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COMUNE DI PALO DEL COLLE. Città Metropolitana di Bari

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Allegato F)

COMUNE DI PALO DEL COLLE

Città Metropolitana di Bari

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2019

da approvarsi entro il 31/12/2020 (Art.20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE

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RELAZIONE TECNICA

La legge di stabilità per l’anno 2015 (art. 1, commi 611-614, della Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

In esecuzione di tale disposto legislativo il Comune di Palo del Colle (BA), con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 31/03/2015, ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie ed ha avviato il processo di razionalizzazione delle società sotto specificate:

• Murgia Sviluppo Società consortile a responsabilità limitata (s.c.ar.l.);

• Gruppo di Azione Locale “Conca Barese” Società consortile a responsabilità limitata (s.c.ar.l.);

• Consorzio per lo sviluppo dell’area Conca barese Società consortile a responsabilità limitata (s.c.ar.l.).

Detto piano è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia della Corte dei conti con nota prot. n. 5908 del 31/03/2015.

In data 31/03/2016 è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia della Corte dei conti la relazione prot. n. 6109 di pari data sull’attuazione del predetto piano di razionalizzazione delle società partecipate.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP) approvato con D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7/08/2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il TUSP risponde alle esigenze di riordinare la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1-2-23 e 26);

- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5- 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6- 9-10 e 11);

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art.

16);

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

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- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (artt. 27 e 28).

In base all’art. 24, comma 1, del TUSP, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20 del TUSP.

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 114.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all’art. 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

COMUNE DI PALO DEL COLLE - SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

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- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato art. 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Tutto ciò premesso, sulla base delle verifiche d’ufficio, risulta che ha provveduto:

• ai sensi dell’art. 24 del TUSP ed entro il termine del 30 settembre 2017, ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 28/09/2017, stabilendo quanto segue:

DENOMINAZIONE

Murgia Sviluppo s.c.ar.l. Mantenimento senza misure di razionalizzazione GAL Conca Barese s.c.ar.l. (in liquidazione) Società in liquidazione giuste deliberazioni di C.C. n.

25 del 12/09/2016 e n. 7 del 16/03/2017, esecutive Consorzio Sviluppo Conca Barese s.c.ar.l. Mantenimento senza misure di razionalizzazione

• nel corso dell’anno 2017, in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 25 del 12/09/2017 e n. 7 del 16/03/2017, il Comune di Palo del Colle ha acquisito la partecipazione nel Gruppo di Azione Locale (GAL) Nuovo Fior d’Olivi s.c.ar.l., costituita ai sensi dell'art. 34 del regolamento CE n.

1303/2013 con atto rep. N. 1960 del 18/03/2017, raccolta 1741, registrato a Bari il 20/03/2017, nell'ambito delle azioni strategiche seguite a livello locale ai fini della candidatura al bando di selezione dei GAL per la nuova programmazione PSR Puglia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 8412 del 24/11/2015 e dalla G.R. con deliberazione n. 2424 del 30/12/2015;

• ha provveduto, per l’anno 2018 ed entro il termine del 31 dicembre, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 21/12/2018, ad effettuare la ricognizione ordinaria

COMUNE DI PALO DEL COLLE - SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

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dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, prendendo atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione in riferimento alle seguenti società partecipate:

DENOMINAZIONE

Murgia Sviluppo s.c.ar.l. Mantenimento senza misure di razionalizzazione Gruppo Azione Locale Nuovo Fior D’Olivi s.c.ar.l. Mantenimento senza misure di razionalizzazione – Consorzio Sviluppo Conca Barese s.c.ar.l. Mantenimento senza misure di razionalizzazione

fermo restando lo stato di messa in liquidazione, giuste deliberazioni di C.C. n. 25 del 12/09/2016 e n. 7 del 16/03/2017, esecutive, del GAL Conca Barese s.c.ar.l.;

• ha provveduto, per l’anno 2019 ed entro il termine del 31 dicembre, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 27/12/2019, adottata con i poteri del Consiglio ed esecutiva, ad effettuare la ricognizione ordinaria dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, prendendo atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione in riferimento alle seguenti società partecipate:

DENOMINAZIONE

Murgia Sviluppo s.c.ar.l. Mantenimento senza misure di razionalizzazione Gruppo Azione Locale Nuovo Fior D’Olivi s.c.ar.l. Mantenimento senza misure di razionalizzazione -

Esclusione dal Piano di razionalizzazione ai sensi dell’art. 26, comma 6-bs, del TUSP

Consorzio Sviluppo Conca Barese s.c.ar.l. Mantenimento senza misure di razionalizzazione

fermo restando lo stato di messa in liquidazione, giuste deliberazioni di C.C. n. 25 del 12/09/2016 e n. 7 del 16/03/2017, esecutive, del GAL Conca Barese s.c.ar.l..

In ordine alla suddetta procedura di liquidazione volontaria si rappresenta che il Commissario liquidatore deve continuare la gestione ordinaria, esclusa ogni operazione straordinaria, fino alla scadenza del termine per i controlli delle attività finanziate con il Piano di sviluppo rurale (PSR) 2007/2013. Inoltre, lo stesso dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al fine di garantire il rispetto degli impegni presi con la Regione Puglia e la Comunità europea, nonché la corretta esecuzione dei controlli. Solo una volta scaduti tali adempimenti, egli potrà provvedere alla liquidazione delle attività. Prima di tale scadenza egli potrà liquidare solo quelle attività e quella parte del patrimonio che non ha goduto di tale finanziamento.

Inoltre, in ordine alla partecipazione nella Murgia Sviluppo s.c.ar.l. e in riferimento alla copertura delle perdite dell’esercizio 2017, per euro 982,30, e dell’esercizio 2018 per euro 5.530,65, si evidenzia che:

• con deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 30/12/2019, assunta con i poteri del Consiglio Comunale ed esecutiva, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 per il ripiano delle perdite degli esercizi 2017 e 2018 della società partecipata MURGIA SVILUPPO S.c.ar.l. di euro 6.512,95, di cui euro 982,30 relativa alla perdita dell’esercizio 2017 ed euro 5.530,65 relativa alla perdita dell’esercizio 2018;

• con determinazione del Settore Servizi Demografici – Commercio – Contenzioso di questo Comune R.G. n. 1419 del 30/12/2019, esecutiva, si è provveduto ad impegnare e liquidare la perdita dell’esercizio 2017 per euro 982,30 e la perdita dell’esercizio 2018 per euro 5.530,65 con imputazione al capitolo di spesa n. 1112/4 del PEG 2019, per un importo complessivo di euro 6.512,95;

• debito è stato pagato con mandato n. 77 del 13/01/2020.

Sempre in ordine alla partecipazione nella Sviluppo s.c.ar.l. e in relazione alla scadenza, entro dicembre 2019, della Convenzione, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta in data 12/12/2013 e regolante

COMUNE DI PALO DEL COLLE - SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

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i rapporti tra i Comuni associati per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), avente durata di anni 6, si fa presente che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 30/12/2019, adottata con i poteri del Consiglio ed esecutiva, è stato stabilito quanto segue:

1) DI PRENDERE ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 32 del 27/12/2019, esecutiva, e che qui si intende integralmente richiamata, in esecuzione dell’art. 20 del D.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come integrato e modificato dal D.lgs. 16/06/2017, n. 100, ha provveduto alla revisione periodica delle proprie partecipazioni pubbliche e ha stabilito, per le motivazioni riportate nel medesimo deliberato e sulla base della relazione prot. gen. n. 18534 del 05/12/2019 a firma del Responsabile del Settore Servizi Demografici – Contenzioso – Commercio di questo Ente (di cui all’Allegato n. 04 del medesimo deliberato), di mantenere la partecipazione nella Murgia Sviluppo s.c.ar.l. senza misure e interventi di razionalizzazione.

2) DI PRENDERE ATTO, altresì, che nella suddetta relazione tecnica prot. gen. n. 18534 del 05/12/2019 a firma del Responsabile del Settore Servizi Demografici – Contenzioso – Commercio sono stati evidenziati i motivi che fondano, sotto il profilo strettamente tecnico, l’approvazione e la conseguente sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000.

3) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, lo schema di Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (di cui all’Allegato n. 01 del medesimo deliberato), per la durata di anni 06, comprendente le tabelle ivi allegate sotto la lettere “A”, in ordine alle tariffe a carico degli utenti e sotto la lettera “B” in ordine alla ripartizione del contributo annuo 2020 fra i Comuni aderenti - la cui quota a carico del Comune di Palo del Colle è pari ad € 14.389,58 -.

4) DI STABILIRE, in riferimento alla previsione convenzionale di ui all’art. 6 – DURATA – dell’allegato schema di convenzione – secondo cui la durata dell’esercizio in forma associata è stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dal momento della sottoscrizione della Convenzione – di dare mandato al Commissario Straordinario di questo Ente, o suo vicario, autorizzandolo espressamente con il presente atto, ad apportare al predetto art. 6 dello schema di convenzione, prima della sua formale sottoscrizione, ogni necessaria modifica per fare salvi i rapporti giuridici eventualmente sorti e gli atti eventualmente adottati dopo la scadenza dell’11/12/2019 della precedente convenzione e fino alla data di sottoscrizione della nuova convenzione, che con il presente deliberato si approva, e ciò in ossequio ai principi della continuità e imparzialità dell’azione amministrativa e della certezza dei rapporti giuridici; lo stesso Commissario è autorizzato, con il presente atto, anche ad apportare le modifiche non sostanziali che risultassero necessarie in sede di stipula.

5) DI DARE ATTO che, nell’ambito della Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, il Comune di Altamura è ente Capofila.

6) DI INDIVIDUARE la società partecipata Murgia Sviluppo s.c.ar.l. quale organo di supporto tecnico- amministrativo a carattere non discrezionale, nell’ambito delle istruttorie relative ai procedimenti amministrativi di cui al D.P.R. n. 160/2010.

7) DI APPROVARE lo schema di “Contratto di Servizio”, della durata di anni 06, con relativa disciplina delle interazioni tra MURGIA SVILUPPO s.c.ar.l. e i Comuni Associati in merito al servizio di gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Sistema Murgiano (di cui all’Allegato n. 02 del medesimo deliberato).

8) DI APPROVARE il prospetto di ripartizione del fondo di rotazione delle spese legali di cui all’ultimo comma dell’art. 20 dello schema di convenzione (di cui all’Allegato n. 03 del medesimo deliberato), la cui quota a carico del Comune di Palo del Colle è pari ad € 719,48.

9) DI DEMANDARE al Comune di Altamura – ente Capofila –, in virtù della delega di funzioni conferita con l’approvazione della predetta Convenzione, la stipula del “Contratto di Servizio” con la Murgia Sviluppo s.c.ar.l. in nome e per conto di tutti gli Enti associati solo dopo aver adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. 192 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50.

10) DI STABILIRE che il medesimo deliberato atto modifica, integra e supera gli impegni assunti reciprocamente dagli Enti Associati con precedenti deliberazioni/Convenzioni/Atti per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Nell’anno 2020 è stata sottoscritta, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tra i Comuni di ACQUAVIVA DELLE FONTI, ALBEROBELLO, ALTAMURA, BINETTO, BITRITTO, CAPURSO,

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CASAMASSIMA, CONVERSANO, MINERVINO MURGE, NOCI, PALO DEL COLLE, POGGIORSINI, SAMMICHELE DI BARI, TORITTO, la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, atto repertoriato al n. 5723 dell’01/06/2020.

Inoltre, in relazione alle misure di razionalizzazione, si fa presente quanto segue:

 per le partecipate Murgia Sviluppo s.c.ar.l. e Consorzio Sviluppo Conca Barese s.c.ar.l. trova applicazione l'art. 26, comma 7, del TUSP secondo cui "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997";

 per la partecipata Gruppo Azione Locale Nuovo Fior D’Olivi s.c.ar.l. trova applicazione la deroga di cui all'art. 1, comma 724, della legge 30/12/2018, n. 145 (legge bilancio anno 2019), il quale, integrando il comma 6-bis dell’art. 26 del TUSP, stabilisce che le disposizioni dell’art. 20 del medesimo TUSP (Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute) non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 4, comma 6, dello stesso Testo Unico, tra le quali figurano i Gruppi di Azione Locale.

Sulla base di quanto sopra esposto si procede alla compilazione della sola scheda del Tesoro di rilevazione sullo stato di attuazione, denominata “MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’” e relativa alle informazioni sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione che questo Ente, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 27/12/2019, adottata con i poteri del Consiglio ed esecutiva, ha approvato in riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019.

Palo del Colle, 21 dicembre 2020

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario – Tributi Dott.ssa Marianna Marzocca

COMUNE DI PALO DEL COLLE - SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 06989960726

Denominazione Gruppo Azione Locale Conca Barese Società consortile mista a

responsabilità limitata

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura In corso di liquidazione

Motivazioni della mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione deliberazioni di C.C. n. 25 del 12/09/2016 e n. 7 del 16/03/2017 deliberazioni di C.C. n. 25 del 12/09/2016 e n. 7 del 16/03/2017

Stato di avanzamento della procedura Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo

Ulteriori informazioni*

il Commissario liquidatore deve continuare la gestione ordinaria, esclusa ogni operazione straordinaria, fino alla scadenza del termine per i controlli delle attività finanziate con il Piano di sviluppo rurale (PSR) 2007/2013. Inoltre, lo stesso dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al fine di garantire il rispetto degli impegni presi con la Regione Puglia e la Comunità europea, nonché la corretta esecuzione dei controlli. Solo una volta scaduti tali adempimenti, egli potrà provvedere alla liquidazione delle attività. Prima di tale scadenza egli potrà liquidare solo quelle attività e quella parte del patrimonio che non ha goduto di tale finanziamento

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

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