C.U. N. 58 del 14/04/2017
2498
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/ 055 617028 Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: crtlnd@figc-crt.org
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Comunicato Ufficiale n. 58 del 14/04/2017
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana
17 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:
- Grati Stefano, Presidente dell’A.S.D. Sandro Vignini Vicchio, - Bartolini Gianluca, Calciatore tesserato per la medesima Società.
Ad entrambi viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S., c. 1, in relazione all’art. 10, c.2, del C.G.S. e all’art. 40, c.4, delle N.O.I.F.;
- la Società A.S.D. Sandro Vignini Vicchio per la responsabilità diretta e per quella oggettiva, conseguenti ai comportamenti tenuti da tesserati sopracitati.
In data 11 dicembre 2015, la Società A.S.D. Sandro Vignini Vicchio (da ora Società Vicchio) richiedeva al C.R.T. il tesseramento del Calciatore Bartolini Gianluca, nato a Borgo S. Lorenzo il 24.12.1989 con C.F. BRTGLC89T24B036M, già tesserato, a decorrere dalla stagione 2013/2014, per la Società A.S.D. Scarperia 1920 A.S.D..
Il C.R.T., avendo rilevato nei propri atti – attraverso il rituale controllo – l’esistenza di altro tesseramento, intestato a Calciatore avente lo stesso nominativo e la medesima data di nascita, ma con Comune di nascita diverso (Fiesole) e quindi con C.F.
BRTGLC89T24D575C, ha richiesto alla Società A.S.D. la copia del documento di riconoscimento del calciatore, unitamente al suo C.F..
Acquisita detta documentazione l’Ufficio Tesseramento del C.R.T., in data 13 aprile 2016, revocava la richiesta di tesseramento del Calciatore Bartolini formulata dalla Società Vicchio, provvedendo nel contempo ad inviare tutta la documentazione acquisita alla Procura Federale la quale, previa breve istruttoria, ha disposto il deferimento in esame.
C.U. N. 58 del 14/04/2017
2499
Ritualmente convocate le parti, il Collegio dà atto della presenza della Procura Federale nella persona del Dottor Vincenzo Postiglione, Sostituto.
Il Presidente della Società Vicchio, Signor Stefano Grati, ha comunicato con fax, trasmesso in data 5 aprile u.s., di non poter essere presente per motivi di salute.
Nessuna comunicazione è stata effettuata dal Calciatore Bartolini.
Il Dottor Postiglione, intervenendo in nome e per conto della Procura Federale e riportandosi agli atti istruttori, richiede la conferma del deferimento e la conseguente applicazioni della sanzioni che così quantifica:
- al Presidente della Società, Signor Stefano Grati, l’inibizione per mesi 2 (due);
- al calciatore Gianluca Bartolini, la squalifica per una giornata di gara;
- alla Società Vicchio l’ammenda di € 200,00 (duecento).
In assenza di qualsiasi attività a difesa il Collegio passa decisione.
E’ parere del Giudicante che si sia trattato di un evidente errore materiale nella compilazione del modulo di richiesta di tesseramento compiuto dall’addetto della Società e non rilevato dal calciatore al momento della sottoscrizione per cui si è trattato di un evidente comportamento neghittoso.
Tale interpretazione è fondata su due considerazioni:
- la conclusione alla quale giunge il Collaboratore della Procura Federale che così conclude la propria relazione:
“Alla luce di quanto sopra esposto emerge che l’incaricato della società Sandro Vignini Vicchio, all’inserimento dei dati per il tesseramento del calciatore Bartolini, ha commesso l’errore di indicare Borgo San Lorenzo come luogo di nascita invece di Fiesole, dove lo stesso è effettivamente nato, determinando di conseguenza un codice fiscale sbagliato”.
- La assoluta mancanza di dolo nel comportamento tenuto dai deferiti come si rileva dal fatto che il Calciatore, il quale ha compiuto il 25° anno il 24.12.2014, aveva superato il termine di vincolo previsto dall’art. 32 delle N.O.I.F.
Sia pur tenendo conto di quanto fin qui riportato, il comportamento dei Tesserati deferiti deve comunque essere sanzionato nella considerazione che la mancata attenzione Sia nell’eseguire gli adempimenti formali ed il mancato controllo sugli stessi possono causare inutili aggravi alle attività degli Uffici amministrativi federali.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
- al signor Grati Stefano, nella sua qualità di Presidente della Società, inibizione per mesi 1 (uno);
- al calciatore Gianluca Bartolini la squalifica per 1 (una) giornata di gara;
- alla Società A.S.D. Sandro Vignini Vicchio, l’ammenda di € 100,00 (cento).
C.U. N. 58 del 14/04/2017
2500
CALENDARIO GARE
DEL 19 APRILE 2017
20^ EDIZIONE TROFEO COPPA PROVINCIALE
“RISERVATO ALLE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA – FASE REGIONALE SEMIFINALE
VOLTERRANA - BARGECCHIA ORE 20.45 CAMPO VOLTERRA
Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 14/04/2017.
Il Segretario Il Presidente
(Dr. Sauro Falciani) (Dr. Paolo Mangini)