tra “rete leggera” e “rete pesante”.

I contenuti obbligatori del contratto di rete in mancanza dei quali può esserne compromessa la validità sono14:

1. Indicazione del nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante sia per originaria sottoscrizione del contratto sia per adesione successiva;

2. Indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

3. Definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune;

4. La durata del contratto che non può essere stipulato a tempo indeterminato ma rinnovato anche tacitamente;

5. Le modalità di adesione di altri imprenditori, vale a dire la preventiva definizione dei requisiti di accesso alla rete e delle modalità con cui esprimere il proprio consenso/dissenso all’adesione del nuovo soggetto da parte degli imprenditori originariamente contraenti;

(14)

85

6. Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.

Il contratto di rete che si limita ai contenuti appena elencati, dà luogo ad una rete d’impresa cosiddetta “leggera”.

I contenuti facoltativi, ossia le indicazioni inseribili nel contratto a discrezione dei contraenti, sono invece i seguenti15:

1. Istituzione di un fondo patrimoniale comune a cui, se previsto dal programma di rete, può essere conferito un patrimonio destinato all’affare ex art. 2447-bis del codice civile. Il fondo patrimoniale comune è sottoposto ad un preciso vincolo di destinazione rappresentato dall’attuazione del programma di rete e dal perseguimento degli obiettivi strategici; inoltre se viene istituito il fondo patrimoniale comune, il contratto deve altresì prevedere la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi;

2. Nomina di un organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o

più parti o fasi di esso con indicazione del nome, della ditta, della

ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto, dei poteri di gestione e rappresentanza conferiti e delle regole relative alla sua eventuale sostituzione;

3. Cause facoltative di recesso anticipato e condizioni per l’esercizio del

relativo diritto.

4 Il contratto di rete: programma di rete e fondo

patrimoniale

E’ stato già detto che l’oggetto del contratto di rete può essere ricondotto ad un rapporto di collaborazione, di scambio di informazioni o prestazioni, o all’ esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto delle imprese

(15)

86

contraenti. La realizzazione dell’oggetto del contratto viene assicurata dalla definizione di un programma di rete che, come si è visto costituisce uno dei contenuti obbligatori del contratto stesso. Il programma di rete deve necessariamente contenere16:

 Diritti e obblighi di ciascun soggetto appartenente alla rete;

 Modalità di realizzazione dello scopo comune.

Il programma di rete, nel corso del rapporto contrattuale, può essere sottoposto a modifiche; l’approvazione delle modiche può richiedere il consenso unanime dei contraenti o la maggioranza assoluta, in base a quanto stabilito nel contratto. Per modifiche che alterano in modo rilevante l’essenza originaria del programma di rete, occorre riconoscere la facoltà di recesso ai contraenti dissenzienti. Un’ultima osservazione da fare a proposito del programma di rete riguarda le agevolazioni fiscali spettanti alle imprese facenti parte della rete: condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali possibili è l’asseverazione del programma di rete da parte di organismi preposti a tale funzione e provenienti dal mondo imprenditoriale.

L’istituzione di un fondo patrimoniale comune rappresenta una libera scelta delle imprese retiste e costituisce perciò uno dei contenuti facoltativi del contratto di rete. Il fondo patrimoniale comune è inderogabilmente vincolato alla precisa finalità di dare attuazione al programma di rete e alla realizzazione perciò degli obiettivi strategici che hanno motivato la stipula del contratto stesso: crescita della capacità innovativa e della competitività.

Qualora il contratto di rete preveda l’istituzione del fondo patrimoniale comune, devono altresì essere previsti nel contratto «la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo»17. Al fondo comune è consentito “conferire”18

16 Cit. n.107. 17

Cit. n.107. 18

Guida pratica al Contratto di Rete d’Impresa, cit. n.109, Come si istituisce il fondo patrimoniale, «Il termine “conferimenti” utilizzato dal legislatore in questo contesto nulla ha a che vedere,

(16)

87

danaro ma anche beni e servizi purché suscettibili di valutazione economica; alle imprese della rete costituite nella forma della società di capitale è consentita l’esecuzione del conferimento mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. La gestione del fondo invece, normalmente affidata all’organo comune prescelto, può in alternativa essere affidata ad un soggetto terzo, qualora le parti ne acconsentano.

L’applicazione degli artt. 2614 e 2615 del codice civile in materia di Consorzi al fondo patrimoniale costituito con il contratto di rete va stabilita sulla base della loro compatibilità con la struttura della rete stessa e perciò valutata caso per caso.

L’applicabilità dell’art. 2614 appare priva di incertezze. Occorre ricordare in proposito che il fondo patrimoniale, costituito dai contribuiti versati dalle parti nel momento della sua costituzione e aumentato di tutti i beni successivamente acquistati con i medesimi contributi, è sottoposto ad un preciso vincolo di destinazione rappresentato dall’esecuzione del programma di rete; né le parti contraenti né i creditori personali delle imprese retiste possono perciò avvalersi del fondo per soddisfare i propri diritti, prima della realizzazione del programma di rete.

L’art. 2615 del codice civile riguardante l’esclusiva responsabilità del consorzio con il proprio fondo consortile per le obbligazioni assunte in nome del consorzio medesimo, appare di più dubbia applicabilità e strettamente dipendente dalla struttura della rete; infatti ricordiamo che la rete è priva di soggettività giuridica e perciò l’organo comune può in alternativa agire in nome e per conto dei partecipanti alla rete (mandato con rappresentanza), o in nome proprio ma per conto dei partecipanti (mandato senza rappresentanza). In entrambi i casi è esclusa la possibilità di agire “in nome della rete”, non avendo questa alcuna soggettività.

nonostante l’oggettiva identità lessicale ravvisabile, con l’espressione “conferimenti” ricorrente nelle norme codicistiche in materia di società di persone e di capitali; nel contratto di rete pertanto, ove ricorra tale espressione, il riferimento è certamente alla nozione di contribuzioni», p.21.

(17)

88

5 La gestione della rete

La gestione della rete si esprime sostanzialmente nell’assunzione delle decisioni che conducono progressivamente a conseguire gli obiettivi strategici del contratto, e nella scelta facoltativa di un organo comune a cui affidare la sua gestione.

Riguardo all’assunzione delle decisioni, la normativa non si esprime sulla necessità del rispetto di particolari regole, ragion per cui si deve ritenere parimenti consentito l’adozione del criterio deliberativo a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o l’unanimità, con effetti sulla maggiore o minore rigidità della rete.

L’organo comune invece, che può essere unipersonale o costituito da una pluralità di membri, costituisce un’istituzione facoltativa della rete. Nei casi in cui se ne prevede la nomina, il contratto deve altresì indicare «il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto»19. L’organo comune è inoltre sottoposto alla disciplina generale prevista per il mandato collettivo che prevede il conferimento e la revoca della nomina per volontà di ciascun mandante, ossia di ciascun soggetto appartenente alla rete e l’obbligo per il mandatario di redigere il rendiconto del proprio mandato. Le cause di estinzione del mandato sono individuate nella scadenza del termine se preventivamente stabilito o nella completa esecuzione di tutti i compiti oggetto del mandato prima della scadenza del termine.

Con riguardo ai compiti ricadenti nella sfera dell’operatività dell’organo comune «salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al

(18)

89

contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti nell’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza»20.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l’organo comune può avvalersi di soggetti esterni, ovvero di singole imprese della stessa rete in relazione a specifici bisogno, o di gruppi di lavoro misti.

6 Il contratto di rete: il regime delle responsabilità

Nell’ambito del regime delle responsabilità del contratto di rete, è possibile individuare tre profili caratteristici di cui, di seguito, se ne delineeranno separatamente i caratteri tipici: 1) la responsabilità nei rapporti interni tra le imprese della rete; 2) la responsabilità verso i terzi derivante dai rapporti contrattuali instaurati per l’esecuzione del programma di rete; 3) la responsabilità dell’organo comune come mandatario e come rappresentante nel caso di mandato con rappresentanza.

La responsabilità nei rapporti interni tra le imprese della rete nasce dall’inadempienza di un’impresa rispetto agli obblighi assunti in sede di definizione del programma di rete a danno delle altre imprese retiste. L’inadempienza può dar luogo alla risoluzione del contratto, all’esclusione dell’impresa inadempiente, o all’azione di esatto adempimento, sulla base di specifiche clausole inserite preventivamente nel contratto.

La risoluzione del contratto di rete può limitarsi allo scioglimento del vincolo contrattuale con l’impresa inadempiente (principio generale di conservazione), o estendersi all’intero contratto; questa seconda fattispecie

(19)

90

ha luogo quando le prestazioni a cui l’impresa inadempiente si era impegnata sono essenziali ai fini dell’attuazione del programma di rete. In entrambi i casi l’impresa inadempiente è tenuta al risarcimento del danno arrecato alla rete.

Se il contratto di rete ne individua specificatamente le cause, l’inadempienza di una o più imprese della rete può provocarne l’esclusione. L’esclusione, che può essere deliberata dall’organo comune quando esistente o dalle imprese appartenenti alla rete a maggioranza semplice o qualificata, determina l’uscita dell’impresa inadempiente dalla rete senza intervento giudiziale. Viene tuttavia fatto salvo il diritto di opposizione alla delibera riconosciuto all’impresa esclusa per presunta irregolarità del procedimento deliberativo o inesistenza delle cause che hanno dato luogo all’esclusione. In alternativa alla risoluzione del contratto o all’esclusione, l’impresa inadempiente può essere sottoposta all’azione di esatto adempimento da parte delle altre imprese della rete da cui viene costretta alla corretta esecuzione della prestazione dovuta oltre al risarcimento del danno provocato.

L’esecuzione del programma di rete quasi sempre dà luogo a rapporti contrattuali verso i terzi di cui le imprese appartenenti alla rete diventano responsabili in solido o individualmente. La fattispecie della responsabilità verso i terzi presenta poi ulteriori risvolti in base all’esistenza o inesistenza del’organo comune e del fondo comune. Ma procediamo per ordine.

L’organo comune può agire sulla base di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Nel primo caso gli effetti giuridici prodotti dai contratti stipulati dall’organo comune ricadono direttamente nella sfera giuridica delle imprese della rete; nel secondo caso, solo in seguito al trasferimento degli effetti giuridici in capo alle imprese della rete, queste risponderanno per gli impegni assunti in conseguenza dei contratti stipulati dall’organo comune con terzi, e non prima.

(20)

91

Relativamente alla responsabilità solidale o parziale delle imprese della rete per le obbligazioni assunte, è necessario distinguere tra prestazioni suscettibili o non suscettibili di divisione da cui deriva la pertinenza o l’inadeguatezza del regime delle obbligazioni solidali. Nel caso in cui le prestazioni sono per loro natura suscettibili di divisione tra le imprese della rete che individualmente si impegnano ad eseguirne una parte, ciascuna sarà responsabile della parte per cui si è impegnata. Quando invece una determinata prestazione è per sua natura indivisibile, ogni singola impresa può essere chiamata ad eseguirla per intero, fatto salvo tuttavia il diritto di agire in via di regresso nei confronti delle altre imprese coobligate (regime

delle obbligazioni solidali).

Infine, nel caso in cui sia stato regolarmente istituito un fondo patrimoniale comune, in applicazione dell’art. 2615 del codice civile in materia di consorzi, sarà il fondo patrimoniale comune a rispondere delle obbligazioni assunte in nome e per conto delle imprese della rete, e solo in via sussidiaria i terzi potranno aggredire il patrimonio “personale” delle imprese appartenenti alla rete.

L’organo comune, in virtù del mandato con o senza rappresentanza con cui agisce, sarà sempre tenuto al rispetto dei doveri che la disciplina propria del mandato gli impone e quando agisce sulla base di un mandato con rappresentanza dovrà rispettare anche gli obblighi tipici del rappresentante. Come mandatario dovrà agire rispettando il principio di diligenza, attenersi ai limiti del mandato di cui è stato investito, attenersi alle istruzioni ricevute, e rendere puntualmente conto ai mandanti del suo operato. Il suo operato da rappresentante, invece, non deve caratterizzarsi per eccesso di potere o per

conflitto di interessi. Un’operazione compiuta per eccesso di potere risulterà

inefficace e improduttiva di effetti per le imprese della rete se non successivamente alla sua ratifica che consente di sanare con effetto retroattivo il vizio originario. Anche l’operazione compiuta in conflitto di interessi determina la responsabilità dell’organo comune nei confronti delle

(21)

92

imprese rappresentate che possono inoltre chiederne l’annullamento se il conflitto d’interessi era conosciuto o conoscibili dai terzi.

7 Uscire dal contratto di rete

Le possibili vie di uscita da un contratto di rete sono le seguenti:

1. Recesso anticipato per previsione facoltativa di determinate cause; 2. Recesso ad nutum;

3. Recesso per giusta causa.

La prima via è perseguibile quando nel contratto, in modo del tutto facoltativo, sono state inserite specifiche cause che legittimano l’impresa che lo vuole, a uscire dal contratto di rete prima del termine di decadenza fissato. In questo caso, il contratto dovrà contenere anche l’indicazione delle modalità attraverso le quali va espressa la volontà di recedere.

Il recesso ad nutum, invece, è una modalità di recesso caratterizzata da discrezionalità e insindacabilità, per cui l’impresa fa valere il suo diritto di recedere dal contratto senza fornire ulteriori giustificazioni.

Infine la modalità di recesso per giusta causa, consente a ciascuna impresa della rete di sciogliere legittimamente il contratto di rete; lo scioglimento del vincolo contrattuale può riguardare la singola impresa che recede o avere effetti sull’intero contratto di rete; ciò dipenderà dall’essenzialità o meno rispetto all’attuazione del programma di rete, della prestazione a cui la rete dovrà rinunciare con l’uscita dal contratto dell’impresa che ne manifesta la volontà.

8

Il contratto di rete: l’agevolazione fiscale

Prima di illustrare gli aspetti fiscali che riguardano le imprese firmatarie di un contratto di rete, sarà bene tornare a ribadire che la rete non è un soggetto giuridico e per questo non può essere parimenti trattata come un soggetto

(22)

93

tributario; per tale ragione ciascuna impresa della rete mantiene la propria soggettività giuridica e tributaria, e saranno a ciascuna di esse imputati gli effetti giuridici e tributari conseguenti alle operazioni eseguite nel corso del contratto. Se la gestione della rete è attribuita all’organo comune, in capo a questo ricadono gli effetti delle operazioni compiute quando opera in virtù di un mandato senza rappresentanza, a ciascuna impresa della rete invece, quando è stato conferito un mandato con rappresentanza. Tuttavia, poiché la rete si configura come una libera aggregazione di imprenditori, assimilabile perciò a quelle organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica a cui l’art.2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.605 consente di attribuire un codice fiscale, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.70/E del 30 giugno 2011, se da una parte conferma l’esclusione della soggettività tributaria della rete, dall’altra consente di attribuire anche alla rete un codice fiscale21. Fatta questa necessaria premessa, si passerà ora ad illustrare i principali aspetti del regime fiscale agevolato di cui le imprese che hanno regolarmente sottoscritto un contratto di rete hanno la possibilità di avvalersi.

Innanzitutto si partirà con il definire in cosa consiste l’agevolazione fiscale di cui le imprese di una rete potrebbero beneficiare: «L’agevolazione consiste in un regime di sospensione d’imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva e destinato al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti in un programma di rete, che sia stato asseverato dagli organismi abilitati»22.

Relativamente ai soggetti beneficiari dell’agevolazione, unico requisito richiesto alle imprese consiste nella sottoscrizione di un contratto di rete; si prescinde quindi dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta, dal settore economico in cui si opera, o dalla localizzazione territoriale. L’adesione al contratto di rete successivamente alla sua sottoscrizione originaria, non rappresenta per la nuova impresa aderente alla rete un limite alla possibilità di concorrere all’assegnazione

21

Guida pratica al Contratto di Rete d’Impresa, cit. n.109, Il tema della soggettività tributaria della

rete, p.37.

(23)

94

della medesima agevolazione. Una precisazione relativa al profilo contabile su cui si basa l’applicazione del beneficio fiscale in esame, riguarda gli imprenditori individuali e le società di persone che rientrano nei limiti del regime di contabilità semplificata; costoro «possono accedere all’agevolazione integrando le scritture contabili previste dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva»23. Infine, gli adempimenti pubblicitari richiesti per l’efficacia del contratto di rete, sono necessari anche per la regolare attribuzione dell’agevolazione fiscale che, per ciascuna impresa richiedente, è subordinata all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Vediamo ora di seguito quali sono i presupposti che consentono di accedere all’agevolazione fiscale:

1. Gli importi destinati dall’impresa appartenente alla rete devono costituire una quota degli utili di esercizio accantonati a riserva;

2. Le somme accantonate devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti del programma di rete;

3. Il programma di rete deve essere stato preventivamente asseverato.

Partiamo dal primo presupposto, ossia quello di accantonare ad apposita riserva una certa quota degli utili di esercizio che l’impresa partecipante al contratto di rete ha destinato agli investimenti necessari per la realizzazione del programma di rete; tale condizione presuppone a sua volta che nel contratto di rete sia stato istituto un fondo patrimoniale comune, e che l’impresa richiedente l’agevolazione abbia effettuato conferimenti al fondo patrimoniale stesso. Indipendentemente dal numero di contratti di rete a cui si partecipa, la medesima impresa per il medesimo periodo d’imposta, non può accantonare a riserva un importo superiore ad un milione di euro su cui richiedere la sospensione d’imposta.

23

Agenzia delle Entrate, Circolare n.15/E del 14 aprile 2011, Oggetto: Articolo 42, decreto-legge 31

maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 – Reti di imprese,

(24)

95

Per accedere all’agevolazione si richiede poi che le somme accantonate siano destinate alla realizzazione degli investimenti necessari all’attuazione del programma di rete. Parlando di fondo patrimoniale comune, era già stato fatto presente che tale fondo si caratterizza per un preciso vincolo di destinazione; il fondo patrimoniale comune, infatti, è esclusivamente finalizzato alla copertura degli investimenti necessari all’attuazione del programma di rete. Ne consegue che l’accesso all’agevolazione è subordinato alla corretta previsione ed individuazione all’interno del programma di rete, degli investimenti che debbono essere realizzati. E’ richiesta inoltre la realizzazione anche solo parziale degli investimenti previsti nel programma di rete entro l’anno successivo alla delibera di accantonamento degli utili.

Ultima condizione richiesta per l’accesso all’agevolazione fiscale, è rappresentata dalla preventiva asseverazione del programma di rete. L’asseverazione deve essere rilasciata dagli organismi abilitati a farlo in virtù del possesso dei requisiti definiti con decreto del 25 febbraio 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; «Sono abilitati a rilasciare l’asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori»24. Verificata l’esistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5 del 2009 e successive modifiche, per il contratto di rete, e dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto, l’asseverazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta con invio di apposita comunicazione dell’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione come anticipato si applica sulla quota di utili accantonati a riserva appositamente destinata alla realizzazione del programma di rete, e consiste precisamente in una sospensione d’imposta operante ai soli fini

(25)

96

delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), con esclusione quindi dell’IRAP e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativa all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento; se il versamento degli acconti producesse il versamento di un importo superiore a quello dovuto per via dell’applicazione del regime di sospensione di imposta, ciò genera un credito IRPEF/IRES a vantaggio del contribuente25. L’agevolazione fiscale consiste perciò in una sospensione d’imposta operante su una variazione in diminuzione della base imponibile che si ripete per tutti gli esercizi successivi in cui non si siano verificati gli eventi che ne determinano la sospensione. Gli eventi che comportano la cessazione del regime fiscale agevolativo sono riconducibili a due precise fattispecie:

1. Venir meno dell’adesione al contratto di rete senza che gli investimenti previsti dal programma di rete siano stati completati;

2. Utilizzo della riserva per scopi diversi dalla copertura delle perdite.

Relativamente alla cessazione del regime fiscale agevolato per recesso dal contratto di rete e incompletezza nell’attuazione del programma di rete e relativi investimenti, se il recesso è unilaterale, l’interruzione della sospensione di imposta avrà conseguenze esclusivamente sull’impresa recedente; se la cessazione del vincolo contrattuale opera invece su tutte le parti, il regime agevolativo cessa inevitabilmente per tutti. Nei casi di cessazione della sospensione di imposta, è richiesto il recupero ai fini impositivi delle somme accantonate a riserva che hanno beneficiato dell’agevolazione.

Per avere accesso all’agevolazione, alle imprese richiedenti è richiesto il rispetto di una procedure ben precisa: per prima cosa occorre inoltrare all’Agenzia delle Entrate relativa comunicazione contenente l’indicazione della quota degli utili accantonati e del risparmio d’imposta corrispondente all’accantonamento. L’importo massimo previsto per ciascuna impresa da

(26)

97

accantonare a riserva è fissato a un milione di euro, mentre per il calcolo del risparmio d’imposta occorre tener conto delle seguenti regole26

:

1. I soggetti IRES applicano l’aliquota del 27,5% all’importo della variazione in diminuzione del reddito d’impresa;

2. Gli imprenditori individuali assumono la differenza tra l’IRPEF relativa soltanto al reddito d’impresa al netto della variazione;

3. Le società di persone e di capitali “trasparenti” assumono la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle comunicazioni pervenute, determina la percentuale massima di risparmio che spetta a ciascuna impresa calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto27

.

Il possesso di tutti i requisiti necessari per avere accesso all’agevolazione non garantisce il reale ottenimento della stessa; con la comunicazione di richiesta inviata all’Agenzia delle Entrate, l’impresa richiedente partecipa ad una sorta di “concorso” tra i richiedenti, essendo fissata annualmente una soglia massima di risorse per finanziare l’agevolazione.

26

Agenzia delle Entrate, cit. n.120, p. XX. 27Agenzia delle Entrate, cit. n.120, p. XXII.

(27)

98

4 Il marchio

Il progetto “Valore Paese – DIMORE” è un progetto ambizioso che coinvolge molti soggetti sia pubblici sia privati, necessita di rilevanti capitali e di abilità nell’utilizzo degli strumenti legislativi a disposizione. Dopo le prime due fasi rispettivamente di avvio del progetto e di definizione della cabina di regia, da gennaio 2014 si è avviata la terza fase finalizzata alla definizione dei veicoli attuativi attraverso i quali rendere operativo il network, e tra questi è la creazione di un marchio.

Al marchio spetta come è noto, un ruolo di primissimo piano nell’ambito di una strategia di marketing, tanto che di marchio si parla sin dai principi e dalle linee guida del progetto, che gli attribuiscono, nel caso specifico, le seguenti funzioni28:

 Riconoscibilità del network nei mercati turistici nazionale e internazionale;

 Rappresentazione visiva dei valori che hanno ispirato il progetto riconducibili essenzialmente alla bellezza, qualità, distinzione, prestigio, eleganza, cultura, tradizione, unicità, innovazione, autenticità, fascino, professionalità, solidità, trasparenza, concretezza, progettualità;

 Garanzia di qualità e affidabilità del prodotto;

 Economie di scala.

Considerando che il marchio consiste nella rappresentazione grafica di un sistema si significati / valori da attribuire alla “marca”, ancor prima che di “marchio” sarebbe opportuno parlare di “marca” e di “politica di marca”. Infatti sui “Principi e linee guida” del progetto vengono elencati una serie di valori espressamente individuati come i valori proposti dal progetto che il marchio dovrà essere tale da trasmettere visivamente: bellezza, qualità, distinzione,

solidità, trasparenza, concretezza, progettualità. Trattandosi di un progetto di

(28)

99

respiro nazionale, i valori di marca dovranno quanto più possibile essere adeguati e condivisibili dai diversi contesti regionali e locali coinvolti, e il marchio esprimere visivamente il nesso. A tal proposito potrebbe essere plausibile pensare ad un marchio per il progetto “Valore Paese – DIMORE” che riprenda in qualche modo elementi grafici del logo Italy much more con cui si dovrebbe veicolare l’unitarietà nella diversità dell’offerta turistica italiana nel mondo; in tal maniera, il sistema turistico italiano trasmetterebbe l’idea di un’offerta turistica “Made in Italy” completa che offre esperienze autenticamente italiane per tutti i prodotti compreso quello ricettivo.

E’ evidente che la politica di marca con cui si intende «l’insieme delle decisioni relative alla caratterizzazione del prodotto, alle scelte di comunicazione, di distribuzione e di pricing, riferite ad un prodotto dotato di nome / marchio / logo»29 ha un’importanza fondamentale nell’ambito di una strategia di marketing di successo; ancor più se si considera che il prodotto turistico, come è tra gli altri quello ricettivo, ha una componente immateriale prevalente e, relativamente al comportamento del consumatore «la fedeltà alla marca (brand loyalty) dovrebbe presentarsi più consistente nei servizi rispetto ai beni, a causa del sensibile rischio percepito e della difficoltà di reperire informazioni sulle alternative in misura tale da rendere meno incerto il cambiamento di marca»30.

A proposito di marchio per il futuro network ricettivo derivante dal progetto “Valore Paese – DIMORE”, ci sarebbe ancora un’osservazione a mio parere da fare; considerando che è attualmente attiva la prima struttura del network, “Villa Tolomei Hotel & Resort” a Firenze di cui si parlerà successivamente a proposito di best practices, e che questa struttura ricettiva ha adottato un proprio marchio (Fig.1) con cui si identifica nel mercato, a mio parere sarebbe preferibile e auspicabile piuttosto individuare da subito un marchio comune per tutte le strutture del network che deriverà dalla progressiva implementazione del progetto “Valore Paese – DIMORE”. La soluzione a mio

29

F. Casarin, Il marketing dei prodotti turistici. Specificità e varietà, volume primo, 2007, G. Giappichelli Editore – Torino, p.50.

(29)

100

parere preferibile sarebbe perciò quella di imporre da subito l’utilizzo del marchio “Valore Paese – DIMORE” a ciascuna struttura che entri a far parte della rete con l’effetto immediato di presentarsi nel mercato come parte di un network e non come struttura singola; in altre parole, ritengo più adatto allo scopo del progetto, dare visibilità al network nel suo complesso piuttosto che alla singola struttura che ne fa parte.

Come tanti marchi del prodotto “Italia” che si sono succeduti repentinamente nel tempo hanno contribuito e contribuiscono a creare confusione nei consumatori / turisti soprattutto con riferimento a quelli internazionali (si vedano le Fig. 2, 3, 4, 5), così tanti marchi distinti per struttura potrebbero far perdere di vista l’unitarietà della rete.

Figura 1 - Marchio Villa Tolomei Hotel & Resort

Figura 2 - Marchio "Italia" lanciato dall'Enit nel 1990

(30)

101

Figura 3 - Marchio per il turismo italiano presentato da Romano Prodi nel febbraio 2007

Fonte - http://www.repubblica.it/2007/02/sezioni/politica/marchio-turismo/marchio-turismo/marchio-turismo.html

Figura 4 - Marchio per il turismo italiano presentato da Silvio Berlusconi nel 2009

Fonte -

(31)

102

Figura 5 - Marchio attualmente utilizzato dall'Enit per la promozione dell'Italia nel mondo

(32)

103

5 I criteri di selezione

Il portafoglio immobiliare di partenza del progetto “Valore Paese – DIMORE” era costituito da 114 beni, 68 dei quali individuati come start up e per la maggior parte di proprietà dello Stato. Questo primo pacchetto contiene infatti anche immobili che attraverso il cosiddetto “federalismo demaniale culturale” sono passati agli Enti Territoriali, tre immobili dati in concessione di valorizzazione che sono Villa Tolomei (FI), Faro di Capo Spartivento (CA), Dogana Vecchia di Molfetta (BA), e due immobili situati ad Orvieto di proprietà del Comune e della ASL.

Tuttavia, con l’intenzione di ampliare la dimensione del portafoglio immobiliare di partenza, dal 12 febbraio al 31 maggio 2013, è stato rivolto a tutti gli Enti Territoriali e agli altri Enti pubblici proprietari di immobili pubblici, un invito a manifestare interesse per la partecipazione al progetto. A tal fine dal 12 febbraio 2013 è stata resa disponibile tutta la documentazione informativa riguardante il progetto “Valore Paese – DIMORE”, corredata di invito, principi e linee guida del progetto, prima selezione di immobili, domanda di partecipazione, scheda tecnica informativa e linee guida per il programma di valorizzazione; il periodo durante il quale è stato consentito di inviare la propria proposta entrando nella sezione dedicata, invece, è stato quello compreso tra il 15 marzo e il 31 maggio 2013. Il risultato di questa apertura è stato la costituzione di un secondo pacchetto di 111 beni di cui 55 start up.

Sull’invito a manifestare interesse per la partecipazione al progetto viene espressamente indicato che «per “DIMORE” si intendono gli immobili di interesse storico – artistico, facenti parte del patrimonio pubblico dismesso, con caratteristiche di pregio morfologico e tipologico, dislocati sul territorio nazionale e localizzati in tessuti storici e paesaggistici di qualità, mete turistiche e culturali affermate o potenziali, che presentino una ricchezza di

(33)

104

storia, tradizione e prodotti locali»31. Per consentire una valutazione quanto più oggettiva possibile delle caratteristiche appena elencate, sono stati fissati tutta una serie di requisiti successivamente valutati da un comitato tecnico istituzionale costituito da rappresentanti qualificati dei soggetti promotori.

La molteplicità e sistematicità dei criteri stabiliti per valutare le proposte pervenute, a mio avviso manifesta con chiarezza la duplice natura del progetto: da una parte la valorizzazione di immobili, dall’altra la

turistificazione32 dell’area in cui sono ubicati.

In seguito all’invito a manifestare interesse, anche i criteri di analisi e segmentazione degli immobili hanno subito una parziale modifica rispetto a quelli stabiliti in origine; eccoli si seguito33.

1. ANAGRAFICA 1. Ente proponente; 2. Complesso; 3. Città; 4. Regione; 5. Zona geografica; 6. Proprietà. 2.DESTINAZIONE E LOCATION 1. Range urbano; 2. Tipologia urbana; 3. Centralità location. 3. IMMOBILE 31

Valore Paese – Dimore, Invito a manifestare interesse per la partecipazione al progetto, paragrafo 5, Criteri di selezione

http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Dimore_Invito_a_manifestare_interesse 2.pdf

32

J.-P. Lozato-Giotar, Michel Balfet, Progettazione e gestione di sistemi turistici. Territorio, sistemi di

produzione e strategie, 2009, Franco Angeli, Milano, «La turistificazione è un neologismo impiegato

per designare l’intensità del fenomeno turistico su un sistema territoriale in termini di accoglienza», p.60.

(34)

105 1. Conformità urbanistica; 2. Tipologia immobile; 3. Iter urbanistico; 4. S.U.L.; 5. Taglio; 6. Vincolo; 7. Alienabilità; 8. Stato di conservazione. 4. INIZIATIVA 1. Investimento previsto; 2. Entità investimento; 3. Economicità; 4. Fattibilità procedurale; 5. Stadio; 6. Programma di valorizzazione;

7. Coerenza con il progetto “Valore Paese - Dimore”; 8. Potenzialità dell’iniziativa.

Approfondiamone qualcuno.

5.1 La zona geografica

Tornando a ribadire che il progetto “Valore Paese – DIMORE” ha l’obiettivo di incentivare il turismo culturale dell’intero territorio nazionale, la caratterizzazione della zona geografica rispetto all’identificazione del portafoglio immobiliare, a mio avviso dovrebbe spiegarsi, tra gli altri motivi, per la volontà di attuare quanto più possibile un’equa distribuzione territoriale delle iniziative di start up (Nord, Centro e Sud Italia). Rispetto agli effetti dell’invito a manifestare interesse, è da rilevare il coinvolgimento di un maggior numero di regioni rispetto a quelle di partenza; infatti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania,

(35)

106

Calabria, Puglia e Sardegna, coinvolte sin dall’inizio, sono subentrate anche le regioni Abruzzo, Molise e Sicilia.

5.2 La destinazione

“Valore Paese – DIMORE” sarà un network di strutture ricettive turistico – culturali ma non si pone come obiettivo unico quello di vendere camere d’albergo, bensì prodotti turistici territoriali, storia, cultura, tradizioni locali e tutti quegli elementi tangibili e intangibili legati al patrimonio culturale dell’intero Paese. Per questi motivi è stato richiesto agli Enti Territoriali e agli altri Enti pubblici interessati a candidare al progetto immobili pubblici di proprietà, di segnalare l’esistenza di eventuali servizi ricettivi e culturali, diretti e indiretti o l’appartenenza a brand tra cui FAI, Unesco, Bandiera Blu ecc, certamente indicatori del valore storico, culturale e paesaggistico della destinazione e della sua turisticità34. Di seguito, i criteri adottati per la valutazione delle candidature rispetto alle caratteristiche della destinazione35:

1. Range Urbano o Fino a 1.000 abitanti; o Tra 1.001 e 2.500 abitanti; o Tra 2.501 e 5.000 abitanti; o Tra 5.001 e 20.000 abitanti; o Tra 20.001 e 100.000 abitanti: o Oltre 100.000 2. Tipologia urbana o Metropoli; o Capoluogo; o Comune.

L’analisi della destinazione è basata inoltre su altri fattori:

34

J.-P. Lozato-Giotar, M. Balfet, cit. n.129, “Turisticità”: «grado di attrattività del territorio», p.55. 35 Valore Paese – Dimore, cit. n.128, Allegato D.

(36)

107

1. Competitività della destinazione (in riferimento ai flussi turistici, ricettività, settore culturale, ecc);

2. Vocazione turistico – culturale prevalente: o Arte e storia;

o Natura;

o Scoperta del territorio (enogastronomia, tradizioni); o Leisure (benessere, sport, relax);

o Business (congressi, formazione, cura).

3. Presenza di grandi attrattori turistico – culturali (per esempio poli museali, parchi a tema, strutture legate ad eventi di promozione del territorio, al divertimento, allo sport e al leisure, manifestazioni nazionali e internazionali ecc).

4. Presenza di marchi di appartenenza della destinazione (marchi e reti di appartenenza che attestano la qualità e il valore storico, culturale, naturale, paesaggistico dell’immobile e del contesto nonché dei prodotti locali);

5. Presenza di prodotti tipici (ad esempio DOC / DOP / IGP / STG).

Ai fini della valutazione della fattibilità del progetto, sarebbe utile e interessante a mio parere, in aggiunta a quanto già stabilito dal bando, disporre di ulteriori due dati relativi alle destinazioni: il coefficiente di

attrattività territoriale (Cat), e il gradiente turistico territoriale (Gtt)36. Il primo si calcola come rapporto tra i flussi in entrata e quelli in uscita di una determinata destinazione e, se considerati in serie storica, i diversi valori del

Cat consentono di avere un’idea dell’evoluzione dell’attrattività della

destinazione stessa, sia essa un Paese, una regione o una specifica località.

Cat

Il secondo invece, è un indicatore che contribuisce a quantificare il grado di intensità turistica territoriale andando al di là del mero dato della capacità

(37)

108

ricettiva e sintetizzando il contributo di più fattori interagenti. I parametri integrati all’interno del Gtt sono infatti:

 numero di turisti per ettaro (NT/ha);

 numero di posti letto disponibili;

 coefficiente di attrattività territoriale (Cat). Gtt (NT/ha) (Tfh) (Cat)

La disponibilità di questi dati è subordinata alla presenza e all’operatività degli Osservatori regionali del turismo presenti ad esempio nelle regioni Umbria, Emilia Romagna e Puglia per citarne alcuni; le regioni sprovviste di analoghi Osservatori invece dovrebbero attivarli e renderli idonei alla raccolta di questi dati.

5.3 La location

Riguardo alla location dell’immobile è richiesto di specificare se l’immobile è ubicato in un contesto centrale, periurbano, o extraurbano37. A queste specifiche, si aggiunge la valutazione dei seguenti elementi:

1. Ambito:

 Urbano – città d’arte;

 Urbano – città universitaria;

 Urbano – città business;

 Lacustre;  Marittimo;  Rurale – collinare;  Montano;  Isola. 2. Collegamenti:  Stradali;  Autostradali;

Figura

Figura 1 - Marchio Villa Tolomei Hotel & Resort
Figura 4 - Marchio per il turismo italiano presentato da Silvio Berlusconi nel 2009  Fonte -
Figura 5 - Marchio attualmente utilizzato dall'Enit per la promozione dell'Italia nel mondo  http://www.turismoeconsigli.com/logo-magic-italy-ministro-brambilla/

Riferimenti

Documenti correlati

The results of counterfactual analysis confirm the effectiveness of the intervention on most of the outcome variables analysed in the previous section, in particular on

if (il pacchetto multicast è pervenuto attraverso il percorso unicast più breve tra il router e l’origine). then lo trasmette su tutti i propri collegamenti in uscita else

is a consensus that the surplus of allowances in the carbon market and the corresponding impact on the carbon price negatively aff ected low-carbon innova- tion and

Hasan (1988, 2472) sottolinea che sia stato proprio Nehrū a insistere sulla protezione dei diritti dei mussulmani e della lingua urdū, cosa che non è stata fatta dal Congress in

In the past, ecocriticism served as a bridge between the humanities and other research fields, theorizing the environmental crisis and offering the

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato

È poi da notare la proprietà di insensibilità della soluzione di modelli a rete in forma prodotto rispetto a variazioni della matrice delle probabilità di diramazione (P), a

if (il pacchetto multicast è pervenuto attraverso il percorso unicast più breve tra il router e l’origine) then lo trasmette su tutti i propri collegamenti