• Non ci sono risultati.

Ordinanza dell Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ordinanza dell Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

dell’Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

del 14 giugno 2002 (Stato 1° settembre 2009)

L’Ufficio federale delle comunicazioni,

visto l’articolo 31 capoversi 2 e 5 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC);

visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 4, 9 capoverso 4, 11 capoverso 3, 20a, 21 capoverso 4bis e 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione (OIT),34

ordina:

Art. 1 Esigenze fondamentali e interfacce

1 Le esigenze fondamentali applicabili ai sensi dell’articolo 7 OIT e gli impianti di telecomunicazione o categorie in questione figurano nell’allegato 1.

2 Le interfacce prescritte giusta l’articolo 3 OIT figurano nell’allegato 2.

3 Le prescrizioni relative all’ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell’alle- gato 1 dell’ordinanza dell’UFCOM del 9 dicembre 19975 sui servizi di telecomuni- cazione e gli elementi d’indirizzo.

Art. 2 Notifica degli impianti di radiocomunicazione

1 Quando una persona notifica un impianto di radiocomunicazione in applicazione dell’articolo 9 OIT, la notifica è valida per tutti gli impianti di radiocomunicazione identici, indipendentemente dell’autore della notifica.6

2 La notifica non conferisce un diritto esclusivo all’autore della stessa.7

3 Essa contiene in particolare le seguenti informazioni:

a. il nome e l’indirizzo del suo autore;

b. il nome del responsabile della conformità;

c. i dati necessari all’identificazione dell’impianto;

RU 2002 2111

1 RS 784.10

2 RS 784.101.2

3 Nuovo testo del comma giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 28 apr. 2008 (RU 2008 1907).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 9 mar. 2007 (RU 2007 1001).

5 RS 784.101.113

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 30 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7081).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 30 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7081).

(2)

d. se del caso, il numero d’identificazione dell’organismo responsabile della valutazione della conformità (art. 21 cpv. 2 OIT);

e. l’uso a cui è destinato l’impianto;

f. le prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni applicate al fine di sod- disfare le esigenze fondamentali (art. 10 cpv. 4 lett. c OIT);

g. le frequenze e/o bande di frequenza utilizzate dall’impianto;

h. la potenza di emissione irradiata o condotta;

i. la spaziatura dei canali;

j. il tipo di modulazione;

k. il protocollo di trasmissione;

l. il rapporto ciclico di emissione (duty cycle);

m. il tipo d’antenna.8

4 Se l’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) non dispone delle prescrizioni, delle norme tecniche o delle altre specificazioni applicate, l’autore della notifica è tenuto a fornirgliele temporaneamente e gratuitamente.

5 Il termine di cui all’articolo 9 capoverso 2 OIT decorre dal momento in cui l’autore della notifica ha fornito tutte le informazioni di cui ai capoversi 3 e 4.

6 La notifica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

Art. 3 Informazioni all’utente

1 Gli impianti di telecomunicazione devono essere accompagnati dalle informazioni riguardanti l’uso cui essi sono destinati.

2 Le informazioni che accompagnano gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre indicare:

a. almeno sull’imballaggio:

1. che l’impianto può essere esercitato in Svizzera,

2. il contrassegno di conformità, se del caso il numero d’identificazione e l’identificatore di categoria;

b. nelle istruzioni per l’uso, sull’imballaggio o sull’impianto, che l’esercizio di quest’ultimo è, se del caso, vietato, sottostà a restrizioni, a una concessione o a un’autorizzazione.9

2bis Il capoverso 2 lettera a numero 1 non si applica se:

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 30 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7081).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 28 apr. 2008 (RU 2008 1907).

(3)

a. l’impianto in questione fa uso di bande di frequenze armonizzate a livello internazionale e il suo esercizio non sottostà a nessuna restrizione, conces- sione o autorizzazione; tenendo conto della pratica internazionale, l’ufficio stabilisce gli impianti di radiocomunicazione che non devono essere accom- pagnati da questa informazione e ne compila un elenco;

b. l’impianto non può essere esercitato in Svizzera.10

3 Gli impianti terminali di telecomunicazione devono essere accompagnati da infor- mazioni sufficienti per permettere d’identificare le interfacce delle reti alle quali essi sono destinati ad essere collegati.

4 Le informazioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 devono essere evidenziate.

5 Esse devono essere redatte almeno nella lingua ufficiale svizzera del luogo in cui l’impianto di telecomunicazione è offerto o messo in commercio. Nei luoghi bilingui devono essere redatte in entrambe le lingue ufficiali.11

Art. 3a12 Contrassegno di conformità

È ammesso come contrassegno di conformità ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 lettera e OIT:

a. il contrassegno di conformità svizzero così come definito all’allegato 4 nu- mero 1; oppure

b.13 un contrassegno di conformità straniero così come riprodotto all’allegato 4 numero 2.

Art. 4 Numero d’identificazione

1 Per la procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (alle- gato III OIT), a condizione che le serie di prove radio essenziali siano state scelte dall’organismo, per la procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV OIT) e per la procedura della garanzia qualità totale (allegato V OIT), la rappresen- tazione grafica del numero d’identificazione dell’organo responsabile della valuta- zione della conformità è:

a. per l’Ufficio federale:

BAKOM X

b. per gli altri organismi di valutazione della conformità:

SAS-aaaa X

2 Le cifre e lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate nel capo- verso 1 hanno il seguente significato:

10 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFCOM del 28 apr. 2008 (RU 2008 1907).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 30 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7081).

12 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFCOM del 28 apr. 2008 (RU 2008 1907).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 17 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4229).

(4)

a. SAS-aaaa: numero di accreditamento attribuito dal Servizio d’accredita- mento svizzero;

b. X:

1. III per la procedura del controllo di fabbricazione interno più prove specifiche;

2. IV per la procedura del dossier tecnico di fabbricazione;

3. V per la procedura della garanzia qualità totale.

Art. 514 Identificatori di categoria

L’identificatore di categoria (art. 21 cpv. 1 lett. d OIT) è indicato come segue:

Categoria Identificatore

Impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato, sottostà a restrizioni, concessione o autoriz- zazione:

Altri impianti: Nessuno

Art. 6 Consegna di impianti di telecomunicazione

1 Gli impianti di telecomunicazione elencati nell’articolo 16 lettera a OIT possono essere ceduti solo contro ricevuta ad autorità militari, a organismi addetti alla prote- zione civile o ad altri organismi operanti in situazioni eccezionali (art. 31 cpv. 5 LTC).

2 I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:

a.15 ai titolari di una concessione per radioamatori ai sensi dell’articolo 30 dell’ordinanza del 9 marzo 200716 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione, dietro presentazione di una ricevuta e della concessione stessa;

b. ai commercianti, dietro ricevuta.

3 La ricevuta deve recare il numero, la marca e il tipo degli impianti di telecomuni- cazione ceduti, l’indirizzo e la firma della persona a cui essi sono stati ceduti, non- ché, eventualmente, il numero della concessione presentata. La ricevuta non dev’es- sere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.

4 Chiunque cede uno degli impianti di telecomunicazione elencati nei capoversi 1 e 2 deve conservare la ricevuta per due anni.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 28 apr. 2008 (RU 2008 1907).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 17 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4229).

16 RS 784.102.1

(5)

5 Chiunque cede impianti di cui all’articolo 6 capoverso 4 OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative dell’immissione in commercio, in particolare bol- letta di consegna e fattura.17

Art. 6a18 Messa in servizio ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostan- zialmente le norme tecniche applicabili (art. 20a OIT) e le prescrizioni sulla loro messa in servizio ed esercizio, sono elencati nell’allegato 3.

Art. 7 Disposizioni applicabili nel caso di modifica delle norme tecniche

1 Nel caso di modifica delle norme tecniche, e salvo disposizione contraria di quest’ultime, un impianto di telecomunicazione può ancora essere offerto e immesso in commercio secondo le norme tecniche previgenti, se è stato oggetto di una proce- dura di valutazione della conformità entro un anno dall’entrata in vigore della modi- fica.

2 Gli impianti basati sulle norme tecniche previgenti che, allo scadere del termine previsto nel capoverso 1, sono oggetto di una valutazione della conformità, possono ancora essere offerti e immessi in commercio a condizione che la domanda inoltrata corrisponda alle esigenze legali e gli impianti soddisfino le norme in vigore.

Art. 8 Disposizioni applicabili in caso d’applicazione di esigenze fondamentali supplementari

Se l’Ufficio federale decide che le esigenze fondamentali supplementari di cui all’ar- ticolo 7 capoverso 4 OIT sono applicabili, gli impianti di telecomunicazione in questione possono, salvo disposizioni contrarie, essere ancora offerti e immessi in commercio senza soddisfare le nuove esigenze fondamentali per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della decisione.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 199719 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.

Art. 9a20 Disposizione transitoria della modifica del 28 aprile 2008

Gli impianti di telecomunicazione sul cui imballaggio non è stato apposto il contras- segno di conformità, se del caso, il numero d’identificazione e l’identificatore di categoria (art. 3 cpv. 2 lett. a n. 2), possono essere ancora offerti e immessi in com- mercio fino al 30 aprile 2009.

17 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFCOM del 15 dic. 2003 (RU 2003 5193). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 9 mar. 2007 (RU 2007 1001).

18 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFCOM del 9 mar. 2007 (RU 2007 1001).

19 [RU 1998 485, 2000 1077 3017, 2001 968 2881]

20 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFCOM del 28 apr. 2008 (RU 2008 1907).

(6)

Art 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

(7)

Allegato 121 (art. 1 cpv. 1)

Esigenze fondamentali applicabili giusta l’articolo 7 capoverso 4 OIT e impianti di telecomunicazione o categorie in questione

N. Titolo del documento Impianti di telecomunicazione o categorie d’impianti in questione/

Esigenza(e) fondamentale(i) applicabile(i)

PTA 01 Ed. 2

Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di radiocomunicazione sottoposti all’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna.

Impianti di radio-

comunicazione per le vie di navigazione interna/

art. 7 cpv. 4 lett. e OIT PTA 02

Ed. 3

Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di radiocomunicazione marittimi installati su navi marittime non sottoposte alla convenzione SOLAS per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e che non sottostanno alla direttiva 96/98/EG9 del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo.

Impianti di radio-

comunicazione marittimi per navi marittime/art. 7 cpv. 4 lett. e OIT

PTA 03 Ed. 2

Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di ricerca in valanga (ARVA) che operano sulla frequenza di 457 kHz.

Impianti di ricerca in valanga/art. 7 cpv. 4 lett. e OIT

PTA 04 Ed. 2

Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS.

Impianti del sistema d’identificazione automatico (AIS)/art. 7 cpv. 4 lett. e OIT

PTA 05 Prescrizioni tecniche e amministrative per garantire l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat ai servizi d’emergenza.

Luci di localizzazione Cospas-Sarsat, Personal Location Beacon (PLB)/

art. 7 cpv. 4 lett. e OIT

21 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’UFCOM del 19 mag. 2005 (RU 2005 2219).

Aggiornato giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5139)

9 GU n. L 46 del 17.2.1997. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

(8)

Allegato 222 (art. 1 cpv. 2)

Interfacce prescritte giusta l’articolo 3 capoverso 1 OIT

23

Numero Titolo del documento Edizione

RIR0000 Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base 4

RIR0101 Comunicazione aeronautica 5

RIR0102 Navigazione aeronautica 4

RIR0103 Sorveglianza aeronautica 4

RIR0104 Sistemi d’emergenza aeronautica 1

RIR0201 Emittenti di radiodiffusione terrestre 6

RIR0203 Impianti ausiliari di radiodiffusione (ENG/OB e SAP/SAB) 7

RIR0301 Ponti radio punto a multipunto 5

RIR0302 Ponti radio punto a punto 10

RIR0501 Telefonia digitale cellulare 6

RIR0503 Telefoni senza filo 3

RIR0504 Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza 5

RIR0506 Impianti di ricerca di persona (Pager) 3

RIR0507 Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR 6

RIR0510 Sistemi di trasporto intelligenti (ITS) 1

RIR0601 Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare 6

RIR0603 Comunicazione marittima 5

RIR0604 Navigazione marittima 5

RIR0702 Sonde meteorologiche 3

RIR0703 Radar meteorologici 4

RIR0705 Wind-Profiler 3

RIR0806 Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) 5 RIR0808 Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS) 6

RIR1001 Sistemi d’allarme 6

RIR1002 Applicazioni ferroviarie 5

RIR1003 Ricerca, seguito ed acquisizione di dati 5

RIR1004 Radiodeterminazione 8

RIR1005 Applicazioni induttive 6

RIR1006 Applicazioni senza filo nel settore sanitario 5

22 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFCOM del 5 dic. 2008 (RU 2008 6471).

Aggiornato dal n. II dell’O dell’UFCOM del 17 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4229).

23 Le prescrizioni relative alle interfacce sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure sul sito Internet

«www.ufcom.ch» alla rubrica «L’UFCOM», e in seguito «Basi legali», «Prassi d’esecuzione», «Apparecchi e impianti», «Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR)».

(9)

Numero Titolo del documento Edizione

RIR1007 Telecomandi di modelli ridotti 3

RIR1008 Applicazioni non specifiche a corta portata 7

RIR1009 Microfoni senza filo 8

RIR1010 Sistemi di trasmissione dati a banda larga 6 RIR1011 Identificazione per frequenze radio (RFID) 7 RIR1012 Telematica dei trasporti e del traffico stradali 5

RIR1013 Applicazioni audio senza filo 8

RIR1021 Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata 5

RIR1022 Applicazioni di bio telemetria 3

RIR1023 Applicazioni a banda ultra larga (UWB) 4

RIR1101 Impianti per radioamatori 7

RIR1102 Impianti di radiocomunicazione CB 3

RIR1108 Radiolocalizzazione (civile) 3

(10)

Allegato 324 (art. 6a)

Messa in servizio ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati giusta l’art. 20a OIT

Impianto/tipo di impianto Prescrizione

UHF PMR spaziatura tra i canali

25 kHz Fatta salva una concessione corrispondente,

l’esercizio deve cessare al più tardi il 31 dicembre 2007.

24 Introdotto dal n. II dell’O dell’UFCOM del 9 mar. 2007 (RU 2007 1001).

(11)

Allegato 425 (art. 3a)

Contrassegno di conformità giusta l’articolo 21 capoverso 1 lettera e OIT

1. Contrassegno di conformità svizzero

Il contrassegno di conformità svizzero è indicato come segue

TD

Il contrassegno ha una grandezza di almeno 5 mm. In caso di riduzione o di ingran- dimento, vanno rispettate le sue proporzioni.

2. Contrassegno di conformità straniero

Il seguente contrassegno di conformità è definito nell’allegato VII della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 199926 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. L’illustrazione è puramente infor- mativa.

25 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFCOM del 28 apr. 2008 (RU 2008 1907).

26 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 27. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l’Avenir, casella postale, 2501 Bienne.

(12)

Riferimenti

Documenti correlati

R0019 Prescrizioni tecniche relative all’interfaccia degli im- pianti di radiocomunicazione a bassa portata, destinati alla trasmissione di dati o della parola e che operano nella

Il capoverso 1 menziona i documenti giustifica- tivi da fornire, il capoverso 2 disciplina il contenuto dell’atto pubblico sulle deliberazioni dell’as- semblea generale (in via

I cavi Ethernet fibra e rame di dorsale e di piano devono essere di Categoria 6, in accordo alle prescrizioni di cui alla nuova norma CPR (vedi par6.4), e scelti in

3 Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazio- ne o

Secondo l’articolo 928b capoverso 3 CO, la registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio.. Il capoverso 2

Come nella commutazione di circuito i nodi devono tener conto delle conversazioni attive.. connectioless (o datagram): pacchetti diversi( chiamati datagrammi) possono

2 Gli impianti basati sulle norme tecniche previgenti che, allo scadere del termine previsto nel capoverso 1, sono oggetto di una valutazione della conformità, possono ancora

1 Per un’autorizzazione di esercizio degli organismi di formazione per il personale aeronavigante, compresa la domanda di approvazione di esercizio, del programma di formazione e