ALLEGATO 2 – informativa sulle cooperative di abitazione a proprietà indivisa Cooperativa autorecuperatori a proprietà indivisa
I soci aderiscono alla cooperativa con l’intento di ottenere l’assegnazione in godimento di un alloggio (è, praticamente, un contratto di locazione per la durata stabilita dalla concessione del diritto di superficie – 30 anni, con possibilità di recesso anticipato). La cooperativa procede a realizzare degli immobili di civile abitazione in virtù della titolarità del diritto di superficie, che verranno concessi in godimento ai soci assegnatari, dietro pagamento di un canone di godimento (praticamente un canone di affitto). La cooperativa realizza gli immobili grazie al versamento delle quote sociali e di altri contributi da parte dei soci che integrano la parte delle spese di ristrutturazione non coperte da mutui concessi da banche o altri istituti di credito. I rapporti fra i soci e la cooperativa riguardo alle fasi della costruzione, dell’assegnazione e del godimento dell’immobile sono disciplinati dal/i regolamento/i della società.
La Cooperativa dovrà dotarsi di uno Statuto e il suo funzionamento sarà disciplinato da un Regolamento interno.
Gli organi amministrativi della cooperativa sono:
• Assemblea dei soci
• Consiglio di amministrazione (di seguito CdA)
Il CdA (minimo 3 componenti) è eletto dall’Assemblea dei soci e a sua volta nomina al suo interno un presidente e un vicepresidente. In alternativa, la cooperativa potrà scegliere di avvalersi dell’Amministratore unico.
COMPETENZE DELLA COOPERATIVA DI AUTORECUPERATORI Sono di competenza della cooperativa di autorecuperatori:
1. selezione dell’istituto di credito al fine di ottenere il finanziamento per i lavori di ristrutturazione;
2. affidamento in regime privatistico della progettazione esecutiva e dei lavori alle ditte specialistiche;
3. garantire l’impegno dei soci a contribuire con la manodopera alla realizzazione di una parte dei lavori;
4. assegnazione degli alloggi ai soci
5. gestione dello stabile a seguito dell’assegnazione, eventualmente con supporto dei terzi DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge o per l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
Salvo coloro che risultano regolarmente iscritti al libro soci, possono far parte della Società Cooperativa i cittadini italiani o comunque le persone fisiche regolarmente residenti in Italia che,
non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono operare per il conseguimento degli scopi sociali e che siano in regola con i requisiti previsti per legge.
Il socio deve:
a) sottoscrivere e versare la quota sociale il cui valore non può essere inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi sulle società cooperative;
b) osservare lo Statuto sociale, il Regolamento interno e le eventuali deliberazioni del CdA;
c) pagare regolarmente e tempestivamente il canone di godimento dell’alloggio;