• Non ci sono risultati.

Camera dei Deputati

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Camera dei Deputati"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

N. 1390

CAMERA DEI DEPUTATI —

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 676) d’iniziativa del senatore PETROCELLI

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto

a Bangkok il 17 febbraio 2003

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 21 novembre 2018

(2)

PROPOSTA DI LEGGE __

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è au- torizzato a ratificare l’Accordo di coopera- zione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare demo- cratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo medesimo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità dell’Accordo di cui all’articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 249.190 euro a decorrere dall’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 249.190 euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede me- diante corrispondente riduzione dello stan- ziamento del fondo speciale di parte cor- rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma

« Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previ- sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzial- mente utilizzando l’accantonamento rela- tivo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1390

(3)

3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con pro- pri decreti, le occorrenti variazioni di bi- lancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell’Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(4)

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1390

(5)
(6)

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1390

(7)
(8)

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1390

(9)
(10)

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1390

(11)
(12)

*18PDL0037680*

*18PDL0037680*

Riferimenti

Documenti correlati

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l’11 dicembre 2019 ed il 21 gennaio 2020.. Esaminato in aula il 3 febbraio ed approvato il 5

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi,

Il saldo di pertinenza del gruppo Terna, infatti, risulta pari a 9,8 miliardi di euro (9,1 miliardi di euro a fine 2011), ed è relativo quasi interamente ad attività

L’onere fiscale nell’anno in corso risentirebbe sia della manovra disposta tramite i decreti legge 112 (legge 133 del 2008 riguardante in massima parte aggravi di imposta per

Il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica Italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al

«3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243 -ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che

((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di

Per l’effetto, esaurita la prima fase genetica fissata in un arco temporale ricadente entro il termine di un anno consentito dalla Legge, il Governo ha deciso di andare oltre il