Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 2 dell'8 gennaio 1977
Oggetto: Legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 giugno 1975. Provvidenze per i lavoratori agricoli ed i pescatori della piccola pesca marittima.
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato questa Direzione generale ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 43 del 27 giugno 1975 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 16 settembre dello stesso anno) con la quale sono state tra l'altro abrogate le leggi regionali n. 52 del 1972 e n. 14 del 1973.
In relazione a ciò giova, innanzi tutto, rilevare che:
1) le disposizioni contenute nella predetta legge n. 43 nel mentre sul piano generale forniscono una nuova regolamentazione in materia di interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari per quanto attiene in particolare alle prestazioni spettanti in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, riproducono sostanzialmente la normativa già in vigore ai sensi delle leggi regionali come sopra abrogate;
2) la stessa legge n. 43 detta per la regolamentazione dei rapporti economici tra l'Istituto e la Regione una precisa disciplina (articoli 13 e seguenti), che sostituisce recependole le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate sotto la pregressa normativa (cfr. circ. n. 25/1975).
Ciò premesso per quanto attiene ai criteri per l'attuazione del nuovo provvedimento legislativo il quale trova applicazione per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 (Cfr art. 1) si confermano integralmente le istruzioni impartite con la richiamata circolare n. 25/1975.