N. 1391
CAMERA DEI DEPUTATI
—DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 772)
PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(MOAVERO MILANESI)
E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TRENTA)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(BONAFEDE)
E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TRIA)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub- blica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferi- mento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo
il 22 maggio 2017
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 novembre 2018
DISEGNO DI LEGGE __
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è au- torizzato a ratificare l’Accordo tra il Go- verno della Repubblica italiana e il Go- verno del Giappone concernente il trasfe- rimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. All’onere derivante dall’articolo 2 del- l’Accordo di cui all’articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante cor- rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondi di ri- serva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Mi- nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al Mi- nistero degli affari esteri e della coopera- zione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con pro- pri decreti, le occorrenti variazioni di bi- lancio.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 1391
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione degli oneri pre- visti dall’articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall’ar- ticolo 7, comma 2, dell’Accordo di cui al- l’articolo 1 si fa fronte con apposito prov- vedimento legislativo.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 1391
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 1391
*18PDL0037690*
*18PDL0037690*