• Non ci sono risultati.

Camera dei Deputati

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Camera dei Deputati"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

N. 1391

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 772)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(TRENTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub- blica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferi- mento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo

il 22 maggio 2017

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 novembre 2018

(2)

DISEGNO DI LEGGE __

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è au- torizzato a ratificare l’Accordo tra il Go- verno della Repubblica italiana e il Go- verno del Giappone concernente il trasfe- rimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All’onere derivante dall’articolo 2 del- l’Accordo di cui all’articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante cor- rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondi di ri- serva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Mi- nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al Mi- nistero degli affari esteri e della coopera- zione internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con pro- pri decreti, le occorrenti variazioni di bi- lancio.

Atti Parlamentari — 2 Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1391

(3)

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione degli oneri pre- visti dall’articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall’ar- ticolo 7, comma 2, dell’Accordo di cui al- l’articolo 1 si fa fronte con apposito prov- vedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Atti Parlamentari — 8 Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1391

(9)
(10)

Atti Parlamentari — 10 Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1391

(11)
(12)

*18PDL0037690*

*18PDL0037690*

Riferimenti

Documenti correlati

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi,

Il saldo di pertinenza del gruppo Terna, infatti, risulta pari a 9,8 miliardi di euro (9,1 miliardi di euro a fine 2011), ed è relativo quasi interamente ad attività

((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di

Per l’effetto, esaurita la prima fase genetica fissata in un arco temporale ricadente entro il termine di un anno consentito dalla Legge, il Governo ha deciso di andare oltre il

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l’11 dicembre 2019 ed il 21 gennaio 2020.. Esaminato in aula il 3 febbraio ed approvato il 5

Il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica Italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al

«3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243 -ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma