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QUALCHE CONSIDERAZIONE NEI RIGUARDI DELLA SINDROME TABELLARE

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TAGETE 1-2005 Anno XI

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QUALCHE CONSIDERAZIONE NEI RIGUARDI DELLA SINDROME TABELLARE

Dr. Giuseppe Cerfeda*

Leggo su TAGETE (N° 4 – 2004) la notizia inerente il decreto del Ministro della Salute con il quale (art. I) “ E’ istituita presso il Ministero della Salute una commissione di studio per la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, d’ora in poi denominata

“Commissione”.

Mi sia consentita qualche considerazione su tale iniziativa, a mio avviso del tutto superflua, per non dire inutile, foriera, peraltro, di ulteriore confusione, danno e malpractice in un settore della nostra specialità già abbondantemente inquinato e malversato, come da lunga, vissuta, esperienza professionale.

Dopo una precedente attività chirurgica, nel lontano 1955 ho conseguito, con l’insegnamento dei grandi Maestri dell’epoca – Gerin, Franchini, Adamo –, la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

Nello stesso anno ho iniziato l’attività nell’INAIL utilizzando la “Tabella” allegata al

“Regolamento per l’esecuzione dei Regi Decreti 17 Agosto 1935 n° 1935 e 15 Dicembre 1933 n° 2276, riguardante la “valutazione del grado percentuale di invalidità permanente per novantuno casi di riduzione di capacità lavorativa”. Successivamente sono state elaborate altre tabelle alligate al T.U. n° 1124 del 1965.

Nell’ambito dell’indennizzo civile ho avuto un primo approccio con “l’efficienza sociale generica” e le tabelle del Cazzaniga.

Col passare degli anni sono state pubblicate numerose proposte tabellari sia nei riguardi dell’indennizzo per infortunio lavorativo (CIAMPOLINI, DIEZ, per citare gli autori più noti) che in quello del risarcimento civile (GIOLLA, GERIN, FRANCHINI ecc.).

Con i convegni medico-legali di Como nel 1967 e di Perugia nel 1968 venne posto, per così dire, un argine a tale proliferazione: le indicazioni e le proposte formulate dagli

*Specialista in Medicina Legale, Lecce

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2 autorevoli partecipanti ai suddetti convegni vennero raccolte, commentate e pubblicate in un aureo volume dai Prof. LUVONI, BERNARDI, MANGILI.

Tale volume ha rappresentato per alcuni anni “il vangelo” – spesso unico e solo riferimento valutativo per specialisti ed hobbisti della medicina legale – utilizzato allo scopo della quantificazione del danno psico-fisico post-traumatico.

Con la sentenza n° 184 del 30.07.1986 della Corte Costituzionale venne sancito l’indennizzo del “danno biologico” dando concretezza alle moderne intuizioni dei Prof.

GERIN e FRANCHINI.

Si è verificata una nuova, per molti versi supponente ed incompetente, corsa all’eldorado tabellare: tra i tanti esempi ricordo la kafkiana incongruenza delle nuove tabelle INAIL, le indecorose indicazioni valutative delle tabelle inerenti l’invalidità civile e via dicendo. Per quanto riguarda l’indennizzo del danno biologico post-traumatico sono state proposte dalla SIMLA percentuali tabellari, orientative per un buon numero di lesioni e menomazioni, riportate e commentate nel volume pubblicato da BARGAGNA&Al.

Ma quella che, a mio modesto avviso, costituisce una sindrome tabellare non trova requie.

Con decreto n° 211 del 3.7.2003 il Ministero della Salute ha pubblicato un’ennesima tabella riguardante le cosiddette “piccole invalidità”. Ho formulato le mie considerazioni nei riguardi della promulgazione di tale tabella in un lavoro pubblicato su TAGETE (n° 2 Giugno 2004).

Apprendo ora che con decreto del 26 Maggio 2004 l’On.le Ministro ha istituito una nuova “commissione di studio per la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni all’integrità psico-fisica”.

Tale decreto mi induce a formulare una domanda ed una breve considerazione:

DOMANDA: tenuto presente che è stato pubblicato – con ripetute edizioni – un testo contenente le valutazioni tabellari proposte dalla SIMLA – organo ufficiale ed altamente qualificato della scienza medico-legale – quale necessità legislativa ed interpetrativa sollecita la revisione delle stesse?

Va osservato che due cattedratici della nuova Commissione Ministeriale (Umani ronchi e M. Canale) sono coautori del Trattato dianzi citato.

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3 CONSIDERAZIONE: l’inflazione tabellare ha consentito la presenza e lo sviluppo degli hobbisti della specialità medico-legale.

In un’altra nota pubblicata su TAGETE ho considerato la specialità medico-legale come la “prostituta delle specializzazioni”. La usano un gran numero di utenti: medici – ovviamente non specialisti o specialisti in altre branche della medicina – operatori giuridici, liquidatori danni delle società assicuratrici, tecnici odontoiatrici, come da mia personale esperienza, e via dicendo. Unico e solo elemento culturale dei suddetti hobbisti è la ricerca del numeretto tabellare.

Tale numeretto costituisce spesso l’unico e fideistico riferimento di ogni liquidatore danni delle società assicuratrici e del suo fiduciario medico-legale, purtroppo raramente tale!

La promulgazione della “nuova tabella” rinfocolerà, a mio avviso, l’anzidetto fenomeno e, purtroppo, accentuerà la delusione e, diciamolo pure, il rammarico professionale, di coloro che a tale specialità hanno dedicato sacrifici, studio, soprattutto passione. Come ho avuto modo di dire, più volte,: “la medicina legale è bella perché ti costringe a studiare giorno dopo giorno, se vuoi esercitarla secondo i canoni dettati dal codice deontologico professionale (art. 18).

Concludo questa mia – forse inutile – considerazione inerente la prossima promulgazione di una ennesima tabella per la valutazione del danno biologico con una riflessione del Prof. Alessandro Chini (TAGETE Anno VII 4 dicembre 2001, pag. 76):

“Come è noto, la formulazione di guide è nata da un’esigenza pratica per la quale si è ritenuto utile procedere alla compilazione di tabelle di valori precostituiti da applicare, poi, in concreto, caso per caso. Questa soluzione è stata accettata da tutti gli operatori del settore ed io credo di essere stato il solo o (quantomeno) uno dei pochi che da quando ho cominciato ad occuparmi della valutazione medico-legale del danno alla persona degli organi interni e, cioè, da oltre quaranta anni, ho sempre sostenuto che sarebbe più rispondente alla realtà clinica e medico-legale anziché “costruire” tabelle, tener conto, per la valutazione del singolo caso concreto, dei principi della semeiotica e della fisiopatologia che, come in clinica non esiste la malattia ma il malato, così in medicina legale non esiste il danno, ma il danneggiato”.

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4 Mi permetto di aggiungere alla pertinente considerazione del Prof. Chini due altri principi: la padronanza delle fondamentali nozioni di anatomia patologica e la conoscenza ed osservanza delle norme del codice deontologico. Sono quattro “nozioni professionali” largamente carenti sia in un numero non trascurabile di specialisti sia, in elevatissima quantità, nei riguardi degli hobbisti della nostra peculiare specialità.

Le conseguenze funzionali di un danno alla salute variano, come è noto ad ogni singolo medico, da soggetto a soggetto e dipendono dalle attività concretamente svolte dal leso. “Se la lesione è misurabile nella sua intensità da un punto di vista medico – scrive il Prof. Peccennini (Tagete 4/2001 pag. 10) – le conseguenze non lo sono: il risarcimento del danno biologico non costituisce il riflesso automatico della determinazione percentuale del medico”.

Le tabelle sono indubbiamente necessarie per il corretto espletamento della professionalità in un settore così importante della specialità medico-legale. Va, però, tenuto presente che così come lo specialista chirurgo utilizza lo strumento e la tecnica confacente ad ogni singolo caso di sua competenza, altrettanto deve fare il medico- legale nella considerazione e nella valutazione dei vari aspetti del “danno biologico”.

Non esiste, infatti, un unico, standardizzato, danno biologico ma numerosi aspetti dello stesso i quali, ovviamente, non possono e non devono rientrare nella quantificazione indicata dal numeretto tabellare. Non ci sono – e non ci possono essere – indicazioni tabellari per il danno psichico, per il danno futuro, e per i moderni danni alla vita di relazione, danno esistenziale, mobbing, ecc.

Ciò non di meno al competente specialista medico-legale viene chiesto di formulare la motivata quantificazione di tali particolari aspetti del danno biologico.

Ed allora una preghiera ed una sollecitazione ai moderni Direttori degli Istituti Universitari di Medicina Legale: aumentate sensibilmente il numero degli iscritti al corso di specializzazione ed insegnate loro più deontologia, più anatomia patologica, più moderna tecnologia diagnostica ed investigativa, meno numeretti tabellari, specialmente se non supportati da razionali motivazioni.

Tagete n. 1-2005 Ed. Impronte

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