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Comune di Fara San Martino (Provincia di Chieti) via Municipio tel fax

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Comune di Fara San Martino

(Provincia di Chieti)

via Municipio 1 – 66015 tel 0872 980155 - fax 0872 980920 www.comune.farasanmartino.ch.it comune.farasanmartino@halleycert.it

Regolamento per l’esercizio delle attività di BARBIERE

PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA e MESTIERI AFFINI

Approvato con delibera di C.C. n.6 del 6/3/2001 Riesaminato con delibere di CC: n.12 del 19/4/2001

n. 17 del 31/7/2014

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Comune di Fara San Martino – CH – via Municipio 1

I N D I C E

pag.

art. 1 Oggetto del regolamento 3

art. 2 Mestieri affini 3

art. 3 Autorizzazione all’esercizio 3

art. 4 Accertamenti per l’autorizzazione all’esercizio 3

art. 5 Richiesta dell’autorizzazione 4

art. 6 Documentazione della domanda 4

art. 7 Tempi di accoglimento e rifiuto 5

art. 8 Commissione consultiva 5

art. 9 Divieti 5

art. 10 Attività associate 5

art. 11 Esposizione della licenza 5

art. 12 Condizioni igienico-sanitarie 5

art. 13 Controllo sanitario del personale

art. 14 Controllo sanitario dei procedimenti tecnici 6

art. 15 Tenuta di lavoro 6

art. 16 Sterilizzazione e disinfezione degli strumenti e delle suppellettili

6

art. 17 Uso dei guanti 6

art. 18 Distanza tra gli esercizi 6

art. 19 Termine per la richiesta licenza 6

art. 20 Termine per la sistemazione dei locali 7

art. 21 Proroga del termine di sistemazione dei locali 7

art. 22 Diffida per chiusura esercizio 7

art. 23 Trasferimento esercizio 7

art. 24 Vendita dell’esercizio e successione ereditaria 8

art. 25 Sospensione e revoca 8

art. 26 Orario degli esercizi e tariffe 8

art. 27 Sanzioni 8

art. 28 Entrata in vigore del regolamento 8

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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune con le forme fissate dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata con la legge 23 dicembre 1970 n. 1142, integrata dalla legge n 735 del 1984 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 - MESTIERI AFFINI

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbière e di parrucchiere per uomo e donna le attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini è subordinato alla autorizzazione del Responsabile comunale che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consuntiva di cui all' art. 8.

L'autorizzazione suddetta verrà revocata d’ufficio se l'esercizio non verrà attivato entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell’autorizzazione medesima.

ART. 4 - ACCERTAMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dei punti a) - b) c) - d) - e) delle legge 161163 sotto riportata:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è. o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 443/85.

Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è

affidata la direzione dell' azienda.

L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato.

Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge, gli organi comunali preposti al rilascio dell' autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell' albo della camera di commercio; .

b) dei requisiti igienici nei locali deIle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) dell'accertamento della staticità dei locali che non poggino su terrapieni;

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Comune di Fara San Martino – CH – via Municipio 1

impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa indagine circa l'effettiva certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato: si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955 n.. 25, e delle applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle

categorie interessate. .

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

e) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alle densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'art. 2-bis della L n. 1142/70, deliberati dal Consiglio Comunale, così come stabilito nell'art. 18. Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia Municipale.

ART. 5 - RICHIESTA DELL' AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla L. 443/85, tali dati si dovranno riferire alla persona cui è affidata

la direzione dell' azienda. . .

b) Località precisa (via, piazza, località, numero civico) dove trovasi o dove si domanda di aprire l'attività.

c) Caratteristiche, numero di vani, ubicazione dei locali o del locale ove l'attività verrà svolta, con relativa planimetria indicante le dimensioni, la superficie e l'altezza.

d) Certificato d'uso dei locali sui quali si chiede l' autorizzazione,assimilabile a negozio o studio professionale.

e) Se l'attività sarà svolta presso il domicilio dell'esercènte. o presso enti,associazioni, istituti e uffici. Qualora l'attività venga svolta nè1'locali del richiedente, questi dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

f) Se i locali sono posti o meno al piano terreno.

g) Data dalla quale l'esercizio, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla richiesta di autorizzazione di cui all’art. 5 dovranno essere allegati:

a) Il certificato della Commissione provinciale per l'artigianato, attestante la qualificazione professionale.

b) Il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 443/85.

c) L'accertamento dei requisiti igenico-sanitari rilasciato dall'Ufficiale Sanitario.

d) Del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti su

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terrapieno, mediante esibizione di perizia tecnica firmata da un tecnico iscritto nell' apposito albo professionale.

e) Il versamento dell'importo eventualmente previsto per i sopralluoghi.

ART. 7 - TEMPI DI ACCOGLIMENTO E DI RIFIUTO

La domanda di autorizzazione s'intende accolta qualora il Responsabile comunale non emani alcun provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda corredata dell' intera documentazione richiesta.

Il rifiuto di accordare l 'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di .presentazione della domanda e dell'intera documentazione richiesta.

ART. 8 - COMMISSIONE CONSULTIVA

Per l'approvazione, la modifica e l'attuazione del presente Regolamento è istituita una Commissione Consultiva così composta:

a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;

b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

c) dall'ufficiale sanitario comunale;

d) dal comandante di Polizia Municipale;

e) da un rappresentante della commissione provinciale per l; artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato e dura in carica tre anni dalla data della sua costituzione con delibera della Giunta Comunale: i suoi componenti possono essere.

confermati.

ART. 9 - DIVIETI

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, non possono svolgersi in forma .ambulante.

ART. 10 - ATTIVITÀ ASSOCIATE

Nei locali adibiti ad attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna possono . essere svolte anche i mestieri affini già definiti nell'art. 2 del Regolamento in presenza di locali distinti o un solo locale con una superficie superiore a mq. 30.

ART. 11 - ESPOSIZIONE DELLA LICENZA

La licenza dovrà essere conservata nel locale dell' esercizio per essere resa ostensibile ad ogni richiesta degli agenti municipali. '

ART. 12 - CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

I locali di tutte le attività di barbiere, di. parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie: .

a) devono possedere un idoneo sistema di ricambio d'aria sia attraverso aperture verso

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pareti stesse;

e) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda e di un idoneo servizio igienico per il personale ed i clienti;

f) l'arredo ed i sedili dovranno assicurare la migliore igiene e la possibilità di essere lavati e disinfettati.

g) il locale deve avere un’altezza utile non inferiore a metri 2,40.

Quando l'attività venga svolta nell'abitazione dell'esercente, i locali dell'esercizio debbono avere l'ingresso separato, oltre che possedere tutte le caratteristiche prescritte nel presente articolo.

ART. 13 - CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

In armonia con quanto prescritto dagli ,artt. 262, sostituito dall' art. 14 della legge 304-1962 n.

283, e 264 del vigente T.U. delle leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265 e successive modificazioni, il personale addetto agli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non può essere assunto in servizio o svolgere comunque attività nel caso di titolare dell'esercizio o di direttore dell'azienda se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale sanitario abbia accertato e certificato la idoneità all'esercizio della professione stessa.

Tale certificazione dovrà esse annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello di conferma dovranno essere trascritti sul libretto di lavoro istituito con legge10 gennaio 1935 n.

112, o, nel caso di titolari del negozio o familiari esercenti o direttori dell'azienda, sul libretto di

idoneità sanitaria. .

ART. 14 - CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario, per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 15 - TENUTA DI LAVORO

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di indossare un abbigliamento idoneo all'attività da svolgere e sempre in perfetto stato di pulizia.

ART.16 - STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE degli STRUMENTI e delle SUPPELLETTILI.

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa cura.

Gli utensili e tutta la strumentazione. che vengono a contatto diretto con le parti cutanee dei clienti devono subire una idonea sterilizzazione dopo l'uso, servendosi anche di una idonea strumentazione che assicura una perfetta sterilizzazione.

ART. 17 - USO DEI GUANTI

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi tinture o altri prodotti che comportino effetti dannosi o allergici a contatto con la cute.

ART. 18 - DISTANZA TRA GLI ESERCIZI

La distanza tra un nuovo esercizio e quelli preesistenti è così stabilito in 250 metri.

La misura della esatta distanza deve essere calcolata tra gli ingressi degli esercizi, percorrendo la strada carrabiIe o pedonaIe più breve.

Per gli esercizi già esistenti e per le richieste già presentate in data antecedente l'approvazione del presente regolamento la distanza predetta non è richiesta.

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ART. 19 - TERMINE PER LA RICHIESTA LICENZA

Le ditte, che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitino le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono autorizzate a continuare l'attività, purché richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 3 da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorte, eccettuati i requisiti igienici e statici e quelli richiesti dalla legge 443/85 e successive modificazioni.

Il personale che presta servizio nelle succitate attività dovrà ottemperare, sempre nello stesso termine di cui sopra, al disposto degli arti. 15 e 16.

Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni previste per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

ART. 20 - TERMINE PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI

Qualora il locale adibito ad attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 13, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture stabiliti dall'Ufficiale sanitario, sistemato convenientemente, il Responsabile comunale assegnerà alla ditta un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 60 ( sessanta) giorni, per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

ART. 21 - PROROGA DEL TERMINE DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI

Qualora il locale, presentemente adibito ad attività, sia dall'Ufficiale sanitario riconosciuto trovarsi in condizioni tali da non poter essere suscettibile di una sistemazione adeguata alle condizioni igienico-sanitarie prescritte, il responsabile comunale assegnerà alla ditta interessata un congruo termine che non potrà oltrepassare i sei mesi dall'eseguito riconoscimento debitamente comunicato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento. In tal caso il Responsabile comunale potrà concedere, a richiesta documentata dall'interessato, una proroga che non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione ed in ogni caso non superare i quattro mesi.

ART. 22 - DIFFIDA PER CHIUSURA ESERCIZIO

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine loro assegnato per la esecuzione dei lavori e della fornitura e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti, non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro esercizio e, qualora non vi provvedano, denunziate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 650 del Codice Penale e 17 del T.U. 18-6-1941 n. 773,. salva l'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 23 - TRASFERIMENTO ESERCIZIO

Le ditte che intendono trasferire la loro attività in altra località del territorio comunale, dovranno,

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requisito dell' art. 18 del presente Regolamento

ART. 24 - VENDITA DELL'ESERCIZIO E SUCCÉSSIONE EREDITARIA

In caso di vendita o di successione ereditaria dell'esercizio, oltre a quanto richiesto, dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre:

a) per voltura:

1) dichiarazione di rinuncia del cedente con firma autentica;

2) contratto di compravendita dell'esercizio debitamente registrato;

3) certificato della Cancelleria del tribunale dal quale risulti che a carico del cedente non sono in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

b) per successione ereditaria:

1) certificato di avvenuta denuncia di successione;

2) atto notorio. da cui risulti la qualità di erede del richiedente.

ART. 25 - SOSPENSIONE E REVOCA

Le autorizzazione comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui agli artt. da 11 a 17.

ART. 26 - ORARIO DEGLI ESERCIZI E TARIFFE

Per la tutela dell'interesse pubblico ,e per facilitare il controllo agli Organi di Vigilanza, è fatto obbligo ai titolari degli esercizi di esporre nel locale, in modo ben visibile, l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi medesimi unitamente alle tariffe delle prestazioni.

Gli orari saranno stabiliti dall' Autorità Comunale dopo aver sentito le proposte delle Organizzazioni di categoria e la Commissione di cui all'art. 8.

L'inosservanza delle norme sopra stabilite sarà punita ai sensi dell'articolo seguente.

ART. 27 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura del T. U. della legge comunale.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

IL Presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi di controllo e secondo quanto previsto dallo statuto comunale.

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