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CATTOLICA&IMPRESA INDUSTRIA Contratto di assicurazione multirischio per imprese industriali

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Academic year: 2022

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CATTOLICA&IMPRESA INDUSTRIA

Contratto di assicurazione multirischio per imprese industriali

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

§ Nota Informativa, comprensiva del glossario

§ Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente

la Nota Informativa

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assicurazioneMOD. CPMI 2 - ED. 25/02/2014

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Abitazione

I locali di proprietà o in uso dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda assicurata.

Addetti

I titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, i Prestatori di lavoro.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto ad eventi accidentali o in conseguenza di eventi naturali.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Apparecchi elettrici, sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e relativi impianti elettrici ed elettronici, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario avvenute nei locali dell'azienda assicurata, registratori di cassa, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, fax, fotocopiatrici, impianti citofonici, telefonici, di allarme, nonché elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse;

il tutto anche ad impiego mobile nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata.

Arredamento domestico

Il complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, gli oggetti di vestiario e gli indumenti in genere, le pellicce, le provviste di famiglia, gli elettrodomestici, i preziosi, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'assicurato.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Azienda industriale

Attività industriale per la produzione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo. In generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Contenuto

L'insieme di Cose particolari, Macchinario, attrezzature, arredamento, Merci, Oggetti d'arte, Preziosi, Valori.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

Cose particolari

Disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole

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stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo.

Se le Cose particolari costituiscono, invece, prodotti dell'attività assicurata, vengono considerate Merci.

Danno (non valida per la sezione Furto e per la sezione Elettronica limitatamente alla garanzia Furto / Rapina) Il danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Esplodenti

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;

- per azione meccanica o termica esplodono;

- comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili costituenti l'insieme dei locali adibiti all'esercizio della attività assicurata compresi la porzione ad uso civile abitazione, se prevista nella scheda di Polizza, anche se locata a terzi, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Fatturato

L'importo del volume d'affari dell'attività assicurata indicato nella dichiarazione IVA al netto dell'IVA.

Fenomeno elettrico

• Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso.

• Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti.

• Sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche.

• Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franchigia (non valida per la sezione Furto e per la sezione Elettronica limitatamente alla garanzia Furto / Rapina) La parte di Danno,espressa in cifra fissa,che rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Incombustibili

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Implosione

Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Infiammabili

Sostanze e prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

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- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

Implosione

Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Indennizzo / Risarcimento

La somma che la Società è tenuta a corrispondere in caso di danno.

Inondazione ed alluvione

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre

I manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale od orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili, comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma escluse i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono esclusi lucernari ed insegne.

Macchinari

Macchine, apparecchi ed impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche come da precedente definizione, compresi gli impianti domotici per azionamento e manovra di altri impianti, attrezzi, utensili, ricambi, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, vasche; impianti tecnici in genere quali idraulici, termici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, di allarme, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione, impianti e mezzi di sollevamento, peso e misura, trasporto non iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri; insegne e antenne, mobilio, arredi, arredamento domestico se richiamato nella scheda di polizza, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, , depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda, indumenti o quant'altro non rientri nelle definizioni di Merci, Fabbricati, Cose particolari, Oggetti d'arte, Preziosi o Valori, il tutto ovunque, secondo naturale destinazione, nell'ambito dell'azienda assicurata, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto.

Merci

Le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati e i prodotti finiti, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, i preziosi ed i metalli preziosi per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplodenti; il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda assicurata, anche su mezzi di trasporto.

Relativamente alle attività di carrozzeria e autoriparazione si intendono compresi nella definizione di merci i veicoli iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, non di proprietà dell'Assicurato, ma a lui in consegna o custodia per lavori di manutenzione o riparazione.

Merci speciali

Celluloide grezza ed oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio, combustibili, eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Oggetti d'arte

I quadri, i dipinti, gli affreschi, i tappeti, gli arazzi, le statue, i mobili di antiquariato.

Partita

Insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.

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Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Sono esclusi i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori d'opera e di servizi (art. 2222 C.C.)

Preziosi

Oggetti d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, il tutto anche se costituente Macchinario.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare.

Scoperto (non valida per la sezione Furto e la sezione Elettronica limitatamente alla garanzia Furto / Rapina) La percentuale di Danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.

Non rientrano nella definizione di terrorismo:

- atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;

- ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;

- atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;

- atti vandalici.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE FURTO Caratteristiche costruttive

Il Fabbricato e i locali adibiti all'attività indicata in Polizza e contenenti i beni assicurati devono avere pareti perimetrali, solai o coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno. Qualora la linea di gronda del Fabbricato sia situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acque, nonché da ripiani praticabili ed accessibili dall'esterno per vie ordinarie, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili, la copertura del tetto deve essere costruita in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi pieni, senza lucernari oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

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Danno liquidabile

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza entro la somma assicurata o il limite di Indennizzo previsto, senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie.

Franchigia

La parte del Danno liquidabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Mezzi di custodia

Cassaforte od armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusa. Qualora i mezzi di custodia siano di peso inferiore a 200 Kg, devono essere ancorati alle pareti od al pavimento.

Mezzi di chiusura dei locali

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.

Rapina

La sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta nei locali dell'attività assicurata ove è posto il Contenuto anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

Ai fini dell'Assicurazione si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.

Scoperto

La percentuale del Danno liquidabile ai sensi di Polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Scippo

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Vetri stratificati di sicurezza

Superfici costituite da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo / anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI 9187.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Massimale

Il limite di risarcimento che la Società può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a persone e/o cose.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO Sinistro

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Sinistro in serie

Una pluralità di sinistri originati da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

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DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE ELETTRONICA Conduttori esterni

L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo (sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini), collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione degli impianti e delle apparecchiature stesse.

Contratto di assistenza tecnica

Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore od organizzazioni da esso autorizzate, le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi per parti di ricambio e costi di manodopera, non determinati da cause esterne.

Copie di sicurezza

Copie di dati, procedure e programmi, memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte periodicamente e contenenti la versione aggiornata dei dati, delle procedure originali e dei programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

Danno liquidabile (limitatamente alla garanzia Furto / Rapina)

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza entro la somma assicurata o il limite di Indennizzo previsto, senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie.

Dati

Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Franchigia (limitatamente alla garanzia Furto / Rapina)

La parte del Danno liquidabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Programmi standard in licenza d'uso

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Scoperto

La percentuale del Danno liquidabile, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Supporti dati

Qualsiasi materiale, magnetico, ottico, scheda e banda perforata, usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Vetri stratificati di sicurezza

Superfici costituite da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo / anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI 9187.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE MERCI TRASPORTATE Autocarro

Il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

Rimorchio

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

Veicolo

L'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

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DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE Caso Assicurato

La controversia per la quale è prestata l'Assicurazione.

Società Gestionaria

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia in Viale del Commercio n° 59 - 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411

- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557 - e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it

- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Tutela Legale

L'Assicurazione della tutela giudiziaria ai sensi de D.L. n.° 75/95 art. 44 e seguenti.

Unico Sinistro o Unico Caso Assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più Assicurati.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA Centrale Operativa

La struttura di Mapfre Asistencia S.A., società di servizi che organizza ed eroga servizi per le garanzie di Assistenza della Polizza.

Prestazioni

Le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

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A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali

Dati Societari

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n°

16 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458391112 - sito internet: www.cattolica.it - email:

cattolica@cattolicaassicurazioni.it - pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.925 milioni di euro (capitale sociale:

523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.293 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,6 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo".

AVVERTENZA: Il Contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare la decisione alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve pervenire alla Società almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte variano in base al contenuto delle diverse sezioni della polizza e sono di seguito specificate:

Sezione: Incendio ed altri danni materiali e diretti FORMA RISCHI NOMINATI

La garanzia copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, verificatisi in conseguenza di:

• incendio;

• fulmine;

esplosione,scoppio non causati da ordigni esplosivi salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati;

• caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate;

• sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché provocati dagli eventi previsti ai precedenti punti che abbiano colpito le cose assicurate o beni posti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate;

• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie;

• onda sonica determinata da aeromobili,velivoli spaziali,cose da questi trasportate;

• caduta accidentale di aeromobili,velivoli spaziali,cose da questi trasportate;

urto di veicoli in transito sulla pubblica via,non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;

• caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni,compresi i danneggiamenti agli impianti;

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e da terzi e quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.

La Società indennizza altresì senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. Sin.6 "Assicurazione parziale e deroga alla

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proporzionale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'art. Sin.7 "Limite di indennizzo":

a) i danni subiti da macchinari e merce assicurati che possono trovarsi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, ma comunque entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello stato Città del Vaticano,od al di fuori di tali confini ma nell'ambito della U.E.,come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato.

Sono esclusi, ancorché sia richiamata la relativa garanzia aggiuntiva, i danni di sovraccarico da neve e, ancorché sia operante la Sezione Eventi catastrofali, quelli verificatisi in occasione di terremoto, allagamento, inondazione ed alluvione;

b) il costo di acquisto di materiale per le operazioni di ricostruzione delle Cose particolari ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo è limitato ai soli costi sostenuti nei dodici mesi dalla data del sinistro;

c) le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.° 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro;

d) le spese per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, merci, macchinario, arredamento, attrezzature assicurate non danneggiate o parzialmente danneggiate nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati;

e) le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;

f) le spese, gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;

g) gli oneri sostenuti dall'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei

"fabbricati" in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Le seguenti garanzie aggiuntive sono operative solo se espressamente richiamate e previo pagamento del relativo premio:

A) Uragani, bufere, cicloni, trombe d'aria, tempeste;

B) Grandine su fragili (serramenti,vetrate e lucernai, pannelli solari o fotovoltaici installati sui tetti del Fabbricato, lastre di fibrocemento, manufatti in plastica);

C) Sovraccarico di neve;

D) Gelo;

E) Occupazione non militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;

F) Terrorismo;

G) Fenomeno elettrico;

H) Allagamento da rottura accidentale di impianti;

I) Dispersione di liquidi;

L) Rottura di lastre;

M) Merci fluttuanti ; N) Merci in refrigerazione;

O) Indennizzo per interruzione di attività;

P) Ricorso terzi;

Q) Rischio locativo;

R) Perdita pigioni.

AVVERTENZA: Il contratto prevede le esclusioni indicate nell'articolo Inc.2 "Esclusioni", Inc.3 "Beni esclusi"

nonché le esclusioni o le delimitazioni previsti nel testo delle varie garanzie aggiuntive.

E prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.

Inc.6 delle norme che regolano l'assicurazione; tali valori sono riportati in calce alla scheda di polizza.

Sono altresì previste le seguenti "Partite aggiuntive", operanti solo se espressamente richiamate e se è stato pagato il corrispettivo premio che, a scelta del Contraente e/o Assicurato, elevano i limiti d'indennizzo previsti per ciascuna garanzia:

A) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per Macchinario e Merci in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza;

B) Somma assicurata in eccedenza al d'indennizzo per Cose particolari;

C) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento, risanamento e trattamento dei residuati del sinistro, salvo i residui radioattivi;

D) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per spese di rimozione, trasporto, ricollocamento;

E) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per spese per onorari di progettisti, consulenti;

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F) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per spese per onorari di periti.

FORMA ALL RISKS

La forma All Risks è alternativa alla forma rischi nominati. Ne consegue che l'adesione prestata alla prima impedisce di aderire alla seconda e viceversa.

La forma All Risks indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da qualsiasi evento.

AVVERTENZA: restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dall'articolo IncAR.2 "Esclusioni" e nel testo delle varie delimitazioni di garanzia di cui all'art. IncAR.3 "Delimitazioni di garanzia".

In particolare le delimitazioni di garanzia sono relative ai seguenti aspetti:

1) danni a Macchinari e Merci presso terzi;

2) danni alle Cose particolari;

3) danni causati da uragani, bufere, cicloni, trombe d'aria, tempeste anche di vento,grandine, pioggia, neve;

4) danni causati da grandine su "fragili" (serramenti,vetrate lucernai, pannelli solari fissati sui tetti del Fabbricato, lastre di fibrocemento,manufatti in plastica);

5) danni causati da sovraccarico di neve;

6) danni causati da gelo;

7) danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;

8) danni causati da terrorismo;

9) danni causati da fenomeno elettrico;

10) danni causati da allagamento per rottura accidentale d'impianti;

11) danni di dispersione di liquidi;

12) danni di rottura di lastre;

nonché all'ultimo capoverso dell'art. IncAR.4 sono disciplinati i danni a Valori ed i danni a merci movimentate all'interno dell'azienda con mezzi di sollevamento e trasporto.

Per la Forma All Risks sono previste le seguenti garanzie aggiuntive, operanti solo se espressamente richiamate e previo pagamento del relativo premio:

M) Merci fluttuanti;

N) Merci in refrigerazione;

O) Indennizzo per interruzione di attività;

P) Ricorso terzi;

Q) Rischio locativo;

R) Perdita pigioni.

Sono altresì previste le seguenti "Partite aggiuntive", operanti solo se espressamente richiamate e se è stato pagato il corrispettivo premio che, a scelta del Contraente e/o Assicurato,elevano limiti d'indennizzo previsti nelle garanzie:

G) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per Macchinari e Merci in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza;

H) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per Cose particolari;

I) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento, risanamento o trattamento dei residuati del sinistro, salvo i residui radioattivi;

J) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento;

K) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per Spese per onorari di progettisti e consulenti;

L) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per Spese per onorari di periti;

M) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per Fenomeno elettrico;

N) Elevazione del limite d'indennizzo per i danni materiali e diretti da allagamento da rottura accidentale di impianti;

O) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per Dispersione liquidi;

L) Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per la rottura di cristalli.

AVVERTENZA: il contratto prevede le esclusioni indicate negli artt. IncAR.2 "Esclusioni", IncAr.3 "Beni esclusi"

e nell'art. IncAR.4 "Delimitazioni di garanzia" previsti nel testo delle varie garanzie.

E prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' articolo IncAr.7 delle norme che regolano l'assicurazione; tali valori sono riportati anche in calce alla scheda della Polizza .

Sezione: assicurazione degli eventi catastrofali

Questa sezione è operante solo se il Contraente e/o Assicurato sia garantito per i rischi indicati nella sezione Incendio ed altri danni materiali e diretti. Ne consegue che essa non può essere prestata individualmente.

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L'Assicurazione copre i danni derivanti da:

- Allagamento non dovuto a rottura d'impianti (art. Cat.1);

- Inondazioni, alluvioni (art. Cat.2);

- Terremoto (art. Cat.3).

AVVERTENZA: il contratto prevede le esclusioni indicate negli artt. Cat.1, Cat.2 e Cat.3.

Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, esposti nell'art. Cat.4 delle norme che regolano l'assicurazione e riportati in calce alla scheda della Polizza.

Sezione: Furto e rapina

La garanzia copre i danni ai beni assicurati nella scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, purché posti sottotetto ai fabbricati verificatisi in conseguenza di:

- furto;

- rapina.

La garanzia copre altresì:

- i danni al Contenuto nel commettere o nel tentare di commettere il Furto o la Rapina, compresi gli atti di vandalismo occorsi nel tentativo di commettere il Furto;

- il Furto e la Rapina di Valori e Preziosi in mezzi di custodia;

- il Furto commesso senza l'introduzione nei locali;

- i guasti ai fissi ed gli infissi cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina;

- il Furto del Contenuto posto in locali anche non comunicanti, ubicati in Fabbricati all'intero del recinto aziendale;

- il Furto e la Rapina di Contenuto in locali di mostre, esposizioni, fiere;

- il Furto e la Rapina di Valori trasportati;

- le spese di rifacimento delle Cose particolari.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. Fur.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle norme che regolano l'assicurazione.

Sono previste le seguenti garanzie aggiuntive operanti solo se espressamente richiamate e previo pagamento del relativo premio:

A) assicurazione in base al Valore a nuovo;

B) assicurazione di enti all'aperto;

C) prezzo di vendita delle Merci;

D) elevazione del limite d'indennizzo dei Valori nei mezzi di custodia;

E) elevazione del limite d'indennizzo per Valori trasportati.

AVVERTENZA: Il contratto prevede le esclusioni indicate nell'articolo Fur.2 "Esclusioni", Fur.3 "Beni esclusi", nonché le esclusioni o le delimitazioni previsti nel testo della garanzia aggiuntiva A), B), C).

E' prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per i quali si rinvia all'art. Fur.7 delle norme che regolano l'assicurazione; tali valori sono riportati in calce alla scheda di polizza.

Sezione: Responsabilità Civile

L'assicurazione di Responsabilità civile tiene indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge per:

- danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'attività svolta, così come meglio specificato e regolamentato all'art. RC.1 A) delle norme che regolano l'assicurazione RCT;

- infortuni subiti dai prestatori di lavoro in conseguenza dell'attività svolta, così come meglio specificato e regolamentato all' art. RC.1 B) delle norme che regolano l'assicurazione RCO;

- infortuni subiti da dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni così come meglio specificato e regolamentato all'art. RC.1.B) comma b) delle norme che regolano l'assicurazione RCO.

Sono altresì assicurati i rischi:

a) della proprietà e/o della conduzione dei Fabbricati ove si svolge l'attività descritta in Polizza;

b) della proprietà e dell'impiego di Macchinari, impianti, attrezzature, arredamenti dell'attività, compresi veicoli non a motore ed imbarcazioni non a motore utilizzati per l'attività;

c) della partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere, mercati, compreso montaggio smontaggio allestimento delle proprie strutture espositive;

d) della proprietà e conduzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;

qualora la manutenzione degli stessi sia affidata a terzi, la garanzia vale per l'Assicurato in quanto "Committente" di tale manutenzione; non sono compresi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installati i cartelli

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pubblicitari, le insegne, gli striscioni;

e) delle operazioni di prelievo, rifornimento, trasporto, consegna delle merci e materiali presso terzi, comprese le operazioni di carico e scarico ed i danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico; i danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico sono garantiti nei limiti previsti dalla Garanzia Aggiuntiva L "Danni da movimentazione di cose";

f) della partecipazione, dell'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione, stage, attività dopolavoristiche, ricreative compreso le gite aziendali;

g) della proprietà di cani da guardia custoditi nell'ambito dell'azienda assicurata;

h) della gestione dello spaccio, di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda, della mensa, del bar aziendale, delle macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, restando inteso che quando la gestione sia affidata a terzi la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente; limitatamente agli Assicurati che non trattano prodotti alimentari nella loro attività istituzionale, la garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati purché la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della Polizza;

i) derivanti dal servizio di pronto soccorso e/o medico, servizi sanitari aziendali, ambulatori, infermerie all'interno dell'azienda compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;

j) dell'esercizio di servizi di vigilanza anche con guardiani armati;

k) derivanti dall'attività di squadre antincendio, organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato;

l) derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione e pulizia dei Fabbricati, delle aree e dei relativi impianti ove venga esercita l'attività;

m) della committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Fabbricati dove si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 494/96 e successive modifiche od integrazioni.

L'assicurazione vale altresì per:

n) la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dipendenti, compresi i dirigenti, derivante dallo svolgimento delle mansioni di responsabile, addetti o incaricati della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n.° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per danni involontariamente cagionati:

- alle persone considerate terzi in base alle condizioni di Polizza entro il limite del massimale pattuito per R.C.T.;

- agli Addetti nell'ipotesi di morte, lesioni personali gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro il limite del massimale pattuito per R.C.O.;

o) la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati da consulenti esterni ai quali l'Assicurato abbia affidato l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, fermo restando il diritto di surrogazione della Società nei confronti di suddetti consulenti; restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali danneggiamenti a cose nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

p) la responsabilità civile personale di ciascun Addetto per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- a persone considerate "terzi" in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del massimale pattuito per la Responsabilità civile verso terzi;

- agli altri Prestatori di lavoro regolarmente assicurati all' INAIL ed ai lavoratori utilizzati ai sensi della legge D. Lgs 10 Settembre 2003 n. 276 limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o servizio, entro il limite del massimale pattuito per la Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro;

q) l'esercizio nell'ambito dell'azienda di parcheggi o spazi per la sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli dei Prestatori di lavoro e/o di terzi parcheggiati con esclusione dei danni da furto e da incendio, da perdita delle cose contenute nei veicoli e dei danni da mancato uso;

r) la proprietà e/o la conduzione degli appartamenti destinati ad abitazione e posti nell'ambito dell'azienda;

s) i rischi derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari, sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico di opere o di lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione con i lavori oggetto dell'Assicurazione e non in base a contratto limitato alla specifica fornitura di suddetti servizi;

t) la tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;

u) l'utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;

v) lo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;

w) la manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;

x) l'utilizzazione di cabine o sottostazioni elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda; qualora i servizi o le attività sopra indicati/e siano affidati a terzi, la

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garanzia opera in favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente di detti servizi e/o attività;

y) i danni cagionati a terzi, in base all'art. 2049 del Codice Civile, da Prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano in proprietà od usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Rimane salvo in ogni caso il diritto di surroga della Società nei confronti dei responsabili che non siano Prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato. L'Assicurazione vale solo se risulti provato che, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto era guidato da persona abilitata a norma di Legge.

Sono inoltre compresi:

- danni cagionati o subiti da subappaltatori (art. RC.6);

- danni verificatisi in occasione di lavori presso terzi (art. RC.7);

- danni derivanti da interruzione d'attività (art. RC.8);

- danni causati da inquinamento accidentale (art. RC.9).

Sono previste le seguenti garanzie aggiuntive operanti solo se espressamente richiamate e previo pagamento del relativo premio:

A) R.C. postuma da installazione, manutenzione e riparazione (escluso D.M. 37/2008 ed esclusa Postuma autoriparatori);

B) R.C postuma da installazione (D.M. 37/2008) - Validità limitata alle opere di installazione, manutenzione e riparazione di impianti;

C) R.C. Postuma autoriparatori (Legge n.° 122 del 5/2/1992);

D) Veicoli in consegna per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di riparatore e/o manutentore di veicoli;

E) Smercio prodotti alimentari;

F) Danni alle cose in consegna e custodia;

G) Malattie professionali;

H) Modifica franchigia danno biologico (R.C.O.);

I) Danni da furto;

L) Danni da movimentazione di cose;

M) R.C. della proprietà di beni in leasing.

AVVERTENZA - Il contratto prevede le esclusioni indicate nell'art. RC.3 "Esclusioni" e RC.4 "Persone non considerate terzi". Inoltre sono previste delle esclusioni e delle delimitazioni nelle suddette garanzie aggiuntive A), B), C), D), F), G).

E prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt.

RC.10 e RC.11.

Sezione: Responsabilità civile da prodotto difettoso

L'assicurazione di Responsabilità civile da prodotto difettoso tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti pertinenti l'attività assicurata per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore. La garanzia copre altresì i danni derivanti da interruzione di attività ed i danni che il prodotto assicurato provochi al prodotto finito o ad altro componente.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. RCP.1 delle norme che regolano l'assicurazione.

AVVERTENZA - Il contratto prevede le esclusioni indicate nell'art. RCP.2 "Esclusioni", RCP.3 "Persone non considerate terzi", RCP.7 "Prodotti esclusi dalla garanzia e regole particolari per taluni prodotti".

E' prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.

RCP.8 delle norme che regolano l'assicurazione; tali valori sono riportati in calce alla scheda di polizza.

Sezione: elettronica

La garanzia copre i danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, così come meglio specificato e regolamentato negli artt. Ele.1 e Ele.2 delle norme che regolano l'assicurazione a cui si rinvia.

Sono comprese anche:

- le spese documentate di noleggio delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;

- le spese per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;

- le spese di riacquisto dei supporti dati danneggiati e per la ricostruzione dei dati;

- le spese per demolire. smaltire, sgomberare, trasportare i residuati del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

AVVERTENZA - Il contratto prevede le esclusioni indicate nell'art. Ele.2 "Esclusioni".

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E prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.

Ele.5 delle norme che regolano l'assicurazione; tali valori sono riportati in calce alla scheda di polizza.

Sezione: merci trasportate

Questa assicurazione indennizza i danni materiali e diretti causati alle merci dell'attività durante il trasporto su veicoli di proprietà od in uso diretto dell'Assicurato ed anche su traversate marittime, così come meglio specificato e regolamentato negli artt. MT.1 e MT.2 delle norme che regolano l'assicurazione a cui si rinvia.

AVVERTENZA - Il contratto prevede le esclusioni indicate nell'art. MT.3 "Esclusioni".

E prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.

MT.6 delle norme che regolano l'assicurazione; tali valori sono riportati in calce alla scheda di polizza.

Sezione: tutela legale

La sezione copre gli onorari, le spese e le competenze del legale liberamente scelto dall'Assicurato, le spese giudiziarie e processuali, gli onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, nonché le spese di transazione e di soccombenza derivanti e/o relative a:

1) difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;

2) difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Estensioni

3. Pacchetto sicurezza

Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'art. TL.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate agli assicurati per:

a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;

b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);

c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).

Le prestazioni del "pacchetto sicurezza" operano in parziale deroga all'art. TL.14 Esclusioni lett. b) per la materia amministrativa.

Il "Caso assicurativo" previsto all'art. TL.3 "Insorgenza del caso assicurativo" si intende insorto, relativamente alle prestazioni del "pacchetto sicurezza", con il compimento, da parte della competente Autorità, del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

Quanto sopra non opera per l'ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.

3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori ;

- Coordinatore per la progettazione ; - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ; - Legali Rappresentanti ;

- Dirigenti ; - Preposti ;

- Medico Competente ;

- Responsabili dei Servizi di Prevenzione ; - Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

3.2 D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.

3.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 14 "Esclusioni" lett. g).

3.4 D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.

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Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;

- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Prestazioni garantite:

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all'art. 14 lett. f);

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;

- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

3.5 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'art. 9 "Assicurati", per le spese sostenute:

- dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;

- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.

La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

AVVERTENZA - Il contratto prevede le esclusioni indicate nell'art. TL.4 "Prestazioni non comprese" e TL.5

"Esclusioni". Sono presenti delle delimitazioni di garanzia nell'art. TL.2 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione"

Sezione: Assistenza

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

- Invio di un artigiano;

- Invio di un elettricista;

- Invio di un idraulico;

- Interventi di emergenza per danni d'acqua;

- Invio di un fabbro;

- Invio di un frigorista;

- Invio di un sorvegliante;

- Fornitura temporanea di energia elettrica;

- Rientro anticipato;

- Informazioni immobiliari,su autonoleggi,fiere nazionali ed internazionali.

AVVERTENZA - Il contratto prevede le esclusioni indicate nell'art. Ass.2 "Esclusioni".

Limitazioni ed esclusioni

Esclusioni - Sezione Incendio ed altri danni materiali e diretti

AVVERTENZA: Come meglio precisato dagli art. Ass.2 "Esclusioni" della forma rischi nominati sono esclusi dalla copertura assicurativa, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni:

a) verificatisi in occasione di:

1) atti di guerra dichiarata o non, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;

2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) causati da:

1) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo, sabotaggio;

2) maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;

3) inondazioni, alluvioni, allagamenti;

4) eruzioni vulcaniche; terremoto;

5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;

6) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

7) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;

8) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione,

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mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

c) subiti dalle Merci e causati da mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere; mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci; mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno.

Sono esclusi i danni subiti in conseguenza di:

- furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere.

Come meglio precisato dagli art. IncAR.2 Esclusioni" della forma All Risks, salvo specifica deroga riportata in polizza:

a) sono esclusi i danni:

verificatisi in occasione di:

1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;

2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

3) maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;

4) inondazioni, alluvioni, allagamenti (salvo quanto indicato all'art. IncAR.4 pt. 10);

5) eruzioni vulcaniche; terremoto;

6) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;

7) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

a meno che il sinistro non sia in relazione con i suddetti eventi;

causati da:

8) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

9) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;

10) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di Fabbricati e Macchinario;

11) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività;cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito; sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

12) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;

subiti dalle Merci e causati da :

13) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere; mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci; mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno.

b) Sono esclusi i danni di:

1) furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;

2) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;

3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;

causati da o dovuti a:

4) montaggio, smontaggio, manutenzione di Macchinario, costruzione, demolizione, manutenzione di Fabbricati;

5) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di Fabbricati e Macchinario;

6) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso, deperimento, gusto o colore delle Merci; vizio di prodotto;

anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle Merci;

(19)

7) difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza.

c) Sono esclusi danni, salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, che abbiano colpito le cose assicurate causati da:

1) crolli, assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di Macchinario e/o di Fabbricati;

2) interruzione, alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;

3) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arruginimento, deperimento; mescolamento di Merci tra loro e/o con cose o altre sostanze;

4) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;

5) fuoriuscita di materiale fuso da forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;

6) guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario;

7) rotture accidentali dei Macchinari che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto.

d) Sono esclusi danni, salvo non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi:

1) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

2) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Nel caso che, in conseguenza degli eventi tutti di cui ai comma b), c), d) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Si precisa che:

- garanzie aggiuntive della forma rischi nominati;

- garanzie aggiuntive della forma All Risks;

possono derogare in tutto od in parte le sopraccitate esclusioni per cui si rimanda al testo di tali garanzie.

Esclusioni - Sezione Eventi catastrofali Allagamento

Sono esclusi i danni:

• a merci assicurate la cui base è posta a meno di 10 cm. dal pavimento;

• a cose mobili all'aperto;

• a cose poste in locali interrati o seminterrati;

• verificatisi in occasione di inondazioni ed alluvioni.

Inondazioni, Alluvioni Sono esclusi i danni:

• a merci assicurate la cui base è posta a meno di 10 cm. dal pavimento;

• a cose mobili all'aperto;

• a cose poste in locali interrati o seminterrati.

causati da:

• mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.

Terremoto

Sono esclusi i danni:

• di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione;

• di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Esclusioni - Sezione Furto e Rapina

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. Fur.2 "Esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con

(20)

tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quelle indicate nell'art.

Fur.1 "Oggetto dell'assicurazione";

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono,per il caspo di dolo;

- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;

f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

h) al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate;

i) derivanti da attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura ciò anche in riferimento al rischio rapina.

Si precisa che non sono previste garanzie aggiuntive che deroghino alle esclusioni previste alla Sezione Furto.

Esclusioni - Sezione Responsabilità Civile

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. RC.3 "Esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura della R.C.T. e R.C.O., salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni:

a) derivanti dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo Addetto, ai sensi del D. Lgs. n.° 494/96 e successive modifiche od integrazioni, di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;

b) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi o detenzione od uso di armi da fuoco;

c) verificatesi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

d) cagionati da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;

e) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;

f) provocati da campi elettromagnetici;

g) derivanti da insalubrità dei locali;

h) cagionati da TSE, alcool, tabacco;

i) derivanti da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;

j) derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;

k) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.

Inoltre, salvo specifica deroga riportata in polizza, sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:

l) derivanti dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, salvo quanto previsto all'art. RC.2 lettera y), nonché da navigazione di natanti a motore; da impiego di aeromobili;

m) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16°anno di età;

n) a cose che l'Assicurato detenga a qualunque titolo, a quelle rimorchiate, sollevate, scaricate o comunque movimentate;

o) alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

p) alle cose od opere in corso di costruzione od a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

q) da furto;

r) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna o riconsegna a terzi o comunque dopo la loro messa in circolazione. Per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico;

s) all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di

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