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Premi speciali unitari relativi alle nuove classi minime di retribuzione annua da valere dal 1° gennaio 1981 e dal 31 maggio 1981

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 39 del 2 settembre 1981

Oggetto: Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana. Premi speciali unitari relativi alle nuove classi minime di retribuzione annua da valere dal 1° gennaio 1981 e dal 31 maggio 1981.

Con circolare n. 26/1981 è stato comunicato che, per effetto dell'elevazione a L. 10.680 del livello retributivo giornaliero derivante dalla variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assicurazione delle persone in oggetto si sarebbe reso necessario determinare i premi speciali unitari relativi alla nuova classe minima di retribuzione annua di lire 3.204.000 da valere dal 1° gennaio 1981 e scaturente dal citato limite retributivo giornaliero.

Con D.L. 28 maggio 1981. n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1981, il predetto livello minimo retributivo giornaliero è stato elevato, a decorrere dal 31 maggio 1981, a L.

14.070 e la nuova classe minima di retribuzione annua cui riferire i premi speciali unitari per l'assicurazione di cui trattasi è stata determinata in L. 4.221.000.

Si comunica ora che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 4 agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 13 agosto 1981, ha approvato la delibera del 15 giugno 1981 (v. allegato) con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha stabilito le nuove misure di premio speciale unitario riferite, per ciascuna classe di rischio, alle classi di retribuzione minima annua di L.

3.204.000 e di L. 4.221.000 valide rispettivamente dal 1° gennaio e dal 31 maggio 1981.

Ciò considerato, si dispone che, per le posizioni assicurative di nuova emissione, le unità operative provvedano ai necessari adempimenti.

Per tutte le posizioni assicurative per le quali la richiesta del premio relativo all'anno 1981 è stata impostata con riferimento alla classe minima di retribuzione annua di L. 2.736.000 (p.a. in corso) e di L.

3.000.000 (p.a. di nuova istituzione) questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione provvederà ai necessari conguagli al momento dell'impostazione della regolazione dei premi relativi all'anno 1981.

Sono escluse dal conguaglio automatico le richieste di premio relative a periodi di omissione o già coperti da regolazione.

Tali casi saranno evidenziati sul tabulato di "riscontro" che scaturirà dall'aggiornamento anagrafico, con il quale si provvederà all'adeguamento della suddetta classe di retribuzione.

Con l'occasione si ribadisce la revoca (disposta mediante phonoprinter in data 22 maggio 1981 a tutti gli Ispettorati regionali) delle disposizioni impartite con circolare n. 23/1970 per la disciplina assicurativa di periodi precedenti la scelta della classe di retribuzione da parte dell'artigiano. Pertanto, per il periodo di attività precedente la regolarizzazione del rapporto assicurativo, i premi vanno riferiti alla classe minima di retribuzione annua in vigore in ciascun anno considerato.

Allegato alla circ. n. 39/1981

6) Assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società tra artigiani nonché dei familiari coadiuvanti del titolare - adeguamento dei premi speciali unitari in vigore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 15 giugno 1981 udita la relazione del Direttore generale;

visto il decreto ministeriale 10 novembre 1969 di approvazione della propria deliberazione in data 24 giugno 1969 con la quale è stata adottata la tabella dei premi speciali unitari annui a persona dovuti, a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, a decorrere dall'1 luglio 1969, per l'assicurazione

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dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

vista la propria deliberazione 28 luglio 1980 con la quale in relazione al decreto ministeriale 5 gennaio 1980, che ha fissato per l'anno 1980 in L. 9.120 il limite minimo di retribuzione giornaliera per le contribuzioni del settore artigiano in materia di previdenza e assistenza sociale - sono state adottate per l'assicurazione delle predette persone, nuove misure di premio speciale unitario annuo a decorrere dal 1°

gennaio 1980, rapportate alle classi di rischio di cui al citato D.M. 10 novembre 1969 ed a classi di retribuzione annua a partire da quella minima di L. 2.736.000 (corrispondente a L. 9.120 giornaliere);

vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, la quale stabilisce che i limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

tenuto conto che il citato art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce che "gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ..., con effetto dal 1°

gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento del costo della vita calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica";

visto il D.M. 10 dicembre 1980 con il quale è stato accertato che tale aumento e del 17,1%;

considerato, pertanto, che anche nel settore in esame i limiti minimi di retribuzione giornaliera vanno incrementati della predetta misura del 17,1%, passando a decorrere dal 1° gennaio 1981 da L. 9.120 a L.

10.680 giornaliere;

visto il D.L. 28 maggio 1981, n. 245, il quale stabilisce che a decorrere dal 31 maggio 1981 le contribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale per il settore in esame sono calcolate con riferimento alla retribuzione minima giornaliera di L. 14.070;

ravvisata in conseguenza la necessità di elevare la classe minima di retribuzione annua a L. 3.204.000 (corrispondente a L. 10.680 giornaliere) a decorrere dall'1 gennaio 1981 ed a L. 4.221.000 (corrispondente a L. 14.070 giornaliere) a decorrere dal 31 maggio 1981 e di determinare, per ciascuna di dette classi, le nuove misure di premio speciale unitario per ciascuna classe di rischio;

viste le nuove anzidette misure quali risultano dalle elaborazioni statistico-attuariali;

visto il combinato disposto degli articoli 42 e 39, secondo comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Industria nella seduta del 4 giugno 1981;

sentito il Direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, d e l i b e r a

per l'assicurazione di titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana, la classe minima di retribuzione annua di L.

2.736.000, di cui alla propria deliberazione 28 luglio 1980 approvata con decreto ministeriale del 9 ottobre 1980, valida anche ai fini indennitari, fatti comunque salvi, il minimale ed il massimale stabiliti ogni triennio ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per la liquidazione delle rendite per inabilita permanente e delle rendite ai superstiti è sostituita:

- a partire dall'1 gennaio 1981 con la classe di retribuzione minima annua di L. 3.204.000;

- a partire dal 31 maggio 1981 con la classe di retribuzione minima annua di L. 4.221.000.

Dalle predette decorrenze il premio speciale unitario annuo, per ciascuna classe di rischio, è riferito alle classi di retribuzione minima annua innanzi citate ed è indicato nella tabella allegata alla presente delibera della quale fa parte integrante.

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La presente deliberazione sarà inviata al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'emanazione del relativo decreto, ai sensi degli articoli 40 e 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

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