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AGENTI E RAPPRESENTANTI

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

Coordinato da Gilberto Gelosa

14.1

Acquisiti dalla casa mandante

Sono un agente di commercio che talvolta acquista prodotti dalla propria casa mandante per distribuirli gratuitamente a scopo promozionale ai propri clienti.

Vorrei sapere ai fini Iva e Irpef come sono considerati gli acquisti e le cessioni.

Fabio Frignani - Montebonello (Modena) Risponde Silvia Schiatti

L’art. 19-bis, comma 1°, lettera h), del dpr n. 633/72, stabilisce che è indetraibi- le l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle impo- ste sul reddito (art. 74, comma 2°, dpr 917/86).

Per quanto riguarda, invece, la cessione gratuita di beni occorre riferirsi all’art. 2, comma 2°, numero 4), del dpr 633/72 che considera cessioni di beni da assoggettare a Iva «le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produ- zione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario superiore a Lit. 50.000 e di quelli per i quali non sia stata operata all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’art. 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis».

In base al combinato disposto dei citati artt. 2 e 19-bis1 del dpr 633/72, e alla recente precisazione del ministero delle finanze, gli acquisti di beni di qualsiasi valore rientranti nell’attività propria dell’impresa destinati a essere ceduti gra- tuitamente non costituiscono spese di rappresentanza e quindi l’Iva relativa al lo- ro acquisto può essere detratta. La conseguente cessione, gratuita, però, deve esse- re assoggettata a imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2°, numero 4), del dpr n.

633/72. Qualora il contribuente non intenda operare la rivalsa dell’Iva dovuta è necessaria l’emissione dell’autofattura contenente l’indicazione del valore nor- male dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, nonché l’indica- zione che trattasi di autofattura per omaggi.

Il valore normale al quale applicare l’Iva corrisponde, ai sensi degli artt. 13 e 14 del dpr 633/72, al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e ser- vizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione.

Ai fini delle imposte dirette, il citato art. 74, comma 2°, dpr 917/86, prevede la piena deducibilità del costo del bene omaggiato qualora il suo costo unitario sia inferiore a lire 50 mila; in caso opposto, il costo relativo all’acquisto di questi beni si considera spesa di rappresentanza e come tale è ammesso in deduzione nella misura di un terzo del suo ammontare ed è deducibile per quote costanti nell’eser- cizio in cui è stato sostenuto e nei quattro successivi.

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14.1

Il telefonino

Vorrei sapere se è possibile considerare deducibili/detraibili i costi di acquisto

15

Sommario

1

Agentie rappresentanti

2

Agricoltura

5

Contenzioso

6

Cooperative

7

Dichiarazioni

8

Documentazioni fiscali

10

Imposte e tasse

12

Iva

15

Non profit

15

Penaletributario

A GENTI E RAPPRESENTANTI

(2)

di un telefono cellulare e delle schede della ricarica con fattura o ricevuta Tim. Telefonando al 119 mi hanno detto che è possibile scaricare il costo imponibile ma non l’Iva.

Alessia Meneghello - San Bonifacio (Verona)

Risponde Silvia Schiatti

Ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1°, lettera g), del dpr n. 633/72, è possibile detrarre nella misura del 50%

l’imposta relativa all’acquisto, alle prestazioni di servizi e alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunica- zioni soggette alla tassa di concessione governativa di cui all’art. 21, della tariffa allegata al dpr n. 641/72, so- stituita da dm del 28/12/95. Si ritiene pertanto inde- traibile al 100% l’Iva relativa alle utenze telefoniche usu- fruite tramite schede prepagate non essendo queste ulti- me soggette alla tassa di concessione governativa di cui sopra.

Per lo stesso motivo si ritiene indeducibile, ai fini delle imposte sul reddito, il costo relativo a detto servizio in quanto l’art. 67, comma 10-bis, Tuir, che limita al 50% la deducibilità delle spese d’impiego dei telefonini cellula- ri, fa riferimento alla medesima tassa di concessione go- vernativa.

AGRICOLTURA

20

La soccida si dichiara così

Un’azienda agricola individuale esercita esclusiva- mente l’attività di soccida (art. 2170 cc) con regolare con- tratto (non effettua alcuna produzione agricola sul pro- prio fondo o allevamento di bestiame). Al termine del ci- clo di produzione il soccidante rilascia certificazione del- la ripartizione degli utili relativi alla vendita del bestia- me.

Nel 1997 gli utili così derivati ammontano a circa 50 milioni di lire, mentre per il 1998 si prevede il consegui- mento di 100 milioni di lire. Ciò premesso, si chiede a quali adempimenti contabili deve sottostare detta im- presa sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sul reddito.

Studio Cozzio - Niccolai (Trento) Risponde Valentino Vannelli

Iniziamo dall’Iva. L’attività di soccida, generalmente, viene attratta dal regime speciale. Unica esclusione è quella nella quale il soccidante non disponga di alcun allevamento in proprio e operi esclusivamente mediante contratti associativi. Solo in questo caso il regime spe- ciale agricolo non si rende applicabile (circolare mini- stero finanze 27/4/73, n. 32). Ma non ci pare il caso in specie.

Normalmente è uso far operare al soccidante tutte le operazioni contabili: acquisti e vendite. Quindi il be- stiame verrà ceduto con aliquota Iva normale propria degli animali allevati e si potrà detrarre forfettaria- mente l’aliquota compensativa relativa agli stessi. Qua- lora la ripartizione avvenisse sulla base del prodotto, e ognuno degli associati (soccidante e soccidario) provve- desse alla cessione separatamente, il regime speciale si renderebbe naturalmente applicabile a tutti e due. Ma questo non ci pare il caso proposto, da cui si deduce, in- vece, che il soccidante operi a proprio nome.

Per quanto attiene alle imposte sui redditi, possiamo fare due ipotesi principali e una subordinata. Vediamo- le:

1) il terreno è sufficiente, in base al reddito agrario, a produrre almeno un quarto del mangime necessario. In questo caso si dichiarerà il solo reddito agrario rivalu- tato e il soccidante, sulla base del contratto, rilascerà al soccidario un attestato dal quale risulti la quota di red- dito agrario da dichiarare nella propria denuncia dei redditi (art. 30, comma 2, Tuir);

2) il terreno non è sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario all’allevamento. In que- sto caso, al reddito agrario rivalutato dovrà aggiunger- si quota parte del reddito da allevamento eccedentario (art. 78 Tuir) così come determinato nel quadro ex 740 A1.

La quota di spettanza per la parte eccedentaria, per il soccidario, diventa un reddito da partecipazione.

Nel caso in cui non si aderisca alla determinazione in via forfettaria (art. 78 Tuir) si può optare per la determi- nazione analitica del reddito. Ma questa subordinata ci pare assai poco praticata, in quanto sicuramente più onerosa.

Giova rammentare che nel caso di allevamento ecce- dentario è necessario porre in uso il registro di carico- scarico degli animali allevati previsto dall’art. 18-bis del dpr 600/73.

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20

Dovuta la dichiarazione Ici

Il proprietario di un terzo di un appezzamento di ter- reno nel mese di settembre ha acquisito per usucapione la proprietà della rimanente quota di due terzi. Ai fini Ici, a maggio 1998, l’interessato deve presentare al co- mune competente la dichiarazione di variazione? In ca- so affermativo, nella dichiarazione devono essere indi- cate anche le ulteriori nove particelle di terreno nonché i due fabbricati che, peraltro, non hanno subito alcuna variazione?

G.L. - Ivrea (Torino)

Risponde Valentino Vannelli

La variazione relativa alla consistenza dei beni immo- bili posseduti deve essere oggetto di nuova dichiarazione Ici. Il termine per la presentazione della nuova dichiara- zione è quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora i terreni ricadano in zone svantaggiate o montane, occorre verificare se la loro ricomprensione in tali aree ne determina l’esenzione dal tributo. In questo caso non si dovrebbe presentare la nuova dichiarazione Ici.

Nel caso sia dovuta la nuova dichiarazione, si è del pa- rere che questa dovrebbe riguardare solo l’indicazione della nuova consistenza in termini percentuali; prima si sarebbe dovuto indicare l’intero valore del terreno, con quota di spettanza del 33,33% (pari a un terzo). Con la variazione si dovrà indicare la nuova spettanza, pari al 100% dell’intera consistenza.

Qualora siano state (erroneamente) indicate solo le particelle in effettiva disponibilità, è evidente che si do- vrà procedere all’indicazione solo della nuova acquisi- zione.

Circa i fabbricati, presumendo che gli stessi non ab- biano perduto il requisito della ruralità, non si deve pro- cedere ad alcuna indicazione.

(3)

20

L’affitto di capannone artigianale

Un agricoltore ha acquistato nel 1996, al di fuori della propria attività, un capannone artigianale. Nel 1997 lo ha dato in locazione a un artigiano. Si chiede se i relativi canoni siano soggetti a Iva. Si fa presente che l’agricolto- re è sempre stato in regime di esonero da adempimenti contabili (art. 34 dpr 633/72).

Agata Vatiero - Conegliano (Treviso)

Risponde Valentino Vannelli

Se il capannone non è stato acquistato per destinarlo alla propria attività, ma finalizzato all’impiego del pro- prio risparmio (si sarebbe potuto anche acquistare un appartamento o un’automobile, per esempio), non si vede come il canone d’affitto possa essere operazione assogget- tata a Iva. Se invece il capannone è stato acquistato per destinarlo a una propria attività (per esempio la lavora- zione di prodotti agricoli), sicuramente deve essere anno- verato tra i beni dell’impresa. In questo caso il canone d’affitto è soggetto a Iva del 20%. Probabilmente ne deri- verebbe il venir meno dell’esonero da adempimenti go- duto dall’agricoltore.

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20

Caffè e appalti

Desidero sapere se esiste un gazzettino che comuni- chi lo svolgimento di gare di appalto per la fornitura di prodotti alimentari, e in particolare di caffè, zucchero e cacao.

Antonio Papandrea - Quesito via Internet Risponde Valentino Vannelli

Non siamo a conoscenza che esistano pubblicazioni ufficiali (gazzette, bollettini o altro) che trattino esclusi- vamente gare di appalto per la fornitura di prodotti ali- mentari quali caffè, zucchero o cacao. Probabilmente l’informazione deve essere girata agli enti o istituti che si intende rifornire. Ci permettiamo suggerire, a titolo di esempio, lo stato maggiore di qualche Arma. Certamente la locale Camera di commercio può fornire le necessarie indicazioni per accreditarsi quali soggetti idonei a con- correre a gare di appalto per tali forniture.

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20

Il regime normale Iva

A un coltivatore diretto è stato riferito che dal 1998 deve tenere la contabilità ordinaria, sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette. Vi chiedo: che cosa vuol dire per un’attività agricola? La contabilità ordinaria ha ri- levanza anche ai fini delle imposte dirette? Quanti regi- stri occorrono e cosa deve essere dichiarato?

Lettera firmata - Canosa di Puglia (Ba)

Risponde Valentino Vannelli

Trattandosi di coltivatore diretto, viene da supporre che siamo in presenza di una ditta individuale che eser- cita attività agricola. Se è questo il nostro caso, occorre precisare che il reddito (ai fini delle imposte dirette) vie- ne determinato sulla base delle tariffe d’estimo iscritte al catasto: si dichiara il reddito agrario rivalutato. Se il terreno è in proprietà si dichiara anche il reddito domi- nicale.

Per quanto riguarda i nuovi adempimenti introdotti

con la riformulazione dell’art. 34 del dpr 633/72 in ma- teria di Iva, occorre precisare che la normativa non con- templa alcun «regime ordinario», ma semmai il «regime normale».

Procediamo con ordine: un agricoltore con volume d’affari superiore a 5 milioni di lire dall’1/1/1998 deve cedere i propri prodotti con l’applicazione dell’aliquota Iva propria della merce venduta. In sede di liquidazione porterà in detrazione l’aliquota compensativa. Per esem- pio: venderà i bovini con aliquota Iva del 10% e detrarrà l’aliquota compensativa del 7%. Il versamento Iva da ef- fettuare sarà del 3%. Questo è il regime «naturale» del produttore agricolo, che rimane vigente, per tutti i pro- duttori con volume d’affari superiore a 5 milioni di lire, sino al 1° gennaio 2000.

Se l’agricoltore intende rinunciare al regime speciale, può farlo optando per il regime normale Iva. Tale regime prevede che la vendita sia effettuata con l’applicazione dell’aliquota propria del prodotto ceduto e che la detra- zione sia limitata all’Iva effettivamente assolta sugli ac- quisti sostenuti. Sia il regime speciale Iva sia il regime normale Iva nel caso di coltivatore diretto titolare di dit- ta individuale non determinano altri obblighi di natura reddituale. Cioè si continua a dichiarare il reddito agra- rio rivalutato (art. 29 Tuir).

Gli obblighi contabili: annotazioni sul registro acqui- sti, sul registro fatture e sul registro corrispettivi. Dopo di che occorre effettuare le liquidazioni periodiche Iva.

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20

La residenza è ininfluente

Un produttore agricolo può essere iscritto ai fini pre- videnziali quale coltivatore diretto qualora possieda dei terreni in regioni diverse? Nel nostro caso si tratta di terreni in proprietà e parte condotti in affitto. Per lo svolgimento delle normali operazioni colturali ci si av- vale di operatori conto-terzisti. Il produttore agricolo non possiede altri redditi.

Lettera firmata - Parma Risponde Valentino Vannelli

La qualifica di coltivatore diretto, sotto il profilo civili- stico, non ha limiti derivanti dalla residenza, ma tiene conto unicamente dell’oggetto dell’attività svolta. Quin- di la localizzazione dei terreni diversa dalla residenza, ad ancora in regione diversa, non può mortificare la qua- lifica professionale. Analogamente il ricorso ad attività di conto-terzismo per le normali operazioni colturali (aratura, semina ecc.) rientra perfettamente nel concetto di «tecnica che governa l’agricoltura», è una situazione ordinaria, comune a molti coltivatori diretti. L’elemento essenziale per poter rivendicare la qualifica è che il con- duttore dei terreni si dedichi abitualmente e direttamen- te (cioè organizzi attivamente i fattori della produzione) all’attività di coltivazione, ed è altresì indispensabile che la forza lavoro occupata sia rappresentata dal produtto- re agricolo e dai suoi familiari per almeno 1/3 di quella necessaria allo svolgimento dell’intera attività. Ovvia- mente dalla coltivazione del fondo deve essere ricavato il reddito prevalente (legge 9/1963).

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20

Il 730 del produttore agricolo

Un lavoratore dipendente, titolare di partita Iva (col-

(4)

ture vitivinicole) con volume d’affari 1997 pari a £.

9.050.000, vuole sapere se può presentare il mod. 730 per i redditi 1997 e se deve presentare la dichiarazione unificata a maggio per l’Iva e per l’Irap, oppure se deve fare solamente la dichiarazione unificata comprenden- do i propri redditi di lavoro dipendente, l’Iva e l’Irap.

P. Trovalusci - Quesito via Internet Risponde Valentino Vannelli

Sì, può presentare il modello 730 alla normale scaden- za. Successivamente, entro la data di presentazione del nuovo modello Unico, presenterà la dichiarazione unifi- cata riepilogativa dei dati Iva e Irap.

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20

Chi coltiva è produttore agricolo

Alla morte di mio marito ho ereditato i due terzi di un appezzamento di terreno di circa 10 mila mq. L’altro ter- zo è stato suddiviso tra i miei due figli. Da allora il terre- no viene coltivato da mio cognato, senza un accordo scritto, tuttavia le fatture e le ricevute vengono intesta- te a me, così pure i proventi derivanti dalla coltivazione (prevalentemente mais). Per il lavoro svolto mio cogna- to si trattiene l’80% dell’utile (ma non mi rilascia ricevu- ta e a me rimane il 20% (200–250 mila lire annue circa).

Chiedo cortesemente:

• Qualora decidessi di far lavorare il terreno a qual- cun altro, mio cognato potrebbe opporsi?

• Dal punto di vista fiscale come mi devo comportare, considerando che non sono una produttrice agricola, ma svolgo attività di lavoro autonomo?

Lettera firmata - Quesito via internet Risponde Valentino Vannelli

Non si ravvisano gli estremi di una possibile opposi- zione alla volontà della titolare dell’attività agricola di cambiare prestatore di servizio. Andiamo per esclusione:

• Possibile opposizione potrebbe esserci se si configu- rasse un rapporto di affitto. Ma non è il nostro caso in quanto l’attività è svolta a nome di una ditta (la lettrice) che si avvale di servizi di terzi. Il fatto che esista un rap- porto di parentela è ininfluente.

• I servizi svolti per la coltivazione sono stati remune- rati, anche se non risultano essere stati fatturati.

• Qualora, poi, si volesse ricondurre il rapporto alla compartecipazione, mancherebbe il requisito della com- partecipazione alle spese da parte del prestatore d’opera.

Quindi: decida liberamente come effettuare le lavora- zione e di chi avvalersi per le stesse.

Quanto alle questioni fiscali, la lettrice è produttore agricolo. Non deve fare altro che comunicare all’ufficio Iva che oltre alla sua attività di lavoro autonomo svolge anche l’attività agricola.

Se il volume d’affari dell’attività agricola è inferiore a 5 milioni ed è composto per almeno 2/3 da prodotti elen- cati nella prima parte della tab. A allegata al dpr 633/72, si può giovare dell’esonero da qualsiasi adempi- mento contabile.

Necessita solo la conservazione delle autofatture di vendita ricevute e delle fatture di acquisto. Non presen- terà dichiarazione Iva per l’attività agricola.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito, dovranno essere corrisposte solo sulla parte del reddito dominicale (limitatamente ai 2/3 del valore iscritto al catasto op- portunamente rivalutato) e sull’intero reddito agrario (in quanto coltiva anche la parte intestata ai figli).

20

Gli adempimentidell’esonerato Iva

Un agricoltore in regime di esonero nel 1998 vende un trattore del valore di £. 15.000.000 più Iva, con autofat- tura emessa dall’acquirente (anch’egli agricoltore). La vendita concorre alla determinazione del volume d’affa- ri e/o relativo superamento di quello previsto per gli eso- nerati? Se la risposta è affermativa, da quando scatta l’obbligo per i nuovi adempimenti? L’Iva relativa alle vendite deve essere versata?

Alberto Pinto - Foggia Risponde Valentino Vannelli

Il regime d’esonero (art. 34, comma 6) cessa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui si è realizzato volume d’affari superiore a 5 milioni di lire (15 milioni se l’impresa agricola è in zona montana). Nella determina- zione del volume d’affari, solo a tale fine, non si debbono considerare le cessioni di beni strumentali quali, nel ca- so esposto, il trattore ceduto.

Tuttavia, la norma antielusiva, esplicitata nella cir- colare ministeriale 328/e, paragrafo 6.7.2, prevede che nel caso in cui la effettuazione di operazioni diverse dal- la cessione di prodotti agricoli (cui alla prima parte della Tab. A allegata al decreto Iva) esuberi 1/3 del totale del- le cessioni, il regime di esonero venga meno. In questo ca- so necessita che l’agricoltore esonerato che nell’anno ha effettuato operazioni diverse oltre il limite di 1/3 del vo- lume di vendite, entro il termine per la presentazione del- la dichiarazione annuale, adempia alcuni obblighi. Nel caso esaminato, il produttore agricolo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva per le operazioni effettuate nel 1998 (quindi nella primavera del 1999), dovrà:

• annotare in maniera riepilogativa le autofatture ri- cevute per le cessioni effettuate nel 1998, distinguendo cessioni di prodotti agricoli da altre cessioni;

• annotare i corrispettivi incassati nel 1998 per cessio- ni a privati consumatori;

• annotare fatture e bollette doganali relative agli ac- quisti 1998;

• presentare dichiarazione Iva annuale nel modello semplificato, versando l’imposta per le operazioni diver- se effettuate.

Nel 1999, poiché la cessione del trattore viene esclusa dal computo del volume d’affari, e ancorché tale cessione abbia originato un’obbligazione tributaria per il 1998, l’agricoltore rimarrà soggetto esonerato qualora le pro- prie cessioni (trattore e altri beni strumentali esclusi) non superino il limite dell’esonero e siano composte per almeno 2/3 da cessioni di prodotti di cui alla prima par- te della Tab. A.

Va da sé che l’Iva da versare sia limitata alla cessione di prodotti non agricoli ceduti nel 1998. Per i prodotti agricoli ceduti nel 1998 l’imposta incassata rimane for- fetizzata in quanto nelle autofatture ricevute sarà stata applicata la percentuale di compensazione fortettaria.

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20

La disdetta del contratto di affitto

Il subentro di una comunione ereditaria con soggetti non tutti rivestenti la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, in un contratto di affitto agrario stipu- lato dopo il 1960 con conduttori tutti coltivatori diretti, modifica i termini di scadenza del contratto originario?

(5)

La disdetta inviata per effetto 10/11/1997 a tutti i com- ponenti singolarmente è valida o doveva essere inviata unitariamente, e unitariamente indirizzata a tutti i componenti del contratto dovendosi in tutti questi uni- tariamente intravedere il soggetto giuridico del contrat- to? Qualora, invece, la disdetta così come inviata a tutti singolarmente fosse valida, i componenti non rivestenti la qualifica di coltivatori diretti, possono considerare la disdetta ricevuta come atto parziale e quindi distaccato dall’unità contrattuale, ed invocare per la scadenza quanto previsto dall’art. 22 della Legge 208/82 che lega la durata quindicennale alla data di inizio dell’ultimo contratto e non già alla data di entrata in vigore della ci- tata legge?

Fabiana Caroni Castiglione del Lago (Perugia) Risponde Valentino Vannelli

La durata minima dei contratti di affitto è di 15 anni a decorrere dalla data di inizio dell’ultimo contratto in corso tra le parti, cioè dall’ultima scadenza rinnovata (anche tacitamente o per disdetta irrituale). Nel caso po- sto nel quesito non ci pare che i termini originari del con- tratto possano considerarsi decaduti. Si è del parere che la disdetta dovesse essere inviata unitariamente in quanto, ancorché subentrati eredi di un affittuario dece- duto, il soggetto affittuario è composito e non riconduci- bile a più posizioni considerate singolarmente. Ne conse- gue che la disdetta potrebbe essere eccepita in quanto nulla nella forma, che è elemento essenziale. In questo caso può essere esperito il tentativo di conciliazione in- nanzi all’ispettorato provinciale dell’agricoltura (o altro ente facente funzione). Comunque si rende applicabile il disposto dell’art. 22. Può essere utile rammentare che nell’indirizzo della recente giurisprudenza la figura del coltivatore diretto viene considerata principalmente con riferimento alla definizione civilistica (2083 C.Civ.) e non più con riferimento a norme di altra natura (per esempio di natura previdenziale).

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20

Eredi in affitto

Due coltivatori diretti avevano stipulato un contratto di affitto nel 1968. Uno di questi muore. Tra gli eredi su- bentranti ve ne sono due che rivestono la qualifica di col- tivatori diretti. Il concedente, nell’anno 1995, invia di- sdetta, ai sensi dell’art. 4 della legge 203/82, a uno degli eredi (che non risulta essere coltivatore diretto). Nel feb- braio 1996 il concedente ripete la disdetta, a far data dal 10/11/1997. Il terreno non è stato rilasciato in quanto sullo stesso viene condotto un allevamento ovino che non è stato possibile alienare. A seguito del mancato ri- lascio è stato esperito il tentativo di conciliazione, con- clusosi negativamente. Uno dei due affittuari originari (cioè l’affittuario superstite tra i due che avevano origi- nariamente sottoscritto il contratto), non intende libe- rare il fondo in quanto ha apportato migliorie. Si chiede:

1. La disdetta non inviata a tutti i componenti con- trattuali, mette nella condizione di considerare la sca- denza contrattuale al 10/11/1998?

2. La resistenza al rilascio da parte dell’altro condut- tore crea problemi al rilascio parziale al quale potrebbe- ro aderire gli eredi dell’affittuario deceduto? Gli eredi sono responsabili in qualche misura della posizione te- nuta dall’affittuario originario superstite?

3. Se il gregge non fosse venduto (per motivi di merca-

to, per esempio), spetta una qualche proroga per non compromettere l’esistenza dell’allevamento?

Lettera firmata - Siena Risponde Valentino Vannelli

Per punti:

1. La formulazione errata della disdetta riapre i ter- mini dell’affitto. Questo viene prorogato per altri 15 anni ad equo canone. La disdetta doveva essere unitariamen- te inviata a tutti i contraenti originari (o ai loro eredi). In sede di tentativo di conciliazione deve essere eccepita la disdetta non effettuata nei termini corretti.

2. Pare di capire che la strada che si intende perseguire è quella dell’accordo tra le parti. In questo caso le posizio- ni, tra la parte che aderisce a un accordo e l’altra che non vi aderisce, producono conseguenze distinte tra i due af- fittuari e il concedente.

3. L’ultimo comma dell’art. 46 della legge203/82 con- templa il caso dell’allevamento. Anche nel caso di prov- vedimento d’autorità, la sussistenza di un allevamento non può essere pregiudicata dall’obbligo al rilascio.

Per la messa a punto di una linea difensiva che sia adeguata a quanto previsto negli artt. 48 e 49 della legge 203/82, si consiglia senz’altro la tutela da parte di una organizzazione professionale agricola al fine di esperire ulteriori tentativi in sede di conciliazione.

C ONTENZIOSO

1.7.

Il credito

Ho presentato nel giugno 1992 dichiarazione integra- tiva Iva, art. 49 legge 413/91, per gli anni ’83/84 e ’86/90.

Nel calcolo dell’imposta da versare non ho inserito il cre- dito Iva al 31/12/90 interamente riportato al 1991. Trat- tandosi di mero errore di compilazione posso sanare in qualche modo la mia posizione o posso rendere nulla la dichiarazione integrativa rinunciando ai suoi benefici?

Anna Basile - Quesito via Internet Risponde. Giovanni Zangrilli

Il secondo comma dell’art. 49 della legge 413/91 pre- vedeva espressamente, per essere ammessi al condono per l’anno d’imposta 1990, la rinuncia al credito non ri- chiesto a rimborso. Il non averlo fatto non è ora più rime- diabile. La possibilità di dichiarare nulla «per errore» la dichiarazione integrativa di cui trattasi è via percorribi- le unicamente in sede contenziosa (anche se sinceramen- te non si sa con quante probabilità di riuscita) ostandovi, in sede amministrativa, la teoria, fatta propria dalle fi- nanze, della «conservazione dell’atto».

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1.7

Sanatoria dell’acconto Iva

In merito alla sanatoria su omessi e tardivi versa- menti ex legge 662/97 si chiede se sono sanabili anche gli omessi e tardivi versamenti pagamenti dell’acconto Iva annuale.

Centro computer srl – Cuneo Risponde Paolo Giuliano

Come chiarito dalla cm 214/E del 29/7/1997, punto

(6)

1.2, è possibile sanare l’omesso o tardivo versamento dell’acconto Iva, normalmente sanzionato ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 405/90, limitatamen- te agli anni 1993, 1994 e 1995. Non è invece possibile sa- nare tale irregolarità relativamente al 1996 (cm n. 43/E del 6/2/1998 - ItaliaOggi del 7/2/98, pag. 35).

Per accedere alla sanatoria di cui all’art. 3, commi 204 e ss. della legge n. 662/96 versando le eventuali imposte dovute e le rispettive soprattasse deve essere entro il 2 marzo 1998.

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1.6

L’immobile inagibile

Sono proprietario di un vecchio immobile fatiscente senza acqua, luce, servizi e in precarie condizioni stati- che, classificato al catasto urbano come villino A/7 con rendita relativa attribuita molto elevata. In possesso del certificato di inagibilità rilasciato dal comune, ho inoltrato all’Ute richiesta di declassamento per inagibi- lità, ottenendo l’annotazione catastale della sola condi- zione di inagibilità valida ai fini di sgravio fiscale (man- canza di reddito).

Dovendo cedere l’immobile di che trattasi entro il cor- rente anno a prezzo nettamente inferiore al valore cata- stale, si chiede come regolarizzare preventivamente la posizione nei confronti dell’ufficio del registro (valuta- zione automatica dell’imposta) al fine di cautelarmi in tal senso ed evitare il ricorso all’istituto del contenzioso tributario.

Claudio Minunni - Mola di Bari (Bari) Risponde Stefano Baruzzi

Premesso che non sussiste possibilità di concordare preventivamente i valori imponibili e gli ammontari di imposta dovuti fra contribuenti e amministrazione fi- nanziaria in materia di imposte indirette sui trasferi- menti (registro, Invim, successioni ecc.) ciò che il cortese lettore potrà fare è di non richiedere, nell’atto di compra- vendita, l’applicazione del valore automatico catastale che, stante l’elevatezza della rendita, condurrebbe vero- similmente a un valore assai superiore a quello venale.

Occorrerà invece che il notaio rogante faccia chiaramen- te risultare in atto che la vendita concerne un fabbricato fatiscente, privo di pubblici servizi e dotato di attestazio- ne di inagibilità del comune e del catasto. Se del caso, po- trà essere utile munirsi, prima della vendita, di una pe- rizia di valore da parte di un perito del tribunale, da uti- lizzare nel malaugurato caso di un accertamento.

Per completezza si rammenta che in caso di accerta- mento, ferma restando ovviamente la possibilità di adire il contenzioso ovvero di ricorrere, se possibile, al concor- dato per adesione, verrà posta a carico del lettore la sola Invim, mentre l’imposta di registro competerà all’acqui- rente.

C OOPERATIVE

2.3

Le esenzioni

Vorrei sapere se una cooperativa sociale iscritta in prefettura nella sezione produzione e lavoro, nel caso in cui le retribuzioni dei soci lavoratori superino il 60% de- gli altri costi, può godere delle esenzioni fiscali (Irpeg e

Ilor) tipiche delle cooperative di produzione e lavoro.

Mario Manzaroli - Roma

Risponde Giannino Cascardo

Per esplicita previsione legislativa (art. 6, u.c., legge 381/1991), modificativa del dlgs c.p.s. 1577/1947, le cooperative sociali devono essere iscritte anche nella se- zione prefettizia attinente all’attività da esse svolta.

La cooperativa è quindi soggetta alle incombenze e a godere dei vantaggi dell’ulteriore sezione, in quanto, ri- tengo, compatibili con quella che in qualche modo resta preminente, cioè la sociale.

Nel caso specifico non mi pare esistano veti alla possi- bilità di usufruire delle agevolazioni citate.

Trattandosi quindi di una cooperativa anche di pro- duzione e lavoro (e quindi non agricola) la cooperativa potrà usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 11 dpr 601/1973

Al lettore è forse sorto qualche dubbio riferendosi al problema generale ingenerato dall’art. 12, commi 1 e 2 del dlgs 460/97 (onlus) in relazione alle cooperative. Il ministero ha però fornito i chiarimenti opportuni per cui alle cooperative si rendono comunque applicabili le rego- le del Tuir in quanto a determinazione del reddito d’im- presa e quindi alle agevolazioni correlate.

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2.3

La copertura della perdita

Al 30/4/98 viene deliberata la copertura della perdita

’97 di una cooperativa mediante l’utilizzo della riserva indivisibile ex legge 904/77. Questa procedura compor- ta la tassazione della riserva medesima? Se sì, in che modo e quando la tassazione dovrà avvenire? In sede di modello 760/98 (redditi 97) o in sede di modello 760/99 (redditi 98)?

Giuseppe Lucano - Verona Risponde Giannino Cascardo

L’art. 12 della legge 904/77 recita testualmente: «Fer- mo restando quanto disposto nel titolo III del dpr 29/9/73 n. 601, e successive modificazioni e integrazio- ni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo sciogli- mento». La «traduzione» della norma implica che:

1) restando comunque sempre valide le agevolazioni del dpr 601/73 che, anche con i recenti tagli, comportano comunque intassabilità ai fini Irpeg e Ilor (finora) per al- cune sezioni di società cooperative;

2) gli accantonamenti effettuati al fondo ex art. 12 leg- ge 904/77 (dopo il 20% alla riserva legale e le eventuali statutarie) non rientrano nel reddito imponibile se resta sempre ferma l’impossibilità di suddividerle tra i soci

«sotto qualsiasi forma»”.

Penso che il quesito riguardi questo secondo caso e al riguardo ci si chiede: queste riserve oltre che essere indi- visibili fra i soci sono anche indisponibili ai fini di coper- tura delle perdite? Nel caso fossero utilizzate diventereb- bero reddito imponibile?

Come anche eminenti colleghi, ritengo che occorra operare una distinzione preliminare, chiarendo inequi- vocabilmente come si sono formate le perdite che si inten- dono coprire affinché attingere dal fondo non si trasfor- mi in una indiretta suddivisione fra i soci che, in sostan-

(7)

za, usufruirebbero di riflesso della vietata distribuzione di utili.

Il ministero delle finanze si preoccupa di non lasciare varchi ai ... furbi e questo potrebbe configurarsi tale. Il che avverrebbe se, per esempio, il disavanzo dell’eserci- zio fosse determinato da un’imprudente ed eccessiva re- munerazione degli apporti dei soci o da sopravvalutazio- ne, comunque, della loro attività in seno alla cooperati- va. Per alcuni settori di cooperative la questione traspa- renza e correttezza nei confronti del fisco. Anche il per- turbatore evento economicamente negativo e straordina- rio, estraneo alla normale relazione con i soci, mi sembra possa giustificare l’indolore utilizzo a copertura delle perdite. Così potrebbe anche essere, per esempio, l’impre- vedibile perdita di merci o eventi esterni e imponderabili del mercato che hanno causato grave danno economico alla società cooperativa.

D’altro canto la natura delle riserve nelle società è giu- sto quello di tutelare il capitale; sarebbe, a mio parere, il- logico che l’appostazione al fondo ex art. 12 legge 904/77 debba assolvere all’unico scopo di capitalizzare la coope- rativa, restando indisponibile ai fini appena citati.

Tenga presente il lettore che il ministero del lavoro (che non ha potere sotto il profilo fiscale, ma che tuttavia detta regole cui le cooperative devono attenersi per gode- re delle agevolazioni) con una decisione della Commis- sione centrale delle cooperative (organo consultivo) che si era occupata della formazione della riserva di cui all’art.

12 legge 904/77 aveva deciso come comportarsi nella co- pertura delle perdite d’esercizio. Il provvedimento porta la data del 4/2/86 e con esso viene stabilito che l’ordine successivo di utilizzo deve essere il seguente:

1) riserve facoltative;

2) riserve indivisibili;

3) riserva legale;

4) capitale sociale.

Ovviamente il ministero del lavoro non si preoccupa se l’operazione comporta recupero a tassazione delle som- me. Se, valutato il suo caso concreto, il lettore ritiene che l’utilizzo della riserva ammetta tassazione questa andrà effettuata nell’esercizio di competenza.

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2.3

I crediti d’imposta

Si chiede se un socio di una cooperativa edilizia a pro- prietà indivisa può fruire dei crediti di imposta previsti dall’art. 1, della legge 449/97, riportando il credito nel mod. 740, dato che la posizione del socio presenta, sul piano sostanziale, in analogia con quella dei conduttori di immobili ai quali la suddetta legge fa riferimento.

Si precisa che i redditi degli immobili, di proprietà della cooperativa, vengono dichiarati dalla stessa (mod.

760) e sottoposti a imposta Irpeg.

Consorzio ed. soc. Filippo Turati - Roma Risponde Giannino Cascardo

La circolare del ministero delle finanze e dei lavori pubblici n. 57/E del 24 febbraio 1998 prevede letteral- mente, fra i soggetti che possono usufruire della detra- zione in oggetto ai fini dell’Irpef, i «residenti e non resi- denti nel territorio dello stato, che possiedono o detengo- no, sulla base di idoneo titolo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi».

Più oltre la stessa circolare correttamente inserisce fra i «possessori» i soci di cooperative non a proprietà indivi- sa e, fra i «detentori», quelli di «cooperative a proprietà

indivisa, assegnatari di alloggi».

Per meglio chiarire le due posizioni sottolineo che i pri- mi possiedono l’immobile in attesa di diventarne pro- prietari; i secondi non hanno attese in tal senso rimanen- do proprietaria dell’immobile la cooperativa. Qualche autore, per distinguere l’assegnazione a proprietà divisa dall’altra, definita quella «a proprietà indivisa» come

«attribuzione».

D ICHIARAZIONI

1.1.8

Il mutuo sulla prima casa

Se la casa è intestata a entrambi i coniugi, ma il mu- tuo è intestato solamente a uno di essi, può l’intestatario detrarre interamente gli interessi del mutuo (sino al massimo di 7 milioni per i mutui stipulati dal 1993)?

Angelo Fiore - Quesito via Internet Risponde Luca Banfi

Si, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, lettera b) del Tuir, il limite dei 7 milioni è riferito all’immobile e deve essere diviso fra i cointestatari del mutuo in ragione del- la quota di possesso dell’immobile.

Nel caso prospettato dal lettore, essendo uno solo l’in- testatario del contratto di mutuo, questi avrà diritto a detrarre tutti gli interessi passivi, fino al limite massimo di 7 milioni, anche se in possesso solo del 50% dell’immo- bile.

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1.1.8

Mutui per ristrutturazione

In seguito al sisma del 1980, la mia abitazione ha su- bito danni tali da esser considerata inagibile. Dopo qua- si 18 anni, finalmente, il comune di Napoli erogherà il contributo per il consolidamento e il ripristino dell’im- mobile.

La legge 449/97 concede uno sconto Irpef ai contri- buenti che effettuano ristrutturazioni edilizie escluden- do i soggetti che otterranno indennizzi o contributi pub- blici a eccezione dei territori colpiti dal sisma dell’Um- bria e delle Marche.

Vorrei sapere se tale deroga è tassativa (ingiusta- mente, visto che i presupposti sono gli stessi con l’aggra- vante che viviamo tale disagio da ben 18 anni) o può es- sere applicata anche alle zone colpite dal sisma del 1980 (Campania e Basilicata).

In caso di parere favorevole, quale procedura dovrà essere seguita considerando che le spese sono parzial- mente a carico del comune?

Anna Maria Ranaldi - Napoli Risponde Stefano Baruzzi

Purtroppo, le perplessità della lettrice sono fondate, data la tassatività della norma (art. 12, 1° e 2° comma, legge 449/97) riferita ai soli eventi sismici di Umbria e Marche del settembre e ottobre 1997.

In tutti gli altri casi, incluso quindi quello della lettri- ce, sarà possibile portare in detrazione, a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo an- no, il 41% delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico, al netto quindi di contributi e sovvenzioni even- tualmente percepiti. Il tutto nel rispetto delle numerose

(8)

condizioni e limiti previsti dalla citata legge, dai decreti ministeriali attuativi e dalla circolare ministero delle fi- nanze 24 febbraio 1998 n. 57/E.

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1.1.8

Locazione parziale

Possiedo un appartamento che abito e nel contempo affitto alcune stanze a studenti. È possibile scaricare gli interessi sul mutuo ipotecario che grava sull’apparta- mento? L’appartamento è stato acquistato nel 1996 con le agevolazioni sulla prima casa con accollo di mutuo il cui contratto è stato stipulato nel 1990.

Lettera firmata- Quesito via Internet

Risponde Stefano Baruzzi

Si ritiene che la gentile lettrice abbia diritto a detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi per il 1997, il 22% de- gli interessi passivi sul mutuo ipotecario che la stessa si è accollato in sede di compravendita. La parziale locazio- ne dell’appartamento non compromette infatti tale dirit- to alla detrazione, purché persista l’utilizzo dell’unità da parte della lettrice come abitazione principale.

Dovranno altresì essere soddisfatte tutte le condizioni di legge riassunte alla pag. 17 delle istruzioni per la com- pilazione del mod. 730/98 (quadro E, rigo E/3) «contratti di mutuo stipulati dal 1993»: trattandosi, infatti di accol- lo di mutuo, assume rilevanza non già la data di stipula- zione originaria del mutuo (1990), bensì la data in cui ha avuto luogo l’accollo (1996). Incerte, sono invece le moda- lità di corretta compilazione della dichiarazione, quadro

«redditi dei fabbricati», per la particolare fattispecie in esame, non risultando precisazioni ministeriali. Secondo qualche autore occorrerebbe ripartire la rendita catastale unitaria in due quote, rispettivamente proporzionali alla superficie locata ed a quella adibita ad abitazione princi- pale, scomputando la deduzione di lire 1.100.000 da que- sta seconda quota. Tale modalità, pur se basata su consi- derazioni logiche e quindi difendibile, presenta però due limiti: da un lato la necessità di frazionare la rendita, con criteri necessariamente caratterizzati da un certo grado di soggettività, dall’altro la non conformità all’orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria per la fattispe- cie, per certi versi simile, di utilizzo di una stessa unità co- me abitazione principale, solo per una parte dell’anno e lo- cata per la rimanente parte, occasione nella quale l’Ammi- nistrazione ha espresso l’avviso che la deduzione di lire 1.100.000 compete solo se, una volta effettuato il raffronto fra il canone di locazione ridotto del 15% e la rendita cata- stale, quest’ultima risulta superiore. La lettrice dovrà poi verificare che non sussistono i requisiti per dover conside- rare la locazione di alcune camere attività produttiva di reddito di impresa, anziché di fabbricati, con tutte le con- seguenze del caso: ciò si concretizzerebbe qualora non ci si limitasse a locare le stanze, ma si fornissero anche servizi accessori agli inquilini, per esempio la consegna ed il cam- bio della biancheria, il riassetto dei locali e così via.

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1.1.8

Ritenute per i forfettari

In caso di contribuente forfettario minimo ai sensi dell’art. 3 legge 662/96 che, non fatturando più di 20 mi- lioni l’anno, abbia optato per le agevolazioni in sede di 740 (credito di imposta pari al 50%) va operata la ritenu- ta d’acconto?

Francesca Aulisio – Napoli

Risponde Paolo Giuliano

L’art. 3, commi 171 e ss. della legge 662796, concede di determinare in modo forfettario il reddito d’impresa o professionale. Non sono previste deroghe per tali contri- buenti con riguardo alle disposizioni previste dall’art.

25 del dpr 600/73 in tema di ritenute.

Pertanto:

• per i compensi (nel caso di professionisti) percepiti, i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 23 del dpr 600/73 devo- no operare all’atto del pagamento la ritenuta d’acconto;

• per i compensi pagati, allo stesso modo occorrerà operare la ritenuta.

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1.1.8

La costruzione della prima casa

Nel marzo 1997 ho stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un istituto di credito per saldare debiti re- lativi a lavori eseguiti per la costruzione della casa di abitazione iniziata nel 1994 e terminata nel 1997 ma già abitata nel dicembre 1996.

Ritengo che gli interessi passivi non siano detraibili poiché il mutuo è stato stipulato dopo il 1991. È esatto?

Inoltre, non posso nemmeno beneficiare delle agevo- lazioni previste dalla Finanziaria 1998 poiché la stessa prevede che i mutui siano stipulati a partire dall’1/1/98.

Se così è, posso per beneficiare della detrazione degli interessi fino a 5.000.000 rinegoziare il mutuo con la banca in data successiva all’1/1/98?

Lettera firmata - Villadossola (Verbania)

Risponde Stefano Baruzzi

Il mutuo stipulato nel 1997 dal lettore non consente di fruire di alcuna detrazione poiché non finalizzato all’ac- quisto, né al recupero (con ciò intendendosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ri- sanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) dell’abitazione principale, bensì all’ultimazione della medesima (anzi, più precisamente, per far fronte al pa- gamento di debiti relativi a lavori già eseguiti per la co- struzione): solo i mutui delle prime due fattispecie, se sti- pulati nel 1997, avrebbero consentito di detrarre nel 1998 i relativi interessi e oneri accessori.

Recente novità è la possibilità di detrarre interessi e oneri relativi a mutui ipotecari contratti nel 1998 per la costruzione dell’abitazione principale (art. 3, 1º comma, legge 449/97): di tale norma si è in attesa di conoscere il contenuto del previsto decreto ministeriale di attuazio- ne. Ferma restando, pertanto, l’opportunità di soprasse- dere momentaneamente da ogni decisione in attesa di quanto sopra, si esprime l’avviso che assai difficilmente l’eventuale rinegoziazione del mutuo potrà consentire di fruire del beneficio fiscale (peraltro relativo, essendo li- mitato a una detrazione del 19% annuo col massimo di lire 5.000.000 annue), non essendo verificati né in origi- ne, come sopra precisato, né nel 1998, per il caso di spe- cie, i presupposti di legge.

D OCUMENTAZIONI FISCALI

1.9

La numerazione del ddt

Volevo un chiarimento per quanto riguarda il nuovo obbligo di numerazione del ddt da parte del ricevente a

(9)

norma del dpr 441 del 10/11/97. È già operativo? Vale per tutti i ddt o solo per quelli con causali non di vendita?

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Giuseppe Mauri

Il dpr 441/97 è entrato in vigore il 7 gennaio 1998, ra- gione per cui l’obbligo di numerazione dei ddt (art. 3, comma 2, del dpr 441/97) da parte del ricevente risulta attualmente operativo per i beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.

Si ritiene, dall’analisi normativa, che l’obbligo di nu- merazione riguardi tutti i ddt (si sottolinea che la rela- zione di accompagnamento alle misure correttive in ma- teria Iva e la presa di posizione della Commissione dei trenta fanno ritenere esclusi da numerazione con causa- le di vendita, a fronte dei quali il cedente emette fattura differita).

Tale comportamento risulta necessario per vincere la presunzione di acquisto. Al riguardo è in fase di prepara- zione un chiarimento ministeriale.

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1.9

Rimborso spese al professionista

Se un professionista, dietro lettera d’incarico, effet- tua trasferte presso clienti di una società, come può farsi rimborsare le spese: 1) documenti di spesa cointestati, che possano «transitare» esclusivamente nella contabi- lità della committente oppure 2) intestazione dei docu- menti al solo professionista che provvederà a rimetterle in fattura? In tal caso saranno imponibili di Iva e ritenu- ta d’acconto?

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Paolo Giuliano

La procedura ritenuta corretta è quella indicata al punto 2 del quesito. Il professionista dovrà quindi riad- debitare le spese sostenute nell’espletamento dell’incari- co conferitogli, elencandole esplicitamente in fattura.

L’operazione risulta imponibile ai fini Iva, ragione per cui l’imposta deve essere indicata in fattura. Ai fini delle imposte dirette, il rimborso è soggetto a ritenuta d’accon- to da parte del committente all’atto del pagamento del corrispettivo.

Si rammenta che le spese sostenute dal professionista e riaddebitate al committente seguono le disposizioni di cui all’art. 50 e 121-bis del Tuir (spese relative a presta- zioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e be- vande in pubblici esercizi sono deducibili in misura non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta, vedasi al riguardo le risposte dei dirigenti del ministero delle finanze in occasione della Teleconferenza del 23/2/98, ItaliaOggi del 25/2/98;

mentre i costi di impiego dell’autovettura sono deducibi- li al 50%).

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1.9

Carburante per motoseghe

Un’azienda che svolge attività di taglio di boschi uti- lizza diverse motoseghe e acquista il carburante in fu- stini direttamente da un distributore stradale, trattan- dosi di benzina.

Il distributore è tenuto al rilascio della fattura o può rifiutare? In alternativa è possibile far timbrare delle schede carburanti pur non trattandosi di automezzi? Il trasporto di fustini dal distributore al luogo di lavoro è

soggetto a particolare documentazione e/o autorizzazio- ni?

Bruno Bonaldi – Bergamo Risponde Paolo Giuliano

Per l’acquisto di carburante non impiegato per auto- trazione non può essere istituita la scheda carburanti, prevista dal dm 7/6/1977 per i soli veicoli a motore uti- lizzati nell’esercizio di impresa, dell’arte o della profes- sione. In questo senso il lettore dovrà richiedere la fattu- ra al distributore, il quale sarà obbligato a rilasciarla a norma degli articoli 21 e 22 del dpr 633/72.

Per il trasporto dal distributore al luogo di lavoro non deve essere emesso alcun documento in quanto la sum- menzionata fattura è documento sufficiente a vincere la presunzione di acquisto di cui all’art. 53 del dpr 633/72.

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1.9

Acquisto di carburante con carta di credito

Viste le novità sulla registrazione e sulla documenta- zione di spesa in relazione all’acquisto dei carburanti, si chiede se è possibile continuare a non compilare la sche- da carburanti e registrare gli acquisti di carburante di un professionista utilizzando gli estratti conto inviati dalla società che gestisce la carta di credito. Si evidenzia che su tali estratti conto sono evidenziati i nominativi dei distributori utilizzati e che il pagamento è avvenuto dal socio titolare della carta di credito, che non può esse- re persona diversa dal professionista contribuente.

Lettera firmata- Quesito via Internet

Risponde Paolo Giuliano

Si ritiene che attualmente gli estratti conto non siano documenti rilevanti ai fini fiscale e quindi idonei a docu- mentare gli acquisti di carburanti effettuati dal contri- buente. Si rammenta che la cm 106/E del 4/7/1996 ha autorizzato l’utilizzazione della carta di credito per l’ac- quisto di carburanti per autotrazione presso distributori convenzionati. In questo caso, a fronte dell’acquisto, i di- stributori convenzionati devono emettere la fattura con- tenente gli elementi di cui all’art. 21 del dpr 633/72.

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1.9

Modello di scheda carburanti

Siamo uno studio di commercialisti. I nostri clienti so- no in difficoltà perché non riescono a reperire le nuove schede carburante. Eventualmente non fosse possibile, mi segnalereste dove è possibile scaricare tale modello?

Luigi Argentini - Quesito via Internet

Risponde Paolo Giuliano

Il facsimile della «nuova» scheda carburante prevista dal dpr n. 444 del 10/11/97 può essere reperito sulla G.U. del 23/12/1997, serie generale n. 298, pag. 18.

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1.9

Commercio di beni usati

Sono una commerciante di vestiti per bambini usati che ritiro dalle mamme, alle quali corrispondo il 50% del prezzo di vendita in caso di vendita, altrimenti restitui- sco la merce. A quali adempimenti contabili e fiscali so- no soggetta, e in particolare che documento devo rila- sciare al ritiro della merce, alla vendita e alla restituzio- ne delle stessa?

Studio Beltrami - Quesito via Internet

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Risponde Paolo Giuliano

L’attività commerciale descritta nel quesito deve esse- re inquadrata come contratto estimatorio (art. 1556 del codice civile) e come commercio di beni usati in quanto l’acquisto dei vestiti avviene presso privati. Il commer- ciante (non ambulante) di beni usati è soggetto, salva di- versa opzione, al regime globale del margine per la deter- minazione dell’Iva a debito (art. 36, comma 6 della legge n. 85 del 22/3/1995).

Tale regime si basa sul calcolo dell’Iva dovuta in fun- zione dei margini globali (sommatoria dei prezzi di ven- dita meno i prezzi di acquisto delle operazioni effettuate nel mese o trimestre).

In questo senso le formalità da porre in essere sono:

- tenere due registri (numerati, vidimati e conservati a norma dell’art. 2219 del codice civile), uno per le cessioni e uno per gli acquisti in cui devono essere annotate le ope- razioni effettuate (data, descrizione dei beni e prezzi di cessione al lordo di Iva o costi d’acquisto).

Le differenze (prezzo vendita meno prezzo acquisto) assumono rilevanza solo per periodo (mese o trimestre), cosicché nel registro speciale delle cessioni si dovrà dar luogo alla liquidazione dell’imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate nel periodo (salva la possibilità di riportare l’ammontare del margine globale positivo di periodo nel registro dei corrispettivi);

- emissione di fattura (senza indicazione separata dell’Iva dal corrispettivo) ovvero ricevuta fiscale ovvero scontrino;

- annotazione della consegna dei vestiti ricevuti in un apposito registro (per esempio registro di carico e scari- co) tenuto a norma dell’art. 39 del dpr 633/72 (numera- to, bollato e conservato a norma dell’art. 2219 del codice civile).

Questo adempimento risulta necessario per vincere la presunzione di acquisto di cui all’art. 53 del dpr 633/72.

Si consiglia di utilizzare un registro diverso da quello speciale previsto per l’acquisto di beni usati, al fine di evitare confusione. Infatti l’acquisto dei vestiti da parte del commerciante si realizza solo all’atto della rivendita a terzi e comunque trascorso un anno dalla consegna o spedizione (art. 6, c. 2, lett. d), del dpr 633/72);

- emettere un documento di trasporto contente l’indi- cazione della causale del trasferimento (restituzione be- ni) ovvero utilizzare il registro di cui al punto precedente per la restituzione dei vestiti.

Questi adempimenti permettono di vincere la presun- zione di cessione di cui all’articolo 53 del dpr 633/72.

I MPOSTE E TASSE

1.1.

Il rapporto ad anno

La ditta in questione ha fatturato nel 1997 (dal 19/5 al 31/12) lire 12.000.000. Si vuol conoscere il metodo di cal- colo che bisogna applicare per il rapporto ad anno. Qua- le dei seguenti è quello esatto?

1) - conteggio a giorni - 226 gg. - (12.000.000 0:226 x 365 = 19.380.000);

2) - conteggio a mesi interi - 7 mesi - (12.000.000: 7 x 12 = 20.571.000).

Centrocomputer srl - Quesito via Internet Risponde Giovanni Zangrilli

Il metodo di calcolo da effettuarsi per il rapporto ad

anno è il primo, occorre cioè conteggiare gli effettivi gior- ni d’attività.

_______________________

1.1.

Società di comodo

In tema di presunzione di destinazione al consumo personale, l’applicazione dell’art. 2, comma 2, n. 5, è l’unica possibile conseguenza del verificarsi delle condi- zioni di cui al nuovo comma 5 dell’art. 4? Non esiste una possibilità alternativa nell’applicazione dell’art. 3, com- ma 3 (prestazione di servizi per l’uso personale o fami- liare)? Qualora si percorra la strada dell’applicazione dell’art. 2, comma 5, n. 5, le conseguenze in un caso con- cernente un immobile abitativo dovrebbero essere le se- guenti: a) non vi è obbligo di alienare l’immobile, il quale può rimanere di proprietà della società; b) l’autoconsu- mo comporta la fatturazione del bene al socio o suo fami- liare con il regime Iva applicabile e il realizzo della rela- tiva plusvalenza; c) il valore da utilizzare per l’operazio- ne di autoconsumo può essere quello automatico cata- stale; d) l’Ici dei periodi futuri resta a carico della so- cietà; e) in caso di successiva vendita del bene la cessio- ne è non soggetta ad Iva e non rileva ai fini delle imposte sul reddito dovute dalla società; f) per il socio, il periodo di possesso rilevante ai fini dell’art. 81, comma 1, lett. b, inizia a decorrere dalla data dell’acquisto da parte della società.

Daniele Guarducci - Quesito via Internet

Risponde Giovanni Zangrilli

Col recente dlgs integrativo e correttivo è stato precisa- to che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2 n. 5), del dpr 633/72, «non si applicano per i beni acquistati o im- portati ante 1/1/98 dalle società ed enti di cui all’art.4, comma 5, ultimo periodo, dello stesso decreto, limitata- mente ai beni ivi indicati». Tale disposizione, per quanto attiene agli immobili, come specificato dalla relativa re- lazione d’accompagnamento, assume rilevanza solo per quelli commerciali, essendo prevista, per quelli a uso abi- tativo, l’esenzione. Ciò premesso, tornando al quesito pro- posto, per quanto alla prima parte dello stesso: l’alterna- tiva all’applicazione del disposto di cui all’art. 2, comma 2, n. 5, del dpr 633/72, è quella legata all’utilizzo dei beni dietro corrispettivi non inferiori a quelli normali di mer- cato. Per quanto alla seconda parte: non vi è obbligo di alienare l’immobile; l’autoconsumo comporta la fattura- zione in capo alla società e non al socio; il valore può ben essere quello automatico catastale; l’operazione sarà esente da Iva; una successiva vendita non sarà soggetta a Iva; le imposte sul reddito resteranno in capo alla società;

l’Ici graverà sulla società o sull’eventuale affittuario.

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1.1.

Il regime dei minimi

Professionista che ha iniziato l’attività l’1/1/97 dichia- rando nel modello Iva di inizio attività di essere conside- rato contribuente «minimo» non presupponendo di su- perare nel corso del 1997 i limiti di cui all’art. 3, comma 171, dl 662/96. Durante i primi tre trimestri ha liquidato l’Iva con la percentuale di detrazione concessa. Con la fatturazione del mese di ottobre supera detto limite . Si chiede: 1) la liquidazione annuale Iva come avverrà: uti- lizzando la percentuale forfettaria o riliquidando? 2) Il reddito di lavoro autonomo sarà determinato forfetta- riamente? 3) La circolare 10/E del 17/1/97 precisa che il

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regime di semplificazione cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni verifican- dosi le quali un contribuente viene considerato minimo.

Ciò vale anche nel caso di inizio attività? Perciò nel 1997 anche avendo superato il limite si atterrà al forfait Iva e redditi e dal 1998 si attiverà per il regime minore?

Carmen Monetti - Malnate (Varese) Risponde Giovanni Zangrilli

Come specificato dalla cm 10/E/97, e opportunamen- te richiamato dal cortese lettore, «il regime di semplifica- zione contabile e di determinazione forfettaria dell’Iva cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni verificandosi le quali un contribuente viene considerato minimo»; ciò va- le anche per chi inizia l’attività. Per il 1998 ci si potrà comportare, in presenza dei limiti al riguardo previsti, quale contribuente «minore». Tale regime contabile sem- plificato, essendo da considerarsi «naturale», non abbi- sognerà per essere attuato di alcuna opzione. Tornando al 1997, con riferimento ai punti 1) e 2) del quesito, si pre- cisa: l’Iva andrà determinata forfettariamente, il reddi- to dovrà invece essere determinato nei modi ordinari.

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1.1.9

Il tipo di manutenzione

Manutenzione straordinaria, lett. b) legge 457/78, e risanamento conservativo, lett. c): quali sono le effettive differenze? In particolare: la modificazione dello sche- ma distributivo dell’unità immobiliare non sembra rientrare nella lett. b), ma nella lettera c). È molto im- portante stabilire la differenza, perché nel caso di opere

«lett. c)» l’Iva è al 10%. Nella circolare del ministero delle finanze n. 57/E del 24/2/98 si parla di «assorbimento» de- gli interventi di categoria superiore. Questo principio è applicabile anche all’Iva?

Sandro Giandomenico - Quesito via Internet

Risponde Luca Banfi

La modificazione dello schema distributivo dell’unità immobiliare rientra fra gli interventi di risanamento con- servativo di cui alla lettera c) dell’art. 31 della legge 457/78. A conferma della tesi proposta dal lettore si cita la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 1/11/94, n.

1269, nella quale si identifica come opera di restauro e risa- namento conservativo la demolizione e ricostruzione delle strutture interne di un fabbricato. Il carattere «assorbente»

dell’intervento qualifica la categoria anche ai fini Iva.

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1.1

L’impianto di riscaldamento

Gradirei sapere se per l’installazione ex novo in un ap- partamento dell’impianto di riscaldamento a gas è possi- bile usufruire della detrazione del 41%. In che tipologia di lavori può essere classificato? L’Iva è al 20%? La tin- teggiatura dell’appartamento dà diritto alla detrazione?

Lucio Mazzarella - Quesito via Internet Risponde Luca Banfi

L’installazione ex novo in un appartamento dell’im- pianto di riscaldamento è detraibile in misura del 41% ai sensi dell’art. 1 della Legge 449 del 27/12/97 (Finanzia- ria per il 1998); la tipologia entro cui far rientrare l’instal- lazione dell’impianto è quella della manutenzione straor- dinaria, ai sensi dell’art. 31, lettera b) della legge 457/78;

l’aliquota Iva da applicare è quella del 20%. La tinteggia- tura interna degli edifici è detraibile solo per i condomini.

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1.1.9

Bollettini Ici e ristrutturazione

Un soggetto che intende effettuare lavori di ristruttu- razione di un fabbricato ex rurale, acquistato nel no- vembre ’96, per il quale si è richiesto l’accatastamento al catasto urbano nel corso del corrente mese di marzo, può beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge anche se per il ’97 non è stato effettuato alcun versamento Ici?

Si deve tener presente che trattasi di un rudere senza allacciamenti alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua.

Fabrizio Cerrato - Quesito via Internet Risponde Luca Banfi

La circolare del ministero delle finanze 57/E del 24 febbraio 1998 specifica che le copie delle ricevute di paga- mento dei bollettini Ici per il 1997 devono essere allegate alla comunicazione di inizio dei lavori solo se l’Imposta era dovuta. Nel caso l’Ici non fosse dovuta, si ha diritto in ogni caso all’agevolazione.

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1.1.9

La costruzione della prima casa

Ho acquistato un terreno, sul quale costruire la mia prima casa per abitazione. Quali sono le agevolazioni, come chiederle, quali i limiti e i vincoli?

Lettera firmata - Milano Risponde Luca Banfi

La principale agevolazione che il contribuente pro- prietario del terreno sul quale è intenzionato a costruire la cosiddetta «prima casa» è l’aliquota Iva agevolata del 4%. Per poter usufruire di questa agevolazione, al fine degli appalti stipulati per la costruzione, occorre che sia- no rispettate le seguenti condizioni:

- Il fabbricato oggetto dell’appalto deve avere i requisi- ti previsti dalla legge Tupini (legge 2/7/49, n. 408);

- il committente deve avere i requisiti soggettivi richie- sti per usufruire delle agevolazioni «prima casa»; tali re- quisiti devono sussistere nel momento in cui si conside- rano effettuate le singole prestazioni.

Per quanto riguarda l’acquisto dei beni finiti o dei se- milavorati necessari per la costruzione dell’immobile, l’aliquota da applicare è del 4% per tutti quei fabbricati che hanno le caratteristiche della legge Tupini. Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata l’acquirente è tenuto a rilasciare al venditore una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione dei beni oggetto della compraven- dita alla realizzazione di un immobile qualificato come

«prima casa». Ai sensi dell’art. 3, c. 1 legge 449/97 è inoltre possibile detrarre gli interessi del mutuo contrat- to per la costruzione dell’abitazione principale (fino a un massimo di 5 milioni).

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1.3

Registrazione delle locazioni

In merito alle innovazioni apportate in materia di re- gistrazione dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili dalla legge 449/97, art. 21, commi 18, 19, 20 e 21, anche a seguito della lettura della circolare n. 12 del 16/1/98, si chiede se debba essere registrato un contrat-

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