Conto corrente con la
Poeta
Supplernento ordinario alla
"Gazzetta UInciale
,,n. 176 del 31 luglio 1937-XV
GAZZET TA UFFICIALE
DEL REGNO D' I TALIA sama-nosom
PARTE PRIMA
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO Di CRAZIA E CIUSTIZIA-UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLELECCI-TELEFONI: 50-107 - 50.033- 63.014
REGIO DECRETO 21 luglio 1937-XV,
n.1989.
Norme integrative per l'attuazione del R. decreto=legge 17 giugno 1937=XV,
n. 1048, sulla generalizzazione e il perfe-
zionamento degli asseg·ni familiari.
Suppicmento, ordinar>¾alla GAZZEU'j'&EliTIGI;ALE IL.-1'i6 del;31 1pglioÄ93'i •.anno XV,
LEGGI E DECRETI
J?er determinare il limite di retribuzione aln'etto,'oltie
ilquale aglii impiegati
Iionspettano gli assegni
familiari o non1 0
DEÒRE'Ï'O il glio 19.'
X , n. 1239. tiene concesso il concorso'dello Statoper gli assegni-ad essi
dovuti,
la retribuzione stessa è calcolataa norma delPart. 11 Normeintegrative
per l'attuazionedel. I(. decr'eto-legge
del U.decreto-legge
17giugno 1937,
n.1018,
detratte le rite- 17giugno 1937=XV,
n.1018,
sultageneralizzazione
e ilperfeziona
noteobbligatorip,
.perdisposizioni
dilegge
o di contrattocol·
inento
degli
assegm familiar"lettivo,
ascopi provid'enziali.
VfDTORIO E31ANUELE III -
PCf: GILtZL\ DI DIO E PCI: TOLONTÀ DELLA NAZIONii Isl' D'ITALÏ A
TMPELL\TUltli D'ETIUPIA
Veduto latt, 22 del it.
decrolo-legge
17giugno 1937,
n.
1048,
sullageneralizzazione
e 11perfezionamento degli assegni familiari;
Veduto Part.
::,
n. 1, dellalegge
31gennaio 1920,
n.100;
liitenuta la necessi.(ù di enuinare le norme
integrative
per Fattuazionedöl liegio decreto-legge precitato;
Udito il
Consigli;o
dei31inistri;
sulla
proposta
del Nostro 3IinistroSegretario
di Statoper le
corporazioni,.dioco'ncerto
con i 311nistri perl'ipterno;
per la
grazia
egiustizia,
per lefinanze,
perl'agricoltura
eforeste e per le
cornunicazioni;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
1)isposizioni generali.
Art. 1.
Gli
assegni (:nniliari, previsti
dal 11.decreto-legge
17giu-
goo
1937,
n.1048, spettano
per ifigli
a carico e le personoequiparato,
aicapi famiglia
cheprestano
lavoro retribuito alledipendenze
di altri nel territorio delRegno, qualunque
ne sia
l'età,
il sesso e lanazionalità,'con le' esclusionL d,i..cui agli
articoli 1 e 2 dello stessoRegio
decreto e diquelle
dei contratti collettivi di lavoro e norme assimilateprevisti
alPart. 3 dilesso.
Essi non sono dovuti
agli artigiani
edagli
altri lavoratoriindipendenti
che assumono perproprio
conto l'incarico di condurrea termine determinati lavorilnell'interesse
dei loro clienti.S'intendono come
capi famiglia
per tutte lecategorie
pro fessionali le persone indicate nelPart. 28 del II.decreto-legge
17
giugno 1937,
n. 1048.'Art. 2.
T
ligli
e le personeequiparate
sono a carico del capo famiglia quando questi prosseda
abituuhnente al loro manteni- anento.Si presume che i
figli
e le personeequiparate
siano a ca-rico del capo
famiglia quando
convivono con esso.Gli
assegni
non sono dovuti per ifigli
che sono allevati fuori del territorio delRegno
o sono anonessi inistiatuti
dibeneficenza
o diistruzione,
cheprovvedono interamente
oin
parte el
loromantenimento.
Art. 3.
Agli
effetti lle] M.Jeereto-legge
.LTgiugno 1037,
u.1048,
si <onsiderano
impiegati
iprestatori d'opera
che abbiano talequalifica
ai sensi del R.decreto-legge
13 novembre1924,
n.
1825, compresi que]H
chefacciano parte
confunzioni equi.
Talcuti
degH equipaggi
delle navi e deigalleggiantil
mercan-tili nazionali.
Art. 5.
Le
disposizioni
del R.decreto-legge
17giugno 1937,
n.
1048,
siupplicano
alle aziendemunicipalizzate, rappresen-
tate dalle
Confederazioni
fasciste dei datori di lavoro.Con decreto
Reale,
suproposta
del Ministro per le corpo-razioni,
di concerto cop i Ministri per le finanze e per l'in-torno,
da emanarsi ai sensi dell'art.1,
n.1,
dellalegge
al
gennaio 1926,
n. 100, sarannoassoggettate
alRegio deere- to-legge preeltato
le aziendegestite
daicomuni, pi-osincie
edcuti
parastatali,
che esercitanoattività
nonrientranti
neicompiti istituzionali degli
entipredetti.
Art. 6.
.Per stabilire le classi di
famiglie previste dalPart.
4 delR.
decreto-legge
17giugno 1937,
n.1018,
aitini della
corre-sponsione degli assegni familiari
i;u misuragradualmente
crescente in
relazione
aifigli
o personeequiparate
acarico,
si tiene solo conto di
quelli
per iquali spettano gli assegui.
Art.
7.
In sono alla stessa
falni:glia
non ù concesso, per ciascunfiglio
o personaequiparata,
che unassegno,
anche se i mem- bri di essaprestino
la loro opera inaziende
facenticapö
adilïereuti
gestioni.
in sono ai membri di una stessa
famiglia
non èanimesso
O
cumulodegli assegni
con lamaggioraziúne delPindenAltà
di
disoccupazione
di cui alR. decreto-legge
4febbraio 1¾7,
u. 463, ma sarà solo
corrisposto
ilpiù favorevole
dei duetrattamenti.
Art. S.
Nelcaso che il lavoratore
presti
la sua operapresso diversi
datori dilavoro, attività principale
èquella
cheimpegna
per ilmaggior tempo
le sueprestazioni
ocostituisce
la fonteprincipale
diguadagno.
11 lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro
presso
cui;presta
attività secondarie il datore di lavoro presso cuiesplica
l attivitàprincipale
por laquale gli
vengono corri-sposti gli assegni.
Art. 9.
Gli
assegni familiari,
nei casiprevisti
ail numeri1,
2 e 3delPart. 9 del R.
decreto-legge
17giugno 1937,
n.1048,
sonodovuti ai
prestatori d'opera
che risultino di esseregià
alledipendenze
di un datore dil lavoro per unperiodo
ditempo
uen inferiore ad una
settimana
e sonocorrisposti
in confor-mità delle
disposizioni
di cuiagli articoli seguenti.
Neil casi
stessi, qualora
ricorrapiñ
diuna delle condizionipreviste
per lacorresponsione degli nesegui,
si tiene contodi
quella più
favorevole al lavoratore.Qualora,
in tutti i casiprevisti
dalfart. 9succitato,
Pas-senza dal lavoro
perduri
per oltre unasettimana,
l'Istitutonazionale
fascista
dellapreviidenza sociale può provvedere
alla
corresponsione degli assegni direttamente
o per mezzodegli.enti
cheprovvedono
alpagamento
delleindennità
chesiauo
previste
veri casimedesimi.
Supplemento ordinario al,1a GAZZETTA UFFICIALE
n. 176 del 31luglio
1037 - AnnoXVI
Art. 10.
In caso.
di infortunio,
sullavoro
odi malattia professio- male, indennizzabili
a norma dellerigenti disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorio degli infortunt
e dellemalattie professionali, gli assegni familiari
sono dovuti durante ilperiodo
della inabilithtemporanea, compresi
iperiodi
dicarenza
previsti
per la relativaindennità
e, inogni
caso, finoa tremesi al
massimo.Per le
persone
non compresenelle assicurazioni predette, 'Pinfortunio
sul lavoro èconsiderato
come malattia.Art. 11.
In caso di assenza dal lavoro per
malattia, gli assegni
familiari sono
corrisposti per
tutto 11periodo
in cui ù corri-sposto,
perlegge
oper
contratto dilavoro,
il sussidio di ma-lattia.
Per
i lavoratori
che non sonosoggetti
allaiscrizione
acasse
di
malattiao che nonricevono
daqueste
alcunsussidio
per
motivi estranei al riconoscimento della infermith,
Pas-segno è
dovuto per
tre mesi almassimo.
I
lavoratori capi fami:glia, ricoverati
a caricodelPIstituto nazionale fascista della previdenza
sociale a' sensi delPar- ticolo 66 delII. decreto-legge
4 ottobre1935,
n.1827,
con-Vertito nella legge
6aprile 1936,
n.1155,
hannodiritto
finoal
massimo
di tre mesi al trattamentopiù favorevole
traquello previsto
dall'art. 68 dello stessoRegio
decreto equello
risultante dallacorresponsione degli assegni
fami-11ari.
Ove la malattia
interrompa
ilrapporto
dilavoro, gli
as-segni
sonocorrisposti
per ladurata
di essa fino almassimo
di tremesi.
Art. 12.
In caso di assenza dal lavoro per
gravidanza
opuerperio, gli assegni familiari
sono dovuti alleoperaie
eimpiegate,
che ne abbiano
il diritto,
per tutto ilperiodo di astensione
dal lavoroobbligatoria
ofacoltativa, precedente
o succes-siva
_al parto,
di cuial II. decreto-legge
13maggio 1929,
n.
850, convertito
nellalegge
2luglio 1929,
n.1289,
eal
R.
decreto
28agosto 1930,
n. 1358.In caso di
malattia prodotta dallo
stato digravidanza
odi.puerperio,
è fattoil
trattamentoprevisto
per lemalattie
comum.
Lo stesso trattamento è fatto per le
lavoratrici
capo fami-glia
allequali
non siapplica
11 R.decreto·legge precitato.
Art. 13.
In caso di richiamo alle
armi, gli assegni familiari
nonspettano
se ilrichiamo
èdovuto
adesigenze
di carattereeccezionale.
Art.
14.In caso
di disoccupazione involontaria, l'assegno
sarà cor-riaposto
per tutto ilperiodo
di carenza di cui al 2° comma dell'art. 73 delR. decreto-legge
4 ottobre1935,
n.1827,
con·vertito nella
legge
0aprile 1930,
n. 1155.Non
si verifica
carenza, equindi
nonsi hadiritto agli
as·segni, quando
ladisoccupazione
non siaindennizzabile.
La prescrizione
òinterrotta
solonel
casodi rîchiesta scrit-
taalPIstituto nazionale fascista della previdenza soëiale
oin
seguito
aprescrizione delPIspetiorato corpprativo.
Art, 10.
I
contributi
pergli assegni
familiari sono dovutisulPin, dennità sostitutiva
delpreavviso,
sulle sommecorrisposte
atitolo
di ferie o diretribuzione
per iaiorni festiivi, sulla
re-tribuzione
oparte
di essa mantenuto allavoratore in
casodirichiamo
alle arini.Essi non sonodovntL sidle
rettihnzioni percepite
dallavo-
ratore perprestazioni
secondarie inrapporto alPattività prin-
cipale esplicata
presso un altro datero di lavoro.I Iavoratori escInsi dal
pagamento
deicontributi,
a? sensidell'art. 11 del
R. decreto-legge
1Tgiugno 3937,
n.1048,
sonoquelli:
indicati al T comma delPart. I dello stessollegio
decreto.
At t. I7.
I
contributi
pergli assegni familiari
siprescrivono
col decorso di due anni dalgiorno
in eni icontributi dovevano
;essere
versati.
Art. 18.
Incaso di
indebita percezione
diassegni
daparte dei
lavo-ratori,
le sommechequesti
devono restituire saranno tratte- nutesulPimporto degli assegni
dacorrispondersi
ad essiulteriormente
o suogni
altro creditoderisante
dalrapporto
di
lavoro.
Art. 19.
Agli
effettidelle disposizioni
del 1:.decreto-legge 17 gin-
gno
1937,
n.1048,
e delledisposizioni particolari dei
con-tratti
collettivi di
lavoro o normeequiparate
per la discLplina
diassegni familiari,
si intende per invalidoperma-
nentemente allavoro,
11 lavoratorepensionato
perinvalidità
o per
vecchiaia
oche,
comunque, sia invalidopermanente-
mente in base ai
criteri stabiliti
perPassicurazione obbli- gatoria
perFinvalidità
e vecchiaia,Art.
20.
Per la
decisione
dei ricorsi e la risoluzione in viagiudi-
ziaria di tuttele controversie in materia di
corresponsione
diassegni
familiari si osservano ledisposizioni
del titolo Y delII.
decreto-legge
4 ottobre1935,
n.1827,
convertito nellalegge
6aprile 1936,
n.1155,
ferma restando ladisposizione
di cui all'art. 142 dello stesso
Regio
decreto.Le
comunicazioni alPinteressatodello decisioni del Comis
tuto o delAlinistero,
a normadegli
articoli 10 e20
del It.decreto-legge 17 giugno 1937,
n.1048,
sono fatte con let-tora
raccomandata.
I termini per
il ricorso
al Ministero o perl'azione
avanti all'autoritàgiudiziaria,
decorronodalla
data di consegna dellalettera all'uflicio postale.
Art. 21.
Art. 15.
11 termine di
seimesi
dicui all'art.
10del
II.decreto-legge
17
gi,ugno 1937,
n.1048, per l'esercizio dell'azione diretta
alconseguimento degli assegni familiarii, decorre dal primo giorno del
mesesuccessivo
aquello nel quale è compreso il
periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
Per
ogni gestiono PIstituto
nazionale fascistadella previ-
denza sociàle istituirà una contabilità
separata, tenendo distinto,
perquelle dell'industria
edell'agricoltura, le
pre-stazioni
concesseagli operai
daquelle
concesseagli imliic- gati,
e,nei riguardi
diquosti ultimi,
leprestazioni dovute
a
coloro
la cui retribuzioneal netto, eaggnagliata
a mese,superi
le lire 1000.4.. Rupplemento ordinario
allaGAZZETTA UFFICIALE
n.170 del
31luglio 1937
· AnnoXV
La
gestione
del credito eassicurazione à suddivisa
in nL trettantesezioni distinte quante
sono, per leaziende,
le fe-derazioni di categoria facenti parte della Confederazione
fa-scista delle aziende del credito
edell'assicurazione.
Art.
22.
L'appartenenza
del lavoratori all'una oall'altra
delle ge-stioni
èdeterminata
sulla basedell'appartenenza
a ciascona diesse delle aziende presso cui sono
occupati.
Nel caso in cui in una sezione del
Comitato speciale
ven-gano trattate
questioni
interessanticategorie
di datori di lavoro e di lavoratoriinquadrati
inconfederazioni
non rap·presentate
nellasezione,
sono chiamati aparteciparvi
i rappresentanti
delleconfederazioni competenti,
che fannoparte
delle
altresezioni,
Art.
23.
Ad ogni gestione, l'Istituto nazionale fascista della previ- denza sociale accrediterà
l'eventuale contributodello
Stato perquelle
cui viene ammessoe,alla
fine di ciascunesercizio,
un
interesse
sui fondi resisidisponibili
durantel'esercizio, in
misurapari
al redditoeffettivo degli
investimenti.Al bilancio di
ogni gestione
farannocarico gli
oneri e lespese speciali
delservizio
ed unaquota parte
di spese generali dell'Istituto
nazionalefascista della previdenza
sociale, da determinarsi
annualmente dalConsiglio
di amministrazione dell'Istituto, previo
parere delComitato
spe-ciale.
I fondi
che
non debbono esseretenuti disponibili
per lenecessità delle gestioni,
possono essere investiti nei modi diimpiego
autorizzati pergli investimenti delle disponibilità dell'Istituto.
Art. 24.
L'esercizio
finanziario perogni gestione
hainizio
col1°
gennaio
e termina col 31dicembre
diogni
anno.Il
primo
esercizio decorre dalla data diapplienzione
delR. decreto-legge
17giugno 1937,
n.1018,
efinisce col
31dicembre 1938.
Art.
25.
Semprechè
nonabbia
avutoapplicazione
ladisposizione del
1° comma dell'art. 24 del R. decreto
legge
17giugno
1937.n.
1048,
il datore dilavoro,
nei casi di tardivopagamento
dei
contributi,
è tenuto alcontemporaneo pagamento degli
interessi
di mora,
nella misurastabilita
per l'interesse le-gale
inmateria civile.
Tali interessi decorrono, indipendentemente
daogni do
manda
giudiziale,
dal sestogiorno
del mesesuccessivo
aquello
cui i contributi si riferiscono.Gli
interessi di mora non sono dovutiquando
sui contri- buti venganopercepiti
i dirittipreveduti,
pertardivo
ver.samento, dalla legge
relativa allariscossione
delleimposte dirette.
Art.
26.
I datori
di lavoro
e ilavoratori devono
fornire all'Istituto nazionale fascistadella previdenza
sociale tutte le notizie e idocumenti,
che loro sonorichiesti
perl'applicazione
elle disposizioni sugli assegni familiari.
Art. 27.
Contro
i morosi alpagamento dei contributi
l'Istituto na-zionale fascista della previdenza
socialepuò
emettere in-giunzione
dipagamento, comprensiva
dellaquota dovuta, degli interessi
di mora edelle eventuali speso.L'ingiunzione
snra resa
eseentiva
dalpretore
delcapoluogo
dellaprovin-
cia ove è la sede
dell'azienda,
osservate per ilprocedimento
le norme stabilite
dal
R.decreto
14aprile 1910,
n.639,
cheapprova il testo unico
delle disposizioni
dilegge relative
alla riscossione
delle
entratepatrimoniali
dello Stato.L'ingiunzione costituisce titolo
valido per l'iscrizionedella ipoteca sugli immobili
del datore di lavoromoroso, dopo la
scadenza del termine per
l'opposizione.
Art.
28.
1 contratti collettivi di lavoro o le norme
equiparate
g>re- viste dall'art. 3 del R.decreto-legge
17giugno 1937,
n.1048,
possono contenere
disposizioni più
favorevoli ai lavoratori · diquelle
stabilite dalRegio decreto-legge predetto
edalle presenti
normeintegrative.
Art. 29.
Fino
a nuovadisposizione
lariscossione dei contributi
el'erogazione degli assegni
sonoregolate,
per ciascuna cate-goria professionale,
dalledisposizioni speciali previste dagli articoli seguenti.
Esse potranno
esserediversamente disciplinate
con con-tratto collettivo di lavoro fra le
Confederazioni competenti,
per
gli
addettia studiprofessionali,
iportieri
e iprestatori d'opera
alledipendenze di artigiani.
I contributi possono essere
riscossi
anche con le forme e con laprocedura privilegiata
stabilite per la riscossione delleimposte dirette.
Dtsposizioni speciali
perl'industria.
Art. 30.
Gli assegni
familiari sonocorrisposti
alla fine diogni periodo
dipagamento
dellaretribuzione.
Entro ciascun
periodo
dipagamento della
retrilmzionegli assegni
basecorrispondenti spettano
perintero, qualun-
que
sia
il numerodelle giornate
di lavoroprestate, qualora
permanga la
continuità
delrapporto
dilavoro
e il lavoratore abbiacompiuto nella
settimanaalmeno
24 oredi lavoro effet-tivo,
seoperaio,
o30,
seimpiegato,
o anche una mediaequi·
valente in caso di
retribuzione
a mese o aquindicina
o diripartizione
del lavoro inperiodi ultranettimanali.
Qualora
ladurata
del lavorocompiuto
nella settimana o In duratamedia equivalente
risultiinferiore
nilimiti
pre.detti, spettano
tantiassegni giornalieri quante
sono legior-
natedi lavoro effettivamente
prestate.
Il
Comitato speciale potrà,
inrelazione
acontingenze particolari
e alledisponibilità della gestione, stabilire si-
stemi diversi per lacorresponsione degli assegni.
Art. 31.
Per ottenere
gli assegni, gli
aventi diritto sonotenuti
apresentare al proprio
datore di lavoro un documeuto delcomune di
origine
o diresidenza, comprovante
lapropria
situazione
di famiglia.
Tale documento
sarà, dai comuni, redatto
suapposito
modulo con
tagliando, approvato
con decreto delMinistro
per lecorporazioni
di concertocol Ministro
perPiriterno
e da fornirsidall'Istituto nazionale
fascista dellaprevidenza sociale,
edovrà
contenereil
nomedei figli
acarico
e ladata
dinascita
di ciascuno.Esso sarà
valido
finoal massimo di
un anno e dovrà es- sere rinnovato adogni variazione della situazione
di fa-miglia.
Il
tagliando
sarà conservatodàl
lavoratore epotrà, pet•
il
periodo della
validità deldocumento,
essereesibito
insostituzione
di esso per fare la richiestadegli assegni 'ad
altri datori
di lavoro
eservire
di base adessi
perprovvedere
alle
registrazioni suindicate.
Bapplemento
ordinarioalla GAZZETTA UFFICIALE
n. 176del
31luglio 1987
• AnnoXV $
Gli
aventi diritto
debbono inoltrepresentare
al datoredi lavoro
tuttigli
altridocumenti
che sarannoprescritti
acomprovare il diritto
agli assegni.
Art.
32.
Il datore di lavoro ha l'obbligo
diregistrare, per ciascun prestatore d'opera,
sullibro matricola
o sudocumenti equi- pollenti,
il numerodei ßgli
odelle persone equiparate risul-
tanti
dal
documento di cui alprecedente articolo,
di età in-feriore ai 14' anni
compiuti,
seoperai,
e ai18 anni,
se im-piegati,
e di trasmetterequesto
docuanento egli
altri pre-sentatigli
dal lavoratore alla sedeprovinciale dell'Istituto
nazionalefascista
dellaprevidenza
sociale.Nel
casosia
stata autorizzata la proroga fino a 16anni della corresponsione degli assegni
per ifigli degli operai
che si
trovino nelle condizioni indicate dall'art.
29 delR. decreto-legge
17giugno 1937,
n.1048,
idatori
di lavorosono
tenuti,
suesibizione
daparte dell'operaio
interessato delPantorizzazionerelativa,
a fareapposita annotazione
del numero didetti figli
sul libromatricola.
Art.
33.
Il lavoratore deve
denunciare
alproprio
datore di lavoro, che nedaricomunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista
dellaprevidenza sociale, ogni
variazionedel proprio
stato difamiglia,
siaper quanto riguarda i figli
o persone
equiparate
acarico
che la suaqualità
di capofamiglia.
Il diritto
agli assegni
perla nascita di nuovi figli
oper·
sone
equiparate
decorre dalgiorno della nascita
se al capofamiglia spettino assegni giornalieri
edall'inizio, invece, del periodo
fissato per il loropagamento, negli altri
casi.Il
diritto
stesso cessa, in caso dicompimento da parte del fi¡:lio
o della personaequiparata
dellimite
di etàprescritto
per
il
suogodimento
o in caso didecesso,
dalgiorno
delraggiungimento
dell'etA o delderesso,
se al capofamiglia spettino assegni familiari giornalieri
odalla fine, invece, del periodo
fissato per il loropagamento, negli altri casi.
Le
disposizioni
di eni ai due commapreecdonti
siappli.
cano per
analogia
nel caso diaffidamento
diesposti.
Art.
84.
Il
datore dilavoro registrerà sul libro paga
o sudocu-
mentiequipollenti,
per ciascunlavoratore,
icontributi
trat-tenuti
egli assegni corrisposti.
Art. 85.
Il conteggio dei contributi sarà.fatto dal datore
dilavoro, sin
per laparte
a suocarico
che perquella
acarico
di cia-seun
lavoratore,
in base alla retribuzioneenfrisposta quale risulta
dallibri
paga oda documenti equipollenti.
Art.
36.
11 pagamento degli assegni
sarà fattodal
datoredi
lavoroagli
aventi diritto in base al numero deifigli
opersone equiparate
a loro carico risultante dal documento della si-tuazione di famiglia
edalPeventuale autorizzazione
dipro- roga
deilimiti
di età dai 14 ai 16anni, prevista dall'art.
41.' Art.
87.
Entro
5giorni dalla corresponsione degli assegni 11 datore
di
lavoro devecomunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale,
inapposito
mo-dulo, stabilito dall'Istituto predetto,
l'ammontare dei con-tributi dovuti, il
numero el'ammontare degli assegni
corrisposti nel periodo cotisiderato, distintamente
perquanto
siriferisce agli operai
eagli impiegati, gli estremi dei
versa-menti
edei rimborsi
dicui all'articolo seguente
e tuttele indicazioni
necessarie per assicurare ilpagamento
dei con-tributi e la
corresponsione degli assegni.
Art. 38.
Se l'ammontare del
contributi dovuti risulti superiore af
I'ammontare degli assegni corrisposti,
ildatore
di lavoroprovvederà,
entro lo stesso termine di cui all'articolopre cedente,
a versarel'eccedenza, mediante
accreditamento inapposito
conto correntepostale, all'Istituto nazionale
fa- seista dellaprevidenza sociale.
Il
bollettino di
versamento nel conto correntepostale c6
stituisce la prova liberatoria
dell'obbligo
del datore dilavorg,
Se invece l'ammontare
degli assegni corrisposti risulti
su.periore all'ammontare
del contributidovuti,
la sedeprovin-
ciale dell'Istituto predetto prossederà
a rimborsarePecce-
denza al
datore
dilavoro.
Art.
89.
Fermo restando
Pobbligo
dellacorresponsione degli assegni
ad
ogni periodo
di paga, l'Istitutonazionale
fascistadella presidenza
socialepotrà consentire,
perparticolari casi, che
lo denuncie di cui
alPart.
Si venganotrasmesse, anzichè net
termine daessoprescritto,
ad intervalli ditempo più lunghi, purchò
nonsuperiori
adun mese.In casi
eccezionali, questo termine potrà
essereelevato
a tremesi, previo conforme
parere delComitato speciale.
Art. 40.
Ai datori
di lavoro l'Istituto nazionale fascista della pre.
sidenza
sociale potrà fare, dietro adeguate garanzie, antici- pazioni
in relazionealla eccedenza
mediadelPimporto degli assegni
da enogare suicontributi
da versare e alperiodo di
tempo
occorrente perle operazioni di rimborso.
'
Art.
41.
La proroga
prevista
all'art. 29del R. decreto-legge 17 giu.
gno
1937,
n.1048,
del limite dietà
per ifigli
acarico degli operai,
sarà concessadall'Istituto
nazionalefascista della presidenza sociale,
su parenedel Comitato speciale,
Art.
42.
Coloro che condacono lavori
in economia di naturaindu-
striale sono consideratidatori
dilavoro
atutti gli effetti
del R.
decreto-legge
17giugno 1937,
n.1018,
e dellepresenti
norme
integrative.
Non sono
compresi
fra i lavoripredetti quelli eseguiti pet
i
bisogni domestici.
Art. 43.
Per
gli equipaggi arruolati
concompartecipazidne agli
utili o al
prodotto,
laretribuzione
è determinatasulla base dei
salariconvenzionali previsti dall'art.
72 delregolamento
per
l'assicurazione obbligatoria degli
infortuni sullavoro delle malattie professionali, approvato
conR. decreto 25
gennaio 1937,
n.200.
Art.
44..
Le
compagnie portuali provvedono all'applicazione del
R. decreto-legge
17giugno 1937,
n.1018,
e dellepresenti
norme
integrative,
neiriguardi dei propri iscritti adibiti alle
operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito
emovi-
mento in genere
delle merci
neiporti,
salvo ildiritto
dirivalsa della relativa quota di contributi
nelconfronti delle
persone odenti nelPinteresse delle quali
leoperazioni
me-desime sono
compiute.
La
misuradei contributi dovuti per
ilavoratori portuall ò
ridotta del 10
©/o
adefalco
delcorrispettivo
pergli
attrezzidi
lavoro
ele spese generali comprese nel compensi
etariffe
stabiliti per
ilavoratori stessi,
(i Supplen
entoordinarip
allaGAZZET'I'A I;FFIC1ALE n..lic del
31luglio 1937
• AnnoKV.
Disppaipioni speciali
perl'agricoltura.
Art. 43.
Per ottenere
gli assögni familiari, gli aventi
diritto sonotenuti
apresentare
alproprio
datore di lavoro i documentiprevisti
dall'articolo ßl.Elrei deiono inoÏtre
dendaciare allo stesso dafore di lavoro.le'vsriazioni Inérsenute
nelproprio
stato difamiglia,
anolina delPart. 313.
Art. 46.
Il
da,tore
di lavoro devecomunicare
alla sedeprovinciale dell'Istituto anzionale
fascista dellapresidenza sociale,
en-tro
i primi.cinque «giorni
di einsern mese, inapposito
run-dulo
stabilito dalPIstitutostesso,
legeneralità
del lavorn-tori occupati
nel meseprecedente,
la loroqualifica,
il nu-merodei Egli
egrsonoequiparato
a carico risultanii dal documenti e dalle denunzio di cui all'art.45,
legiornate
dilavoro
prestate da quelli
non aventiqualiflea
diimpiegati,
la
retribuzione corrisposta agli impiegati, gli
estremi deiversagtenti
di cui alParticoloseguente,
e tutte lo indicazionimecedsarie
perdesiburare
ilpagamento
delcontributi
e lacorrèsponsione degli assegni.
Alla
denunciadeiono tinirsi
i documenticomprosanti
ildiríûò agli
assef òve
non sianogià
stati trasmessi all Isti- tuto nazionale fascista dellapresidenza
sociale daprecedenti
ddtori di lavoro.
Per
i'comp'artecipatiti
individuali la dennnein sarà fatta peruna sola volta durante Pannataagraria
oprecisamente neLmese
in cui lacompartecipazione
hainizio,
indicandosi lapaperficie.delPappezzamento
e le relative colture.Le UL nioni provinciali
deidato͕l
di lavoro e del lavoratoriag¢qIijeterminerango
di concerto il numero dellegiornate
di
lafõfo attribuihili..per unità
disuperficie
e per coltura enedaranno comunicazione alla sedeprovinciale
dell'Istitutonazionale
fascistadolla previdenza
sociale.Art. 47.
1Í datore.di.
Invoro deveprovvedere
alpagamento
dellaisomma
dovuta
percontributi,
entro iprimi cinque giorni del
mesesuccessivo
aquello
cui i contributi si riferiscono.Il
pagamento
saràeseguito
inediante versamento dellasoprma aWapposito
conto correntepostale.
Ithollettino
di Versamento nel conto correntepostale
òIrgreva-liberatoria per-il
datore di lavoro.Art. 48.
Stilla
basedelle
denuncie e dei documentiinviatigli,
I Isti-tuto nazionale fascista
della.previdenza
socialeprovvede
all'accertamento,
per ciascunlavoratore,
dell'esistenza dei re-qußfti'tier Ïa corresifonsione degli assegni
familiari, alladéterininazione <]ella
somma dovuta pertale titolo,
in rap-pórtoimÏìýýúwlifica professionale.
al numero deifigli
o per-sògh
eliipainté à
caricoed
alperiodo
dioccupa'zione,
epÑvte<Te ni'relativo 15agamento
o direttamente o per mezzodegli
enti dellaŸni
collaborazione intenda avvalersi n normadell'art.
22 del R.decreto-legge
17giugno
1937, n. 1018.bispásicioni speciali
per il commercio.Art. 49.
Per
incarico dell'Istituto nazionale fascista dellaprevi- edzá soeÏnle,
la Cassa nazionale malattie pergli
addettiniedÑimencio provvede,
in base alle iscrizioni e alle denunciepreviste dagli
articoli 13, 14 esegnenti
dello statuto appro-Vato con R. decreto 20 dicembre
1932,
n. 1705. ad nevertare lammóntare
dei contribliti dovuti dai datori di lavoro.Forme'
rimaTïelido ledisposizioni degli
articoli 1T e SIdélÏ6 statutã ecitato, il
datore di lavoro che ometta difare
le iscrizioni
e ledenuncie predette
èpunito
a normadella lettera
a) delPart.
60.Sono pure tenuti a fare alla Cassa le
iscrizioni
e lede-
nuncio stesse i datori di lavorosoggetti
al It.decretoßegge
17
giugno 193T,
n.1018.
per iprestatori d'opera,
neiriguardi
dei
quali
l'iscrizione alla Cas.sa non òobbligatoria
alsensi
del II. decreto 20
dicembre 1933,
n. 1705.Art. 50.
. La Cassa nazionale malattie per
gli
addetti al* commercio trasmetterà trimestralmenteall'Istituto
nazionale fascista ilollaprevidenza
socialegli
elenchi dei datori di lavoro tenuti Cpagamento
dei contributi conl'indienzione
dell'ammontare dei contribnii da ciascuno dovuti.L'Istituto notificherà il relativo addebito al datore di la.
OPO.
11 datore di lavoro ha
l'obbligo
dieffettuare
ilpagamento
en un
apposito
conto correntepostale
entroquindici giorni
dalla
comunienzione.
Art. 51.
Per ottenere
gli assegni gli
aventi diritto sono tenuti apresentare
all'ufficiocompartimentale
della Cassanazionale
malattio pergli
addetti alcommercio,
per iltramite del rispettivo
datore dilusovo,
i documenti di cui all'art. 31 delpresente
decreto.Essi devono inoltre denunciare allo stesso datore di lavoro le variazioni intervennte nel
proprio
stato difamiglia,
anorma dell'art. 33.
Il datore di lavoro
dere,
entrocinque giorni,
trasmettere alla Cassa i documentipresentaligli
e darecomunicazione
delle varinzionidenunciategli.
Art. 5'2.
Sulla base delle denuncie edei
doenmenti ricevuti,
laCassa
nazionale malattie per
gli
addetti al commercio determinerà mensilmente il numero el'importo degli assegni familiari
per i
dipendenti
di ciascun datore di lavoro.Le relative distinte sarannotrasmesse
dirlla
Cassapredetta
all'Istituto nazionale fascista della
previdenza sociale,
il(innie
rimetterà l'ammontaredegli assegni
mensili al datore di lusoro che ne enverò l'immediata consegnaagli aventi diritto.
Nel caso che il lavoratore eni
spetta l'assegno
non sinpiù
alledipendenze
del datore di lavoro cui vienerimesso l'importo
equesti
non sia ingrad'o
di effettnarne la con- segna, la somma relativadovrà,
a cura dello stesso datore dilavoro,
essere Testituita immediatamente all'Istituto na-zionale fascista della
presidenza sociale,
ilquale provvederà
a timetterla direttamente al lavoratore
interessato.
Art. 53.
Nelle
provincie della
Venezia Tridentina e Giulia ed inquella
di Zara, i datori di lavoro debbonodenunciare,
entro tregiorni,
allacompetente
sededell'Istituto nazionale
fa- seistadella presidenza sociale, ogni
nuovaassunzione
eogni
cessazione di
preesistente rapporto
dilavoro, indicando
per ciascun lavoratore la
qualifica
e laretribuzione assegnata
nonchèogni variazione
diretribuzione.
Le denuncie saranno fatte
sugli appositi moduli,
chesaranno
prescritti dall'Istituto nazionale fascista
dellap're-
videnzasociale,
edovranno
esserenecompagnate
daicertifl.
cati di
famiglia
dei lavoratori aventi dirittoagli RRaegni
edai documenti nocessari a comprovare tale diritto a norma dell'arb 31. a meno che i
documenti
stessi non fosserogià
stati
esibiti
allIstituto,
ßupplemento
ordinarioalla GAZZETTA
UFFICIALE n. 170 del 31luglio
3937 · AnnoXV y
Sulla base delle denuucie
e deidocumenti
dicui sopra, l'Istituto nazionale
fascista dellaprevidenza sociale
pros-Vederà alla liquidazione
ecorresponsione degli assegni
ealPaccertamento
e riscossione deicontnibuti
inconformità
degli
articoliprecedenti.
,Gli
aventidiritto agli aksegni
devono denunciaro al datore di lavoro 10Variazioni
intervenute nelproprio
stato di fa-miglia
a norma delPart. 33.Disposizioni specidi
per loa:iendo
delcrcdito
e
dolfassicurœ:ionc.
Art. GI.
Art. 59,
JI Jasoratoro
deve
fornirealPazienda
da cuidipende
undocumento
del comune diorigine
o diresidenza, compro-
vanto il suo stato di
famiglia
epresentare
ad essa tuttigli altri documenti
chegli
vengano richiesti per Paccertamento deirequisiti
per ilgodimento degli assegni
familiari.Esso deve
denunciare, inoltre,
levariazioni
avvenute nelproprio
stato difamiglia.
Lo
singolo aziende
devono tenere ladocumentazione anzi-
detta adisposizione
deR'Istituto nazionalefascista della providenza
sociale e fornire ad esso tutti i dati e leinfor-
mazioni necessarie perFespletamento dei
suoicompiti.
I
coutretti collettivi
di lavorostipulati
fra laCoigedera- zione
fascistadelle
aziendodel
credito e dell'assicurazionee la
Confederazione
fascista deilavoratori
delle aziende delcredito
edell'assicurazione potranno
determinare normespeciali
per laripartizione
dei contributi dei datori di la-voro e dei
lavgratori,
e per la loro eventualedestinazione,
fermerestando
le normegenerali
contenute nell'art. Adel
R. decreto
legge
17giugno 1947,
n. 1018.Art. 55.
Gli assegni familiari
sonocorrisposti
dall'azienda ai pro-pri dipendenti
all'attodel pagamento della retribuzione.
Art. 56.
Alla
fine diogni
trimestreogni azienda
è tenutaa denun-ciare,
entro i diecigiorni successivi, all'Istituto nazionale
fascistadella previdenza sociale
:1°
l'ammontare complessivo degli assegni corrisposti
neltrimestre
ai propri dipendenti,
a normadei
contratti col-lettivi
dilavoro;
2° il numero
complessivo
deidipendenti alla
datadel- Pultimo giorno
deltrimestre, esclusi quelli rappresentati
dalla
Federazione
nazionale deidirigenti aziende credito
edassicurazione
ecompresi quelli esonerati
dalpagamento
del
contributo.
La
denuncia
èobbligatoria anche
senegativa.
Art. 57.
Per
ogni sezione,
dicui
alPultimo commadell'art. 21, l'Istituto,
sulla base delle notifichericevute, provvede
adaddizionare gli importi degli assegni corrisposti
da tutte leaziende della categoria
e a dividere il totale così ottenuto per il numerocomplessivo
deidipendenti
di tutte leaziende della
stessacategoria,
perstabilire
laquota unitaria,
per idipendenti
dellacategoria,
del caricodegli assegni pagati.
Moltiplicando
talequota
unitaria per il numero dei di-pendenti di ogni azienda
dellacategoria,
l'Istituto tissa ilcar.ico spettante
per tutte le aziende di ciasóuuscategoria
e, a
seconda
che ognuna di esseabbia pagato
perassegni
dipiù
o meno dellaquota stessa,
le fa rimessa oesige
da essala rimessa della differenza.
Disposizioni penali.
Art. 60.
Selvo che i fatti non costituiscano reato
più
grave, ida-
tori di lavoro o coloro che 11rappresentano,
sonopuniti
conFammenda:
a) da lire ö0 a lire öu0 per le contravvenzioni
alle di- sposizioni
di cuiagli articoli 32, 33, 34, 37, 46, 49, 51,
53 e
56;
b)
dilire
500 per le contravvenzioni alledisposizioni
dicui
all'art.
52.Ogni lavoratore,
per le infrazionialle disposizioni di cui agli
articoli S comma 2,3û, ,45
comma2,
51comma2,
53 com- ma4,
50 comma2,
èpunito
con l'ammendada
lire 20 aliro 100.
Disposizioni
transitoric efinali.
Art. 61.
Per i
primí
tre mesi diapplicazione del
R.decretodegge
17
giugno 1937,
n.1048,
il documentoprevisto dagli arti-
coli
31, 45, 51,
53delle presenti
norme, percomprovare
la situazione difamiglia degli
aventi dirittoagli assegni fami- liari, può
essereredatto su modulidiversi
daquello prescritto
dall'art. 31 delle norme
stesse,
e resterannovalidi quelli già esibiti
ai sensi dell'art. 13 del R.decreto-legge
21 ago- sto lu:,G. u.1032, convertito
nellalegge
18gennaio 1937,
numero 101.
Art. 62.
Il
presente
decreto entra invigore contemporaneamente
all'entrata in.
sigore
del R. decretolegge
17giugno 1937,
numero 1048.
Ordiniamo
che ilpresente
decreto, munito delsigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta
ufficiale
delleleggi
edei
decreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
I)ato a Sant'Anna di
Valdieri,
addì 21luglio 1937-AnnoXV VITTORIO EMANUELE.
Art. 58. MUSSOUN1 - L.wrisi - Sotatz - D1 REwEL
Le
aziende
non possonocompiere operazioni
di congua, o - Rossos1 - Bess1.fra le
eccedenze
e ledeficienze
deiversamenti
da effettuare . . .alPIstituto
percontributi propri
o percontributi dei la
< it'ra
arrasir
ed to u, addi 31 luglio 19a - Anno XVVOratOr1•
Atti del Governo,registro
387,foglio
182. - MANCINLMUGNozzA GIUSEPPE, direttore S.tNTI RAFFAEls,