LE PARTI IN ROSSO SONO QUELLE CHE ABBIAM MODIFICATO/AGGIUNTO APPOSTA PER LA NOSTRA ASSOCIAZIONE. QUINDI SI POSSONO TRANQUILLAMENTE
MODIFACARE A PIACERE A SECONDA DELLE NECISSITA’
STATUTO
Dell'associazione “ aaaaa ”
Premessa
L’associazione “aaaaa” è apartitica, indipendente, gestita interamente da studenti e con fini educativi, culturali ed informativi.
Non discrimina sulla base di razza, colore, religione, sesso, credo, provenienza etnica o nazionalità.
Crede nel mutuo rispetto delle culture e nell'uguaglianza delle persone.
TITOLO I
Denominazione - sede - scopo - patrimonio - durata - anno sociale Art. 1
Denominazione
L'Associazione, senza scopo di lucro, è denominata "aaaaaa ".
Art. 2 Sede legale
L’associazione “aaaaaa” ha sede provvisoria presso l’ Università Ca' Foscari, Ufficio Rappresentanti degli studenti, piano II° a, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, sino a quando non sarà disponibile l’aula concordata con la presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia presso la sede di San Sebastiano - Dorsoduro 1686 - 30123 Venezia.
La sua sede può essere trasferita in qualsiasi altro luogo per effetto di una decisione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 3 Scopo L'Associazione ha come scopo:
-occuparsi della redazione, pubblicazione e distribuzione della rivista degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia.
-svolgere, a favore degli studenti di Ca’ Foscari, altre attività di carattere ricreativo, formativo, culturale e di sostegno alla didattica;
-creare opportunità di interazione tra i giovani di diverse culture e nazionalità;
-contribuire allo sviluppo delle capacità personali e professionali attraverso l'esperienza pratica;
-offrire agli studenti l'opportunità di interagire con il loro ambiente economico e sociale.
Art. 4 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà e dalle entrate.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle eventuali quote associative e dalle contribuzioni degli associati;
b) da proventi derivanti da eventuali attività dell'Associazione;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
L’associazione non è a fini di lucro. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati né in forme dirette né in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito in attività statutariamente previste.
Art. 5 Durata L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 6 Anno Sociale
L'anno sociale ha inizio il primo luglio e termina il trenta giugno dell'anno successivo.
TITOLO II
Soci - procedura di ammissione - quota associativa - libri sociali - decadenza - espulsione
Art. 7 Soci
Possono partecipare all'Associazione le seguenti categorie di soci:
a) soci studenti;
b) soci sostenitori;
c) soci ad honorem.
Art. 8 Soci studenti
Sono soci studenti tutti gli studenti regolarmente iscritti a qualsiasi corso universitario dell’Università Ca' Foscari Venezia, che manifestino espressamente la loro volontà di adesione all'Associazione.
Art. 9 Soci sostenitori
Sono soci sostenitori tutti gli enti, aziende e persone fisiche che intendono collaborare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
Essi hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione ma non partecipano alla gestione della stessa.
Art. 10 Soci ad honorem
Sono soci ad honorem tutte le persone fisiche nominate dall’Assemblea dei Soci che si distinguono per la loro partecipazione e collaborazione al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 11 Ammissione
Il procedimento di ammissione di ogni nuovo socio studente e di ogni nuovo socio sostenitore muove dal momento in cui perviene presso la sede dell’Associazione
apposita domanda di ammissione. Il Presidente dell’Associazione esamina la domanda in base ai criteri di ammissione definiti all’art. 8 e all’art. 9. L'ammissione è efficace dal momento in cui il Presidente dell’Associazione approva la domanda stessa.
Art. 12 Quota Associativa
Le eventuali quote associative dovute per ciascun anno dai soci studenti e dai soci sostenitori sono determinate annualmente dall’Assemblea dei soci.
Art. 13 Libri sociali
Le qualifiche di socio studente, di socio sostenitore e di socio ad honorem sono documentate in apposite sezioni del libro soci dell’Associazione.
Art. 14 Decadenza I soci studenti decadono:
- automaticamente dopo un anno solare dal conseguimento della laurea;
- per dimissioni;
- in caso di espulsione.
I soci sostenitori decadono:
- automaticamente al termine dell'anno sociale;
- per dimissioni;
- in caso di espulsione.
I soci ad honorem decadono:
- per dimissioni;
- in caso di espulsione.
Art. 15 Espulsione
L'espulsione dei soci studenti, dei soci sostenitori e dei soci ad honorem è deliberata dall'Assemblea dei Soci.
L'espulsione è deliberata a causa di:
- mancata osservanza delle norme del presente Statuto.
- comportamenti comunque contrari agli scopi dell'Associazione che possono lederne il prestigio ed il buon nome;
- dichiarazione giudiziale di incapacità e/o di limitazione di capacità.
TITOLO III Organi Art. 16
Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente dell’Associazione;
• il Comitato Scientifico.
Art. 17
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta dai soci studenti, dai soci sostenitori e dai soci ad honorem. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci studenti.
L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria e almeno una volta all’anno.
Spetta all’Assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, la cui redazione spetta al Tesoriere, sulla eventuale determinazione delle quote associative, nominare i
componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea si convoca inoltre qualora il Presidente dell’Associazione ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci studenti presenti. È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio studente per iscritto; ogni socio non può ricevere più di due deleghe. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 18 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dai soci che rivestono una carica sociale. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un anno e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili esclusivamente tra i soci studenti. Qualora venisse creata una nuova carica sociale, il socio che la riveste entra automaticamente a far parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione e qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo presenti. È ammesso il voto per delega, conferita ad un altro componente per iscritto;
ogni socio non può ricevere più di una delega. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
È ammessa, per i componenti del Consiglio Direttivo, la possibilità di dimissioni; il supplente del componente dimissionario viene scelto dai membri del Consiglio Direttivo tra i soci studenti. Il supplente resta in carica sino al decadimento del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci ha la facoltà di esprimere un voto di sfiducia nei confronti di
ciascun componente del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei soci studenti e con la presenza in assemblea dei due terzi dei soci studenti. Una volta sfiduciato, il componente del Consiglio Direttivo perde anche la carica sociale.
Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo non decadono con la laurea. Qualora un membro del Consiglio Direttivo ottenga la laurea è tenuto a comunicare l’avvenuta laurea all’Assemblea dei Soci.
In caso di espulsione dall’Associazione di un membro del Consiglio Direttivo questi decade dalla carica.
Ai Consiglieri spettano compiti di carattere esecutivo e operativo loro attribuiti e ripartiti dal Consiglio Direttivo.
Il vicepresidente ed il Cancelliere sostengono il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.
La gestione finanziaria dell’Associazione e la redazione dei bilanci spetta al Tesoriere.
L’intrattenimento dei rapporti di tipo burocratico con le istituzioni e altri enti spetta al Segretario, all'aiuto-Sgreario e alla presidenza (Pesidente e Vicepresidente)
Il Presidente dell’Associazione e in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila
sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo, intrattiene i rapporti con i terzi.
Al Presidente dell’Associazione,al Vicepresidente, al Cancelliere, al Tesoriere e al Segretario possono essere attribuiti dal Consiglio Direttivo eventuali compiti aggiuntivi diversi da quelli afferenti alla loro carica.
Art. 19
Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto dai soci ad honorem. Il Comitato Scientifico ha il compito di fornire consulenza e sostegno tecnico, scientifico e accademico per le attività dell’Associazione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Scientifico.
Art. 20
Rappresentanza legale
La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spetta al
Presidente dell’Associazione. Il potere di firma spetta al Presidente dell’Associazione ed eventualmente per delega al Vicepresidente ed al Cancelliere.
Art. 21
Osservanza delle norme di legge
Il Presidente dell’Associazione è responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dall’Assemblea dei Soci alla quale dovrà relazionare periodicamente l’andamento della sua attività eseguendo le delibere dell’Assemblea dei Soci per quanto gli compete.
TITOLO IV
Scioglimento – Modifica dello Statuto – Altre norme Art. 22
Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, con due terzi dei voti dei soci studenti e la presenza dei due terzi dei soci studenti, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto a un ente o istituzione designati dall’Assemblea dei Soci.
Art. 23
Modifica dello Statuto
Il presente statuto può essere modificato solo in sede di Assemblea dei Soci. Le
proposte di modifica si intendono approvate solo se la mozione proponente la modifica ottiene il voto favorevole dei due terzi dei soci studenti, stante la presenza dei due terzi dei soci studenti.
Art. 24 Altre norme
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE I
Il Consiglio Direttivo entrato in carica con la costituzione dell’Associazione.