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Academic year: 2022

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Direzione SERVIZI DI STAFF

Servizio TRIBUTI Ufficio IMPOSTE

Determinazione N. 479 del 14/05/2019 ORIGINALE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CIG 790600735E

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il prossimo 30/06/2019 è in scadenza la concessione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni.

RITENUTO di dover procedere ad affidare il predetto servizio in concessione per il periodo 01/07/2019-31/12/2022 con possibilità di rinnovo triennale, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma telematica tramite piattaforma Sintel dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti.

Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato calcolato il valore della concessione come risulta dal piano economico allegato al presente provvedimento.

CONSIDERATO che l’aggio a favore del concessionario posto a base di gara è pari al 18,00%

(diciotto per cento) dell’ammontare lordo complessivo riscosso a titolo di imposta comunale di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni e che l’importo minimo garantito a favore del Comune è stabilito nella misura di € 240.000,00 annui.

DATO ATTO che il valore della concessione, calcolato in base all’importo medio del gettito nel periodo 2016-2018 (€ 396.925,00), all’aggio (18%) ed alla durata della concessione (3 anni e 6 mesi + eventuale rinnovo di tre anni) posti a base di gara, è stimato di € 467.780,00, così calcolato:

· media delle riscossioni lorde annue rilevata nell’ultimo triennio pari a € 396.925,00 (di cui

€ 316.900,00 relativi alla pubblicità ed € 80.025,00 relativi alle pubbliche affissioni);

· 18% di € 396.925,00 = € 71.446,50/anno. Per il secondo semestre dell’anno 2019 la riscossione viene stimata in € 110.000,00;

· eventuale rinnovo ulteriori tre anni: 233.640,00.

RITENUTO di adottare il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera, come previsto anche dal Decreto Legge n. 32 in data 18/04/2019. Ciò in considerazione della necessità di valutare sia il prezzo del servizio che la qualità dei servizi offerti al Comune di Treviglio ed all’utenza.

RITENUTO di affidare la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ad una Commissione Giudicatrice, che verrà nominata con successivo provvedimento, onde garantire una valutazione accurata ed approfondita.

VISTI gli allegati Capitolato d’oneri e il Bando di Gara, nonché i documenti in essi richiamati e ritenuto di darvi integrale approvazione.

CONSIDERATO inoltre che occorre procedere alla pubblicazione del bando sulla GURI, oltre che sul sito Internet del Comune, sulla piattaforma Anac e sul sito Web del MIT.

DATO ATTO CHE è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG):

790600735E

e che occorre procedere al formale impegno della contribuzione a favore di ANAC di € 225,00, a carico del Comune di Treviglio, come previsto dalla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018.

Piazza L. Manara, 1  24047 Treviglio (BG)  T. 0363 3171  F. 0363 317309 comune.treviglio@legalmail.it  www.comune.treviglio.bg.it

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Servizio TRIBUTI Ufficio IMPOSTE

RICHIAMATI:

- l’art. 1, comma 455, della Legge 296 del 21.12.2006 che prevede che “Ai fini del contenimento e della realizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’art. 37 del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 50/2016, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;

- il D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possano acquisire lavori, servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l’art. 1, commi 3 e 6 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n.33, i quali dispongono, tra l’altro, rispettivamente che le funzioni di centrale di committenza siano svolte da Lombardia Informatica s.p.a. che opera come Centrale Regionale Acquisti e che la Centrale Regionale Acquisti si avvalga della piattaforma regionale per l’E-Procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire, in tutto o in parte, con sistemi telematici, curandone altresì lo sviluppo e promuovendone l’utilizzo da parte dei soggetti di cui al citato comma 455 dell’art.1 della l.n.296/2006;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 6.04.2011 n. IX/1530 che ha determinato le modalità di funzionamento della piattaforma regionale per l’E-Procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, l.33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico;

- l’art. 11 della Legge Regionale 16.07.2012 n. 12, che ha istituito l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti.

CONSIDERATO che non esistono convenzioni CONSIP attive e che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il servizio in oggetto non è presente.

VISTI:

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 18.12.2018;

- il vigente statuto comunale;

- il vigente regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2001 n. 267 e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria, e tecnica, nonché l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

- il regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.11.2011 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.03.2012;

-

il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2019

;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/04/2019, esecutiva ai sensi di

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2019/2021;

- il Regolamento delle Entrate adottato dal Consiglio Comunale in data 14/1271998 con deliberazione di C.C.n° 82 del 25/11/1998 e s.m.i.;

- il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e de diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n 57 del 19/10/1985 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 22/01/2019 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Dirigente dei Servizi Finanziari;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. DI INDIRE pertanto gara pubblica, tramite piattaforma Sintel dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, per la concessione del servizio di cui al punto 1, mediante procedura aperta secondo i principi di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei Contratti Pubblici).

3. DI DARE ATTO che l'affidamento dell'appalto verrà effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95, commi 2 e 3, del Codice, stabilendo di assegnare 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica, con valutazione della congruità delle offerte, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ai sensi dell’art. 97, co. 3, del Codice, dando atto che si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

4. DI DARE ATTO che il valore della concessione ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Contratti Pubblici è stimato in € 467.780,00 per complessivi tre anni e sei mesi di durata del rapporto, dal 01/07/2019 al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo triennale.

5. DI APPROVARE i seguenti documenti di gara, qui allegati:

Piano economico Bando di gara Disciplinare di gara Capitolato d’Oneri

Elenco degli impianti di affissione

6. DI PORRE a base di gara l’aggio a favore del concessionario nella misura del 18,00%

(diciotto per cento) dell’ammontare lordo complessivo riscosso a titolo di imposta comunale di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni.

7. DI DETERMINARE il minimo annuo garantito delle entrate nella misura di € 240.000,00.

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8. DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara per minimo 18 giorni sulla G.U.R.I., sul sito dell'ANAC, sulla piattaforma SINTEL, all'albo pretorio, sul sito internet del Comune, sul sito del MIT o Osservatorio, secondo quanto previsto dagli artt. 60 e 72 del D. Lgs.

50/2016 e dal D.M. 2 dicembre 2016, a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

9. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Enrico Pecoroni.

10.DI PRENOTARE

la somma annua di € 87.165,00 da imputare al capitolo 58250 dei bilanci 2020/2021, mentre per l’anno 2019 la somma è ridotta ad € 24.156,00 in quanto l’attività di riscossione per il secondo semestre è stimata in circa € 110.000,00:

11. DI DARE ATTO

che l’impegno di spesa relativo all’esercizio 2022 verrà automaticamente assunto con l’approvazione del relativo bilancio di previsione;

12. DI IMPEGNARE la somma di € 225,00 in favore dell’ANAC imputando la spesa al capitolo 24800/4 del Bilancio 2019;

13. DI IMPEGNAREla somma necessaria per le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per euro 1.100,00 al capitolo 21700/7 del PEG 2019, da liquidare alla DITTA STC MANAGING SRL, con sede legale a Barletta (BT) in via S. Antonio n. 73 (P.I. 07841320729), aggiudicataria del servizio in seguito a procedura ad evidenza pubblica con il seguente CIG Z9727BA4FA.

14. DI DARE ATTO che l’aggiudicatario rimborserà le spese di pubblicazione del bando entro 60 gg. dall’aggiudicazione, in seguito a formale richiesta da parte del Comune di Treviglio e comunque all’atto del versamento delle spese contrattuali.

15. DI DARE ATTO CHE l'accertamento dell'entrata a titolo di rimborso della spesa di pubblicazione sul capitolo 5700/14, denominato “Rimborso da parte delle imprese vincitrici di gara delle spese per pubblicazione bandi”, avverrà in sede di provvedimento di aggiudicazione.

16. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio contabilità per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. n.

267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale Dr. Enrico Pecoroni

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo Obiettivo

Impegno 2019 58250 24.156,00

Impegno 2020 58250 87.165,00

Impegno 2021 58250 87.165,00

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2019.05.14 16:42:34

CN=PECORONI ENRICO C=IT

O=COMUNE DI LECCO/00623530136

RSA/1024 bits

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COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

CAPITOLATO D’ONERI

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE

SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA

GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CIG 790600735E)

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INDICE

ART. 1 – OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE

ART. 2 – NORMATIVA E DISCIPLINA DEI SERVIZI IN CONCESSIONE ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 4 – COMPENSO DEL CONCESSIONARIO E VALORE DELLA CONCESSIONE ART. 5 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

ART. 6 – CLASSE DI APPARTENENZA ART. 7 – VERSAMENTI

ART. 8 – RENDICONTI CONTABILI ART. 9 – CAUZIONE

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 11 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONCESSIONARIO ART. 12 – DIVIETI

ART. 13 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE ART. 14 – COORDINAMENTO E VIGILANZA

ART. 15 – PENALI E SANZIONI

ART. 16 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER CAUSE IMPUTABILI AL CONCESSIONARIO ART. 17 – FACOLTÀ DI REVOCA E DI RECESSO DELLA CONCESSIONE

ART. 18 – VARIAZIONI E FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMUNE ART. 19 – CONTROVERSIE

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI ART. 21 – ALLEGATI

ART. 22 - PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE ART. 23 - NORMA TRANSITORIA

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ART. 1 – OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, nonché del servizio comunale delle pubbliche affissioni, l’accertamento e la riscossione, sia in forma volontaria che coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. Tale gestione è strettamente connessa ad una delle fondamentali potestà pubbliche consistenti nell’imposizione di prestazioni patrimoniali: pertanto, il Concessionario, cui viene trasferita l’attività di liquidazione e riscossione di entrate pubbliche deve essere iscritto all’albo nazionale dei concessionari previsto all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e smi o in possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, a norma dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997.

3. Il servizio viene concesso in esclusiva nella forma di gestione ad aggio sulle riscossioni lorde effettivamente conseguite.

ART. 2 –NORMATIVA E DISCIPLINA DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Stante la natura di servizi pubblici, devono necessariamente essere svolti sotto l’osservanza della normativa vigente in materia e, in particolare:

- D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

- D. Lgs. 15.11.1993 n. 507;

- Codice della strada e relative disposizioni di attuazione;

- D.M. 26 aprile 1994 “Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

- Regolamento comunale di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, tempo per tempo vigente;

- Disposizioni regolamentari in materia di collocazione degli impianti pubblicitari;

- Regolamento comunale di Polizia urbana;

- Vigente Piano Generale degli Impianti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 38 del 07/04/2009 e modificato con deliberazione di c.c. n. 82 del 20/12/2011;

- il presente Capitolato d’Oneri ed i documenti ad esso correlati che verranno posti a base di gara per l’affidamento della concessione e che, dunque, verranno integrati in conformità a quanto contenuto nell’offerta presentata dal concorrente che verrà individuato quale concessionario.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di 3 anni e 6 mesi, decorrenti presumibilmente dal 1 luglio 2019 ovvero dalla stipulazione del contratto, se in data successiva. Scadrà automaticamente il 31/12/2022.

2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della concessione, alle medesime condizioni e per un ulteriore periodo massimo di tre anni.

ART. 4 – COMPENSO DEL CONCESSIONARIO E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito annuo indipendentemente dalla domanda di mercato.

2. L’aggio a favore del Concessionario verrà determinato nella percentuale offerta dal Concorrente che risulterà aggiudicatario. A base di gara verrà posto l’aggio del 18% da migliorare al ribasso in sede di offerta.

3. L’aggio è rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, inclusa la maggiorazione stabilita al comma 9 dell’art. 22 del d.lgs. 507/1993 e smi.

4. Il Concessionario deve garantire al Comune un introito non inferiore ad € 240.000,00 annuo, impegnandosi a versare la differenza nel caso gli incassi non raggiungano tale importo minimo. Il minimo garantito verrà verificato al giorno 20 ottobre di ogni anno o al giorno immediatamente successivo nel caso non cada in giorno lavorativo; il pagamento della differenza dovrà essere versato dal Concessionario entro il 30 novembre successivo, al netto degli incassi nel frattempo maturati.

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5. ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del d.lgs. n 50/2016 il valore presunto della concessione in oggetto, calcolato sulla base della media delle riscossioni dell’ultimo triennio, dell’aggio posto a base di gara e della durata della concessione (3 anni e 6 mesi + 3 anni di eventuale rinnovo) è stimato in € 467.780,00, così calcolato:

• media delle riscossioni lorde annue rilevata nell’ultimo triennio pari a € 396.925,00 (di cui € 316.900,00 relativi alla pubblicità ed € 80.025,00 relativi alle pubbliche affissioni);

18% di € 396.925,00 = € 71.446,50/anno. Per il secondo semestre dell’anno 2019 la riscossione viene stimata in € 110.000,00;

eventuale rinnovo per ulteriori tre anni: 233.640,00.

ART. 5 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

In caso di revisione delle tariffe o della disciplina di uno o più tributi, che comporti una variazione, uguale o superiore al 10%, in aumento o diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, l’aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale. Per contro, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione che risulti inferiore al 10%, il concessionario non potrà presentare alcuna richiesta di revisione dell’aggio o del minimo garantito.

ART. 6 – CLASSE DI APPARTENENZA

Il Comune di Treviglio appartiene alla IV classe, così come previsto dall’art. 2 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e smi. Pertanto, per la gestione del servizio in oggetto, il Concessionario deve necessariamente possedere l’iscrizione all’Albo Ministeriale previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e disciplinato dal DM 289/2000 s.m.i. con capitale interamente versato di € 5.000.000,00. Si segnala che nel corso del triennio di affidamento del servizio il Comune di Treviglio potrebbe superare la soglia di 30.000 abitanti e passare pertanto alla classe III.

ART. 7 – VERSAMENTI

1. Tutti i versamenti per ICP e DPA e accessori dovranno confluire direttamente su conti correnti postali dedicati ed intestati al Comune di Treviglio, ancorché consultabili direttamente anche dal Concessionario.

2. Il Concessionario, a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, sulla base delle somme riscosse calcola l’aggio ed emette fattura relativa al trimestre.

3. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e del rendiconto trimestrale da parte del Concessionario, qualora non vi siano rilievi, corrisponderà l’aggio spettante su un conto dedicato indicato dal Concessionario, che assolverà anche all’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010.

4. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi bonari di pagamento né da parte del Comune di Treviglio né da parte degli utenti del servizio.

Le istanze di rimborso da parte dei contribuenti saranno presentate al Concessionario e verificate da questo fino alla redazione dell’atto finale di accoglimento. Il rimborso delle somme dovute ai contribuenti avverrà a cura del Comune di Treviglio entro 90 gg. dalla ricezione dell’atto finale da parte del Concessionario.

ART. 8 – RENDICONTI CONTABILI

1. Contestualmente alla presentazione della fattura trimestrale il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni relative al periodo fatturato, evidenziando, per ciascuna imposta in concessione (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni):

a) l’importo lordo delle riscossioni distinto per anno di imposta;

b) l’aggio dovuto, per anno di imposta;

c) la quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata

2. Allo stesso rendiconto dovrà inoltre essere allegato un prospetto analitico dello stato della riscossione di ogni singola posizione, dei connessi procedimenti di recupero, dei rimborsi eseguiti, delle poste oggetto di contenzioso.

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Ai fini di un corretto monitoraggio da parte del Comune delle attività e dell’andamento della gestione affidata in concessione è richiesto l’accesso ai dati di rendicontazione anche tramite collegamento telematico con possibilità di scaricare report aggiornati.

ART. 9 – CAUZIONE

1. Il Concessionario, a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal conferimento della concessione, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dell’aggiudicazione stessa, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale di durata pari alla durata contrattuale; tale cauzione verrà costituita in analogia a quanto previsto nell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune può procedere all’escussione della cauzione.

3. La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo di reintegro da parte del concessionario; in difetto, il Concessionario dovrà provvedervi nel termine di trenta giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

4. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli adempimenti di cui al successivo art. 13. Lo svincolo verrà disposto con specifico provvedimento da parte dell’Ufficio competente.

5. In caso di comprovato possesso del certificato di qualità UNI ISO 9001:2008, la cauzione può essere prestata in misura ridotta.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario subentra al Concedente nella titolarità della gestione del servizio pubblico, assumendone l’intera responsabilità: pertanto, subentra al Concedente in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Il Concessionario è tenuto:

2.a) ad osservare e ad applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative disposizioni programmatiche ed attuative fornite dal Comune;

2.b) ad applicare le tariffe approvate dal Comune;

2.c) a dare ai servizi/uffici comunali competenti tempestiva comunicazione delle situazioni rilevate nel corso della propria attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni;

2.d) a presentare al Comune il progetto organizzativo e di gestione del servizio, che sia rispettoso delle condizioni già previste nel disciplinare d’oneri e includa le condizioni offerte in gara, concordandone con il Comune le specificità prima dell’avvio della gestione; il progetto gestionale, una volta approvato, non potrà subire variazioni da un punto di vista contenutistico;

2.e) a designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 507/1993 e dal regolamento di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

2.f) se soggetto diverso dal funzionario di cui al precedente punto e), a nominare un rappresentante munito di idonea procura, il quale deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 ed all’art. 10 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289; a tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio;

2.g) a designare anche il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.

196/2003 e smi;

2.h) a designare altresì il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’art. 17 del d. lgs. 81/08;

2.i) a comunicare al Comune, prima dell’avvio della gestione, il nominativo del soggetto o dei soggetti designato/i per le funzioni di cui ai precedenti punti 2.e), 2.f), 2.g), 2.h); in caso di sostituzione, la comunicazione deve pervenire tempestivamente e, comunque, non oltre cinque giorni dalla sostituzione;

2.l) a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata dell’attività svolta nell’anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata

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ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future;

2.m) a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi inerenti ai servizi che saranno richiesti e, in specie, quelli statistici;

2.n) a fornire di ogni annualità, entro e non oltre il 31 gennaio successivo, la banca dati delle fattispecie soggette ad imposizione per l’imposta comunale sulla pubblicità e dei soggetti obbligati al pagamento; a tal fine predisporrà uno o più file o data base relazionali secondo modalità che verranno concordate con il competente servizio informatico comunale o altro soggetto delegato;

2.o) ad attivare e a curare tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, alla riscossione ed alla verifica delle istanze di rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune.

A norma dell’art. 1, comma 1ter, della legge 241/1990 il Concessionario, nell’espletamento del servizio è tenuto ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’articolo richiamato.

ART. 11 – OBBLIGHI SPECIFICI INERENTI ALLA CONCESSIONE RISORSE

1. Il Concessionario deve disporre di risorse, sia umane che strumentali, adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dei servizi, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/00, e di sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune con totale assunzione degli oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio. Provvede, inoltre, a proprie spese e cura, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e alla osservanza di tutte le norme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il Concessionario, nella gestione del servizio, deve adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori; pertanto, nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, per quanto applicabile.

5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

6. Il Concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti mentre, per contro, il Comune è sollevato da ogni responsabilità.

7. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell’AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

APERTURA DELLO SPORTELLO

È richiesto al Concessionario di istituire e mantenere sul territorio comunale per tutta la durata della concessione un apposito ufficio aperto al pubblico; giorni ed orari saranno quelli risultanti dalla proposta progettuale offerta dal Concessionario.

Resta fermo che l’attività di sportello dovrà essere svolta nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale ed ubicati in Piazza Cameroni. A parziale ristoro delle spese sostenute per l’utilizzo dei locali il Concessionario riconoscerà al Comune un rimborso

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forfettario pari ad € 3.200,00 annui, oltre all’Iva di legge ed aggiornamenti Istat, oltre ad eventuali spese condominiali; dovrà sottoscrivere tale impegno in sede di gara.

2. All’esterno dell’ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura “Comune di Treviglio – Servizio Affissioni Pubblicità – gestione concessionario …denominazione…”, nonché l’indicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico.

3. L’ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza e dotato delle attrezzature e dei dispositivi necessari idonei alla comunicazione con l’utenza (p.c., telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.).

4. Nel rapporto con l’utenza, il Concessionario è tenuto all’osservanza del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso) nonché del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e documenti correlati.

In particolare, l’Ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall’art. 22, comma 10, del D. Lgs. 507/1993, le tariffe, i regolamenti e gli atti in genere che regolano le entrate in concessione nonché la carta dei servizi.

Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collaborazione con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all’altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente.

5. Eventuali carenze o omissioni tali da configurare violazioni agli obblighi specifici o disservizi all’utenza potranno essere contestate dal Comune mediante diffida e potranno dar luogo, qualora non rimosse o risolte, all’applicazione di una specifica penale nell’entità e con i modi stabiliti al successivo art. 15.

SISTEMA DI RISCOSSIONE

Fermo restando la piena autonomia organizzativa e gestionale nello svolgimento della propria attività, desumibili dal progetto gestionale che verrà proposto dal concessionario ed approvato formalmente dal Comune, il Concessionario ha l’obbligo di:

- inviare agli utenti, almeno 15 giorni prima della scadenza, anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto - nel preavviso, indicare le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, la sede degli uffici del Concessionario, con indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e pec., ogni ulteriore indicazione che ritenga utile all’utenza.

- nell’avviso, specificare tutte le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

RECUPERO DELL’EVASIONE

Il Concessionario deve occuparsi dell’attività di recupero dell’evasione con organizzazione propria di mezzi e risorse che ritenga idonei al raggiungimento dell’obiettivo.

Tempi, modi e organizzazione verranno espressamente indicati dal Concessionario nella propria proposta progettuale che, in caso di affidamento, diverrà obbligo contrattuale per il Concessionario una volta accettata formalmente dal Comune.

Il Concessionario dovrà periodicamente trasmettere al Comune un report da cui si desuma l’andamento dell’attività di recupero.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La gestione del contenzioso che dovesse insorgere in conseguenza e per effetto della propria gestione verrà curato direttamente dal Concessionario al quale il Comune demanda sin d’ora la capacità di agire in giudizio a tutela degli interessi pubblici connessi allo svolgimento dei servizi in oggetto. Pertanto, la legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia oggetto del presente contratto spetta al Concessionario.

Il Concessionario deve gestire il contenzioso con organizzazione propria di mezzi e risorse che ritenga idonei per la tutela degli interessi propri e del Comune.

Tempi, modi e organizzazione di questa specifica attività verranno espressamente indicati dal Concessionario nella propria proposta progettuale che, in caso di affidamento, diverrà obbligo contrattuale per il Concessionario una volta che sia stata approvata formalmente dal Comune.

COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei terzi e l’Amministrazione comunale si

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intende integralmente sollevata da ogni responsabilità derivante dall’espletamento del servizio oggetto della concessione. Sono da ricomprendersi tra i danni sia quelli alle persone che alle cose, nonché i danni di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso gli utenti.

2. Il Concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, prima della stipulazione del contratto con i seguenti massimali:

- massimale della polizza RCT non inferiore ad € 3.000.000,00 - massimale della polizza RCO non inferiore ad € 2.500.000,00.

Copia della polizza dovrà essere prodotta al Comune. Annualmente, il Concessionario dovrà presentare al Comune copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo che attesti la permanenza della copertura assicurativa.

PIANO DEGLI IMPIANTI E IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Concessionario prenderà in consegna gli impianti delle pubbliche affissioni di proprietà comunale esistenti alla data di stipula del contratto, nella consistenza indicata dal Comune nell’allegato A al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione, sostituzione e ammodernamento degli impianti stessi in conformità a quanto previsto nella proposta progettuale offerta in sede di gara, restando inteso che alcun onere potrà essere imputato al Comune per qualsivoglia ragione; viene stabilito a priori il vincolo che il Concessionario dovrà attuare il programma di sostituzione e ammodernamento degli impianti, secondo quanto indicato nella propria offerta tecnica. Solo ai fini della programmazione e per concordare le modalità di intervento, è previsto un raccordo con i Servizi/Uffici comunali competenti.

3. Il Concessionario dovrà aggiornare il vigente Piano Generale degli Impianti sulla base del proprio progetto gestionale presentato in sede di gara e delle sopravvenute esigenze; la presentazione al Comune dovrà avvenire non oltre 4 mesi dall’affidamento della concessione;

per tale adempimento il Concessionario potrà fare affidamento sulla collaborazione degli Uffici/Servizi comunali competenti.

4. In corso di esecuzione potrebbero intervenire variazioni riguardo alla quantità e consistenza degli impianti; ogni variazione al Piano dovrà essere preventivamente sottoposta al Comune per l’approvazione.

5. In relazione ai nuovi impianti, si deve distinguere tra:

a) impianti nuovi in sostituzione di altri già installati

b) impianti nuovi in aggiunta a quelli preesistenti ovvero di nuova previsione nel Piano

Quanto agli impianti di cui alla lett. a), l’unico vincolo è che abbiano le caratteristiche estetiche e materiali se non identiche almeno simili a quelli esistenti.

Quanto agli impianti di cui alla lett. b), la richiesta deve essere necessariamente accompagnata da un elaborato tecnico nel quale siano graficamente illustrati gli impianti di nuova installazione, le caratteristiche degli impianti stessi e, correlato, un documento dal quale si evinca una proiezione dei maggiori introiti rispetto al vigente Piano. I nuovi impianti dovranno avere caratteristiche di materiale, forma, dimensione e colore idonee a ridurre al minimo l’impatto con l’ambiente circostante; il Comune avrà la facoltà di chiedere modifiche rispetto alla proposta presentata e di fornire indicazioni che ritenga opportune. Resta inteso che tutti gli oneri per i nuovi impianti restano ad esclusivo carico del Concessionario che nulla potrà pretendere dal Comune a qualsiasi titolo, fatto salvo il caso di revisione del corrispettivo di cui al precedente art. 4 qualora ne ricorra il presupposto.

5. Il Concessionario provvede, per tutta la durata della concessione, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire la sicurezza, funzionalità ed il decoro dell’impiantistica, fermo restando che tutti gli oneri derivanti dalla gestione per qualsiasi attività o a qualsiasi titolo dovuti, sono a totale carico del Concessionario.

6. Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, anche quelli di nuova installazione entreranno nella piena disponibilità del Comune, senza che al Concessionario spetti alcun compenso o rimborso; la consistenza e lo stato di conservazione verranno attestati in un verbale redatto in contraddittorio dal Comune e dal Concessionario; se dalla ricognizione emergessero eventuali deficienze o vizi, che verranno puntualmente rilevati e quantificati con un computo estimativo di massima, il Concessionario dovrà provvedere ad eseguire le opere necessarie entro un termine congruo concordato tra le

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parti; in mancanza il Concessionario dovrà versare al Comune la corrispondente somma come risultante dal computo; in difetto, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione e, qualora sia insufficiente, agire per la richiesta della somma residua.

7. In relazione ai nuovi impianti che, in vigenza di contratto, venissero previsti in aggiunta al vigente Piano degli Impianti, è prevista la possibilità che il Comune, in alternativa alla loro realizzazione, si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario la monetizzazione degli impianti medesimi.

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del d.lgs. 507/1993, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, con assunzione di ogni responsabilità da parte del Concessionario.

2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito timbro a calendario, leggibile, indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

4. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario; pertanto, deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro cinque giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.

5. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e, comunque, non oltre 48 ore dalla scoperta dell’abuso. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.

6. il Concessionario deve dotarsi di personale e di strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni, con oneri a suo totale carico.

ART. 12 – DIVIETI

1. In ragione della natura dei servizi oggetto di concessione, è tassativamente vietato al Concessionario:

> 1.a) interrompere o sospendere per qualsiasi ragione i servizi, fatte salve cause di forma maggiore o situazioni di necessità ed urgenza, intendendosi per tali solo situazioni impreviste ed imprevedibili che impediscano di dare esecuzione ai servizi in modo regolare e in conformità agli obblighi contrattuali assunti;

> 1.b) sub-concedere i servizi stessi; il Concessionario potrà esclusivamente affidare a terzi, ferma restando la responsabilità in capo al medesimo, in ordine alla regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione, l’esecuzione delle seguenti attività materiali:

attacchinaggio;

installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti per pubbliche affissioni;

stampa e spedizione;

gestione informatica delle banche dati.

2. Il ricorso a terzi, limitatamente, alle categorie di attività di cui al precedente comma 1), può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.

3. A tal fine, in sede di gara, il Concorrente che intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà esprimere la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l’indicazione delle attività di cui al precedente comma 1).

> 1.c) cedere, in tutto o in parte, il contratto.

ART. 13 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario non può emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza della concessione; deve, invece, consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti per il proseguimento degli atti medesimi, avendo cura di trasferire le informazioni e i documenti in modo completo ed esauriente.

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2. In particolare, il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune, all’atto della scadenza della concessione, l’archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di sé per espressa previsione di legge.

ART. 14 – COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione dei servizi il Concessionario opera in modo autonomo, ancorché coordinato e sotto la vigilanza degli uffici comunali competenti per materia.

2. All’ufficio Tributi del Comune, in particolare, è demandato il compito di coordinamento e di vigilanza sull’attività del Concessionario per la corretta, regolare e proficua gestione dei servizi dati in concessione.

3. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti, dati, informazioni e chiarimenti.

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che dovrà rispondere entro quindici giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito; dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati secondo quanto previsto al successivo art. 15

ART. 15 – PENALI E SANZIONI

1. In caso di irregolare o non conforme o mancato adempimento agli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario sarà passibile di penali, irrogate con formale provvedimento e previa contestazione formale. A fronte della contestazione il Concessionario avrà termine per produrre le proprie osservazioni/eccezioni; se accolte, il procedimento di infrazione verrà archiviato con formale scritto da cui risulteranno le ragioni a sostegno dell’archiviazione; se rigettate, verrà assunto il formale provvedimento da cui dovranno risultare le cause a fondamento della sanzione e del rigetto delle osservazioni/eccezioni, nonché la misura della sanzione irrogata; il provvedimento deve essere notificato al Concessionario a mezzo pec con tempestività e, comunque, entro 5 giorni dalla data del provvedimento. Il Concessionario avrà termine di giorni 60 per il pagamento della sanzione; in mancanza, il Comune provvedere a riscuotere la somma escutendo la polizza fideiussoria prestata. Il Concessionario avrà l’obbligo di reintegro della somma nei successivi 30 giorni.

Le misura della sanzione terrà conto della gravità dei fatti, delle conseguenze derivanti da tali fatti, della recidiva, della specificità dei fatti: va da un minimo di € 70,00 ad un massimo di euro 230,00 per ogni giorno di ritardo, non superiore complessivamente al 10%

dell’ammontare netto contrattuale.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

2.1 Affissioni protratte oltre i cinque giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: penale di € 20,00 per ogni manifesto, con minimo di € 70,00;

2.2 Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: penale di € 30,00 per ogni manifesto, con minimo di € 70,00;

2.3 Affissione di manifesti senza timbro a calendario: penale di € 50,00 euro per ogni manifesto, con un minimo di € 200,00;

2.4 Mancata presentazione del rendiconto contabile e relativi allegati di cui all’art. 8 del presente Capitolato: penale di € 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;

2.6 Mancata comunicazione ai servizi comunali competenti delle situazioni di cui all’art. 10 comma 2.c) del presente Capitolato: penale di € 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;

Mancato aggiornamento del Piano Generale degli Impianti affissionali entro 4 mesi dall’affidamento: penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;

Ritardo nella realizzazione dei servizi previsti nell’offerta tecnica: penale di € 70,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni servizio con un minimo di € 200,00;

Mancata sostituzione od installazione degli impianti affissionali come da offerta progettuale presentata in gara: penale di € 230,00 per ogni impianto non sostituito o non installato entro i termini indicati nell’offerta tecnica o, comunque, entro il termine richiesto dal Comune.

Mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 13 del presente Capitolato: penale di € 5.000,00.

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3. In caso di inattività, nonostante la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. notificata a mezzo pec, il Comune eseguirà o farà eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiedendo al Concessionario il rimborso delle spese sostenute, con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della sanzione a mezzo pec.

5. In caso di mancato pagamento delle sanzioni irrogate entro il termine indicato, il Comune procederà ad escutere la cauzione sino alla concorrenza dell’importo dovuto. Il Concessionario avrà l’obbligo di reintegro della somma nei successivi 30 giorni.

6. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9 marzo 2000 n. 89.

7. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di intraprendere ogni azione che ritenga idonea alla tutela degli interessi pubblici.

ART. 16 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER CAUSE IMPUTABILI AL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi:

a) per la cancellazione dall'albo;

b) per il sopravvenire di cause ostative di legge che precludano al Concessionario di contrattare con la Pubblica Amministrazione

c) per non aver iniziato il servizio alla data fissata, nonostante la formale diffida ex art. 1454 c.c. notificata a mezzo pec; il mancato allestimento dell’ufficio previsto dal precedente art. 13;

d) per avere compiuto violazioni che hanno determinato in un anno solare l’irrogazione di sanzione per un valore superiore al 50% del valore della cauzione;

d) per non aver provveduto al reintegro della cauzione, a seguito di specifica formale diffida ex art. 1454 c.c. notificata a mezzo pec;

e) avere agito in violazione dei divieti di cui all’art. 12.

2. Al verificarsi della decadenza, il Comune rientrerà nella piena titolarità della gestione dei servizi oggetto della concessione decaduta; per garantirne la continuità, avrà diritto di insediare un proprio incaricato nell’ufficio eletto e di utilizzare tutte le dotazioni ivi presenti avvalendosi, se del caso, anche del personale addetto, salvo regolazione contabile.

3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione; qualora non sia sufficiente a risarcire l’entità dei danni subiti, il Comune potrà intraprendere ogni azione che ritenga idonea alla tutela degli interessi pubblici; inoltre, comunicherà alla Commissione per la gestione dell’albo l’avvenuta decadenza.

4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizi in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara.

ART. 17 – FACOLTÀ DI REVOCA E DI RECESSO DELLA CONCESSIONE

Stante la natura pubblicistica dei servizi oggetto di concessione e della potestà pubblica che viene trasferita mediante la concessione, al Comune spettano la facoltà di revoca e di recesso della concessione.

Il Comune potrà esercitare la facoltà di revoca ai sensi del codice civile.

In vigenza di contratto, il Comune avrà la facoltà di recedere dalla concessione ai sensi dell’art.

21-sexies della L. 241/1990.

ART. 18 – VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE

Oltre a quanto previsto nello specifico in ordine alla revisione del corrispettivo, per il quale si fa rinvio al precedente art. 5, il contratto in corso di esecuzione può essere oggetto di modifiche o integrazioni che siano necessarie per ottemperare ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari.

Qualora norme di legge o regolamentari sopravvenute all’inizio della concessione lo impongano, la concessione sarà risolta di diritto senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. Qualora, nella vigenza del contratto, dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente affidamento, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle

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entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata. In caso di abolizione delle entrate locali summenzionate, le parti addiverranno ad una modifica convenzionale del contratto e al riequilibrio del sinallagma contrattuale.

Il contratto potrà subire variazioni volte al miglioramento del servizio anche in funzione di scelte, di indirizzi o di elementi innovativi che influiscano positivamente sull’attività di gestione dei servizi concessi.

Le variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o vengano meno i presupposti per l’affidamento in concessione, il Comune avrà facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze ovvero, in alternativa, avrà facoltà di recesso ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti.

PRIVACY, SEGRETO D’UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI

Il Concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.

30.06.2003, n. 196 e s.m.i.. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell’attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d’ufficio. Il Concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa

ART. 19 – CONTROVERSIE

Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere previamente composta bonariamente attivando la mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e smi.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione il Foro competente è Bergamo.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità interamente digitale; pertanto, il firmatario del contratto in rappresentanza del Concessionario dovrà essere dotato di firma digitale in corso di validità.

ART. 21 – ALLEGATI

Sono allegati al presente Disciplinare d’Oneri e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

All. A) Piano economico

All. B) Prospetto ricognitivo degli impianti affissionali All. C) Vigente Piano Generale degli Impianti Affissionali

ART. 22 – PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la collocazione di insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari continuano ad essere presentate ed istruite dagli uffici comunali competenti.

2. Le autorizzazioni sono trasmesse al Concessionario per gli adempimenti successivi, relativi al pagamento dell’imposta. A carico del Concessionario sono tutti gli eventuali oneri connessi alla realizzazione e alla gestione di procedure informatiche volte a semplificare la trasmissione di dati da e verso il Comune.

ART. 23 – NORMA TRANSITORIA

Nelle more del compimento della procedura per la scelta del nuovo concessionario, il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza entro la data di inizio della nuova concessione, verrà portato a termine dal Concessionario uscente.

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Per le istanze di rimborso presentate al Concessionario entrante con decorrenza dalla consegna del servizio, relative a somme versate al Concessionario uscente, il nuovo Concessionario concluderà il procedimento e trasmetterà al Comune l’atto finale di accoglimento.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

dott. Enrico Pecoroni PECORONI ENRICO

2019.05.20 09:18:10

CN=PECORONI ENRICO C=IT

O=COMUNE DI LECCO/00623530136

RSA/1024 bits

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COMUNE DI TREVIGLIO DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 479 del 14/05/2019 questa Amministrazione ha stabilito di affidare in concessione ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma regionale SINTEL di Arca Lombardia, il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” (in seguito: “Codice”) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del Codice, in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera, come previsto anche dal Decreto Legge n. 32 in data 18/04/2019.

Il luogo di svolgimento del servizio è Treviglio [codice NUTS ITC46]

CIG 790600735E

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Enrico Pecoroni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1)

Bando di gara;

2)

Capitolato d’oneri;

3)

Disciplinare di gara;

4)

Piano economico;

5)

Elenco degli impianti di affissione.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.arca.regione.lombardia.it 2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma SINTEL, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale SINTEL nella sezione “documentazione”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC comune.treviglio@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara o tramite la piattaforma SINTEL.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

(19)

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto, in quanto il piano economico consente l’autosostenibilità.

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

n. Descrizione servizi/beni CPV P (principale)

S (secondaria) Importo in euro

1 Servizi di organismi di riscossione

79940000-5 P

€ 234.140,00

Importo contrattuale a base di gara € 234.140,00

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il servizio in oggetto non comporta costi per la sicurezza per rischi da interferenza.

La concessione è finanziata con mezzi di bilancio.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad 50.169,20 su base annua, pari al 70,00%

dell’importo dell'appalto su base annua.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 4 del citato articolo 167, è pari, per il periodo contrattuale di tre anni e sei mesi, ad euro 234.140,0, al netto dell’iva.

Il valore della concessione è determinato in misura del 18% dell’ammontare presunto della riscossione complessiva per il periodo di durata del contratto.

Il Concessionario deve garantire al Comune un introito non inferiore ad € 240.000,00 annuo, impegnandosi a versare la differenza nel caso gli incassi non raggiungano tale importo minimo.

Il minimo garantito verrà verificato al giorno 20 ottobre di ogni anno o al giorno immediatamente successivo nel caso non cada in giorno lavorativo; il pagamento della differenza dovrà essere versato dal Concessionario entro il 30 novembre successivo, al netto degli incassi nel frattempo maturati.

Il valore stimato della concessione (aggio) e il valore dei ricavi presunti, nel periodo contrattuale, sono riportati nell’allegato “Piano economico finanziario”.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI 4.1 Durata

La durata della concessione è di tre anni e sei mesi, decorrenti dalla data di inizio del servizio.

Riferimenti

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