REGIONE LAZIO
Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Area: AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)
N. del Proposta n. 6285 del 22/04/2020
Oggetto:
Presenza annotazioni contabili
Proponente:
Estensore LANDOLFO LUCA MARIA _________firma elettronica______
Responsabile del procedimento ABRUSCI STEFANIA _________firma elettronica______
Responsabile dell' Area S. ABRUSCI __________firma digitale________
Direttore Regionale C. TULUMELLO __________firma digitale________
Firma di Concerto
Ragioneria:
Responsabile del procedimento _________firma elettronica______
Resp.Area Monit.Racc.Bil.Ris.Sist.Sanitario F. FERRI __________firma digitale________
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. M. MARAFINI __________firma digitale________
Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Convenzione tra INPS e Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Lazio per l'accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Immobile di proprietà dell'Istituto denominato "Casa per Ferie di Fiuggi" avente sede in Via Armando Diaz n.107 in Fiuggi (Frosinone). Affidamento attività di ripristino funzionalità, gestione, manutenzione nomina terzo responsabile, previste dalla convenzione, per il periodo di durata della stessa. Impegno di spesa di € 8.052,00 sul capitolo H11732 e.f. 2020 a favore della Ditta Electra Impianti srl. - CIG 82976247EF (COV20)
G06148 22/05/2020
REGIONE LAZIO
Proposta n. 6285 del 22/04/2020
Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Mov.
Capitolo Impegno / Accertamento
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.
Azione Beneficiario
1) I H11732/000 8.052,00 13.01 1.03.02.13.999
Altri servizi ausiliari n.a.c.
4.01.02.99
ELECTRA IMPIANTI SRL
CEP: Fase LIQ. Dare CE - 2.1.2.01.11.999 Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001
Altri servizi ausiliari n.a.c. Debiti verso fornitori
Bollinatura: NO
REGIONE LAZIO
Proposta n. 6285 del 22/04/2020 PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Convenzione tra INPS e Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Lazio per l'accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Immobile di proprietà dell'Istituto denominato "Casa per Ferie di Fiuggi" avente sede in Via Armando Diaz n.107 in Fiuggi (Frosinone). Affidamento attività di ripristino funzionalità, gestione, manutenzione nomina terzo responsabile, previste dalla convenzione, per il periodo di durata della stessa. Impegno di spesa di € 8.052,00 sul capitolo H11732 e.f. 2020 a favore della Ditta Electra Impianti srl. - CIG 82976247EF (COV20)
INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO
Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo
1 Attività di ripristino funzionalità, gestione, manutenzione nomina terzo responsabile
13/01 1.03.02.13.999 H11732
PIANO FINANZIARIO
Anno Impegno Liquidazione
Mese Importo (€) Mese Importo (€)
2020 Maggio 8.052,00 Maggio 8.052,00
Totale 8.052,00 Totale 8.052,00
Oggetto: Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Convenzione tra INPS e Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Lazio per l’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Immobile di proprietà dell’Istituto denominato “Casa per Ferie di Fiuggi” avente sede in Via Armando Diaz n.107 in Fiuggi (Frosinone). Affidamento attività di ripristino funzionalità, gestione, manutenzione nomina terzo responsabile, previste dalla convenzione, per il periodo di durata della stessa. Impegno di spesa di € 8.052,00 sul capitolo - H11732 e.f. 2020 a favore della Ditta Electra Impianti srl. - CIG 82976247EF (COV20)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 271 del 05 giugno 2018 di conferimento dell'incarico al Dott. Renato Alberto Mario Botti di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
VISTA la determinazione n. G02894 del 14.03.2019, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G17380 del 14 dicembre 2017, con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla dott.ssa Stefania Abrusci;
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che, nella summenzionata situazione, si sta verificando l’insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, che in ragione della loro intensità o diffusione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
RITENUTO che tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell’ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
CONSIDERATO che il Ministro della Salute ha già adottato specifiche misure con ordinanze contingibili ed urgenti di sanità pubblica del 25 e del 30 gennaio 2020, che hanno previsto rispettivamente misure di rafforzamento del personale sanitario da impiegare nelle attività di controllo sanitario, nonché misure di interdizione del traffico aereo;
ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
VISTA la nota del Ministro della Salute del 1° febbraio 2020;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e successive;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all’art. 2, comma 2, prevede che Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020, il Presidente della Regione Lazio è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2020, n. T00055, avente ad oggetto Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, in particolare il punto 6 in cui si decreta che “Di stabilire che per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi funzionali per fronteggiare l’emergenza di cui al presente provvedimento, il Soggetto Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
VISTO il DPCM 09.03.2020 e il DPCM 11.03.2020 relativo alle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, che all’articolo 4 attribuisce alle Regioni la facoltà di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-l9, sino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;
VISTI
il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2018, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;
l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27.02.2020, e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;
la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019 n. 796 avente ad oggetto
“Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario – esercizio finanziario 2019”;
CONSIDERATO che l’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID- l9 una pandemia e un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
CHE tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
DATO ATTO che l’attuale contesto emergenziale determina uno straordinario impegno da parte del personale delle strutture sanitarie del servizio sanitario regionale e una straordinaria attuazione delle misure legate al contenimento del rischio legato alla diffusione di agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che il propagarsi del contesto epidemiologico e la conseguente necessità di garantire adeguate modalità di isolamento domiciliare e/o fiduciario sulla base delle indicazioni della ASL Territorialmente competente, impone la necessità di individuare idonee strutture, diverse dalla privata dimora o abitazione, che possano rendersi necessarie per garantire tale finalità;
RITENUTO necessario, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell’isolamento fiduciario, individuare specifiche strutture di accoglienza nelle quali sia possibile garantire l’isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è indicata la necessità di un periodo di quarantena, impossibilitati a risiedere in condizioni di sicurezza presso la propria residenza, nonché al personale sanitario;
CONSIDERATO altresì che al fine di fornire adeguate soluzioni alloggiative alle persone che, sulla base delle valutazioni ed indicazioni della ASL territorialmente competente, non possano essere poste in isolamento presso la privata dimora o abitazione, è necessario definire condizioni omogenee per le strutture individuate e ritenute idonee dalla ASL territorialmente competente;
PRESO ATTO che le persone da porre in isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio o per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa, sono individuate, su richiesta della ASL Territorialmente competente;
CONSIDERATO che il rapporto ISS COVID 19 n.1/2020 trasmesso con nota prot. 0218196 del 11.03.2020 alle ASL e Aziende Sanitarie definisce l’isolamento fiduciario di casi di COVID-19 come una misura di salute pubblica molto importante che viene effettuata per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione del virus SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero;
PRESO ATTO che al punto 10 dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” è rimesso in capo alla Direzione Salute
“prevedere l’utilizzo di strutture di ospitalità protetta per l’accoglienza di pazienti COVID-19 asintomatici,
non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di care giver, supporto familiare e/o idoneità dell’abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture; individuare le strutture di ospitalità protetta ritenute idonee ad accogliere tali pazienti sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020; di definire percorsi, criteri di eleggibilità, procedure, requisiti organizzativi e modalità di remunerazione e di istituire un coordinamento regionale per la gestione dei flussi dei pazienti; di verificare in via d’urgenza la disponibilità di tali strutture e procedere alla conseguente attivazione; di valutare l’eventuale attivazione delle Unità Speciali di continuità Assistenziale per l’assistenza a domicilio nei pazienti COVID positivi; definire le principali caratteristiche delle strutture alberghiere per accoglienza di persone COVID-19 positive in isolamento domiciliare fiduciario”;
PRESO ATTO che la ASL di Frosinone ha manifestato l’esigenza di garantire adeguate modalità di isolamento domiciliare e/o fiduciario di casi di COVID-19, individuando idonee strutture, pubbliche o private, che possano rendersi necessarie per garantire tale finalità;
PRESO ATTO che la richiesta riveste carattere di estrema urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione residente sul territorio della provincia di Frosinone;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi istituzionali della Regione Lazio vi è il presidio effettivo del diritto alla salute (art. 32 Cost.) dei cittadini nel contesto territoriale di riferimento che si realizza anche attraverso politiche attive ed interventi in via di urgenza per la tutela della salute e l’integrazione sociale ed economica;
DATO ATTO che tra gli obiettivi istituzionali dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale-INPS vi è la piena integrazione sociale delle persone in difficoltà, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali previste come dalla legge (art. 38 Cost.), ed attraverso misure di sostegno alla povertà, inclusione sociale e reinserimento nel mercato del lavoro;
VISTO l’art. 1, comma 2, della OCDPC 630/2020, che prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della Salute;
PRESO ATTO che le persone da porre in isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio o per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa, individuate su richiesta della ASL Territorialmente competente, sono pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone e/o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;
PRESO ATTO che,
- alla luce della comunione di obiettivi istituzionali, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e la Regione Lazio, in data 5 aprile 2020 hanno sottoscritto una convenzione per destinare l’immobile di proprietà dell’Istituto denominato “Casa per Ferie di Fiuggi” avente sede in
Via Armando Diaz n.107 in Fiuggi (Frosinone), all’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario nell’ambito dell’emergenza COVID-19;
- la durata della Convenzione, ai sensi degli articoli 4 e 5, è di 60 giorni, salvo espressa proroga convenuta tra le parti;
- al comma 7 dell’articolo 3 della Convenzione di cui sopra è previsto che “L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio sarà tenuta a sopportare le spese ordinarie sostenute per servirsi del bene immobile e a dotarsi di assicurazione e/o polizza assicurativa contro i danni patrimoniali e non patrimoniali per tutti gli avventori qualificati e non qualificati presso la struttura e/ per terzi oltre all’assicurazione contro incendi; ivi comprese le spese correnti per l’attività di ripristino di funzionalità, gestione, manutenzione nomina terzo responsabile ed eventuali interventi
da svolgere presso la struttura, come da preventivo de
____________________________________, congruito da entrambe le Parti, che si allegherà al verbale di consegna del bene…….”;
- in data 6 aprile 2020 si è proceduto alla consegna del bene;
- è stato convenuto di procedere alle attività di ripristino funzionalità, gestione, manutenzione nomina terzo responsabile, come da preventivo della ditta Electra Impianti srl, n. 129b/20 del 3.04.2020, per un costo mensile di € 3.300,00 oltre iva, per importo complessivo di € 4.026,00;
PRESO ATTO che l’I.N.P.S., con comunicazione a mezzo mail in data 4 aprile 2020 ha informato di aver contattato la ditta Electra Impianti srl, con sede a Via Fontanile S. Angelo, 2, Anagni (FR), C.F.
e P.IVA n. 10540541009, già incaricata di svolgere i lavori di manutenzione presso un’altra Struttura Sociale INPS (il Convitto di Anagni), la quale si è prontamente resa disponibile per ripristino funzionalità di tutti gli impianti e la manutenzione corrente della Struttura di Fiuggi, fornendo un preventivo di spesa il cui importo è stato preliminarmente congruito dall’Ufficio Tecnico Edilizio Regionale della stessa INPS;
PRESO ATTO del preventivo di spesa della ditta Electra Impianti srl, con sede a Via Fontanile S.
Angelo, 2, Anagni (FR), C.F. e P.IVA n. 10540541009, per la manutenzione della Struttura “Casa per Ferie di Fiuggi”, avente sede in Via Armando Diaz n.107 in Fiuggi (Frosinone), allegato n.3 al verbale di consegna dell’immobile INPS del 6 aprile 2020 (Prot.n.INPS.7080.06/04/2020.0009303), corredato di parere di congruità rilasciato dal tecnico incaricato da INPS;
CONSIDERATA la necessità di garantire con la massima urgenza, a tutela della salute della popolazione, la immediata operatività della Struttura e la continuità delle attività di manutenzione necessarie ad assicurare che il soggiorno degli ospiti della Struttura si svolga in sicurezza;
RITENUTO pertanto, come da accordi con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di affidare alla ditta Electra Impianti srl, con sede a Via Fontanile S. Angelo, 2, Anagni (FR), C.F. e P.IVA n.
10540541009, per il periodo di durata della convenzione, le attività di ripristino funzionalità, gestione, manutenzione nomina terzo responsabile dell’immobile di proprietà dell’Istituto denominato “Casa per Ferie di Fiuggi” avente sede in Via Armando Diaz n.107 in Fiuggi (Frosinone), come da preventivo n. 129b/20 del 3.04.2020, per un costo mensile di € 3.300,00 oltre iva, per importo complessivo mensile di € 4.026,00;
RITENUTO pertanto, di impegnare sul bilancio regionale la somma derivante dalla suddetta convenzione, per il periodo dei due mesi di durata della stessa, in attesa di ottenere l’autorizzazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile in merito alla assentibilità della spesa a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per l’emergenza;
RICHIAMATE le note prot. 355099 del 19/04/2020 e prot. 366950 del 22/04/2020 del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
VISTA l’autorizzazione alla imputazione della spesa al capitolo di bilancio regionale di competenza della Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria H11732, prot. n.367257 del 22/04/2020;
RITENUTO pertanto, di impegnare la somma di € 8.052,00 IVA inclusa sul capitolo H11732, esercizio finanziario 2020, che offre la necessaria disponibilità, a favore della ditta Electra Impianti srl (cod.cred. 183820);
PRESO ATTO che, ai sensi della legge 136/2010, è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 82976247EF;
VISTA la legge 136/2010 e successive modifiche, che prevede l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATO l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il quale prescrive che tutti gli operatori che prestano lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l’efficacia dell’affidamento;
RILEVATO che la ditta di cui sopra ha presentato la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche, rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 nonché l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, con nota acquisita con protocollo n. 916602 del 13.11.2019, agli atti del fascicolo;
PRESO ATTO che, con determinazione n. G03522 del 31.03.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, la dott.ssa Stefania Abrusci, Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia di Protezione Civile;
ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nell’anno 2020;
DETERMINA
1. Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento alle circostanze di estrema urgenza connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale causato dalla pandemia da COVID-19 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
2. Di prendere atto della Convenzione della durata di 60 giorni, salvo espressa proroga convenuta tra le parti, sottoscritta in data 05.04.2020 tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e l’Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Lazio per destinare l’immobile di proprietà dell’Istituto denominato “Casa per Ferie di Fiuggi” avente sede in Via Armando Diaz n.107 in Fiuggi (Frosinone), all’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario nell’ambito dell’emergenza COVID-19 a copertura delle esigenze ravvisate dalla ASL di Frosinone per il territorio di propria competenza;
3. Di affidare, pertanto, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della richiamata Convenzione e per la durata della stessa, le attività di ripristino funzionalità, gestione, manutenzione nomina terzo responsabile dell’immobile di proprietà dell’Istituto denominato “Casa per Ferie di Fiuggi” avente sede in Via Armando Diaz n.107 in Fiuggi (Frosinone) alla ditta Electra Impianti srl, con sede a Via Fontanile S. Angelo, 2, Anagni (FR), C.F. e P.IVA n.
10540541009, già incaricata di svolgere i medesimi lavori di manutenzione presso un’altra Struttura Sociale INPS (il Convitto di Anagni), la quale si è prontamente resa disponibile per ripristino funzionalità di tutti gli impianti e la manutenzione corrente della Struttura di Fiuggi, come da preventivo n. 129b/20 del 3.04.2020 il cui importo è stato preliminarmente congruito dall’Ufficio Tecnico Edilizio Regionale della stessa INPS, per un costo mensile di
€ 3.300,00 oltre iva, per importo complessivo mensile di € 4.026,00;
4. Di impegnare la somma di 8.052,00 IVA inclusa sul capitolo H11732, esercizio finanziario 2020, che offre la necessaria disponibilità, a favore della ditta Electra Impianti srl (cod.cred.
183820);
5. Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto si provvederà a seguito di emissione di regolare fattura, previa attestazione da parte dell’ASL di Frosinone competente della rispondenza degli importi fatturati alle prestazioni effettivamente richieste;
6. Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è 82976247EF;
7. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Abrusci, Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia di Protezione Civile.
8. Di dare atto che l’obbligazione derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza nell’esercizio finanziario 2020.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
IL DIRETTORE
Carmelo Tulumello