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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee DECISIONE DELLA COMMISSIONE. dell'11 luglio [notificata con il numero C(2001) 1762] (2002/893/CE)

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2001

relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione nella comunità autonoma di Navarra (Spagna)

[notificata con il numero C(2001) 1762]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/893/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico- lare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni con- formemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Grazie, in particolare, alle informazioni raccolte in occa- sione dei procedimenti avviati a seguito delle denunce presentate contro gli aiuti di Stato a favore dell'impresa Daewoo Electronics Manufacturing España SA (2) e delle imprese Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA (3), la Commissione ha appreso dell'esistenza nel Regno di Spagna, nella provincia di Álava, di un regime di aiuti fiscali agli investimenti non notificato consistente nella riduzione della base imponibile a favore di alcune imprese di recente costituzione. La Commissione ha inoltre ricevuto informazioni ufficiose secondo le quali esisterebbero misure simili nella provincia di Navarra, provincia che gode della stessa autonomia fiscale della provincia di Álava.

(2) Con lettera del 17 agosto 1999, SG(99) D/6865, la Commissione ha informato il Regno di Spagna della decisione di avviare sul caso di specie il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(3) Con lettera della Rappresentanza permanente del 26 agosto 1999, registrata il 30 agosto 1999, le autorità spagnole hanno chiesto una proroga dei termini per la

presentazione delle loro osservazioni. Con lettera della Rappresentanza permanente del 24 gennaio 2000, regi- strata il 31 gennaio 2000, le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni in merito al procedi- mento in questione.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedi- mento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto in oggetto entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione della predetta decisione.

(5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati.

(6) Con legge provinciale 8/2001, del 10 aprile 2001 (5), è stata abrogata, a decorrere dall'esercizio fiscale avente inizio il 1ogennaio 2001, la sezione I del capo II della legge provinciale 24/1996, del 30 dicembre 1996 (6), atto giuridico con cui sono stati introdotti gli aiuti fiscali in questione.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO (7) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione,

il regime di aiuti fiscali è stato introdotto dagli articoli dal 52 al 56 della sezione I del capo II del titolo VI della legge provinciale n. 24/1996, del 30 dicembre 1996, in materia di imposta sulle società (7). I summenzionati articoli recitano come segue (8):

«Sezione I.

Incentivi alle entità di recente creazione

Articolo 52. Riduzione dell'ammontare dell'imposta Le imprese che avviano l'attività a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale potranno beneficiare di una riduzione del 50 % del- l'ammontare dell'imposta sui redditi degli esercizi

(1) GU C 340 del 27.11.1999, pag. 52.

(2) Decisione 1999/718/CE della Commissione (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 1).

(3) Decisione 2000/795/CE della Commissione (GU L 318 del 16.12.2000, pag. 36).

(4) Cfr. nota 1.

(5) Pubblicata nel Bollettino ufficiale di Navarra n. 51 del 25.4.2001.

(6) Legge provinciale n. 24/1996 pubblicata nel Bollettino ufficiale di Navarra n. 159, del 31.12.1996.

(7) Bollettino ufficiale di Navarra n. 159 del 31.12.1996.

(8) Nella presente decisione vengono citate sole le parti pertinenti ai fini della valutazione dell'aiuto.

(2)

fiscali successivi chiusi nei sette anni successivi all'avvio dell'attività, fino ad un massimo di quattro esercizi a partire dal primo in cui, entro il termine predetto, conseguano una base imponibile positiva.

[…]

Articolo 53. Requisiti

1. Per beneficiare della riduzione, i soggetti passivi devono soddisfare i seguenti requisiti:

[…]

f) realizzare nei primi due anni di attività, investi- menti per un importo minimo di 100 milioni di ESP, in nuove immobilizzazioni materiali da desti- narsi all'attività […];

[…]

g) creare almeno 10 posti di lavoro nei sei mesi suc- cessivi all'avvio dell'attività e mantenere a questo livello il numero medio di dipendenti a partire da detto momento fino al termine del periodo d'impo- sta in cui si estingue il diritto alla riduzione dell'am- montare dell'imposta;

[…]

Articolo 54. Incompatibilità

I soggetti passivi che beneficiano della riduzione di cui alla presente sezione non hanno diritto all'appli- cazione dei benefici o degli incentivi fiscali previsti dalla presente legge provinciale a favore degli inve- stimenti o della creazione di posti di lavoro, nel lasso di tempo intercorrente tra il periodo d'imposta in cui avviano l'attività e l'ultimo periodo d'imposta in cui beneficiano della riduzione.

Articolo 55. Base imponibile negativa […]

Articolo 56. Domanda e inottemperanza agli obbli- ghi

[…]».

(8) La Commissione rileva che oggetto degli aiuti fiscali in questione è costituito dall'ammontare dell'imposta sulle società risultante dall'esercizio dell'attività economica da parte di alcune imprese. In questo caso, i beneficiari sono le imprese che hanno avviato la loro attività dopo il 1ogennaio 1997, data di entrata in vigore della citata legge provinciale, e che hanno investito un importo minimo di 100 milioni di ESP (601 012 EUR) in nuove immobilizzazioni materiali, creando almeno 10 posti di lavoro. Il termine per beneficiare della citata riduzione è di sette anni dall'avvio dell'attività.

(9) La Commissione constata che l'aiuto fiscale in questione non è destinato a imprese che svolgono attività partico-

lari o operano in settori particolari, dato che può benefi- ciare dell'aiuto qualsiasi attività o settore. Non è neppure destinato a categorie particolari di imprese, ad esempio le PMI, dato che può beneficiare dell'aiuto qualsiasi impresa, purché soddisfi le condizioni suesposte.

(10) Per quanto riguarda il cumulo con altri aiuti, si afferma esplicitamente che gli aiuti fiscali in questione non pos- sono essere cumulati con altri benefici fiscali concessi per la realizzazione di un investimento minimo ovvero per creare un numero minimo di posti di lavoro. Tutta- via, non è escluso il cumulo del suddetto aiuto fiscale con altri aiuti di carattere non fiscale, come sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, acquisizioni di partecipazio- ni, ecc. a favore degli stessi investimenti. Non è escluso neppure il cumulo eventuale con altri aiuti fiscali il cui fatto generatore, ossia la circostanza che fa scattare la concessione del beneficio, sia diverso, come nel caso, ad esempio, degli aiuti fiscali sotto forma di credito fiscale.

(11) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commis- sione ha ricordato che, ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, il carat- tere fiscale delle misure in questione è irrilevante, dato che l'articolo 87 del trattato CE si applica alle misure di aiuto «sotto qualsiasi forma». Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, per configurare un aiuto, le misure in questione devono soddisfare i quattro criteri cumula- tivi di cui all'articolo 87 che si illustrano in appresso.

(12) In primo luogo, la Commissione ha fatto notare, in que- sta fase, che la riduzione del 50 % dell'ammontare del- l'imposta procura ai beneficiari un vantaggio che alleg- gerisce l'onere che grava normalmente sul loro bilancio, grazie ad una riduzione del normale carico fiscale.

(13) In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto, in questa fase, che la riduzione menzionata comporti una perdita di introiti fiscali e equivalga quindi all'impiego di risorse pubbliche sotto forma di spese fiscali.

(14) In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto, in questa fase, che la riduzione del 50 % dell'ammontare dell'im- posta falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri. In effetti, dato che i beneficiari esercitano atti- vità economiche che possono dar luogo a scambi tra gli Stati membri, l'aiuto rafforza la posizione delle imprese beneficiarie rispetto alle imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, incidendo così sugli scambi.

Inoltre, le imprese beneficiarie vedono migliorata la loro redditività, grazie all'aumento del risultato netto (profitti al netto delle imposte). Esse sono così in grado di fare concorrenza alle imprese escluse dal beneficio degli aiuti.

(15) In questa fase la Commissione ha inoltre ritenuto che la riduzione dell'ammontare dell'imposta sia specifica o selettiva, nel senso che favorisce alcune imprese, dato che i requisiti per la concessione degli aiuti escludono dal beneficio degli stessi le imprese costituite prima del 1o gennaio 1997, data di entrata in vigore della citata legge provinciale, le imprese i cui investimenti siano inferiori alla soglia dei 100 milioni di ESP (601 012

(3)

EUR) e le imprese che creano meno di 10 posti di lavo- ro. Inoltre, la Commissione ha ritenuto in via provviso- ria che quest'aiuto fiscale non è giustificato dalla natura o dall'economia del sistema tributario.

(16) D'altra parte, la Commissione ha ritenuto, in questa fase, che il carattere selettivo del beneficio sia dovuto anche al potere discrezionale dell'amministrazione fiscale. Di fatto la concessione dell'aiuto in questione non è auto- matica, dato che la domanda presentata dal beneficiario viene esaminata dall'amministrazione provinciale di Navarra che, una volta concluso l'esame, potrà, se del caso, concedere l'aiuto in questione.

(17) In conclusione, in questa fase, la Commissione ha rite- nuto che la riduzione dell'ammontare dell'imposta in questione configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, para- grafo 1, dell'accordo SEE, dato che soddisfa i quattro cri- teri cumulativi: genera un vantaggio, è concessa da uno Stato membro tramite risorse statali, incide sugli scambi tra gli Stati membri e falsa la concorrenza in quanto favorisce unicamente determinate imprese.

(18) Dato che, tra l'altro, gli aiuti fiscali in questione non sono sottoposti alla condizione di non superare l'im- porto di 100 000 EUR su un periodo di tre anni, la Commissione ha ritenuto, in questa fase, che questi aiuti non si possono considerare come rientranti nel campo di applicazione della regola de minimis (9).

(19) Trattandosi di aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della regola de minimis, la Com- missione ha ritenuto, in questa fase, che essi siano sog- getti all'obbligo di notificazione preventiva, di cui all'ar- ticolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 62, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Tuttavia, le autorità spa- gnole non hanno rispettato quest'obbligo, ragion per cui la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che questi aiuti siano da considerarsi illegali.

(20) In questa fase, la Commissione ha constatato anche che, sebbene la concessione degli aiuti in questione sia subor- dinata alla realizzazione di un investimento minimo e alla creazione di un numero minimo di posti di lavoro, il regime fiscale in questione non garantisce il rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ed ha quindi ritenuto in via provvisoria che questi aiuti non rivestono carattere d'aiuto all'inve- stimento o all'occupazione.

(21) In questa fase la Commissione ha invece ritenuto che gli aiuti fiscali in questione abbiano carattere di aiuti al fun- zionamento. Di fatto essi sono finalizzati ad alleggerire gli oneri che in condizioni normali un'impresa avrebbe dovuto sostenere nel quadro della sua gestione corrente o della sua normale attività.

(22) La Commissione ha ricordato che gli aiuti al funziona- mento a finalità regionale sono, in linea di principio, vietati. Tuttavia, in via eccezionale, essi possono essere

concessi nelle regioni che beneficiano delle deroghe regionali, purché soddisfino certe condizioni. Tuttavia, gli aiuti in questione non sono subordinati a queste con- dizioni. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che esistano dubbi sulla compatibilità degli aiuti fiscali in questione alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(23) La riduzione dell'ammontare dell'imposta in questione, che non è limitata settorialmente, può essere concessa a imprese sottoposte a norme comunitarie settoriali. In queste condizioni, la Commissione, in questa fase, ha espresso dubbi sulla compatibilità dei suddetti aiuti nel caso in cui il beneficiario appartiene ad un settore sog- getto a specifiche norme comunitarie.

(24) Infine, in questa fase, la Commissione ha espresso dubbi quanto alla compatibilità degli aiuti fiscali in questione con il mercato comune ai sensi delle deroghe dell'arti- colo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. Infatti, gli aiuti in oggetto non si possono considerare come aiuti a carattere sociale, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), non sono destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) e non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), riguardanti determinate regioni della Repubblica federale di Germania. Per quanto riguarda le altre deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, diverse dalle deroghe di cui alla lettera a) e alla lettera c), la Commissione ha ritenuto, in questa fase, che gli aiuti non siano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune inte- resse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Gli aiuti in oggetto non rien- trano nemmeno nell'ambito di applicazione delle dispo- sizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), relative agli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività …», dato che non presentano alcuna specificità per quanto riguarda le attività delle imprese beneficiarie.

Infine, non sono destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

(25) Nel quadro del procedimento di cui all'articolo 88, para- grafo 2, del trattato, la Commissione ha invitato le auto- rità spagnole, oltre che a trasmettere le loro osservazio- ni, anche a fornire tutte le informazioni utili per la valu- tazione degli aiuti fiscali consistenti nella riduzione del- l'ammontare dell'imposta a favore di alcune imprese di recente costituzione nella provincia di Navarra. Nel caso concreto, le informazioni pertinenti richieste sono state le seguenti: la copia di tutte le decisioni di concessione della riduzione dell'ammontare dell'imposta, i dati sugli investimenti realizzati da ogni beneficiario, i posti di lavoro creati, il capitale sociale, l'importo della riduzione di cui ha beneficiato ciascuna impresa e il saldo di quanto restava ancora da erogare.

III. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE (26) Le autorità spagnole hanno presentato le proprie osser-

vazioni con lettera della Rappresentanza permanente del 24 gennaio 2000. In sostanza, le autorità spagnole riten- (9) Cfr. il punto 3.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di

Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU C 213 del 19.8.1992) e la comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996).

(4)

gono che la riduzione dell'ammontare dell'imposta in questione non costituisca un aiuto di Stato ai sensi del- l'articolo 87 del trattato CE, bensì una misura generale non soggetta alla disciplina sugli aiuti di Stato. In parti- colare, esse sottolineano che la misura in questione, essendo limitata nel tempo, non dovrebbe avere riper- cussioni importanti sull'attività economica delle imprese beneficiarie. Inoltre, esistono altri strumenti statali, come la legislazione in materia di sicurezza sociale, i cui effetti sulla competitività delle imprese negli scambi tra gli Stati membri è superiore rispetto agli effetti derivanti dalle misure fiscali. Per quanto riguarda gli strumenti fiscali, le autorità spagnole affermano che i loro effetti sulle imprese non è uniforme, dato che si verifica sem- pre che alcune imprese ne beneficino più di altre. Que- sto non è però un motivo per concludere che tali imprese rafforzano così la loro posizione competitiva.

D'altra parte, gli aiuti fiscali a favore della tutela dell'am- biente, degli investimenti o della formazione, sebbene ne beneficino soltanto alcune imprese, non sono considerati come aiuti di Stato e pertanto non si ritiene che falsino la concorrenza.

(27) Le autorità spagnole affermano inoltre che la riduzione in questione non è cumulabile con altri aiuti fiscali pre- visti dalla legge provinciale n. 24/1996. A questo riguar- do, esse precisano che tra le quattro imprese beneficia- rie, vi è un'impresa che ha avviato gli investimenti nel 1998 e che ha beneficiato di una riduzione di 17,45 milioni di ESP, una seconda impresa che ha avviato gli investimenti nel 1996 e che ha beneficiato di una ridu- zione di 0,45 milioni di ESP e altre due imprese che hanno avviato gli investimenti nel 1997 e che non hanno ancora beneficiato di alcuna riduzione. Queste quattro imprese nel loro insieme hanno effettuato inve- stimenti in nuove immobilizzazioni materiali per 2 362 milioni di ESP, creando 142 posti di lavoro e versando un capitale sociale di 465 milioni di ESP. Se queste imprese avessero beneficiato di tutti gli altri aiuti fiscali introdotti con la citata legge provinciale, gli aiuti fiscali sarebbero ammontati a 528 milioni di ESP (riduzione per investimenti per 236 milioni di ESP, riduzione per creazione di posti di lavoro per 99 milioni di ESP, com- pensazione della base imponibile negativa per 193 milioni di ESP). Secondo il criterio seguito dalla Com- missione questi aiuti, il cui importo ammonta a 528 milioni di ESP, non falserebbero la concorrenza. La Commissione afferma invece che la riduzione, il cui importo ammonta a 17,9 milioni di ESP, falsa la concor- renza e incide sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, se la Commissione ritiene che le riduzioni in oggetto inci- dano sugli scambi tra gli Stati membri in quanto le imprese beneficiarie svolgono attività che sono oggetto di scambio, lo stesso ragionamento dovrebbe portare a ritenere che tutti gli altri benefici fiscali previsti dalla citata legge provinciale incidano a loro volta sugli scambi.

(28) Secondo le autorità spagnole, tutte le imprese possono beneficiare della riduzione in oggetto, dato che essa non è limitata a imprese che svolgono determinate attività o che appartengono a settori o categorie specifiche (come

le PMI). Di conseguenza, la riduzione è una misura generale al pari di tutti gli altri benefici fiscali della citata legge.

(29) D'altra parte, le autorità spagnole negano il carattere discrezionale delle misure in questione, dato che gli aiuti sono concessi automaticamente, se sono soddisfatte le condizioni oggettive citate. L'amministrazione provin- ciale di Navarra si limita pertanto a verificare che tutte le condizioni siano soddisfatte, e non ha il potere di modulare l'aiuto né di imporre condizioni alla sua con- cessione.

(30) Per questi motivi, le autorità spagnole ritengono che le misure fiscali in oggetto non soddisfano i quattro criteri cumulativi che consentono di considerarle come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

V. IL CARATTERE DI AIUTO DI STATO (31) La Commissione ricorda che, ai fini dell'applicazione

delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, il carattere fiscale delle misure in questione è irrilevante, dato che l'articolo 87 del trattato CE si applica alle misure di aiuto «sotto qualsiasi forma». Tuttavia, la Com- missione sottolinea che, per configurare un aiuto, le misure in questione devono soddisfare i quattro criteri cumulativi di cui all'articolo 87 che si illustrano in appresso.

(32) In primo luogo, la misura deve procurare ai beneficiari un vantaggio che riduca gli oneri che normalmente gra- vano sul loro bilancio. Tale vantaggio può essere otte- nuto tramite varie forme di riduzione del carico fiscale dell'impresa, in particolare tramite una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta. La riduzione del 50 % dell'ammontare dell'imposta soddisfa questo crite- rio nella misura in cui accorda alle imprese beneficiarie una diminuzione del carico fiscale. In effetti, in man- canza di tale riduzione, l'impresa beneficiaria dovrebbe pagare l'imposta calcolata sul 100 % della base imponi- bile. La riduzione dell'ammontare dell'imposta comporta quindi una deroga al vigente sistema fiscale comune.

(33) In secondo luogo, la Commissione ritiene che la citata riduzione dell'ammontare dell'imposta comporti una perdita di introiti fiscali e equivale quindi all'impiego di risorse pubbliche sotto forma di spese fiscali. Questo cri- terio vale anche per gli aiuti accordati dalle amministra- zioni regionali e locali degli Stati membri (10). D'altra parte, l'intervento dello Stato può effettuarsi sia tramite

(10) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 14 ottobre 1987, nella causa 248/84, Germania/Commissione, Raccolta 1987, pag. I–4013.

(5)

disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, che tramite interventi dell'amministra- zione fiscale. Nella fattispecie, l'intervento statale è responsabilità della comunità autonoma di Navarra tra- mite una disposizione di natura legislativa.

(34) La misura deve, in terzo luogo, avere effetti sulla con- correnza e sugli scambi fra gli Stati membri. A questo riguardo va evidenziato che secondo il capitolo 2.4 del DOCUP della Navarra (11), l'economia regionale presenta un elevato grado di integrazione con i mercati interna- zionali, e infatti, nel 1995, le esportazioni industriali hanno rappresentato il 36 % della produzione lorda. I principali clienti sono gli Stati membri della Comunità europea che nel 1997 hanno assorbito l'84 % del totale delle esportazioni. Dall'adesione della Spagna alla Comu- nità questa percentuale è aumentata di 20 punti. Inoltre, sotto il profilo della provenienza, le importazioni, in misura maggiore delle esportazioni, sono concentrate sugli Stati membri della Comunità europea. Oltre a ciò, la bilancia commerciale regionale è rimasta chiaramente in attivo nel periodo 1994-1998. Riassumendo, l'econo- mia della Navarra è un'economia molto aperta verso l'esterno. Da queste caratteristiche dell'economia regio- nale consegue che le imprese beneficiarie esercitano atti- vità economiche che possono essere oggetto di scambio con gli Stati membri. Di conseguenza, l'aiuto rafforza la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, inci- dendo così sugli scambi. Inoltre, le imprese beneficiarie vedono migliorata la loro redditività grazie dell'aumento del loro risultato netto (profitti al netto delle imposte).

Sono così in grado di fare concorrenza alle imprese che non possono beneficiare dei predetti aiuti fiscali.

(35) Le autorità spagnole mettono in rilievo la modestia degli aiuti fiscali erogati a titolo della riduzione in oggetto, al fine di dimostrarne l'impatto limitato, ovvero nullo, sugli scambi tra gli Stati membri. A tale riguardo la Commis- sione sottolinea che le conclusioni delle autorità spa- gnole si basano su dati parziali. Di fatto, i dati non coprono l'intero periodo di quattro anni (a partire dal primo anno in cui le imprese interessate realizzano pro- fitti nei sette anni che seguono l'avvio dell'attività) nel corso del quale le imprese possono beneficiare della riduzione. Pertanto, solo alla fine del periodo di quattro anni di cui dispone ogni beneficiario sarà possibile determinare l'importo definitivo degli aiuti. Inoltre, è possibile che le autorità della Navarra abbiano concesso ulteriori riduzioni successivamente alla data della presen- tazione delle osservazioni da parte delle autorità spagno- le. Per questi motivi non è possibile fare ipotesi basan- dosi sulla modestia degli importi delle riduzioni di cui avrebbero beneficiato le imprese. D'altronde la Commis- sione ricorda che, in ogni caso, l'entità relativamente modesta degli aiuti non esclude a priori l'incidenza sugli

scambi tra gli Stati membri. A questo riguardo la Com- missione ricorda la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (12) in mate- ria.

(36) Allo stesso modo, le autorità spagnole rilevano la possi- bile incoerenza che deriverebbe dal fatto di sottomettere la riduzione in oggetto alla disciplina degli aiuti di Stato mentre altri aiuti fiscali quantitativamente molto più consistenti e aventi un maggiore impatto sulla concor- renza sfuggono a tale disciplina. La Commissione si sente in dovere di rigettare questa argomentazione in quanto la riduzione in oggetto deve essere valutata sulla base delle sue caratteristiche proprie. A questo riguardo va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia né il principio di parità di trattamento né quello di tutela del legittimo affidamento possono essere invocati per giustificare il ripetersi di una non corretta interpretazione di un atto (13).

(37) Poiché nel caso in questione le norme fiscali in esame hanno un carattere generale e astratto, la Commissione osserva che l'analisi dell'incidenza sugli scambi non può essere realizzata che a questo livello generale e astratto e che non è possibile definire in concreto l'effetto partico- lare su determinati mercati, settori o prodotti. Questa posizione è stata confermata da una giurisprudenza con- solidata della Corte di giustizia (14).

(38) In merito al carattere specifico che dovrebbero avere gli aiuti di Stato, la Commissione ritiene che la riduzione dell'ammontare dell'imposta sia specifica o selettiva nel senso che favorisce alcune imprese, dato che i requisiti

(11) Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 della Navar- ra, 2000-2006.

(12) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C-156/98, Repubblica federale di Germania/Commis- sione, Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 32: «Quanto agli effetti del provvedimento contestato sugli scambi tra gli Stati membri, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativa- mente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori, secondo consolidata giurisprudenza, l'eventualità che vengano influenzati gli scambi fra Stati membri. (cfr. sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Raccolta 1990, pag. I-959, punto 43, e 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Raccolta 1992, pag. I-4103, punti 40-42)».

(13) Cfr. in proposito la sentenza della Corte di giustizia delle Comu- nità europee, del 24 marzo 1993, nella causa C-313/90, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques e a./Commis- sione, punto 45.

(14) Cfr. in proposito la sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999 nella causa C-75/97 («Maribel»), Belgio/Commissione, punti 48 e 51; la sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000, nella causa T-298/97, Alzetta, Mauro e a./Commissione, punti 80 e 82, le conclusioni dell'avvocato generale Riuz-Jarabo del 17 maggio 2001, nella causa C-310/99 Repubblica italiana/

Commissione, punti 54 e 55 e le conclusioni dell'avvocato gene- rale Saggio del 27 gennaio 2000, nella causa C-156/98, Germania/

Commissione, punto 31: «Va a questo proposito osservato che, nell'ambito di un regime generale di aiuti, per poter stabilire l'inci- denza di un siffatto regime sugli scambi è sufficiente che, in una valutazione ex ante, sia ragionevolmente sostenibile che detta inci- denza può verificarsi. Qualora la posizione di un'impresa (ovvero, come nel nostro caso, di un numero imprecisato di imprese) venga rafforzata da un regime di aiuti, detto trattamento di favore in linea di principio è capace di influire sugli scambi tra Stati mem- bri».

(6)

per la concessione degli aiuti escludono dal beneficio degli stessi le imprese costituite prima dell'entrata in vigore della citata legge provinciale, le imprese i cui investimenti siano inferiori alla soglia dei 100 milioni di ESP (601 012 EUR) e le imprese che creano meno di 10 posti di lavoro. A tale riguardo, la Commissione ricorda che, secondo la quinta relazione sulle imprese in Euro- pa (15), nel 1995 il numero di imprese della Comunità europea che contavano meno di 10 lavoratori dipen- denti o che non impiegavano alcun lavoratore dipen- dente ammontava a 16 767 000, ossia il 92,89 % del totale (16). Nel caso della Spagna, questa percentuale era ancora più elevata, circa il 95,00 % (17). È probabile che queste percentuali siano ancora più elevate nel caso delle nuove imprese poiché di solito un'impresa prende avvio con un numero di dipendenti che cresce man mano che l'impresa si consolida e comincia a funzionare a regime.

Questo era, nel 1995, il caso della Spagna, dove tale percentuale era ancora più elevata, circa il 98,00 % (18).

Di conseguenza, l'indicazione principale è che una delle condizioni fissate per poter beneficiare degli aiuti com- porta, da sola, l'esclusione della maggioranza delle imprese dal vantaggio dell'aiuto. D'altra parte, il carat- tere oggettivo del limite massimo citato non impedisce, come pretendono alcuni terzi interessati, che esso sia selettivo, escludendo le imprese che non soddisfano le condizioni in questione.

(39) Per quanto riguarda gli eventuali poteri discrezionali del- l'amministrazione fiscale, la Commissione rileva che la concessione dell'aiuto non è automatica. Infatti la domanda presentata dal beneficiario viene esaminata preventivamente dall'amministrazione provinciale di Navarra che, una volta concluso l'esame, potrà, se del caso, concedere l'aiuto in questione. Secondo le autorità spagnole, l'esame è teso esclusivamente a verificare che tutte le condizioni sono soddisfatte. Tuttavia, le autorità spagnole non spiegano perché detta verifica debba avere un carattere preliminare e non si tratti, come è pratica abituale in materia di gestione delle entrate fiscali, di una verifica a posteriori.

(40) Per quanto riguarda la giustificazione della riduzione dell'ammontare dell'imposta in virtù della natura o del- l'economia del sistema fiscale, la Commissione sottolinea che si tratta di determinare se le misure fiscali in oggetto rispondono agli obiettivi inerenti al sistema fiscale stesso o se, invece, riguardano altri obiettivi, sempre legittimi, ma esterni al sistema fiscale. Dall'altra parte spetta (19) allo Stato membro interessato stabilire a quale logica interna del sistema fiscale obbediscano le misure fiscali in questione. Nella fattispecie però le autorità spagnole non hanno fornito alcun dato a questo riguardo. Va inoltre ricordato che nel preambolo alla citata legge pro- vinciale n. 24/1996 si menziona che l'obiettivo di alcune delle misure fiscali previste dalla legge stessa è quello di creare incentivi economici allo sviluppo delle

attività produttive e dell'economia reale. In questo modo, queste misure mirano a obiettivi di promozione economica che non corrispondono all'obiettivo princi- pale proprio di qualsiasi sistema fiscale, che è quello di raccogliere entrate destinate a finanziare le spese dello Stato, né ai principi d'uguaglianza e di progressività ine- renti al sistema fiscale spagnolo (20). Pertanto la Com- missione ritiene in via principale che, in mancanza di una dimostrazione da parte delle autorità spagnole della conformità della logica delle misure in questione con la logica interna al sistema fiscale, la riduzione tributaria in oggetto non potrebbe considerarsi giustificata dalla natura e dall'economica del sistema. In via secondaria la Commissione constata che tale riduzione corrisponde a obiettivi esterni al sistema fiscale.

(41) In conclusione, la Commissione ritiene che la citata ridu- zione dell'ammontare dell'imposta configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, poiché si tratta di un aiuto accordato dallo Stato mediante risorse statali che favorisce talune imprese, falsa la concorrenza e incide sugli scambi commerciali tra Stati membri.

VI. IL CARATTERE ILLEGALE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA

(42) Poiché il regime questione non prevede l'impegno delle autorità spagnole di accordare gli aiuti rispettando le condizioni fissate per gli aiuti de minimis (21), la Com- missione ritiene che gli aiuti stessi non possano essere considerati come rientranti nell'ambito di applicazione della norma de minimis. A tale riguardo, va rilevato che nell'ambito del presente procedimento, le autorità spa- gnole non hanno mai affermato che gli aiuti in que- stione hanno in tutto o in parte il carattere di aiuti de minimis. Inoltre, gli aiuti in questione non potrebbero rispettare la regola de minimis, in particolare, perché nulla garantisce che non sarà superato il limite di 100 000 EUR. Questi aiuti non hanno neanche il carat- tere di aiuti esistenti, dato che non soddisfano le condi- zioni di cui all'articolo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (22).

(43) La Commissione osserva che gli aiuti di Stato che non rientrano nella regola de minimis e che non sono aiuti già esistenti rientrano nell'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e all'ar- ticolo 62, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Dato però che le autorità spagnole non hanno rispettato tale obbligo, la Commissione ritiene che detti aiuti debbano essere considerati illegali. Al riguardo la Commissione deplora il mancato adempimento da parte delle autorità spa- gnole dell'obbligo di notifica preventiva degli aiuti in questione.

(15) Imprese in Europa, 5arelazione, Eurostat.

(16) Percentuale ricavata dai dati riportati nella tabella a pagina 31 della citata relazione.

(17) Percentuale ricavata dai dati riportati nella tabella a pagina 224 della citata relazione.

(18) Percentuale ricavata dai dati riportati nella tabella a pagina 73 della citata relazione.

(19) Cfr. in proposito le conclusioni dell'avvocato generale Ruíz Jarabo nella causa C-6/97, punto 27.

(20) Articolo 31 della Costituzione spagnola.

(21) Il risultato della valutazione degli aiuti in questione è lo stesso sia basandosi sulla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996) che basandosi sul regola- mento n. 69/2001 della Commissione, del 12.1.2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag.

(22) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.30).

(7)

(44) D'altra parte la Commissione rileva che, dato che la riduzione dell'ammontare dell'imposta non è stata mai notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trat- tato CE, la Commissione non è stata in grado di valu- tarne la compatibilità con il mercato comune. Per questo motivo, in mancanza di assicurazioni precise da parte della Commissione, né le autorità spagnole né i terzi interessati possono nutrire speranze fondate sulla legitti- mità e sulla compatibilità degli aiuti in questione. Di conseguenza, in relazione alla riduzione dell'ammontare dell'imposta, i beneficiari non possono far appello al legittimo affidamento o alla certezza del diritto in mate- ria di aiuti di Stato. A tale riguardo occorre ricordare che «è giurisprudenza costante che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative (…). Per contro, nes- suno può invocare una violazione del legittimo affida- mento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione» (23).

VII. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

(45) Dato che il regime in questione copre soltanto la pro- vincia di Navarra, definita al livello NUTS (24) II, occorre esaminare se gli aiuti in questo territorio possono bene- ficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, para- grafo 3, lettere a) o lettera c) del trattato CE. Per quanto riguarda l'ammissibilità agli aiuti della comunità auto- noma di Navarra, la Commissione ricorda che detto ter- ritorio non è mai stato ammesso al beneficio della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, in quanto il PIL per abitante (25) è sempre stato superiore al 75 % della media comunitaria. Infatti, secondo le norme in materia di aiuti regionali (26), le condizioni per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE sono soddisfatte soltanto quando la regione di livello NUTS II presenta un PIL per abitante non superiore al 75 % della media comunitaria.

(46) Per quanto riguarda l'ammissibilità alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, la Commissione ricorda che, con la sua decisione (27) del 26 luglio 1995, relativa alla modifica della carta degli aiuti regionali in Spagna, ha proposto alle autorità spa- gnole, conformemente al procedimento stabilito dall'arti- colo 88, paragrafo 1, del trattato CE, di rivedere la carta in questione, considerando ormai che una parte della

provincia di Navarra era una regione in cui gli aiuti a favore dello sviluppo regionale potevano essere conside- rati compatibili con il mercato comune conformemente alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a condizione che detti aiuti, nel caso delle grandi imprese, non superino il massimale del 15 % di ESN. Gli aiuti allo sviluppo regionale nel resto della Navarra non potevano invece essere considerati compa- tibili con il mercato comune conformemente alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Con lettera della Rappresentanza permanente del 26 set- tembre 1995, le autorità spagnole hanno accettato la citata proposta. In tal modo la nuova carta è entrata in vigore a decorrere dalla predetta data. Per quanto riguarda il periodo successivo, la Commissione ricorda che, con decisione dell'11 aprile 2000, ha approvato la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Secondo la predetta carta, determi- nate zone della Navarra sono considerate regioni in cui gli aiuti a favore dello sviluppo regionale possono essere considerati compatibili con il mercato comune, in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, a condizione che detti aiuti non superino il massimale del 20 % di ESN. Gli aiuti allo sviluppo regionale nel resto della Navarra non potevano invece essere considerati compatibili con il mercato comune conformemente alla deroga di cui all'articolo 87, para- grafo 3, lettera c), del trattato CE.

(47) Gli aiuti di Stato sotto forma di riduzione dell'ammon- tare dell'imposta hanno l'effetto di promuovere la crea- zione, nella comunità autonoma di Navarra, di nuove imprese, a condizione che l'importo iniziale dell'investi- mento e il numero di posti di lavoro creati superino determinate soglie. Tuttavia, nonostante i requisiti della realizzazione di un investimento minimo e della crea- zione di un numero minimo di posti di lavoro, gli aiuti fiscali in questione non rivestono il carattere di aiuti all'investimento o all'occupazione. Infatti, gli aiuti fiscali non hanno come base né l'importo dell'investimento, né il numero di posti di lavoro, né i costi salariali corri- spondenti, ma la base imponibile. D'altra parte, essi sono erogati fino a un massimale espresso non in per- centuale dell'importo dell'investimento, o del numero di posti di lavoro, o dei costi salariali corrispondenti, ma in percentuale della base imponibile. A tale riguardo, la Commissione ricorda che l'allegato I agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 98/C 74/06 precisa che: «Gli aiuti fiscali possono essere considerati aiuti inerenti all'investimento quando la loro base è l'in- vestimento stesso. Inoltre, ogni aiuto fiscale può rien- trare in questa categoria se è erogato entro un massi- male espresso in percentuale dell'investimento». Ne con- segue che gli aiuti fiscali che, come nella fattispecie, non soddisfano questi criteri non possono avere il carattere di aiuti all'investimento.

(48) Al contrario, questi aiuti, in quanto riducono parzial- mente l'imposta sugli utili a carico delle imprese benefi- ciarie, hanno il carattere di aiuti al funzionamento. Infat- ti, l'imposta sulle società è un onere fiscale che le imprese che vi sono assoggettate sono tenute a pagare periodicamente nel quadro della loro ordinaria ammini- (23) Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 1999 nelle

cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commis- sione, Raccolta 1999, pag. II-3663, punto 300.

(24) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

(25) Prodotto interno lordo (PIL) per abitante misurato in standard di potere d'acquisto (SPA).

(26) I riferimenti nei punti seguenti alle norme in materia di aiuti regionali si limitano agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 98/C 74/06. In ogni caso, il risultato della valuta- zione degli aiuti in questione sarebbe identico se si basasse sulle norme precedenti. Cfr. il punto 3.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 98/C 74/06.

(27) GU C 25 del 31.1.1996, pag. 3.

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strazione. È dunque opportuno esaminare gli aiuti fiscali in oggetto alla luce delle deroghe eventualmente applica- bili agli aiuti al funzionamento.

(49) A tale riguardo, la Commissione ricorda che, conforme- mente ai citati orientamenti 98/C 74/06, gli aiuti regio- nali che hanno il carattere di aiuti al funzionamento sono, in linea di principio, vietati. Tuttavia, possono eccezionalmente essere erogati in regioni che benefi- ciano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, let- tera a), del trattato CE, purché siano rispettate determi- nate condizioni di cui ai punti da 4.15 a 4.17 dei sud- detti orientamenti regionali, oppure nelle regioni ultra- periferiche o nelle regioni a bassa densità di popolazione quando sono destinati a compensare i costi aggiuntivi di trasporto. La provincia di Navarra, definita a livello di NUTS II, non è tuttavia ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, d'al- tra parte, la concessione dei suddetti aiuti al funziona- mento non è soggetta alle condizioni citate. Inoltre, la NUTS II di Navarra non ha il carattere né di regione ultraperiferica (28) né di regione a bassa densità di popo- lazione (29). Per questo motivo, non sono ammessi gli elementi di aiuto al funzionamento presenti nella ridu- zione dell'ammontare dell'imposta, in particolare perché non sono concessi in una regione che beneficia della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, né in una regione ultraperiferica, né in una regione a bassa densità di popolazione. Pertanto, nella fattispecie, tali aiuti sono incompatibili.

(50) La Commissione ritiene quindi che il regime di aiuti fiscali in questione non possa considerarsi compatibile con il mercato comune conformemente alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, in quanto il regime non si conforma alle menzionate norme in materia dei aiuti di Stato a finalità regionale.

(51) Oltre all'applicabilità nei casi precedenti della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, relativa allo sviluppo di talune attività, occorre esami- nare l'eventuale applicabilità della deroga con riferi- mento ad altre finalità. A tale riguardo, si può constatare che la riduzione dell'ammontare dell'imposta in que- stione non è finalizzata allo sviluppo di un'attività eco- nomica, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare lo sviluppo di azioni a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, della creazione di posti di lavoro o della formazione, conformemente alle relative norme comunitarie. Di conseguenza, gli aiuti fiscali in oggetto non potrebbero beneficiare della deroga di cui all'arti- colo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, relativa allo sviluppo di talune attività, in virtù dei predetti obiettivi.

(52) Inoltre, non essendo sottoposta ad alcuna restrizione set- toriale, la riduzione dell'ammontare dell'imposta in que- stione può essere concessa senza alcuna limitazione a imprese appartenenti a settori sensibili, soggette a norme comunitarie specifiche, come quelle applicabili alle attività di produzione, di trasformazione e di distri- buzione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trat- tato, alla pesca, al settore carbonifero, alla siderurgia, alla cantieristica, alle fibre sintetiche e all'industria auto- mobilistica (30). In queste condizioni, la Commissione ritiene possibile che gli aiuti fiscali sotto forma di ridu- zione dell'ammontare dell'imposta non rispettino le sud- dette norme settoriali. Nella fattispecie, la riduzione del- l'ammontare dell'imposta non rispetta la condizione di non promuovere la creazione di nuove capacità produt- tive per non aggravare il problema di eccesso di capacità di cui soffrono tradizionalmente questi settori. Pertanto, la Commissione ritiene che, qualora il beneficiario appartenesse ad uno dei settori menzionati, gli aiuti, non essendo sottoposti alle summenzionate norme set- toriali, non sarebbero ammissibili alla deroga dell'arti- colo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE relativa allo sviluppo di talune attività.

(53) Gli aiuti in questione non possono beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), e non possono beneficiare neppure di altre deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Infatti, gli aiuti in oggetto non possono essere considerati aiuti a carattere sociale, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità natu- rali oppure da altri eventi eccezionali, ai sensi dell'arti- colo 87, paragrafo 2, lettera b). Non sono nemmeno aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'eco- nomia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Inoltre, non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, dal momento che non sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimo- nio. Di conseguenza, questi aiuti sono incompatibili con il mercato comune.

(54) Tenuto conto del fatto che la riduzione dell'ammontare dell'imposta si estende su più esercizi, una parte degli aiuti fiscali potrebbe non essere stata ancora versata. Si tratta tuttavia di aiuti illegali e incompatibili. Per questo le autorità spagnole devono cancellare il pagamento del- l'eventuale saldo della riduzione dell'ammontare dell'im- posta a cui potrebbero ancora avere diritto alcuni bene- ficiari.

(55) Per quanto riguarda gli aiuti incompatibili già versati, occorre ricordare che secondo le argomentazioni illu-

(28) Non figura nell'elenco delle regioni ultraperiferiche di cui all'arti- colo 299 del trattato.

(29) Cfr. il punto 3.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 98/C 74/06.

(30) Cfr. per le vigenti norme settoriali, oltre la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il sito Internet della direzione generale della Con- correnza http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legisla- tion/

(9)

strate sopra, i beneficiari non possono far valere i prin- cipi generali del diritto comunitario, come la tutela del legittimo affidamento o la certezza del diritto. Pertanto nulla osta all'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del citato regolamento (CE) n. 659/1999 in virtù del quale: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario». Per questo motivo, nel caso in oggetto, le autorità spagnole devono prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti già erogati al fine di ristabilire la situazione economica nella quale si trove- rebbero le imprese beneficiarie se l'aiuto illegale non fosse stato concesso. Il recupero degli aiuti va effettuato conformemente alle procedure previste e alle disposi- zioni stabilite dalla legislazione spagnola e deve com- prendere la totalità degli interessi dovuti, calcolati a par- tire dalla data di concessione dell'aiuto fino alla data effettiva del rimborso, sulla base del tasso di riferimento in vigore alla stessa data per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Spagna (31).

(56) La presente decisione si riferisce al regime e deve essere oggetto di esecuzione immediata, compreso il recupero di qualsiasi aiuto individuale concesso nel quadro del regime stesso. La Commissione ricorda altresì che, come avviene di regola, la presente decisione non pregiudica la possibilità di considerare certi aiuti individuali total- mente o parzialmente compatibili con il mercato comune in funzione delle loro caratteristiche proprie, sia nel quadro di una decisione posteriore della Commis- sione sia in applicazione dei regolamenti di esenzione.

(57) Per questi motivi, la Commissione conclude che:

— la Spagna ha dato illegalmente esecuzione, nella comunità autonoma di Navarra, ad una riduzione dell'ammontare dell'imposta sugli investimenti, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE,

— la riduzione dell'ammontare dell'imposta in que- stione è incompatibile con il mercato comune,

— le autorità spagnole cancellano il pagamento del- l'eventuale saldo dell'aiuto a cui potrebbero ancora avere diritto alcuni beneficiari. Per quanto riguarda gli aiuti incompatibili già erogati, le autorità spa- gnole prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperarli al fine di ristabilire la situazione econo- mica nella quale si troverebbero le imprese benefi- ciarie se l'aiuto illegale non fosse stato concesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, sotto forma di una riduzione dell'imposta, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nella comunità autonoma di Navarra, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, tramite gli articoli dal 52 al 56 della legge provinciale 24/1996, del 30 dicembre 1996, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1, qua- lora fosse ancora in vigore.

Articolo 3

1. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

La Spagna cancella ogni pagamento in relazione agli aiuti non ancora versati.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consen- tano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisio- ne. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decor- rono dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione

(31) Lettera della Commissione agli Stati membri, SG(91) D/4577 del 4 marzo 1991. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 marzo 1990, nella causa 142/87, Bel- gio/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-950.

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