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Antonio Sebastiano, Segretario Generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art

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REP. N. 250

COMUNE DI TREVIGLIO PROVINCIA DI BERGAMO

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DI AREE COM- PRESE NEL PIANO DI ZONA EX ART.35 L.865/1971 LOTTO N.3 COMPARTO 23 IN FRAZIONE GEROMINA SUD STIPULATA IN DATA 30.10.2003 REP. 390

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì QUATTRO (4) del mese di SETTEMBRE, nella Residenza Comunale in Treviglio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti a me, Purcaro dott. Antonio Sebastiano, Segretario Generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, ap- provato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modi- ficazioni, sono comparsi i signori:

ASSOLARI PIER LUIGI, nato a Treviglio (BG), il 21 luglio 1960, C.F. SSLPLG60L21L400X, il quale inter- viene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del “COMUNE DI TREVIGLIO”, P.I. 00230810160, ente pubblico terri-

Reg.to a Treviglio il 19/09/2014 Serie: 1T n. 1721

esatti Euro 355,00

Trascritto a il 19/09/2014 al n. 33738 R.G.

al n. 24274 R.P.

di importo € 35,00

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toriale, con sede in Treviglio (BG), Piazza L. Ma- nara, n. 1, di seguito denominato anche Comune, che rappresenta in qualità di Dirigente dei Servi- zi Tecnici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Te- sto Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e succes- sive modificazioni, dell’art. 57, co. 1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regola- mento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Treviglio, del provvedimento di conferimento incarico dirigenziale prot. n.

37479 del 25.7.2012, ed in esecuzione della delibe- razione della Giunta Comunale n.111 del 30.7.2014.

CHIESA GIOVANNI, nato ad Albano Sant’Alessandro (BG) il 25 agosto 1943, C.F. CHSGNN43M25A129B, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Direttore della “FONDAZIONE CASA AMICA”

(C.F. 95048290167), REA della C.C.I.A.A. di Bergamo n. 393388, con sede legale a Bergamo in via Grumel- lo n.10, iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche del Tribunale di Bergamo al n.

31 della parte I (parte generale) ed al n. 31 del- la parte seconda (parte analitica), giusta Procura Speciale rep. n. 131278 e racc. n. 20712 del 28.4.2010 rogito Notaio Giuliana Quarti di Clusone

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(Bg), registrata a Clusone l'11.5.2010, al n.

1443, serie 1T, qui allegata sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale nell’intesa che trattasi di copia su supporto in- formatico conforme al documento originale su sup- porto cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs n.

82 del 7.3.2005.

Comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Segretario Rogante sono perso- nalmente certo,

P R E M E S S O

- che in data 29.11.2002 il Comune di Treviglio sottoscriveva protocollo d’intesa con la Regione Lombardia e L’Agenzia regionale per il lavoro vol- to alla realizzazione di progetti di accoglienza a favore dell’integrazione sociale degli stranieri;

- che in ragione di quanto sopra, il Comune di Tre- viglio in partnership con l’Associazione Casa Ami- ca si è fatto promotore di un programma finalizza- to alla costruzione di alloggi da riservare a sog- getti immigrati ed alle loro famiglie al fine di ridurre il disagio abitativo e favorire la convi- venza tra soggetti stranieri e locali;

- che, con tale finalità, il Comune di Treviglio e l’Associazione Casa Amica, quale soggetto attuato-

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re del progetto, hanno sottoscritto, giusto atto in data 4.8.2003 rep. n.354 a rogito del segreta- rio comunale, convenzione disciplinante i recipro- ci rapporti per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi;

- che in attuazione di ciò in data 30.10.2003 giu- sta atto rep. n.390 a rogito segretario comunale, registrato a Treviglio il 4.11.2003 al n. 1977, se- rie 1 e trascritto a Bergamo il 28.11.2003 ai nn.rr. 62050/38475 R.G./R.P., il Comune di Trevi- glio cedeva all’Associazione Casa Amica onlus (suc- cessivamente trasformatasi giusto atto notaio San- tus di Bergamo rep. n.29711/13526 in data 16.4.2009 in Fondazione Casa Amica) in diritto di proprietà l’area a destinazione residenziale com- presa nel Piano di Zona – comparto 23 – in frazio- ne Geromina, della superficie di mq. 1.200, con- traddistinta con il lotto 3, con possibilità edifi- catoria di mc. 2.800, identificata presso l’Agen- zia del Territorio di Bergamo – sezione catasto terreni - al foglio n.20, mappale n.14259;

- che in data 25.11.2004, giusta atto rep. n.455 a rogito del segretario comunale, il Comune di Trevi- glio, ad integrazione della convenzione in ogget- to, trasferiva all’Associazione Casa Amica anche

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il tratto di cavo irriguo ormai dismesso compreso nell’ambito considerato, area quest’ultima identi- ficata presso l’Agenzia del Territorio di Bergamo – Sezione Catasto Terreni – al foglio n.20, mappa- le n.14263;

- che l’Associazione si obbligava nei confronti del Comune a realizzare sull’area ceduta con la convenzione in oggetto, nei tempi e con le moda- lità e le caratteristiche indicate, alloggi di edi- lizia economica e popolare della volumetria massi- ma di mc.2.800 da assegnare con le modalità ed ai soggetti di cui all’art.8 della convenzione citata e cui si fa rinvio;

- che con la convenzione in parola si prevedeva in particolare la costruzione di un edificio composto da n.11 alloggi aventi le caratteristiche meglio descritte all’art. 7 della convenzione a cui si fa rinvio;

- che tale fabbricato è stato effettivamente co- struito in base alla concessione edilizia in data 12.11.2003 n.210;

- che il suddetto corpo di fabbrica è stato inseri- to nella mappa catastale del Comune di Treviglio al foglio n. 20, indicati come mappale n. 14699, sub dal n.1 al n.23, come di seguito:

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* sub 1, piano S1-T-1-2, bene comune non censibile;

* sub 2, piano T, cat. A/2, cl. 1, vani 3, rendita

€ 309,87;

* sub 3, piano T, cat. A/2, cl. 1, vani 5, rendita

€ 516,46;

* sub 4, piano T, cat. A/2, cl. 1, vani 5, rendita

€ 516,46;

* sub 5, piano T, cat. A/2, cl. 1, vani 3, rendita

€ 309,87;

* sub 6, piano 1, cat. A/2, cl. 1, vani 3, rendita

€ 309,87;

* sub 7, piano 1, cat. A/2, cl. 1, vani 5, rendita

€ 516,46;

* sub 8, piano 1, cat. A/2, cl. 1, vani 5, rendita

€ 516,46;

* sub 9, piano 1, cat. A/2, cl. 1, vani 3, rendita

€ 309,87;

* sub 10, piano 2, cat. A/2, cl. 1, vani 6, rendi- ta € 619,75;

* sub 11, piano 2, cat. A/2, cl. 1, vani 6, rendi- ta € 619,75;

* sub 12, piano 2, cat. A/2, cl. 1, vani 3, rendi- ta € 309,87;

* sub 13, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 24, rendi- ta € 70,65;

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* sub 14, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 25, rendi- ta € 73,60;

* sub 15, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 25, rendi- ta € 73,60;

* sub 16, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 25, rendi- ta € 73,60;

* sub 17, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 25, rendi- ta € 73,60;

* sub 18, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 17, rendi- ta € 50,04;

* sub 19, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 18, rendi- ta € 52,99;

* sub 20, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 21, rendi- ta € 61,82;

* sub 21, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 21, rendi- ta € 61,82;

* sub 22, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 21, rendi- ta € 61,82;

* sub 23, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 24, rendi- ta € 70,65;

- che le singole porzioni immobiliari costituenti i fabbricati di che trattasi sono state denunciate nel N.C.E.U. del Comune di Treviglio con schede re- gistrate il 6.5.2005 prot. n. BG0102213;

- che tra le parti sono sorte divergenze in ordine

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all’interpretazione del regolamento contrattuale con particolare riguardo alla durata delle obbliga- zioni assunte, alla trasmissibilità delle stesse ed alla determinazione del canone di locazione de- gli alloggi;

- che le parti sono venute nella determinazione, al fine di prevenire una lite in ordine all’inter- pretazione del regolamento contrattuale della con- venzione in oggetto, di stipulare, nella stessa forma, un atto integrativo per meglio chiarire de- terminati aspetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite, richiamate le pre- messe che costituisco parte integrante e sostanzia- le del presente atto, convengono e stipulano quan- to segue.

ART. 1 – Oggetto

Il Comune di Treviglio, concedente, e la Fondazio- ne Casa Amica, concessionario, di comune accordo convengono di integrare il regolamento contrattua- le della convenzione sottoscritta tra le parti in data 30.10.2003, giusta atto rep. n. 390 a rogito segretario comunale, registrato a Treviglio il 4.11.2003 al n. 1977, serie 1e trascritto a Berga- mo il 28.11.2003 ai nn.rr. 62050/38475 R.G./R.P.,

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come appresso:

a) la convenzione ha durata per venti (20) anni dalla sottoscrizione e quindi fino al 29.10.2023;

per l’effetto il concessionario è tenuto, per tut- ta la durata, a locare gli alloggi realizzati in virtù della convenzione per le finalità ed ai sog- getti indicati;

b) le obbligazioni assunte dal concessionario han- no natura propter rem; il concessionario è obbliga- to in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal concessionario con la stipula della convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o con- trarie clausole di vendita, le quali non hanno ef- ficacia nei confronti del Comune e non sono opponi- bili alle richieste di quest’ultimo; la presente lettera non trova applicazione nel caso di affitto a riscatto disciplinato dall’art. 8 della conven- zione;

c) le parti convengono che non vi sono impedimenti di legge e/o convenzionali alla vendita totale o parziale del complesso immobiliare a soggetti ter-

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zi, con il solo limite che vengono trasferiti ad essi anche tutti gli obblighi contenuti nelle con- venzioni come espressamente previsto al punto b) che precede;

d) il canone di locazione praticato dal concessio- nario non può essere superiore alla soglia minima del c.d. “canone concordato” di cui all’art. 2, commi 3 e 5, e dall’art. 5 della legge 431/1998 nonché dal D.M. 5.3.1999; è sempre in facoltà del concessionario applicare il canone sociale di cui alla normativa regionale in materia di ERP;

e) la Fondazione è tenuta a comunicare al Comune, a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento, la ne- cessità di dover procedere all’individuazione del soggetto cui assegnare l’alloggio; il Comune è te- nuto a comunicare, a mezzo posta elettronica certi- ficata, il nominativo dell’assegnatario entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di va- canza, fatta salva la facoltà della Fondazione di verificare la solvibilità del soggetto segnalato;

in mancanza la Fondazione provvede autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dall’art.8 della convenzione;

f) la Fondazione assume a propria cura e spese o-

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gni onere di manutenzione ordinaria e straordina- ria degli alloggi realizzati e delle aree di perti- nenza; in ogni caso, decorso il termine di cui al comma che precede, la proprietà dovrà assicurare un’adeguata attività di manutenzione della struttu- ra per il mantenimento in perfetta efficienza de- gli impianti e della struttura stessa;

g) resta sempre escluso l’intervento del Comune quale fideiussore degli assegnatari in caso di man- cato pagamento del canone di locazione; è fatta salva la facoltà per il Comune di intervenire, a sostegno del locatario, nei casi di c.d. “morosità incolpevole”, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regolamento comunale.

ART. 2 – Spese

Tutte le spese contrattuali, diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti relative alla stipula- zione della presente convenzione sono a carico del- la Fondazione Casa Amica. Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico In- formatico utilizzando il software UniMod. Il con- tratto sarà prodotto all’Agenzia dell’Entrate me- diante piattaforma Sister.

ART.3 – Trascrizione

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Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia del Territorio di Bergamo alla trascrizione della presente convenzione af- finché siano noti a terzi gli obblighi assunti, e- sonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ri- cevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti informa- tici, su dodici intere facciate e otto righe della tredicesima, dandone lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivo- no, ivi compreso l'allegato A), quale parte inte- grante e sostanziale del quale ho omesso la lettu- ra per espressa dispensa avutane dalle stesse par- ti con dichiarazione di loro piena conoscenza ed accettazione, con firma elettronica consistente nell'acquisizione digitale della sottoscrizione au- tografa ai sensi dell’art. 52-bis della Legge 16.2.1913 n.89 e s.m.i..

In presenza delle parti, io Segretario Generale, dopo la conversione in file PDF del documento ana- logico firmato dalle parti, chiude il contratto ap- ponendo la propria firma digitale.

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