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ACCREDITAMENTO CENTRO DI FORMAZIONE

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Academic year: 2022

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ACCREDITAMENTO CENTRO DI FORMAZIONE

INDICE 1. PREMESSA

2. C.D.F. – CENTRO DI FORMAZIONE

3. REGOLAMENTO PER LA STRUTTURA IN MATERIA DI FORMAZIONE 4. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

5. FASE DI ACCREDITAMENTO 6. COMMISSIONE DI CONTROLLO

7. REVOCA ACCREDITAMENTO E CLAUSULA DI SALVAGUARDIA

8. QUOTA DI ACCREDITAMENTO

9. QUOTE AGGIUNTIVE RICONISCEMENTO CORSO 10.VOLTURA DI ACCREDITAMENTO

11. RINUNCIA ALL’ACCREDITAMENTO

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1. PREMESSA

La Confederazione Nazionale Enti Bilaterali, Formazione, Istruzione e Ricerca (C.N.E.Bi.F.I.R.), attraverso il proprio O.P.N. e le strutture Territoriali O.P.R. e O.P.P. intende strutturare una rete formativa su tutto il territorio Nazionale, che permetta di erogare anche attraverso le strutture formative accreditate, corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza alle vigenti normative.

2. C.D.F. – CENTRO DI FORMAZIONE

Il Centro di formazione dovrà attenersi al presente Regolamento.

3. REGOLAMENTO PER LA STRUTTURA IN MATERIA DI FORMAZIONE

Il presente Regolamento di Accreditamento disciplina i rapporti tra l’C.D.F. (nella persona del legale rappresentante) e C.N.E.Bi.F.I.R. al fine di concedere regolare autorizzazione ad operare come “organo” di C.N.E.Bi.F.I.R. per l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex Dlgs 81/2008 e SMI, la gestione di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche e professionalizzanti.

I progetti formativi sono rivolti:

 Ai lavoratori di ogni categoria.

 Aziende private e datori di lavoro.

4. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda di Accreditamento:

 Organismi, Enti Formativi, Associazioni, Consorzi, Albi professionali;

 Persone ed organizzazioni accreditate presso le Regioni di competenza, nonché nel campo della formazione professionalizzante e Formazione Professionale Continua dei lavoratori;

che abbiano:

1. CCIAA con evidenza della formazione in oggetto ed attivazione del relativo codice Ateco.

2. Responsabile della formazione che possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti per i docenti, ovvero:

2.1 Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nella tematica oggetto della docenza.

2.2 Laurea: triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, purché affine all’area tematica d’interesse

(vengono inclusi i corsi post-laurea, dottorato di ricerca, perfezionamento, master, etc. nel campo della salute e sicurezza sul lavoro), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- corso di formazione, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un master in comunicazione;

- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

2.3 Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. In questo caso è necessaria in aggiunta una delle seguenti condizioni:

- corso di formazione, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un master in comunicazione;

- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;

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- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

2.4 Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Le condizioni aggiuntive in questo caso sono:

- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

2.5 Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni;

2.6 Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa;

- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa;

- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro in alternativa;

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3anni;

Fondamentale risulta ora la Formazione Professionale certificata tramite percorsi didattici fatti appositamente.

Il formatore, per mantenere inalterata la sua qualifica, deve adempiere a obblighi con cadenza triennale:

frequentare corsi di aggiornamento per almeno 24 ore complessive;

effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza;

3 Tutti i soggetti che non siano stati oggetto di condanne penali e provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, Enti ed Organizzazioni che siano espressione diretta o collegati ad altre sigle sindacali o datoriali.

5. FASE DI ACCREDITAMENTO

Tutti coloro che sono interessati devono presentare istanza di accreditamento a mezzo sito www.cnebifir.it nell’apposita area riservata oppure tramite posta elettronica certificata a [email protected] compilando in ogni sua parte la modulistica di seguito elencata, timbrata e firmata dal Rappresentate Legale del soggetto richiedente:

 Convezione centro di Formzaione;

 Mod.A2_Modulo Richiesta di accreditamento;

 Mod.A3_Autocertificazione Assenza Condanne Penali (L’assenza di tali condanne dovrà essere autocertificata ad ogni rinnovo dell’iscrizione annuale);

 Mod.A4_Autocertificazione Requisiti Docenti;

 Breve presentazione in merito le esperienze e le competenze nell’ambito della formazione, il campo in cui si

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sono maturate tali esperienze e il tipo di corsi che si intende svolgere (es.: settore prevenzione incendi,ecc.);

Congiuntamente alla modulistica di richiesta accreditamento dovranno essere allegati:

 Certificato di C.C.I.A.A. o iscrizione all’albo di appartenenza;

 Visura o Copia statuto e atto costitutivo in cui vi sia esplicitata l’attività di formazione;

 Autocertificazione che il soggetto accreditando non sia espressione diretta o collegato ad altre sigle sindacali o datoriali;

La domanda di accreditamento, dopo un preliminare riscontro dei requisiti richiesti, consentirà l’inserimento del soggetto formatore richiedente nel database dedicato, andando a formare la rete dei formatori nel territorio italiano.

L’accreditamento viene concesso ad esclusivo uso del richiedente e non può essere ceduto a terzi. Lo stesso richiedente risulterà sempre unico responsabile delle attività formative, per le quali ha richiesto l’accreditamento e dell’emissione dei relativi attestati.

6. COMMISSIONE DI CONTROLLO

Presso la sede O.P.N.-C.N.E.Bi.F.I.R. viene istituita apposita commissione avente compito di effettuare controlli a campione o su situazioni dove si manifestino elementi di incongruenza sulla documentazione volti alla verifica della rispondenza rispetto a quanto presentato con qualsiasi mezzo di prova ai sensi delle vigenti normative.

Sarà obbligo di qualsiasi soggetto aderente garantire il libero accesso alla documentazione presente nel Centro di Formazione, limitatamente a quanto presentato in copia, nonché consentire ad un incaricato C.N.E.Bi.F.I.R, avente funzione ispettiva in qualità di Organo di Controllo di assistere ai propri corsi anche senza preavviso.

7. REVOCA ACCREDITAMENTO E CLAUSULA DI SALVAGUARDIA

Qualora, a seguito di eventuale controllo, dovesse emergere incongruenza e/o falsità con quanto dichiarato, il soggetto interessato verrà espulso dall’Ente senza possibilità di reintegro. Qualora i requisiti dovessero risultare viziati solo in parte, il soggetto sarà sospeso dall’accreditamento ma conserverà possibilità di reintegro al momento del risanamento di quanto accertato.

Sono comunque da intendersi cause di revoca definitiva dell’accreditamento:

a) grave negligenza e/o malafede nella realizzazione delle attività formative;

b) emissione di attestazioni false con esplicito riferimento all’autorizzazione rilasciata da C.N.E.Bi.F.I.R.

c) mancato rispetto degli obblighi legati al versamento delle quote di cui ai punti 10 e 12;

d) indisponibilità all’attività di verifica di cui al punto 6;

e) cessione a terzi dell’autorizzazione ad erogare i corsi per i quali è richiesto l’accreditamento;

f) realizzazione di attività formative da porte di soggetto/i formatore/i non coincidente/i con quello/i preventivamente comunicato/i.

In tutte le elencate fattispecie C.N.E.Bi.F.I.R. si riserva la facoltà di adire le vie legali a tutela del proprio nome.

8. QUOTE RICONISCEMENTO CORSO

Relativamente alla formazione generale e specifica dei lavoratori in materia di sicurezza, la quota da corrispondere corrisponde ad € 2,00 (due) ad attestato.

Tale quota dovrà essere versata con bonifico bancario unitamente alla richiesta di riconoscimento del corso.

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10.VOLTURA DI ACCREDITAMENTO

Non sarà possibile effettuare una voltura ad altro soggetto dell’accreditamento ottenuto.

11. RINUNCIA ALL’ACCREDITAMENTO

È possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento. Il soggetto giuridico accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati di C.N.E.Bi.F.I.R.

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