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IL RUOLO DEL MICOLOGO

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Academic year: 2022

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IL RUOLO DEL MICOLOGO

All’aggiornamento del 2012, il Registro nazionale dei micologi presso il Ministero del- la Salute (D.M. 26/11/2003 e succ. modifiche) elenca ben 2504 soggetti che hanno consegui- to l’Attestato di Micologo.

Il Micologo, istituito in Italia con il D.M 686/96, è una specifica figura professionale appositamente formata per poter svolgere la determinazione delle specie e il controllo di commestibilità dei funghi epigei spontanei ammessi alla vendita o comunque destinati all’alimentazione umana.

Anche un ricercatore universitario che si occupa di macrofunghi, oppure un esperto appartenente ad un’Associazione micologica, può effettuare correttamente, e con dovizia di particolari, una determinazione di specie. Ma la perizie svolte dal Micologo, pur riguardan- do sempre funghi spontanei, sono diverse per valenza, ambito di applicazione e modalità di esecuzione. Per esempio, il Micologo deve possedere la capacità di individuare, con suf- ficiente rapidità e in mezzo a un grande quan- titativo di merce, gli esemplari di specie estra- nee rispetto alla specie commercializzata, sia per i funghi freschi che per quelli conservati.

La figura del Micologo, così come delinea- ta dalla legge, ha la sua competenza di base nella determinazione pratica-ispettiva (ma- croscopica) delle specie fungine; al tempo stesso deve possedere competenze in vari altri settori, dalla micotossicologia (intossicazioni da funghi), alla legislazione (normative di set- tore e relativa applicazione) alla conoscenza e capacità di controllo ispettivo dei funghi sec- chi e conservati. Quando opera presso le Ulss ed è adibito alle attività di controllo ufficiale (Ispettore Micologo), è chiamato innanzitutto a svolgere compiti connessi alla prevenzione delle intossicazioni da funghi. Fra questi ser- vizi per il cittadino, particolare importanza ha il servizio di controllo gratuito della comme- stibilità delle specie raccolte dai privati per proprio consumo, visto che le intossicazioni da funghi sono in gran parte causate dal con- sumo di funghi raccolti direttamente dai con- sumatori.

Riassumendo, il Micologo deve saper svolgere:

- il controllo di identificazione delle specie (conformità agli elenchi della Legge) sui grandi quantitativi di funghi spontanei fre- schi destinati al commercio.

- valutazioni sullo stato di conservazione dei funghi destinati al consumo alimentare;

- il controllo di commestibilità delle specie, sulle raccolte (talvolta variegate e abbon- danti) dei privati raccoglitori;

- l’esame macroscopico di campioni, anche consistenti, prelevati da partite di funghi conservati (es. per controlli all’importa- zione o nell’ambito dell’autocontrollo del- le Imprese alimentari);

- la determinazione dei funghi (in base a campioni di residui di pasto ecc...) che hanno causato avvelenamenti, nell’ambito di consulenze alle strutture ospedaliere.

Il micologo privato, nei piani di autocon- trollo delle Imprese alimentari del settore “fun- ghi spontanei”, deve essere incaricato di effet- tuare la formazione degli operatori che fanno la lavorazione e il confezionamento dei funghi in stato essiccato, congelato o in salamoia.

Da molti viene messa in discussione la va- lenza del Micologo per le valutazioni inerenti lo stato di conservazione dei funghi e quindi dei requisiti di sicurezza necessari per il con- sumo alimentare umano (Reg. CE 178/02, art.

14). Senza voler entrare in un dibattito che coinvolge altre professionalità legate al con- trollo degli alimenti, va detto che il micologo certamente è la figura che possiede le mag- giori competenze specifiche in materia di fun- ghi epigei spontanei. Pertanto non si può che concordare con quanto riportato nella DGR 3468/09 della Regione Veneto: “Poiché ogni specie fungina può presentare tipologie diver- se di segni riconducibili allo stato di conser- vazione, l’insieme dei caratteri morfologici ed organolettici che denotano un potenziale stato di deterioramento o decomposizione, deve es- sere valutato dal micologo caso per caso, a seconda delle specie fungine oggetto di certi- ficazione sanitaria.”

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