02-18
Fiarc - Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio – Parma
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CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Nozioni di
LEGISLAZIONE CONTRATTUALE
- Dott. Stefano Cantoni –
Sintesi per il Corso Cescot Confesercenti 2017
I contenuti di questa dispensa, sono stati scelti e redatti da Stefano Cantoni, coordinatore Fiarc Confesercenti Parma, per l’utilizzo al Corso per Agenti organizzato dal Cescot Parma. Riproduzione vietata, senza autorizzazione dell’autore.V.2016.
L’AGENTE E IL CONTRATTO DI AGENZIA
L’azienda, la rete di vendita, il venditore.
Per l’azienda è importante strutturare e dirigere una organizzazione della vendita adeguata agli obiettivi aziendali. La facilità di accesso alla conoscenza, ai mercati globali, data anche dal web, consente oggi alle aziende, anche a quelle di medie e piccole dimensioni, di strutturarsi meglio, passando molto spesso da un’organizzazione di vendita diretta ad una mista ovvero indiretta, nel quale l’agente di commercio, il venditore, è il protagonista vero.
L’azienda divide il mercato su base:
- Territoriale (zone)
- Per prodotto (ad ogni venditore solo certi prodotti)
- In base alla clientela (es. Dettaglio e GDO).
- Considerando altri fattori, frutto dell’analisi di mercato e strategia aziendale.
L’attività dell’agente
E’ quella caratteristica dell’intermediario del commercio ed è regolamentata, nel rapporto con l’azienda preponente (o mandante), da precise regole e disposizioni espresse da:
- Il Codice Civile, dall’articolo 1742 al 1753.
- Dagli Accordi Economici Collettivi, A.E.C..
- Dal Contratto o Mandato di Agenzia.
Gli accordi nazionali utilizzati maggiormente, sono quelli del settore Industria/Cooperazione (2014) e quello del settore Commercio (2009/2010).
Gli AEC sono pattuizioni di natura privatistica, sottoscritti a livello nazionale dalle rispettive Associazioni di Categoria (come la Fiarc Confesercenti), ma per la loro natura sono applicati a tutti coloro che svolgono questa professione e si definiscono validi Erga Omnes, cioè validi per tutti. Nel contratto deve essere specificato il riferimento all’AEC di settore, in quanto la più recente giurisprudenza ne ha subordinato le regole a quelle di Legge.
GLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
I MANDATARI (1703 C.C.) sono coloro che si obbligano, con un contratto di mandato, a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante, con o senza rappresentanza. Il compenso non sempre è legato al risultato conseguito.
IL PROCACCIATORE D’AFFARI è un intermediario del commercio che svolge la sua opera in forma SALTUARIA E OCCASIONALE. E’ bene formalizzare l’incarico con atto
scritto, specificando in particolare il compenso stabilito e le modalità di liquidazione.
L’AGENTE DI COMMERCIO è un intermediario che PROPONE la conclusione di affari (salvo approvazione ditta) - art. 1742 C.C.
E’ un lavoratore autonomo, è soggetto al rischio di impresa.
IL RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO è un intermediario che CONCLUDE i contratti proposti.
Al rappresentate viene conferita, con apposito atto, tale facoltà dalla ditta mandante;
ha quindi potere di firma, nei limiti del contratto. E’ affine al mandatario.
IL SUB-AGENTE è un intermediario che NON ha rapporti diretti con l’azienda preponente con cui l’agente ha il contratto d’agenzia. E’ un agente di commercio a tutti gli effetti.
Diciamo che è “l’agente dell’agente”.
L’AGENTE CON DEPOSITO è un intermediario, è un agente con mandato di agenzia.
Accetta l’incarico con responsabilità di custodia delle merci, la cui proprietà rimane comunque della ditta mandante.
IL VENDITORE a domicilio o al privato consumatore è di norma il venditore “porta a porta”; può avere un incarico saltuario e occasionale, oppure essere un dipendente ovvero essere un commerciante con licenza di vendita ambulante oppure un agente di commercio.
In ogni caso, per questa tipologia di vendita, occorre dichiarare all’Autorità di P.S.
generalità e oggetto della vendita nonché esporre in modo visibile il tesserino con foto e dati anagrafici del venditore, vidimato dalla stessa Autorità a cui deve essere consegnato l’elenco dei venditori.
IL COMMERCIANTE è un intermediario della vendita ma, ha differenza dell’Agente, ha la piena proprietà e dunque disponibilità delle merci, beni o servizi. Il commerciante compra e rivende. (L’agente propone la conclusione di un affare).
Il Concessionario, il Franchisor, sono commercianti.
IL MEDIATORE è un intermediario che pone in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare. Non è legato alle parti da alcun vincolo stabile di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. La retribuzione, di norma in percentuale, viene da ambedue le parti messe in relazione (equidistanza tra le parti).
Ha diritto, salvo patto contrario, al rimborso delle spese sostenute e può vincolare temporalmente la clientela con l’esclusiva nei suoi confronti.
L’attività del Mediatore è incompatibile con quella dell’Agente.
IL CONTRATTO DI AGENZIA
CARATTERISTICHE DELL’INCARICO DI AGENZIA
In premessa dobbiamo dire che l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di vendita assumendo la qualifica di:
Agente MONOMANDATARIO
In questo caso l’agente è impegnato contrattualmente ad operare in esclusiva per un solo preponente. L’attribuzione deve essere chiaramente specificata nel contratto.
Agente PLURIMANDATARIO
L’agente è impegnato con più aziende mandanti NON in concorrenza tra loro. E’
obbligatorio per l’agente comunicare preventivamente con quali aziende sia in corso un mandato ovvero con quali aziende si intenda sottoscrivere. E’ possibile il rapporto di agenzia con più aziende, apparentemente, in concorrenza tra loro. (Es. settore alimentare, arredi, edilizia).
Il contratto (o mandato) di agenzia deve essere in forma scritta, come prevede specificatamente l’art. 1742 del Codice Civile.
Nel contratto debbono esserci sempre alcuni elementi, definiti essenziali e precisamente:
1) Stabilità del contratto (Durata temporale)
2) Zona operativa dell’agente o rappresentante
3) Retribuzione concordata
4) Qualifica di Monomandatario o Plurimandatario
Il quinto elemento indispensabile è l’oggetto del contratto, cioè cosa vado a vendere!.
LA STABILITA’o DURATA DEL CONTRATTO
Per stabilità intendiamo il fatto che il contratto non sia limitato a singoli affari ma al contrario preveda una organizzazione del lavoro costante e coerente con gli obiettivi aziendali, perdurante nel tempo, ripetitiva, strutturata.
Il contratto potrà essere perciò:
1) A TEMPO DETERMINATO (inizio e scadenza certa, predeterminata)
Nei contratti superiori a 6 mesi, l’azienda, almeno 60 gg prima della scadenza comunica l’eventuale disponibilità al rinnovo o proroga.
Il contratto a tempo determinato, tacitamente proseguito, di norma si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato
2) A TEMPO INDETERMINATO (inizio certo e scadenza indefinita)
In ambedue le situazioni è possibile avere un periodo di prova.
Il recesso dal contratto può sempre avvenire, ma a determinate condizioni, sia per comune accordo sia di natura risarcitoria.
LA ZONA CONTRATTUALE
Nel contratto di agenzia la zona può essere naturalmente definita per territorio, per clientela ovvero per prodotti. E’ fondamentale stabilire con precisione la zona, ai fini del calcolo esatto delle provvigioni dirette e indirette.
La definizione più diffusa è quella di ZONA GEOGRAFICA (Stato, Regione, Provincia, Città Capoluogo…) nelle sue articolazioni di dettaglio (Zona geografica limitata, zona cittadina limitata).
La zona per CLIENTELA normalmente viene utilizzata quando su una stessa area territoriale operano più agenti. Viene anche indicata con la dizione “Portafoglio Clienti” oppure con la definizione di “Zona di competenza, limitatamente ai clienti di cui all’allegato X al contratto..”
La zona per PRODOTTI viene utilizzata quando l’azienda mandante divide il mercato per
settori ovvero affida all’agente articoli/ linee di prodotto ben specificati.
LE VARIAZIONI DI ZONA
La zona assegnata può essere modificata, ridotta, ampliata .Tale diritto compete principalmente alla ditta mandante. E’ una fase del contratto regolamentata dagli AEC vigenti.
Distinguiamo perciò tre situazioni:
1)VARIAZIONI DI LIEVE ENTITA’
(Cioè che comportano una riduzione del fatturato provvigionale tra compresa tra 0 e -5%).
Sono sempre possibili, previa comunicazione; non occorre alcun preavviso.
Hanno efficacia immediata.
2)VARIAZIONI DI MEDIA ENTITA’
(Riduzione del fatturato provvigionale tra il -5 e il -20%).
In questo caso l’azienda deve comunicare all’agente le proprie intenzioni con il preavviso stabilito dagli AEC di settore:
con 2 mesi di preavviso in caso di plurimandatario
con 4 mesi di preavviso in caso di monomandatario
L’agente, ricevuta la comunicazione, ha facoltà entro 30 giorni, di segnalare per iscritto la sua eventuale non accettazione.
VARIAZIONI DI SENSIBILE ENTITA’
(Riduzione del fatturato provvigionale oltre il -20%)
In questo caso l’azienda deve comunicare all’agente le proprie
Con un preavviso pari a quanto stabilito per il recesso dal contratto;
da 3 a 6 mesi per il plurimandatario
da 5 a 8 mesi per il monomandatario
L’agente può segnalare per iscritto, anche in questo caso entro 30 giorni dal ricevimento, la sua eventuale non accettazione.
COSA ACCADE SE L’AGENTE RIFIUTA LA VARIAZIONE DI ZONA?
Gli Aec stabiliscono che in questo caso, la “comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia, AD INIZIATIVA DELLA CASA MANDANTE”.
L’azienda inoltre potrebbe anche dare effetto immediato alle proprie modifiche della zona, a prescindere dalle situazioni di cui sopra; in questo caso dovrà liquidare all’agente una indennità risarcitoria. L’agente deve ricordare infatti che “ in luogo del preavviso (…) è dovuta all’agente un’indennità sostitutiva...”.
Le variazioni di zona avvenute negli ultimi 18 mesi (plurimandatario) o 24 mesi (monomandatario) sono da considerarsi come un’unica variazione di zona.
La CLIENTELA DIREZIONALE
L’azienda mandante può inserire nel contratto delle condizioni limitative rispetto alla clientela cui l’agente propone gli affari.
La clausola che incontriamo più spesso nei contratti di agenzia definisce la “Clientela Direzionale”.
I clienti direzionali sono coloro i quali, pur essendo nella zona assegnata all’agente, non possono essere contattati in quanto l’azienda riserva a se stessa direttamente ogni trattativa.
Non basta indicare genericamente, ad esempio, “si esclude la clientela direzionale”: nel contratto vanno infatti indicati con precisione i nomi e le ragioni sociali oggetto della clausola ovvero il segmento di mercato escluso. Non è previsto alcun risarcimento o provvigione in favore dell’agente.
LA RETRIBUZIONE DELL’AGENTE
Il compenso per l’attività svolta in favore della ditta è costituito di norma, dalle provvigioni.
Le provvigioni possono essere:
- COSTANTI /FISSE
- CRESCENTI, in proporzione all’aumentare del fatturato.
- DECRESCENTI, inversamente proporzionali all’aumentare del fatturato.
- A SOVRAPREZZO O SOVRASCONTO
- A PEZZO/QUANTITA’
Il Codice Civile, all’art. 1749, stabilisce che “ Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi, l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate….Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente”.
Le provvigioni di norma, possono essere liquidate :
- A scadenza prestabilita (tutti i mesi, ogni tre ecc..).
- Sul venduto.
- Sull’incassato.
Le provvigioni possono essere DIRETTE o INDIRETTE. Per indirette, si intendono quelle provvigioni perlopiù derivanti dall’esclusiva di zona, di cui usufruisce l’agente ovvero dal sistema di vendita aziendale.
E’ bene verificare sempre che gli accordi verbali coincidano con quanto scritto nel contratto.
FORME PARTICOLARI DI COMPENSO
Per sostenere l’attività dell’agente, gli AEC prevedono che la mandante possa riconoscere forme particolari di compenso; a tal fine distinguiamo due situazioni:
1) IL MINIMO GARANTITO PROVVIGIONALE (o fisso….)
Si tratta di un importo prestabilito, a prescindere dal fatturato, solitamente agganciato ad un periodo temporale specificato nel contratto.
Non si compensa e non va a conguaglio con le provvigioni effettivamente maturate.
2) L’ANTICIPO PROVVIGIONI
In questo caso si intende la liquidazione di un acconto in forma percentuale, normalmente tra il 70 e l’80% di un presunto fatturato.
Nel caso di anticipo provvigioni, occorre fare molta attenzione, perché alle scadenze previste nel contratto la ditta mandante può effettuare il conguaglio e potreste dover restituire quanto anticipato o parte di esso, se il fatturato provvigionale effettivo fosse
inferiore agli anticipi.
E’ infatti facoltà dell’azienda decidere il da farsi.
Analizzare con molta attenzione le offerte che propongono somme molte alte, magari senza neanche un cliente in zona ! Fai attenzione: l’anticipo provvigioni non va infatti confuso con il minimo provvigionale garantito.
LE CLAUSOLE VESSATORIE
Sono clausole contrattuali legittime, spesso inserite nei contratti di agenzia, a discapito dell’agente. Ampliano i poteri di una parte a danno dell’altra.
Per essere applicabili, debbono essere approvate esplicitamente e per questo occorre:
- La doppia firma dell’agente in fondo al mandato
oppure
- La firma dell’agente su ogni pagina del contratto.
LE PIU’ COMUNI CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI…
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE
CONCORSO NELLE PERDITE DA INSOLUTI (Ex Star del credere)
OBBLIGO DI ACQUISTO CAMPIONARI.
RESPONSABILITA’ SOLVIBILITA’ CLIENTI POTENZIALI
La clausola risolutiva espressa, consente alla ditta mandante di risolvere il contratto, con effetto immediato e per giusta causa, nel caso in cui l’agente non rispetti anche solo uno (1) dei punti sottoscritti nel contratto stesso.
Alcuni esempi: mancato raggiungimento del budget minimo di vendita, trasferimento somme incassate dai clienti, scala sconti, segreti aziendali, mancato rispetto tempi trasmissione report
Occorre leggere con molta attenzione il contratto; a volte questa clausola non appare in modo esplicito.
La giurisprudenza ha stabilito che non può essere applicata a tutti gli articoli del mandato di agenzia e comunque va motivata in concreto.
Il patto di non concorrenza post contrattuale è inserito nel contratto dalla ditta al fine di cautelarsi, al termine del rapporto di collaborazione.
E’ definito dall’art. 1751 bis del Codice Civile e vieta all’agente di operare, successivamente allo scioglimento del contratto, nella stessa zona e per lo stesso tipo di affari, con altre aziende concorrenti.
Il patto di non concorrenza non può superare i 2 anni dallo scioglimento del contratto.
Ai fini della applicabilità effettiva è necessario che l’azienda liquidi concretamente all’agente un indennizzo economico, esclusivamente di natura non provvigionale.
Senza liquidazione delle somme dovute, il patto è nullo.
Per Star del Credere, si intende una compartecipazione dell’agente nelle perdite subite dall’azienda, in caso di insolvenza del cliente.
E’ una responsabilità posta a carico dell’agente, oggi vietata dal codice civile (art.1746).
E’ tuttavia consentito, a parziale deroga, che le parti “possano concordare eccezionalmente e di volta in volta, la concessione di un’apposita garanzia scritta, riferita a singoli affari, il cui ammontare non può superare comunque la provvigione che l’agente avrebbe diritto a percepire se l’affare fosse andato a buon fine”.
In questo caso, la ditta deve riconoscere all’agente uno specifico compenso aggiuntivo, nel caso in cui l’affare si concluda positivamente.
SCIOGLIMENTO DEL MANDATO
Qualsiasi contratto o mandato, può essere risolto, purchè ciò avvenga nel rispetto delle regole e quindi a determinate condizioni.
Nel nostro caso, il contratto si risolve naturalmente alla scadenza, nei contratti a tempo determinato mentre più frequente è la risoluzione anticipata, nei contratti a tempo indeterminato, che può essere:
1) per volontà e iniziativa di una delle parti.
2) per accordo tra le parti.
Vi sono cause giustificate di recesso, quali ad esempio la cessazione dell’attività della ditta, la morte o invalidità dell’agente, il mancato rispetto degli accordi contrattuali (Giusta causa).
Tra le inadempienze contrattuali possiamo distinguere quelle dell’Agente :
a) Mancato rispetto del dovere di non concorrenza contrattuale.
b) Mancata segnalazione dell’impossibilità al lavoro.
c) Appropriazione di beni o valori della ditta mandante.
E quelle della ditta:
1) Inserimento non previsto dal contratto di altro agente o personale nella zona assegnata.
2) Mancato pagamento delle provvigioni effettivamente dovute.
3) Variazioni di zona/clientela non conformi.
IL RECESSO E LE INDENNITA’ RISARCITORIE
In situazioni di lavoro normali, il contratto può comunque essere risolto, tenendo conto del preavviso stabilito dalle norme di riferimento, specificate nel contratto così come di ogni altra clausola sottoscritta.
Cosa è il preavviso?
E’ il tempo che intercorre tra la comunicazione di recesso e il recesso stesso. Preponente ed Agente sono tenuti a rispettare il tempo di preavviso dovuto, al momento della decisione di interrompere il contratto.
Il tempo di preavviso può essere indicato in mesi, direttamente nel contratto ovvero fare riferimento a quanto previsto dal Codice Civile (art. 1750) oppure dall’AEC di settore, indicato nel contratto stesso.
La parte che riceve la comunicazione di disdetta può avvalersi di una particolare facoltà che definiamo come RINUNCIA AL PREAVVISO.
La rinuncia al preavviso deve essere comunicata al mittente entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.
Nel caso in cui la ditta o l’agente non rispettino i tempi di preavviso stabiliti con la firma del contratto, occorrerà risarcire l’altra parte, attraverso la corresponsione di una indennità chiamata INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO.
Come si calcola l’indennità di mancato preavviso?
Alla parte danneggiata vanno corrisposti, in rapporto ai mesi dovuti, tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente alla risoluzione del rapporto o frazione di esso.
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI CLIENTELA.
Nel caso vi sia una risoluzione del contratto a tempo indeterminato per iniziativa della ditta mandante, è dovuto all’agente un altro particolare risarcimento, denominato Indennità sostitutiva di clientela.
Come si calcola l’indennità sostitutiva di clientela?
Viene calcolata su tutte le provvigioni percepite dall’inizio del mandato, comprensive di eventuali premi, incentivi e affini. E’ un risarcimento obbligatorio, previsto dagli AEC di settore. Non è dovuto nel caso in cui sia l’agente a sciogliere il contratto, senza giusta causa.
L’indennità sostitutiva di clientela si calcola in percentuale, seguendo il seguente schema:
3% per i primi 3 anni di provvigioni
3,5% dal quarto al sesto anno
4% oltre il sesto anno e fino alla fine del mandato.
Tuttavia occorre verificare l’AEC di riferimento in quanto per l’AEC Industria esistono ulteriori variabili.
L’indennità è comunque dovuta all’agente:
a) In caso di conseguimento della pensione Enasarco e Inps.
B) Agli eredi, in caso di morte dell’agente.
INDENNITA’ MERITOCRATICA o Indennità in caso di cessazione del rapporto.
Si tratta di un altro risarcimento dovuto all’agente, in caso di risoluzione del contratto per iniziativa della ditta mandante; deriva dalla direttiva CEE 653/86, recepita nel nostro Codice Civile, nello specifico all’articolo 1751.
Tale indennità tuttavia è dovuta solo nel caso in cui l’agente possa dimostrare di aver procurato nuovi clienti ovvero aver sviluppato sensibilmente gli affari assegnati (art. 1751 Cod. Civile).
E’ stata inserita negli Aec, prendendo spunto dalla normativa europea ed il metodo di calcolo è definito dagli AEC che l’hanno adattata al nostro sistema regolamentare oltre che dall’articolo 1751 del Codice Civile.
Non è dovuta nel caso in cui sia l’agente a recedere dal contratto, salvo pochissime eccezioni.
L’ENASARCO e il FONDO INDENNITA’ RISOLUZIONE RAPPORTO (F.I.R.R.).
L’Enasarco, Fondazione di diritto privato, sotto vigilanza pubblica, gestisce la pensione integrativa obbligatoria a quella Inps e fornisce diverse prestazioni assistenziali a favore dell’agente; l’ente gestisce anche le somme accantonate dalla ditta mandante, sempre a favore dell’agente, a titolo di Firr. Sono tre quindi i Fondi gestiti da Enasarco, il fondo Previdenza, quello Assistenza e il Firr.
Il F.I.R.R.
E’ un accantonamento obbligatorio, simile al Tfr dei dipendenti e viene liquidato all’agente
direttamente dall’Enasarco, previa comunicazione della cessazione a cura della ditta mandante, da effettuarsi entro 30 gg dallo scioglimento del contratto.
Gli importi versati dalla ditta sono calcolati in funzione delle provvigioni e della qualifica di mono o plurimandatario.
In caso d’inerzia della ditta, può chiedere la liquidazione direttamente l’agente di commercio
L’azienda di norma deve effettuare il versamento entro il 31/3 dell’anno successivo alla liquidazione delle provvigioni.
Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
Agenti monomandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno
Agenti plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno.
IL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ENASARCO
Per gli agenti operanti in forma di società di capitali (Spa, Srl) la ditta mandante con la quale si è sottoscritto il contratto, deve versare un contributo assistenziale, attraverso il quale la Fondazione eroga annualmente molte prestazioni integrative di natura assistenziale (soggiorni termali e climatici, borse di studio, assegni nascita etc.).
Per accedere a queste opportunità, occorre l’iscrizione Enasarco e di norma un minimo di versamenti all’ente.
Il contributo è inversamente proporzionale alle provvigioni liquidate; oscilla dal 4% allo 0, 5 dei compensi, ripartito tra mandante (2/3) e società di agenti (1/3). Per il 2016 è pari al 3%
per la mandante e all’1% per la società di agenti.
L’agente può registrarsi sul sito www.enasarco.it e controllare periodicamente la regolarità dei versamenti in suo favore.
I contributi previdenziali che servono a formare la 2^ pensione dell’agente, sono ripartiti in forma paritetica tra ditta e agente, nei limiti di minimali e massimali ed il loro versamento compete alla ditta ogni trimestre.
Dal 01/01/2016 i minimali sono pari a 418,00 € (Pluri) e 836,00 € (Mono).
I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo previdenziale, sono stabiliti come segue:
Plurimandatari Monomandatari
o 25.000,00 37.500,00
Aliquota contributiva 2016 2017 2018 2019
15,10% 15,55% 16,00% 16,50%
Il contributo va ripartito tra le parti al 50% (8% per ciascuno nel 2018) nei limiti del massimale, trattenuto nella fattura provvigioni e versato ad Enasarco dalla ditta preponente.
AGENTI DI AZIENDE ESTERE
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza Enasarco e Firr, tutti gli Agenti che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia (Art. 2 del Regolamento).
L'obbligo di iscrizione fa capo alla ditta preponente, che vi provvede entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto (Art. 3 del Regolamento).
L’ Enasarco per i collaboratori delle agenzie immobiliari
Il 3 giugno 2013, la Fondazione Enasarco ha siglato un protocollo d’intesa con le Organizzazioni Sindacali rappresentative delle agenzie immobiliari, A.N.A.M.A. e F.I.M.A.A., per tutelare i diritti previdenziali e assistenziali dei collaboratori delle agenzie immobiliari che non sono abilitati all’esercizio dell’attività di mediazione.
L’obiettivo principale del Protocollo è, ancora una volta, garantire la previdenza e l’assistenza a tutti coloro che operano in forza di un contratto d’agenzia;
(fonte Enasarco.it).
Gli Accordi Economici Collettivi A.E.C.
Gli Accordi Economici Collettivi, detti AEC, si definiscono “pattuizioni di natura privatistica”, in quanto vengono siglati a livello nazionale dalle Associazioni di Categoria che rappresentano le case mandanti (o preponenti) con le Associazioni di Categoria che rappresentano gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, come sono ad esempio la nostra associazione Confesercenti e Fiarc.
Sono stati rinnovati nel 2014 gli AEC Industria e cooperazione e quello per il settore Artigiano mentre quello del settore commerciale, rinnovato nel 2009, è in regime di proroga fino a nuovi accordi.
Gli AEC più utilizzati sono quello del settore industria e quello del settore commercio.
Gli AEC, integrano le disposizioni di legge e nello specifico, il Codice Civile, garantendo equilibrio e trasparenza nell’applicazione delle norme che vanno riportate nel contratto o mandato di agenzia, il quale deve appunto essere coerente con le norme stesse.
IL CODICE CIVILE
Gli articoli che interessano gli agenti sono quelli dal 1742 al 1753
Libro Quarto - Delle obbligazioni - Titolo III - Dei singoli contratti - Capo X - Del contratto di agenzia
Art. 1742. Nozione.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Art. 1743. Diritto di esclusiva.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Art. 1744. Riscossioni.
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745. Rappresentanza dell'agente.
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente. L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746. Obblighi dell'agente.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
È nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
È vietato i l patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati;
l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.
Art. 1747. Impedimento dell'agente.
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Art. 1748. Diritti dell'agente.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se
la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Art. 1749. Obblighi del preponente.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750. Durata del contratto o recesso.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario
Art. 1751. Indennità in caso di cessazione del rapporto.
All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- L'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- Il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
- Quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- Quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
- Quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
Art. 1751-bis. Patto di non concorrenza.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto.
La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.
In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Art. 1752. Agente con rappresentanza.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Art. 1753. Agenti di assicurazione.
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa
BOZZA DI CONTRATTO DI AGENZIA
Tra la Ditta………. con sede legale in ………Via……… , , Partita Iva………. di seguito denominata “PREPONENTE”
E
IL/La Signor …...………., di seguito denominato “AGENTE , residente nel Comune di
………., Via………. n°……Cap……….Partita Iva……….……….
Premesso che è reciproco intendimento delle Parti quello di istituire unicamente un rapporto di agenzia, che risulta pertanto disciplinato, oltre che dalle norme del Codice Civile (artt. 1742 e seg.), dalle clausole di seguito specificate, nonché, per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, dalle disposizioni dell’A.E.C. del commercio vigente e successive modifiche e variazioni Tutto ciò premesso le parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:
1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente mandato d’agenzia.
2 – OGGETTO E ZONA
E’ compito dell’Agente quello di promuovere per conto della Preponente contratti di vendita relativi a tutti i prodotti commercializzati dalla stessa, nel settore “Produzione alimenti e bevande” e
“Salumifici con e senza stagionatura” come da listini aziendali;
L’attività dell’Agente dovrà essere esplicata nella zona di ……… comprensiva del Capoluogo e Provincia.
I limiti di detta zona potranno essere variati dalla Preponente in qualsiasi momento, secondo le modalità di cui all’Art. 2, AEC del Commercio, a tutt’oggi vigente.
L’Agente è inquadrato con incarico di Agente plurimandatario.
3 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il presente incarico ha carattere strettamente personale: non è, perciò, trasmissibile ad altri senza il consenso del Preponente. Esso non crea alcun vincolo di subordinazione o di dipendenza, essendo l’Agente libero di organizzare la propria attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni
L’Agente potrà avvalersi dell’opera di subagenti, procacciatori o di sostituti solo previa espressa autorizzazione del Preponente, restando, comunque, inteso che saranno a suo carico i compensi da corrispondere a detti collaboratori così come ogni ed eventuale responsabilità derivante dal loro operato.
L’Agente dovrà astenersi, salvo preventivo consenso scritto da parte del Preponente, dall’assumere
altri incarichi di vendita nella zona di sua competenza di prodotti similari o concorrenti di quelli elencati al precedente punto 2), sia dall’acquistare in proprio o per conto terzi, per rivendere, i prodotti stessi.
4 – ORDINI
Nell’assumere le commissioni della clientela l’Agente dovrà attenersi alle istruzioni impartitegli dal Preponente, nonché ai prezzi di vendita contenuti nei listini ovvero segnalati dal Preponente per iscritto.
Eventuali sconti, ribassi, abbuoni o dilazioni di pagamento potranno essere concessi all’Agente solo su espressa autorizzazione del Preponente, in caso contrario, essi resteranno a totale carico dell’Agente.
E’ compito dell’Agente di fornire informazioni sulle condizioni del mercato della zona assegnata, nonché su ogni altra notizia utile per valutare la convenienza di singoli affari
5 – FATTURAZIONE
La fatturazione delle merci è effettuata esclusivamente dal Preponente. Eventuali somme eccezionalmente incassate su incarico della Preponente dovranno essere riversate entro giorni due (2) dall’incasso all’ufficio Amministrazione della ditta preponente.
6 – PROVVIGIONI
A compenso dell’attività prestata, sarà corrisposta all’Agente una provvigione del ……% calcolata sugli affari promossi dall’Agente nella zona di sua competenza ed andati a buon fine (al netto di sconti, bonus, premi, abbuoni, resi e quant’altro sia in diminuzione dei prezzi di vendita). Eventuali provvigioni indirette, qualora dovute, saranno riconosciute all’agente nella misura pari al 50% di quelle dirette. La preponente con cadenza trimestrale invierà all’agente il riepilogo delle provvigioni dovute. Tale estratto conto si intende approvato trascorsi 10 gg dal suo ricevimento senza che l’agente abbia eccepito variazioni per iscritto.
Resta inteso che la suddetta provvigione potrà variare in funzione dei rapporti con i singoli clienti o di ordini particolari e comunque previo accordo scritto tra le parti.
La provvigione a favore dell’Agente sarà liquidata con cadenza trimestrale. Il pagamento effettivo da parte del Preponente avverrà entro 15 (quindici) giorni dal termine del trimestre di riferimento dietro presentazione di regolare fattura. La preponente previo accordo, può concedere un anticipo provvigioni su base mensile cui seguirà un saldo provvigioni entro il mese di novembre.
7 – DECORRENZA E DURATA
Il presente incarico si intende costituito per un periodo di 3 mesi di prova. Decorso tale periodo il contratto sarà da intendersi a tempo indeterminato.
Il rapporto potrà essere risolto dalle parti, in qualunque momento, a mezzo di lettera raccomandata o equivalente, con il preavviso previsto ai sensi dell’Art. 1750 cc. e secondo modalità ed effetti di cui alle disposizioni dell’AEC del commercio vigente e successive modifiche.
Per quanto non previsto o specificato, sono a riferimento le norme di legge, il Codice Civile e l’Accordo Economico Collettivo, settore commercio, al momento vigenti.
8 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia, nel caso in cui non si giungesse ad una conciliazione extra giudiziale, è competente il Foro di _________
Luogo _______________ Data ______________
Ai sensi delle norme in materia di tutela dei dati e della privacy di cui al Dlgs. 196/03 e successive modifiche, si autorizza il trattamento dei dati ai fini aziendali, fiscali e retributivi e comunque inerenti le attività collegate al presente contratto.
Letto, accettato, sottoscritto
LA PREPONENTE
_____________________ L’AGENTE
______________________
Dichiaro di accettare le clausole del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C.
Per accettazione, l’Agente
_________________________
I contenuti di questa dispensa, sono scelti e redatti da Stefano Cantoni, coordinatore Fiarc Confesercenti Parma, per l’utilizzo al Corso Agenti organizzato dal Cescot Parma. Riproduzione vietata, senza autorizzazione dell’autore.V.20
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