• Non ci sono risultati.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE"

Copied!
68
0
0

Testo completo

(1)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE

GESTIONE PER L’EROGAZIONE DELLE PENSIONI, ASSEGNI ED INDENNITA’ AGLI INVALIDI CIVILI

ART. 130 DEL D.L.VO 31/3/1998, N. 112

RENDICONTO ANNO 2004

25

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 951 di 1263

(2)

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto a decorrere dal 3 settembre 1998, il trasferimento ad un apposito fondo di gestione presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di che trattasi provvede lo Stato, con appositi apporti che vengono fatti transitare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di

bilancio della Gestione per l'erogazione delle pensioni ed indennità agli

invalidi civili si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata,

l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i

corrispondenti dati previsti in sede di aggiornamento del preventivo

2004, nonchè con quelli riferiti al consuntivo 2003.

(3)

(in milioni di euro)

CONSUNTIVO

PREVENTIVO 2004 CONSUNTIVO

2003 1^ NOTA AGGIORNATO 2004

VARIAZIONE ENTRATE:

- Poste correttive e compensa- tive di spese correnti

299

191 191

256

- Trasferimento da Gias

11.896

12.559

12.430

12.407

- Prelievo da fondi di accanto- namento

5

-

-

5 - Var.ni patrimoniali straordi-

narie 9

-

-

6

TOTALE

12.209

10.750

12.621

12.674 USCITE:

- Spese per prestazioni istitu- zionali

11.831

12.431

12.264

12.305

- Oneri finanziari

109

107

113 106

- Uscite non classificabili in altre voci

2

2

2

1

- Spese di amministrazione

208 200

209 221

- Oneri tributari

3

3

3

4 - Var.ni patrimoniali straordi-

narie

5

-

-

5 - Assegnazione al F.do svalu-

tazione crediti per prestazio- ni da recuperare

51

7

30

32

TOTALE

12.209

12.750

12.621

12.674

(...) importo inferiore al mlione

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 953 di 1263

(4)

CONTO ECONOMICO

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI - Determinate in 256 mln., riguardano recuperi e reintroiti di prestazioni indebite erogate:

- agli invalidi civili (241 mln.) - ai ciechi civili (14 mln.) - ai sordomuti (1 mln.).

TRASFERIMENTO DA GIAS – Si riferisce per 12.407 mln., al trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali del contributo dello Stato necessario alla integrale copertura degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI – Determinato in 5 mln, si riferisce al prelievo dal Fondo Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per la copertura delle variazioni patrimoniali straordinarie verificatasi nei residui attivi a seguito della accertata insussistenza e di irrecuperabilità dei relativi crediti.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 6 mln. si riferiscono alla eliminazione di residui passivi:

♦ Per prestazioni:

- agli invalidi civili (1 mln.) - ai ciechi civili (919 mgl.) - ai sordomuti (122 mgl.).

♦ Per indennità e assegni:

- agli invalidi civili (4 mln.) - ai ciechi civili (145 mgl.) - ai sordomuti (5 mgl.).

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Iscritte complessivamente in 12.305 mln., si riferiscono all'erogazione di:

♦ Rate di pensione per importo pari a 3.325 mln. spettanti:

- agli invalidi civili (2.955 mln.)

(5)

- ai sordomuti (46 mln.).

♦ Indennità di accompagnamento per importo pari a 8.980 mln.

spettanti:

- agli invalidi civili (8.254 mln.) - ai ciechi (614 mln.)

- ai sordomuti (112 mln.).

C’è da evidenziare che la spesa complessiva risulta incrementata di circa 300 mln per effetto di pagamenti per pignoramenti conseguenti a giudizi promossi contro l’Istituto in materia.

Al riguardo si segnala che il contenzioso per l'invalidità civile è aumentato nel corso del 2004, presentando un incremento del 10,9% rispetto alle giacenze di giudizi pendenti alla fine del 2003.

Peraltro, nella tabella che segue si fornisce l’andamento della spesa per prestazioni (pensioni + indennità) a carico della gestione dal 2001 al 2004

anni Spesa per invalidi civili, al netto maggiorazione mln

al mese

incremento % di rispetto all'anno precedente

2001 9.215.520.456

2002 10.911.516.151 18,40%

2003 11.830.407.276 8,42%

2004 12.305.422.594 4,02%

Dalla tabella è agevole verificare che la dinamica della spesa nel complesso si va riducendo. Infatti, l’accelerazione verificatasi nel 2002 e 2003 a seguito dello smaltimento della gran parte dell’arretrato esistente - conseguente alla progressiva operatività delle convenzioni che alcune Regioni hanno stipulato con l’INPS per la fase concessiva - si è notevolmente contenuta.

Infatti le giacenze si sono ridotte rispetto al 31.12.2003 del 29,3% per le prime liquidazioni e del 28,7% per le ricostituzioni.

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 955 di 1263

(6)

Le regioni che presentano le maggiori giacenze (Campania, Lazio e Sicilia) sono quelle che si trovano ad operare in contesti territoriali particolarmente coinvolti nella trattazione di tali prestazioni, in gran parte a causa della specifica situazione socio economica. Malgrado questo, hanno conseguito un indice di deflusso quasi sempre superiore alla media nazionale per le specifiche prestazioni, facendo registrare sensibili miglioramenti delle giacenze stesse.

Nella tabella che segue sono indicati i trattamenti di pensione e di indennità di accompagnamento in essere al 31 dicembre 2003 e 2004, derivanti da una rilevazione condotta sull'archivio delle pensioni all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento:

NUMERO, IMPORTO ANNUO E MEDIO DELLE PENSIONI E DEI RELATIVI ASSEGNI DI ACCOMPAGNAMENTO IN CORSO DI PAGAMENTO ACCERTATI ALLA FINE DEGLI ANNI 2003 E 2004

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DELL’ANNO

ANNI CATEGORIA NUMERO IMPORTO ANNUO

COMPLESSIVO

IMPORTO ANNUO MEDIO

2003

INVALIDI CVILI CIECHI CIVILI SORDOMUTI

1.655.516 117.891 41.288

7.732.264.955,13 760.424.758,59 151.731.716,22

4.670,61 6.450,24 3.674,96

2004

INVALIDI CVILI CIECHI CIVILI SORDOMUTI

1.823.183 121.983 41.524

8.532.708.602,30 829.737.331,18 153.126.569,48

4.680,12 6.802,07 3.687,66

ONERI FINANZIARI - Ammontano a 106 mln. e rappresentano gli interessi passivi su prestazioni arretrate spettanti:

- agli invalidi civili (101 mln.)

- ai ciechi civili (4 mln.)

(7)

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano a 1 mln., e rappresentano gli importi corrisposti per rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate erogate:

- agli invalidi civili (1 mln.) - ai ciechi civili (56 mgl.) - ai sordomuti (13 mgl.).

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state determinate in 221 mln.

e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto di pertinenza della Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti attribuita in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità". Nella pagina seguente si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 5 mln., si riferiscono all’eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza dei crediti per prestazioni da recuperare.

ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Iscritto per 32 mln., rappresenta la quota di assegnazione dell'anno per l'adeguamento del Fondo svalutazione alla presunta inesigibilità (40%) dei crediti per prestazioni da recuperare esistenti al 31/12/2004.

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 957 di 1263

(8)

SPESE DI AMMINISTRAZIONE (in milioni di euro)

AGGREGATI CONSUNTIVO

2003 CONSUNTIVO

2004 Spese per il personale

Spese per servizi affidati ad altri enti:

- Amministrazione Postale e Banche

- Banche e Uffici C/c postali Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Illuminaz., forza motrice, riscald., condizionamento, conduzione, pulizia, vigilanza fitto locali, manutenzione e adattamento stabili strumentali

Spese legali

Spese per servizi informatici e amm.to apparecchiature informatiche

Altre spese

79

20 7 5

12 89

1 30

77

22 8 5

12 76

1 44

TOTALE 243 245

meno Recuperi

meno Residui insussist. Passivi

18 17

21 3

TOTALE 208 221

(9)

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione esistenti al 1° gennaio e al 31 dicembre, sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue.

(in milioni di euro)

CONSISTENZA CONSISTENZA

AL AL VARIAZIONI

1°.1.2004 31.12.2004

ATTIVITA'

- Credito verso Gias

-

123 123

- Credito per prestazioni

da recuperare 229 295 66

TOTALE

229

418 189

PASSIVITA'

- Debito verso Gias

13

- -13

- Residui passivi

124

300 175

- Fondo svalutazione crediti per prestazioni

da recuperare

92

118 27

TOTALE

229

418 189

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 959 di 1263

(10)

Con riferimento alle voci più significative dello Stato patrimoniale si osserva quanto segue.

CREDITO VERSO LA GESTIONE PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Ammonta a 123 mln., e riguarda la quota parte in termini di cassa del contributo dello Stato da trasferire alla presente Gestione per la materiale erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili di cui al citato art. 130 del Decreto L.vo 31/3/1998 n. 112.

Detto importo rappresenta la somma algebrica delle attività e passività non liquide della gestione al 31/12/2004.

CREDITO PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Ammonta a 295 mln., e si riferisce alle somme rimaste da recuperare a seguito dell’accertamento dell’indebita percezione delle prestazioni.

RESIDUI PASSIVI - Ammontano complessivamente a 300 mln., e rappresentano il debito per prestazioni istituzionali per:

♦ Rate di pensione per importo pari a 109 mln. : - verso gli invalidi civili (93 mln.)

- verso i ciechi civili (15 mln.) - verso i sordomuti (1 mln.).

♦ Indennità di accompagnamento e assegni pari a 191 mln. : - verso gli invalidi civili (163 mln.)

- verso i ciechi civili (26 mln.) - verso i sordomuti (2 mln.).

♦ Debito verso lo Stato per il trasferimento delle economie derivanti

dalla riduzione dell’indennità di accompagnamento e dell’indennità

speciale per i ciechi civili che usufruiscono del servizio di

accompagnamento da parte degli obiettori di coscienza e dei volontari

del servizio civile nazionale (75 mgl.).

(11)

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Ammonta a 118 mln., rappresenta la presunta inesigibilità dei relativi crediti della Gestione.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA

CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 961 di 1263

(12)

RENDICONTO

(13)

A T T I V I T A' VARIAZIONI AL 1°.1.2004 AL 31.12.2004

1 CREDITO VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI PER IL TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO A COPERTURA DEGLI

ONERI... - 122.571.929 122.571.929

2 CREDITO PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE 228.904.085 295.512.201 66.608.117 - Invalidi civili... 219.595.273 281.394.059 61.798.785 - Ciechi civili... 8.240.883 12.909.319 4.668.436 - Sordomuti... 1.067.929 1.208.824 140.895

TOTALE DELLE ATTIVITA'...……… 228.904.085 418.084.130 189.180.045 SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ANNO 2004

CONSISTENZA

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 963 di 1263

(14)

P A S S I V I T A' VARIAZIONI AL 1°.1.2004 AL 31.12.2004

1 DEBITO PER ANTICIPAZIONI RICEVUTE DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI

SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI... 13.028.844 - -13.028.844

2 RESIDUI PASSIVI: 124.313.606 299.879.250 175.565.643

Debito per prestazioni istituzionali:

- Rate di Pensione: 36.565.167 108.739.876 72.174.709 - verso gli invalidi civili... 32.661.404 93.287.334 60.625.930 - verso i ciechi civili... 3.401.702 14.343.672 10.941.970 - verso i sordomuti... 502.062 1.108.871 606.809

- Indennita' di accompagnamento e assegni: 87.708.914 191.063.948 103.355.034 - verso gli invalidi civili……… 80.536.023 162.652.058 82.116.035 - verso i ciechi civili……… 6.013.475 25.885.094 19.871.619 - verso i sordomuti……… 1.159.416 2.526.796 1.367.380

Debiti per trasferimenti passivi:

Debito verso lo Stato per il trasferimento delle economie derivanti dalla riduzione dell'indennità di accompagna- mento e della indennità speciale per i ciechi che usufrui- scono del servizio di accompagnamento da parte degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile

nazionale... 39.525 75.426 35.901

3 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA

RECUPERARE……… 91.561.634 118.204.880 26.643.246

TOTALE DELLE PASSIVITA'... 228.904.085 418.084.130 189.180.045

IL PRESIDENTE I SINDACI GIAN PAOLO SASSI

GIULIANO CAZZOLA -

LUDOVICO ANSELMI - DANIELA CARLA' - CARLO CONTE MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

CONSISTENZA

(15)

PREVENTIVO 2004 CONSUNTIVO

E N T R A T E 1^ NOTA DI AGGIORNATO 2004

VARIAZIONE

1 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE

CORRENTI: 191.576.411 191.576.411 256.295.060

Recuperi di prestazioni:

- Invalidi civili... 176.881.674 176.881.674 240.621.698 - Ciechi civili... 13.561.155 13.561.155 14.087.271 - Sordomuti... 1.133.582 1.133.582 1.586.090

A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE... 191.576.411 191.576.411 256.295.060

2 TRASFERIMENTO DA GIAS:

- Trasferimento del contributo dello Stato per il finanziamento delle prestazioni agli invalidi civili,

sordomuti civili e ciechi civili... 12.558.792.223 12.429.971.041 12.407.591.016

3 PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI:

- Prelievo da fondo svalutazione crediti per prestazioni

da recuperare... - - 4.924.661

4 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

Insussistenza passiva - - 5.644.786

- Eliminazione residui passivi per prestazioni: - - 1.041.394

- agli invalidi civili... - - 919.458 - ai ciechi civili... - - 121.937 - ai sordomuti... - - - - Eliminazione residui passivi per indennità e assegni: - - 4.603.392 - agli invalidi civili... - - 4.453.936 - ai ciechi civili... - - 144.579 - ai sordomuti... - - 4.877

B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE... 12.558.792.223 12.429.971.041 12.418.160.463

TOTALE (A+B)... 12.750.368.634 12.621.547.452 12.674.455.523 GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI

ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2004

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 965 di 1263

(16)

PREVENTIVO 2004 CONSUNTIVO

U S C I T E 1^ NOTA DI AGGIORNATO 2004

VARIAZIONE

1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 12.431.211.319 12.263.904.839 12.305.422.594 - Rate di Pensione a favore di: 3.713.238.290 3.689.845.396 3.325.112.546 - Invalidi civili (All. 1)... 3.333.472.087 3.307.916.081 2.955.181.918 - Ciechi civili (All. 2)...……… 330.608.186 332.926.153 324.139.030 - Sordomuti (All. 3)...……… 49.158.017 49.003.162 45.791.598 - Indennita' e assegni a favore di: 8.717.973.029 8.574.059.443 8.980.310.048 - Invalidi civili……… 7.998.869.922 7.863.246.228 8.254.255.360 - Ciechi civili ...……… 599.746.201 594.993.077 614.208.876 - Sordomuti ...……… 119.356.906 115.820.138 111.845.812

2 TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DELL'INDENNITA' SPECIALE PER I CIECHI CIVILI CHE USUFRUI- SCONO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA E DEI VOLONTARI DEL SERVI-

ZIO CIVILE NAZIONALE ART.40, COMMA 5, L.289/2002 ……… - 39.525 75.426

3 ONERI FINANZIARI 106.950.000 112.881.633 105.488.645

- Interessi passivi su prestazioni arretrate:

- Invalidi civili... 103.000.000 108.646.880 101.395.870 - Ciechi civili... 3.500.000 3.765.630 3.529.049 - Sordomuti... 450.000 469.123 563.725 4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.380.195 2.326.016 1.282.778 - Rivalutazione monetaria dii prestazioni arretrate: 2.380.195 2.326.016 1.282.778 - Invalidi civili... 2.298.234 2.235.471 1.213.158 - Ciechi civili... 57.688 48.803 56.450 - Sordomuti... 24.273 41.742 13.169

A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE... 12.540.541.514 12.379.112.488 12.412.269.442

5 SPESE DI AMMINISTRAZIONE...………... 200.079.591 209.341.616 221.378.675 6 ONERI TRIBUTARI...………... 2.969.638 3.449.339 4.314.838 7 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

Insussistenze attive

- eliminazione residui attivi per prestazioni da recuperare... - - 4.924.661

8 ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER

PRESTAZIONI DA RECUPERARE……….. 6.777.891 29.604.484 31.567.907

B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE.……….... 209.827.120 242.434.964 262.186.081

TOTALE (A+B)... 12.750.368.634 12.621.547.452 12.674.455.523

(17)

ALLEGATI

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 967 di 1263

(18)

ALLEGATO 1

CONSUNTIVO 2004 Categoria: INVALIDI CIVILI

SOMME DA AGGIORNATO 1^ NOTA DI VARIAZ. IMPEGNARE

Descrizione

- Rate di pensione ... 3.354.831.014 3.379.445.527 2.998.644.623 - Meno importi a carico della Gestione degli interventi assistenziali

e di sostegno alle gestioni previdenziali:

maggiorazioni in favore di soggetti disagiati art. 38 n.448/2001 46.914.933 45.973.440 43.462.705

RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE 3.307.916.081 3.333.472.087 2.955.181.918

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Rate di Pensione

PREVENTIVO 2004

(19)

ALLEGATO 2

CONSUNTIVO 2004 Categoria: CIECHI CIVILI

SOMME DA AGGIORNATO 1^ NOTA DI VARIAZ. IMPEGNARE

Descrizione

- Rate di pensione ... 340.296.924 337.297.320 330.590.145 - Meno importi a carico della Gestione degli interventi assistenziali

e di sostegno alle gestioni previdenziali:

maggiorazioni in favore di soggetti disagiati art. 38 n.448/2001 7.370.771 6.689.134 6.451.115

RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE 332.926.153 330.608.186 324.139.030 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Rate di Pensione

PREVENTIVO 2004

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 969 di 1263

(20)

ALLEGATO 3

CONSUNTIVO 2004 Categoria: SORDOMUTI

SOMME DA AGGIORNATO 1^ NOTA DI VARIAZ. IMPEGNARE

Descrizione

- Rate di pensione... 50.532.601 50.358.230 46.809.281 - Meno importi a carico della Gestione degli interventi assistenziali

e di sostegno alle gestioni previdenziali:

maggiorazioni in favore di soggetti disagiati art. 38 n.448/2001 1.529.439 1.200.213 1.017.683

RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE 49.003.162 45.791.59849.158.017 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Rate di Pensione

PREVENTIVO 2004

(21)

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 971 di 1263

(22)

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Dispone all’articolo 130 il trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili.

A norma del comma 1 dell’articolo 130 il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 3 settembre 1998.

E’ inoltre previsto che, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse e all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al 3 settembre 1998.

L’articolo 130 stabilisce che avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Il pagamento degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili viene effettuato con le procedure in atto per la generalità delle pensioni, ha periodicità mensile ed è unificato per i titolari di altre prestazioni erogate dell'INPS.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di Finanza Pubblica per la Stabilizzazione e lo Sviluppo).

La Gestione è stata interessata nel 1999 dall'art. 67, comma 3, della legge n.

448/98, che ha inoltre disposto un incremento delle pensioni sociali ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, titolari dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

(23)

Legge 23 dicembre 2000 n.388 (finanziaria 2001)

Nel corso dell’anno 2001 hanno trovato applicazione le seguenti disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001):

- L'art. 70 che ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2001, gli aumenti di seguito riportati:

Comma 5:

Per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, è concessa una maggiorazione di lire 25.000 mensili per coloro che hanno un'età inferiore ai 75 anni e di lire 40.000 mensili per coloro che hanno un'età pari o superiore a 75 anni.

Comma 6:

Concessione di una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni;

La stessa maggiorazione e’ stata concessa anche agli invalidi civili minori di anni diciotto titolari di indennita’ mensile di frequenza.

- l’art 80 comma 8che ha stabilito che è riservata alle Regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS, fino ad ora titolare della sola potestà erogatoria, in seguito alla stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto.

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)

Nel corso del 2002 ha avuto applicazione l’art. 38 della legge in oggetto relativo all’incremento delle maggiorazioni delle pensioni in favore di soggetti disagiati fino a 515 euro. Infatti, il comma 4 dell’articolo in parola estende i benefici incrementativi di cui al comma 1, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, secondo le modalità di cui al comma 5 dello medesimo articolo.

Legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003)

Nel corso del 2003 la gestione è stato interessata dall’applicazione dell’art. 40 relativo all’utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili che si riporta di seguito.

“Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 973 di 1263

(24)

essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.

Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.

La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.

Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.”

Nelle tabelle che seguono è riportata :

- La sintesi della normativa inerente le provvidenze economiche;

- I codici di fascia che identificano le prestazioni erogate nella pensione;

- L’evoluzione storica degli importi mensili di ciascuna prestazione ed i relativi requisiti reddituali necessari ai fini del diritto alla prestazione stessa.

(25)

SINTESI DELLA NORMATIVA INERENTE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Requisiti generali: CITTADINANZA ITALIANA

RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE

1. Invalidi civili

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

Normativa:

Art. 13 L. 118/71

Art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33 Art. 9 D. leg.vo 509/88

Art. 8 D. leg.vo 509/88 Art. 3 L. 29/12/90 n. 407 Art, 12 L. 30/12/71 n. 412

Requisiti:

- riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;

- possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;

- incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L’incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all’iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del requisito;

- incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1°

gennaio 1991 l’incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età l’assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell’INPS.

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 975 di 1263

(26)

INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA

Normativa:

Legge 11/10/90 n. 289 Legge 30/12/91 n. 412

Requisiti:

- Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie ”difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.

- E’ requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

- Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

- L’assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell’assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola.

PENSIONE DI INABILITA’

Normativa:

Art. 12 L. 118/71

Art. 14 septies L. 29/12/80 n. 33 Art. 8 D. Leg.vo 509/88

Art. 3 L. 29/12/90 n. 407 Art. 13 L. 30/12/1991 n. 412

Requisiti:

- spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;

- età compresa fra i 18 e i 65 anni;

- non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge.

(27)

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).

La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasforma in assegno sociale a carico dell’INPS.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Normativa:

Legge 11/2/80 n. 18 Legge 26/7/84 n. 392 Legge 21/11/88 n. 508 Legge 11/10/90 n. 289 Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:

- Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;

- L’indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;

- Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;

- Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

- La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 977 di 1263

(28)

2. Sordomuti PENSIONE

Normativa:

Legge 26/5/70 n. 381 art. 1

Legge 29/2/80 n. 33 – art. 14 septies D. l.vo 23/11/88 n. 509 – art 8

Legge 29/12/90 n. 407 art 12 Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

D.M.le Sanità 5/2/92 pubbl. G.U. 26/2/92 S. ord. N. 43

Requisiti:

- Spetta ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con reddito individuale inferiore ai limiti previsti per legge.

- La legge 407/90 aveva previsto l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 41/91, art. 12.

- La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare si trasforma in assegno sociale a carico dell’INPS.

- Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE

Normativa:

Legge 21/11/88 n. 508 art. 4 Decr. Min. Sanità 5/2/92

Requisiti:

- Spetta al solo titolo della minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito.

Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell’ipoacusia ai fini della concessione dell’indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

I beneficiari dell’indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del

(29)

Ciechi civili

PENSIONE AI CIECHI ASSOLUTI

Normativa

Legge 27/5/70 n. 382

Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies Legge 29/12/90 n. 407 art. 3

Legge 30/12/91 n. 412 art. 12 Legge 21/11/88 n. 508 art. 5

Requisiti:

- Spetta ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.

- Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.

- Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall’indennità di accompagnamento.

- La prestazione è concessa allorquando il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12.

PENSIONE AI CIECHI CIVILI PARZIALI

Normativa:

Legge 27/5/70 n. 382

Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies Legge 21/11/88 n. 508 art. 5

Legge 29/12/90 n. 407 art. 3 Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

Requisiti:

- Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 979 di 1263

(30)

di età (anche al minore che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro) Detta incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91 art. 12.

ASSEGNO MENSILE A VITA “DECIMISTI Normativa:

Legge 27/5/70 n. 382 art. 6

Requisiti:

- L’assegno è stato abrogato.

- Spetta ad esaurimento ai ciechi aventi residuo visivo superiore ad 1/20 e non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore a limiti stabiliti per legge.

Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l’incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità.

INDENNITA’ SPECIALE PER CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI

Normativa:

Legge 21/11/88 n. 508 Legge 11/10/90 n. 289

Requisiti:

- Spetta ai ciechi parziali ventesimisti al solo titolo della minorazione, non collegata a limiti di reddito e ad età.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Normativa:

Legge 28/3/68 n. 406 Legge 27/5/70 n. 382 Legge 22/12/79 n. 682

(31)

Legge 21/11/88 n. 508 Legge 11/10/90 n. 289 Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:

- Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età.

- E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro.

- Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

- La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l’indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91.

- La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall’articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l’applicazione dell’indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell’anno precedente.

- La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 981 di 1263

(32)

CODICI DI FASCIA CHE IDENTIFICANO LE PRESTAZIONI EROGATE NELLA PENSIONE

CATEGORIA 1 - CIECHI CIVILI CODICE FASCIA DESCRIZIONE

05 ciechi assoluti pluriminorati minori anni 18, con sola indennità maggiorata del 45% (legge 11/10/1990 n. 289) - fascia estinta

06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione 07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione 08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione

09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale

10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità 11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità

12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale

13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale

14 ciechi parziali, con solo assegno a vita

15 Ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento

16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale

17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale – fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 12 - 13

18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento

19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 10 - 11 - 15

(33)

CATEGORIA 2 - SORDOMUTI CODICE FASCIA DESCRIZIONE

20 Sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione

21 Sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di Comunicazione

22 Sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione

23 Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione

24 Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 20 - 21 - 22 - 25

25 Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione

26 Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 983 di 1263

(34)

CATEGORIA 3 - INVALIDI CIVILI CODICE FASCIA DESCRIZIONE

30 Invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 31 Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione

32 Invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione

33 Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con indennità di accompagnamento

34 Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 35 Invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno

36 Invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

37 Invalidi parziali, minori, con solo assegno - fascia estinta 38 Invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati

gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 33 – 41

39 Invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione

40 Invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

41 Invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento 42 Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente,

ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento

43 Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione

44 Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento

45 Invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n.

346/89)

47 Invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (Legge 11/10/1990 n. 289)

(35)

48 Invalidi parziali, privi di perequazione automatica sin tanto che il limite di reddito personale non risulterà pari o inferiore a quello stabilito per legge (Legge 30/12/1991 n. 412)

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 985 di 1263

(36)

EVOLUZIONE STORICA DEGLI IMPORTI MENSILI DI CIASCUNA PRESTAZIONE E RELATIVI REQUISITI REDDITUALI NECESSARI AI FINI

DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE STESSA

1 – LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI E AI SORDOMUTI

Decorrenza Mutilati e invalidi civili parziali

Mutilati e invalidi civili totali

Sordomuti

01.07.80 01.01.81 01.01.82 01.01.83 01.01.84 01.02.85 01.01.86 01.05.86 01.01.87 01.01.88 01.01.89 01.01.90 01.01.91 01.01.92 01.01.93 01.01.94 01.01.95 01.01.96 01.01.97

2.500.000 2.927.500 2.927.500 2.927.500 2.927.500 2.927.500 2.927.500 3.190.975 3.411.150 3.602.175 3.789.490 4.035.430 4.313.875 4.246.200 4.338.600 4.503.500 4.641.000 4.891.900 5.083.000

5.200.000 6.089.200 7.246.150 8.412.780 9.742.000 10.930.525 11.914.270 11.914.270 12.736.355 13.449.590 14.148.970 15.067.240 16.106.880 17.374.490 18.446.495 19.136.395 20.026.235 21.103.645 22.310.775

5.200.000 6.089.200 7.246.150 8.412.780 9.742.000 10.930.525 11.914.270 11.914.270 12.736.355 13.449.590 14.148.970 15.067.240 16.106.880 17.374.490 18.446.495 19.136.395 20.026.235 21.103.645 22.310.775

I limiti reddituali per gli anni dal 1998 in poi sono riportati nelle tabelle che seguono.

A partire dall’anno 2002 i valori sono espressi in euro.

(37)

1 – CIECHI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE

Fascia TIPOLOGIA

06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione 08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione

importo mensile Decorrenza Limite di reddito annuo

personale 01.01.98

01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69

388.460 395.450 401.780 412.230 218,65 223,90 229,50 233,87

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE

Fascia TIPOLOGIA

07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione importo mensile Decorrenza Limite di reddito annuo

personale 01.01.98

01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69

420.080 427.640 434.480 445.780 236,45 242,13 248,19 252,91

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 987 di 1263

(38)

3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ SPECIALE Fascia TIPOLOGIA

09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale importo mensile

Decorrenza 01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

Erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione

90.915 92.360 93.740 94.780 111,42 113,91 157,69 161,30

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Fascia TIPOLOGIA

10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità importo mensile

Indennità di accompagnament o (*)

Decorrenza Limite di reddito annuo personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69

420.080 427.640 434.480 445.780 236,45 242,13 248,19 252,91

1.093.100 1.124.690 1.155.620 1.179.660 619,85 633,68 649,15 669,21 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

(39)

5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia TIPOLOGIA

11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità importo mensile

Indennità di accompagnament o (*)

Decorrenza Limite di reddito annuo personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69

388.460 395.450 401.780 412.230 218,65 223,90 229,50 233,87

1.093.100 1.124.690 1.155.620 1.179.660 619,85 633,68 649,15 669,21 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 989 di 1263

(40)

6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITA’ SPECIALE Fascia TIPOLOGIA

12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale 13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale

16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale

17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale

importo mensile Indennità speciale Decorrenza Limite di reddito annuo

personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69

388.460 395.450 401.780 412.230 218,65 223,90 229,50 233,87

90.915 92.360 93.740 94.780 111,42 113,91 157,69 161,30 (*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi

(41)

7 – CIECHI CIVILI CON SOLO ASSEGNO A VITA

Fascia TIPOLOGIA

14 ciechi parziali, con solo assegno a vita

importo mensile Decorrenza Limite di reddito annuo

personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

10.983.760 11.159.500 11.338.050 11.576.150 6.151,97 6.299,62 6.457,12 6.605,64

288.240 293.430 298.120 305.870 162,24 166,14 170,30 173,54

8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia TIPOLOGIA

15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento

18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento (*)

19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento

importo mensile Decorrenza

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

Erogate indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione

1.093.100 1.124.690 1.155.620 1.179.660 619,85 633,68 649,15 669,21

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 991 di 1263

(42)

(*) L'art. 5, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha previsto l'erogazione, a favore dei ciechi civili assoluti minori di anni 18, della indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

2 – SORDOMUTI

1 – SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE Fascia TIPOLOGIA

20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione

21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed

indennità di comunicazione

importo mensile Indennità di comunicazione Decorrenza Limite di reddito annuo

personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69

388.460 395.450 401.780 412.230 218,65 223,90 229,50 233,87

318.660 324.440 329.940 334.100 174,35 217,66 220,18 223,38 (*) Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi

(43)

2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE

Fascia TIPOLOGIA

23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione 24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di

comunicazione

25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione importo mensile

Decorrenza

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

Erogate indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione

318.660 324.440 329.940 334.100 174,35 217,66 220,18 223,38

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 993 di 1263

(44)

3 – SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE Fascia TIPOLOGIA

26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione

importo mensile Decorrenza Limite di reddito annuo

personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69

388.460 395.450 401.780 412.230 218,65 223,90 229,50 233,87

(45)

3 – INVALIDI CIVILI

1– INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE Fascia TIPOLOGIA

30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione

32 invalidi totali, non ricoverati, con altri redditi, con sola pensione 39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione 43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione

importo mensile Decorrenza Limite di reddito annuo

personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69

388.460 395.450 401.780 412.230 218,65 223,90 229,50 233,87

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 995 di 1263

(46)

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA (*)

Fascia TIPOLOGIA

34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno

36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

importo mensile Decorrenza Limite di reddito annuo

personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

5.169.450 6.562.400 6901.700 7.081.100 3.755,83 3.846,05 3.942,25 4.017,26

388.460 395.450 401.780 412.230 218,65 223,90 229,50 233,87

(*) Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'Interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS. Per i titolari delle prestazioni di cui sopra, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti sopra stabiliti, non opera, finchè permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni (art. 12, commi 3 e 4, L. 30 dicembre 1991, n. 412).

(47)

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Fascia TIPOLOGIA

33 invali totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento

importo mensile Indennità di accompagnament o (*)

Decorrenza

Limite di reddito annuo personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

22.846.235 23.211.775 23.583.165 24.078.410 12.796,09 13.103,20 13.430,78 13.739,69

388.460 395.450 401.780 412.230 218,65 223,90 229,50 233,87

783.190 795.970 808.130 817.330 426,09 431,19 436,77 443,83

(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 997 di 1263

(48)

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (*)

Fascia TIPOLOGIA

38 invalidi totali, maggiori di anni 18 non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento

41 invalidi totali non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento

42 invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento

44 invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento

45 invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)

Indennità di accompagnamento decorrenza

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

Erogate indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione

783.190 795.970 808.130 817.330 426,09 431,19 436,77 443,83

(*)

L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai grandi invalidi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.

(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

(49)

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA

Fascia TIPOLOGIA

47 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)

importo mensile Limite di reddito annuo

personale

01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

5.169.450 6.562.400 6.901.700 7.081.100 3.755,83 3.845,97 3.942,12 4.017,26

388.460 395.450 401.780 412.230 218,65 223,90 229,50 233,87

Rendiconti Generali - anno 2004 Tomo II Pagina 999 di 1263

Riferimenti

Documenti correlati

PRELIEVI DA FONDI E RISERVE TECNICHE – L’importo di 776 mgl si riferisce al prelievo dal fondo di riserva pensioni da liquidare della gestione giocatori di calcio (315 mgl) ed

6 - Numero e importo, con indicazione dell’età media alla decorrenza e degli anni di anzianità contributiva, delle nuove pensioni liquidate nel 2008 ripartite per

33/2013, i soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi

(50) In ordine al rilascio della qualificazione di “contraente generale”, se il DURC è richiesto direttamente dall’impresa può essere utilizzata la tipologia

1021 CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER DIPENDENTI - PREVIASS 1022 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO 1023 FONDO

Il decreto interministeriale 14 marzo 2001, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.565 del 1996, come sostituito dall’articolo 58, comma 1,

PER L' INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA RISTRETTA (ex artt. 50/2016) per l'affidamento e l'esecuzione dell'ACCORDO QUADRO, ex

Tutto ciò premesso, si precisa che l’acquisto in blocco da parte dei conduttori si profila sia nel caso di accollo delle unità immobiliari non optate – da considerarsi operante