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Ecotassa: stabilito il codice tributo, ma manca ancora il decreto attuativo

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Academic year: 2022

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RISOLUZIONE N. 31 /E

Divisione Servizi

Roma, 26 febbraio 2019

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi da 1042 a 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. ECOTASSA)

L’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che “a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km”, secondo gli importi ivi previsti.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 145 del 2018, “l'imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato”.

Il successivo articolo 1, comma 1044, della stessa legge n. 145 del 2018 dispone poi che “l'imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007”.

In proposito, l’articolo 1, comma 1045, della medesima legge n. 145 del 2018 stabilisce che l'imposta di cui trattasi è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione del veicolo, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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Tanto premesso, per consentire il versamento della suddetta imposta tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), è istituito il seguente codice tributo:

“3500” denominato “ECOTASSA - imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km - articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018”.

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;

- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

o nel campo “tipo”, la lettera “A”;

o nel campo “codice”, il codice tributo “3500”;

o nel campo “elementi identificativi”, il numero di telaio del veicolo per il quale è effettuato il pagamento dell’imposta;

o nel campo “anno di riferimento”, l’anno di immatricolazione del veicolo in Italia, espresso nel formato “AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE firmato digitalmente

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