1 Al Direttore Centrale
Procedimento di riesame della determinazione 8 ottobre 2020, n. 232 di aggiudicazione e stipula della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici, per la fornitura di cicloergometri con consegna al domicilio degli assistiti Inail
CUI 01165400589201800423
Con determinazione a contrarre 13 dicembre 2019, n. 321 è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici, per la fornitura di cicloergometri con consegna al domicilio degli assistiti Inail, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.
Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, sulla G.U.U.E. del 20 febbraio 2020 n. S36 e sulla G.U.R.I.
del 24 febbraio 2020 n. 22, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché, per estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e due locale.
Come previsto dal Disciplinare di gara, la procedura è stata svolta attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico costituito da una piattaforma nella disponibilità di Consip spa, accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, utilizzata dall’Istituto ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 dell’8 maggio 2020, sono pervenute attraverso il predetto Sistema telematico n. 2 offerte da parte delle società “Medimec International srl” e “Chinesport spa”.
Le operazioni di gara si sono svolte utilizzando l’inversione procedimentale di cui all’art.
133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici e in applicazione dell’art. 1, comma 3 della legge 55/2019 cd. ”sblocca cantieri” secondo cui le offerte economiche sono esaminate prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti.
Nella seguente tabella sono indicati i prezzi unitari per le due tipologie di cicloergometri (C.1 e C.2) e gli altri elementi che compongono le offerte economiche presentate dai concorrenti, così come sono risultati dal sistema telematico in esito alle operazioni di apertura, da cui risulta che Medimec International Srl ha presentato la migliore offerta:
Società Prezzo unitario cicloergo metro C.1
Prezzo unitario cicloergo metro C.2
Prezzo complessivo C.1 calcolato dal sistema
Prezzo complessivo C.2 calcolato dal sistema
Sommatoria prezzo complessivo C.1 + prezzo complessivo C.2
costi annuali della manodopera relativi all’appalto
costi aziendali della sicurezza
Medimec Intern. srl
€ 2.534 € 3.465 € 253.400 € 623.700 € 877.100 € 0 € 0
2
Chinesport spa
€ 3.040 € 3.640 € 304.000 € 655.200 € 959.200 € 96.000 € 9.592
Il seggio di gara, in sede di valutazione delle offerte economiche, pur avendo rilevato che all’interno dell’offerta di Medimec International Srl i costi della manodopera annuali relativi all’appalto e i costi aziendali della sicurezza fossero indicati pari a zero, ha ritenuto di non escludere detto concorrente.
Nella successiva fase di valutazione della documentazione amministrativa e in esito alle verifiche di cui all’art. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici, con determinazione 8 ottobre 2020, n. 232 l’appalto per la fornitura di cicloergometri è stato aggiudicato a Medimec International Srl.
In data 9 novembre 2020 Chinesport Spa ha notificato all’Inail e a Medimec International Srl il ricorso al Tar Lazio per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del menzionato provvedimento di aggiudicazione.
Il ricorso verte essenzialmente sulle seguenti contestazioni:
1) mancata esclusione dell’aggiudicatario che non ha indicato nella propria offerta economica gli importi dei costi annuali della manodopera relativi all’appalto e i costi aziendali della sicurezza, in violazione dell’articolo 95, comma 10 del codice dei contratti pubblici che prevede l’obbligo di indicare detti costi e dell’articolo 15 del disciplinare di gara, che prevedeva l’adempimento di tale obbligo, a pena di esclusione dalla gara;
2) errata valutazione dei presupposti di aggiudicazione per aver ritenuto che l’oggetto dell’appalto fosse una fornitura “senza posa in opera” e che, pertanto, potesse trovare applicazione la deroga prevista dall’articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici; al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare che la distinzione tra fornitura con e senza posa in opera, in assenza di una chiara indicazione di legge, va individuata nella immediata fruibilità o meno da parte del beneficiario dei beni oggetto della fornitura (Cons. Stato, sez. III. 27/7/2020, n. 4764);
3) illegittimità della richiesta di giustificazioni all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 97, comma 6, dello stesso codice per le offerte anormalmente basse, al fine di consentire al medesimo di integrare la propria offerta economica;
4) non conformità del cicloergometro per gli arti inferiori proposto da Medimec International Srl rispetto alle specifiche richieste dal capitolato d’oneri.
3 Il Tar Lazio, sez. III quater, in composizione monocratica, con decreto inaudita altera parte n. 7000 del 13 novembre 2020 ha accolto l’istanza di misure cautelari e ha fissato al successivo 1° dicembre la trattazione collegiale in camera di consiglio.
Alla luce delle contestazioni sollevate dalla società ricorrente, la stazione appaltante ha ritenuto di dover sottoporre a riesame il provvedimento impugnato al fine di verificare l’eventuale sussistenza di vizi di legittimità nonché le ragioni di interesse pubblico per procedere all’annullamento d’ufficio dello stesso provvedimento, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Pertanto, con nota del 24 novembre 2020 è stato comunicato ai concorrenti l’avvio del procedimento di riesame del provvedimento di aggiudicazione, fissando il termine di trenta giorni per la relativa conclusione nonchè il termine di cinque giorni per la presentazione di memorie e documenti.
Medimec International Srl in data 27 novembre 2020 ha presentato la propria memoria che contiene le seguenti controdeduzioni:
1) il richiamo alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. 4764 del 27/7/2020) è del tutto parziale e fuorviante atteso che la stessa non sembra che stabilisca “graniticamente” il principio secondo il quale la distinzione tra fornitura con e senza posa in opera, in assenza di una chiara indicazione di legge, vada individuata nella immediata fruibilità o meno da parte del beneficiario dei beni oggetto della fornitura;
2) questo criterio, che ha un valore puramente indicativo per l’interprete, deve ovviamente misurarsi con l’oggetto specifico dell’appalto, che, nel caso dell’appalto dell’Inail contempla servizi che hanno esclusivamente la finalità di mettere a disposizione del paziente un dispositivo funzionante con indicazioni d’uso basiche, come previsto e dall’art. 3 del disciplinare e dagli articoli e 1 e 5.2 del capitolato d’oneri, che consistono in modestissime attività di manodopera richieste all’avvio della fornitura, che non riguardano, propriamente, la posa in opera e che, pertanto presuppongono l’applicabilità della deroga di cui all’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici;
3) l’indicazione contenuta nell’art. 15 del disciplinare, va interpretata dando prevalenza al dato sostanziale contenuto negli art. 3 del disciplinare e 1 del capitolato d’oneri secondo cui il costo della manodopera era ricompreso nel valore globale del bene oggetto di appalto per cui si evince, che la stazione appaltante abbia dato massimo rilievo al bene piuttosto che alla sua messa in opera che, come valore economico viene ritenuto recessivo e per questo è ininfluente segnalarlo o meno ovvero indicarlo pari a zero ritenendolo compreso nell’offerta economica;
4 4) dopo la richiesta di chiarimenti da parte della Stazione appaltante l’offerta
economica risultata aggiudicataria è rimasta invariata sia considerando gli oneri pari a zero, sia considerando le cifre successivamente indicate dall’aggiudicatario a riscontro della predetta richiesta.
5) il modello di cicloergometro C1 proposto è rispondente al capitolato, il quale non prevede una misura video specifica dando la possibilità di vagliare la funzionalità e la sicurezza del meccanismo proposto, al di là della propria forma.
Dopo aver illustrato in estrema sintesi le controdeduzioni dell’aggiudicatario, occorre vagliare, attraverso il riesame dell’intero sub procedimento, relativo alla fase di aggiudicazione, la fondatezza delle contestazioni della società ricorrente e delle controdeduzioni presentate dall’aggiudicatario e l’eventuale sussistenza di profili di illegittimità previsti dall’articolo 21-octies, della legge n. 241 del 1990, per l’annullabilità del provvedimento impugnato.
Come risulta dal verbale della seduta pubblica telematica dell’8 maggio 2020 il seggio di gara ha proceduto, attraverso il Sistema informatico, “all’apertura delle offerte economiche accedendo all’area contenente l’”Offerta economica” di ciascuna delle stesse, in ordine di arrivo, a partire dall’offerta presentata dalla società Medimec, per la quale viene rilevata la presenza della dichiarazione di offerta generata da Sistema in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del disciplinare di gara.” e, successivamente:
“Anche per l’offerta presentata dalla società Chinesport viene verificata la presenza a Sistema del summenzionato documento contente l’offerta economica, nonché effettuata l’estrazione di detta documentazione per la conservazione agli atti.”.
Dallo stesso verbale si evince che il Seggio di gara ha motivato l’ammissione della Società Medimec alla procedura sostenendo che la stessa ha indicato un importo pari a zero, assolvendo così all’obbligo previsto, a pena di esclusione, dal paragrafo 15 del disciplinare e che alle forniture senza posa in opera non è applicabile l’obbligo dichiarativo di cui al primo periodo del comma 10 dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici. Tuttavia, il seggio di gara ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di giustificazioni alla società Medimec, al fine di valutare la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del codice dei contratti pubblici.
Tali circostanze sono state riportate, ma con un ordine diverso, nella relazione allegata al provvedimento di aggiudicazione dalla quale Chinesport, nel proprio ricorso, ha estrapolato l’ottavo capoverso1 per sostenere, non a ragione, che “la commissione esaminatrice ha arbitrariamente mutato la propria determinazione dopo aver rilevato la mancanza di elementi necessari nella proposta economica di MEDIMEC” insinuando che
1 “Avendo, invece, rilevato che la società Medimec srl, all’interno della “dichiarazione di offerta generata da Sistema”, aveva indicato nell’offerta economica pari a zero i costi della manodopera annuali relativi all’appalto, nonché pari a zero anche i costi aziendali della sicurezza.”
5
“l’utilizzo della proposizione subordinata avversativa e la cancellazione della proposizione principale reggente sono frutto di un’affrettata revisione del testo originario e permettono di desumere che, correttamente la commissione di gara si era inizialmente determinata a escludere MEDIMEC dalla gara, salvo poi cambiare idea per ragioni che, evidentemente, nulla hanno a che vedere con i principi della corretta amministrazione”.
Tali affermazioni sono frutto di presunzioni errate e prive di logica, essendo del tutto evidente che trattasi di un errore di trascrizione del contenuto del verbale della seduta pubblica dell’8 maggio 2020, nella quale il Seggio di gara non aveva affatto messo in dubbio l’ammissione di Medimec, ma aveva segnalato la necessità di verificare la congruità dell’offerta economica dalla stessa presentata.
Con lettera del 13 maggio 2020, infatti, è stato chiesto alla società Medimec di fornire chiarimenti e giustificazioni, al solo fine di verificare l’effettiva quantificazione pari a zero dei costi della manodopera annuali relativi all’appalto e i costi aziendali della sicurezza e, al contempo, di valutare la congruità dell’offerta presentata.
Il Rup della procedura ha, inoltre, ritenuto di dover chiedere ulteriori spiegazioni in merito al dettaglio dei costi del personale e dei costi della sicurezza; pertanto, con nota del 12 giugno 2020 è stato chiesto alla società stessa di fornire ulteriori informazioni che, prodotte nei termini prescritti, sono state valutate dal Rup esaustive e sufficienti ai fini della congruità dell’offerta.
La società Medimec, ha confermato la quantificazione pari a zero dei costi della manodopera annuali relativi all’appalto e i costi aziendali della sicurezza indicati nella propria offerta, specificando di essere mero distributore degli apparecchi e non produttore e, per tale ragione, di non sostenere ulteriori costi, se non quelli amministrativi relativi alla gestione dell’appalto, che non attengono alla posa in opera della fornitura oggetto dell’appalto per la quale non è richiesta tale specifica attività.
Nel corso della seduta pubblica telematica svoltasi il giorno 25 giugno 2020, all’esito delle valutazioni sulle offerte economiche e sulla base della classifica relativa alle stesse, l’Ufficio ha proceduto alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata dal concorrente Medimec srl, risultato primo in graduatoria, secondo quanto prescritto al paragrafo 12 del Disciplinare.
Nella successiva seduta riservata tenutasi nello stesso giorno, l’Ufficio, a seguito dell’esame di tale documentazione, ha attivato la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici e con nota pec del 7 luglio u.s., prot. 4445 la società è stata invitata a trasmettere l’integrazione della garanzia provvisoria presentata, come più precisamente descritto nel verbale del 25 giugno 2020.
6 La Medimec ha dato riscontro alle richieste entro i termini con nota del 13 luglio 2020;
tuttavia dall’esame della documentazione prodotta dalla società riguardo alla succitata integrazione, è emerso che la stessa non aveva del tutto sanato la carenza relativa alla fidejussione bancaria poiché la stessa è stata trasmessa sotto forma di mera scansione di documento cartaceo, diversamente da quanto prescritto al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.
La stazione appaltante ha, dunque, chiesto alla società Medimec srl di produrre la garanzia fideiussoria e la dichiarazione della capacità del sottoscrittore di impegnare il garante in una delle forme previste al paragrafo 10 del Disciplinare, come da verbale redatto in data 16 luglio 2020.
In data 17 luglio u.s. la stessa società ha provveduto a recapitare i succitati documenti in originale presso la sede della Direzione centrale acquisti Inail di Roma, sanando completamente la carenza sopra descritta.
Successivamente sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, i quali si sono conclusi con esito positivo.
Le attività procedimentali sopra illustrate, dettagliatamente documentate dai verbali del Seggio di gara e dalla corrispondenza intercorsa tra stazione appaltante e concorrenti, ancorchè sia stata riscontrata un’evidente asimmetria tra detta documentazione e la relazione allegata alla determinazione di aggiudicazione, non configurano vizi di legittimità che rendono annullabile quest’ultimo provvedimento ma, al contrario fanno emergere l’infondatezza dei motivi del ricorso sulla base delle controdeduzioni di seguito illustrate.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, concernente la mancata esclusione dell’attuale aggiudicatario per l’asserita violazione dell’articolo 95, comma 10 del codice dei contratti pubblici e dell’articolo 15 del disciplinare di gara, va considerato che nel verbale dell’8 maggio 2020 si legge: ”In primo luogo, il Seggio di gara rileva che il paragrafo 15 del disciplinare di gara prevedeva, tra gli elementi costitutivi essenziali, previsti a pena di esclusione, per la formulazione dell’offerta economica, l’inserimento dell’importo dei costi della manodopera annuali relativi all’appalto”. La società Medimec, per tale voce, ha indicato un importo pari a zero, assolvendo così all’obbligo previsto dal disciplinare.”
Il seggio di gara non ha rilevato un’omessa indicazione dei costi annuali della manodopera e della sicurezza, ma ha preso atto della loro quantificazione pari a zero fornita dalla società Medimec, ritenendo, come risulta dal predetto verbale, che la fornitura oggetto dell’appalto fosse senza posa in opera e che fosse applicabile la deroga prevista dall’art. 95 comma 10 del codice dei contratti pubblici.
7 Pertanto la decisione sull’ammissione alla gara della Società Medimec si fonda sull’applicabilità al caso di specie della deroga prevista dall’articolo 95, comma 10 del codice dei contratti pubblici - che non impone l’obbligo dichiarativo dei costi della manodopera e della sicurezza alle forniture senza posa in opera - e sul presupposto che la citata norma del codice potesse escludere l’automatica applicazione della lex specialis e la conseguente esclusione del concorrente per motivi meramente formali, che avrebbe comportato l’illegittimità del relativo provvedimento per violazione dei principi del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione previste dalla legge.
Innanzitutto l’applicabilità della predetta deroga trova la sua ragion d’essere nell’art. 1 del capitolato d’oneri ai sensi del quale la fornitura di cicloergometri deve eseguirsi mediante le seguenti attività: “spedizione, comprendente imballaggio e trasporto, su tutto il territorio nazionale dell’ausilio presso il domicilio dell’assistito, previo accordo con lo stesso; consegna al piano; disimballaggio; montaggio; prova; istruzioni all’uso con attestazione da parte dell’utente dell’avvenuta formazione”.
Sul punto il Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 4764 del 27 luglio 2020, citata da entrambi i concorrenti nelle rispettive difese, sostiene che il criterio discretivo è individuato nella fruibilità o meno, da parte del destinatario, dei beni oggetto della fornitura, “nel senso che laddove si rendano necessarie attività ulteriori – strumentali, accessorie e secondarie per loro natura – rispetto alla mera consegna del bene, l’appalto si configura come posa in opera” e sostiene ancora che “questo criterio, che ha un valore puramente indicativo per l’interprete, deve ovviamente misurarsi con l’oggetto specifico dell’appalto”.
In particolare l’appalto esaminato nella citata decisione prevedeva la fornitura completa di un insieme di prestazioni di beni e servizi costituiti da:
- fornitura di sistemi mediante locazione di strumentazione nuova corredata di tutti gli accessori necessari al regolare e buon funzionamento della stessa;
- fornitura di materiale di consumo (etichette), di parti di ricambio di manutenzione ordinaria e di quanto è necessario per il corretto funzionamento dei sistemi;
- programma di comunicazione per tutti i sistemi con i sistemi informatico- gestionali nei laboratori analisi;
- formazione del personale;
- assistenza tecnica comprendente trasporto, installazione e messa in funzione del sistema, programma annuale di manutenzioni preventive e tarature predefinito secondo standard internazionali, manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo full risk completa di aggiornamenti o nuove versioni di gestione anche informatica complessiva del sistema».
Ebbene nel caso oggetto della decisione del Consiglio di Stato, la fornitura, cosi come configurata, “richiede una snella, semplice, agevole installazione e un altrettanto
8 immediato semplice collaudo delle apparecchiature senza il dispendio di particolari energie lavorative di carattere manuale, che possano acquistare rilievo al punto da configurare, propriamente, una posa in opera” e, pertanto “Nessuna delle prestazioni richieste sembra far propendere per una diversa qualificazione dell’appalto come fornitura con posa in opera, atteso che nessuna di esse richiede un peculiare sforzo nella messa in funzione delle macchine né postula particolari competenze specialistiche necessarie alla continuazione della fruizione del bene”.
Dalla lettura della predetta sentenza emerge una completa coincidenza tra le prestazioni accessorie previste nel capitolato d’oneri dell’appalto per la fornitura di cicloergometri presso il domicilio degli assistiti Inail e quelle esaminate dal Consiglio di Stato nell’ambito dell’appalto per la fornitura in service di sistemi completi per la gestione della fase pre- analitica della preparazione delle provette, bandito dall’Azienda sanitaria locale Torino 3 di Collegno e Pinerolo in favore di diverse Aziende sanitarie locali del Piemonte.
Il concorrente Chinesport, nel proprio ricorso dà per scontato che le ulteriori attività previste dal capitolato d’oneri per la fornitura di cicloergometri quali, il disimballaggio, il montaggio, la prova, e la formazione dell’utente all’uso del dispositivo, configurino una posa in opera, e si limita a richiamare la suddetta decisione nella la parte in cui definisce la differenza che intercorre tra fornitura con e senza posa in opera definendola come “la immediata fruibilità o meno da parte del beneficiario dei beni oggetto della fornitura”
trascurando le rimanenti rilevanti statuizioni ivi contenute che inducono inequivocabilmente a definire l’appalto de quo, al contrario, senza posa in opera.
Dalla condivisibile analisi svolta dalla società Medimec nella propria memoria, che può essere confermata da un’attenta lettura del paragrafo 3 del disciplinare e degli articoli 1 e 5.2 del capitolato d’oneri, emerge che “…l’opera di sballaggio del materiale, che è operazione davvero banale, ovvero il montaggio del materiale poiché le attrezzature arrivano già assemblate, o ancora la prova che consiste nella semplice accensione dell’apparecchio e nella verifica delle funzionalità di base, così come nella formazione dell’utente all’uso del cicloergometro che si riduce all’accensione/spegnimento dello stesso, alla illustrazione delle facili ed intuitive funzioni sul display, in quanto l’utilizzo vero e proprio del cicloergometro con il settaggio del programma d’uso e relativi parametri come la resistenza, velocità, durata dell’allenamento, definizione e regolazione del raggio di pedalata, potenza del motore ecc. devono essere indicati esclusivamente dal professionista (ad es. il medico riabilitatore o il fisioterapista che segue il paziente a domicilio) poiché sarebbe impensabile che il personale Medimec (o chiunque altro privo di adeguate conoscenze) possa indicare dei piani di allenamento al paziente! Pertanto quanto richiesto dal disciplinare di gara non è un’attività che mette il paziente in condizioni di utilizzare immediatamente in modo corretto e definitivo il cicloergometro, quindi la “posa in opera” richiesta va intesa come un’attività che con la consegna e montaggio prevede una prova di funzionalità senza coinvolgere il paziente,
9 istruzione all’uso che si riduce ad indicare per esempio di collegare la spina di alimentazione alla corrente, illustrazione del display, pulizia”, sono attività non significative per definire tali prestazioni contrattuali come attività di posa in opera, considerato il modestissimo apporto di manodopera richiesto all’avvio della fornitura.
Pertanto, si ritiene che la fornitura di cicloergometri in argomento sia da considerarsi senza posa in opera e che alla medesima si applichi la deroga di cui all’art. 95, comma 10 del codice dei contratti pubblici.
Si conferma, conseguentemente, sul punto, la legittimità della mancata esclusione di Medimec e della relativa aggiudicazione dell’appalto al medesimo concorrente.
Con il secondo motivo di ricorso Chinesport contesta l’illegittima richiesta di giustificazioni all’aggiudicatario prevista dall’articolo 97, comma 6, del codice dei contratti pubblici per le offerte anormalmente bassa, al fine di consentire al medesimo di integrare la propria offerta economica.
In particolare il ricorrente afferma che: ”l’Inail ha chiesto a Medimec l’integrazione, sotto forma di giustificazione dell’offerta anomala di cui all’articolo 97, comma 6, del Codice Appalti, come se si trattasse di un’offerta non congrua, mentre era un’offerta carente”
e sostiene altresì che la stazione appaltante avendo accolto le modifiche dell’offerta a posteriori ha consentito un illegittimo soccorso istruttorio, vietato per quanto attiene all’offerta economica.
Al riguardo, dal verbale dell’8 maggio si evince che il seggio di gara -anche in virtù di quanto previsto dal secondo periodo del comma 10 dell’art, 95 del codice dei contratti pubblici, che impone alle stazioni appaltanti di verificare, prima dell’aggiudicazione, il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) dello stesso codice ovverosia di controllare che i costi della manodopera indicati non siano inferiori ai minimi salariali indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 dello stesso codice - ha ritenuto necessario verificare anche la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del codice dei contratti pubblici.
Pertanto, la stazione appaltante non ha operato alcun soccorso istruttorio a favore di Medimec sull’offerta economica, la quale è rimasta invariata con i costi della manodopera e della sicurezza pari a zero atteso che, come risulta dal verbale dell’8 maggio 2020, il seggio di gara ha ritenuto la stessa ammissibile in quanto non soggetta all’obbligo di cui art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici.
La stazione appaltante ha invece richiesto a Medimec le giustificazioni ai sensi dell’articolo 97, comma 6 dello stesso codice al solo fine di valutare la congruità dell’offerta e non al fine di integrare la stessa.
10 Peraltro, con le giustificazioni prodotte, Medimec ha confermato la propria offerta dichiarando di essere distributore e non produttore delle apparecchiature oggetto di gara e specificando che i costi della manodopera riferibili all’appalto riguardano le attività di amministrazione, di magazzinaggio e di consegna, che non possono essere ascrivibili in alcun modo alla “posa in opera”.
Ne consegue la regolarità dell’offerta presentata da Medimec e la conferma dell’applicabilità della deroga prevista dal più volte citato art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, per le forniture senza posa in opera.
Ferma restando la completezza dell’offerta economica presentata da Medimec, la stazione appaltante ha esercitato la facoltà di chiedere giustificazioni al concorrente unicamente al fine di chiarire l’apparente anomalia della stessa offerta e di verificarne la congruità, successivamente accertata dal Rup.
Infine, con il terzo motivo di ricorso la società Chinesport sostiene che il cicloergometro C1 (riabilitazione arti inferiori) proposto da Medimec, sia allestito con uno schermo di una dimensione “di appena 2,7 pollici e circa 6,8 cm, il che lo rende evidentemente non conforme all’articolo richiesto nel bando di gara”.
In riferimento alle caratteristiche tecniche minime dei cicloergometri, il capitolato d’oneri, all’art. 4.2, lett. d. 1), prevede che il cicloergometro per gli arti inferiori (C.1) debba avere, tra gli altri requisiti, un “ampio schermo a colori”.
Tale disposizione non prevede una specifica misura del monitor né contiene un limite minimo per la stessa.
E’ infatti rimessa alla stazione appaltante la valutazione della funzionalità e della sicurezza del dispositivo proposto e il prodotto offerto da Medimec è stato ritenuto idoneo e rispondente ai requisiti di funzionalità previsti dal capitolato d’oneri.
Pertanto è palesemente infondata la contestazione sollevata dal ricorrente Chinesport in merito all’asserita non conformità del prodotto offerto da Medimec.
Dal riesame degli atti procedimentali svolti da questo Istituto, anche in considerazione dei motivi di ricorso della Società Chinesport, non sono emersi profili di illegittimità degli stessi e, pertanto, si conferma l’aggiudicazione dell’appalto a favore di Medimec International Srl.
Il Dirigente dell’Ufficio
ing. Giancarlo de Stefano
Firmatario: GIANCARLO DE STEFANO Data Firma : 23/12/2020 16:49:01 CET